iPhone e rischi: cosa ha deciso davvero la Cassazione

iPhone e rischi: cosa ha deciso davvero la Cassazione

Apple è già stata condannata a risarcire chi usa molto l’iPhone? La Cassazione ha stabilito che il telefono provoca tumori? Da oggi ogni confezione dovrà riportare nuove avvertenze?

La risposta a tutte e tre le domande è no.

L’ordinanza n. 24015 del 2026 della terza sezione civile della Corte di cassazione è importante, ma va letta per ciò che effettivamente dice. La Corte ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha disposto un nuovo esame della controversia. Non ha accertato definitivamente un danno, non ha quantificato un risarcimento e non ha dichiarato scientificamente provato un rapporto tra l’uso dell’iPhone e una malattia.

Ha affermato, però, un principio di grande interesse per tutti i consumatori: il rispetto degli standard tecnici e la marcatura CE non esauriscono necessariamente gli obblighi del produttore. Un prodotto può porre un problema anche sul piano delle informazioni, se le avvertenze non consentono di conoscere e gestire un rischio non immediatamente percepibile.

1) Da dove nasce il caso?

La causa era stata promossa da una donna che aveva acquistato un iPhone nel 2016 e sosteneva di averlo usato intensamente: più di un’ora al giorno per le conversazioni e diverse ore per la connessione dati, anche in condizioni di scarsa ricezione e vicino alle figlie minorenni.

La consumatrice non affermava di avere già sviluppato un tumore. Contestava piuttosto l’inadeguatezza delle informazioni sulle radiofrequenze e sosteneva che, se fosse stata avvertita in modo chiaro, avrebbe usato il telefono diversamente: meno chiamate prolungate, più vivavoce o auricolari, minore contatto con il corpo e maggiori cautele vicino alle figlie.

Il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto la domanda. La Cassazione ha ritenuto incompleto quel ragionamento e ha rinviato il caso alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Questo esito processuale è fondamentale: il giudice del rinvio dovrà ancora stabilire se le informazioni fornite fossero davvero insufficienti, se l’omissione abbia concretamente inciso sulle scelte della consumatrice e se spetti una tutela risarcitoria, preventiva o inibitoria.

2) Che cosa ha detto davvero la Cassazione?

Il cuore della decisione può essere riassunto in quattro punti:

  • la conformità agli standard tecnici costituisce una soglia di sicurezza importante, ma non esclude automaticamente un difetto informativo;
  • gli obblighi di informazione possono operare anche senza una norma tecnica che prescriva parola per parola ogni avvertenza;
  • l’incertezza scientifica non dimostra la responsabilità del produttore, ma non autorizza nemmeno il giudice a ignorare il problema informativo;
  • il mancato risarcimento non esclude necessariamente rimedi diretti a correggere o integrare per il futuro le informazioni al consumatore.

La Cassazione non ha quindi detto semplicemente «Apple deve pagare». Ha detto che il giudice deve svolgere un’indagine concreta e non può chiuderla osservando soltanto che il dispositivo rispetta i limiti tecnici o che la scienza non ha raggiunto conclusioni definitive sugli effetti a lungo termine.

3) La marcatura CE non è uno scudo assoluto.

La marcatura CE attesta la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili. È un elemento rilevante, ma non equivale a una garanzia generale contro qualsiasi responsabilità.

La sicurezza di un bene dipende anche dal modo in cui viene presentato, dalle istruzioni che lo accompagnano, dalle avvertenze e dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile. Un oggetto costruito correttamente può infatti essere utilizzato in modo meno sicuro se il consumatore non riceve le informazioni che gli servono.

La decisione richiama la disciplina consumeristica applicabile al caso, compresi l’articolo 6 del Codice del consumo sul contenuto minimo delle informazioni e l’articolo 104 del Codice del consumo, nella formulazione rilevante per gli obblighi del produttore e del distributore.

Oggi il quadro europeo è ulteriormente rafforzato dal regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024, che richiede analisi dei rischi, documentazione tecnica, tracciabilità e istruzioni e informazioni di sicurezza chiare quando necessarie.

4) Un’informazione nascosta è davvero un’informazione?

Nel processo si discuteva anche di dove e come fossero disponibili le indicazioni sulle radiofrequenze: nella confezione, nel manuale online, nelle impostazioni del telefono o attraverso pagine raggiungibili con più passaggi.

Non esiste una regola per cui l’informazione digitale sia sempre insufficiente. Molti prodotti complessi vengono aggiornati e spiegati proprio attraverso il software e la documentazione online. La questione è se, nel caso concreto, l’avvertenza sia:

  • chiara nel contenuto;
  • facilmente accessibile prima o durante l’uso;
  • collocata in modo da richiamare davvero l’attenzione;
  • comprensibile per un consumatore medio;
  • proporzionata alla natura e alla gravità del rischio;
  • accompagnata da indicazioni pratiche utili a ridurre l’esposizione.

Oggi Apple indica nel proprio manuale che le informazioni sulle radiofrequenze si trovano anche nell’iPhone, seguendo il percorso Impostazioni, Generali, Note legali e normative, Esposizione a RF. La relativa pagina ufficiale sulla sicurezza dell’iPhone rinvia inoltre alle informazioni specifiche sull’esposizione.

La presenza attuale di queste indicazioni non risolve automaticamente la causa relativa a un acquisto del 2016. Il giudice dovrà valutare le informazioni disponibili all’epoca, la loro formulazione e la loro effettiva capacità di orientare l’utilizzatrice.

5) La Cassazione ha detto che l’iPhone causa il cancro?

No. Una sentenza civile non sostituisce una valutazione scientifica e questa ordinanza non accerta un nesso causale tra iPhone e tumori.

Il Ministero della salute, nella pagina sugli effetti dei cellulari, spiega che le conoscenze attuali non offrono un fondamento robusto per affermare che l’esposizione alle radiofrequenze dei telefoni provochi il cancro. Gli effetti a lungo termine continuano tuttavia a essere studiati e non hanno ricevuto risposte definitive.

La IARC, agenzia specializzata dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato nel 2011 i campi elettromagnetici a radiofrequenza nel gruppo 2B, cioè tra gli agenti «possibilmente cancerogeni». Questa categoria indica evidenze limitate e non equivale alla prova che il normale uso del telefono causi una malattia.

La distinzione è essenziale. L’incertezza scientifica può rendere ragionevoli informazioni e cautele proporzionate; non permette però di presentare come dimostrato ciò che la ricerca non ha ancora dimostrato.

6) Che ruolo ha il principio di precauzione?

Il principio di precauzione opera anzitutto nell’azione delle autorità pubbliche. La Cassazione non lo ha trasformato automaticamente in una fonte generale di risarcimento tra privati.

Ha però spiegato che l’incertezza può concorrere a interpretare obblighi già esistenti: diligenza professionale, correttezza, buona fede, sicurezza dei prodotti e protezione del consumatore. Quando emerge un rischio plausibile, l’operatore qualificato non può limitarsi ad attendere una certezza scientifica assoluta prima di chiedersi se siano necessarie informazioni ragionevoli.

La precauzione deve restare proporzionata. Non impone di scrivere qualunque rischio ipotetico su ogni prodotto e non giustifica allarmi indiscriminati. Richiede di confrontare serietà dell’ipotesi, conoscenze disponibili, caratteristiche del bene, possibilità di ridurre l’esposizione e chiarezza delle misure suggerite.

7) Il diritto di scegliere come usare il prodotto.

La parte più innovativa della vicenda riguarda l’autodeterminazione del consumatore. Un’informazione corretta non serve soltanto a decidere se acquistare un bene, ma anche a stabilire come utilizzarlo.

Se non conosci un rischio non immediatamente percepibile, non puoi scegliere consapevolmente se adottare una cautela semplice. L’omissione può quindi alterare il processo decisionale anche senza un danno fisico già manifestato.

Questo non significa che ogni informazione incompleta produca automaticamente un risarcimento. Il consumatore deve indicare e provare, anche mediante presunzioni serie, quale scelta diversa avrebbe compiuto se fosse stato informato correttamente.

Nel caso esaminato, per esempio, la donna aveva allegato comportamenti alternativi concreti e ordinari. Toccherà al giudice del rinvio stabilire se tali affermazioni e gli altri elementi di causa siano sufficienti.

8) La paura da sola non basta per ottenere denaro.

La Cassazione ha distinto il semplice timore astratto da un pregiudizio non patrimoniale serio e provato.

Non è sufficiente dire «adesso ho paura di ammalarmi». Per chiedere il risarcimento occorre dimostrare una conseguenza concreta, causalmente collegata al deficit informativo: un turbamento effettivo, apprezzabile e non bagatellare, oppure una lesione significativa della libertà di scelta.

In pratica bisogna provare:

  • quale informazione mancava o era fuorviante;
  • perché il produttore avrebbe dovuto fornirla;
  • come e quando il consumatore ha usato il prodotto;
  • quale comportamento avrebbe adottato con un’avvertenza adeguata;
  • quale pregiudizio concreto è derivato dall’omissione;
  • il collegamento causale tra omissione e danno lamentato.

Senza questi passaggi la domanda rischia di restare un’affermazione generica.

9) Non esiste soltanto il risarcimento.

Un altro punto importante dell’ordinanza è la funzione preventiva della responsabilità civile. Anche quando non risulta provato un danno risarcibile, il giudice deve verificare se la situazione richieda una tutela diversa.

In astratto, e sempre nei limiti della domanda e dei fatti allegati, i rimedi potrebbero riguardare:

  • l’integrazione o la correzione delle avvertenze;
  • informazioni digitali più visibili;
  • richiami periodici durante l’uso;
  • altre misure idonee a consentire un utilizzo più consapevole.

La Cassazione non ha ordinato direttamente queste misure ad Apple. Le ha indicate come possibilità che il giudice del rinvio dovrà valutare, dopo avere accertato l’eventuale illiceità della condotta.

10) La decisione riguarda soltanto Apple?

Il caso concreto riguarda un iPhone, ma il principio è più ampio. Può interessare produttori e distributori di beni tecnologici, elettrodomestici, dispositivi, attrezzature sportive e altri prodotti il cui uso comporti rischi non evidenti.

Per le imprese il messaggio è chiaro: non basta controllare che il prodotto superi i test. Occorre anche progettare l’informazione, aggiornarla quando cambiano le conoscenze e renderla realmente fruibile.

Per il consumatore la lezione è complementare: la legge tutela il diritto a ricevere informazioni adeguate, ma richiede anche di leggere le avvertenze accessibili e di adottare le cautele ragionevoli. Informazione del produttore e autoresponsabilità dell’utente devono lavorare insieme.

11) Come ridurre l’esposizione senza allarmismi?

Il tema va affrontato con equilibrio e facendo riferimento a fonti istituzionali. Il Ministero della salute indica alcune misure cautelative per chi desidera ridurre l’esposizione:

  • telefonare preferibilmente quando il segnale è buono;
  • usare auricolari o vivavoce;
  • limitare le chiamate non necessarie;
  • preferire, quando possibile, i messaggi di testo.

Il Ministero precisa che non vi sono, allo stato, evidenze di rischi per la salute derivanti dall’uso dei cellulari e sconsiglia di affidarsi a dispositivi commerciali che promettono di schermare le radiofrequenze senza prove scientifiche di efficacia.

Questi suggerimenti non dimostrano la pericolosità del telefono: sono comportamenti volontari e semplici per chi preferisce un approccio cautelativo.

12) Che cosa puoi fare se ritieni che le informazioni siano carenti?

Prima di pensare a una causa, costruisci un fascicolo ordinato:

  • identifica modello del dispositivo, anno di acquisto e versione del sistema operativo;
  • conserva ricevuta, confezione, brochure e manuali ricevuti;
  • salva schermate e copie delle pagine informative, annotando la data;
  • descrivi i passaggi necessari per raggiungere le avvertenze nel dispositivo;
  • conserva le comunicazioni inviate al produttore o al venditore e le risposte;
  • documenta con precisione l’uso concreto del prodotto e le cautele che avresti adottato;
  • se alleghi un danno alla salute, raccogli la documentazione medica e rivolgiti a professionisti qualificati.

Puoi iniziare con una contestazione scritta al produttore o al soggetto responsabile nell’Unione europea. Se il problema riguarda una pratica commerciale ingannevole od omissiva, può essere valutata anche una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Se ritieni che il prodotto sia concretamente pericoloso, vanno interessate le autorità competenti per la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti.

Per impostare correttamente la prima comunicazione puoi consultare la mia guida sulla lettera di diffida stragiudiziale.

13) Quando ha senso chiedere un risarcimento?

Una controversia individuale ha senso soltanto se esistono un’omissione giuridicamente rilevante, un danno concreto, il nesso causale e prove adeguate. Per i profili tecnici può servire un consulente capace di valutare il prodotto, la documentazione e le conoscenze disponibili al momento della commercializzazione.

Nei casi in cui occorra un accertamento specialistico prima della causa può essere utile valutare una consulenza tecnica preventiva, tenendo conto di costi, complessità e valore effettivo della pretesa.

Non conviene basare una richiesta su titoli di giornale, paure generiche o studi isolati. Serve una ricostruzione riferita proprio al modello, al periodo, alle informazioni allora disponibili e alle conseguenze subite dalla singola persona.

14) La lezione pratica della decisione.

L’ordinanza n. 24015 del 2026 non è una sentenza contro gli smartphone e non certifica un’emergenza sanitaria. È una decisione sull’informazione e sul diritto di scegliere.

Il suo messaggio può essere formulato così: la sicurezza non è soltanto conformità tecnica. È anche mettere il consumatore in condizione di capire un rischio non evidente e di adottare comportamenti ragionevoli per governarlo.

Resta da vedere che cosa deciderà la Corte d’appello di Bologna nel giudizio di rinvio. Fino ad allora non è corretto dire che Apple sia stata definitivamente condannata o che sia già stata accertata l’inadeguatezza delle sue avvertenze. È corretto dire, invece, che la Cassazione ha imposto un esame molto più rigoroso del dovere di informare.

15) Un accessorio utile.

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Per conoscere gli strumenti generali disponibili nei rapporti con professionisti e imprese puoi consultare la scheda sulla tutela dei consumatori.

16) Passa all’azione.

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