Spese di viaggio per vedere tuo figlio: chi paga?

Spese di viaggio per vedere tuo figlio: chi paga?

Vivi lontano da tuo figlio e, per rispettare il calendario degli incontri, devi comprare biglietti aerei o ferroviari, pagare carburante, pedaggi e talvolta anche un alloggio. Puoi chiedere che questi costi riducano l’assegno di mantenimento? Oppure restano interamente a tuo carico?

La risposta non si trova in una formula automatica. Le spese di viaggio necessarie a consentire la relazione tra figlio e genitore possono incidere sulla quantificazione complessiva del mantenimento, ma devono essere reali, ricorrenti e provate. Il giudice deve confrontarle con le esigenze del figlio, i redditi e i patrimoni di entrambi i genitori, i tempi di permanenza e il lavoro di cura.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23616 del 21 luglio 2026, ha censurato proprio l’uso delle trasferte come generico contrappeso economico: non basta affermare che il genitore residente lontano sostiene costi ingenti. Bisogna accertarne importo e frequenza.

Soprattutto, il genitore obbligato non può comprare un biglietto e sottrarne autonomamente il prezzo dall’assegno stabilito dal giudice.

1) Il caso deciso dalla Cassazione.

La vicenda riguardava un padre residente negli Stati Uniti e un figlio minore affidato in via esclusiva alla madre in Italia. Il bambino aveva un disturbo dello spettro autistico e seguiva terapie di sostegno.

In primo grado il padre era stato autorizzato a trascorrere con il figlio un periodo estivo di due mesi negli Stati Uniti. La Corte d’appello aveva poi stabilito che gli incontri dovessero avvenire, per due mesi all’anno anche non consecutivi, nella zona di residenza del minore, per non interrompere il percorso terapeutico.

La madre aveva chiesto un aumento dell’assegno, richiamando la maggiore capacità economica del padre. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che le spese di viaggio e soggiorno affrontate dal padre per arrivare dagli Stati Uniti compensassero tale maggiore disponibilità.

La Cassazione ha ritenuto insufficiente questo ragionamento. La situazione reddituale e patrimoniale del padre non era stata adeguatamente verificata; inoltre non risultavano accertati né l’ammontare effettivo né la frequenza delle trasferte. Non erano state considerate in modo completo neppure le maggiori esigenze del figlio connesse alla sua condizione di salute.

La decisione è stata quindi cassata con rinvio. Non è stato fissato un nuovo importo direttamente dalla Cassazione: dovrà essere il giudice del rinvio a compiere il confronto sulla base di dati concreti.

2) Il mantenimento serve al figlio.

Il punto di partenza è il diritto del figlio a ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale e mantenimento da entrambi i genitori. La separazione della coppia non divide a metà questi doveri e non trasforma il figlio nel creditore di una cifra calcolata soltanto sui pasti.

L’articolo 337-ter del codice civile stabilisce che ciascun genitore deve contribuire in misura proporzionale al proprio reddito. Se serve un assegno periodico, il giudice considera:

  • le esigenze attuali del figlio;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi;
  • il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Non si tratta di una divisione aritmetica al cinquanta per cento. Chi guadagna di più può dover sostenere una quota maggiore; chi vive quotidianamente con il figlio contribuisce anche attraverso casa, organizzazione e cura diretta.

3) Perché i viaggi possono entrare nel calcolo.

Il rapporto con entrambi i genitori è un bisogno del figlio, non un passatempo dell’adulto. Se la distanza rende necessari spostamenti regolari per esercitare gli incontri, quei costi appartengono alla realtà economica che il giudice deve organizzare.

Già l’ordinanza n. 28483 del 30 settembre 2022 aveva affermato che le spese di viaggio necessarie al diritto di visita del genitore non collocatario sono esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e possono integrare la valutazione dell’assegno. Il principio è riportato nella rassegna ufficiale della Cassazione.

La parola «integrare» può trarre in inganno. Non significa necessariamente che l’altro genitore debba rimborsare metà del biglietto, né che il viaggiatore possa sottrarne il costo dalla somma mensile. Significa che assegno, trasferte e modalità degli incontri devono essere letti come parti dello stesso assetto economico familiare.

Il giudice potrebbe lasciare le trasferte a carico di chi viaggia, tenendone conto nel fissare l’assegno; potrebbe ripartire alcune spese in modo espresso; oppure potrebbe non modificare il contributo se i costi sono modesti rispetto alle risorse del genitore o ai bisogni prioritari del figlio.

