lo zio materno è disabile al 100%, vive con mia madre, che è la tutor e percepisce una pensione d’invalidità. Mia madre è l’amministratrice dei soldi dello zio e annualmente deve renderne conto presentando i giustificativi di spesa. La pensione di invalidità viene accreditata mensilmente su un conto dello zio, cointestato con mia madre e mia sorella. In diversi anni (circa 7) su questo conto sul quale gli unici soldi sono quelli relativi alla pensione d’invalidità si sono accumulate alcune migliaia di euro. Mia madre vorrebbe donarmene una parte ma essendo soldi derivanti dalla pensione non sa se può utilizzarli in tal senso. Inoltre esiste il tema della donazione. Questa va comunicata alle agenzie delle entrate anche se si tratta di un regalo da parte di un genitore a un figlio?
Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, purtroppo.
Non so cosa sia una «tutor» e non si capisce bene chi sia a percepire la pensione di invalidità, anche se immagino che sia lo «zio».
Se questi soldi che tua madre ti vorrebbe donare fossero, come sembra, dello zio, allora per fare questa donazione occorrerebbe l’autorizzazione del giudice tutelare, che non credo proprio che il GT potrebbe mai concedere dal momento che quei denari potrebbero da un momento all’altro servire all’incapace.
Non trovo molto igienico nemmeno far transitare i soldi dell’amministrato su un conto corrente intestato anche ad altre persone.
Questo è quello che posso dire al momento, se intendi approfondire valuta eventualmente di acquistare una consulenza.
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il mio compagno nel 2014 si è separato legalmente presso il Tribunale. L’accordo di separazione prevedeva la donazione della propria quota della casa coniugale all’ex moglie e un assegno mensile di mantenimento fino al 2020. Non ci sono figli. Date le condizioni della separazione adesso è possibile fare il divorzio presso il Comune mantenendo invariate le condizioni e quindi l’assegno mensile di mantenimento (la casa è già stata ceduta) o è necessario farlo in Tribunale? Il dubbio nasce perché non capiamo se la condizione per il divorzio in Comune che recita ” L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale, né clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale” va applicata anche se si tratta di disposizioni già contenute nella separazione e che quindi vengono solo confermate e non introdotte ex novo
Non ti so rispondere, ti posso però fare le seguenti considerazioni.
Non mi sono quasi mai occupato di separazioni e divorzi presso gli uffici comunali perché non essendo pratiche che passano dallo studio di un avvocato non ho avuto occasione di doverle studiare e quindi di dovere imparare come funzionano, che presupposti presentano e così via.
In un mio vecchio post di qualche tempo fa, salutavo questa nuova possibilità, introdotta dal governo di allora, di potersi separare senza passare da un legale come positiva in un numero limitato di casi, con riferimento alle situazioni davvero più semplici, consigliando comunque chi faceva o intendeva fare questa esperienza di investire almeno un po’ di soldi per una consulenza da un avvocato.
La cosa ha senso: considerando che risparmi 1000/2000 euro circa, puoi investirne 2/300 o forse anche meno per una consulenza preliminare da un avvocato per una conferma che quello che tu stai facendo sia fatta bene.
Ovviamente, infatti, i funzionari degli uffici comunali si rifiutano nel modo più assoluto di prestare assistenza e consulenza legale: fanno benissimo, considerato che non è il loro mestiere e non sono competenze commisurabili allo stipendio che prendono. Dare consulenza legale è anche una responsabilità, che, nel caso del diritto di famiglia, può dare origine anche a conseguenze molto gravi, pensa ad esempio al caso in cui una coppia, o una persona della coppia, fa affidamento sulla «tenuta» di un accordo che poi in realtà non ha nessun effetto vincolante, perché illegittimo o semplicemente perché, magari, su una materia indisponibile, solo perché rassicurati in tal senso da un funzionario comunale privo di adeguata preparazione sul punto.
