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la mediazione civile come cacciavite e altre amenità

Oggi è iniziata la protesta degli avvocati contro la mediazione civile, introdotta con il Decreto Legislativo 28/2010 e destinata ad entrare in vigore, quasi totalmente, salvo sorprese, il prossimo 20 marzo.

Si tratta sicuramente di una legge per molti versi sbagliata, soprattutto dal punto di vista del metodo con cui è stato introdotto questo nuovo istituto nel nostro Paese. In questo intervento, tuttavia, non vogliamo parlare di questa riforma in generale, ma ragionare su un piano, come al solito, più concreto, considerando che assai probabilmente tra pochi giorni dovremo averci tutti a che fare operativamente e che l’utente finale, il famoso cittadino, non sa che farsene di considerazioni generali, osservazioni, critiche, auspici, financo proteste e simili, ma vuole, come sempre, sapere «come meglio muoversi» in relazione ai suoi problemi.

Qui in studio, dunque, ci siamo riuniti per prepararci ai prossimi cambiamenti e per capire, soprattutto, che cosa dobbiamo dire agli utenti, alla gente che viene da noi per farsi tutelare e seguire in un suo problema.

La prima cosa che gli utenti è giusto sappiano è che per fare la mediazione non è necessario, in linea di principio, essere assistiti da un legale. Una persona può presentarsi anche personalmente, senza avvocato. Questa è stata la scelta del nostro Parlamento. Quindi, chi ha un problema in una materia per cui è previsto l’obbligo di passare dalla mediazione, deve per prima cosa decidere se vuole farsi seguire, anche in questa fase, da un legale, sopportandone le relative spese, o meno.

Non è facile, per noi, dare consigli al riguardo, perchè ogni cosa che possiamo dire a favore dell’opportunità di munirsi di un legale anche in sede di mediazione può essere vista come un consiglio «interessato», corporativo, di categoria. Ma vogliamo ugualmente dire la nostra, a costo di venire male interpretati; riteniamo giusto dare le informazioni che riteniamo corrette a tutti, poi ognuno ne farà l’uso che riterrà migliore.

A nostro giudizio, non ha senso, probabilmente, andare in mediazione senza avvocato, almeno nella maggioranza dei casi, se non nella quasi totalità. Naturalmente, dipende dal problema che si deve risolvere e dalle caratteristiche della persona che ne è portatrice, dato che sicuramente una persona di cultura medio – alta, anche priva di preparazione giuridica, può avere certo qualche chances in più rispetto ad un’altra persona che ha avuto poche occasioni formative. Rimangono però alcuni fatti oggettivi, sui quali l’utente è bene, a nostro giudizio, che rifletta.

A) L’utente non sa quali sono i suoi diritti, ciò che gli spetterebbe per legge. La mediazione civile è obbligatoria in materie quali le divisioni, le successioni, la responsabilità civile. Si tratta di discipline particolarmente tecniche dove non si può assolutamente andare a buon senso, anche perchè la legge raramente è ispirata al buon senso nel campo civile, ma semplicemente ad una ripartizione di interessi che a volte non risponde nemmeno ad eque esigenze di contemperamento delle posizioni delle parti, ma magari a esigenze di carattere più generali, ascrivibili ad un determinato ceto di persone (come ad esempio il famoso principio possesso vale titolo, che frusta il valore della proprietà per tutelare la classe dei commercianti).

Recarsi senza legale a discettare circa l’entità di un risarcimento dovuto, ad esempio, per responsabilità medica è più o meno simile a mettersi alla guida di un aero confidando sulle nozioni apprese ai corsi per conseguire la patente B.

A queste considerazioni, si potrà obiettare che l’obiettivo della mediazione non è necessariamente quello di applicare la legge, ma di raggiungere un accordo che sia soddisfacente per entrambe le parti, ma noi ci andremmo piano con un discorso del genere. È verissimo che ognuno può fare quel che crede dei propri diritti, ma perchè abbia questa libertà crediamo che sia sempre comunque necessario che prima conosca bene quelli che sono i suoi diritti e quello a cui eventualmente rinuncia. Secondo noi, insomma, ci vuole sempre una persona che avverte l’utente di quello che gli spetterebbe, quello a cui potrebbe, pro bono pacis, rinunciare e quello che invece è meglio mantenere.