Conta sempre ciò che è scritto nel provvedimento o nell’accordo vigente.

4) Non esiste uno sconto automatico.

La Cassazione del 2026 esclude due automatismi opposti.

Il primo è: «Hai scelto di vivere lontano, quindi i viaggi sono affari tuoi e non possono mai incidere sul mantenimento». Una simile regola ignorerebbe sia il diritto del figlio alla continuità della relazione sia la possibilità che il trasferimento dipenda da lavoro, necessità economiche o altre ragioni serie.

Il secondo è: «Viaggi molto, quindi l’assegno deve essere ridotto». Anche questa conclusione è sbagliata. Le spese devono essere provate e confrontate con tutti gli altri elementi. Un genitore con redditi elevati può sostenere trasferte importanti senza che ciò giustifichi una riduzione capace di comprimere i bisogni del figlio.

Il viaggio è un fattore della valutazione, non una precedenza sul mantenimento.

5) Chi deve provare le spese.

Il genitore che chiede di attribuire rilevanza ai propri viaggi deve allegare dati precisi. Dire «vivo all’estero» o produrre due ricevute isolate non permette di ricostruire un costo annuale attendibile.

Servono, per quanto possibile:

  • biglietti aerei, ferroviari o degli autobus;
  • carte d’imbarco e conferme delle prenotazioni effettivamente utilizzate;
  • ricevute di carburante, pedaggi e parcheggi;
  • fatture o ricevute dell’alloggio, quando davvero necessario;
  • calendario degli incontri svolti e di quelli saltati;
  • comunicazioni tra i genitori sull’organizzazione delle trasferte;
  • provvedimento o accordo che disciplina tempi e luoghi degli incontri;
  • estratti conto che confermino i pagamenti;
  • un prospetto annuale con data, tratta, motivo e importo di ogni viaggio.

I preventivi possono mostrare il costo futuro, ma non dimostrano quanto sia stato speso in passato. Una tariffa massima non prova che non esistessero alternative meno costose; una media generica trovata online non sostituisce i documenti.

Se chiedi una modifica per i costi futuri, prepara comunque una stima seria basata sul calendario previsto e su prezzi realistici.

6) Frequenza e prevedibilità contano.

Una trasferta ogni due settimane non pesa come due viaggi all’anno. Il giudice deve sapere con quale frequenza gli incontri siano programmati, quanti vengano effettivamente svolti e quale spesa sia ragionevolmente necessaria per ciascuno.

Le spese ricorrenti e prevedibili sono normalmente considerate nell’organizzazione ordinaria del mantenimento. Proprio per questo non dovrebbero diventare continue richieste di rimborso presentate dopo ogni spostamento, salvo che l’accordo o il provvedimento dispongano espressamente così.

Occorre distinguere:

  • il costo del viaggio del genitore che raggiunge il figlio;
  • il costo del viaggio del figlio accompagnato dal genitore;
  • il costo dell’accompagnatore necessario per età o salute;
  • il soggiorno del genitore nel luogo degli incontri;
  • una trasferta eccezionale e non prevista;
  • le vacanze organizzate durante il periodo di permanenza.

Sono voci diverse. Non tutte hanno la stessa funzione e non tutte devono essere imputate nello stesso modo.

7) Viaggio ordinario o spesa straordinaria?

La distinzione non dipende soltanto dal fatto che la somma sia alta. Le spese straordinarie sono normalmente caratterizzate da imprevedibilità, occasionalità o particolare rilevanza rispetto alla vita ordinaria e all’assegno.

Le trasferte regolari necessarie per attuare un calendario di incontri sono certe e prevedibili. La giurisprudenza le collega quindi ai bisogni ordinari del figlio e alla quantificazione complessiva dell’assegno, invece di trattarle automaticamente come spese straordinarie da rimborsare al cinquanta per cento.

Avevo già spiegato, a proposito delle spese di mensa del figlio, che la qualificazione non si risolve con un’etichetta valida per ogni famiglia: vanno letti il titolo, la frequenza, l’importo e il rapporto con il contributo mensile.

Un viaggio eccezionale per un’emergenza sanitaria o per un evento non programmabile può richiedere una valutazione diversa. Prima di chiedere un rimborso devi però leggere la sentenza, l’accordo e l’eventuale protocollo richiamato nel titolo.

8) Conta anche il motivo della distanza.

La ragione per cui i genitori vivono lontani può essere rilevante, ma non produce da sola una soluzione.

