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Mia sorella non paga più: che faccio?

Io e mia sorella abbiamo firmato anni fa, nel 2006, per l’apertura di un conto corrente per i genitori, io intestatario e lei garante, due anni fa abbiamo scoperto di essere segnalate alla banca d’Italia perché i miei genitori non hanno mai chiuso il conto e le spese sono salite per il un tot di quasi 5mila€. Abbiamo fatto le rate da 100€ l’una, 50 io e 50 mia sorella perché pagando avremmo la liberatoria da questo debito. Sono mesi che mia sorella non sta pagando la sua metà come da accordi visto serve anche a lei la liberatoria, e io sono fuori di 400€ perché ho sempre continuato a pagare. Ora mi ritrovo che il marito è senza lavoro e io non lavoro ma di darmi i miei soldi non ci pensano proprio. Posso fare causa? Premetto che mia sorella, il garante, abita coi miei genitori, lei lavora e i miei genitori percepiscono la pensione. Come posso muovermi per recuperare i miei soldi ed avere la sicurezza di avere le ultime rate?

Se hai un accordo scritto firmato sia da te che da tua sorella che prevede la restituzione in quote uguali, puoi esercitare nei confronti di tua sorella l’azione di regresso, per avere la metà di quello che sei stata costretta a pagare, cioè – diciamo – la sua quota.

Se invece questo accordo non ci fosse, la cosa sarebbe più problematica, perché l’intestataria del conto eri tu, mentre lei faceva solo da garante, senza essere coobbligata e si tratta quindi di una cosa diversa.

Prima di vedere se e come procedere, insomma, la situazione deve essere un attimo approfondita.

In ogni caso, sin da ora, e anche prima di fare l’approfondimento di cui sopra, puoi far spedire una diffida da un avvocato a tua sorella con la richiesta di riprendere a pagare la sua parte e di saldare anche gli arretrati.

Se vuoi incaricarmi di seguirti in questa posizione, spendendo anche subito la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Faccio da garante per ex moglie: come mi tutelo?

devo fare da garante alla mia ex moglie (madre di mio figlio di 4 anni) per l’acquisto di una casa dove andrà ad abitare con mio figlio e con la quale abbiamo fatto una separazione consensuale che prevede un riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 400 euro e che lei vada ad abitare con mio figlio nella nuova casa. Come posso tutelarmi qualora lei in futuro diventasse inadempiente? Posso fare ad esempio una scrittura privata? Che mi consigliate di fare?

Se l’operazione viene svolta come avviene di solito in casi del genere, tu dovresti comparire come fideiussore nel contratto di mutuo stipulato per atto pubblico davanti ad un notaio.

In queste condizioni, non avrebbe alcun senso fare una scrittura privata a parte, dal momento che risulta già da un atto avente maggior valore di prova, l’atto pubblico stipulato davanti ad un notaio, che tu intervieni nel mutuo non in qualità di co-mutuatario, bensì di garante.

Da questa qualità di fideiussore, o garante, discende direttamente per legge che, se il mutuatario, cioè la tua ex moglie, non paga il mutuo e la banca chiede a te il pagamento nella tua qualità appunto di garante e tu effettivamente paghi, poi hai un’azione di regresso nei confronti della tua ex moglie per quello che sei stato costretto a pagare.

A questo punto, piuttosto, il problema potrebbe essere quello della solvenza della tua ex moglie, come spiego meglio nella scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere con attenzione, mentre a livello documentale, come contratto, non credo ci sia molto altro che si possa fare.

L’unica cosa che ti consiglierei è quella di far vedere ad un avvocato il testo del contratto di mutuo che andrai a sottoscrivere insieme alla tua ex moglie, in modo da verificare bene ed in concreto che il quadro sia effettivamente quello sopra delineato e non vengano impiegate formule o clausole che potrebbero far pensare, anche solo in parte, a conclusioni diverse. Se vuoi far fare a noi questo lavoro di controllo, assistenza e consulenza, puoi acquistare una consulenza dalla voce apposita nel menu principale del blog.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

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Regresso imposta di registro: c’è tutela legale?

