Categorie
diritto

Cancellazione dal registro dei falliti: come procedere?

Vorrei avviare una pratica per la cancellazione di un fallimento dal casellario, essendo un fallimento del 1990. Vorrei indicazioni da Voi come cominciare la procedura ed un contatto

Per la cancellazione di un nominativo dal registro dei falliti, abbiamo pubblicato un apposito post che spiega come funziona la relativa pratica, che puoi trovare qui e che ti invito a leggere attentamente.

Nel post, troverai anche un esempio di ricorso e di provvedimento emesso, in seguito, di cancellazione.

Per questo tipo di pratica, abbiamo definito un apposito «prodotto» nel nostro store legale, la sezione ecommerce del sito, che puoi trovare qui. Da questa pagina, puoi vedere cosa costa attualmente questo pacchetto, o servizio, e, nel caso ti possa interessare, procedere direttamente all’acquisto.

Non importa dove risiedi tu e quale sia il tribunale competente: possiamo svolgere queste pratiche in ogni parte d’Italia grazie ai nostri corrispondenti. Ovviamente, il costo è sempre quello indicato nella scheda prodotto, essendo il corrispondente a carico nostro e quindi compreso nel preventivo.

Se vuoi maggiori chiarimenti, chiedici pure, altrimenti valuta la documentazione che ti ho «linkato». Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento

Dalla sede della decretazione d’urgenza, le disposizioni sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento sono state spostate dal legislatore in una legge apposita, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore domani 29 febbraio 2012. A mio giudizio, questa legge potrebbe costituire una buona opportunità per sanare le posizioni di molte persone che si trovano in difficoltà a causa di debiti pregressi, anche se i profili e i contorni operativi dell’istituto sono ancora tutti da vedere (ts).

Legge 27 gennaio 2012 , n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI

ESTORSIONE

Art. 1

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l’erogazione dei

mutui di cui al comma 2 e’ consentita anche in favore dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e’ ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma

2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle attivita’

sopravvenute dell’imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a

destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di cui

al comma 5»;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo puo’ essere concesso, anche nel corso delle

indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico

ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle

indagini preliminari medesime»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono

inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto

di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere

concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche

tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli

articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura

penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o

patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei

soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero

proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo’

essere consentita e, ove sia stata disposta, e’ sospesa fino

all’esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in

relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si

conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto

dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,

di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente

proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte

dell’imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il

provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o

grado del processo, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice

di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano

elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza

del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri

vantaggi usurari».

2. All’articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le

parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell’economia e

delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due

rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno nella persona

del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle

iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del

Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E’ previsto un

supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e

supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con

qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.

La partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito. Le riunioni

della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque

componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni

interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei

presenti e in caso di parita’ di voti prevale quello del presidente».

3. All’articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le

parole da: «con l’arresto» fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All’articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il

comma 6-bis e’ aggiunto il seguente:

«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,

e’ consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione

anche in riferimento a piu’ protesti, purche’ compresi nello spazio

temporale di un triennio».

Art. 2

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. L’elargizione e’ concessa agli esercenti un’attivita’

imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,

ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo

in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad

aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai

fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,

ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche

ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni

mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto

forma di mancato guadagno inerente all’attivita’ esercitata»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, l’elargizione

e’ consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo

parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione

che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di

cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

ovvero per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica,

l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai

sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne’ sia

indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la

concessione dell’elargizione non e’ consentita e, ove sia stata

disposta, e’ sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del

comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle

attivita’ sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto

a destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di

cui all’articolo 15. Il ricavato netto e’ per la meta’ acquisito dal

curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua

meta’ deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;

b) dopo l’articolo 18-bis e’ inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita’

economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e

incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita’ economiche

dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite

appositi regolamenti, l’esonero, parziale o totale, dal pagamento o

il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi

locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui

all’articolo 3, comma 1.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti

locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita’ interno, a carico

dei propri bilanci»;

c) all’articolo 19, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla

seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte

nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2. I membri sono nominati

ogni due anni con decreto del Ministro dell’interno su designazione

degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.

Il Ministro dell’interno, su proposta del Commissario straordinario

del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed

antiusura, determina con proprio decreto i criteri per

l’individuazione della maggiore rappresentativita’»;

d) all’articolo 20:

1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la

proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento

favorevole del procuratore della Repubblica competente per le

indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di

cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di piu’ procedimenti penali

che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle

sospensioni e della proroga anzidette, e’ competente il procuratore

della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di

cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure

esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo

il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il

provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette

giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei

confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,

non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di

inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1,

fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui

ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3

Modifica all’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.

296

1. All’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i

soggetti di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali

permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo

1996, n. 108».

Art. 4

Modifiche all’articolo 629 del codice penale

1. All’articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro

2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a

euro 4.000»;

b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono

sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5

Modifica all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163

1. All’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono

inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche’».

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6

Finalita’

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento

non soggette ne’ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,

e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori

nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata

dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende

una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche’ la

definitiva incapacita’ del debitore di adempiere regolarmente le

proprie obbligazioni.

Art. 7

Presupposti di ammissibilita’

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai

creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi

di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale

competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di

ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il

regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso,

compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati

ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo

quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le

scadenze e le modalita’ di pagamento dei creditori, anche se

suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per

l’adempimento dei debiti, le modalita’ per l’eventuale liquidazione

dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1,

il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del

debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la

distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta e’ ammissibile quando il debitore:

a) non e’ assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura

di composizione della crisi.

Art. 8

Contenuto dell’accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e

la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche

mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano

sufficienti a garantire la fattibilita’ del piano, la proposta deve

essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il

conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per

l’attuabilita’ dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni

all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli

strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di

strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano puo’ prevedere una moratoria fino ad un anno per il

pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le

seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla

scadenza del nuovo termine;

b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato

dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti

impignorabili.

Art. 9

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e’ depositata presso il tribunale del

luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di

tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e

degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque

anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

e dell’attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco

delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua

famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare

corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita’ d’impresa deposita altresi’ le

scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a

dichiarazione che ne attesta la conformita’ all’originale.

Art. 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli

articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza,

disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la

sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica

certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento

dei provvedimenti che egli puo’ adottare ai sensi del comma 3 del

presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea

forma di pubblicita’ della proposta e del decreto, oltre, nel caso in

cui il proponente svolga attivita’ d’impresa, alla pubblicazione

degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode

ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non

possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni

esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha

presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi

titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei

titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni

rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai

sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive

proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti

del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e

del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il

provvedimento.

Art. 11

Raggiungimento dell’accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta

elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi,

dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come

eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario

che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il

70 per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti

dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di

regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo

che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo e’ revocato di diritto se il debitore non esegue

integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i

pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di

previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12

Omologazione dell’accordo

1. Se l’accordo e’ raggiunto, l’organismo di composizione della

crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi

espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo

11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni

successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono

sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,

l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la

relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche’

un’attestazione definitiva sulla fattibilita’ del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di

cui all’articolo 11, comma 2, verificata l’idoneita’ ad assicurare il

pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,

il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione

utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2. Si

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il

provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non

puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo

non superiore ad un anno, l’accordo produce gli effetti di cui

all’articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di

risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori

estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei

e’ chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,

ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore

risolve l’accordo.

Art. 13

Esecuzione dell’accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni

sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il

giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi,

nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e

delle somme incassate. Si applica l’articolo 28 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali

difficolta’ insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto

adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale

irregolarita’. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione

di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per

giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita’

dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento

alla possibilita’ di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo

svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del

pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,

nonche’ di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in

violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell’accordo

1. L’accordo puo’ essere annullato dal tribunale su istanza di ogni

creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato

dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o

dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente

simulate attivita’ inesistenti. Non e’ ammessa alcuna altra azione di

annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi

derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono

costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per

ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo’ chiedere

al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione e’ proposto, a pena di decadenza,

entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo

adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i

diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto

compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile.

Art. 15

Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate

garanzie di indipendenza e professionalita’ deputati, su istanza

della parte interessata, alla composizione delle crisi da

sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito

registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita’

di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da

adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,

altresi’, la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione,

la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche’ la

determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi di cui al

comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi

dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi

dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,

n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti

ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice

domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai

componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o

indennita’ a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attivita’ degli organismi di cui al comma 1 devono essere

svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Art. 16

Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all’articolo 15, unitamente alla domanda di

iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della

giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano

successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17

Compiti dell’organismo di composizione della crisi

1. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto

dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa,

funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al

raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso,

finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e

collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la

modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicita’ dei dati contenuti

nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita’ del

piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la

relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai

sensi dell’articolo 12, comma 1.

3. L’organismo esegue la pubblicita’ della proposta e dell’accordo,

ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del

procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18

Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita’ previsti dal

presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo,

gli organismi di cui all’articolo 15 possono accedere ai dati

contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni

creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di

buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati

in tema di crediti al consumo, affidabilita’ e puntualita’ nei

pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione

dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalita’ di cui al comma 1

possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della

procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua

conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione e’ data

comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica

certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con

la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000

euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo

ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero

dolosamente simula attivita’ inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, produce documentazione

contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in

tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione

debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel

piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei

creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione

dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua

posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che

rende false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei

creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in

ordine alla veridicita’ dei dati contenuti in tale proposta o nei

documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita’ del

piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e’ punito

con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000

euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente

dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai

creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto

del suo ufficio.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o piu’ decreti, il Ministro della giustizia stabilisce,

anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i

compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi

di composizione della crisi di cui all’articolo 15 sono svolti in via

esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di

composizione della crisi possono essere anche svolti da un

professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,

ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal

giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia

sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle

finalita’ sociali della medesima, le tariffe applicabili

all’attivita’ svolta dai professionisti, da porre a carico dei

soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 e’ equiparato, anche agli

effetti penali, al componente dell’organismo di composizione della

crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione

annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 307 ):

Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008.

Assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede referente, il

27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1a, 5a, 6a e 10a.

Esaminato dalla 2a Commissione, in sede referente, il 23

settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21

gennaio; 11 e 17 marzo 2009.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307-A)

relatore sen. Mazzatorta.

Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile

2009.

Camera dei deputati (atto n. 2364 ):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l’8

aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e

questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29

aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30

luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27

maggio; 30 luglio 2010.

Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede

legislativa il 24 marzo 2011.

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;

13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il

26 ottobre 2011.

Senato della Repubblica (atto n 307-B):

Assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede referente, il

30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1a, 5a, 6a e 10a.

Esaminato dalla 2a Commissione, in sede referente, il 10 gennaio

2012.

Nuovamente assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede

deliberante, l’11 gennaio 2012.

Esaminato dalla 2a Commissione, in sede deliberante, il 12

gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.

Categorie
diritto

il testo del decreto legge non ancora pubblicato con il nuovo istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento

Si ringrazia il collega Angelo Carminucci per averci segnalato la disponibilità del testo sul sito dell’ANF di Pescara tramite Legalit. Il decreto introduce un nuovo istituto simile all’esdebitazione utilizzabile dagli imprenditori che non possono fallire e dai privati, entrerà in vigore quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, naturalmente, potrà essere modificato in sede di conversione dal Parlamento.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 12.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto esclusivamente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui alI’ articolo lO con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4, comma l, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, conuna 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento.

Art. 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’ attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma lO, della legge 14 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’ originale.

Art. 5.

(Procedimento)

l. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche pertelegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma l, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 5, con1ma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Art. 8.

(Esecuzione dell ‘accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoran1ento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell’ esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

(Impugnazione e risoluzione dell ‘accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’ attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempin1ento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto con1patibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in con1posizione monocratica.

Art. 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e trasmeette al giudice larelazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’ articolo 7, comma 1.

8. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e delI’ accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

l. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente decreto, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di cui all’articolo 10 possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma l possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 Inarzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1″,.

Art. 14.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46″ sono sostituite dalle seguenti: «euro mille,,;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.

Art. 15.

(Modifiche all ‘articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

l. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Art. 16.

(Proroga dei magistrati onorari)

l. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicen1bre 2011» sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro 13 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal lO gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

l. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «I3-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: <<nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco».