Il trasferimento può dipendere:

  • da un’opportunità o una necessità lavorativa;
  • dal rientro nella città di origine dopo la separazione;
  • dall’impossibilità economica di restare nella precedente abitazione;
  • da esigenze di salute o assistenza familiare;
  • da una scelta concordata quando la coppia era ancora unita;
  • da una decisione unilaterale successiva alla crisi;
  • dal trasferimento del genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.

Dire che ogni scelta residenziale è libera e quindi irrilevante semplifica troppo. Anche il lavoro e la libertà di stabilire la propria vita meritano considerazione; allo stesso tempo, nessun adulto può trasferire sul figlio tutte le conseguenze economiche di una decisione personale.

Quando il genitore collocatario intende trasferire lontano la residenza del figlio, la questione non riguarda soltanto i costi: incide sulle modalità di affidamento, sulla scuola e sulla continuità delle relazioni. Il post sul trasferimento del genitore separato con il figlio illustra perché una decisione simile non dovrebbe essere gestita come un semplice cambio anagrafico.

9) Redditi e patrimoni devono essere verificati davvero.

Nel caso del 2026, la Cassazione ha criticato anche l’insufficiente accertamento della situazione economica del padre. Una mera autodichiarazione relativa ai redditi percepiti all’estero, non convalidata da documentazione fiscale attendibile, non era una base adeguata.

Il mantenimento richiede una comparazione, non l’esame isolato della busta paga di chi versa l’assegno. Possono contare:

  • redditi da lavoro e da impresa;
  • immobili e altri beni;
  • disponibilità finanziarie;
  • partecipazioni societarie;
  • capacità lavorativa effettiva;
  • tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati;
  • debiti reali e documentati;
  • costi abitativi necessari;
  • risorse e contributo di cura dell’altro genitore.

Quando le informazioni economiche sono insufficienti o contestate, l’articolo 337-ter consente al giudice di disporre accertamenti della polizia tributaria sui redditi e sui beni, anche se intestati a soggetti diversi.

Le spese di viaggio non devono diventare il dettaglio visibile usato per nascondere una capacità economica complessiva molto maggiore.

10) Le esigenze del figlio restano centrali.

Nel bilanciamento non si parte dal portafoglio degli adulti, ma dai bisogni attuali del figlio. Alimentazione, casa, scuola, salute, attività, relazioni sociali e assistenza devono essere valutati secondo età, condizioni personali e tenore di vita familiare.

Nel caso esaminato, la condizione sanitaria del minore rendeva particolarmente importante la continuità delle terapie. Le modalità degli incontri erano state modificate proprio per consentire al padre di stare con lui senza allontanarlo dal luogo di cura.

Questo mostra che diritto alla relazione e mantenimento non sono compartimenti separati. Una soluzione economicamente più conveniente può essere inadeguata se interrompe scuola, terapie o stabilità; una soluzione protettiva può invece imporre viaggi e soggiorni più costosi.

Il giudice deve cercare l’assetto migliore per il figlio, non premiare uno dei genitori nella loro contabilità reciproca.

11) Non puoi scalare i biglietti dall’assegno.

Se il titolo prevede 500 euro mensili, devi versare 500 euro fino a quando quel titolo non viene modificato. Non puoi pagare 300 euro perché nello stesso mese hai speso 200 euro per il treno o l’aereo.

Assegno e spese di viaggio non sono crediti automaticamente compensabili. La riduzione unilaterale può determinare arretrati, rivalutazione, interessi e iniziative esecutive. Nei casi più gravi, l’inadempimento degli obblighi economici verso i figli può avere anche conseguenze penali.

Non basta neppure che l’altro genitore ammetta in una conversazione il costo dei viaggi. Per modificare stabilmente il regime economico serve un accordo formalizzato nei modi previsti oppure un nuovo provvedimento del giudice.

Se non riesci più a sostenere contemporaneamente assegno e trasferte, non aspettare di accumulare debiti: porta subito documenti e calendario a un avvocato.

12) Quando puoi chiedere una modifica.

L’articolo 337-quinquies del codice civile consente ai genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni sull’affidamento e sulla misura e modalità del contributo.

Non significa che la modifica sia automatica. Devi dimostrare fatti nuovi o comunque elementi rilevanti che giustifichino un diverso assetto, per esempio:

  • trasferimento stabile per lavoro;
  • aumento consistente e durevole del costo degli spostamenti;
  • nuova frequenza degli incontri;
  • riduzione seria e non volontariamente provocata del reddito;
  • incremento delle esigenze del figlio;
  • cambiamento dei tempi di permanenza;
  • variazione significativa delle risorse dell’altro genitore;
  • necessità di un accompagnatore o di modalità protette.

