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Responsabilità medica, sanitaria, malpractice, malasanità: come agire?

Ti devo una pinza...
Ti devo una pinza…

Il problema.

Ecco una richiesta che riceviamo molto spesso, sia tramite il blog sia nello svolgimento classico della professione, in cui abbiamo avuto occasione di occuparci oramai centinaia di volte di responsabilità professionale medica o sanitaria, la cosiddetta malpractice.

Sono stato recentemente, su consiglio del mio medico e dello specialista, sottoposto ad un intervento chirurgico ricostruttivo all’anca a seguito del quale tuttavia ho perso parzialmente l’uso della gamba e la sensibilità ad un piede. Può essere che sia colpa di chi ha eseguito l’intervento? Dovendo ora spendere molti soldi soprattutto in terapie, vorrei sapere se mi spetta un risarcimento dall’ospedale o dall’USL.

Casi come questi, purtroppo, non sono così infrequenti e chi ne rimane vittima ha bisogno di sapere come può «muoversi» per tutelare i suoi diritti, cosa che spesso serve anche solo semplicemente per recuperare le spese necessarie per le cure e i trattamenti necessari per rimediare all’errore che purtroppo si è verificato.

Il comportamento può essere sia commissivo, spesso relativo ad interventi di chirurgia plastica, che, naturalmente, omissivo, come nel caso cui abbiamo accennato in questo altro post. Anche un eccessivo accanimento terapeutico può essere fonte di responsabilità, come abbiamo accennato in questo altro post.

La pratica, comunque, va rigorosamente curata entro i termini di prescrizione, di cui parliamo in questo altro post, cercando se possibile di rimanere all’interno del più breve degli stessi, per ovvie ragioni di prudenza.

Il punto di partenza: la valutazione medico legale.

La prima cosa da fare è quella di consultare un medico legale, ovviamente chiedendo sempre un preventivo, come spiegato in questo altro post. Tutti gli interventi chirurgici, infatti, possono provocare danni «collaterali». Bisogna tuttavia distinguere tra danni che sono considerabili conseguenza “normale” ed inevitabile di un intervento, e che quindi non sono dovuti alla colpa dei sanitari che l’hanno praticato, e danni che, invece, non hanno niente a che fare con i primi e sono dovuti al fatto che l’intervento è stato male eseguito. Anche i medici, come tutti, purtroppo possono sbagliare.

Consultare un medico legale serve appunto per capire se i danni subiti sono o meno colpa dei sanitari.

Non tutti i medici legali accettano di seguire pratiche di responsabilità medica, molti preferiscono declinare per non entrare in attrito con i loro colleghi. Ad ogni modo, una volta incaricato un medico legale disposto a seguire il caso, bisogna sottoporsi a visita presso lo stesso ed esibirgli tutta la documentazione del caso. Il medico legale, al termine, redigerà una relazione indicando se c’è responsabilità dei sanitari e, in caso affermativo, come può essere quantificato il danno dal punto di vista biologico permanente e temporaneo, nonchè morale. La componente del danno morale è molto forte in tutti i casi in cui naturalmente si produce, per il paziente, dolore nella vita di tutti i giorni come postumo dell’intervento.

Un concetto da chiarire assolutamente è che un avvocato, per quanti casi abbia seguito o visto, non è assolutamente in grado di poter dire se c’è responsabilità o meno, può solo dare un giudizio di massima, molto vago, che non può non essere sottoposto però al vaglio preciso e puntuale del professionista a ciò deputato e cioè il medico legale, come spiego meglio in questo precedente post sempre in tema.

Se la consulenza medico legale dice che c’è responsabilità.

Formata la relazione medico legale, la cosa torna in mano all’avvocato il quale, se vi sono i presupposti, richiede il risarcimento alla struttura ospedaliera dove è stato praticato il trattamento e ai medici che l’hanno materialmente eseguito, inviando una diffida, che è sempre il primo passo per la trattazione di quasi tutti i problemi legali, tra cui questo che non vi fa eccezione.

