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10 cose sulla impugnazione delle delibere condominiali.

1) Puoi impugnare, innanzitutto, solo se sei stato assente o contrario: ovviamente, se hai votato a favore non puoi più farlo, anche se ci hai ripensato.

2) Il termine per impugnare é di 30 giorni dalla deliberazione, se eri presente, o dalla comunicazione della stessa, se assente.

3) Se però la delibera anziché annullabile é nulla o addirittura inesistente, l’impugnazione é sempre possibile, anche oltre il termine di 30 giorni.

4) Concettualmente, una delibera é nulla o inesistente, piuttosto che annullabile, quando presenta una magagna molto più grossa del solito.

5) Siccome non puoi sapere in anticipo se il giudice valuterà la delibera che intendi impugnare come nulla o inesistente piuttosto che annullabile, ti conviene per prudenza rispettare sempre il termine di 30 giorni.

6) Se il termine, viceversa, é già scaduto, impugna solo se hai ragionevoli possibilità che la tua delibera sia ritenuta nulla o inesistente: sarà fondamentale il tuo avvocato per aiutarti a capire questo.

7) In materia di condominio, é prevista la mediazione obbligatoria, per cui prima di impugnare in tribunale devi proporre l’istanza di mediazione.

8) La presentazione dell’istanza di mediazione interrompe il termine per impugnare, che ricomincia a decorrere per l’intero al termine della procedura di mediazione.

9) Un preventivo valido per tutte le ipotesi in cui si impegna una decisione assembleare condominiale é impossibile da formulare perché gli oggetti possono essere i più disparati: va fatto caso per caso.

10) Se sei vittima di una decisione condominiale che non condividi, prendi appuntamento immediatamente con un avvocato, perché il termine é molto breve, specialmente considerando il lavoro che c’è da fare, quasi sempre importante e non trascurabile.

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Indennità post convivenza: è dovuta?

vorrei sapere se la mia ex-compagna ha diritto ad essere ricompensata del contributo per la casa post separazione di fatto (non eravamo ne sposati ne co-abitanti legali). Inizialmente abitavamo in affitto e condividevamo tutte le spese a meta. Ho poi comprato una casa – prendendo mutuo e pagando tutti lavori.
Una volta trasferiti nella nuova casa, la mia compagna ha continuato a contribuire alle spese relative alla casa con un contributo pari piu o meno quanto era la sua meta dell’affitto in precedenza ma meno della meta della rata del mutuo e circa 1/3 delle spese per la casa una volta incluse anche spese condoiminiali. Ora siamo separati e sto vendendo la casa: la mia ex dice che dovrebbe esser rimborsata – almeno in parte – di questo contributo sul mutuo che mi ha dato. E’ corretto? Come dovrebbe essere calcolato questo rimborso?

Non ci sono criteri precisi per una situazione come la vostra, anche perché ogni situazione è diversa.

Da un lato è vero che lei ti ha aiutato a pagare il mutuo, ma se tu non avessi acquistato una casa lei quei soldi che ha pagato a te per pagare il mutuo li avrebbe comunque pagati come affitto.

D’altro canto è vero che a te adesso rimarrà la proprietà di un immobile mentre a lei non rimarrà nulla…

In sostanza, l’unica possibile soluzione è quella equitativa, cioè una valutazione di buon senso, equilibrio ed equità sulla base della volontà di definire i rapporti tra di voi.

Potete provare a definire da soli una somma a tale riguardo, oppure potete rivolgervi ad un mediatore o ad un avvocato, per aiutarvi, dopo aver esposto il caso ed ascoltato entrambe le versioni, a determinare una cifra considerabile accettabile da tutti e due.

È abbastanza importante che, una volta raggiunto l’accordo su questa eventuale cifra di liquidazione, venga redatta, approvata e sottoscritta una apposita scrittura privata con la quale sia stabilito che, con il pagamento di questa somma, ogni rapporto tra di voi resta definitivamente definito, senza possibilità di richieste dall’uno nei confronti dell’altro.

In questa scrittura, si potrebbero inserire le eventuali altre questioni rimaste fuori.

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Testamenti olografi contemporanei: sono validi?

vorrei sapere cosa succede se esistono due testamenti olografi con la stessa data di cui uno è già stato pubblicato e dove ci sono io come erede universale e invece l’altro è erdey universale la compagna di mio zio, in sede mediazione si può fare un accordo e annullare entrambi i testamenti

È discussa la «lettura» giuridica dei testamenti contemporanei. Una prima interpretazione giurisprudenziale conservativa vorrebbe fosse valida una sorta di «combinazione» dei due, non credo peraltro praticabile nel vostro caso in cui i due testamenti sono radicalmente diversi tra loro.