La revisione deve riguardare l’intero equilibrio. Non puoi chiedere al giudice di guardare soltanto ai tuoi biglietti ignorando il resto.

13) Un accordo ben scritto evita molti conflitti.

Quando i genitori vivono in città o Paesi diversi, una clausola generica come «il padre vedrà il figlio nei fine settimana alterni» è spesso impraticabile. Occorre progettare calendario, viaggi e costi nello stesso momento.

Un accordo utile dovrebbe precisare:

  • luogo di consegna e riconsegna del figlio;
  • chi prenota e con quale anticipo;
  • chi accompagna il minore;
  • ripartizione di biglietti, carburante, pedaggi ed eventuale alloggio;
  • documenti necessari per l’espatrio;
  • conseguenze di cancellazioni, ritardi e malattia;
  • recupero degli incontri non svolti;
  • contatti a distanza tra una visita e l’altra;
  • coordinamento con scuola e terapie;
  • rapporto tra costi di viaggio e assegno mensile;
  • procedura per scegliere tariffe ragionevoli;
  • verifica periodica dell’assetto.

Non è obbligatorio dividere tutto a metà. Si può prevedere una percentuale proporzionata ai redditi, alternare le tratte oppure assegnare un costo a un genitore tenendone conto nell’assegno.

Le condizioni consensuali possono essere definite con l’assistenza degli avvocati e rese efficaci attraverso lo strumento adatto al caso. La guida sulla separazione e modifica delle condizioni in house spiega come lavorare su una soluzione condivisa senza improvvisare clausole fragili.

14) Se sei il genitore che sostiene i viaggi.

Non limitarti a conservare una scatola di ricevute. Costruisci una prova comprensibile.

Prepara un foglio annuale con:

  • date previste ed effettive degli incontri;
  • tratta percorsa;
  • persone che hanno viaggiato;
  • mezzo utilizzato;
  • costo di viaggio e alloggio;
  • documento giustificativo;
  • ragione di eventuali variazioni;
  • incontri saltati e relativa causa.

Prenota con ragionevole anticipo quando possibile e scegli soluzioni coerenti con il calendario e con le esigenze del figlio. Una business class o un albergo di lusso difficilmente potranno essere imputati per intero all’organizzazione del rapporto, se esistevano alternative adeguate.

Documenta anche redditi, patrimonio, costi necessari e motivo del trasferimento. La domanda non si decide sulla sola somma dei biglietti.

15) Se sei il genitore che riceve l’assegno.

Non devi negare in astratto che le trasferte possano avere rilevanza. Puoi però chiedere che siano provate e inserite in una comparazione completa.

Controlla:

  • se i viaggi dichiarati siano stati realmente effettuati;
  • se frequenza e importi coincidano con il calendario;
  • se siano comprese vacanze o spese personali estranee agli incontri;
  • se il genitore abbia prodotto documenti economici attendibili;
  • se le esigenze ordinarie e straordinarie del figlio siano state aggiornate;
  • se tu sostenga costi indiretti per preparazione, accompagnamento e cura;
  • se la soluzione proposta riduca eccessivamente le risorse destinate al minore.

Prepara un prospetto dei bisogni del figlio, non soltanto una contestazione delle spese altrui. Casa, scuola, salute, attività e assistenza devono essere documentati con lo stesso rigore richiesto all’altro genitore.

16) Gli errori da evitare.

Non devi:

  • sottrarre unilateralmente il prezzo dei viaggi dall’assegno;
  • considerare ogni trasferta una spesa straordinaria al cinquanta per cento;
  • sostenere che la distanza sia sempre irrilevante;
  • pensare che vivere lontano comporti automaticamente una riduzione;
  • presentare soltanto una stima generica senza ricevute e frequenza;
  • confondere il viaggio del genitore con quello del figlio;
  • ignorare le ragioni e le conseguenze del trasferimento;
  • esaminare il reddito di uno solo dei genitori;
  • dimenticare il valore economico del lavoro quotidiano di cura;
  • usare i costi degli adulti per comprimere i bisogni essenziali del figlio;
  • modificare gli accordi con semplici messaggi informali;
  • aspettare di avere accumulato arretrati prima di chiedere una revisione.

La regola indicata dalla Cassazione è ragionevole: nessun automatismo e numeri verificabili. Le trasferte possono incidere sull’assegno perché rendono possibile la relazione con il figlio, ma soltanto all’interno di una valutazione completa e proporzionata.

17) Passa all’azione.

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