La struttura e i sanitari, infatti, sono responsabili insieme nei confronti del paziente. Molti pazienti sono dispiaciuti quando devono richiedere il risarcimento del danno ai propri medici. In realtà, ogni medico e ogni struttura sanitaria dispone di una assicurazione, che serve appunto per l’ipotesi in cui venga commesso un errore o si verifichi un danno, naturalmente non voluto. Per questo motivo, se si è subìto un danno risarcibile, non c’è nessun motivo per rinunciare a conseguirne il pagamento, soprattutto perchè lo stesso servirà spesso per le cure necessarie a mitigarlo. In alcuni casi, tutto all’opposto, i pazienti sono così “inviperiti” nei confronti dei propri ex sanitari da presentare anche querela nei loro confronti. Questo, ad eccezione di casi veramente macroscopici di negligenza, sembra però eccessivo: come abbiamo detto, i medici come tutti possono sbagliare, per le ipotesi in cui questo malauguratamente accade esiste il sistema delle assicurazioni, però non sembra giusto metterli anche “in croce” personalmente, salvo casi del tutto eccezionali in cui vi sia vera e propria mala fede.

Dopo la richiesta di risarcimento, si faranno alcune trattative con la Compagnia di assicurazione della struttura e/o del medico, durante le quali il danneggiato sarà di nuovo visitato da un medico legale di fiducia, questa volta, della Compagnia, a seguito delle quali si potrà o meno raggiungere un accordo sulla risarcibilità del danno e sul suo ammontare. Se l’accordo viene raggiunto, si forma una scrittura privata (quietanza) con cui l’intera vicenda viene definita e il danneggiato riceve, dopo un paio di settimane dalla sottoscrizione, il pagamento del suo danno.

Quando non si raggiunge un accordo.

Se, invece, non viene raggiunto nessun accordo, occorre valutare la situazione. Se si ritiene di aver ragione, non rimane che valutare di procedere giudizialmente. A questo riguardo, esistono oggi due metodi, uno tradizionale e uno nuovo, introdotto solo recentemente, che consente di velocizzare moltissimo le richieste di risarcimento e che sembra pertanto più consigliabile, da noi utilizzato con ottimi risultati.

Il metodo tradizionale è quello di instaurare, dopo aver esperito il tentativo di mediazione obbligatorio per legge, un giudizio ordinario, una causa insomma, in Tribunale, che ha una durata media, almeno a Modena, di sette – otto anni. Può anche darsi che subito dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la Compagnia tenuta al risarcimento decida di pagare o di alzare la sua offerta, ma non è assolutamente garantito. Se ciò non avviene, occorre attendere quantomeno fino a che non sarà stato incaricato un nuovo ed ulteriore medico legale, di fiducia del giudice (detto CTU, consulente tecnico d’ufficio), il quale svolgerà un terzo e finale accertamento che, proveniendo da un soggetto terzo ed imparziale, è destinato a “far testo”. Quasi tutte le cause di responsabilità medica si chiudono dopo che è stata depositata la relazione del CTU, senza attendere la sentenza. Però per svolgere tutta la fase iniziale del processo, ottenere la nomina del CTU e arrivare sino al deposito della relazione possono trascorrere anche sino a quattro ed oltre anni.

Per questo motivo, è interessante, e sta dimostrando ottimi risultati nella pratica, un nuovo metodo, previsto da una disposizione entrata recentemente in vigore, che consente di ottenere subito una CTU medico legale, prima di iniziare il giudizio di merito, appunto con un ricorso per CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ., per maggiori dettagli sul quale rimando alla relativa scheda. Praticamente, il danneggiato può chiedere subito che venga nominato un medico legale da parte del giudice. Questi farà la stessa relazione che avrebbe fatto nel giudizio ordinario, dopo quattro anni dall’inizio dello stesso, e la depositerà in Tribunale. In ogni caso, si sarà anticipata in questo modo la fase più importante del processo. Sulla base della relazione, la Compagnia potrà valutare di modificare il suo atteggiamento e comunque il danneggiato potrà poi, se la Compagnia continua a non venir incontro a quelli che lui ritiene suoi giusti diritti, instaurare comunque il giudizio ordinario, con molto risparmio di tempo dal momento che la parte più importante è già stata fatta.

