Spese universitarie dei figli: chi deve pagarle?
Tuo figlio si iscrive all’università. Alla tassa annuale si aggiungono libri, trasporti e, se studia fuori sede, affitto, deposito cauzionale, utenze e viaggi. L’altro genitore può rispondere che tutto era prevedibile e quindi già compreso nell’assegno di mantenimento?
Non esiste una risposta identica per ogni famiglia e per ogni provvedimento. La parola «università» non trasforma automaticamente tutte le spese in straordinarie. Bisogna leggere l’accordo o la sentenza, verificare quando l’assegno fu determinato e stabilire se proprio quei costi fossero allora attuali, prevedibili e ragionevolmente quantificabili.
Con l’ordinanza n. 16578 del 27 maggio 2026, la Cassazione ha confermato che rette universitarie, alloggio fuori sede e viaggi possono restare fuori dall’assegno periodico quando, per sopravvenienza e rilevante entità, non erano ponderabili al momento della sua fissazione.
La decisione aggiunge un’avvertenza altrettanto importante: riconoscere la natura straordinaria non basta. Il giudice deve spiegare quali importi ammette e quale quota spetta a ciascun genitore.
1) Il caso esaminato dalla Cassazione.
I genitori si erano separati consensualmente quando il figlio era molto piccolo e avevano poi divorziato nel 2006, quando il ragazzo aveva undici anni. La sentenza di divorzio confermava le condizioni economiche precedenti, ma non conteneva una disciplina specifica delle spese straordinarie.
Anni dopo, la madre aveva chiesto al padre il rimborso della metà di numerosi esborsi sostenuti per il figlio. Tra le voci vi erano spese scolastiche, mediche, sportive e musicali, oltre ai costi per un’università privata fuori sede: retta, locazione dell’alloggio e viaggi.
Il giudizio aveva già attraversato un primo passaggio in Cassazione. La Corte aveva chiarito che la prevedibilità non deve essere valutata quando la spesa si presenta, ma tornando al momento in cui fu quantificato l’assegno. Quando il figlio aveva undici anni, i costi concreti di una futura università privata in un’altra città non erano ancora attuali né ragionevolmente determinabili.
Nel giudizio di rinvio erano state considerate straordinarie le spese universitarie e complementari. La Corte d’appello aveva poi condannato il padre a pagare un importo che, però, non risultava coerente con l’affermato concorso paritario.
La Cassazione del 2026 ha lasciato ferme diverse questioni ormai definite nel processo, ma ha nuovamente cassato la decisione sul calcolo: non si comprendeva come fosse stato ottenuto il capitale dovuto né perché sembrasse posto a carico del padre l’intero ammontare anziché la sola quota di sua spettanza.
2) La legge non contiene un catalogo completo.
Il codice civile non offre un elenco generale di spese ordinarie e straordinarie valido per tutte le famiglie. L’articolo 337-ter del codice civile stabilisce invece il principio di proporzionalità e indica gli elementi con cui determinare il mantenimento.
Il giudice considera:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie serve a rendere pratico questo sistema. Le prime sono normalmente coperte dall’assegno periodico; le seconde, se non potevano essere già incorporate nella cifra mensile, richiedono un’ulteriore contribuzione.
Prima di applicare qualsiasi principio generale devi però leggere il tuo titolo: sentenza, decreto, verbale omologato, accordo di negoziazione assistita o altro provvedimento efficace.
3) Che cosa significa spesa ordinaria.
Una spesa ordinaria non è necessariamente piccola né deve ripetersi ogni mese. È ordinaria quando appartiene al normale regime di vita del figlio ed era prevedibile e ponderabile nel momento in cui l’assegno fu fissato.
Il costo può presentarsi una o due volte all’anno e restare comunque ordinario. Iscrizioni scolastiche ricorrenti, libri, abbonamenti ai trasporti e abbigliamento possono essere compresi nella somma periodica se l’assetto economico li aveva già considerati.