Gli accordi che si raggiungono in mediazione sono destinati a durare, sono concepiti appositamente per durare, decine di anni, potenzialmente per sempre. L’utente comune non ha l’esperienza del professionista del diritto per sapere cosa succederà tra cinque o dieci anni accettando un certo accordo piuttosto che un altro, ad esempio i riflessi sul trattamento pensionistico futuro dell’accettazione della proprietà di un immobile. Come avvocati, pensiamo dunque che una parte, se lo fa scientemente, possa anche spogliarsi di tutti i suoi beni ed anche uscire dalla mediazione nudo come San Francesco, però deve essere una scelta consapevole, adottata a seguito dei consigli e delle illustrazioni sullo «stato dell’arte» ricevuti da un professionista adeguatamente preparato.

C’è anche un’altra cosa da dire al proposito della mancanza conoscenza dei propri diritti da parte dell’utente che va in mediazione da solo e cioè che, vedendo la cosa da un punto di vista opposto, chi si reca in mediazione da solo non è nemmeno in grado di apprezzare l’eventuale bontà di una proposta ricevuta da controparte, se qualcuno non gli spiega, conoscendo la legge, che la proposta contiene buona parte, se non tutto, quello che potrebbe comunque ottenere con lo strumento giudiziario. In questi casi, il «cittadino» (mettiamo le virgolette a questa parola purtroppo oramai rovinata dagli abusi dei politici) rischia di rimanere chiuso nella sua diffidenza anche con un mediatore ed una controparte del tutto favorevoli alle sue istanze, determinando il trascinarsi inutile della vertenza per ulteriore tempo, magari anni, rendendo anche necessario il ricorso al Tribunale quando invece la cosa si sarebbe potuta evitare. Il nostro «carattere nazionale», se mai esiste una cosa del genere, ha spesso due componenti, quelle dell’egoismo, inteso non come cattiveria ma come incapacità di guardare le cose da un punto di vista sociale, e della diffidenza, aspetti che, entrambi, non faranno che aggravare quello che abbiamo appena detto.

B) L’avvocato, se è bravo, è un mediatore naturale. Noi avvocati, da sempre, siamo come l’olio tra gli ingranaggi di un motore: non facciamo niente in particolare, ma se non ci siamo il motore si ferma e poi si rompe anche. Il motore che contribuiamo a far andare avanti è, naturalmente, la società, i suoi meccanismi, le sue dinamiche. Un legale con un minimo di esperienza e sensibilità è giocoforza un discreto negoziatore, anche perchè sa perfettamente che il nostro sistema giudiziario è il contesto meno indicato per coltivarvi questioni di principio. Naturalmente, dipende sempre dall’avvocato che si sceglie, perchè non esiste un avvocato uguale all’altro. Ma questo vale per qualsiasi cosa si debba fare: la scelta del professionista, le sue capacità e inclinazioni, sono sempre fondamentali, sia che si debba mediare, sia che si debba fare una causa, avere una consulenza e così via. Per la mediazione, sicuramente l’utente deve rivolgersi a quei legali che non hanno temperamento da «guerrafondaio», che non si vergognano di raggiungere compromessi, che non sentono di dover dimostrare nulla nè al cliente, nè alla controparte, nè al mediatore, ma si accontentano di portare a casa una giusta fetta della torta. Con un avvocato così, se lo trova, l’utente può fare molto e la mediazione per lui può anche funzionare, anche se naturalmente dipende anche dal tipo di problema, dalle controparti e dai loro legali.

C) Fare la mediazione comunque costa. Non è che andando da solo, l’utente non spende niente. Spende ugualmente e magari lo fa per niente, per i motivi che abbiamo detto sopra. Una volta che si deve affrontare questa fase, e pagare per farlo, forse è meglio essere costruttivi e incaricare un avvocato, per dare più speranze a questa occasione di soluzione della vertenza.

Questi, dunque, sono i tre motivi principali per cui secondo me vale la pena, per l’utente, incaricare ugualmente un legale, nonostante non sia obbligatorio. Ognuno, comunque, valuterà.