Il consiglio, dunque, è quello di seguire questo nuovo sistema, della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696 bis cod. proc. civ., che peraltro si può usare in moltissimi casi anche molto diversi dalla responsabilità medica, come ad esempio in caso di sinistri stradali, anche con soli danni a cose, di acquisto di un autoveicolo poi rivelatosi difettoso, di un immobile presentante vizi o mancanza di qualità e più in generale in tutti i casi in cui si è subito un danno risarcibile. In tutte queste ipotesi consente un notevole risparmio di tempo rispetto ai tempi consueti dei procedimenti civili: anche nei casi, infatti, in cui la controversia non viene poi transatta, comunque ci si “mette avanti” non poco con il processo.

Un altro vantaggio della CTU preventiva è quello di consentire di omettere, almeno al momento, il tentativo di mediazione obbligatorio che è invece previsto nel caso in cui si intenda intentare una causa ordinaria. Con questo strumento processuale, insomma, si può andare direttamente al cuore del problema. Anche perché una mediazione svolta in un caso di responsabilità medica senza una perizia di un tecnico indipendente di riferimento rischia di non avere molto senso, le parti si troverebbero a parlare del nulla e a non avere criteri, senza quindi grandi possibilità di arrivare ad un accordo.

Altre possibili opzioni.

Altre possibilità di azione sono la presentazione di una denuncia querela, cosa che in generale sconsiglio sia perché alla fine poco efficace sia perché in alcuni casi può essere addirittura controproducente, ma che va comunque valutata in relazione al caso concreto.

Inoltre, sia nel caso in cui si sia presentata la querela sia in quello in cui un procedimento sia sorto d’ufficio c’è la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale, anche in questo caso tuttavia va valutata attentamente l’opportunità di tale iniziativa rispetto all’esercizio dell’azione ordinaria nel processo civile, perché anche in tali ipotesi si possono avere vantaggi e svantaggi.

35 risposte su “Responsabilità medica, sanitaria, malpractice, malasanità: come agire?”

Salve! Un paio di anni fa sono stato operato a un menisco. Da allora mi porto dietro un dolore ,che più delle volte è insuportabile. Quale potrebbe essere il problema?

buon giorno io sono in causa con policlinico di modena e ospizio il morando di ostiglia mia mamma è morta dopo un anno di malattia non riconosciuta da modena perchè non avevano fatto tac o esami tumorali è morta senza terapia del dolore il giudice hà messo un ctu ma è un anno che non si degna di rispondere se la prende comoda il mio avvocato dice chè normale ma io non ci credo aveva i tac tumorali a 3300 mi dicevano che ero una figlia rompicoglioni ma io avevo capito in ritardo che stava morendo

Purtroppo la CTU é indispensabile. Non so se tu abbia fatto il 696 bis o la CTU é fatta già dentro alla causa di merito. In ogni caso sono valutazioni molto complesse per le quali può essere necessario un certo lavoro di approfondimento, di conseguenza anche un tempo più lungo.

Buongiorno avvocato.

Sono una lavoratrice e ho subito un infortunio sul lavoro. INAIL mi ha avvertita che il 25 gennaio 2017 mi chiude l’infortunio iniziato il 16 settembre 2016 e che riconoscerà per il danno rimasto. Io chiedo gentilmente se posso fare una diffida contro il pronto soccorso /ospedale di Reggio Emilia dove mi sono presentata all’inizio dell’infortunio perché il radiologo ed il neurochirurgo che mi hanno visitata mi hanno diagnosticato “una ferita leggera superficiale causata per schiacciamento” mentre io avevo una brutta frattura al pollice della mano destra visibile chiaramente nell’immagine che mi hanno fatto. All’interno dell’mio infortunio ho anche 2 referti medici dell’ospedale di Modena che confermano la complicazione della frattura e l’infezione dovuta al trattamento inadeguato ricevuto all’inizio del infortunio.
Aspetto una vostra risposta, grazie.

