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Passaporto e precedente penale: che cosa fare?

DOMANDA – Ho fatto richiesta di passaporto x lavoro ed è “bloccato” xche c è una multa penale da 100euro . Non riesco a capire il motivo. Ho scritto al gip e mi è stato detto che devo pagare 0.98e x avere la.multa / provvedimento., tramite pagopa.. ho provato èi chiedono un codice che ho chiesto nuovamente al gip . Ma non mi ha ancora risposto. Quale può essere il costo x pagare una marca da bollo da euro 0.98 e una.multa da 100.. e come è possibile che mi venga trattenuto il passaporto x questo?

— RISPOSTA – La situazione non è molto chiara, purtroppo non esistono soluzioni «magiche», né è pensabile che io ti possa pilotare a distanza.

Devi prendere un avvocato anche perché è opportuno, oltre a conseguire il passaporto, vedere anche di preciso che tipo di procedimento penale hai subito ed in quale forma, perché potresti avere un precedente senza saperlo.

Possono, ad esempio, averti notificato un decreto penale di condanna in un luogo in cui, tuttavia, tu non abitavi più.

Errori di notifica, sfortunatamente, sono piuttosto frequenti.

Ti consiglio dunque di incaricare un avvocato per fare un accesso al fascicolo e vedere innanzitutto che cosa è successo in sede penale, per poi risolvere il problema del rilascio del passaporto.

Se vuoi incaricarmi di fare questo lavoro, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

—————

Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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avvocato risponde

Matrimonio con figlio con persona tornata all’estero: cosa fare?

DOMANDA – il mio compagno è sposato con una cittadina paraguayana con matrimonio contratto in Paraguay e trascritto in Italia, hanno un figlio di quasi 6 anni autistico , 2 anni fa lei è tornata nel suo paese con il figlio prima di partire si era fatta fare un foglio da un avvocato con scritto che lei poteva viaggiare con il minore e che il padre le avrebbe dovuto dare 600€ al mese, lei doveva tornare in Italia era andata in Paraguay solo per una vacanza ma non è più tornata quindi il divorzio poi non è mai stato fatto e non si sono mai accordati su niente , il minore ha una pensione di invalidità italiana che non possiamo più prelevare da qualche mese perché gli è scaduta la carta di identità quindi i soldi che riusciamo a mandargli non sono più 600€ ma meno, lei però pretende sempre più soldi è molto stressante chiama sempre per avere più soldi, come possiamo fare ?

— RISPOSTA – Non solo non ci sono soluzioni magiche, ma anche mettere le mani in una situazione del genere non sarà per niente facile.

Diciamo che la nonchalance e la leggerezza con cui le persone oggi si sposano e fanno figli con altre persone di altri continenti è inversamente proporzionale al grado di difficoltà con cui poi si affrontano le problematiche legali relative nel caso in cui poi quelle unioni, come purtroppo spesso accade, non durino nel tempo.

Dovete andare immediatamente da un avvocato per iniziare la pratica di separazione, nel cui seno verrà regolamentato anche l’affido del bambino.

Una volta completato l’iter della separazione, peraltro, sarà necessario, dopo sei mesi o un anno, fare anche la domanda di divorzio, dal momento che nel nostro sistema legislativo lo scioglimento di un vincolo matrimoniale avviene sempre ancora tramite un duplice passaggio.

È estremamente sconsigliabile restare senza fare niente: sia il bambino che il tuo stesso compagno potrebbero, se il matrimonio non viene sciolto arrivando al divorzio, incontrare problemi legali anche seri.

Se vuoi incaricarmi della pratica di separazione, o se vuoi anche solo maggiori dettagli, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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diritto

Precetto notificato via posta: che succede se non ritira?

Quando notifichi un atto di precetto tramite il servizio postale, ipotesi ad oggi la più comune, dal momento che l’utilizzo dell’ufficio NEP è sempre meno diffuso, può accadere che il postino non trovi nessuno per la consegna dell’atto.