Detto questo, il problema, se vogliamo dare un’informazione completa a tutte quelle persone che si chiedono che cosa devono fare con questa «mediazione», diventa quello del compenso del legale, da vedere sotto il profilo generale dei sistemi di tariffazione applicabili e dell’intensità del lavoro richiesto.

Al riguardo, la prima cosa da dire è che se la mediazione si vuol tentare seriamente, occorre davvero molto lavoro da parte del legale. Vediamo di capire bene questo punto che è fondamentale. Perchè, dunque, occorre molto lavoro se si tratta semplicemente di andare a far delle «chiacchiere»?

Innanzitutto, la mediazione non può durare più di 4 mesi. Quattro mesi possono sembrare a qualcuno, inesperto di vertenze, un tempo molto lungo, in realtà è uno spazio temporale molto, ma molto breve. Naturalmente, è sempre in qualche modo relativo: un conto è lavorare in mediazione sul risarcimento del danno di un tizio che ha rotto lo specchietto dell’auto di un altro, un conto è gestire una successione di una persona che aveva svariate società, immobili, assicurazioni, titoli, conti correnti e così via. Entrambe le materie sono soggette a mediazione (quella dello specchietto, per la verità, tra un anno visto il rinvio che è stato deliberato), ma si tratta di situazioni molto diverse: per la prima quattro mesi sono anche troppi, per la seconda sicuramente troppo pochi – sia sufficiente pensare alla necessità di acquisire documenti, perizia, informative e così via, tutte cose che, nonostante che la persona comune non sempre se ne renda conto, richiedono molto tempo.

Quindi, la prima cosa è che quasi sempre, quando si va in mediazione, bisogna lavorare in fretta. Occorre, sempre che si voglia fare il lavoro come si deve, presentarsi a molti incontri con il mediatore e/o con il collega di controparte, interagire quasi quotidianamente con il proprio assistito, dedicare molta parte del proprio tempo di avvocato a pensare a qualche idea di composizione della vertenza, a discuterne con il legale «avversario», anche telefonicamente, esaminare documenti. Insomma, ci vogliono davvero molte ore e un coinvolgimento anche emotivo e mentale che non si ha nei procedimenti più dilatati nel tempo. Sempre, beninteso, che si voglia fare il lavoro seriamente. Per farlo tanto per fare, in spento ossequio all’obbligo di legge, basta presentarsi all’incontro con il mediatore e poi non fare più niente. Ma in questo caso difficilmente si raggiungerà un accordo. Parliamo anche del mediatore. Questi è una figura che aiuta le parti a comunicare, ha ricevuto una preparazione specifica all’interno di un corso della durata di qualche mese, per lo più, non certo su base poliennale (salvo l’esperienza che ciascun singolo mediatore può aver maturato per conto suo), non ha insomma la bacchetta magica per far vedere ad entrambe le parti tutto in rosa e giocondamente far loro raggiungere un accordo. Probabilmente ciascuna parte non aderirà a nessun accordo sino a che il proprio legale non la consiglierà in quel senso e ogni legale, se è serio, lo farà solo quando si tratterà, tutto sommato, di un accordo discreto a che tutela abbastanza il suo assistito. Torniamo al discorso di prima: il cliente, abbastanza spesso, non si fida neanche del suo avvocato, del professionista che ha incaricato e che retribuisce; figuriamoci se può fidarsi di un mediatore, che vede come una figura che deve «subire» in base ad una legge dello Stato – ciò naturalmente salvo le dovute, e sperate, eccezioni.

In questo quadro, dunque, la nostra scelta è stata quella, come sempre, di giudicare caso per caso. La mediazione, in generale, è solo uno strumento, proprio come il telefono, il computer, internet, il Tribunale o se vogliamo anche un cacciavite, che, come sappiamo, è esattamente utile o inutile a seconda del tipo di vite su cui deve agire. Come tutti gli strumenti, ci sono casi in cui può essere utile e casi in cui non può esserlo, o è addirittura dannoso. Quindi, la nostra politica sarà proprio quella di:

  • esaminare insieme al cliente il suo caso, studiandolo approfonditamente come sempre cerchiamo di fare (NB se lo studio potrà avvenire con poco lavoro, sarà gratuito, altrimenti proporremo l’acquisto di una consulenza preliminare);
  • dirgli, dopo averlo studiato, se nel suo caso a nostro giudizio ci sono buone possibilità di risolvere la vertenza coltivando seriamente la fase della mediazione o se invece le probabilità di successo sono minori di quelle di insuccesso; questa comunicazione avverrà per iscritto, coerentemente con la nostra politica di massima chiarezza;
  • il cliente, a questo punto, sceglierà, tenendo presenti i nostri consigli ma anche quelli di un eventuale altro legale consultato all’uopo o qualsiasi altra informazione o dato ritenga interessante od utile, come farci condurre la fase di mediazione: scegliendo tra una mediazione coltivata al massimo grado, e quindi con massimo impegno da parte nostra, cercando effettivamente di definire la vertenza in quella fase, e una mediazione, invece, sostenuta solo nel minimo indispensabile previsto dalla legge, per poi andare subito dopo in giudizio;
  • a quel punto, in base alla scelta del cliente, e quindi del lavoro presumibilmente necessario, gli faremo un preventivo per la fase della mediazione, che sarà sempre con la nostra tariffa di tipo «flat», che consente all’utente di sapere finalmente che cosa va a spendere, eventualmente integrata con alcuni elementi di parametrazione al risultato, in modo da aversi una specie di premio nei casi in cui la vertenza viene effettivamente risolta in mediazione
  • naturalmente le ultime due fasi potranno anche sovrapporsi ed intersecarsi, nel senso che potremo benissimo fare subito un preventivo per le due ipotesi, dopodichè il cliente rimarrà libero di accettarlo o meno, di fatto scegliendo di:
    • fare la mediazione credendoci al massimo grado e impegnandoci risorse concrete;
    • fare la mediazione al minimo sindacale ma pur sempre con un avvocato;
    • fare la mediazione da solo (ipotesi in cui non accetta nessuno dei due preventivi).

Adesso parliamo di soldi, facendo qualche esempio di cifra, per essere concreti al massimo.

Un nostro lavoro di assistenza in una mediazione vera e «creduta» non può costare meno – ad oggi, naturalmente: in futuro l’importo potrà cambiare, come sempre si deve far riferimento al nostro listino –  di 2.000 euro, cifra che può naturalmente abbassarsi o aumentare, anche sensibilmente, a seconda delle ipotesi. Oltre a questo, chiederemo anche al cliente un compenso parametrato al risultato, cioè una percentuale di quanto ricavato in denaro o altre utilità, come ad esempio il 2%, ma anche il 10% o altro, percentuale appunto variabile a seconda del caso. Il concetto è questo: è chiaro che se io, come avvocato, ti risolvo in quattro mesi, lavorando sostanzialmente come un matto sulla tua questione, un problema di divisione, servitù, acquisto immobiliare, o simili che, senza mediazione, avresti dovuto impiegare diversi anni di causa a risolvere mi devi compensare di più e non di meno: in fondo ti ho fatto avere una soluzione potenzialmente ancora migliore di quella che avresti avuto con una sentenza o un provvedimento del giudice e ti ho fatto risparmiare anni di incertezze e denari versati in spese legali.

In altri termini, l’errore che non deve mai fare l’utente è quello di sottovalutare il suo problema una volta che è stato risolto, altrimenti la mediazione non decollerà mai. Generalmente, i clienti tendono invece sempre a sottovalutare i loro problemi e a credere che basti molto poco per risolverli («è tanto chiaro!»), cosa che poi non avviene solo per un malevole scherzo del destino o per la malvagità di giudici e avvocati. In realtà, non è così. Le cose sono quasi sempre molto più complesse di quello che si immagina un utente, quando la complessità non è insita nel caso in sè può derivare dal carattere di controparte o del suo avvocato, ma, val la pena di crederlo, ci sono infiniti fattori che possono ostacolare il raggiungimento di un accordo.

In questo contesto, se i clienti, come categoria, sapranno generalmente apprezzare il lavoro di quegli avvocati che si saranno sperticati per risolvere i loro problemi in fretta e con una soluzione di buon contenuto, compensandoli adeguatamente, la mediazione avrà speranza di attecchire nel nostro Paese, con vantaggio di tutti. Se altrimenti tenderanno a sottovalutare i risultati conseguiti («se il problema si è risolto in due mesi, era sicuramente una cosa da poco»), gli avvocati vedranno sempre la mediazione come il fumo negli occhi e torneranno a lasciar pendere le cause per anni. D’altra parte chi è che vorrebbe fare un lavoro urgente e faticoso per essere compensato meno di un lavoro lento e leggero, spalmato su più anni in cui ha un introito sicuro? Non esiste un lavoratore al mondo (non tutti se ne rendono conto, ma gli avvocati sono lavoratori che si alzano tutte le mattine per andare a guadagnare il loro pane) che lo preferirebbe.

