Categorie
diritto

Adeguamento ISTAT: se non lo paga?

il 5 maggio 2016 è stata omologata la sentenza di divorzio. Il mio ex marito deve corrispondere come assegno di mantenimento l’assegno mensile per nostra figlia di 310 euro nel quale atto è prevista la rivalutazione ISTAT. rivalutazione che io non ho mai ricevuto. Ho scritto e inviato diverse volte al mio ex un prospetto con l’adeguamento e gli arretrati ma sono stata completamente ignorata. come posso richiedere quanto è dovuto?

L’adeguamento ISTAT per gli assegni di mantenimento è dovuto per legge, anche a prescindere dalla richiesta, proprio perché serve a preservare l’integrità dell’assegno che serve per la cura dei figli.

In caso l’altro genitore non lo corrisponda, l’avente diritto può procedere esecutivamente, iniziando con la notifica dell’atto di precetto, utilizzando come titolo esecutivo ovviamente la sentenza di divorzio.

Di solito, le somme da recuperare tuttavia sono così basse da non rendere conveniente rivolgersi ad un avvocato per fare il recupero.

A questo problema, purtroppo, non ci sono soluzioni soddisfacenti e sicure.

Presentare una denuncia querela per mancata corresponsione della differenza corrispondente all’adeguamento ISTAT mi sembrerebbe esagerato e di difficile accoglibilità, anche se ovviamente dipende dalle somme accumulate quanto ad arretrati.

È vero che le spese per il recupero alla fine dovrebbe rimborsartele il debitore, ma non è detto che tu riesca, appunto, a fartele ridare e nel frattempo le devi anticipare tu.

Nemmeno le polizze di tutela legale coprono situazioni del genere.

Generalmente, sconsiglierei di coltivare la questione.

Forse l’unica cosa che si potrebbe tentare di fare è una diffida, fatta però questa volta da un avvocato e non da te personalmente, cosa che serve sempre a molto poco e spesso è persino controproducente.

Bisognerebbe capire però di quanti soldi parliamo.

Iscriviti al blog per ricevere gratuitamente tutti i futuri aggiornamenti.

Se hai bisogno di assistenza professionale, chiama il numero 059 761926 per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento, anche a video.

Categorie
diritto

Decreto ingiuntivo non opposto: che può succedere?

il mio amministratore di condomio, per anni dopo mie tante rischieste scritte anche tramite raccomandate e pec,di avere estratto conto del conto corrente condominiale, non ha mai risposto e dato esiti a tutte le mie dimostranze anche ad abusivismi condominiali, da me denunciate presso vigili urbani.
e con bilanci negativi per anni, lui nell’ultima assemblea di fine anno ha dichiarato di aver anticipato 5000,00 euro per saldo bilancio, sapendo che doveva essere rimosso ed adesso per ripicca ha fatto decreto ingiuntivo non ancora notificato ai vari condomini, che pero hanno saldato i loro debiti, al nuovo amministratore.
dopo tanto abbiamo richiesto ex articolo 66 ed con una aggioranza di 1000 millesimi lo abbiamo mandato via.
adesso per i decreti ingiuntivi protocollati in tribunale?

La situazione non è descritta con i necessari dettagli e, di conseguenza, con la necessaria chiarezza.

In generale, si può dire che se i decreti ingiuntivi non vengono opposti nel termine di legge, che è di 40 giorni, diventano definitivi.

Questo significa che si traducono in altrettanti titoli esecutivi, cioè azionabili nei confronti dei debitori con atti di esecuzione come pignoramenti e simili.

Naturalmente, se il debito portato dai decreti, insieme alle spese legali, è già stato saldato, il titolo non potrebbe più azionarsi, anche se un’esecuzione, per quanto illegittima, è sempre possibile nel momento in cui circola un titolo.

Ovviamente, i titoli possono essere resi innocui in vari modi, si può stipulare un’apposita transazione con il «creditore», eventualmente restituendo gli originali ai «debitori» o in altro modo, per capire quale bisognerebbe approfondire e capire più in dettaglio la situazione, partendo ovviamente dall’analisi dei decreti stessi.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, valuta di acquistare una consulenza. Iscriviti al blog per non perderti altri articoli come questo.