In questi casi, il postino verifica innanzitutto che l’indirizzo indicato nel precetto sia corretto, guardando che, ad esempio, ci siano le generalità del debitore sulla cassetta postale, sui campanelli e così via, chiedendo se del caso anche informazioni ai vicini.

Se queste informazioni mancano, può fare un controllo anagrafico e, se la residenza dovesse risultare errata, restituisce il plico al mittente con l’annotazione di indirizzo errato, trasferito e così via.

Se, invece, appare evidente che pur non essendo in casa il debitore abita ancora a tutti gli effetti là, il postino lascia un avviso nella casetta in cui si dice di aver tentato il recapito poi, una volta tornato in sede, gli spedisce una raccomandata in cui lo avvisa che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale – CAD, comunicazione di avvenuto deposito.

A questo punto, possono succedere diverse cose.

Il debitore vede l’avviso che gli ha lasciato il postino, oppure riceve la raccomandata, e va presso l’ufficio postale a ritirare il plico con il precetto, che a questo punto è appunto da considerarsi effettivamente ricevuto.

Cosa succede se, invece, il debitore non vede gli avvisi (avviso vero e proprio e raccomandata) oppure li vede ma non va a ritirare il plico?

In questo caso, valgono le seguenti regole:

  • l’ufficio postale, dopo 10 giorni dalla spedizione della CAD, restituisce all’avvocato mittente quello che sarebbe stato l’avviso di ricevimento del plico, precisando che la consegna non è avvenuta per «temporanea assenza del destinatario» e che appunto si tratta di «atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.»;
  • il plico resta comunque depositato per sei mesi presso l’ufficio postale: il debitore può andarlo a ritirare anche in seguito, purché entro i sei mesi,   perché al termine degli stessi sei mesi anche il plico verrà restituito all’avvocato mittente.

In questo caso, quand’è che si ha il perfezionamento della notifica?

La legge prevede che la notifica si perfezioni, in questi casi in cui il plico non viene effettivamente ricevuto o ritirato dal debitore, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, che poi è lo stesso giorno in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale.

Questa data risulta dall’«avviso di ricevimento» (lo chiamiamo così anche se in pratica non c’è stato nessun ricevimento, ma si usa lo stesso cartoncino) in cui appunto l’ufficiale postale annota sia la data di avvenuto deposito che la data di spedizione della CAD – oltre che quella in cui il plico viene rispedito al mittente (ma questa data ha scarsa rilevanza).

Dunque in questi casi il pignoramento quando può essere promosso?

Bisogna contare 10 giorni dal momento in cui si può ritenere essersi perfezionata la notifica.

Poniamo ad esempio che il plico non recapitato sia stato depositato in data 16.4 e che in pari data, come è previsto, sia stata spedita la CAD.

recupero crediti

La notifica, dunque, è da considerarsi perfezionata il 26.4. Per poter fare il pignoramento occorre attendere i dieci giorni del precetto (so che non ha senso pratico aspettare i dieci giorni di un «avvertimento» che il debitore non ha di fatto visto, ma la procedura deve ovviamente essere rispettata ugualmente), pertanto: il pignoramento si potrà fare dal 7 maggio.

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tecnologia

AlertMe! wordpress plugin

AlertMe!

Oggi ti parlo di un plugin per wordpress, che è stato attivato su questo blog e che può essere utile anche a te, se, come consiglio sempre, tra l’altro anche a tutti i colleghi avvocati nel libro «Fare l’avvocato è bellissimo», gestisci un tuo blog con wordpress, a condizione ovviamente che sia self-hosted – altrimenti non puoi installarlo.

Si tratta di AlertMe!, un plugin che consente ai gestori di un blog di consentire, a loro volta, ai lettori del blog di iscriversi ad un singolo post, in modo da ricevere aggiornamenti tutte le volte in cui quel singolo post viene aggiornato.

Iscriversi al blog, iscriversi a uno o più post.