Naturalmente, quando tratteremo i singoli affari che saranno sottoposti alla nostra attenzione, ogni cosa sarà discussa con il cliente e ci sarà una nostra proposta finale che il cliente rimarrà libero di accettare o meno, in caso di accettazione si farà come sempre un chiaro contratto scritto da noi e dal cliente.

Queste, dunque, sono le prime basi operative che abbiamo abbozzato per il prossimo periodo, concretamente vedremo ogni cosa, come al solito, insieme a voi, man mano che capiteranno casi da seguire, ci sarà occasione di confrontarci, discutere, aggiustare il tiro, ragionare, lavorare insieme. Resta il fatto che la mediazione sarà una opportunità se ci crederanno non solo gli avvocati, o qualche avvocato, ma anche gli utenti.

Buona serata a tutti.

 

la mediazione entra nel nostro Paese con il decreto legislativo 28/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

 

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonche’, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

 

Art. 2

 

Controversie oggetto di mediazione

 

1. Chiunque puo’ accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

 

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

 

Capo II

 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 

Art. 3

 

Disciplina applicabile e forma degli atti

 

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

 

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonche’ modalita’ di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialita’ e l’idoneita’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

 

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita’.

 

4. La mediazione puo’ svolgersi secondo modalita’ telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

 

Capo II

 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 

Art. 4

 

Accesso alla mediazione

 

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e’ stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

 

2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

 

3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione.

 

Art. 5

 

Condizione di procedibilita’ e rapporti con il processo

 

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

 

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.

 

4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

 

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’ presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

 

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.

 

Art. 6

 

Durata

 

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

 

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non e’ soggetto a sospensione feriale.

 

Art. 7

 

Effetti sulla ragionevole durata del processo

 

1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Art. 8

 

Procedimento

 

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo puo’ nominare uno o piu’ mediatori ausiliari.

 

2. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

 

3. Il mediatore si adopera affinche’ le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

 

4. Quando non puo’ procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

 

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

 

Art. 9

 

Dovere di riservatezza

 

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

 

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’ altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

 

Art. 10

 

Inutilizzabilita’ e segreto professionale

 

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.

 

2. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

 

Art. 11

 

Conciliazione

 

1. Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore puo’ formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

 

2. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

 

3. Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

 

5. Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

 

Art. 12

 

Efficacia esecutiva ed esecuzione

 

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e’ omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

 

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Art. 13

 

Spese processuali

 

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi’ alle spese per l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

 

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma

 

3. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

 

4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

 

Art. 14

 

Obblighi del mediatore

 

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

 

2. Al mediatore e’ fatto, altresi’, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e’ designato, una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

 

3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione e’ svolta dal responsabile dell’organismo.

 

Art. 15

 

Mediazione nell’azione di classe

 

1. Quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

 

Capo III

 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

 

Art. 16

 

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta’ ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

 

2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

 

3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneita’ del regolamento.

 

4. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

 

5. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

 

6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Art. 17

 

Risorse, regime tributario e indennita’

 

1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’ del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

 

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

 

3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.

 

4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e massimo delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita’ di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita’ dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

 

5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.

 

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.

 

7. L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

 

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.

 

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

 

Art. 18

 

Organismi presso i tribunali

 

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

 

Art. 19

 

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

 

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita’.

 

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

 

Art. 20

 

Credito d’imposta

 

1. Alle parti che corrispondono l’indennita’ ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’ riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della meta’.

 

2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e’ determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto e’ individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

 

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

 

4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e’ utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

 

Art. 21

 

Informazioni al pubblico

 

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

 

Capo V

 

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 22

 

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

 

1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e’ aggiunto il seguente:

«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

 

Art. 23

 

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche’ le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

 

Art. 24

 

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano