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Affido ai servizi sociali: conviene il ricorso in cassazione?

Da 12 anni combatto per difendermi legalmente dal mio ex marito che malgrado ne ha fatte di tutte a. me e ai miei figli è sempre uscito ridendo dalle varie udienze dicendomi vai dove vuoi mio padre è un massone io ti distruggo! E così è stato dopo un rincorso in appello aa Corte di Genova per riprendermi i miei figli in affido dallo scorso anno ai serv. Soc, motivazione del Giudicee nostre dispute economiche, tenendo conto che io non ho nulla il mio ex molto molto ricco gra, je ai Giudice nel corso degli anni li ha privati di tutto. Oggi i miei figli hanno 17anni nessun Giudice ha mai accettato la richiesta che vengano sentiti, neanche in appello che ha mantenuto l’affido ai s. Soc che non solo non accettano le relazioni dell’ASL ma li minacciano se non fanno quello che loro stabiliscono, naturalmente su richiesta del padre, di chiuderli in una struttura. Cmq il giudice senza motivare con termini di legge il suo rifiuto ha lasciato me e i. miei figli senza giustizia, addirittura negando loro il tenore di vita, dicendo che sarebbero troppo viziati, quindi non ne hanno diritto! Secondo lei con lo schifo di corruzione che c è nel ostro paese se vado in cassazione, tenendo conto che non ho possibilità economiche rischio di piangere di più di quanto ho pianto? E i miei figli che hanno visto di tutto da quando avevano 5anni.he fine possono fare con un padre che pur di distruggermi li fa passare per inadeguati?

Per sapere se una sentenza di appello è impugnabile in cassazione e, ulteriormente, se, una volta accertatane la impugnabilità, ciò sia ulteriormente conveniente, bisogna prima studiare approfonditamente le due sentenze precedenti e i fascicoli relativi.

Al netto di questo, si può fare qualche osservazione generale.

Intanto, il giudizio di cassazione non è un terzo grado di giudizio, dove la materia può essere di nuovo completamente ridiscussa, come avviene, almeno tendenzialmente, in appello, ma un grado di legittimità, in cui si dibatte per lo più sull’applicazione corretta o meno delle norme giuridiche, anche se gli aspetti di fatto in qualche modo a volte rientrano.

Ovviamente, è un grado di giudizio in cui la corte giudica «a fascicolo chiuso» cioè sulla base di un fascicolo già formato e dove è escluso che si possano introdurre nuove prove, documenti, tantomeno CTU e così via.

Soprattutto, la considerazione che mi pare assorbente è il fatto che i tuoi figli abbiano già 17 anni, con la conseguenza che il prossimo anno le disposizioni in materia di affido sono destinate comunque a cadere, anche se ovviamente se ci sono altre disposizioni sul mantenimento queste permangono sino al raggiungimento dell’autosufficienza.

A seconda delle modifiche, comunque, che si riterrebbero opportune per l’interesse dei minori, si potrebbe forse anche lasciar passare in giudicato la sentenza di appello per poi presentare un’istanza di modifica condizioni, ma anche questo va valutato accuratamente.

Se vuoi approfondire la situazione, puoi, se credi, valutare l’acquisto di una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Nullità ecclesiastica: posso smettere il mantenimento?

ho avuto lo scioglimento del matrimonio religioso , ora dovrei fare la delibazione in Corte d’Appello . cerco di capire cosa cambierà economicamente tra noi ex coniugi . c’è molta confusione in proposito , alcuni dicono che non ci saranno piu obblighi di mantenimento , altri l’opposto siccome la mia ex signora mi ha letteralmente messo nel lastrico facendo sparire in vari modi tutto il capitale mobiliare , mi è impossibile continuare a pagarle gli alimenti

Il punto è vedere se nella vostra situazione si è già formato il giudicato di un tribunale italiano, con, ad esempio, una sentenza di divorzio divenuta definitiva per lo spirare dei termini di impugnazione, cioè solitamente appello.

Qualora non si fosse formato, in ogni caso, bisognerà vedere che cosa ne penserà la corte d’appello in sede di delibazione, che potrebbe persino anche essere denegata.

Il problema è che la possibilità di ottenere la delibazione della sentenza di nullità religiosa viene spesso utilizzata, nella pratica, per eludere l’applicazione della legislazione italiana in materia di crisi familiare e specialmente le disposizioni in materia di solidarietà post coniugale che determinano l’obbligo di prestare il mantenimento.

Partendo di fatto da questa considerazione, spesso non dichiarata apertamente, ma che è un realtà oggettiva – come dimostri tu stesso con le tue parole, che riguardano per lo più tale eventualità – i giudici hanno assunto orientamenti via via più restrittivi al riguardo, perché non in fondo è ammissibile che la nullità ecclesiastica sia utilizzata come escamotage per non pagare il mantenimento.

Ti consiglio di approfondire la tua situazione con un avvocato adeguatamente preparato che possa studiare il caso nei suoi dettagli, accertando gli elementi che accennavo sopra e valutando la convenienza, possibilità e legittimità della richiesta di delibazione.

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Interessi moratori tra privati: sono dovuti?

Un conoscente ha stipulato con me un contratto di mutuo senza interessi con pagamento per 48 mesi, senza indicazione interessi moratori. Dopo 24 mesi questa persona ha smesso. Ho fatto causa e sono riuscito a far riconoscere il mancante.
Ho visto suweb che anche tra privati, dal 2013 sarebbe possibile chiedere anche interessi legali di MORA.

Le chiedo gentilmente:
1) se è vero che gli interessi di mora si applicano anche tra privati come il mio caso;
2) come leggo (“È stato aggiunto anche un nuovo 5o comma all’art. 1284 del Codice civile, il quale specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l’atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale.”). Cosa si intende per data della domanda giudiziale, in quanto sembrerebbe che valga solo per azioni post 23/9/2014 (la mia è di agosto come richiesta di precetto del mancante)

Il problema qui è che avresti dovuto chiedere gli interessi in questa misura al momento in cui hai iniziato la causa per far riconoscere l’adempimento ed ottenere la condanna del debitore alla restituzione. La causa di solito si inizia con la notifica di un atto di citazione o con il deposito di un ricorso, ordinariamente per ingiunzione (decreto ingiuntivo), ma anche ex art. 702 bis cod. proc. civ..

Se, adesso, la sentenza è già passata in giudicato, vale tendenzialmente il principio per cui «il dedotto copre anche il deducibile», per cui non puoi adesso fare una nuova domanda relativa solo alla differenza tra saggio applicato in sentenza e saggio più favorevole.

Ad ogni modo, ulteriormente, qualora la sentenza non fosse passata in giudicato, per il principio della domanda non credo proprio che potresti impugnarla per farla modificare in grado di appello, perché manca il requisito della soccombenza: il giudice, sempre se ho ben capito, ti ha riconosciuto gli interessi nella misura che tu avevi chiesto; ergo, se tu avessi voluto una diversa misura, avresti dovuto farne domanda tu a suo tempo, mentre non puoi farlo adesso, che il processo è finito.

Non vale eccepire che questa misura di interessi è quella prevista dalla legge, il giudice non ha alcun potere d’ufficio in una materia come questa, deve essere la parte che presenta le sue richieste a chiedere quello che è previsto dalla legge a suo favore, mentre il giudice si limita a valutarne il fondamento o meno.

Cercando di vedere il lato positivo della vicenda, direi che puoi ritenerti fortunato ad avere non solo avuto un esito favorevole del procedimento, ma anche ad essere riuscito ad incassare il capitale, magari con gli interessi legali. Di questi tempi, non è affatto poco.

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Nullità del matrimonio religioso dopo il divorzio: che succede?

La mia ex moglie,(siamo divorziati dal 2008),chiede l’annullamento del matrimonio religioso.
Ho una figlia di 15 anni che vive con lei che si è risposata con rito civile.
Anch’io mi sono risposato nel 2009.
La sentenza di divorzio prevede la contribuzione di euro 400,00 mensili per il mantenimento di mia figlia.
Vorrei capire cosa comporta per me l’annullamento del matrimonio religioso,e capire cosa si va a modificare, anche nella relazione con mia figlia, dal punto di vista giuridico.

Dopo la sentenza di nullità ecclesiastica, sarebbe necessario procedere con la delibazione della stessa presso la Corte d’Appello territorialmente competente.

La giurisprudenza italiana è diventata sempre più restrittiva sulla possibilità di delibazione di una sentenza ecclesiastica quando c’è una sentenza di divorzio già passata in giudicato.

Anche quando ammette la delibazione, peraltro, la regola che sembra ormai essersi assestata è quella per cui l’eventuale delibazione comunque non inficia le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio già passata in giudicato.

Generalmente, dunque, temo proprio che la nullità del matrimonio religioso eventualmente dichiarata in sede ecclesiastica avrebbe poca, se non nulla, rilevanza sugli aspetti civili, ormai regolati dalla sentenza di divorzio, anche se ovviamente il caso andrebbe visto in concreto studiando la documentazione, a partire dalla sentenza stessa e dal libello della causa ecclesiastica, oltre a tutte le circostanze dello stesso.