Secondo altri autori, ad esempio BRANCA, Dei testamenti ordinari, p. 81, i testamenti che paiono essere contemporanei dovrebbero essere ritenuti nulli, anche perché non è che uno possa averli scritti insieme, uno con la sinistra e l’altro con la destra, ma uno dei due è stato sicuramente scritto dopo, e viceversa, con la impossibilità – solo – di determinare l’ordine temporale tra di loro.

In mediazione si può raggiungere sempre un accordo, con quale formula non saprei al momento immaginare, in ogni caso se vi fosse l’accordo delle parti una soluzione e una veste giuridica si potrebbe sempre dare.

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Soluzione del conflitto aziendale: e risolvi!

Salve, ho un problema in azienda tra due dipendenti che litigano tra loro, mi trovo spesso a dover spendere molto tempo (inutilmente) a cercare di mantenere degli equilibri tra i miei collaboratori. Esiste uno strumento o un sistema normativo per risolvere questo problema? Luigi

Gentile Luigi,

parliamo di una situazione piuttosto diffusa, nella pratica. Malgrado non esista uno strumento di legge ad hoc che risolva questo genere di problemi, c’è un meccanismo stragiudiziale (quindi senza ricorrere al giudice) per portare il conflitto all’esterno dell’azienda e tentare una soluzione in mediazione.

Lo chiamiamo soluzione del conflitto aziendale ed è uno strumento di consulenza molto richiesto.

Le incomprensioni certo fanno parte delle dinamiche quotidiane, è naturale che esistano anche sul posto di lavoro, vista la contingenza.

Un aspetto che non va sottovalutato è che il conflitto aziendale può però avere pessime conseguenze se viene ignorato, sia per i singoli che per il sistema impresa.

Se gestito bene può avere invece persino effetti positivi.

Se la tensione che si crea in ufficio, o nell’ambiente di lavoro non viene presa in considerazione, o magari viene nascosta, può causare fastidi e distrazioni; può rovinare le relazioni ed il clima lavorativo e può influire negativamente sul morale e sulla produttività dei dipendenti.

In poche parole il rischio è che il conflitto possa danneggiare l’azienda.

Spesso i conflitti in azienda nascono per questioni legate al ruolo, alla mancanza di empatia o a un’eccessiva competitività. Di recente va aggiunto che anche le comunicazioni via mail o chat hanno aumentato le incomprensioni e i nervosismi. Posso dire che spesso c’è un problema più generale di “comunicazione”.

Qualunque sia la natura dei contrasti è fondamentale intervenire in fretta: in alcuni casi a farlo possono essere i professionisti delle risorse umane, in altri invece è bene affidarsi a consulenti esterni.

È possibile che il team delle risorse umane non abbia il tempo o le giuste competenze per gestire la situazione, oppure si tratta di situazioni particolari, da maneggiare con cura, come quelle con risvolti legali, o nei casi di mobbing o molestie.

Ma come si risolve un conflitto aziendale?

In genere si procede per gradi: preliminarmente con una riunione in campo neutro, si può scegliere se partire subito con un incontro di gruppo oppure farlo precedere da incontri individuali che aiutano ad avere un quadro più dettagliato della situazione.

È fondamentale al di là della soluzione, strutturare una strategia per prevenire il conflitto in azienda: incoraggiare anche i dipendenti a risolvere i conflitti da soli, almeno quelli più piccoli.

Ma in ogni caso bisogna sempre pensare positivo, ai benefici dei conflitti aziendali: possono portare molti benefici!

Gli esiti dei conflitti aziendali non sono sempre negativi: se gestiti nel modo giusto possono contribuire a prendere migliori decisioni, alla coesione dei gruppi di lavoro e al coinvolgimento dei singoli nelle discussioni importanti, anche a migliorare l’efficacia e la produttività dei dipendenti.

Come diceva Marx: “Non vi è progresso senza conflitto: questa è la legge che la civiltà ha seguito fino ai nostri giorni.”

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Artigiano pagato e scomparso: che fare?