Alcuni anni fa si optò per la chiusura definitiva di una vertenza stipulando un atto di transazione autorizzato da DAS (sentenza primo grado a mio favore).
In detto atto è convenuto che la controparte assolva al pagamento dell’imposta di registro della sentenza.
La controparte non ha provveduto all’impegno preso e nei primi giorni di aprile è pervenuta al sottoscritto una richiesta di pagamento dell’imposta di registro dall’A.E.
Si è inoltrata denuncia assicurativa a DAS chiedendo il suo patrocinio ma DAS non lo concede adducendo il fatto che “oggetto della vertenza è la tassa di registro e tasse, imposte e tributi ineriscono a materia esclusa dalla copertura assicurativa”.
Nelle condizioni di polizza è riportato che DAS non assume a proprio carico il pagamento di oneri fiscali ma ciò non ha alcuna inerenza con la richiesta di patrocinio presentata.
Nella denuncia si chiede assistenza legale per far sì che controparte adempia a un impegno preso nell’atto di transazione.

Sono d’accordo con te, il caso dovrebbe essere oggetto di copertura da parte della compagnia di tutela legale.

Infatti, la vertenza riguarda non l’eventuale impugnazione o comunque consulenza riguardo ad una imposta – quella di registro – da pagare, ma l’adempimento della transazione come tu stesso hai indicato oppure comunque l’azione di regresso che, se pagherai l’imposta, effettuerai nei confronti dell’altro debitore in solido – che, a mente della transazione sottoscritta, è tenuto a corrispondere tale importo totalmente.

Il problema attuale, dunque, non interessa la materia fiscale, che giustamente le polizze di tutela legale tendono a escludere sempre, dal momento che problematiche di questo genere sono troppo diffuse per poter essere gestite tramite uno strumento del genere, anche perché si indurrebbero gli utenti a fare ricorsi anche senza adeguate basi legali, dal momento che sarebbero «gratuiti», ma questioni che sono di natura civilistica.

Con DAS, che è una compagnia di grande qualità che ho consigliato a tanti clienti e che ho utilizzato con soddisfazione molte volte, non ho mai avuto problemi ad ottenere copertura, credo che sia solo questione di illustrare adeguatamente, più nel dettaglio tecnico, la situazione al liquidatore che si occupa del caso.

Diciamo che ad una prima approssimazione potrebbe sembrare una questione fiscale, ma una volta che si approfondisce un attimo si capisce che è una problematica di tipo civile.

Se vuoi assistenza da parte nostra per questa cosa, puoi chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, non so se ne possa tuttavia valere la pena.

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Causa persa e convivente sparito: come fare?

ho acquistato nel 2006 con ora il mio ex convivente una cascina 135 mila euro ma nel 2008 abbiamo avuto ordinanze da parte del comune per lavori abusivi e dei vigili del fuoco in quanto era dotata di un serbatoio 1750 kg gpl e non avendo i parametri x l’installazione praticamente una bomba.quindi siamo rimasti senza caloriferi acqua calda e gas x cucinare. Abbiamo fatto causa sia ai venditori che alla banca x risoluzione del contratto, il notaio ed agenzia con i venditori e credo banca erano tutti consapevoli e d accordo. La casa non ha l’agibilità, ci hanno venduto una casa abusiva. Abbiamo perso la causa in quanto il giudice ha ritenuto che con 2 stufe a pellet risolvevamo tutto. Il nostro legale, d’accordo anch’egli non ci mandato la raccomandata x ricorso quindi scaduti i termini sto pagando da sola spese legali ai venditori + mutuo e dopodichè pagherò spese alla banca sono stata precettata sullo stipendio ma solo io perchè il mio ex è sparito.

Come potrei mai fare ad aiutarti, anche solo dandoti un vago consiglio, in una vicenda come questa, dove ci sono profili molto complessi – validità di un contratto di compravendita immobiliare, impugnabilità di una sentenza, decadenza dal diritto di impugnare per decorso dei termini, rapporti con un ex familiare – ma dove non ho visto nessun documento tra quelli fondamentali della vicenda?

È evidente che per poter dire che cosa si potrebbe fare a tua tutela avrei bisogno di vedere quantomeno la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

Astrattamente, comunque, le cose che ci potrebbero essere a tuo favore potrebbero essere una responsabilità del legale che ha lasciato decorrere inutilmente i termini per l’appello e un’eventuale azione di regresso nei confronti del tuo ex convivente, rispetto al quale tuttavia bisognerebbe capire meglio che cosa significa che è «sparito».

Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna capire in primo luogo come sono andate effettivamente le cose e che cosa risulta documentatamente del loro andamento. Fai anche attenzione al fatto che non in tutti i casi di decadenza dall’appello ci può essere responsabilità del legale, dal momento che spesso i giudici fanno anche un giudizio probabilistico e prognostico circa l’accoglimento dell’appello.

Per ciò che concerne, invece, il secondo aspetto, riguardante il tuo convivente, hai commissionato delle ricerche ad una agenzia investigativa per vedere dove vive di fatto attualmente? È stato dichiarato corresponsabile e tenuto in solido con te al pagamento delle spese legali? Pensi che, se fosse obbligato in solido e tu riuscissi a trovarlo, egli sarebbe solvibile?

Insomma, ci sono un sacco di aspetti da approfondire e da valutare. Gli antichi dicevano vigilantibus, non dormientibus, jura succurrunt, per indicare il fatto che ci sono sì leggi di tutela, ma bisogna pur sempre che uno si attivi concretamente per trattare i suoi problemi, altrimenti poi è inutile limitarsi a esporre lamentele…

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Ex marito irreperibile: come si può fare?

SONO LEGALMENTE SEPARATA DAL23/12/2014, IN SEPARAZIONE DI BENI, CON CASA CONIUGALE DI MIA PROPRIETA’ ESCLUSIVA, ASSEGNATA (PER FORZA) A ME E A MIA FIGLIA MINORE DI ANNI 12, PER TALE IMMOBILE E’ STATO CONTRATTO UN MUTUO NEL 2002 COINTESTATO A ME E ALL’EX CONIUGE, CHE DA MARZO 2014 HA ARBITRARIAMENTE CESSATO DI PAGARE LA SUA QUOTA PER PENSI, € 155,00 MENSILI, FINO A QUANDO HO POTUTO E CIOE’ FINO A MARZO 2015 HO PAGATO IO PER INTERO, HO GIA’ AVVIATO RICORSO PER OTTENERE LA META’ NON PAGATA DALL’EX CONIUGE, ED HO ANCHE PROVVEDUTO, POICHE’ DISOCCUPATA DAL 05/06 U.S. A METTERE IN VENDITA L’IMMOBILE PER ESTINGUERE IL DEBITO RESIDUO ALLA BANCA DI € 39.000,00 ED EVITARE SOPRATTUTTO CHE LA BANCA, DATA LA MOROSITA’, METTA ALL’ASTA L’IMMOBILE ED IO E MIA FIGLIA CI RITROVEREMMO IN MEZZO A UNA STRADA, L’EX CONIUGE, SI E’ RESO IRREPERIBILE, SENZA FISSA DIMORA, CANCELLATO DAL COMUNE DI RESIDENZA DA OLTRE 5 MESI, NON SI SA NEMMENO COME FARGLI RECAPITARE COMUNICAZIONI DI OGNI TIPO?

La situazione è molto complessa, ma, come in tutte le cose, c’è sempre un primo passo da fare.

Nel tuo caso, il primo passo è una ricerca di rintraccio tramite un’agenzia investigativa che la maggior parte delle volte conduce ad un esito positivo, nel senso che la nuova residenza della persona che ci interessa viene individuata.

Purtroppo, molte persone non curano le denunce anagrafiche come dovrebbero, finendo per essere dichiarate irreperibili, ma questo non significa che siano scomparse davvero, tramite banche dati o indagini sul campo si possono ancora rintracciare.

Una volta ottenuta la nuova residenza del tuo ex marito, potrai quantomeno inviargli le diffide a tutela tua e di tua figlia. Può anche darsi che l’agenzia riesca a individuare il luogo di lavoro, con la conseguenza che forse potresti valutare un’iniziativa di recupero crediti.

Ci sarebbero molte altre cose da dire ma meglio fare prima il rintraccio e poi valutare tutto il resto. Leggi magari intanto le schede sulla diffida e sul recupero crediti.

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Fideiussione: quali sono le conseguenze anche in caso di successione?

il fratello di mio marito chiede alla madre di fargli da garante per l’acquisto della prima casa. La madre può garantire solo con la casa di sua proprietà, in cui lei vive. Ecco le domande: – l’abitazione della madre potrà successivamente essere da lei venduta nonostante la sussistenza di una fideiussione, e se sì con quali vincoli sulla vendita? – in caso di morte della mamma, una volta accettata l’eredità e pagata la sua quota di fideiussione, mio marito potrà rivalersi nei confronti del fratello per recuperare la quota pagata alla banca?

La domanda non è del tutto chiara, perché probabilmente non hai chiaro tu stessa quel che sta accadendo.

Volendo provare a fornire comunque qualche informazione, si può dire che le garanzie possono essere di due tipi
a) reali, quando ad esempio si acconsente alla costituzione di una ipoteca su una casa, oppure
b) personali, quando si firma appunto ad esempio una fideiussione, con la conseguenza che si risponde del debito che si garantisce con tutte le proprie sostanze.

Nel tuo caso, probabilmente, si tratta di una fideiussione, e quindi della prestazione di una garanzia di tipo personale.

Questo tipo di garanzia non determina un vincolo sui beni di chi la fornisce, che rimane libero di disporne come meglio crede.

La fideiussione viene richiesta ed accettata dal creditore sulla base di una generica valutazione della serietà e della solvenza di chi la offre, se mancassero queste valutazioni verrebbe richiesta un’ipoteca, che, fissandosi sull’immobile, è molto più robusta, come garanzia, rispetto alla fideiussione.

Peraltro, la fideiussione è solo una garanzia, non è detto che ci sia da pagare nulla, ma se il garante viene escusso dal creditore principale, cioè nel nostro caso la banca, il garante stesso acquista una azione di regresso nei confronti del debitore principale, cioè può chiedere indietro al «vero debitore» quello che è stato chiamato a pagare in garanzia.

Questa azione di regresso si trasmette agli eredi.

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Debiti d’impresa: posso rivalermi sul titolare occulto?

Alla mia attuale compagna è arrivata la brutta notizia che un vecchio debito (trattasi di un debito da attività commerciale a lei intestata ma gestita dall’ex compagno) non è andato in prescrizione (sono trascorsi poco meno di 10 anni) e quindi ad oggi le è stata notificata una cartella da 14000€. Partendo dal presupposto che essendo il debito a suo nome è giustamente a suo carico (faremo una rateizzazione nel caso), non c’è nessun modo con il quale lei possa rivalersi sull ex compagno? Compagno che al tempo davanti agli avvocati si era fatto carico e aveva riconosciuto che il debito era stato fatto da lui e che si era, a parole, impegnato nell’estinguerlo. Non c’è davvero un modo per potersi rivalere legalmente su di lui? magari facendo in modo di “trasferire” a lui parte del debito o in toto?

Secondo il codice civile, la fideiussione, cioè la volontà di prestare garanzia per un debito altrui, deve essere «espressa». Questo significa che può manifestarsi anche oralmente, purché in modo evidente, mentre non può mai desumersi da comportamenti, per implicito, o per fatti concludenti.

Però, quand’anche vi fosse una fideiussione, non ci sarebbe comunque responsabilità in solido, che è l’unica situazione in cui sarebbe ipotizzabile un’azione di regresso, dal momento che il fideiussore è solo un garante ma non anche un condebitore, tant’è vero che se viene costretto a pagare può fare, lui, azione di regresso contro il debitore.

Per poter dire di più, bisognerebbe esaminare con più cura la situazione e la documentazione disponibile: vedere di che debito si tratta, se si può dimostrare che c’è stata simulazione sia nell’intestazione dell’impresa che eventualmente del debito e così via.

Per fare questo lavoro di approfondimento, potete valutare di incaricare un avvocato, ma può darsi benissimo che purtroppo non ne valga la pena.

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Che succede se nessuno paga più il mutuo della casa familiare dopo la separazione?

Mia moglie ha ottenuto dal giudice l’assegnazione della casa coniugale per viverci con le figlie che le sono state assegnate .Le mie due figlie, hanno 16 e 22 anni, io vorrei vendere perché essendo un immobile di prestigio e non avendo la possibilità di permettermi un altro alloggio, infatti vivo con mia madre, ci permetterebbe di acquistare due appartamenti decorosi. Lei naturalmente non è d’accordo e per giunta non paga la metà della rata del mutuo, che ho pagato per intero fino ad un certo perodo, poi ho smesso, pertanto nessuno sta attualmente pagando il mutuo

In generale, la casa si può vendere solo con il consenso di tutti i proprietari, in mancanza ogni comproprietario può vendere la sua quota, ma chi vuoi che si comperi la quota di 1/2 di una casa gravata da un provvedimento di assegnazione che non si sa ancora per quanti anni andrà avanti?

Quanto al mutuo, siete condebitori in solido, ciò significa che in caso di mancato pagamento anche solo parziale la banca può agire indifferentemente contro uno qualsiasi di voi per chiedere quello che manca all’appello e sarà quello che è stato costretto a pagare ad avere l’onere di farsi rimborsare dall’altro condebitore.

Quindi se la banca ti viene a chiedere la parte di rata del mutuo non pagata gliela devi pagare, potendo poi chiederla indietro direttamente alla tua ex moglie con un’azione di regresso.

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Se ho pagato da solo i debiti della società posso chiedere la metà all’altro socio?

nell’ anno 2007 acquisto la quota del socio uscente di snc (ero gia socio anch’io). I debiti sociali esistenti alla data di cessione non furono mai divisi (perché il socio uscente non ne volle sapere) e sono stati onorati soltanto da me. Posso proporre oggi qualche azione per recuperare ciò che io ho pagato ancbe per la quota di spettanza del socio x uscente? Dei pagamenti fatti ai fornitori ho traccia di assegni e alcune dichiarazioni per parte data in contanti. Questo è ciò che sono riuscita a rintracciare, poco rispetto al totale debitorio.

Sì, certo, puoi fare l’azione di regresso, che si può tentare di proporre anche nelle, a volte più veloci, forme del procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., come a noi è capitato di fare con esiti positivi.

Ovviamente, la documentazione dei pagamenti eseguiti è assolutamente indispensabile, quindi la prima cosa che devi valutare è appunto la ricostruibilità e dimostrabilità di tutti i pagamenti che hai fatto.

In secondo luogo, devi assolutamente valutare anche la solvenza di questo socio, perché se si tratta di una persona che non dispone di nulla rischi di spendere altri soldi per niente.

In fondo, si tratta di una forma di recupero credito, con tutti i problemi che ne conseguono, per l’approfondimento dei quali ti rimando alla relativa scheda.