Responsabilità medica: come agire dopo un errore

Responsabilità medica: come agire dopo un errore

Un cardiotocografo non riesce a distinguere il battito della madre da quello del feto. La sofferenza del bambino non viene riconosciuta, il cesareo non viene eseguito in tempo e il neonato muore dopo appena 48 ore. È la vicenda, risalente all’ottobre 2017, sulla quale si è pronunciato il Tribunale civile di Firenze.

Secondo la ricostruzione resa pubblica, il giudice ha condannato l’azienda ospedaliero-universitaria a versare ai genitori circa 500.000 euro, tra risarcimento, spese e accessori. La decisione avrebbe individuato non tanto un errore professionale dei singoli sanitari, quanto una responsabilità della struttura: il macchinario era superato, mancava un dispositivo capace di rilevare contemporaneamente la frequenza cardiaca materna e quella fetale e non risultavano predisposti formazione e protocolli alternativi adeguati a riconoscere l’artefatto.

È una sentenza civile e potrebbe essere impugnata. I fatti vanno quindi raccontati con prudenza. Il caso, però, offre una lezione molto concreta: la responsabilità sanitaria non riguarda soltanto il gesto del medico. Può nascere anche dall’organizzazione dell’ospedale, dalla qualità delle apparecchiature, dalla manutenzione, dai protocolli e dalla formazione del personale.

Se pensi di essere rimasto vittima di un errore medico, che cosa devi fare? La risposta breve è: raccogli subito i documenti, non disperdere le prove e fai esaminare il caso insieme da un avvocato e da un medico-legale. Vediamo il percorso con ordine.

1) Perché l’ospedale può rispondere di un macchinario inadeguato.

La sicurezza delle cure non dipende solo dalla bravura del professionista. L’articolo 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 chiarisce che essa si realizza anche attraverso l’uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Questo significa che una struttura sanitaria deve organizzare il servizio in modo ragionevolmente sicuro. Deve dotarsi di apparecchiature adeguate, sottoporle ai controlli necessari, formare chi le utilizza e predisporre procedure capaci di gestire errori, limiti e segnali anomali.

Un macchinario non diventa giuridicamente inadeguato soltanto perché esiste un modello più recente. Occorre verificare, nel caso concreto, se fosse ancora idoneo all’uso, se rispettasse gli standard applicabili e se i suoi limiti fossero compensati da controlli e protocolli. Proprio qui starebbe il cuore della decisione fiorentina: se la struttura non disponeva dello strumento raccomandato, avrebbe dovuto almeno preparare il personale a riconoscere l’eventuale scambio tra battito materno e fetale.

2) Un esito tragico non dimostra da solo l’errore medico.

La prima regola è difficile ma indispensabile: il danno, anche gravissimo, non prova automaticamente la responsabilità sanitaria. La medicina non garantisce sempre la guarigione e alcune complicanze possono verificarsi anche quando tutti hanno agito correttamente.

Per ottenere un risarcimento bisogna ricostruire almeno tre elementi:

  • una condotta inadeguata, che può consistere in un’azione, un’omissione o una carenza organizzativa;
  • un danno effettivo e documentabile;
  • un nesso causale tra quella condotta e il danno.

Nel caso di un parto, per esempio, non basta dimostrare che il neonato è nato in condizioni critiche. Bisogna capire se il tracciato mostrasse segnali interpretabili, se fosse necessario intervenire prima e se un intervento tempestivo avrebbe, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, evitato la morte o ridotto il danno.

Per questa ragione un avvocato, da solo, non può stabilire seriamente se vi sia stato un errore medico. Serve una valutazione scientifica. Ho spiegato questo passaggio anche nella guida dedicata a come agire in caso di responsabilità medica.

3) Prima tutela la salute, poi pensa alla causa.

Quando il paziente è ancora in cura, la priorità è ottenere l’assistenza necessaria e, se opportuno, un secondo parere clinico. Non devi interrompere terapie o rifiutare controlli per il timore di “rovinare le prove”. Anzi, l’evoluzione del quadro e le cure successive devono essere documentate con precisione.

Conserva referti, prescrizioni, fatture, ricevute, fotografie clinicamente utili e un diario essenziale dei sintomi e delle limitazioni. Se il danno comporta assenze dal lavoro, necessità di assistenza o spese di viaggio, conserva anche i documenti relativi a queste conseguenze.

Non affidarti, invece, soltanto ai ricordi o alle conversazioni informali con i sanitari. Le testimonianze possono servire, ma in una pratica di responsabilità medica il punto di partenza è quasi sempre la documentazione sanitaria completa.

4) Chiedi immediatamente la cartella clinica completa.

La richiesta va presentata alla direzione sanitaria o all’ufficio indicato dalla struttura, preferibilmente con un mezzo che lasci prova dell’invio e della ricezione. La legge prevede che la documentazione sanitaria disponibile sia fornita, di regola in formato elettronico, entro sette giorni dalla richiesta; le eventuali integrazioni devono arrivare entro trenta giorni.

Non chiedere genericamente “la cartella”. Specifica che vuoi una copia integrale e conforme di tutta la documentazione relativa al ricovero e alle prestazioni. A seconda del caso possono essere necessari:

  • cartella clinica, diario medico e diario infermieristico;
  • consenso informato e moduli consegnati al paziente;
  • referti, immagini diagnostiche nel formato originale e risultati di laboratorio;
  • schede anestesiologiche, registri operatori e documenti della rianimazione;
  • prescrizioni, terapie somministrate e lettere di dimissione;
  • dati e tracciati prodotti dalle apparecchiature utilizzate.

Controlla la numerazione delle pagine e segnala subito eventuali lacune. Non aggiungere annotazioni sugli originali ricevuti e conserva una copia digitale non modificata.

5) Nel caso di parto servono anche i tracciati originali.

Quando il danno riguarda la gravidanza, il travaglio o la nascita, la sola cartella clinica può non bastare. È importante chiedere anche:

  • tracciati cardiotocografici completi e dati grezzi disponibili;
  • partogramma e schede ostetriche;
  • annotazioni sull’orario degli eventi e delle chiamate ai medici;
  • documentazione del parto o del cesareo;
  • cartella neonatologica e atti della rianimazione;
  • esami della placenta, riscontro diagnostico o autopsia, se eseguiti;
  • dati identificativi dell’apparecchiatura impiegata e documenti tecnici pertinenti, da richiedere poi in modo mirato.

L’orario può essere decisivo. Bastano pochi minuti per cambiare il giudizio sul rapporto tra un tracciato patologico, la decisione di intervenire e la nascita. Per questo occorre preservare i file originari, non soltanto stampe o riepiloghi.

6) Non aspettare la fine di un procedimento interno.

L’ospedale può aprire un audit, classificare l’accaduto come evento avverso o sentinella e svolgere verifiche interne. Sono attività importanti per la sicurezza delle cure, ma non sostituiscono la tutela individuale del paziente e non sospendono automaticamente i termini civili.

Lo stesso vale per un reclamo all’URP, per una segnalazione alla Regione o per un procedimento disciplinare. Possono produrre informazioni utili, ma non equivalgono necessariamente a una richiesta risarcitoria capace di interrompere la prescrizione.

La prudenza consiste nel far valutare presto il caso e, quando vi siano basi sufficienti, inviare una richiesta formale ai soggetti corretti. Una lettera improvvisata o indirizzata alla persona sbagliata può non produrre l’effetto giuridico sperato.

7) Fai lavorare insieme avvocato e medico-legale.

La responsabilità sanitaria è un lavoro di squadra. L’avvocato ricostruisce i rapporti giuridici, individua i possibili responsabili, controlla i termini e sceglie il procedimento. Il medico-legale valuta il danno e il nesso causale. Nei casi complessi deve essere coinvolto anche lo specialista della materia: ostetrico-ginecologo, neonatologo, cardiologo, chirurgo o altro professionista pertinente.

La legge stessa, quando il giudice affida una consulenza in materia sanitaria, prevede normalmente un collegio formato da un medico-legale e da uno o più specialisti con competenze specifiche. È un buon criterio anche prima della causa.

Diffida di due estremi opposti: chi promette un risarcimento sicuro dopo aver letto poche righe e chi esclude ogni responsabilità senza avere acquisito i documenti. Una buona valutazione preliminare deve dire che cosa risulta, che cosa manca, quali sono le ipotesi alternative e quali costi e rischi avrebbe l’iniziativa.

8) Contro chi si presenta la richiesta?

Molto spesso il primo destinatario è la struttura sanitaria, pubblica o privata. In base all’articolo 7 della legge sulla responsabilità sanitaria, essa risponde secondo le regole contrattuali delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale, anche se non sono suoi dipendenti.

Il sanitario che opera all’interno della struttura risponde invece, di regola, secondo il regime extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente. Questa distinzione incide sull’onere della prova e sulla prescrizione.

Non è quindi sempre utile coinvolgere indiscriminatamente ogni medico il cui nome compare in cartella. Occorre individuare la responsabilità della struttura, le eventuali responsabilità individuali e le coperture assicurative. Nel caso fiorentino, per come è stato descritto, il problema centrale sarebbe stato proprio organizzativo e tecnologico, non la condotta professionale dei singoli operatori.

9) Quanto tempo hai per agire?

In termini generali, l’azione contrattuale contro la struttura è soggetta alla prescrizione decennale, mentre quella extracontrattuale contro il sanitario è normalmente soggetta al termine quinquennale. Ma fermarsi a questa formula è pericoloso.

Il termine può dipendere dal tipo di diritto esercitato, dal soggetto che chiede il risarcimento e dal momento nel quale il danno è diventato conoscibile e collegabile alla prestazione sanitaria. In caso di morte, inoltre, i congiunti possono far valere danni propri e, se ne ricorrono i presupposti, diritti ereditati dal paziente: sono posizioni diverse, da esaminare separatamente.

Non calcolare la prescrizione da solo e non attendere l’ultimo anno. Fai verificare subito le date e predisporre un atto interruttivo valido. Anche una pratica apparentemente forte può diventare inutilizzabile se il diritto si prescrive.

10) Quali danni possono essere risarciti?

Il risarcimento non è una somma automatica legata al tipo di errore. Deve compensare le conseguenze concretamente provate. A seconda della vicenda possono venire in considerazione:

  • danno biologico temporaneo e permanente del paziente;
  • sofferenza interiore e conseguenze dinamico-relazionali provate;
  • spese mediche, riabilitative, assistenziali e future;
  • perdita o riduzione del reddito e altri danni patrimoniali;
  • danno dei familiari per la perdita o la grave lesione del rapporto parentale;
  • diritti maturati dal paziente e trasmessi agli eredi, quando ne esistano i presupposti.

Nel caso di un neonato sopravvissuto soltanto per un breve periodo, le voci trasmesse agli eredi richiedono un’analisi particolarmente delicata. Non tutte sorgono automaticamente: contano la sopravvivenza, le condizioni cliniche, la possibilità di percepire la sofferenza e gli orientamenti giurisprudenziali applicabili. I danni propri dei genitori, invece, devono essere valutati nella loro autonomia.

11) La perizia preliminare evita cause infondate.

Prima di formulare una cifra è opportuno ottenere una valutazione medico-legale scritta. Il consulente deve confrontare la condotta effettiva con le buone pratiche applicabili all’epoca, considerare le condizioni pregresse e spiegare se una condotta alternativa avrebbe probabilmente evitato o limitato il danno.

Questa verifica può dare tre risultati:

  • emerge una responsabilità sufficientemente sostenibile e si può procedere;
  • servono altri documenti o un parere specialistico;
  • il danno è reale, ma non è ragionevolmente collegabile a un errore imputabile.

Anche il terzo risultato è utile: evita anni di causa, costi elevati e ulteriore sofferenza. La perizia medico-legale ha un costo, perciò chiedi sempre un preventivo e chiarisci quali specialisti potrebbero essere necessari.

12) Prima della causa c’è un passaggio obbligatorio.

Nelle controversie di responsabilità sanitaria non si può, di regola, iniziare subito il giudizio ordinario. L’articolo 8 della legge prevede una condizione di procedibilità: il danneggiato deve promuovere un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile, oppure percorrere la mediazione.

L’accertamento tecnico preventivo permette al giudice di nominare in anticipo i consulenti. Essi studiano la documentazione, ascoltano i consulenti delle parti, valutano responsabilità e danno e tentano la conciliazione. Se l’accordo non riesce, la relazione può diventare il nucleo tecnico della successiva causa. Ne parlo più diffusamente nella guida sulla CTU preventiva prevista dall’articolo 696-bis c.p.c..

La scelta tra accertamento tecnico e mediazione non è automatica. Dipende dalla qualità della documentazione, dalla necessità di una valutazione specialistica, dai costi, dalle parti coinvolte e dalle possibilità concrete di accordo.

13) Denuncia penale: serve davvero?

La denuncia non è il primo passo obbligatorio per ottenere il risarcimento e non dovrebbe essere usata come strumento di pressione. La responsabilità penale è personale, richiede presupposti propri e segue regole diverse da quella civile.

In caso di morte o lesioni gravi può esistere un procedimento penale, anche d’ufficio. Se è prevista un’autopsia o un altro accertamento tecnico irripetibile, i familiari devono muoversi immediatamente per poter nominare un proprio consulente e partecipare alle operazioni nei modi consentiti.

La via penale può essere appropriata in alcuni casi e controproducente in altri. Un’archiviazione o un’assoluzione, inoltre, non significano sempre che sia esclusa ogni possibile responsabilità civile. Prima di presentare un esposto, occorre decidere la strategia con il legale e con il consulente tecnico.

14) Gli errori pratici da evitare.

Quando sei scosso è facile agire d’impulso. Cerca di evitare questi errori:

  • pubblicare sui social nomi e accuse prima di conoscere i fatti;
  • consegnare gli unici originali senza conservarne copia;
  • accontentarti di una cartella incompleta;
  • firmare quietanze o transazioni senza comprenderne gli effetti;
  • affidarti a chi promette risultati certi;
  • aspettare l’esito di reclami interni ignorando la prescrizione;
  • iniziare una causa senza una seria valutazione medico-legale;
  • pensare che la denuncia penale sostituisca la domanda civile.

La prudenza non significa rinunciare. Significa costruire una richiesta dimostrabile, rivolta alle persone giuste e sostenuta dai documenti necessari.

15) La lista delle cose da fare subito.

Se sospetti un caso di responsabilità medica, procedi così:

  • assicurati che il paziente riceva le cure necessarie e valuta un secondo parere;
  • chiedi per iscritto tutta la documentazione sanitaria e i dati originali disponibili;
  • conserva referti, ricevute, fotografie e prove delle conseguenze lavorative e familiari;
  • annota una cronologia essenziale degli eventi, senza modificare i documenti;
  • invia tutto a un avvocato esperto della materia;
  • incarica, con preventivo, un medico-legale e gli specialisti necessari;
  • fai controllare prescrizione, soggetti responsabili e atti interruttivi;
  • valuta una richiesta stragiudiziale documentata;
  • prima della causa, scegli consapevolmente tra accertamento tecnico preventivo e mediazione.

Il caso del cardiotocografo di Firenze ricorda una cosa importante: talvolta il problema non è il singolo medico che sbaglia, ma un sistema che gli mette in mano uno strumento inadeguato senza prepararlo a riconoscerne i limiti. Per la vittima, però, l’indignazione non basta. Servono documenti integri, competenze tecniche, rispetto dei termini e una strategia costruita sul caso concreto.

16) Passa all’azione.

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