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Mi interessa entrare dentro di voi, non nel s …

Mi interessa entrare dentro di voi, non nel sito dell’INPS

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È più facile entrare in una fashion blogger c …

È più facile entrare in una fashion blogger che nel sito dell’INPS e la fashion blogger è anche meglio ?

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Dopo che abbiamo abbandonato il televideo, n …

Dopo che abbiamo abbandonato il televideo, non c’è stato più nessun sito che andasse davvero bene inps

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Il sito dell’INPS non funziona, quelli per l …

Il sito dell’INPS non funziona, quelli per la spesa on line sono pieni tutto aprile, decathlon e altri e-commerce di fitness sono
inutilizzabili, amazon manca di molte disponibilità e ha rallentato tutto.

Gli unici due siti che vanno come e meglio di prima sono youporn e pornhub ?

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Ti stai almeno rendendo conto che la tua vita …

Ti stai almeno rendendo conto che la tua vita in questi giorni si sta riducendo a una triste e annoiante spola tra il sito di INPS / cassaforense, quello della spesa on line e youporn? E soprattutto che l’unico dei siti che funziona regolarmente sempre è l’ultimo?

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Indennità di maternità richiesta indietro: va restituita?

Ho ricevuto una lettera da parte dall’INPS, che mi richiede corrisposte indennità di maternità non spettanti, mi si dice inoltre di un’altra avviso spedito nel 2014 mai ricevuto…ho partorito nel 2012,non sapevo nulla di questo indebito…come devo comportarmi?

[la risposta è nel podcast]

con l’intervento dell’avv. Fabrizio Scalisi

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L’INPS sbaglia: è giusto che paghi il pensionato?

Dopo la morte di mio padre avvenuto il 17 luglio 2016, l’ inps ha dato a mia madre la pensione di reversibilità di mio padre, senza togliere la pensione sociale che già percepiva. Pertanto ad aprile 2018 l’ inps richiede a mia madre un indebito di €2.125. Come mai l’ ente ha concesso la reversibilità senza togliere l’ assegno sociale? E’ giusto che su una pensione di 611.00€ mensili debba pagare una rata mensile di €88,54?

[la risposta è nel podcast]

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Verbale autotutela INPS: e le spese legali?

Nel contenzioso di invalidità civile, L’INPS è tenuta al pagamento delle spese processuali anche quando, in seguito al deposito dell’istanza di accertamento tecnico preventivo, l’Istituto si “ravvede” e riconosce la prestazione inizialmente negata depositando verbale di autotutela.

Così ha stabilito con ordinanza la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”.

La decisione trae origine dall’istanza del ricorrente che, dopo aver ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento del “100 % di invalidità” senza diritto all’indennità di accompagnamento, impugnava il relativo verbale dinanzi al Tribunale di Catania.

In seguito all’instaurazione del giudizio, prima dell’udienza fissata per il giuramento del nominato C.T.U., l’INPS rivedeva il proprio giudizio e depositava in autotutela verbale nel quale riconosceva al ricorrente l’indennità di accompagnamento. In udienza, il difensore di parte ricorrente, preso atto della cessazione della materia del contendere, insisteva però nella condanna alle spese dell’INPS, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Tribunale di Catania, con ordinanza, accoglieva parzialmente tale richiesta:

“…rilevato che il procedimento è stato rimesso dal G.o.t. al presente Giudice per l’adozione delle statuizioni conseguenti all’emanazione, da parte dell’Inps, del provvedimento in autotutela del **.**.2018, con il quale è stato riconosciuto che la ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con diritto all’indennità di accompagnamento; ritenuto quindi venuto meno l’oggetto del contendere; rilevato che il difensore del ricorrente ha comunque domandato la condanna dell’Inps al pagamento delle spese del procedimento in applicazione del principio della soccombenza virtuale; ritenuto che, alla luce della documentazione sanitaria in atti e del provvedimento adottato in autotutela dall’ente previdenziale, sia possibile formulare un fondato giudizio prognostico in ordine alla fondatezza della domanda, per cui le spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di euro ***, vanno poste a carico dell’Inps resistente; ritenuto, però, che – in considerazione del corretto comportamento dell’ente previdenziale che, sebbene in ritardo e dopo la notifica del ricorso per ATP, ha riconosciuto il requisito sanitario preteso dalla ricorrente – le medesime spese debbano essere compensate nella misura di 1/3, mentre i rimanenti 2/3 vanno posti a carico dell’Inps;

P.q.m.

dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite nella misura di 1/3;

condanna l’Inps al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese del procedimento, per l’importo di euro ***, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge, ove dovuti, disponendone la distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, avv.***”

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Naso spaccato a seguito di aggressione: che cosa fare?

