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Nome buddista: è possibile metterlo al posto del nome precedente?

vorrei sapere se è possibile cambiare nome per motivi religiosi. Quello che vorrei fare è togliere i primi 2 nomi, che non mi rappresentano più, e inserire un unico nome della religione buddhista.

Per il cambiamento del nome, è previsto nell’ordinamento italiano un ricorso in Prefettura.

Di solito, ci sono delle motivazioni per il cambiamento che fanno capo al fatto che il nome attuale può essere considerato ridicolo, ad esempio.

Ad ogni modo, è una decisione discrezionale dell’autorità amministrativa incaricata della pratica.

Per questo motivo, puoi sempre tentare. Ovviamente sarà fondamentale argomentare bene la tua istanza.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla scheda di riferimento in materia pubblicata sul blog.

Se vuoi procedere, o anche solo approfondire un attimo prima di partire, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Aggiungere un cognome al proprio: si può fare?

mia moglie di recente ha scoperto che il suo padre biologico vive in Argentina,ma non è stata mai riconosciuta da lui.il suo padre adottivo ha dichiarato a suo tempo di essere il padre naturale.Non vorrebbe cambiare cognome,disconoscendo l’attuale padre a favore di quello biologico,per non perdere la sua identità.è possibile aggiungere il cognome del padre biologico a quello attuale,per sancire la sua origine?

Si può senz’altro tentare, la pratica si svolge presso la prefettura competente, come spiego meglio in questa scheda che ti invito a leggere con attenzione.

Questo procedimento è stato da me utilizzato, in un caso, proprio per l’aggiunta di un cognome a quello che un figlio aveva già.

Per dire di più, bisognerebbe però studiare più approfonditamente la questione. Soprattutto, considerate che un certo margine di discrezionalità in capo alla Prefettura rimane sempre, per cui pur partendo da basi legali buone non c’è in realtà la garanzia assoluta che l’aggiunta del cognome venga concessa.

Se credete, potete valutare di acquistare una consulenza per approfondire maggiormente.

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Privacy: vale anche per le sentenze messe su internet?

Spesso le sentenze dei Tribunali, della Corte di Cassazione o di altri giudici, possono essere consultate integralmente con i nominativi ed i dati anagrafici di attori e convenuti.

Altre volte le generalità delle parti processuali vengono omesse, oppure oscurate attraverso asterischi.

Ci si domanda, allora, se il diritto ad una chiara e trasparente informazioni giuridica è prevalente rispetto alla privacy del singolo individuo.

Può una parte processuale chiedere l’oscuramento delle proprie generalità anagrafiche, nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in un quotidiano giuridico di diffusione nazionale?

Non si può omettere di rilevare come il progresso tecnologico, il perfezionamento dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie, ha condotto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10510 del 21016, ha pronunciarsi per la prima volta sulla diffusione dei dati personali presenti nei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informativa giuridica.

Qual’è la normativa di riferimento?

La norma primaria è l’art. 52 D.lgs. 196 del 2003, secondo  il quale l’interessato può esplicitamente chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria, prima che sia definito il grado di giudizio, che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l’indicazione delle generalità ed altri dati identificati del soggetto interessato, riportati nel provvedimento stesso.

Nell’ambito civilistico, si ricorda poi che devono essere sempre omessi, anche in mancanza di esplicita richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi, anche relativi a terzi dai quali possa desumersi l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Ed ancora l’art. 22 Codice Privacy afferma un principio generale secondo il quale non possono essere diffusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Tale inciso, non ammette eccezioni, in quanto la salute è sicuramente un dato sensibilissimo di rilevanza costituzionale, e prevale sull’integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica.

Appare pertanto illecito secondo la Corte di Cassazione in commento  la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità. Ciò potrebbe comportare, se provato, anche un risarcimento del danno che non è in re ipsa.

La sentenza merita segnalazione per la sua chiarezza espositiva e per il suo taglio prettamente pratico, perché riepiloga in poche righe lo stato dell’arte, dicendoci quando deve essere omessa e quando può essere invece omessa l’indicazione delle generalità identificative degli interessati in una sentenza che poi verrà pubblicata su quotidiani giuridici o sul web.

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Posso chiedere al Prefetto di rimettere il vecchio cognome a mio fratello?

i mie genitori sono separati e circa 10 anni, mio padre effettua una richiesta di disconoscimento di paternità per mio fratello, concepito nel periodo in cui mia madre lo denunciò per abbandono del tetto coniugale (anche se saltuariamente rientrava per alcuni giorni, senza compiere però il suo dovere di padre e marito). Nn solo la sua richiesta è stata accolta, ma senza notificare nulla a mia madre, mio fratello si è ritrovato il cognome variato all’età di 10 anni; vada xil disconoscimento di paternità, ma è possibile cambiare il cognome ad un minore, cui già ha una propria sfera sociale all’età di 10 anni? Cosa è possibile fare per tutelare mio fratello che ad oggi ancora non sa nulla di questa situazione? Pensavamo di fare richiesta cambio cognome, istanza presentata in prefettura da mia madre, richiedendo nuovamente il cognome paterno, se nza chiaramente pretendere vincoli parentali

È impossibile innanzitutto che non abbiano notificato nulla a tua madre, c’è stato probabilmente un procedimento con tutti i crismi e le notifiche del caso.

Premesso che intanto bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, iniziando dall’esame della sentenza conclusiva del procedimento, va detto che il tema del nome avrebbe dovuto essere affrontato all’interno del procedimento stesso, perché costituisce parte importante di una materia come questa ed in effetti spesso nei procedimenti di questo tipo si dibatte sul mantenimento o meno del cognome.

Non so che cosa abbiate fatto al riguardo, se siete rimasti inerti diventa adesso più difficile, se non addirittura impossibile, chiedere al Prefetto di fare un intervento modificatore di un provvedimento giurisdizionale.

È verissimo che tuo fratello potrebbe subire disagio da un cambiamento di cognome avvenuto quando ha già dieci anni, ma avreste dovuto attivarvi prima.

Il tema comunque è attuale e serio, vi consiglierei di approfondire come si deve.