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buongiorno mi trovo in un grosso problema, ho una figlia di 17 anni rovinata per colpa di un errore durante un intervento chirurgico, abbiamo iniziato la denuncia ad un noto ospedale di milano nel 2007. abbiamo in mano la relazione con colpa approvata di un medico dello stesso ospedale, che però non ha voluto firmarla per paura di essere licenziato o radiato dall albo e non lavorare piu…ad oggi abbiamo cercato gia 4 medici legali, ma nessuno ha il coraggio di firmare e mettersi contro all ospedale. ora io mi chiedo se la controparte ha fatto gia un offerta ridicola per chiudere il caso senza nemmeno aver letto la relazione di colpa,ma solo la cartella clinica,e quindi cosi dimostrando che ce stato un danno ,come posso far firmare questa relazione ad un medico legale o comunque richiedere il giusto pagamento del danno se nessuno ha il coraggio di mettersi contro questo rinnomato ospedale milanese? grazie

Buongiorno, mio papà nell’ambito delle cure tumorali ha effettuato la tac di controllo di quasi 5 mesi dalla precedente il protocollo non dovrebbe essere ogni 3 mesi?) . Consegnati i risultati della tac i medici latitano per 15 giorni non dando alcuna lettura sulla tac. Nel frattempo i dolori sono evidenti ma i medici minimizzano. Diventati insopportabili e non avendo alcun ritorno mio papà si reca al pronto soccorso dove viene sottoposto ad una 2 tac a distanza di 15 giorni dalla precedente e d’urgenza viene sottoposto ad un intervento chirurgico. Cosa dire ai caproni del reparto di oncologia. Si tratta di malasanità?

Buon giorno Avvocato, mia moglie dopo un’operazione al malleolo con l’immissione di due viti, si è ritrovata all’uscita della sala operatoria con una punta di trapano dentro la tibia, ed è inasposrtabile per non causare danni gravi all’arto, secondo lei si puo’ chiedere risarcimento?

Cordialmente.

Direi proprio di sì, anche se l’ultima parola spetta sempre al medico legale. Contattaci in privato, compilando il modulo per il preventivo, per avere se credi una proposta da parte nostra per la gestione di questo caso con compenso a percentuale.

Buongiorno Avvocato e complimenti per l’articolo. Volevo cortesemente sapere quali sono i termini di prescrizione nei casi in esame e in particolare se è vero che il termine decorre da quando: -. si ha una diagnosi certa della patologia; -. si è in grado di ricondurla ad un determinato evento. grazie.

I termini sono diversi a seconda del titolo (causa petendi) per cui si agisce, personalmente preferisco ove possibile fare entrambe le domande sia quella contrattuale che aquiliana. Quanto all’inizio della decorrenza, secondo i giudici sì, ma è meglio naturalmente prevenire qualsiasi contestazione sul punto.

In tutti i casi di responsabilità medica personalmente ho sempre querelato il medico.
D’altra parte chi fa un certo tipo di lavoro deve assumersi anche le responsabilità.
Inoltre a fronte dei gravissimi danni provocati ci vogliono anni pet ottenere un equo risarcimento.
Se le compagnie, una volta riconosciuta l’an e posto la questione ad una CTU preventiva pagassessero, si potrebbe evitare la querela.
Così non è.
Certo che una volta ottenuto il risarcimento, sono il primo a convincere il cliente a rimettere la querela. La condanna del medico non è l’obiettivo ( a meno che non ci sia dolo ma lì è un’altra questione). L’obiettivo è il risarcimento per chi ha diritto a curarsi per lesioni permanenti spesso gravissime.
Studio BONONIA
Leo Cataldo

Io non opero in questo modo, preferisco approcci più morbidi che a mio giudizio danno frutti migliori, alla fine. Inoltre c’è da precisare che la querela non è affatto sempre rimettibile, anzi lo è nella minor parte dei casi.

Buongiorno ho una domanda mio figlio che adesso ha tre anni e una vittima di malasanità.quando aveva 3 mesi ha avuto una invaginazione intestinale ed è vivo per un miracolo e ha subito danni cerebrali il mio medico legale ha confermato l’errore siamo stati un anno fa dal medico legale dal’assicurazioni e ci hanno richiamati dopo un anno che lo doveva visitare il neuropsichiatra e stato il 14 settembre.mi hanno detto che l’assicurazione deve rispondere entro 60 giorni ma non si a fatta sentire.quale sono i tempi e perché non rispondono?

Credo che ti abbiano riferito un termine valido per il diverso ambito dei sinistri stradali, che sono molto più procedimentalizzati, mentre in caso di malpractice non c’è nemmeno l’azione diretta. I tempi, di conseguenza, sono quelli standard ricavabili secondo buona fede, in ogni caso se non ci dovesse essere un riscontro entro un tempo congruo ti suggerirei di valutare di depositare un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ.. In bocca al lupo. PS spero vivamente che siate seguiti anche da un avvocato, oltre che da un vostro medico legale, non fate l’errore di seguire da soli un danno così importante…

Mio padre ha avuto una emoraggia celebrale per un incidente e stato portato ospedale di mestre hanno aspettato 5 giorni quando entra in coma per operarlo dopo 3 giorni dall operazione viene dimesso e trasferito in un ospedale dove non c e reparto neurologia informo che prima di trasferirlo non viene fatta tac di controllo dopo 2 giorni dal trasferimento entra i in coma viene trasferito nuovamente a mestre per essere di nuovo operato dopo di che resta in coma per 2 mesi e muore secondo lei spettabile avvocato e un caso di malasanita?

Va bene allora attendo il preventivo, ma tu puoi assumere direttamente il mio patrocinio anche se non sei del ditretto di Bergamo ? Non voglio moltiplicare i costi pagando anche un corrispondente.
E’ ovvio quello che dici, cioè che la questione è complessa e davanti al giudice dovrà essere adeguatamente articolata ma ora le mie domande richiedono una risposta quasi monosillabica.
Per esempio:
– l’inail può scegliere di agire contro chi più gli conviene a prescindere dal grado di responsabilità accertata
– in sede civile si può rimettere in discussione la responsabilità accertata definitivamente in sede penale al fine di far distribuire diversamente la richiesta di risarcimento del danno
– io, posso chiamare in causa dei terzi che ritengo responsabili anche se sono stati assolti in sede penale (non chiedo di esperimere propostici sull’esito)
– quanto potrebbe durare, secondo la tua esperienza, mediamente il primo grado di una causa del genere (3 mesi-un anno-tre anni- 6 anni)
– l’inail ha già titolo esecutivo per vendere un’ immobile di uno dei responsabili ?
– se sull’immobile ci sono già ipoteche apparentemente a favore di banche ma in realta a garanzia di un credito ceduto ad un terzo, l’inail si mette in coda anche se il terzo non ha volturato le ipoteche a suo favore ?
Poi è logico che, alla lettura degli atti, in sede di consulenza, riscontrerai che le cose sono diverse da come le ho esposte, le cose cambiano.
Ciao.

Nessuna domanda in diritto consente risposte monosillabiche, i nostri preventivi comprendono sempre anche il compenso del corrispondente in loco, se ne vuoi avere uno devi compilare il modulo apposito, allegando la documentazione.