Categorie
diritto

Pignoramento: si può sapere quanto tempo ci vuole?

Per motivi di demansionamento, mancato pagamento e versamento contributi ho vinto in primo grado e in appello ma non conosco i termini ed il mio avvocato sembra un latitante… Nella prima decina del mese di febbraio 2016 L ufficiale giudiziario ha depositato la documentazione presso la cancelleria del giudice esecutivo la valutazione mobiliare e immobiliare … Non trovando nei vari art di procedura civile la tempistica della convalida di questi atti chiedo a Lei se mi può illuminare in questo mio tormento in oltre se è possibile sapere ed in qual modo possa venire a conoscenza dei beni che L ufficiale giudiziario ha trovato utili per il mio risarcimento .

Per la milionesima volta: non esistono tempi standard di riferimento in relazione alle procedure giudiziarie italiane.

Vorrei tanto dirvi che esistessero, e probabilmente ci potrei ampliare sopra l’attività del mio studio, ma purtroppo non è così.

Ci sono infinite variabili date dalla persona che se ne occupa, dalla sede che segue il procedimento, dal carico di lavoro momentaneo.

L’unica cosa che si può dire è che, in generale, il sistema giudiziario italiano è colassato completamente da almeno due decadi, per cui non ti puoi aspettare rapidità né puoi essere sorpresa, purtroppo, nel caso in cui si verifichino ritardi assurdi.

È proprio per questo che una delle pratiche che facciamo di più come studio è quella di equa riparazione, per approfondimento sulla quale ti rimando alla scheda relativa.

In questo contesto, però, una cosa che non mi piace molto è il rapporto che hai con il tuo avvocato, dove c’è evidentemente – senza dire per colpa di chi – un deficit di comunicazione.

Il tuo avvocato sarebbe l’unica persona che, conoscendo il tuo caso, la sede giudiziaria presso cui opera, le persone che stanno seguendo la procedura, potrebbe darti sia pur vaghi lumi sullo stato della pratica.

Questo significa che devi investire in comunicazione con lui. Prova a mandargli una mail o una pec e vedere se ti fornisce i chiarimenti che ti servono in ordine allo stato della pratica.

In generale, comunque, stante quando sopra ti consiglio di focalizzarti non sui tempi, che rappresentano comunque una variabile molto poco dipendente da noi, ma sui contenuti, cioè sui risultati e nel merito.

Leggi anche con attenzione la scheda sul recupero crediti, con particolare riguardo al concetto di solvenza.

Categorie
diritto

Posso ricorrere alla corte europea dei diritti dell’uomo se non riesco a mettere in esecuzione una sentenza?

avrei bisogno di sapere quali sono le cause per cui ci si può rivolgere alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Per esempio io ho vinto una causa nel 2009, causa per la quale il Giudice ha condannato il resistente alla corresponsione delle differenze retributive pari a circa mln. 24.000.000 (allora vi era ancora la lira) e al pagamento degli interessi legali.
Purtroppo, per non so quali motivi, il mio avvocato non riesce a risolvere la situazione.
Io non abito più nella città dove è stata emessa la sentenza, quindi la situazione mi sfugge di mano.
Visto che sono passati tanti anni senza che mi abbiano risolto il problema
Posso rivolgermi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, per una causa del genere?

Il tuo racconto è piuttosto confuso, ma credo di poter dire che la Corte europea dei diritti dell’uomo non abbia niente a che fare con la tua vicenda.

Se hai già vinto una causa, ma non hai ancora conseguito il risultato che speravi, si tratta di un problema di esecuzione della sentenza che hai ottenuto, non di durata del procedimento, cosa per la quale, peraltro, si presenta di solito un ricorso per equa riparazione o legge Pinto in ambito nazionale, comunque prima di rivolgersi alle istituzioni europee.

Purtroppo ancora, non posso dirti di più senza aver visto il fascicolo.

Quello che puoi fare è chiedere chiarimenti al legale che ti ha seguito a suo tempo e, se non riesci ad ottenerne di validi, è bene che fai vedere il fascicolo del tuo caso ad un altro legale.