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Autoveicolo e successione ereditaria: come procedere?

DOMANDA – dopo la morte di mio padre che viveva in casa con me, ho chiamato tutti i fratelli (5) per far presente loro situazione monetaria e se potevo tenere la macchina del 2005 , tutti hanno risposto si, nel frattempo nessuno ha chiesto nulla neanche la chiusura del conto ecc, ora mia sorella mi sta facendo una guerra perché dice che firma il passaggio dell’auto solo per rottamarla oppure vuole la sua parte(valutata) ma da chi? Come devo muovermi, se la macchina è rimasta a casa mia dov’è sempre stata rischio qualcosa? Visto che non ho mai negato nulla o fatto senza chiedere il consenso, se lei continua posso chiedere le spese sostenute? Bollo revisione batteria ecc?

— RISPOSTA – Per una situazione del genere, direi che la cosa da cercare di fare è raggiungere un accordo con tua sorella per «liquidarle» la sua quota.

Fare la valutazione di un autoveicolo non dovrebbe certo essere un problema: puoi chiedere ad un venditore di comune fiducia, oppure ci sono le celebri tabelle della rivista «Quattroruote».

Considerato che hai utilizzato tu il veicolo, non credo proprio che tu possa chiedere la ripetizione di spese nei confronti di tua sorella.

Per quanto riguarda l’uso stesso, il medesimo è da ritenersi legittimo in base all’accordo che avevate raggiunto tra voi coeredi.

Con l’occasione dell’accordo con tua sorella, sarebbe bene fare anche il passaggio di proprietà dell’auto, che come sai è un bene mobile registrato e non può essere ceduto per scrittura privata; al passaggio di proprietà dovranno partecipare tutti i chiamati all’eredità che hanno accettato la stessa, sperando che non ci siano ancora degli «indecisi», altrimenti ci potrebbero essere ulteriori problemi.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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diritto

Assegno di mantenimento e accettazione tacita dell’eredità.

mio padre ha 74 anni ed è divorziato da mia madre da 23 anni , allora lui mio padre ha solo debiti ed è nulla tenente ovvero non ha più alcuna eredità ma solo debiti, allora premesso che lui mi passa un assegno di mantenimento in quanto non ho lavoro, volevo sapere quando lui morirà e io farò di sicuro la rinuncia all’eredità l’assegno che percepisco ora influirà sull’accettare l’eredità passivamente dopo la sua morte? oppure decadrà una volta morto ed io così rinunciando mi tutelo non pagando debiti?

Bisognerebbe capire meglio come è configurato questo assegno di mantenimento, se è previsto ad esempio da una scrittura privata, un atto notarile, un provvedimento della magistratura ad esempio in materia di alimenti o cos’altro.

Ad ogni modo, sicuramente tutto ciò che viene compiuto prima del decesso di una persona, con conseguente apertura della relativa successione, non può avere alcuna influenza sull’accettazione dell’eredità, che potrà avvenire appunto solo in seguito all’apertura della successione stessa.

Quello cui devi fare attenzione è ciò che fai, dunque, una volta che la successione sarà stata aperta.

Peraltro, in materia di accettazione tacita, il codice civile prevede una formula molto rigorosa, richiedendo, per la stessa, che venga compiuto un atto che «necessariamente» presuppone la volontà di accettare.

Se non intendi, ad ogni modo, accettare l’eredità di tuo padre, una volta che si sarà aperta, potrai fare la pratica di rinuncia presso la cancelleria del tribunale.

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Non è chiaro chi ha accettato l’eredità anche dopo 481 cod. civ.: cosa fare?

Note dell’episodio.

Parliamo di eredità, successioni e situazioni in cui non è chiaro chi sia coerede insieme a te e, più in generale, di cosa fare quando non si è in grado di esporre con sufficiente chiarezza una situazione: in questi casi, infatti, conviene prenotare un appuntamento, di persona o tramite telefono o videocall, ma sempre in diretta, con un professionista.

Di seguito la domanda della nostra lettrice:

«Su art 481c.c. per resistenza a procedere a dichiarazione di successione entro l’anno obbligatorio della mia aggressiva coerede, non presente nemmeno in udienza né rappresentante, a sentenza scaduta l’ho registrata nei 30gg successivi come in obbligo presso Catasto e MCTC, i quali non avevano notizie di lei divenendo proprietaria dell’eredità materna. Dopo un anno dalla scadenza sentenza una legale nominata da lei dice che l’atto esiste presso la cancelleria del tribunale di competenza compilato l’ultimo giorno concessole dal giudice e quella sarebbe responsabile di averla posta in file sbagliato. La mia coerede non ha comunque comunicata copia a nessuno entro i termini pur nei suoi interessi, io non sono colpevole, né i miei legali. Catasto ed MCTC ad ora non hanno apportate modifiche, da me, inoltre, pagate. SONO TRASCORSI TRE ANNI DALLA SCADENZA SENTENZA e una sua legale ora vuole colpirmi, senza parlarmi e sapere, colpevolizzandomi senza prove. Cosa fare? Utile a molti credo.Grazie»

Cane increduloRiferimenti.

Conclusioni.

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Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

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diritto

Abusi edilizi dei genitori: ne rispondono anche i figli?

Siamo tre figli ai quali è stato donato dai genitori nel 1992 un terreno agricolo mantenendone l’usufrutto. Circa 5 anni dopo la donazione,in seguito ad una concessione edilizia da loro richiesta, hanno costruito una piccola casetta nel terreno che poco tempo dopo è stata bloccata e revocata perchè i metri quadrati del terreno dichiarati dai genitori risultavano superiori a quanto effettivamente risultava al catasto. Di conseguenza i metri cubi della casa in precedenza concessi sono risultati superiori rispetto a quanto consentiva la legge in quel momento. Dopo il processo sono stati accusati con pena con richiesta di spese da pagare di oltre 120.000 euro. Faccio presente che non c’è stato un nostro consenso per la costruzione, quindi nessun documento firmato da parte nostra. Chiedo se, quando mancheranno, possiamo prendere possesso della proprietà e se le spese sopra indicate verranno riversate su di noi.

Per poter dire qualcosa di sensato, bisognerebbe quantomeno leggere la sentenza con cui sono stati condannati a pagare questa somma, capendo quale illecito era stato contestato di preciso e quale tipo di sanzione è stata loro applicata.

Su un piano generale, c’è da dire che dovreste essere estranei a questi fatti, dal momento che in caso di usufrutto il «potere di fatto», il godimento, della cosa rimane al titolare del diritto di usufrutto, con la conseguenza che giuridicamente gli illeciti commessi dai vostri genitori non dovrebbero o non potrebbero essere ritenuti estensibili anche a voi in quanto nudi proprietari.

C’è poi, ulteriormente, da dire che potreste subentrare nell’obbligo di corrispondere la somma portata dalla sanzione per effetto di successione ereditaria. Cioè, pur non potendo essere ritenuti responsabili dell’illecito, la sanzione potrebbe passare a voi per effetto dell’accettazione dell’eredità dei vostri genitori, accettazione che – si noti – non è necessaria per poter prendere possesso del fondo, dal momento che tale pienezza si verificherà già per effetto del decesso dei vostri genitori, in occasione del quale si determinerà l’estinzione del diritto di usufrutto con conseguente «riespansione» del vostro diritto di proprietà.

Vi consiglio di acquistare una consulenza di approfondimento da un bravo avvocato per verificare innanzitutto la natura e le caratteristiche della sanzione applicata e, di conseguenza, la sua trasmissibilità agli eredi, nonché, ulteriormente, nel caso tale trasmissibilità vi sia, valutare ipotesi di rinuncia all’eredità.

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Eredità giacente e fastidi vari: come posso farli cessare?

Il fratello di mio padre è deceduto, esso aveva una moglie separata ed un figlio legittimo, ha lasciato una casa fatiscente, piena di ratti e igienicamente non adeguata. ora il mio comune e i vicini di casa non trovando la moglie e il figlio stanno tartassando di raccomandate mio padre. Ora ho già provveduto a trasmettere una lettera diffida redatta da me, al comune. Faccio notare che con questo fratello non avevamo nessun rapporto. il codice civile specifica, negli articoli 542 e 565 C.C., succedono la moglie e il figlio. Come posso far cessare il tutto? cosa mi consigliate.

Alla successione di una persona che lascia una moglie – sia pur in stato di separazione, considerato che la separazione non fa venir meno il rapporto di coniugio, che cessa solo con il divorzio – e un figlio sono chiamati in primo luogo esclusivamente appunto la moglie e il figlio superstiti.

L’eredità è quindi devoluta a queste due persone.

Ciò, tuttavia, non significa che queste due persone diventino effettivamente eredi, cosa per la quale occorre sempre l’accettazione dell’eredità. Con la devoluzione, l’eredità viene semplicemente messa a disposizione dei «primi in classifica» per la successione, mentre costoro non diventano automaticamente eredi.

Qualora costoro rinunciassero all’eredità, verrebbero chiamati i fratelli del defunto, cioè l’eredità verrebbe a loro devoluta, quindi messa a disposizione, con lo stesso, identico meccanismo. Nemmeno i fratelli diventano automaticamente eredi, ma occorre pur sempre un atto di accettazione, espresso o implicito.

Il problema dell’individuazione degli eredi, comunque, è di chi deve aver a che fare con l’eredità, per cui del comune e dei vicini, nel tuo caso, mentre voi potete limitarvi a dire che, intanto, l’eredità non è stata a voi ancora devoluta, perché nessuno ha ancora chiarito le intenzioni dei già chiamati, cioè delle moglie e del figlio del de cuius e che, qualora mai lo fosse, non avete la minima intenzione di accettare.

Il tuo errore è stato probabilmente solo quello di aver fatto una diffida tua in proprio, senza farla fare ad un avvocato, cosa che avrebbe avuto un peso sicuramente maggiore, sia per l’autore, sia perché sarebbe stata più chiara, circostanziata, articolata e munita dei giusti riferimenti giuridici.

Il primo passo, il prossimo passo, dunque è quello di far fare una diffida ad un avvocato. In seguito, bisognerà come al solito valuterà in base a come si sarà evoluta la situazione.

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Eredità del nonno: chi l’accetta assume i debiti di un altro coerede?

Mio padre decedito nel 2010 aveva un debito con Equitalia l’importo supera € 20.000 (multe, bolli auto, spese tribunale con vari interessi passivi ). Attualmente abbiamo rinunciato all’eredità (siamo 3 figli e la moglie, nostra mamma). Alla sua morte nel 1980, nostro nonno aveva lasciato 1/8 della sua abitazione a mio padre in eredità per la quale è già stata fatta successione. LA DOMANDA E’: il debito passa alle 7 sorelle di mio padre, avendo anche loro accettato l’eredità mio nonno?

Ogni chiamato ad una eredità è libero di accettare o meno la stessa, e di decidere la forma di accettazione, cioè se pura e semplice, con beneficio d’inventario e così via.

In caso di mancata accettazione da parte di uno dei chiamati, si verifica eventualmente l’accrescimento della quota devoluta agli altri chiamati interessati dalla delazione ereditaria.

Qui parliamo di un debito che aveva uno dei chiamati all’eredità, tuo padre, che non ha nessun motivo giuridico per trasmettersi agli altri chiamati all’eredità stessa, salvo che questi ultimi non diventino in seguito, per qualche motivo, a loro volta eredi dello stesso, in una diversa vicenda successoria.

Insomma, le tue zie assumerebbero la responsabilità dei debiti di tuo padre solo se ne assumessero l’eredità, diventando eredi universali dello stesso, mentre non possono assumerli per il solo ed irrilevante fatto di essere state chiamate insieme a lui ad una eredità priva di quei debiti.

Equitalia potrà tuttavia pignorare la quota di abitazione che era di vostro padre, determinando la vendita dell’intero immobile, in base alle norme del codice di procedura civile dettate in tema di espropriazione di beni indivisi, soddisfacendosi sul ricavato corrispondente alla quota, mentre agli altri comproprietari verrà ripartito il restante ricavato, sempre pro quota.

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Quanto tempo c’è per rinunciare ad un’eredità?

Se mia zia è deceduta due anni fa, siamo ancora in tempo per poter rinunziare all eredità? La stessa ha lasciato solo debiti Con equitalia.

Secondo l’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte.

Questo termine può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (come, ad esempio, un creditore) può chiedere al tribunale che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (azione c.d. “interrogatoria”).

Inoltre, nel caso in cui sia difficile individuare chi, tra i vari chiamati, sarà disposto ad accettare l’eredità, si può sempre nominare un curatore di eredità giacente, per provvedere a fare quanto necessario sinché l’eredità non avrà trovare un «padrone».

Per il diritto di rinunciare, a mio giudizio, non sono previsti termini, nel senso che non è che, se trascorre un certo tempo, un chiamato all’eredità possa automaticamente e per ciò stesso essere considerato erede.

Tutto al contrario, se non accetta entro il termine previsto dalla legge, non potrà più farlo.

Piuttosto, il problema, nel vostro caso, più che il termine, potrebbe essere l’avvenuto compimento di atti che comportano accettazione tacita, ma questo è un aspetto che si può valutare sono esaminando la situazione in dettaglio e con l’aiuto di un legale.

In generale, direi che la cosa migliore sarebbe comunque intanto fare la dichiarazione di rinuncia, poi eventuali contestazioni da parte di creditori della defunta si valuteranno magari in seguito.

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Il termine per fare l’inventario dell’eredità è soggetto a sospensione estiva?

Ho fatto l’accettazione con beneficio di inventario per mia figlia minorenne.
Adesso devo provvedere a presentare l’istanza di inventario. So che l’inventario deve essere fatto entro 90 giorni dalla dichiarazione di accettazione (7 luglio), vorrei chiederle se la cosiddetta sospensione dei termini vale anche per l’inventario o devo considerare agosto e metà settembre…!

La sospensione dei termini è prevista dalla legge 742 del 1969, ma riguarda solo i termini processuali, non credo si possa ritenere applicabile, per quanto possa esser giustificabile dalla stessa ragione, ad un procedimento di volontaria giurisdizione sostanzialmente paragonabile ad un procedimento amministrativo come questo.

Peraltro, la legge in questione è tradizionalmente causa di molteplici problemi interpretativi, tanto che i pratici, me compreso, preferiscono di solito, al di là dei casi certi e incontestati, come ad esempio i termini per le memorie endoprocessuali, considerare il termine più breve per evitare ogni rischio.

Puoi chiedere alla cancelleria della volontaria giurisdizione, ma ricordati che comunque quello che ti dicono oralmente non farebbe comunque testo in caso di problemi.

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Che fare se dopo l’accettazione dell’eredità non è stato fatto l’inventario?

L’anno scorso ho rinunciato all’eredità da parte di madre. Mi sono rivolto ad un avvocato per ottenere l’autorizzazione ad accettare per i miei due figli minori (320 c. 3 c.c.). Cosa che ho ottenuto. Da qui in poi avrei dovuto fare tutto col Notaio e, quindi, accettare l’eredità con beneficio di inventario e fare l’inventario stesso dei beni (due beni immobili in comproprietà coi mie fratelli e mio padre). Dal Notaio viene effettuata la dichiarazione di successione, ma nulla che ha a che vedere con la procedura beneficiata. Dopo un anno, gli altri comproprietari vogliono vendere, per cui insisto con lo stesso avvocato per ottenere un’altra autorizzazione, stavolta a vendere. Il GT, ovviamente, ha voluto la dichiarazione beneficiata che io ho ricordato di non aver fatto. Mi chiedo adesso, è stato corretto fare dal notaio la dichiarazione di succes sione in quel modo? e soprattutto è corretto adesso, che c’è pendente il secondo 320, fare la dichiarazione e l’inventario?

La dichiarazione di successione è solo un adempimento fiscale che non ha molto a che vedere con l’eredità in sé o con l’accettazione della stessa, molti giudici, a mio giudizio correttamente, ritengono che uno possa presentare tale dichiarazione senza per questo essere considerati eredi.

Messo da parte questo argomento, che non ha niente a che vedere con il nocciolo del problema, il fatto è che sono solitamente previsti dei termini per la realizzazione dell’inventario, che non riguarda solo gli immobili ma tutto quanto fa parte dell’asse, dopo l’accettazione.

Questi termini sono articolati in modo diverso dalla legge a seconda di alcune circostanze concrete come ad esempio il possesso dei beni ereditari e così via.

La morale della favola è che comunque dovete fare l’inventario, che come noto è del resto obbligatorio nel caso di accettazione dell’eredità da parte di minori, a loro tutela, limitando eventuali responsabilità degli stessi verso creditori del de cuius.

Per cui ti conviene sentire dal notaio che era stato incaricato a suo tempo che cosa ha fatto e, se non ha fatto niente, come intende rimediare o altrimenti procedere.