AfD, fascismo e comunismo: vietare le idee serve?

AfD, fascismo e comunismo: vietare le idee serve?

1 – Il caso AfD riapre una questione enorme

In Germania si discute realmente della possibilità di chiedere la messa al bando di Alternative für Deutschland. Non significa, però, che AfD sia già stata vietata, né che esista una decisione definitiva pronta per essere eseguita. Al momento in cui scrivo siamo ancora sul terreno del confronto politico e giuridico: esponenti di primo piano hanno rilanciato l’ipotesi, mentre manca una conclusione del Tribunale costituzionale federale.

La notizia è importante anche per noi, perché costringe a porre una domanda scomoda: una democrazia si difende proibendo un partito e la cultura politica che esso rappresenta, oppure deve intervenire soltanto quando idee e parole diventano violenza, intimidazione o un progetto concretamente diretto a cancellare le libertà altrui?

È un tema che si collega alla crescita elettorale di AfD, della quale ho già parlato nell’articolo Il trionfo di AfD: rivolta popolare o nuovo gatekeeper?. Più una forza politica raccoglie consenso, più il suo eventuale divieto diventa una misura delicata: può proteggere l’ordinamento, ma può anche trasformarsi nella squalifica per legge di milioni di elettori.

2 – Che cosa sta succedendo davvero in Germania

Il 30 gennaio 2025 il Bundestag ha discusso iniziative trasversali dirette ad avviare un procedimento contro AfD, rinviandole poi alle commissioni. Nell’agosto 2026 il dibattito si è riacceso, anche con la proposta di concentrare l’iniziativa sulle organizzazioni regionali considerate più radicali.

La decisione, comunque, non spetta al governo né a una maggioranza parlamentare ordinaria. La domanda può essere presentata dal Bundestag, dal Bundesrat o dal Governo federale, ma soltanto il Tribunale costituzionale può sciogliere un partito.

La Costituzione tedesca richiede molto più della semplice radicalità delle opinioni. Occorre dimostrare che il partito, per finalità o condotta dei suoi aderenti, mira a compromettere o eliminare l’ordine fondamentale libero e democratico e possiede una concreta capacità di incidere su quell’ordine. Nel 2017, infatti, il partito neonazista NPD fu ritenuto ostile alla Costituzione, ma non sciolto perché non aveva possibilità reali di realizzare il proprio progetto.

I precedenti di divieto sono appena due: il partito neonazista SRP nel 1952 e il Partito comunista tedesco, KPD, nel 1956. Questo dato mostra quanto l’istituto sia eccezionale e quanto elevata debba essere la soglia probatoria.

3 – Vietare il comunismo: non esiste un solo modello

In diversi Paesi il comunismo è stato proibito o sottoposto a restrizioni, ma le regole non sono tutte uguali. A volte è vietato uno specifico partito; altrove sono colpiti propaganda e simboli; in altri ordinamenti il divieto riguarda soltanto i movimenti che usano metodi totalitari o violenti. Dire semplicemente «il comunismo è illegale» rischia quindi di essere inesatto.

Ecco una ricognizione, necessariamente sintetica e non esaustiva, dei casi più significativi.

3.1 – Germania

Come abbiamo visto, nella Germania occidentale il KPD fu sciolto nel 1956. Non ne deriva un divieto generale di studiare Marx, dichiararsi comunisti o fondare qualsiasi organizzazione che si richiami a quella tradizione. La repressione riguarda il partito giudicato concretamente incompatibile con l’ordine costituzionale, non ogni opinione collocabile nella vasta storia del comunismo.

3.2 – Polonia

La Polonia adotta una formula simmetrica. L’articolo 13 della sua Costituzione vieta i partiti fondati sui metodi e sulle pratiche totalitarie del nazismo, del fascismo e del comunismo, nonché quelli che ammettono odio, violenza, segretezza delle strutture o degli iscritti. Nel dicembre 2025 il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionali gli obiettivi e l’attività del Partito comunista polacco.

Qui il pregio, almeno sul piano formale, è l’assenza di un privilegio negativo riservato a una sola esperienza storica: il parametro colpisce insieme i totalitarismi e i loro metodi.