Quindi, in fondo, l’atteggiamento dei funzionari comunali che si limitano a dirti «se vuoi fare la cosa, firmi qui, per contenuto, effetti, questioni varie non siamo responsabili» è non solo comprensibile, ma anche corretto: non è il loro mestiere darti assistenza legale, nemmeno volendo potrebbero assumersi questo compito, chi di loro lo facesse a mio giudizio farebbe un grave errore, perché per accontentare degli utenti li metterebbe a grave rischio di problemi non trascurabili.
L’unica cosa che so è che in passato appunto si è dibattuto molto della possibilità di prevedere disposizioni sui mantenimenti, che peraltro non vanno mai definite patrimoniali, perché quelle sono le obbligazioni commerciali, che non c’entrano niente con gli obblighi di famiglia: il mantenimento non è mai una disposizione di tipo patrimoniale, ma è personale.
Mi pare che ci fosse stato anche un contrasto in giurisprudenza, con un intervento addirittura del Consiglio di Stato.
Certo è che se non si possono prevedere disposizioni sui mantenimenti, l’ambito di intervento degli uffici comunali nelle separazioni e nei divorzi si riduce notevolmente, a quelle situazioni molto semplici in cui i coniugi non hanno niente da dividersi e presentano più o meno la stessa situazione economica. Alla luce delle considerazioni svolte sopra, forse è giusto così.
Nel caso del tuo compagno, invece, in cui c’è da gestire la proprietà di una casa, oltre che un mantenimento, sembra essere più consigliabile lasciare perdere il divorzio presso gli uffici comunali e più opportuno pensare ad un accordo in house presso lo studio di un avvocato, oppure, quantomeno, ad una consulenza «a latere» per capire se l’operazione è a) fattibile b) fattibile in sicurezza presso gli uffici comunali.
Se vuoi approfondire, valuta magari di acquistare una consulenza.
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qualche settimana fa ho deciso di ristrutturarecasa dei mie genitori ed ho incaricato un tecnico di preparare la documentazione, ma dopo qualche giorno mi dice che non risulta nessun immobile intestato ai miei genitori, facciamo delle ricerche e scopriamo che il mio dirimpettaio nel 92 ha fatto una donazione ai nipoti e che il notaio a indicato nell’atto il sub dell’appartamento dei miei genitori (infatti facendo una visura storica si vede che fino al 92 l’appartamento faceva parte del patrimonio dei mie genitori poi ad un tratto scompare). Ora ho contattato il mio dirimpettaio che vive fuori spiegando il problema ma mi è sembrato poco collaborativo, siccome vorrei ristrutturare usufruendo degli sgravi fiscali come posso convincerlo e nel caso non volesse sentire ragione c’è una soluzione per poter rettificare l’atto anche a mie spese e poi eventualmente citarlo in giudizio
Ti sei mosso nel modo giusto, provando prima a chiedere informalmente all’altra parte interessata se non fosse disposta a rimediare il problema, ottenendo però una collaborazione non sufficiente.
A questo punto, è ora di passare ad una comunicazione più ufficiale, per iscritto e tramite un avvocato.
Si tratta di un problema abbastanza banale, ma che con la collaborazione del tuo vicino potrebbe essere risolto molto più velocemente e con minor spesa che in mancanza della stessa, per cui vale sicuramente la pena di provare a trovare una soluzione prima di andare in causa.
Il problema, peraltro, va risolto a prescindere dalla tua necessità di ristrutturare o altro, per la salvaguardia del tuo patrimonio immobiliare di famiglia.
Quello che devi fare è scegliere con cura un bravo avvocato che invierà una diffida al tuo vicino in cui gli si manifesta l’esistenza del problema e gli si chiede di prestare la sua collaborazione a risolverlo, specificando che eventualmente si è disponibili anche a contribuire, ed in che misura, alle spese relativa e precisando, da ultimo, che in mancanza si dovrà poi purtroppo procedere giudizialmente.
