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riflessioni

16 cose sulle spese legali.

1) Le spese comprendono il compenso del tuo avvocato ma anche, se perdi la causa, quella del legale avversario.

2) Il tuo avvocato può farti un preventivo per il suo compenso, ma non può prevedere se e quanto il €giudice potrebbe condannarti a rimborsare al tuo avversario.

3) Dopo il primo grado di giudizio potrebbero esserci altri gradi come l’appello e il ricorso in Cassazione e dunque nuove spese.

4) In caso di impugnazione, il giudice del grado successivo può cambiare la ripartizione delle spese anche per le fasi precedenti.

5) Se vinci e il giudice stabilisce che il tuo avversario ti rimborsi le spese, la misura potrebbe essere diversa da quella che hai pagato tu.

6) Potresti anche non riuscire a incassare le spese che il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, ad esempio se é insolvente.

7) Se anche il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, intanto il compenso del tuo avvocato lo devi pagare tu.

8) Se hai un reddito basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, ma poi dovrai scegliere il tuo avvocato in un apposito elenco.

9) Un buon metodo per non pagare spese legali o costi di assistenza professionale é stipulare e mantenere una polizza di tutelalegale.

10) Potresti trovarti a sostenere spese vive molto importanti, come, in alcuni casi, il contributo unificato o il compenso del CTU .

11) Il tuo avvocato é obbligato a farti un preventivo per iscritto per quanto riguarda i suoi compensi.

12) Nel suo preventivo scritto, il tuo avvocato deve, per legge e per obbligo deontologico, indicare la sua compagnia di assicurazione.

13) Per controllare che la «parcella» di un avvocato sia corretta puoi prendere un altro avvocato, ma devi valutare che ne valga la pena perché bisogna studiare l’intero fascicolo e tutto il lavoro fatto per fare questo controllo.

14) Quando si raggiunge un accordo con gli avversari le spese sono sempre compensate, cioè ognuno si paga il suo avvocato.

15) Anche quando vinci una causa il giudice può stabilire che le spese siano compensate: ognuno si paga il suo avvocato.

16) La valutazione sui costi e sulle spese é una delle valutazioni fondamentali da fare prima di aprire una vertenza o una causa di qualsiasi natura – purtroppo non tutte le voci sono prevedibili e predeterminabili.

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diritto

Parte civile: impugna anche se prescritto.

Nel corso del processo penale, può accadere che, a causa dei tempi lunghi per giungere alla pronuncia della sentenza, il reato finisca per cadere in prescrizione.

La prescrizione dei reati è un tema molo caldo nel dibattito politico e sociale attuale, ma può esser utile ricordare in cosa consiste.
Prendiamo l’esempio del bambino che ha fatto una marachella: non serve essere laureati in pedagogia per capire che non ha alcun senso punirlo dopo che sia trascorso molto tempo da quel fatto. Un rimprovero, infatti, ha senso, e soprattutto un’utilità, a condizione che sia inflitto nell’immediato, quando il bambino può associare quell’ammonimento all’errore commesso, e capire che, in caso di nuove marachelle come quella, sarà soggetto a nuove punizioni.


La prescrizione risponde alla stessa logica: rappresenta infatti il termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, e la sua finalità è quella di evitare la celebrazione di processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto e a reinserire il reo, essendo trascorso troppo tempo.

Secondo le norme che regolano il processo penale, pertanto, quando il giudice si accorge che sono decorsi i termini di prescrizione del reato, non può più decidere nel merito, ovvero pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’imputato (a meno che non risulti evidente la sua innocenza), ma deve pronunciare sentenza dichiarativa di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente proscioglimento dell’imputato. Ciò significa che, se anche le prove raccolte nel corso del processo conducono astrattamente a ritenere colpevole l’imputato, il giudice non potrà in ogni caso condannarlo.
Questo risultato è indubbiamente positivo per quest’ultimo, ma che ne è delle (legittime) ragioni della persona che abbia subito un danno per effetto del reato?

A questo proposito, il nostro sistema processuale tutela le ragioni del danneggiato dal reato, che si sia costituito PARTE CIVILE nel processo per ottenere il risarcimento del danno subito: l’art. 576 cod. proc. pen., infatti, prevede la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento, ma “ai soli effetti della responsabilità civile”: ciò significa che la parte civile non può chiedere, con tale impugnazione, una modifica della decisione penale (che è una prerogativa riservata in via esclusiva all’iniziativa del PM), ma può richiedere al giudice una rinnovata valutazione sulla responsabilità dell’imputato, tale da consentire una condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno.