Un mio dipendete a seguito della caduta da un ponteggio ha subito un infortunio e perciò è stato ricoverato in un ospedale di Milano dove, dopo qualche giorno, è stato operato.
A seguito di ciò gli è stata riconosciuta dall’inail un’invalidità parziale pari al 27%.
I responsabili del danno con sentenze passate in giudicato sono 4 e sono stati condannati, indicativamente, alle pene che seguono:
A: 240 giorni = 42,8%
B: 180 giorni = 32,1%
C: 100 giorni = 17,8%
D: 40 giorni = 7,1% (sono io)
L’inail in questi giorni ha notificato un ricorso in via di regresso solo a C e D chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di € 255.000 + spese pari all’ammontare delle somme assicurative a carico dell’istituto.
Domande:
– la richiesta di pagamento dev’essere proporzionale alla responsabilità o con l’espressione che l’inail ha usato nel ricorso “in solido” è proprio così pacifico che possa chiedere a uno qualsiasi degli accertati responsabili (in sede penale) l’intera somma a prescindere dal grado di responsabilità a ciascuno di loro attribuita
– perchè non avrebbe chiesto il pagamento anche ad A e B, visto che peraltro sono i maggiori responsabili, quale potrebbe essere l’ipotesi più verosimile esprimibile senza vedere e considerare i corposi atti.
– può essere rimessa in discussione la responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti e questo può essere fatto in sede di opposizione al ricorso in via di regresso, e se no, lo si può fare in altra sede, a prescindere dal risultato, la domanda deve rispondere solo a “se” ?
– il dipendente ha detto che un medico durante una visita di controllo avrebbe affermato che chi l’ha operato ha sbagliato e quindi invece di aggiustarlo l’ha rotto di più, se è così deve contribuire al pagamento del danno che gli ha cagionato
– chi è che ha la possibilità di agire contro l’ospedale visto che il dipendente non l’ha mai fatto prima tant’è vero che non l’ha chiamato in causa
– quanto può durare mediamente il primo grado di una causa del genere (3 mesi) (un anno) (tre anni)
alcune informazioni aggiuntive
l’inail ha chiesto l’acquisizione d’ufficio di copia del verbale di dibattimento del giudizio penale e altri documenti e ove necessaria la prova per interpello formale di testi ,
io vorrei a mia volta addurre ulteriori prove e testimonianze per dimostrare la mia mancanza di responsabilità, sono obbligati a considerarmi.
pertanto tutto ciò dovrà essere esaminato e dibattuto, presumo e spero che richieda molto tempo
– nel frattempo l’inail potrebbe vendere un capannone già gravato da diverse ipoteche iscritte circa 13/15 anni fa a favore di banche che hanno ceduto ad un terzo che, ha estinto il suo debito e non ha mai fatto annotare a suo favore la voltura delle garanzie ipotecarie.
Spero che le domande che ho fatto possano ritenute degne d’essere d’interesse collettivo e perciò pubblicate sul suo blog.
Ovviamente non escludo di chiederle un preventivo per assistermi in giudizio, semprecchè lo possa fare considerando che la causa sarà discussa presso il giudice del lavoro del tribunale di Bergamo.
Cordiali saluti.

È una situazione sicuramente di interesse, ma è troppo complessa per poterne parlare qui tra i commenti, dove si può dare solo qualche spunto, e non analizzare in profondità i vari problemi, come sarebbe necessario fare in questo caso, a partire dai documenti principali. Se credi, valuta l’acquisto di una consulenza. Per il preventivo non ci sono problemi, lavoriamo anche su Bergamo.

Anche io avevo pensato di far ricorso al 696 bis c.p.c. anche per bypassare la mediazione Poi però, parlando con un Collega, riflettevo su una questione che non è da sottovalutare. Se faccio ricorso a questo strumento alternativo agisco unicamente nei confronti della struttura e la eventuale, ormai sempre presente, Compagnia assicurativa dell’Ente ospedaliero resterebbe fuori, con la conseguenza che, un domani, chiamata in garanzia, potrebbe opporsi alla acquisizione della perizia redatta dal C.T.U. perchè effettuata in sua assenza.
Cosa ne pensate?

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