Avevo già spiegato, parlando delle spese di mensa del figlio, che l’etichetta dipende anche dal rapporto tra tipo di costo, importo dell’assegno e condizioni concrete della famiglia.
Se una spesa è ordinaria, il genitore che riceve il mantenimento non può normalmente chiederne il rimborso separato: otterrebbe due volte la contribuzione per lo stesso bisogno.
4) Che cosa rende straordinaria una spesa.
Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, sono straordinarie le spese che, se il titolo non le ha già disciplinate, presentano insieme elementi come:
- mancata attualità al momento della fissazione dell’assegno;
- impossibilità concreta di prevederle e ponderarle allora;
- sopravvenienza rispetto all’assetto economico originario;
- rilevante entità;
- capacità, se lasciate a un solo genitore, di alterare la proporzione della contribuzione.
La straordinarietà protegge anche il figlio. Se un costo importante e necessario fosse sempre assorbito nella cifra mensile, il genitore convivente potrebbe non avere le risorse per affrontarlo e il percorso di studio o la cura rischierebbero di essere sacrificati.
Non basta però che una spesa sia nuova per chi la riceve. Deve essere nuova o non ponderabile rispetto al momento e ai presupposti con cui fu costruito l’assegno.
5) L’università futura non è sempre già compresa.
Che un bambino possa un giorno iscriversi all’università è astrattamente immaginabile. Questo non significa che, quando ha undici anni, si possano già quantificare:
- l’ateneo che sceglierà;
- una retta pubblica o privata;
- la città nella quale studierà;
- la necessità di vivere fuori sede;
- il costo futuro dell’alloggio;
- le borse di studio ottenibili;
- i trasporti e i viaggi;
- i materiali richiesti dal corso.
Nel caso deciso, il fatto che entrambi i genitori fossero laureati e professionisti non bastava a considerare incluse nell’assegno le future spese per un’università privata lontana dalla residenza.
La Cassazione non ha stabilito che qualsiasi università privata debba essere pagata in ogni caso. Ha affermato che la prevedibilità va verificata in concreto nel momento originario e non può essere ricavata soltanto dal livello culturale della famiglia.
6) Se l’assegno è stato fissato quando il figlio era già studente.
Il risultato può cambiare completamente se il contributo è stato determinato o modificato quando il figlio era già iscritto.
Se il giudice conosceva ateneo, retta, canone di locazione e spese di trasporto e ha fissato un assegno destinato espressamente a coprirli, non puoi poi presentarli di nuovo come costi sopravvenuti. Il titolo potrebbe anche prevedere una parte mensile per vitto e alloggio e una percentuale separata per tasse o libri.
Devi ricostruire:
- quali documenti erano stati prodotti;
- quali richieste erano state formulate;
- quali costi erano discussi;
- che cosa dice la motivazione;
- quali clausole compaiono nel dispositivo o nell’accordo;
- se esiste un richiamo a un protocollo locale.
La stessa tassa universitaria può quindi essere straordinaria in un caso e ordinaria in un altro. Non è contraddizione: è l’effetto di due assegni costruiti in momenti e su presupposti diversi.
7) Quali costi universitari devi distinguere.
Non presentare una richiesta generica chiamata «università». Ogni voce deve essere identificata e documentata.
Tra i costi possibili vi sono:
- tassa di iscrizione e contributi universitari;
- retta di un ateneo privato;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- libri, dispense e licenze software necessarie;
- computer o attrezzature specifiche del corso;
- canone di locazione fuori sede;
- deposito cauzionale e spese di registrazione;
- utenze e spese condominiali dell’alloggio;
- mensa e vitto;
- abbonamenti ai trasporti locali;
- viaggi tra residenza familiare e sede universitaria;
- tirocini obbligatori, laboratori e viaggi di studio;
- corsi di lingua o certificazioni richieste;
- tasse di laurea e stampa dell’elaborato finale.
Alcune voci sono ricorrenti e facilmente stimabili; altre sono eccezionali; altre ancora possono essere già comprese nel mantenimento ordinario. Vanno considerate anche borse di studio, esoneri, rimborsi, detrazioni e contributi che riducono il costo effettivamente rimasto alla famiglia.
8) Università pubblica, privata e fuori sede.
La scelta di un ateneo privato o lontano non è automaticamente irragionevole, ma richiede una valutazione più attenta per l’impatto economico.
Possono contare:
- capacità e aspirazioni del figlio;
- qualità e specificità del corso;
- esistenza di alternative pubbliche o più vicine;
- percorso scolastico già intrapreso;
- possibilità economiche complessive della famiglia;
- borse di studio e agevolazioni disponibili;
- vantaggi formativi concreti;
- costo totale prevedibile fino alla laurea;
- accordo o dissenso espresso dei genitori.
Il mantenimento deve rispettare le inclinazioni del figlio, ma le aspirazioni vanno coordinate con le risorse reali. Un giovane non acquisisce un diritto illimitato a qualsiasi percorso, città o livello di spesa soltanto perché lo preferisce.
D’altra parte, il genitore economicamente più forte non può opporsi a ogni progetto costoso senza confrontarsi con il tenore di vita familiare, le capacità dello studente e le scelte formative ragionevoli.
9) Serve l’accordo preventivo tra i genitori?
La scelta del percorso universitario è una decisione importante nella vita del figlio. Quando la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, ateneo, trasferimento fuori sede e impegno economico dovrebbero essere discussi con anticipo.
Devi innanzitutto leggere il provvedimento e l’eventuale protocollo richiamato. Alcune condizioni distinguono tra spese che richiedono consenso preventivo e spese che possono essere affrontate senza autorizzazione; altre prevedono un termine entro cui il silenzio vale adesione. Non esiste un unico meccanismo nazionale applicabile a ogni titolo.
In pratica, prima dell’iscrizione invia all’altro genitore una proposta scritta contenente:
- corso e ateneo scelti;
- motivi della scelta;
- costi di iscrizione e retta;
- preventivo di affitto e utenze;
- costi di trasporto;
- borse di studio richieste o ottenute;
- alternative considerate;
- quota proposta a ciascun genitore;
- scadenze dei pagamenti.
Chiedi una risposta espressa entro un termine ragionevole. Una telefonata può favorire l’accordo, ma una conferma scritta evita discussioni successive su contenuto e condizioni.
10) Mancato accordo non significa sempre niente rimborso.
L’assenza di consenso preventivo non elimina automaticamente ogni diritto al rimborso. Il giudice può dover verificare se la spesa corrispondesse all’interesse del figlio, fosse compatibile con le condizioni economiche della famiglia e fosse ragionevole per importo e finalità.
La posizione di chi ha anticipato la spesa è però molto più solida quando ha informato l’altro genitore, presentato un preventivo e cercato davvero un accordo.
Il dissenso non può essere un semplice «non pago». Dovrebbe indicare ragioni concrete, per esempio:
- costo sproporzionato rispetto alle risorse;
- esistenza di un’alternativa formativa equivalente e sostenibile;
- scelta non coerente con il percorso o l’impegno dello studente;
- mancanza di documentazione;
- voce già compresa nell’assegno;
- duplicazione con borse o rimborsi;
- violazione della procedura stabilita dal titolo.
Se la scadenza è imminente e il contrasto riguarda una decisione essenziale, è preferibile chiedere rapidamente assistenza legale invece di iscrivere il figlio confidando in un rimborso futuro incerto.
11) La quota non è sempre il cinquanta per cento.
Molti provvedimenti stabiliscono espressamente un riparto al cinquanta per cento. In quel caso la percentuale si applica finché il titolo non viene modificato, salvo che la clausola richieda ulteriori condizioni.
In mancanza di una percentuale già fissata, il principio generale resta quello della proporzionalità alle risorse economiche. Se un genitore dispone di redditi e patrimonio molto superiori, la sua quota può essere maggiore.
Occorre considerare anche l’assegno periodico e il contributo diretto già prestato, evitando però calcoli improvvisati. La qualificazione della spesa e la ripartizione sono due passaggi diversi:
- prima si stabilisce se la voce sia fuori dall’assegno;
- poi si determina quanto debba sopportarne ciascun genitore.
Proprio su questo secondo passaggio è intervenuta la Cassazione del 2026: il giudice non può affermare un concorso paritario e poi condannare uno dei genitori a un importo apparentemente corrispondente all’intera spesa senza spiegare il calcolo.
12) Quali documenti devi conservare.
Il rimborso non si ottiene con una cifra complessiva scritta in una mail. Devi dimostrare la natura della spesa, il suo pagamento e la quota richiesta.
Conserva:
- certificato o prova dell’iscrizione universitaria;
- piano di studi e indicazione del corso;
- avvisi di pagamento e ricevute PagoPA;
- fatture e ricevute nominative;
- contratto di locazione registrato;
- quietanze del canone;
- bollette e riparti delle spese dell’alloggio;
- biglietti e abbonamenti di trasporto;
- ricevute per libri e strumenti obbligatori;
- provvedimento che disciplina il mantenimento;
- richieste di consenso e risposte dell’altro genitore;
- documenti su borse, esoneri e rimborsi;
- estratti conto che provino chi ha materialmente pagato.
Prepara un prospetto con data, causale, importo lordo, agevolazioni ricevute, costo netto, percentuale applicata e somma richiesta. Collega ogni riga al relativo documento.
Ricariche generiche, bonifici senza causale o somme consegnate al figlio non dimostrano automaticamente una spesa universitaria rimborsabile.
13) Evita il doppio rimborso.
La stessa voce non può essere pagata due volte. Prima di chiedere il rimborso verifica se sia già coperta da:
- assegno periodico espressamente quantificato sui costi universitari;
- pagamento diretto effettuato dall’altro genitore;
- borsa di studio;
- rimborso dell’ateneo;
- agevolazione pubblica;
- contributo del datore di lavoro;
- detrazione o beneficio attribuito secondo gli accordi;
- somma versata direttamente al figlio con quella specifica destinazione.
Non ogni vantaggio fiscale si traduce automaticamente in una sottrazione euro per euro, ma deve essere dichiarato quando incide sul costo effettivo o sull’equilibrio concordato.
La trasparenza conviene a entrambi: una richiesta gonfiata rende contestabile anche la parte corretta del credito.
14) Il figlio maggiorenne deve studiare seriamente.
L’obbligo di mantenimento può continuare dopo i diciotto anni se il figlio non è economicamente autosufficiente senza sua colpa e segue un percorso coerente con capacità, aspirazioni e condizioni familiari.
Non dura però automaticamente per sempre. Con il crescere dell’età aumenta il rigore con cui si valutano impegno, risultati, ritardi e attivazione nella ricerca del lavoro.
Per le spese universitarie possono contare:
- esami sostenuti;
- regolarità del percorso;
- eventuali cambi di facoltà e relative ragioni;
- durata fuori corso;
- attività lavorative compatibili;
- concrete prospettive formative;
- ostacoli di salute o personali documentati.
Un anno difficile non fa cessare da solo il mantenimento; un percorso indefinitamente inattivo può invece giustificare una revisione. Nessun genitore deve sospendere o ridurre unilateralmente quanto previsto dal titolo: occorre un accordo efficace o un provvedimento del giudice.
15) A chi viene pagato il mantenimento dopo i diciotto anni.
L’articolo 337-septies del codice civile consente al giudice di disporre un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente; il pagamento è normalmente versato direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione.
Questo non significa che al compimento dei diciotto anni ogni pagamento debba cambiare destinatario automaticamente. Bisogna leggere il provvedimento e, se necessario, chiederne la modifica.
Anche la domanda di rimborso delle spese anticipate può dipendere da chi le ha concretamente sostenute e dal contenuto del titolo. Se il canone è stato pagato dalla madre, non è la stessa situazione di una retta pagata direttamente dal figlio con denaro proprio.