20 giorni fa mio fratello è stato aggredito da un conoscente che gli ha lanciato un bicchiere sul volto fratturando e sfregiando il setto nasale. Dopo il trasporto in ospedale, gli è stata fatta una prognosi superiore ai 30 giorni.
Due giorni fa dopo varie visite, ha subito l’intervento per la ricostruzione del setto.
Ora sono scaduti i giorni. E il medico di base non sa come far proseguire la malattia, essendo mio fratello lavoratore autonomo. Ovviamente in queste condizioni non può lavorare e non potrà farlo per altri 20 giorni almeno. Oltre ai dolori ai giramenti di testa e alla vista offuscata.
Come si procede in questo caso? Il medico ci ha scritto un foglio bianco intestato da portare ai carabinieri. Ma è sufficiente? Bisogna chiedere all’INPS, all’INAIL?
Vorremmo che sia fatto tutto a dovere per proseguire poi con la denuncia penale, in modo da avere tutto certificato per un risarcimento dei danni subiti sul lavoro (ore perse, ecc.)

Questa cosa del foglio in bianco non esiste e non ha alcun senso.

Il fatto di cui è rimasto vittima tuo fratello ha rilevanza sia civile che penale. Da questi punti di vista, le cose che contano sono gli accertamenti che si potranno fare, una volta che sarà intervenuta la guarigione, sul danno subito e i postumi permanenti.

Dal punto di vista burocratico, non so dirti con precisione come deve essere gestita la malattia. Sotto tale profilo, conviene sentire dal commercialista o consulente del lavoro che segue tuo fratello, oppure dalla relativa eventuale associazione di categoria – il termine «lavoratore autonomo» è davvero troppo generico e copre una serie vastissima di mestieri, imprese, professioni.

Quello che dovete fare è, comunque, incaricare subito un avvocato, quindi la vostra prossima mossa è quella di mettervi alla ricerca di un legale che possa seguire il caso. Il legale, poi, una volta incaricato dovrà subito mettervi in contatto con un medico legale per avere le indicazioni più opportune sulla gestione della situazione. Dovrà inoltre mandare la prima richiesta danni al responsabile o diffida. Infine, bisognerà valutare, insieme a tuo fratello, per la presentazione di una denuncia querela.

Se volete un preventivo da parte del nostro studio, potete chiedercelo compilando l’apposita voce nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Pensione di invalidità: spetta anche al cittadino UE?

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21901/2018 ha ribadito che la pensione di invalidità spetta solo al cittadino residente all’interno del territorio nazionale.

La Suprema corte si è espressa positivamente sul ricorso dell’INPS avverso la sentenza che aveva stabilito la condanna dell’Ente previdenziale a elargire la pensione di invalidità civile agli eredi dell’interessato. La Corte d’Appello aveva bocciato le tesi dell’Inps, condannando l’Istituto a pagare la pensione.

Nel dettaglio, l’Inps aveva eccepito la mancata residenza in Italia, ampiamente provata, dell’avente diritto. Di conseguenza, secondo l’Istituto, l’interessato e i suoi eredi non avrebbero avuto nessun diritto di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità.

Il fondamento normativo di tale posizione è stato individuato nell’art. 10 bis del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992), il quale stabilisce che la residenza sul territorio dello Stato è un requisito costitutivo del diritto a percepire la pensione in discussione.

Ottiene dunque autorevole conferma il principio che la pensione di invalidità come le altre prestazioni non aventi carattere contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro dove i soggetti interessati risiedono.

In tal modo la Suprema Corte ha cristallizzato il già affermato principio della “inesportabilità” in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, derivante dal citato art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247/1992 che sancisce il divieto di esportare in ambito comunitario le prestazioni speciali in denaro, siano esse assistenziali o previdenziali, non aventi carattere contributivo, erogabili quindi solo nello Stato membro ove gli interessati risiedono.