Un artigiano ha preso dei soldi per fare un lavoro a casa mia ma non si è mai presentato e si è reso irreperibile. ho fatto mandare la messa in mora dall’avvocato e ho sporto querela verso i carabinieri. tutto questo succedeva 4 mesi fa, ad oggi non ho risposta da nessuno e non ho modo di monitorare l’avanzamento della querela. Come posso fare per riavere il mio credito? si parla di €1700. posso rivolgermi ad una società di recupero crediti?

Per capire se effettivamente c’è stato un reato, e se quindi una querela in una situazione del genere ha un senso, bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, avere più dettagli, per vedere se ci possono essere i requisiti della truffa, che richiede specifici «artifici e raggiri», o dell’insolvenza fraudolenta ovvero non si tratti, invece, di un mero inadempimento contrattuale, che è sicuramente un illecito, ma solo civile e non anche penale.

Generalmente, posso per esperienza dire che in procura tendono a ritenere situazioni di questo genere come problemi aventi rilevanza esclusivamente civilistica, richiedendo dunque l’archiviazione e lasciando la tutela del soggetto che ne è rimasto vittima alle sue stesse iniziative, anche se comunque come dicevo a riguardo bisognerebbe conoscere meglio il caso e vedere come è stata redatta la querela.

Sul piano penale, comunque, non riporrei molte speranze e valuterei già da ora quello che si può fare su quello civile.

Se la diffida non ha prodotto effetti, il passo successivo è solo quello di valutare iniziative giudiziarie, è inutile pensare di invitare una parte in mediazione in una situazione del genere e dopo che si è comportato in questo modo.

Anche qui mancano nella tua descrizione del caso dettagli che sarebbero stati necessari per capire se possibile, ad esempio, procedere in via monitoria richiedendo un decreto ingiuntivo o se, invece, bisogna ripiegare sul più lungo rito ordinario, nelle forme dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 702 bis. Come gli sono stati dati, infatti, questi soldi? Gli sono stati dati all’interno di una cornice contrattuale? E così via.

In ogni caso, rimane centrale il problema della solvenza, sul quale ti rimando ad una attenta lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

Può anche darsi che la scelta più conveniente, alla fine, sia lasciar perdere il recupero e dare questi soldi per persi, pena il perderne altri inutilmente.

Chiedi comunque un preventivo ad un avvocato per il recupero crediti e poi valuta. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog.

Per evitare ulteriori fregature in futuro, ti raccomando di iscriverti e restare iscritto alla newsletter del blog, che con un solo post al giorno, dal lunedì al venerdì, ti fa capire, direttamente dalla voce di un esperto come me disposto a condividere i segreti del mestiere con il grande pubblico a scopo divulgativo e di orientamento, come funziona la pratica legale e come è meglio comportarsi nella vita di tutti i giorni.

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Divisioni ereditarie: perché sono sempre difficili?

ho una domanda da farti. DOVE FINISCE L’ AMORE FRATERNO DI FRONTE A UN’EREDITA’ DI 120,00 euro?Illuminami perchè sono figlia unica e non mi è molto chiaro concetto…A me sembrava che avere dei fratelli è un dono del cielo,crescere insieme è già una ricchezza allora perchè tutto svanisce quando si arriva al lutto,successione ecc. Alcuni mesi fa è deceduto mio suocero lasciando in eredità 2 case una delle quali in completo stato di degrado. 3 eredi sono ben sistemati,ciascuno ha la propria casa,la propria famiglia. Niente da fare:discussioni,valutazioni esagerate,tutto quello che prima è stato disprezzato e mandato in malora è diventato”una fonte di ricchezza” .Non esiste più valore affettivo delle cose? Questi fratelli non vedono più il passato? Prima del decesso se ne parlava,sentivo le parole:tra i fratelli ci metteremo d’accordo,non ha senso litigare per 2 catapecchie ecc. Adesso tutto è cambiato. Sono sbalordita e schifata nello stesso tempo.

Le vertenze successorie, cioè di divisione di beni tra eredi, sono sempre molte. Alla radice non ci sono tanto aspetti economici, che sarebbero facilmente risolvibili con una perizia di stima e qualche valutazione equitativa, ma aspetti emotivi conflittuali ben radicati da diversi anni.

Di queste cose, come probabilmente saprai, parla con estrema chiarezza anche il Vangelo (Luca 12, 13-21):

«13 Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». 14 Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 15 E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». 16 Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17 Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 18 E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19 Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. 20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 21 Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio»»

Se anche Gesù, che ha guarito indemoniati, ciechi, storpi, paralitici, ha resuscitato persino persone che erano già morte, si rifiuta di intervenire in una divisione, lui che non ha mai rifiutato niente a nessuno, questo ci deve far capire molte cose.

Ci fa capire, innanzitutto, che il problema in questi casi è nel cuore dell’uomo e nemmeno Dio, considerato che ci ha dato il libero arbitrio, lo può cambiare, se non è l’uomo stesso a fare un percorso di cambiamento.

Dopo questa premessa molto importante per capire quale è il vero tema in discussione quando si parla di queste cose, come avvocato l’approccio che seguo è sempre quello strategico, che va modulato man mano a seconda di com’è e come si evolve la situazione, cercando fin quando è possibile di usare rimedi di mediazione e riservando il ricorso al sistema giudiziario all’ultima spiaggia.

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Arrivederci a settembre… Con importanti novità.

Sospendiamo la pubblicazione di nuovi post per un paio di settimane, dal 20 al 31 agosto.

Nuovi post ricominceranno ad essere pubblicati da lunedì 3 settembre. Ricordo che questo blog, a differenza di tutti gli altri, si basa su di un flusso editoriale molto preciso e rigoroso, che ne agevola grandemente la lettura e la possibilità di seguirlo: un solo articolo, dal lunedì al venerdì (feste escluse), alle ore 7. Questa scelta ci richiede un lavoro molto più intenso, sia a livello di redazione che organizzativo, non potendoci limitare a pubblicare nuovi post quando sono disponibili o abbiamo tempo di scrivere, ma crediamo tutto sommato che ne valga la pena perché in questo modo il blog è appunto molto più leggibile e una persona può più serenamente decidere di iscriversi alla newsletter, al gruppo telegram o al feed rss.

Lo studio Solignani che, come sapete, non è più solo uno studio legale, ma uno studio di servizi professionali integrati di tipo legale, di mediazione e di counseling, ambiti questi ultimi dove stiamo lavorando moltissimo ultimamente e con grande soddisfazione, non chiude. Come tutte le estati, lo studio rimarrà sempre aperto. Crediamo molto nel dare continuità, perché i problemi delle persone non vanno mai in vacanza e ogni azienda seria deve organizzarsi in maniera da poter sempre servire il cliente. Ovviamente, facciamo anche noi le nostre ferie, ma facendo in modo che in studio ci sia sempre qualcuno. Quindi, in caso di bisogno, chiamate tranquillamente il numero storico dello studio 059 761926. A meno che non abbiate un contratto di protezione, nel qual caso potete chiamare direttamente l’avvocato di cui avete il numero di cellulare.

Dopo il master in counseling, che è stato meraviglioso, ho iniziato, da pochi giorni, un nuovo master in naturopatia. Una cosa che mi ha sempre appassionato. Un altro modo in cui prendermi cura delle persone. Questo, dopo il counseling, sarà la prossima tessera del mosaico sia del mio lavoro come professionista sia del blog. Ho sempre desiderato approfondire questa materia, anche per venire incontro a tutte quelle persone che mi chiedevano indicazioni per lo stile di vita che, come sapete, per lo più seguo, di tipo paleo, che non è solo uno stile alimentare, ma si allarga ad ogni settore della vita dell’uomo. Nel blog, in passato abbiamo già parlato di cose di questo tipo, in futuro questa cosa si svilupperà ancora di più, venendo incontro ai vostri stessi interessi. Lo stesso mio racconto breve «Io non avrò mai paura di te» è notevolmente influenzato dal punto di vista paleo.

Un’altra cosa che ne approfitto per dire è che, nei giorni scorsi, mi sono trovato nell’impossibilità di continuare ad aggiornare il mio profilo personale su facebook a causa di cambiamenti introdotti dai gestori del social. Così ho creato un gruppo, che sta avendo un enorme successo, al quale ovviamente siete invitati anche tutti voi lettori e amici del blog: le perle di tiz. Cliccate sul link per iscrivervi. Diventate anche voi «perlini» o «perline» 😉

Se non sai cosa leggere quest’estate, ti ricordo che ci sono i miei libri ed ebook. Pochi giorni fa, è uscito «La lettera di Sara», una raccolta di tre racconti brevi in cui introduco il personaggio di Davide Boni, un avvocato che pensa che tutti gli avvocati siano idioti… Disponibile sia in formato Kindle che negli altri formati e in tutte le principali librerie on line, cliccando qui. Gli altri libri si trovano invece qui.

Buone ferie a tutti, ci rileggiamo a settembre.

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diritto mediazione familiare

Problemi legali: lavorare sul cuore.