Questo è il «passo» successivo al momento necessario per la trattazione del tuo problema, quello che poi si dovrà fare dipende da quale sarà il risultato ottenuto o meno.
Quindi ora devi incaricare un legale. Se vuoi valutare la nostra offerta a riguardo, puoi vederla qui. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.
io e mia moglie ci siamo sposati in uno stato di separazione dei beni. Successivamente io ho comprato alcuni immobili ed ora però vorrei che lei fosse proprietaria al 50% di tutto come se avessimo comprato in comunione di beni. Come mi conviene fare? …posso fare una donazione di tutto quello che ho nella quota dal 50 % e contestualmente passare in regime di comunione per le cose future? Considerato che abbiamo tre figli.
Puoi donare o trasferire ad altro titolo – e magari questo può essere oggetto di approfondimento, al fine di realizzare legittime situazioni di risparmio fiscale – i cespiti immobiliari che hai già acquisito.
A parte, poi, sempre dal notaio, devi stipulare una convenzione matrimoniale per passare dal regime di separazione dei beni a quello di comunione.
Ovviamente, questa convenzione non è necessaria se il tuo scopo è solo quello di intestare i futuri immobili anche a tua moglie: sarebbe anzi sufficiente, e per certi versi anche più chiaro, far partecipare tua moglie, anche se in regime di separazione dei beni, ai singoli atti di acquisto degli immobili stessi.
Anzi, il regime di comunione dei beni ha delle implicazioni che vanno oltre la mera contestazione degli immobili e che ti consiglierei di approfondire come si deve con un avvocato di fiducia per capire se effettivamente, per la vostra famiglia, conviene il passaggio ad un diverso regime patrimoniale o meno.
Se vuoi un preventivo per questa cosa, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.
Circa quattro anni addietro ho donato la mia casa pervenutami da donazione da mio padre. La donazione é stata a favore dei miei due figli sposati che vivono per conto proprio. In questi giorni mi é arrivata una cartella da Equitalia. In caso di mancato pagamento si possono rifare sulla donazione anche se é stata fatta in tempi non sospetti?
Un atto di donazione è soggetto, innanzitutto, ad azione revocatoria ordinaria, che, nel caso degli atti a titolo di liberalità, come appunto la donazione, è anche più facile da fare per il creditore e cioè, nel nostro caso, Equitalia, perché la prova che deve fornire è meno rigorosa di quanto avviene, ad esempio, per le compravendite, che sono atti a titolo oneroso e, come tali, meno frequentemente simulati.
La cartella è arrivata adesso, mentre la donazione risale a quattro anni prima, ma bisogna vedere che rapporto debitorio riguarda la cartella arrivata ora. Considerando i tempi che hanno solitamente queste cose, temo che il rapporto di debito fosse già sorto quando è stata fatta la donazione.
In ogni caso, bisogna valutare le circostanze.
Il creditore, se dimostra che un determinato atto è stato fatto apposta per sottrarre lui dei beni aggredibili, può chiedere che il giudice ne dichiari la inefficacia, con conseguente possibilità di rivalersi su di essi.
Ti consiglio di approfondire adeguatamente la situazione con la consulenza di un avvocato, anche per valutare se ci sono modi alternativi di gestire la cartella che ti è arrivata, di cui non conosco l’ammontare.
Vorrei sapere se si potrebbe REVOCARE DONAZIONE IMMOBILIARE a favore della moglie convivente da sempre con relativa rinuncio all’usufrutto e anche rinuncia da parte dei figli fatta con atto notarile, fatta chiaramente per togliere disponibilità finanziaria da un truffatore. Fare questo dimostrando che il DONATORE e’ collegato sia alla moglie che a suo tempo ha firmato in Banca come GARANTE per fargli ottenere un prestito, e sia come AUTORIZZATO DAL FIGLIO AD AGIRE SUL SUO C/C in sua vece. Si può fare domanda di revoca anche se sono passati 5 anni, oppure si puòrivalersi su moglie intestataria dell’appartamento DONATO o sul figlio per la correlazione del C/C?