Nel caso in cui, invece, il decorso dei termini di prescrizione intervenga quando il processo è in una fase più avanzata (ad esempio quando l’imputato, condannato in primo grado, abbia fatto impugnazione contro tale sentenza, e si stia quindi celebrando il giudizio di appello), trova applicazione l’art. 578 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede appunto che, per non privare di tutele la parte civile, il giudice dell’impugnazione non possa limitarsi a dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato, ma debba espressamente valutare i profili di responsabilità penale dell’imputato, dai quali discenda la responsabilità risarcitoria a favore del danneggiato. Se in esito a tali valutazioni il giudice riterrà provata la responsabilità dell’imputato, non potrà condannarlo alla sanzione penale, ma dovrà in ogni caso pronunciarsi relativamente agli interessi civili (risarcimento ed restituzioni): in questo senso, il giudice potrebbe limitarsi a liquidare una “provvisionale”, ovvero una somma corrispondente al danno risultato provato nel corso del giudizio penale, che dovrà poi essere oggetto di una più precisa quantificazione da parte del giudice civile.

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diritto

Divorzio consensualizzato: si può impugnare?

ieri mi sono recato in tribunale con la mia ex moglie per la prima Udienza Presidenziale di divorzio giudiziale da me richiesto.
Il giudice ha deciso che la ns. non era una causa per la quale si dovevano discutere mantenimenti o condizioni all’inifinito, pertanto ci ha proposto di raggiungere un accordo in sede di udienza per chiudere il tutto quel giorno (accordo sfavorevole per la mia ex visto che chiedeva un mantenimento elevato sia per lei che convive che per ns. figlia che lavora, a tempo determinato, ma lavora).
Tale accordo però è stato accettato sia da me che dalla mia ex.
Avrei due domande:
In pratica è come se il divorzio da giudiziale si fosse trasformato in consensuale?
Nonostante lei fosse d’accordo e non sia stato fatto firmare l’atto di aquiescienza, potrebbe comunque impugnare la sentenza entro 30 gg dalla notifica del ns. avvocato?
Il mio avvocato dice di no, ma non lo vedo molto convinto.

Purtroppo non posso darti maggiori informazioni di quelle che può darti il tuo avvocato, che ha partecipato all’udienza, ha visto il provvedimento del presidente e conosce sia il fascicolo che il tuo caso.

In generale, c’è da dire che sei stato molto fortunato a trovare un giudice del genere, che si è prodigato per farvi consensualizzare subito il divorzio: ti sei risparmiato anni inutili di lite, che purtroppo molte altre persone si devono sorbire.

Come sia avvenuta la consensualizzazione di preciso non lo so, può darsi che vi abbia fatto andare a conclusioni congiunte come avviene nella maggior parte dei casi, in questa ipotesi deve comunque ancora essere scritta e depositata la sentenza relativa.

Al di là della impugnabilità o meno della sentenza o dell’altro provvedimento che si è formato nel tuo caso, di cui potremmo discutere a lungo, ma comunque poco utilmente, se solo sapessimo di preciso cosa è accaduto, è estremamente improbabile che un coniuge possa impugnare una soluzione di tipo consensuale e, soprattutto, è ancor più improbabile che la sua impugnazione possa mai venire accolta.

A naso, direi che abbia dunque ragione il tuo avvocato e che tu possa stare tranquillo ed essere grato per come sono andate le cose.

Ovviamente per poter dire di più bisognerebbe vedere il verbale, il provvedimento e il fascicolo, cosa per fare la quale dovresti acquistare una consulenza, ma non credo proprio, onestamente, che ne potrebbe valere la pena.

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diritto

Regresso imposta di registro: c’è tutela legale?

Alcuni anni fa si optò per la chiusura definitiva di una vertenza stipulando un atto di transazione autorizzato da DAS (sentenza primo grado a mio favore).
In detto atto è convenuto che la controparte assolva al pagamento dell’imposta di registro della sentenza.
La controparte non ha provveduto all’impegno preso e nei primi giorni di aprile è pervenuta al sottoscritto una richiesta di pagamento dell’imposta di registro dall’A.E.
Si è inoltrata denuncia assicurativa a DAS chiedendo il suo patrocinio ma DAS non lo concede adducendo il fatto che “oggetto della vertenza è la tassa di registro e tasse, imposte e tributi ineriscono a materia esclusa dalla copertura assicurativa”.
Nelle condizioni di polizza è riportato che DAS non assume a proprio carico il pagamento di oneri fiscali ma ciò non ha alcuna inerenza con la richiesta di patrocinio presentata.
Nella denuncia si chiede assistenza legale per far sì che controparte adempia a un impegno preso nell’atto di transazione.

Sono d’accordo con te, il caso dovrebbe essere oggetto di copertura da parte della compagnia di tutela legale.

Infatti, la vertenza riguarda non l’eventuale impugnazione o comunque consulenza riguardo ad una imposta – quella di registro – da pagare, ma l’adempimento della transazione come tu stesso hai indicato oppure comunque l’azione di regresso che, se pagherai l’imposta, effettuerai nei confronti dell’altro debitore in solido – che, a mente della transazione sottoscritta, è tenuto a corrispondere tale importo totalmente.

Il problema attuale, dunque, non interessa la materia fiscale, che giustamente le polizze di tutela legale tendono a escludere sempre, dal momento che problematiche di questo genere sono troppo diffuse per poter essere gestite tramite uno strumento del genere, anche perché si indurrebbero gli utenti a fare ricorsi anche senza adeguate basi legali, dal momento che sarebbero «gratuiti», ma questioni che sono di natura civilistica.

Con DAS, che è una compagnia di grande qualità che ho consigliato a tanti clienti e che ho utilizzato con soddisfazione molte volte, non ho mai avuto problemi ad ottenere copertura, credo che sia solo questione di illustrare adeguatamente, più nel dettaglio tecnico, la situazione al liquidatore che si occupa del caso.

Diciamo che ad una prima approssimazione potrebbe sembrare una questione fiscale, ma una volta che si approfondisce un attimo si capisce che è una problematica di tipo civile.

Se vuoi assistenza da parte nostra per questa cosa, puoi chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, non so se ne possa tuttavia valere la pena.

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diritto

Delibera condominiale e ATP: come è meglio muoversi?

un condomino ha chiesto un ATP per problemi di infiltrazioni, affermando una responsabilità del condominio. Il giud.ha fissato l’udienza “riservandosi la nomina di CTU e alla fissazione dell’udienza, per il conferimento dell’incarico e la formulazione dei quesiti all’esito del contraddittorio” Quali obblighi abbiamo come condominio: è necessario nominare un CTP o/e avere un avvocato o può rappresentarci l’amministratore? Il CTU viene obbligatoriamente nominato a fronte della richiesta di ATP? Le spese del CTU chi le deve sostenere e, se è fattibile, a quanto ammontano mediamente? Il CTU ha l’obbligo di proporre una conciliazione? In questo caso chi ci deve rappresentare? Se non risolutiva, ho letto sopra, chi ha chiesto l’ATP deve fare comunque causa, ho capito bene? Il condomino vuole la revoca di una delibera che ha stabilito l’applicazione dell’art.1126 cc, proprio per quei problemi, in caso neg .impugnerà. A vostro avviso dovremmo revocare la delibera

È necessario, se vi volete costituire nel procedimento, come io vi consiglierei senz’altro, nominare un vostro avvocato.

Solo eventualmente, ma anche in questo caso è probabilmente consigliabile, potete nominare un vostro CTP, mentre l’avvocato è indispensabile perché si tratta di un procedimento dove la difesa tecnica è necessaria; non assumendone uno, verreste dichiarati contumaci.

L’amministratore vi rappresenterà nei rapporti con l’avvocato, che comunque rimane necessario.

La prassi utilizzata corrisponde ad una tra le più diffuse, anche nel mio tribunale di Modena il presidente, prima di nominare il CTU e formulare il quesito, attende che sia costituito il contraddittorio, cioè che anche la parte che «subisce» il ricorso abbia potuto svolgere le proprie difese, che possono riguardare aspetti molteplici e diversi tra loro, tra cui la stessa ammissibilità del ricorso, cosa eventualmente accertata la quale non avrebbe più alcun senso nominare un tecnico; a parte questioni di ammissibilità, peraltro, il resistente può formulare osservazioni utili e di cui tener conto nella formulazione dei quesiti.