Un conto, infatti, è iscriversi al blog, un altro conto è potersi iscrivere ad un singolo post.

A) Iscriversi al blog significa ricevere via mail copia di tutti i nuovi post che vengono pubblicati sul blog. I miei abbonati, ad esempio, ricevono il post del giorno, dal lunedì al venerdì, alle sette del mattino, ormai da oltre vent’anni. Se non sei ancora abbonato, a proposito, iscriviti subito per non perdere questi post.

B) Iscriversi ad un post, invece, significa ricevere un avviso ogni volta che quel singolo post viene aggiornato. Naturalmente, ti iscrivi ad un post quando quel post è di particolare interesse per te. Nel caso del nostro blog, ho pensato di attivare questa possibilità solo per alcuni tipi di post, che vengono effettivamente modificati frequentemente, come ad esempio le raccolte. In futuro, se questa possibilità incontrerà il favore dei lettori, non escludo di estenderlo anche ad altri post, tipicamente i post «miliari» come quelli sulla diffida, le schede di approfondimento e così via.

Ovviamente, il mio consiglio per tutti i miei lettori è quello di iscriversi senz’altro al blog. Poi, oltre a questo, iscriversi a tutti i post che sono per loro di maggior interesse.

Come funziona AlertMe!

Adesso passo a spiegare come funziona tecnicamente AlertMe! Questa parte interessa chi gestisce un blog e vuole appunto aggiungere la funzionalità garantita da questo plugin.

Dopo l’installazione, nella Bacheca di wordpress, sezione Strumenti, compariranno due nuove voci:

  • AlertMe;
  • AlertMe Subscribers.

Nel primo pannello, si possono configurare le impostazioni generali del plugin. La prima cosa da fare è dire in quale tipo di contenuto, se post o pagina o altro, si vuole che compaia il modulo per consentire agli utenti di potersi iscrivere al post o appunto altro contenuto.

Quello che si può fare è decidere tra far comparire il modulo in tutti i contenuti del tipo prescelto, automaticamente, oppure selezionare la modalità manuale. Selezionando la modalità manuale, si dovrà poi andare nel singolo post, entrare in modalità modifica e mettere il segno di spunta dicendo a wordpress di mostrare, per quel post, il modulino per consentire agli utenti di iscriversi alle modifiche.

Questa seconda soluzione è quella che ho adottato io, considerando che la pressochè totalità dei post di un blog sono statici, cioè vengono pubblicati e non più modificati in seguito. Solo alcuni post sono modificati periodicamente, quindi per questo ristretto gruppo, composto per lo più dalle raccolte, andrò ad attivare manualmente il modulo per consentire l’iscrizione.

In questo primo pannello, si possono anche personalizzare i messaggi da comunicare agli utenti al momento in cui si propone l’iscrizione nonchè quelli, successivi, in cui si invia la mail appunto per dire che il post è stato aggiornato.

Il secondo pannello – AlertMe subscribers – ovviamente mostra tutti gli utenti che si sono iscritti per ciascun post, con la possibilità naturalmente di scaricarli in formato CSV.

Conclusioni.

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Grazie per seguirmi sempre.

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diritto

Moglie scomparsa: come divorziare?

sposato con donna russa nel 2016 1 mese dopo lei parte e nontorna piu non chiede permesso di soggiorno ne cittadinanza nlla in itlaia ora non so dove vive so che in russia zona mosca ma non o recapito ne telefono voglio farmi una nuova vita e voglio separazione/divorzio piu veloce possibile

La velocità te la puoi, ovviamente, scordare.

È una situazione difficile in cui farai fatica a riuscire a fare quel che ti serve purtroppo, figuriamoci addirittura farlo in fretta, è pura fantascienza. Specialmente considerando che ti stai attivando adesso che sono passati quattro anni, cosa che potrebbe facilmente aver reso solo più difficile rintracciarla.

Questo per togliere subito di mezzo le cazzate, cosa che è sempre molto importante ed è ormai un momento sempre più ricorrente nella trattazione dei problemi legali, come ricordavo in questo recente altro post.

Detto questo, la seconda cosa da dire è che le pratiche di separazione e divorzio non si possono fare senza la partecipazione dell’altro coniuge. Inoltre le pratiche sono comunque sempre due, nel nostro ordinamento è sempre previsto un duplice passaggio costituito da separazione prima e divorzio poi a distanza di almeno sei mesi di tempo.

Adesso, dunque, bisogna fare la separazione. Solo in seguito si potrà fare il divorzio.

Il primo passo per fare la separazione è svolgere delle indagini per rintracciare tua moglie, cosa cui di solito si provvede tramite un’agenzia investigativa.

Trattandosi di indagini da svolgere all’estero, probabilmente ci sarà un costo non trascurabile e comunque superiore a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui le indagini fossero da fare in Italia.

Una volta individuata la residenza di tua moglie, sperando che sia possibile, bisognerà contattarla per vedere se disponibile da una soluzione consensuale, in mancanza della quale bisognerà di nuovo necessariamente depositare e successivamente notificare un ricorso per separazione giudiziale.

Il discorso sarebbe molto più lungo ma è meglio vederlo eventualmente solo in seguito.

Se vuoi un preventivo per seguire la prima fase di «rintraccio» di tua moglie, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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tecnologia

Bloccare le richieste di notifica dai siti web: come fare?

Non so quale browser usi, e non so nemmeno se tu sappia davvero che cos’è un browser, tanto per cominciare (sarebbe il programma o «app» che si usa per navigare su internet, fare ad esempio ricerche con google, leggere un quotidiano on line e così via), comunque, oltre agli stramaledetti cookies, di cui ho già parlato in un altro post, un’altra grande rottura di scatole, sia nell’immediato, sia – se sei così ingenui da accettare – soprattutto in seguito, è la richiesta di invio di notifiche da parte di alcuni siti web.

Uno fa una ricerca con google su un argomento che gli interessa, capita su di un sito su cui non ritornerà mai più nell’arco della sua intera vita e deve subire una richiesta di notifica. Se poi accetta, questo sito, che magari parla di argomenti che non sono di alcun interesse per l’utente, inizia a mandargli notifiche periodiche e a incasinargli il desktop e l’intera esperienza di utilizzo del computer.

No so che browser usi, dicevo… Personalmente sono ritornato al vecchio e glorioso firefox, dopo essere uscito dal mondo Apple e dal suo onesto e veloce Safari, e dopo aver provato per un po’ di tempo Chrome, che è tuttavia per i miei gusti inaccettabile in quanto non in grado di formattare e rendere correttamente dal punto di vista della leggibilità le pagine web e troppo permeabile alla pubblicità – aspetto questo che non sarà mai risolto, dal momento che google ha come core business la vendita di pubblicità su web.

Firefox, dal canto suo, ha il grande vantaggio che supporta le estensioni anche sui dispositivi mobili, dove ormai trascorriamo quasi tutti noi la maggior parte del tempo che passiamo con strumenti informatici (non so te, io passo più ore usando il cellulare che al Mac), quindi puoi installare ad esempio un ad blocker. Inoltre ha una funzione di «reading mode» che è molto comoda e funziona bene

Sul mac, comunque, Firefox presenta la possibilità di bloccare per sempre le richieste di notifica da parte dei siti web che si visitano.

Se anche tu vuoi bloccarle, devi fare così.

Devi entrare nella sezione «Preferenze» di Firefox, scendendo poi nella immediata sottovoce «Privacy e sicurezza».

Qui trovi una ulteriore sottovoce che si chiama «Permessi».

Qui abbiamo varie ed ulteriori sottovoci, tra le quali dovrai scegliere ovviamente «notifiche».

Si aprirà il riquadro seguente:

A questo punto, basta mettere il segno di spunta a sinistra di «Blocca nuove richieste di inviare notifiche» così come puoi vedere che ho fatto anche io…

Da questo punto in avanti non sarai più disturbato da richieste di attivare notifiche da parte dei vari siti web che visiti.

Ma non ringraziarmi 😉

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diritto

Condannato in contumacia: posso fare esposto per falso?

sono stato condannato in contumacia a pagare al condominio, che avevo costruito nel 1998, 262.000 euro per difetti costruttivi, il difetto principale riguarda l’impermeabilizzazione della soletta di copertura del piano interrato,la verità è che avevo rimediato a detti difetti eseguendo lavori vari sotto la direzione del ex D.L. all’epoca della costruzione e del tecnico del condominio che alla fine,nel 2003,redige una relazione quantificando le eventuali ulteriori opere in qualche migliaio di euro.Il condominio mi cita nel 2006, per un qualche motivo non vengo in possesso della notifica, la sentenza di condanna diventa esecutiva non per notificazione ma per decorrenza dei termini nel 2013.
Vorrei conoscere se è possibile fare un esposto alla Procura della Repubblica denunciando il condominio, i periti, il loro avvocato, per la produzione di documenti falsi, il falso è dimostrato dal fatto che il condominio in questi molti anni non ha effettuato alcun lavoro e non vi sono perdite

È una cosa che andrebbe approfondita molto di più, esaminando sia la situazione in fatto sia il fascicolo del procedimento.

In via generale, si possono fare le seguenti osservazioni.

Riferisci di non aver ricevuto la notifica «per un qualche motivo». Si tratta, però, di un aspetto fondamentale, il primo che è necessario chiarire per verificare la regolarità del procedimento e della sentenza che è stata emessa al termine del medesimo.

Quindi il primo consiglio è quello di incaricare un avvocato di estrarre le copie dei documenti dal fascicolo del procedimento per vedere come ti è stato notificato l’atto introduttivo e verificare se tale forma di notifica può considerarsi valida o meno.

Ovviamente, il da farsi, in seguito, dipende dall’esito che avrà questo accertamento.

Per sapere, poi, se possibile fare un esposto per falso, che è una vera e propria denuncia, ti sembrerà incredibile ma, ancora una volta, bisogna esaminare il fascicolo e vedere esattamente cosa è stato sostenuto dal condominio e che tipi di documenti sono stati prodotti.

In generale, comunque, un reato di falso non ricorre semplicemente quando si sostiene in giudizio un fatto infondato, altrimenti in ogni causa civile ci sarebbe almeno un reato di falso, dal momento che ogni parte della stessa sostiene la verità di fatti diversi e spesso contrapposti, ma occorrono requisiti e circostanze ulteriori previsti dalle disposizioni del codice penale che prevedono diverse figure di reati di falso.

Ulteriormente, va poi considerato che, a mio giudizio, quand’anche ci fosse effettivamente un reato o più di falso e quand’anche si presentasse una denuncia e si aprisse un procedimento terminante con condanna penale dei responsabili, la sentenza civile emessa nei tuoi confronti rimarrebbe perfettamente valida ed efficace e di certo non verrebbe caducata per effetto di una sentenza penale, salva solo l’ipotesi di revocazione, uno speciale mezzo di impugnazione praticabile in alcuni casi anche contro sentenze già passate in giudicato, che è comunque tutto da valutare sulla base di quello che sarà stato accertato, sempre in ipotesi, nel procedimento penale.

In conclusione, mi sembra che ci siano davvero pochi spazi e che si tratti di una ipotesi in cui purtroppo sarebbe stato opportuno attivarsi a suo tempo.

L’unica possibilità con un minimo di concretezza sarebbe quella relativa all’invalidità della notifica, che va tuttavia studiata e approfondita con cura.

Direi che, per fare questi accertamenti, con una sentenza che ti obbliga a pagare quasi 300.000 euro, un po’ di soldi da investire per far fare questo lavoro ad un avvocato potrebbe essere opportuno appunto decidere di spenderli.

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Avviso udienza in Cassazione: a chi è notificato?

nel ricorso in cassazione, l’avviso dell’udienza è notificato solo all’avvocato o anche all’interessato?

L’avviso è notificato solo all’avvocato, presso cui la parte, quella che tu chiami «l’interessato» ha eletto domicilio.

Con il ché, non abbiamo capito il tuo problema, nè tantomeno potuto risolverlo.

Come ho detto e ripetuto centinaia di volte, le domande campate in aria e generiche come questa non hanno nè il minimo senso nè alcuna utilità.

Le persone che hanno problemi legali dovrebbero spiegare i contorni del problema, lasciando che sia il professionista ad occuparsi dei profili rilevanti giuridicamente, ma anche fattualmente.

Ora, non so se nel tuo caso ci sia un problema di timore che l’avviso di fissazione dell’udienza non sia poi comunicato alla parte, se così fosse ci potrebbero essere alcune cose da valutare per poter accedere al fascicolo in caso di necessità di fare accertamenti.

Per maggiori dettagli, rimando alla lettura della scheda sul ricorso per cassazione.

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Persona irreperibile: come gestirla?

mio padre è scappato dall’Italia 25 anni ed è tuttora irrintracciabile. Sappiamo solamente che sta in sud America e vorremmo sapere se c’è un sistema per ottenere la separazione. Ovviamente, non potendolo contattare non è possibile farlo per procura. Noi non sappiamo come fare e le saremmo grati se ci potrebbe dare qualche consiglio .

Quello che bisogna fare è in realtà molto semplice, anche se può essere a volte difficoltoso metterlo in pratica.

Prima di venire a questo, però, c’è da dire che non bisogna affatto trascurare la necessità di fare la pratica di separazione e, successivamente, di divorzio: se non la fate, infatti, avrete enormi problemi al momento ad esempio dell’apertura della successione. Per non dire di quello che potrebbe accadere in altri casi, come ad esempio la necessità di nominare un amministratore di sostegno, ricorso il cui deposito deve essere notificato a tutti i parenti fino al quarto grado, compreso il coniuge.

Ciò premesso, quel che bisogna fare nella situazione in cui una controparte non è rintracciabile, e si deve notificargli un atto introduttivo di un processo, pertanto non solo in caso di separazione e divorzio, è appunto piuttosto semplice, concettualmente.

La prima cosa da fare è quella di commissionare apposite ricerche ad una agenzia di investigazioni. Non è affatto sufficiente, per ritenere una persona irreperibile e usare di conseguenza le speciali modalità di notifica previste per queste situazioni, una ricerca all’anagrafe o la generica asserzione per cui una persona se ne è andata «tanti anni fa», «sta in sudamerica» e altre cose del genere, che in diritto sono prive di qualsiasi consistenza.

Il primo passo è dunque fare tutte le ricerche possibili immaginabili per vedere se questa persona è, almeno di fatto, rintracciabile, cioè si può sapere dove sta effettivamente, quale è la sua dimora. Questo è un compito che viene svolto appunto direttamente dall’agenzia, fa parte del know how delle agenzie di investigazioni, l’importante, anzi l’essenziale, è che tutte le ricerche svolte e le relative conclusioni vengano, al termine, documentate in una apposita relazione scritta.

Ovviamente, non osta al compimento delle ricerche il fatto che la persona si trovi all’estero: ogni agenzia con un minimo di qualità ha una rete di corrispondenti all’estero in grado di commissionare un’indagine in loco. Lo stesso legale che incaricate può essere in grado di far svolgere queste indagini incaricando un’agenzia del posto, a me ad esempio è capitato spesso per la Romania.

Le conclusioni dell’indagine possono, ovviamente, essere di due tipi: il destinatario si trova, oppure risulta effettivamente irreperibile. A questi due esiti corrispondono due modi diversi di proseguire nel coltivare la pratica, naturalmente.