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Categorie
diritto

in caso di fallimento come posso fare per salvare almeno la casa?

chiedo gentilmente un consiglio su come mi devo comportare per risolvere una situazione molto pesante che la mia famiglia io mia moglie e tre figli di cui due minorenni si è trovata da due anni a questa parte, in breve, mia moglie era l’amministratrice di una srl che purtroppo ha dovuto dichiarare fallimento in proprio con tutte le conseguenza che un fallimento può comportare, sembra che dai controlli del curatore della contabilità e della gestione non emergono responsabilità personali che possono dar luogo a azioni civili o penali nei confronti di mia moglie, ma i problemi sono sorti per delle fideiussioni personali dati a delle banche e ad una finanziaria per il finanziamento per l’acquisto di una autovettura, io sono riuscito fino adesso a concludere con una transazione a saldo stralcio con le banche 100.000 euro malgrado avessero già iscritto ipoteca giudiziale sull’appartamento, ora quello che mi preoccupa è la fideiussione con la finanziaria per l’acquisto dell’autovettura, autovettura tra l’altro rimasta nei beni del fallimento quindi non più in nostro possesso malgrado dal dicembre 2008 data in cui ha smesso di pagare le relative rate, fino a oggi mia moglie non ha ricevuto nessuna lettera di messa in mora e controllando pure i dati di mia moglie al CRIF non risulta a tutt’oggi nessuna segnalazione di sofferenza, certo non credo che si siano dimenticati anzi credo che da un giorno all’altro qualcosa arriverà si parla di 34000 euro + sicuramente interessi e spese varie, mi risulta inoltre parlando col curatore che non si sono nemmeno insinuati al fallimento e ad oggi non potrebbero neanche farlo per scadenza dei termini premesso tutto ciò, e che fortunatamente io non risulto fideiussore ma questo conta poco, in quanto siamo in comunione legale, la mia paura è non avendo più possibilità di poter far fronte ad altri debiti se la finanziaria dovrebbe notificare qualche atto giudiziale a mia moglie questa volta perderei sicuramente la casa. Premetto che la casa ha un valore di 200.000 euro gravata di un mutuo per 130.000 euro con residuo mutuo ancora da pagare di 75000 euro qualcuno mi ha consigliato di fare una separazione dei beni, o una separazione consensuale visto che siamo in comunione dei beni legale e di liquidare il 50% della parte spettante a mia moglie, ed io fare un mutuo ex novo in modo da non rischiare la casa. Vi chiedo è un’operazione che può essere fatta o potrebbe risultare inefficace nei confronti della finanziaria? E quale sarebbe la quota che dovrei far figurare spettante a mia moglie? Alla luce del valore della casa del mutuo in corso e del residuo ancora da pagare? Sia chiaro non lo faccio per non pagare il debito ma quanto meno ripararmi da eventuali procedimenti esecutivi e per poter eventualmente riuscire a fare un’accordo di transazione di rientro con la finanziaria in un modo più confacente alle mie possibilità nel momento in cui ho già pagato le due banche.

Purtroppo non ho una risposta per voi.

Per poter avere anche solo una minima idea di quello che potrebbe essere opportuno fare per voi per tutelarvi, come dici tu, nell’ambito del lecito e quindi senza sottrarre in alcun modo beni ai creditori, ma semplicemente cercando di conservare se possibile le cose che soddisfano i bisogni primari della famiglia, bisognerebbe studiare approfonditamente tutta la situazione, quindi esaminare quantomeno:

  • la sentenza dichiarativa di fallimento e la sua motivazione;
  • lo stato passivo, se, come immagino, è già stato formato
  • i contratti di fideiussione rilasciati agli istituti di credito, gli eventuali limiti o tetti massimi nel caso di garanzie di tipo «omnibus»;
  • il contratto di finanziamento concluso per l’acquisto dell’autovettura;
  • il contratto di acquisto della casa;
  • il mutuo contratto per l’acquisto della casa.
Una volta studiato per bene il caso, bisognerebbe iniziare parlare con tutte le persone coinvolte a cominciare dal curatore per poter vedere quale strada possa essere percorribile, negoziando e trattando.
Quello che ti serve, quindi, è un legale o anche al limite un commercialista dotato di molta pazienza, precisione e disponibilità che sia in grado di seguire da vicino tutti questi aspetti, disbrigando, con i tempi necessari, pian piano tutta la matassa; immagino che non abbiate grande disponibilità di liquidi, ma ci sono molti avvocati giovani, magari con più tempo e pazienza a disposizione di quelli affermati, con cui potreste concordare un incarico con compenso a forfait e magari con corresponsione rateale.

quando il curatore non rispetta gli accordi

ex dipendente di societa’ in fallimento, ho chiesto ulteriori riconoscimenti economici. Il curatore fallimentare, dopo il patteggiamento di parte delle somme, ma la causa e’ ancora in piedi, accettando una definizione, si e’ dimenticato di convalidare il netto desunto dal comitato creditori, etc.etc. La causa e’ stata bonariamente rimandata per fiducia tra i colleghi ma mai chiusa anche dopo richiesta del curatore. Sollecitato piu’ volte, il curatore mi ha convocato dicendomi che stava effettuando il piano di riparto ( ho preso delle fesserie sino ad oggi) scordandosi che esisteva un accordo da lui accettato. Dopo visione dell’accordo mi ha chiesto scusa – si era proprio scordato – secondo lui ed ha espresso tempi celeri per la definizione. La pratica e’ stata rimessa a Marzo di quest’anno all’attenzione del curatore e del giudice e il dibattito e’ previsto per dicembre 2011.Sono ormai stanco, la somma definitiva e’ di 8000 eur e vorrei attivare una azione di responsabilita’ verso il curatore, giudice delegato e risarcimento danni biologici, esistenziali. etc.etc. oltre al rimborso dello stato. Se non sbaglio il curatore e’ un pubblico ufficiale. Sembra che l’abbia con me, i colleghi sono tutti stati saldati, e’ una persecuzione tale atteggiamento. E il giudice delegato non vede tutti sti imbrogli di carte? Ecco cosa vorrei, un professionista esterno che scompagini prepotendemente la situazione e definisca in tempi brevi.

Ti rispondo per punti.

Il caso non è spiegato con un livello di chiarezza e di dettaglio sufficiente per poterlo capire anche solo a livello generico. Quand’anche fosse stato illustrato con più particolari, comunque, per poter dare una risposta in ordine ai quesiti che ti interessano sarebbe necessario studiarlo approfonditamente, esaminando la documentazione. Ad esempio, gli accordi che hai preso con il curatore sono stati consacrati in un documento scritto o sono stati solo accordi verbali? In presenza o in assenza di testimoni? Sono tutte circostanze che possono essere importanti. Se intendi davvero approfondire la questione, ti consiglio di incaricare un legale di una consulenza, se credi possiamo fartela noi, alle condizioni qui indicate, oppure puoi incaricare un avvocato di tua maggior fiducia o comodità.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere, invece, un risarcimento per equa riparazione, ci sono molte più chances, dal momento che in quei casi si prescinde totalmente dal merito e si valuta solamente la durata del procedimento, considerata un male in sè. Anche qui, però, non dici da quanto è aperto il fallimento quindi non ti so dire se ci sono i presupposti. Se vuoi un preventivo e una valutazione della possibilità di ricorrere per equa nel tuo caso, puoi compilare comunque questo modulo, mi raccomando indica con precisione la data di apertura del fallimento.

Per quanto riguarda la ricerca di un professionista che sia in grado di scompaginare prepotentemente la situazione e risolvere in tempi brevi, lascia che ti dica francamente che è pura illusione. Non stai cercando un avvocato, stai cercando Superman, che in realtà non esiste. Quello che ti serve è un avvocato bravo, serio, competente ed onesto con te, con il quale ci sia comunicazione e con cui affrontare efficacemente il problema, con i tempi che purtroppo si riusciranno ad avere e che, malauguratamente, non dipendono quasi mai dall’avvocato ma dagli organi procedenti.

Categorie
diritto

quando viene venduta all’asta la casa familiare

Nel 2006 il giudice in sede di divorzio mi assegna per intero l’immobile di cui sono compropietaria per 1/2. Dal 1994 è in corso la procedura fallimentare della società di cui il mio ex marito era socio ed amministratore, nel settembre del 2009 viene venduta all’asta la sua metà. La banca non mi notifica l’avviso di vendita, il giudice non controlla gli avvisi. Il mio ex marito è debitore per somme da mancato versamento alimenti per cui i miei avv.ti si insinuano nella vendita per il recupero delle somme e non mi comunicano che ho la possibilità di partecipare all’asta. Ora mi ritrovo atto di citazione per richiesta di divisione e frutti civili del nuovo comproprietario. Nel 2009 mi sono rivolta direttamente al giudice per contestare la procedura, lei riconoscendo l’errore mi disse di rivolgermi ad un legale per fare opposizione ( di che tipo?). Nessun avvocato però ha voluto procedere. Ho contattato il nuovo comproprietario proponendogli pari somma sborsata ma si rifiuta di transare. Vuole i soldi dell’affitto. Ma esiste la seguente norma che prevede che ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della legge 74/1987 il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.

Il problema è che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è stato fatto quando la casa era già stata pignorata in seno alla procedura fallimentare, addirittura oltre 12 anni dopo. È per questo motivo che non è opponibile alla procedura fallimentare e ai terzi che acquistano beni al momento in cui vengono venduti dalla massa attiva, altrimenti basterebbe a tutti quelli che vengono dichiarati falliti fingere di separarsi dalla moglie, o comunque dal coniuge, facendo in modo che la casa familiare sia assegnata all’altro per poterla sottrarre al fallimento e ai creditori.

Questo per ciò che concerne la regole di base del caso concreto. Per quanto, invece, riguarda il tipo di opposizione che avresti potuto presentare per il mancato invio dell’avviso di vendita a te come comproprietaria dell’immobile, penso che si trattasse di una opposizione agli atti esecutivi, per la quale i termini sono ampiamente scaduti. Non so, e non ho modo di sapere, per quale motivo i legali che hai consultato non abbiano voluto procedere, di fronte ad una tua richiesta o dubbio che come tali sono sempre legittimi credo avrebbero dovuto spiegarti per quale motivo non ci fosse, o non ci fosse più, possibilità di procedere – può anche darsi, semplicemente, che quando sei andata da loro i termini fossero già scaduti. Relativamente, infine, al fatto che non ti avrebbero avvisato della possibilità di acquistare la casa all’asta, non so cosa dire anche questo dipende dal tipo di incarico che avevi conferito loro.

A questo punto, comunque, non puoi più far nulla circa l’avvenuta vendita probabilmente, quindi purtroppo l’unica strada è tentare di continuare a negoziare con il proprietario di 1/2 della casa, eventualmente offrendo una somma più alta, oppure vendendo la tua porzione, con l’ipotesi di acquistare, con il ricavato sommato a quello di cui disporresti per l’acquisto dell’altro 1/2, una diversa abitazione. Scegli un legale che possa assisterti con precisione, pazienza e che abbia buona facoltà di mediazione e negoziazione.

Categorie
diritto

quando si confessa un «tradimento» sul proprio blog personale

Tenevo un blog su splinder (ad oggi, cancellato) che ho utilizzato come sfogo personale dopo la separazione da mio marito, l’ho usato più che altro come auto-terapia per cercare di “rimanere in piedi”. Il blog è completamente anonimo, sia da parte mia (è firmato “xxx”, e fa riferimento ad un indirizzo mail a nome “x”), che per quanto riguarda le altre persone menzionate, lui è sempre chiamato *ex marito*, le parolacce eventuali sono sempre asteriscate, direi che in linea  generale è privo di contenuti volgari. Il mio ex marito ne è venuto a conoscenza ma in ogni caso non ha citato il blog per diffamazione o altro, quello che ha utilizzato, e dichiarato in sede di separazione, è che io anni fa l’ho tradito e che ho ammesso questo tradimento nel suddetto blog. Posto che io non l’ho mai tradito e che pertanto sarà impossibile per lui provare qualcosa che non è mai avvenuto (a meno di comprare testimoni falsi… ma questo è un altro discorso purtroppo), come puoi ben immaginare sul blog non ho mai ammesso un ipotetico tradimento (non essendo mai avvenuto, appunto!!!). Ciò che è scritto sul blog è che io anni fa avevo “perso la testa” per un altro, ma che ho lasciato perdere tutto per amore della mia famiglia. Al di là del contenuto del blog, che lui aveva accuratamente stampato su carta e che ha presentato al giudice, la mia domanda è: può un blog essere portato come prova in tribunale? Un blog, per sua stessa definizione, “non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della legge 62 del 7/3/2001” Io ritengo (nella mia ignoranza giuridica, ma forte di competenza informatica essendo io ingegnere informatico…) che un blog come il mio non possa essere utilizzato come prova per vari motivi: è anonimo, non vengono fatti mai nomi, in più (fondamentale) che tipo di prova rappresenta? se stampato non ha senso perchè chiunque può scrivere ciò che gli pare e poi stamparlo. Se salvato come pagine html, chiunque può manomettere il formato html scrivendo dentro ciò che gli pare. Inoltre, ribadisco, è nella natura stessa del blog il non valere come “prova”…. chiunque può aprire un blog e scriverci dentro ciò che gli pare e con le date che gli pare. Come può essere ammissibile come prova? Ed è qua che chiedo un tuo parere… un blog di questo genere può essere ammesso come prova? A prescindere dal fatto che sul mio blog non c’è scritto nulla di quanto lui afferma e che quindi prova ben poco… ma vorrei proprio lasciare il mio blog fuori dal procedimento civile, è una cosa mia personale e non vorrei doverla discutere in un aula di tribunale!

L’obbligo di fedeltà sussistente tra i coniugi è ritenuto dai giudici un generale obbligo di «lealtà», tant’è vero che in alcuni casi i giudici appunto lo hanno ritenuto violato anche in assenza della consumazione dell’adulterio, pertanto, in teoria, un giudice particolarmente rigoroso potrebbe ritenerlo anche nel tuo caso, in relazione al fatto di aver dichiarato di aver «perso la testa per un altro uomo» anche se la vedo difficile come ipotesi, considerato anche che il tuo è stato solo uno sfogo. Inoltre, oggigiorno sulle questioni di «corna» i giudici sono molto meno attenti di quanto lo fossero, ad esempio, anche solo 10 o 15 anni fa.

Per quanto riguarda il valore delle «stampate» di un blog come prova, hai ragione: sono dei veri e propri non documenti, supporti cartacei di cui non si può accertare con sufficiente sicurezza la data, la provenienza, la genuinità, tanto che avrebbe potuto compilarli anche il tuo stesso marito, o un terzo, con un semplice programma di videoscrittura. La regola, al riguardo, è che il giudice non li può utilizzare per la sua decisione e non può menzionarli a supporto nella sua motivazione. Con l’esperienza, però, ho imparato a diffidare di queste regole, perchè mi sono accorto che diversi giudici, specialmente in procedimenti sommari, come è anche quello di separazione e divorzio nella fase presidenziale, in realtà prestano fede anche a documenti che non sono prove, anche se poi magari vanno a cercare gli elementi per costruire la loro motivazione sulle vere e proprie prove. Quindi, anche se in linea di principio questi non-documenti non avrebbero alcun valore e sarebbero da considerare tamquam non esset, ti consiglio di fornire una spiegazione adeguata riguardo alla loro esistenza e al loro contenuto.

Tutto il resto dipende dalle circostanze del caso concreto e dalle richieste che ci sono in ballo.


Categorie
diritto

l’esdebitazione per chi è fallito con fallimento chiuso prima del 2006

Sono fallito e il mio fallimento è stato chiuso molti anni fa, negli anni 90. Ho saputo che chi fallisce adesso può chiedere l’esdebitazione, cioè il condono dei propri debiti, mentre io sono ancora perseguitato, dopo 20 anni, da cartelle esattoriali dell’INPS che hanno ricominciato a chiedermi soldi subito dopo che il fallimento è stato chiuso. Posso chiedere anche io la esdebitazione?

Purtroppo no, c’è una oggettiva disparità di trattamento tra chi fallisce oggigiorno, o comunque chi vede il proprio fallimento chiudersi dopo il 2006, e chi era fallito o il cui fallimento era stato chiuso prima del 2006. I falliti “più recenti” possono chiedere l’esdebitazione, in base alle nuove disposizioni della legge fallimentare, mentre quelli vecchi devono continuare a vedersi arrivare le richieste dei creditori insoddisfatti.

La situazione è stata portata all’attenzione della Corte costituzionale, per sospetta violazione dell’art. 3 della Costituzione, che riguarda l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, dal momento che i falliti di adesso sono privilegiati rispetto a quelli che li hanno preceduti, ma la Corte ha ritenuto la questione addirittura “manifestamente infondata”.

Secondo la Corte, “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnati, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto escludono dalla possibilità di godere del beneficio dell’esdebitazione i falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione del principio di uguaglianza poiché il criterio di discrimine nell’applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento. Né si appalesa irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite temporale alla possibilità di accedere al suddetto beneficio; al contrario, essa è coerente con l’esigenza di compiere, al fine della concessione dell’esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica dell’effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo” (Corte cost. Ord., 24/02/2010, n. 61).

In sostanza, la Consulta dice che si tratta di una scelta discrezionale del nostro Parlamento e che la cosa va bene così. Può darsi che la Corte costituzionale, in futuro, nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione, cambi parere, ma questo è quanto al momento.

L’unica cosa che puoi chiedere è l’eliminazione dei tuoi dati dal casellario giudiziale, cosa che nella situazione attuale sostituisce la oramai abrogata riabilitazione. Questa cosa non cancella i tuoi debiti, ma ti consente di ottenere un mutuo, un prestito o un altro trattamento che, finchè rimani iscritto, le banche probabilmente non ti concedono.

E’ stato chiuso il fallimento, ma il mio nominativo non è stato cancellato

Buonasera, stavo facendo una ricerca sul tema “riabilitazione del fallito” ed ho trovato questo Vs. sito. Avrei dunque una domanda da porre  su questo tema : nel 1997 unitamente alla mia ditta , una snc,  vengo dichiarato fallito  il fallimento è stato chiuso, per ripartizione,  il 14/10/2009 ma, alla data del 17/11/2009, avendo fatto fare  una visura camerale  alla C.C.I.A.A. il fallimento risulta sì chiuso ma non è stata fatta la cancellazione (che dovrebbe essere fatta d’ufficio entro i trenta giorni dalla comunicazione di chiusura) del nominativo prevista dalla nuova Legge Fallimentare. Cosa dovrei fare ? Dovrei rivolgermi ad un Legale? Grazie.

Essendo stato abolito nel 2006 l’sitituto della riabilitazione, adesso la cancellazione del nominativo dovrebbe essere automatica con la sola chiusura del fallimento. Se ciò non è avvenuto potrebbe essere per motivi esclusivamente burocratici, stante il fatto che in realtà tutte le incapacità del fallito, con la chiusura del fallimento, vengono comunque meno.

Si tratta in sostanza di una cancellazione. La giurisprudenza ha più volte affermato che se il fallito propone ricorso per la riabilitazione, non esistendo più questo istituto, il nominativo del ricorrente deve dunque essere cancellato dal pubblico registro.

A questo punto il mio consiglio è, trascorso un altro po’ di tempo senza che avvenga la cancellazione, quello di presentare apposito ricorso.

UPDATE: trovi tutte le informazioni al riguardo nella nostra scheda pratica.

Categorie
diritto

quando viene ceduto un bene che sarebbe potuto rientrare nel fallimento

Durante un fallimento di una società composta da 3 persone, padre, figlio e figlia, si intromette un quarto attore che compra l’appartamento della madre (la quale madre, non compresa nella società è proprietaria dell’appartamento in cui tutti e 4 vivono) che in letto di morte acquista la proprietà suddetta (l’appartamento) che andrebbe in eredità ai figli ed al marito, intestatari della società fallita, sottraendola di fatto al curatore fallimentare. Vi chiedevo in qualità di creditore insodisfatto, se quanto sopracitato è avvenuto nel pieno rispetto delle norme che regolano i fallimenti.

Purtroppo non è possibile far nulla. E’ chiaro che l’alienazione è avvenuta con lo scopo di evitare che l’appartamento venisse a cadere nella massa attiva fallimentare, però se si tratta di un contratto di compravendita in piena regola, con anche la determinazione di un prezzo e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dello stesso, il negozio è assai difficilmente attaccabile.

Naturalmente, il curatore avrebbe in teoria a disposizione le varie azioni revocatorie, ma in questo caso non credo proprio sarebbero applicabili dal momento che si tratta di atti compiuti da un soggetto che è terzo rispetto al fallimento. Ovviamente, sarebbe possibile ma solo in linea di principio anche fare una questione con gli eredi, i falliti, circa la destinazione che ha avuto il denaro ricevuto come corrispettivo dalla “madre”, che poi sarebbe dovuto cadere in successione, ma non ci sono particolari obblighi al riguardo e sarà sufficiente per gli eredi dire che non hanno trovato sostanze nell’eredità e che il corrispettivo è stato dilapidato dalla de cuius, senza che si possa giuridicamente andare a fare valutazioni sulla cosa.