È una cosa che si deve studiare ed approfondire molto di più, anche perché non si capisce nemmeno bene cosa significhi «per togliere disponibilità finanziaria ad un truffatore»: occorre capire esattamente come sono andate le cose.
Può darsi che ci siano i presupposti, in un caso del genere sembra che qualche elemento che possa costituire un’adeguata base legale per un’azione di invalidità, annullamento, revocatoria, revoca possa esserci, ma va approfondito appunto molto di più.
Questo lavoro di approfondimento deve essere condotto esaminando innanzitutto la donazione ma tutte le altre circostanze del caso che potrebbero essere rilevanti, tra cui l’esistenza di questa garanzia prestata dalla donataria a favore di questa persona – che poi andrebbe in qualche modo tuttavia ricollegata al contesto.
Se vuoi approfondire, puoi acquistare una consulenza da noi o da un altro avvocato di tua fiducia. Ovviamente, dovrai fornirgli tutta la documentazione del caso.
parecchi anni fa il comune per dare passaggio ad una proprietà di un sindaco , asfaltò un tronco stradale, in origine strada poderale, in terra battuta che veniva utilizzata esclusivamente quale pertinenza del fondo per il normale svolgimento delle attività agricole sul fondo stesso, con piantagione di ulivi e vigneto. Tengo a precisare che detto tronco si collega con una strada di pertinenza comunale. Fino all’anno 2014 negli atti mappali la strada non risultava più come strada poderale,ma veniva segnata come tronco strad. Su detto tronco stradale pago i domenicali e agrari e in più sino all’anno scorso ho pagatp l’IMU, sono anni che chiedo al comune di risolvere il problema per un passaggio di proprietà e ho chiesto il risarcimento dei danni causati. Tengo a precisare che su detto tronco stradale ne usufruiscono tutti. Parlando con l’ing. del comune la sua risposta e donare al comune il tronco stradale. chiedo un aiuto e consiglio
Così non si capisce granché, purtroppo.
La prima cosa da fare è verificare nel modo più accurato possibile la natura giuridica della strada, consultando la documentazione risultante in comune, tra cui anche l’elenco delle strade vicinali, gli eventuali titoli di acquisto e tutti gli altri elementi che possono consentire di ricostruire appunto la natura giuridica della strada e l’esistenza sulla stessa di eventuali diritti a favore di terzi.
Prima di aver svolto questa indagine, non si possono dare consigli perché tutto dipende da come è la situazione attuale. Può essere che sia corretta la indicazione del tecnico interpellato, anche perché tramite questa donazione si risolverebbe comunque il problema della natura giuridica della strada e verrebbero individuasti i soggetti tenuti alla manutenzione.
Però io prima di procedere con una operazione del genere, almeno un minimo di accertamenti li farei.
siamo 3 figli e quando è morto nostro padre ,vedovo, io e mio fratello abbiamo scoperto che nostra sorella aveva ereditato la casa dove abitava nostro padre con un atto in cambio di assistenza. Cosa che non è avvenuta in quanto nostro padre era in grado di fare tutto. In pratica secondo noi si tratta di una donazione mascherata. La mia domanda è se il rogito si può impugnare e come si fa a dimostrare che in realtà nostra sorella non ha servito nostro padre?
Atti di questo genere, parlando genericamente, si possono impugnare ed è abbastanza consueto vedere cause di questo genere nei nostri tribunali, anche perché l’intento di eludere le disposizioni sulle successioni necessarie purtroppo non così di rado emerge concretamente.
Nel vostro caso, ti sembrerà incredibile, ma per poter valutare se questo contratto di assistenza sia effettivamente impugnabile, cioè se vi siano adeguate basi legali, fattuali e probatorie per poter dimostrare che è una simulazione, occorre necessariamente esaminare il contratto stesso e più in generale la situazione familiare e personale di tutti i protagonisti, raffrontando tutte queste cose tra loro, in modo da «leggere» questo contratto in modo contestualizzato.
Visti i valori in ballo, che non sono trascurabili, e la particolare «antipatia» di una vicenda del genere, vi suggerirei, quantomeno, di acquistare una consulenza da un avvocato, per avere maggiori delucidazioni e chiarimenti, cosa che rappresenta intanto comunque un valore in sé, perché è giusto sempre, in queste cose, sapere cosa si deve pensare, cosa si potrebbe fare o meno, per poi decidere in seguito se fare o meno davvero l’azione.
volevo sapere se un atto pubblico notarile anni ’70 con la presenza di 2 testimoni, inizialmente di donazione, può trasformarsi in atto di vendita tramite opportune postille inserite a fine atto dal notaio che sostituiscono parole chiave come “dona” con “cede” o “accetta” con “acquista” o “donazione” con “vendita”. Queste sostituzioni avvengono in tutti i punti elenco presenti nell’atto fino al 4) compreso, dal 5) in poi il testo dattiloscritto diventa coerente con un atto di vendita. La cosa che mi fa sorridere (sembra palese la donazione trasformata al volo in vendita simulata) è che il punto 6) riporta:”Il prezzo della vendita è già stato versato alla cedente …”, ovvero in data xxx si voleva fare una donazione (presenti 2 testimoni) ma poi viene fuori che ti ho pagato tot. qualche giorno fa e facciamo una compravendita. Con un atto del genere è possibile provare una donazione dietro vendita simulata?
Come ho già scritto centinaia di volte, non ha proprio senso fare domande per lo più a cazzo di cane come questa, quasi completamente isolate dal contesto di riferimento.
Il diritto non vive di regole generali e astratte, applicabili sempre e comunque, ma dell’analisi il più approfondita possibile del caso cui queste regole devono essere applicate.
Questo, se è vero in generale, è ancor più vero in una situazione particolarmente delicata come questa, in cui si tratta di valutare addirittura l’eventuale simulazione di un contratto di compravendita.
È evidente che la prima cosa che si deve fare per poter interpretare un contratto è leggerlo nella sua interezza, dopodiché andrà «contestualizzato» nella situazione personale e familiare in cui è maturato, tutti elementi che in questo caso non è possibile conoscere.
In conclusione, si può dire solo, in generale, che sicuramente la dimostrazione dell’avvenuta simulazione si può rivenire anche dal contesto del negozio stesso, ma occorre che gli elementi siano univoci e concordanti: le postille sono ammesse e di per sé non sono indice di nulla, perché le parti possono cambiare idea, il notaio aver capito male e così via.
Occorre pertanto una valutazione molto più approfondita.
non sono ancora arrivato alla cartella esattoriale equitalia e quindi vorrei tutelarmi. sto in commercio da 20 anni, fino al 2011 sono in regola con tutti i pagamenti iva inps ecc, ecc. dal 2012 non riesco a pagare niente e a luglio dello stesso anno ho donato la mia casa (l’unico bene che avevo) a i miei due figli. e quindi vorrei sapere se dopo la mia morte loro saranno indebitati con lo stato.
Al momento del tuo decesso, e quindi apertura della successione, i tuoi figli potranno valutare di rinunciare alla successione stessa, cosa per loro resa più agevole dal fatto che l’unico bene che avevi glielo hai già trasferito.
Piuttosto, non so se il notaio presso cui hai fatto la donazione, sempre che tu gli abbia esposto i tuoi problemi debitori, ti abbia detto che l’atto potrebbe essere reso oggetto di richiesta di revocazione (azione revocatoria) da parte dei tuoi creditori.
Si tratta di una ipotesi non molto probabile, ma comunque da valutare.