Uno dei più grossi problemi e probabilmente la più grande contraddizione del settore legale è che chi deve affrontare un problema legale, specialmente se di famiglia, avrebbe bisogno, quasi sempre, di lavorare sul cuore, mentre viene indirizzato, o tende spontaneamente ad andare, da un avvocato, che è un «dottore della legge», cioè, sostanzialmente, un burocrate, che il cuore spesso non lo pensa nemmeno.

Per questo la gente per lo più odia gli avvocati: loro arrivano con un cuore che gronda sangue ed implora aiuto e comprensione, nel qui ed ora, ma si sentono parlare di regole, norme, codici, leggi, circolari, procedure, riti, libri – finendo dunque per considerare gli avvocati come altre forme di vita, certo non benevole, sicuramente poco umane.

Chi ascolta davvero i propri clienti, chi li vuole davvero aiutare, capisce sempre che l’unico lavoro che può aver senso è quello sui cuori e sulle radici emotive dei conflitti.

Solo che è molto più impegnativo.

Riparare il cuore

Il lavoro sul cuore è molto difficile, molto più lungo e delicato, specialmente oggigiorno, dove la pressoché totalità delle persone manca di consapevolezza, presenza e coscienza, e in particolare in quelle situazioni di conflitto che si trascinano da tempo, con rancori, pregiudizi e basse vibrazioni reciproche.

Il lavoro sul cuore, inoltre, richiede un cliente genuinamente disponibile a lavorare su se stesso e, spesso, anche una controparte, dal momento che, se parliamo di conflitti, ci sono più persone coinvolte.

Chi riesce a fare, nonostante tutte queste difficoltà, questo tipo di lavoro e ripagato dalla molta maggiore soddisfazione e serenità che ricava alla definizione del suo problema e da un «salto» come persona, cioè da un suo notevole miglioramento personale, che lo rende in grado di prevenire ulteriori conflitti nella sua vita e di vivere con più consapevolezza e in modo più pieno.

Come avvocato e mediatore familiare, propongo sempre l’alternativa tra i due tipi di lavoro ai miei clienti, lasciando che siano loro a decidere, valutando anche le mie indicazioni sulla praticabilità, nella situazione e con le persone coinvolte, del lavoro sul cuore.

Se anche tu sei coinvolto in una situazione di conflitto, contattaci o chiedici un preventivo compilando i moduli appositi nel menu principale del blog.

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Figlio che vuole trasferirsi dal padre: come fare?

il figlio più grande di mio marito (15 anni) ha chiesto ad entrambe i genitori, in un incontro congiunto da lui richiesto, di potersi trasferire da noi (da 5 anni lui e suo fratello di 11 anni vivono con la mamma a seguito di separazione e successivo divorzio), mantenendo comunque i rapporti con la mamma come erano quelli con il padre (1 we si ed uno no e 1 giorno a settimana). Viviamo in due paesi distanti 18 km e lui ha chiesto, ovviamente, anche di cambiare scuola. Mio marito ed io ci siamo subito detti favorevoli, mentre la madre si oppone chiedendo un perizia psicologica per il ragazzo (che è stabilissimo psicologicamente) volendo però stare lontana da avvocati e tribunale perché non “ha soldi per pagare». Mio marito ha trovato una psicologa specializzata in problematiche adolescenziali e ha chiesto a lei di comunicare la sua volontà al ragazzo: lei si rifiuta di farlo. Come ci si può comportare per evitare traumi al ragazzo che è stressatissimo?

Mi sembra evidente che ci si trovi di fronte ad una mamma che, per mille motivi magari che al momento non possiamo indagare, ma tra i quali potrebbe annoverarsi anche il timore di perdere un mantenimento, non vuole proprio sentirci.

Ad ogni modo, le strategie non sono molte, o meglio la strategia può essere solo una, molto semplicemente.

In prima battuta, dovete provare a invitare la madre davanti ad un mediatore familiare, per vedere se possibile instaurare un percorso di una o più sedute in cui discutere di persona il problema e trovare una soluzione concordata.

Nel caso in cui ciò avvenisse e si raggiungesse un accordo, bisognerebbe poi formalizzarlo tramite un accordo in house, per maggiori dettagli sul quale rimando alla scheda relativa.

Se la madre non venisse alla mediazione familiare, oppure, pur partecipando, non si raggiungesse nessun accordo, l’unica soluzione per determinare il cambio delle condizioni sarebbe un ricorso appunto per modifica condizioni, in cui chiedere, in prima battuta, l’audizione del figlio di 15 anni che vuole trasferirsi dal padre.

Ovviamente se la cosa si potesse definire tramite un accordo davanti al mediatore sarebbe preferibile per svariati motivi, dunque vale la pena investire un po’ di tempo, attenzione e denaro in questo tentativo.

Solo se la mediazione dovesse fallire, si potrebbe considerare il passaggio alla fase successiva.

Se vuoi un preventivo, sia per la fase di mediazione che per quella di ricorso in giudizio, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Anomalie bancarie: come procedere.

Ho bisogno di sapere si vi occupate di diritto bancario, mi hanno pignorato tutto quello che avevo, nonostante avessi speso una valanga di denaro x legali disonesti che si sono dimostrati solo dei sciacalli. Avevo una piccola azienda di termoidraulica che dava lavoro a 15 persone, durante la crisi ho cercato di resistere pagando gli stipendi, ma alla fine ho dovuto lasciare tutto x le banche che chiedevano il rientro immediato, da quel momento mi hanno rovinato, segnalazioni e chiusura dei c/c. Inoltre il capannone in leasing con la xxx bank ben nota x i raggiri da loro applicati ho dovuto restituire con delle opere di miglioramento non riconosciute. Mi chiedevo se potreste controllare i c/c e contratti di leasing, se possiamo recuperare qualcosa, ho fatto fare delle pre-analisi dove si riscontrano delle irregolarità come usura e anatocismo. Ripeto non ho più disponibilità economiche.

Ci occupiamo regolarmente di anomalie bancarie.

Il metodo che seguiamo, grossomodo, è il seguente:

A) Valutazioni preliminari o «preperizia». Facciamo innanzitutto una valutazione preliminare, per vedere se nel caso in questione ci sono probabilmente gli estremi per un’azione di restituzione e/o risarcimento da anomalie bancarie. Questa fase è gratuita.

B) Perizia vera e propria più apertura della vertenza con lettera o diffida alla banca. Si procede a questa fase solo se la valutazione precedente è positiva, ovviamente. In questo caso viene redatta una perizia più approfondita e dettagliata, che indica la somma che in ipotesi la banca sarebbe tenuta a restituire e se ne fa la richiesta con una lettera ufficiale dello studio legale. Questa fase, purtroppo, è a pagamento. Si può valutare anche un compenso a percentuale, se le valutazioni preliminari lo consentono: questo bisogna valutarlo caso per caso.

C) Nel caso in cui l’istituto bancario cui è stata richiesta la restituzione non vi provveda spontaneamente, o in modo integrale o mediante un accordo raggiunto con una breve trattativa, bisogna procedere alla gestione giudiziale della vertenza. Per questo tipo di cause, è prevista la mediazione obbligatoria, che può essere una buona opportunità per definire la vertenza, se coltivata bene. In alternativa, oppure in seguito, si può fare (noi lo facciamo spesso), un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva, per maggiori dettagli sul quale ti rimando alla relativa scheda. Dopo la mediazione e/o la CTU preventiva, se ancora la vertenza non è stata definita, si deve fare la causa di merito, nelle forme del rito ordinario o, specialmente se è stata fatta la CTU preventiva, in quelle del 702 bis. Anche qui si valuta caso per caso. Qui si parla di molta attività, molto lavoro da svolgere, di solito a pagamento, sulla base di un previo preventivo valutato dal cliente; anche qui si può valutare un compenso a percentuale, ma considera che anche nel caso del compenso a percentuale le spese documentate sono sempre a carico del cliente.

Come vedi, questo tipo di vertenze sono affrontate con un principio di gradualismo e cercando di svolgere solo l’attività e il lavoro effettivamente necessari per portarle a termine, passando alla fase successiva solo nel caso in cui non si sia riusciti a gestire la vertenza in modo adeguato in quella precedente.

Considera che se hai subito pignoramenti probabilmente l’istituto di credito aveva a suo tempo ottenuto decreti ingiuntivi che sono poi divenuti definitivi per mancata opposizione o rigetto della stessa o anche solo provvisoriamente. Quello che importa capire al riguardo è che la questione che andresti a sollevare nei confronti della banca è nuova e non può con molta probabilità cambiare l’esito dei procedimenti già pendenti, ma solo, nel caso di accoglimento, determinare un credito a tuo favore nei confronti della banca stessa.

Un altro istituto che puoi valutare è la composizione della crisi da sovraindebitamento, su cui rimando per maggiori dettagli alla scheda relativa.