3.3 – Ucraina

L’Ucraina ha approvato nel 2015 una legge che condanna sia il regime comunista sia quello nazionalsocialista e ne limita propaganda e simboli, pur prevedendo eccezioni per ricerca, istruzione e altri usi determinati. Nel 2022 un tribunale ha inoltre vietato il Partito comunista ucraino e disposto il trasferimento dei suoi beni allo Stato.

Il contesto della guerra e del rapporto storico con l’Unione Sovietica rende questo caso particolarmente sensibile. Proprio per questo non può essere trasferito automaticamente in ordinamenti e momenti storici diversi.

3.4 – Repubblica Ceca

Nella Repubblica Ceca una recente modifica del codice penale ha reso esplicita la punibilità della fondazione, del sostegno e della promozione di movimenti nazisti, comunisti o altrimenti diretti in modo dimostrabile alla soppressione dei diritti e delle libertà o all’odio di gruppo. Il Governo ceco ha presentato la riforma come un’equiparazione dei due totalitarismi.

Anche qui, almeno nel testo, non dovrebbe bastare l’etichetta ideologica: il movimento deve essere concretamente orientato a sopprimere libertà e diritti.

3.5 – Lettonia e Lituania

La Lettonia limita, fra l’altro, l’uso delle manifestazioni pubbliche per glorificare l’ideologia nazista o comunista, come risulta dalla disciplina ufficiale su riunioni e cortei. Non è corretto descriverla come un divieto assoluto di ogni opinione comunista.

La Lituania, dopo il ripristino dell’indipendenza, dichiarò illegale il Partito comunista operante secondo la struttura sovietica. La sua legislazione sui partiti vieta inoltre finalità e metodi autoritari o totalitari, la presa violenta del potere e la propaganda della guerra e della violenza.

3.6 – Indonesia

In Indonesia il quadro è assai più drastico. Una risoluzione del 1966 sciolse il Partito comunista indonesiano e vietò la diffusione o lo sviluppo del comunismo e del marxismo-leninismo. Il provvedimento nacque nel contesto delle sanguinose persecuzioni anticomuniste e continua a sollevare seri problemi di libertà di espressione, memoria storica e ricerca.

3.7 – Corea del Sud

La Corea del Sud non vieta in astratto ogni pensiero marxista. Nel 2014, tuttavia, la sua Corte costituzionale sciolse lo Unified Progressive Party, ritenendo che obiettivi e attività mirassero a un socialismo modellato sulla Corea del Nord e rappresentassero un pericolo per l’ordine democratico.

4 – Che cosa insegna questo confronto

Il confronto mostra tre possibili tecniche di difesa della democrazia:

  • vietare una specifica organizzazione per ciò che concretamente persegue e fa;
  • proibire propaganda e simboli di determinati regimi;
  • colpire in modo generale i metodi violenti, segreti, militari o totalitari, qualunque sia l’ideologia che li utilizza.

A mio giudizio la terza strada è la più coerente con una società libera. Il metodo violento è sbagliato sia quando serve un’idea fascista sia quando serve un’idea comunista, religiosa, separatista o di qualsiasi altra natura. Ne ho parlato anche a proposito della violenza politica sui social: la libertà di parola è ampia, ma non copre automaticamente l’istigazione concretamente pericolosa, le minacce e la preparazione di delitti.

Anche la Commissione di Venezia considera lo scioglimento di un partito una misura estrema, da usare soltanto quando strumenti meno restrittivi non bastano. Il semplice proposito di cambiare pacificamente la Costituzione non dovrebbe essere sufficiente.

5 – In Italia esiste un’eccezione storica

In Italia la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. La legge Scelba precisa, all’articolo 1, gli indici della riorganizzazione: perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltare o usare la violenza politica, minacciare o sopprimere le libertà costituzionali, denigrare la democrazia e svolgere propaganda razzista, fra gli altri elementi.

La formula «sotto qualsiasi forma» è decisiva. Non condivido la lettura secondo cui basterebbe partecipare alle elezioni come uno dei tanti partiti per essere automaticamente al riparo dal divieto. Il giudizio giuridico deve riguardare sostanza, finalità, organizzazione e metodi, non soltanto il nome scelto o la presenza di altri concorrenti.

La nostra Costituzione contiene però anche regole più generali. L’articolo 18 vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L’articolo 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale.

Queste norme colpiscono il vero pericolo: il metodo incompatibile con la libertà comune.

6 – L’asimmetria che non mi convince

La XII disposizione è l’unico divieto costituzionale riferito espressamente alla ricostituzione di uno specifico partito storico. Non troviamo una clausola equivalente dedicata al comunismo, al progetto di restaurare uno Stato feudale o alla fondazione di un movimento che voglia imporre a tutti la Sharia.

Questo non significa che simili partiti sarebbero sempre e comunque legittimi. Se progettassero di usare la violenza, instaurare un’organizzazione militare, eliminare il pluralismo o cancellare diritti fondamentali, incontrerebbero gli altri limiti costituzionali e penali. Un movimento può inoltre proporre una trasformazione radicale dell’ordinamento soltanto con mezzi democratici e rispettando il nucleo delle libertà della persona.

Resta però l’asimmetria simbolica e normativa: una sola cultura politica viene nominata e isolata nel testo costituzionale. A mio giudizio questa eccezione oggi dovrebbe essere ripensata e abrogata, lasciando in piedi regole universali contro violenza, intimidazione, razzismo, strutture segrete e progetti concretamente eversivi.

7 – Dio, patria e famiglia non appartengono a un regime

Fede in Dio, amore per la patria e sostegno alla famiglia non sono valori esclusivamente fascisti. Sono condivisi da milioni di conservatori, cattolici e cittadini che non si riconoscono affatto nel fascismo. Sarebbe storicamente e giuridicamente scorretto trasformare singoli valori molto più antichi in una prova automatica di ricostituzione del partito fascista.

Anche la fiamma tricolore, passata dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale e poi al simbolo di Fratelli d’Italia, documenta una genealogia politica; non dimostra da sola che il partito di governo sia la riorganizzazione vietata. Il MSI nacque nel dicembre 1946, dopo l’elezione dell’Assemblea costituente: non partecipò quindi alla scelta dei suoi componenti, ma operò poi per decenni nel sistema parlamentare repubblicano.

La tolleranza di una formazione con riferimenti storici al fascismo conferma un principio ragionevole: simboli, provenienze e valori parzialmente comuni non bastano; occorre verificare caso per caso finalità e condotte. Nello stesso tempo, il semplice ingresso in Parlamento non potrebbe rendere lecita un’organizzazione che adottasse davvero violenza politica o un progetto concreto di soppressione del pluralismo.

8 – Una norma figlia anche della sconfitta militare

Il divieto non fu semplicemente «imposto dagli americani». La storia è più articolata. L’armistizio lungo del 29 settembre 1943 prevedeva, all’articolo 30, lo scioglimento delle organizzazioni fasciste sotto il controllo del Comandante supremo alleato; il Trattato di pace del 1947 obbligò poi l’Italia a non consentire la rinascita di organizzazioni fasciste dirette a privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Esisteva dunque una forte cornice imposta dalle potenze vincitrici, fra le quali gli Stati Uniti. Ma la XII disposizione fu anche una scelta consapevole dei costituenti italiani, quasi tutti segnati dall’antifascismo, dalla dittatura, dalla guerra e dalla resistenza. Ridurla a una semplice dettatura straniera toglierebbe responsabilità e autonomia alla decisione dell’Assemblea.

Quanto alle date, il regime monarchico fascista cadde il 25 luglio 1943, mentre la Repubblica sociale e il Partito fascista repubblicano terminarono nell’aprile 1945. La Costituzione fu approvata nel dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948: la memoria del regime non era affatto lontana.

9 – Il fascismo storico non può tornare identico

Il fascismo nacque in una società prevalentemente agricola, segnata dalla Prima guerra mondiale, dal biennio rosso, dal timore della rivoluzione comunista, da una monarchia e da istituzioni fragili. L’Italia di oggi è industriale e postindustriale, inserita nell’Unione europea e nella NATO, con una sovranità esercitata dentro una rete di trattati, corti e vincoli internazionali.

Per queste ragioni il fascismo storico non può ritornare come la copia di un oggetto conservato in un museo. Questo non significa, però, che l’autoritarismo sia diventato impossibile: può ripresentarsi con linguaggio, tecnologie, alleanze e giustificazioni completamente diversi. Se continuiamo a cercare soltanto camicie nere, gagliardetti e formule del Novecento, rischiamo di non riconoscere i veri abusi del presente.

10 – Economia sociale dentro una dittatura

Sul piano economico e sociale, il fascismo adottò soluzioni che presentano alcune corrispondenze con quelle di una moderna socialdemocrazia: conservazione della proprietà privata e dell’economia di mercato, accompagnate da un esteso intervento pubblico e da misure di protezione sociale.

Quelle politiche erano però innestate in un sistema autoritario e corporativo, privo del pluralismo politico e sindacale che caratterizza una vera socialdemocrazia. La dittatura abolì le libertà politiche, represse gli oppositori, controllò l’informazione e i sindacati e arrivò alle leggi razziali. Il paragone economico può aiutare a capire alcuni strumenti, ma non può cancellare la natura del regime.

11 – A mio giudizio non si vietano le culture per legge

Questa è la mia conclusione più netta: a mio giudizio non si vietano le culture per legge. Le idee si studiano, si discutono, si confutano e, quando convincono gli elettori, si contrastano politicamente. Tentare di cancellarle con una norma può spingerle nella clandestinità, regalare loro il ruolo dei perseguitati e consegnare a un giudice o a una maggioranza il potere di stabilire quali visioni del mondo siano ammesse.

La legge deve invece intervenire con decisione sulle condotte: violenza, minacce, discriminazioni, organizzazioni armate, strutture segrete, attentati e tentativi concreti di cancellare le libertà degli altri. Deve farlo allo stesso modo per tutti, senza chiedere se l’autore si definisca fascista, comunista, religioso, anarchico o liberale.

Esiste naturalmente un’obiezione seria: una democrazia non è obbligata ad aspettare passivamente che un movimento abbastanza forte la distrugga. È il principio della democrazia capace di difendersi. Ma proprio perché il divieto è un’arma eccezionale, dovrebbe essere fondato su fatti, capacità concreta e metodi eversivi, non sulla semplice avversione culturale o sulla paura del voto popolare.

12 – Il caso AfD sarà una prova per tutti

Chi accusa AfD deve portare prove precise; chi la difende non può liquidare ogni contestazione come censura. Il Tribunale tedesco dovrà eventualmente valutare documenti, condotte, programmi e capacità concreta, non la simpatia o l’antipatia verso il partito.

Se AfD venisse proibita soltanto perché cresce e disturba le élite, la misura sarebbe una sconfitta della democrazia. Se invece si dimostrasse un progetto effettivo, organizzato e praticabile di soppressione dell’ordine libero, la democrazia avrebbe il diritto di difendersi. La linea di confine non passa tra idee che ci piacciono e idee che ci disgustano: passa tra persuasione e coercizione, tra competizione politica e distruzione delle regole comuni.

13 – Se vuoi ragionare sul tuo caso concreto

Le questioni di libertà di espressione, associazione politica e responsabilità penale dipendono sempre dalle parole usate, dal contesto e dalla concreta offensività della condotta. Se una vicenda ti riguarda direttamente, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare un primo incontro con me, che può svolgersi anche a distanza.

Se vuoi continuare a ragionare su diritto e società, seguimi anche sul canale YouTube «avvocati dal volto umano».

Tu dove collocheresti il limite? Scrivi il tuo punto di vista nei commenti o lascia una domanda: la discuterò volentieri con te.

Ti è piaciuto questo post? Iscriviti al blog.

Unisciti a 2.026 altri iscritti

Riceverai una mail a cui dovrai dare conferma per completare la tua iscrizione.

L’iscrizione è completamente gratuita e potrai cancellarla in qualsiasi momento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *