Legge Pinto: quando la sentenza passa in giudicato?
*Ho un dubbio sulla legge Pinto in merito al termine per il passaggio in giudicato. È vero che a un processo di primo grado iniziato nel 2005 e terminato nel 2017 si applica il termine di un anno, anziché sei mesi, per il passaggio in giudicato della sentenza?*
1) Sì, ma soltanto a determinate condizioni.
Se parliamo di un ordinario processo civile introdotto nel 2005, concluso con una sentenza di primo grado non notificata e soggetta alle normali regole di impugnazione, il termine lungo applicabile è quello annuale previsto dalla disciplina anteriore alla riforma del 2009. La successiva riduzione da un anno a sei mesi non si applica, in via generale, ai giudizi che erano già pendenti quando la riforma entrò in vigore.
La data decisiva non è quella della sentenza, ma quella in cui il giudizio è stato instaurato. Perciò una sentenza pubblicata nel 2017 può ancora essere assoggettata al vecchio termine annuale se appartiene a un processo iniziato nel 2005.
Non è però corretto limitarsi ad aggiungere meccanicamente un anno. Bisogna verificare almeno:
- data esatta di pubblicazione o deposito della sentenza;
- eventuale notificazione effettuata da una parte;
- rito e giudice davanti ai quali si è svolta la causa;
- applicabilità della sospensione feriale;
- presenza di appello, rinuncia o acquiescenza;
- natura definitiva o non definitiva del provvedimento.
Il giorno del passaggio in giudicato deve quindi essere calcolato sul fascicolo, non soltanto sulle due date generiche “2005–2017”.
2) Perché oggi si parla di sei mesi.
L’articolo 327 del codice di procedura civile stabilisce il cosiddetto termine lungo per le impugnazioni. È il limite che opera quando la sentenza non è stata notificata secondo le forme idonee a far decorrere il termine breve.
L’articolo 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha sostituito nell’articolo 327 le parole “decorso un anno” con “decorsi sei mesi”. Da quel momento si incontrano quindi due discipline:
- un anno per i giudizi ai quali continua ad applicarsi la versione precedente;
- sei mesi per quelli soggetti alla versione riformata.
La modifica aveva lo scopo di ridurre il tempo durante il quale una decisione resta impugnabile in assenza di notificazione. Non ha però riscritto retroattivamente i termini di tutte le cause già pendenti.
3) La regola transitoria salva il vecchio termine.
L’articolo 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone, come regola generale, che le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applichino ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009.
È questa disposizione a risolvere il dubbio. Un giudizio iniziato nel 2005 è anteriore alla data di confine e, salvo discipline speciali che vadano verificate nel caso concreto, conserva il termine lungo annuale. Non conta che il primo grado sia durato fino al 2017: il processo non cambia regime transitorio perché la sentenza è stata pronunciata molti anni dopo.
Lo stesso criterio vale quando una causa attraversa più anni e diverse riforme. Prima di applicare il testo oggi visibile del codice bisogna sempre chiedersi quale versione della norma governi quel procedimento.
4) Il termine decorre dalla pubblicazione, non dalla semplice comunicazione.
Per una sentenza civile il termine lungo decorre normalmente dalla pubblicazione, che coincide con il deposito in cancelleria secondo le regole processuali. La data dell’udienza in cui la causa è stata discussa o trattenuta in decisione non basta.
Nemmeno la comunicazione di cancelleria dell’avvenuto deposito equivale, in via generale, alla notificazione della sentenza eseguita da una parte per far decorrere il termine breve. Occorre distinguere:
- pubblicazione o deposito della decisione;
- comunicazione del cancelliere ai difensori;
- notificazione della sentenza su iniziativa di una parte;
- conoscenza informale del contenuto del provvedimento.
Sono eventi diversi e producono effetti differenti. Per calcolare il giudicato devi recuperare la copia della sentenza con l’attestazione di deposito e verificare nel fascicolo telematico o cartaceo se sia stata notificata.
Dire che il processo è “terminato nel 2017” può quindi essere impreciso. Potrebbe significare che nel 2017 si è tenuta l’ultima udienza, che la decisione è stata depositata oppure che è divenuta definitiva. Ai fini della legge Pinto queste date non sono intercambiabili.
5) La notificazione fa scattare il termine breve.
Il termine annuale o semestrale opera quando manca una notificazione idonea. Se una parte notifica formalmente la sentenza, entrano in gioco i termini brevi previsti dall’articolo 325 del codice di procedura civile: di regola trenta giorni per l’appello e sessanta giorni per il ricorso per cassazione, ferme le particolarità dei singoli riti.
Una sentenza appartenente a una causa iniziata nel 2005 potrebbe dunque passare in giudicato molto prima di un anno se è stata notificata correttamente e nessuno l’ha impugnata entro il termine breve.
Bisogna inoltre controllare se una parte abbia manifestato acquiescenza alla decisione, abbia rinunciato all’impugnazione o abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di contestarla. Anche questi fatti possono incidere sulla possibilità di impugnare, ma richiedono una valutazione giuridica precisa: non ogni esecuzione o pagamento costituisce automaticamente acquiescenza.
6) L’anno può essere prolungato dalla sospensione feriale.
Il vecchio termine annuale non coincide sempre con 365 giorni esatti. Se durante il suo decorso cade il periodo di sospensione feriale e la controversia non rientra tra quelle escluse, il conteggio si sospende.
Dal 2015 la sospensione prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 va dal 1° al 31 agosto. Per una sentenza pubblicata nel 2017, quindi, l’eventuale prolungamento feriale è normalmente di trentuno giorni, non dei quarantasei previsti dalla disciplina più risalente.
La sospensione non riguarda però ogni controversia. Le cause di lavoro, quelle alimentari, alcuni procedimenti cautelari e altre materie urgenti seguono regole particolari. Inoltre, se il termine non attraversa il mese di agosto, non c’è alcun periodo da aggiungere.
Un esempio aiuta. Se la sentenza non notificata è pubblicata il 15 giugno e si applica il vecchio termine annuale, nel calcolo entra la sospensione di agosto. Un termine breve di trenta giorni che decorra dal 15 settembre, invece, si esaurisce prima di incontrare il successivo periodo feriale. Weekend, festività e regole sul termine finale devono poi essere controllati separatamente.
7) Il giudicato non nasce da un certificato, ma il certificato lo documenta.
Una sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione: perché i termini sono scaduti, perché le impugnazioni sono state definite oppure per altre ragioni previste dalla legge. L’attestazione rilasciata dalla cancelleria non crea il giudicato; serve a documentarlo.
Per una pratica di equa riparazione è comunque opportuno chiedere una copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato o altra certificazione idonea. La cancelleria può verificare la mancanza di impugnazioni nei registri di propria competenza, ma il legale deve controllare anche notificazioni, eventuali procedimenti di secondo grado e particolarità del fascicolo.
Non affidarti soltanto a una dicitura inserita in una comunicazione o a un conteggio verbale. Un errore di pochi giorni può determinare la decadenza dalla domanda Pinto.
8) I sei mesi della legge Pinto sono un altro termine.
Qui nasce l’equivoco più frequente. Il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione non è necessariamente lo stesso termine semestrale previsto oggi per l’impugnazione.
L’articolo 4 della legge Pinto prevede che la domanda possa essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva è divenuta definitiva. La sequenza ordinaria è quindi questa:
- pubblicazione della sentenza che chiude il processo;
- decorso del termine breve o lungo per impugnarla;
- passaggio in giudicato o definitività;
- decorso del distinto termine di sei mesi per depositare la domanda Pinto.
Nel caso descritto, se trova applicazione il vecchio articolo 327 e la sentenza non è notificata, bisogna prima attendere il termine annuale, eventualmente corretto per la sospensione feriale. Solo dalla definitività inizia il semestre della legge Pinto.
La legge consente oggi, in determinate condizioni, di proporre la domanda anche mentre il processo è ancora pendente dopo il superamento della durata ragionevole. Questa possibilità non elimina però la necessità di controllare la decadenza quando si sceglie di agire dopo la conclusione.
9) La durata di dodici anni non garantisce da sola l’indennizzo.
Un primo grado dal 2005 al 2017 supera ampiamente il parametro ordinario di tre anni indicato dalla legge Pinto. Questo è un segnale importante, ma non basta per predire automaticamente l’accoglimento e l’importo.
Il giudice dell’equa riparazione valuta, tra l’altro:
- complessità della causa;
- comportamento delle parti e del giudice;
- periodi imputabili a rinvii richiesti o inattività delle parti;
- materia e importanza concreta della controversia;
- eventuali rimedi preventivi richiesti dalla disciplina applicabile;
- esistenza di cause di esclusione o riduzione dell’indennizzo.
Anche la determinazione del periodo eccedente richiede di individuare correttamente inizio e fine del processo presupposto. Sul quadro dell’istituto e sulle riforme puoi leggere equa riparazione: le novità della legge di stabilità 2016.
10) Quali documenti servono per il calcolo corretto.
Prima di decidere la data ultima per agire, il fascicolo dovrebbe essere ricostruito in modo cronologico. Servono almeno:
- atto introduttivo con data di notificazione o deposito;
- verbali e principali provvedimenti del giudizio;
- sentenza integrale con data di pubblicazione;
- comunicazioni di cancelleria;
- relate di notificazione della sentenza;
- attestazione relativa a eventuali impugnazioni;
- provvedimenti dei gradi successivi, se presenti;
- calendario dei periodi di sospensione applicabili al rito.
Occorre inoltre identificare la decisione che ha davvero concluso il procedimento. Una sentenza non definitiva, che decide soltanto alcune questioni e rimette la causa in istruttoria, non fa partire il termine Pinto come se l’intero processo fosse finito.
Se stai valutando contemporaneamente un appello e l’equa riparazione, i due incarichi vanno coordinati. Il tema è affrontato anche in causa persa con condanna alle spese: conviene fare appello?, dove ricordo che la convenienza dell’impugnazione può essere valutata soltanto studiando sentenza e fascicolo.
11) La risposta operativa al caso indicato.
Per un ordinario giudizio civile instaurato nel 2005, la risposta di base è dunque sì: continua normalmente ad applicarsi il termine lungo di un anno, e non quello di sei mesi introdotto nel 2009. La sentenza del 2017 non rende applicabile la nuova disciplina, perché conta l’avvio del processo.
Prima di fissare la data del giudicato devi però verificare che:
- la sentenza non sia stata notificata da una parte;
- non si tratti di un rito con termini speciali;
- la decisione sia realmente conclusiva;
- nessuna impugnazione sia stata proposta;
- la sospensione feriale sia applicabile e attraversata dal termine;
- non siano intervenute rinunce o acquiescenze.
Individuata la data esatta della definitività, calcola separatamente il termine semestrale dell’articolo 4 della legge Pinto. Non aspettare gli ultimi giorni: acquisire copie, attestazioni e fascicoli può richiedere tempo e la decadenza non lascia margini per correggere un deposito tardivo.
12) Passa all’azione.
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