Questa prassi, dunque, è sicuramente più garantista e corretta di altre, più veloci ma meno tutelanti per chi riceve la notifica di un ricorso depositato da altri.

I compensi del CTU vengono dal giudice posti a carico provvisoriamente di chi ha presentato il ricorso, significa che intanto paga il ricorrente poi a seconda del merito le spese potrebbero essere addossate al resistente che si troverà quindi a doverle rimborsare. Non ci sono ovviamente standard di riferimento quanto agli importi, specialmente senza sapere di che materia si tratta.

Per quanto riguarda la conciliazione, l’obbligo c’è nel procedimento di cui al nuovo art. 696 bis cod. proc. civ., sul quale rimando comunque alla lettura della apposita scheda relativa, ma è una buona prassi anche nel «vecchio» procedimento per accertamento tecnico preventivo, se non altro perché spesso è il miglior sistema per definire il caso.

Quanto alla natura del procedimento, si tratta di un cautelare o procedimento di istruzione preventiva che non si conclude con una pronuncia di merito, per cui chi anche si dovesse veder riconosciute le proprie ragioni in questa sede dovrebbe, in caso di mancata ottemperanza, promuovere poi una successiva causa vera e propria; anche questa è una evenienza comune, specialmente quando non si concilia, cui si provvede di solito nelle forme di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ..

Per valutazioni circa il da farsi relativamente alla delibera condominiale, che a quanto capisco è il problema sottostante, ti sembrerà incredibile ma dovrei innanzitutto visionarla e poi capire tutte le altre circostanze del caso in cui si colloca.

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diritto

Condominio: come si può spostare una singola porta di ingresso?

Vorrei acquistare un appartamento al piano terra di un condominio composto da 11 unità immobiliari, vorrei peró avere la possibilità di spostare la porta di ingresso in modo da poter meglio distribuire gli spazi interni. Devo avere l’autorizzazione dell’amministratore? Puó negarmi di spostarla? e come posso fare ad essere sicuro di ottenere l’autorizzazione prima di concludere l’affare ?

Chiariamo prima di tutto un concetto fondamentale: l’amministratore non è una sorta di super capo del condominio e non può in alcun modo darti il via libera senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale poiché non ne ha il potere.

Questa autorizzazione dovrebbe darla l’assemblea, ma non a te (per adesso sei solo un eventuale futuro condomino e quindi un estraneo al condominio) bensì all’attuale proprietario della casa, infatti sarà lui che dovrà chiedere con raccomandata all’amministratore un’assemblea condominiale con all’ordine del giorno la richiesta di spostamento della porta, e questo è l’unico modo per poter acquistare sapendo già di poter fare lo spostamento (sempre che la delibera non sia per qualche motivo impugnabile).

Se questo spostamento per te è essenziale alla conclusione dell’affare immobiliare questa è la strada da percorrere.

Il discorso sarebbe diverso e molto più semplice se tu fossi già proprietario; in quel caso sarebbe sufficiente mandare una comunicazione all’amministratore e ai condomini indicando nel dettaglio il cambiamento che sei in procinto di eseguire, garantendo l’esecuzione ad opera d’arte ed il ripristino dell’androne. Anche in questo caso peró potrebbero sorgere contestazioni infatti il tuo diritto di modificare lo spazio comune deve sottostare ai limiti stabiliti dall’art 1102 c.c. e quindi non deve pregiudicare i diritti degli altri condomini di esercitare lo stesso diritto e deve essere rispettato il requisito del decoro architettonico. Quindi il rischio che corri è che il condominio o un singolo condomino introduca una causa costringendoti eventualmente anche ad interrompere i lavori fino all’esito del giudizio.

L’elevato numero di contenziosi tra condomini che ci troviamo a gestire annualmente, mi porta a consigliarti di dotarti in ogni caso della autorizzazione preventiva dell’assemblea, i rapporti tra i condomini sarebbe bello fossero gestiti con il buonsenso, ma purtroppo sono spesso difficili e connotati da forte conflittualità che porta taluni soggetti ad intraprendere cause legali solo per delle prese di posizione.

Ci sarebbero molte altre questioni da considerare come ad esempio il regolamento condominiale ed i dettagli del tipo di intervento che andresti ad eseguire, ma non è questa la sede per farlo, valuta la possibilità di chiedere una consulenza.