Prima di agire occorre identificare bene creditore, debitore, titolo e singole anticipazioni.
16) Se l’altro genitore non rimborsa.
Invia una richiesta ordinata, con prospetto e documenti, indicando la clausola applicabile e il calcolo della quota. Una diffida generica con la sola cifra finale facilita l’opposizione.
Se il pagamento non arriva, l’avvocato deve verificare quale strumento sia utilizzabile. Il procedimento per decreto ingiuntivo può essere impiegato anche per crediti relativi a spese straordinarie quando esistono titolo e prova scritta adeguati. In altri casi serve prima un accertamento più ampio su natura, necessità, consenso, proporzionalità o ammontare.
Non tutte le fatture consentono di iniziare immediatamente un’esecuzione. Il provvedimento potrebbe fissare soltanto l’obbligo generale di contribuzione, lasciando ancora da accertare se quella specifica voce vi rientri e quale importo sia dovuto.
Agire con la procedura sbagliata aumenta tempi e costi. Fai esaminare l’intero fascicolo, non soltanto le ricevute.
17) Quando conviene modificare le condizioni.
Se l’università introduce costi stabili per diversi anni, rincorrere ogni mese piccoli rimborsi può essere inefficiente. I genitori possono concordare o chiedere al giudice un nuovo assetto.
L’articolo 337-quinquies del codice civile permette di chiedere la revisione della misura e delle modalità del contributo.
Si può valutare:
- aumento o rideterminazione dell’assegno periodico;
- pagamento diretto della retta da parte di un genitore;
- ripartizione percentuale di affitto e tasse;
- budget annuale con conguaglio documentato;
- versamento diretto al figlio maggiorenne;
- clausola specifica per borse, viaggi e strumenti;
- verifica dopo ogni anno accademico.
Una modifica ben scritta deve evitare sovrapposizioni tra assegno e spese separate e indicare con chiarezza procedura, documenti e scadenze.
18) Due esempi pratici.
Primo esempio. L’assegno viene fissato quando la figlia ha dieci anni e nulla viene stabilito sulle future spese straordinarie. Otto anni dopo si iscrive a un corso pubblico fuori sede; affitto e viaggi hanno un costo rilevante e non erano quantificabili all’origine. Queste voci possono essere considerate straordinarie, ma devono essere ragionevoli, documentate e ripartite secondo il titolo o la proporzione applicabile.
Secondo esempio. Il contributo viene modificato dopo l’iscrizione del figlio a un’università privata. Le parti producono retta e contratto di locazione e concordano un assegno mensile che li comprende espressamente. Il genitore beneficiario non può poi chiedere separatamente gli stessi costi sostenendo soltanto che sono «universitari».
In entrambi i casi la soluzione dipende dal momento della quantificazione e dal contenuto del titolo, non dal nome della spesa.
19) Gli errori da evitare.
Non devi:
- considerare straordinaria qualsiasi spesa universitaria;
- considerarla ordinaria soltanto perché l’università era immaginabile;
- ignorare ciò che sentenza o accordo prevedono espressamente;
- scegliere un ateneo molto costoso senza informare l’altro genitore;
- confondere mancato accordo e automatico diniego del rimborso;
- applicare sempre il cinquanta per cento senza leggere il titolo;
- chiedere l’intero importo quando spetta soltanto una quota;
- sommare voci già comprese nell’assegno;
- omettere borse di studio e rimborsi;
- usare ricariche o bonifici generici come unica prova;
- trascurare l’effettivo andamento degli studi;
- interrompere unilateralmente assegno o contribuzione;
- aspettare anni prima di organizzare documenti e richieste.
La domanda corretta non è semplicemente «l’università è una spesa straordinaria?». Devi chiederti se quella specifica voce, per importo e sopravvenienza, fosse prevedibile e ponderabile quando fu fissato l’assegno, se sia coerente con il percorso del figlio e quale quota debba gravare su ciascun genitore.
20) Passa all’azione.
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