Se la persona è stata individuata, allora il ricorso per separazione gli deve essere notificato. Prima di andare direttamente in tribunale, tuttavia, visto che appunto la persona è stata individuata, personalmente consiglio di tentare di inviare una diffida, tramite raccomandata internazionale: può sempre darsi che si riesca ad organizzare per una soluzione di tipo consensuale ed è comunque un modo di procedere più corretto e civile, che, se poi si finirà davanti ad un giudice, verrà apprezzato. La notifica va fatta seguendo le disposizioni del codice di rito italiano ma anche dei regolamenti UE, se in uno stato facente parte dell’Unione, oppure di una delle eventuali convenzionali internazionali siglate con altri Stati, se appunto la persona non si trova in uno stato comunitario. Noi abbiamo avuto occasione di notificare in diversi Stati del mondo, le procedure sono un po’ laboriose, a volte occorre una traduzione, serve un adeguato approfondimento e molta prudenza, perché non si tratta naturalmente di attività routinarie e perché la validità delle notifiche è assolutamente fondamentale e un avvocato che le trascura o le conduce in modo approssimativo, senza la massima cura, è sicuramente un cattivo legale.

L’altra eventualità è che la persona risulti effettivamente, nonostante tutte le ricerche svolte e soprattutto debitamente documentate dall’agenzia, effettivamente irreperibile, perché ad esempio è riuscita a cambiare nome all’estero, ha voluto proprio nascondersi, oppure ha stabilito la residenza in uno stato che non dispone di un sistema di censimento anagrafico paragonabile a quello degli stati europei e comunque dell’Italia. In questo caso, il ricorso gli deve essere ugualmente notificato e la notifica va eseguita con il rito degli irreperibili di cui all’art. 143 cod. proc. civ.. Ovviamente, insieme al ricorso va assolutamente prodotta, cioè depositata in giudizio e offerta in comunicazione al giudice, la relazione dell’agenzia investigativa che dimostra appunto che, a seguito di apposite ricerche, la persona è irreperibile. Ciò perché ancora una volta la validità della notifica iniziale è un aspetto assolutamente e totalmente imprescindibile, che non può in alcun modo essere trascurato o gestito con scarsa cura ed attenzione. Il giudice deve essere messo in grado di giudicare la validità della notifica e l’unico documento che può consentire ciò è una relazione ben documentata.

Riassumendo, il primo passo è scegliere un’agenzia o un avvocato che possano seguire in modo serio ed accurato le ricerche del destinatario della notifica, ottenendo una relazione sulla rintracciabilità o meno dello stesso; il secondo passo è quello di procedere con la notifica, nelle forme che saranno state indicate dalle conclusioni della relazione.

L’errore da non fare assolutamente è quello di rimanere inerti: un vincolo di coniugio con una persona che non si sa dove sia è una mina vagante che può esplodere in qualsiasi momento e dare gravi grattacapi. Il problema non si risolve da solo con il trascorrere del tempo, anzi può diventare solo più grave, purtroppo.

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Cause civili: come sapere se ce ne hanno fatta una?

nell’incasinamento generale della mia vita negli ultimi anni ho dovuto cambiare recapito molto (troppo) spesso, e ho la certezza che, nonostante le varie attenzioni, sicuramente c’è corrispondenza che non mi è arrivata.
Da qualche giorno mi è venuta la psicosi che qualcuno possa avermi fatto una causa civile, e mi chiedo: c’è modo di sapere se ci sono cause civili contro di me? A chi devo rivolgermi?

Ogni procedimento civile deve iniziare con una notifica, un atto con cui si porta a conoscenza delle parti interessate in modo molto rigoroso appunto il fatto che c’è un procedimento che le riguarda.

Le notifiche vanno fatte nei luoghi o sedi della persona che ne è destinataria e cioè nella residenza, dove la persona abita, oppure nel domicilio, cioè il luogo di lavoro.

Se una notifica viene fatta in un luogo dove una persona aveva ma non ha più la sua residenza perché l’ha trasferita altrove, l’intero procedimento ne risulta viziato.

Quindi ogni avvocato con un minimo di serietà è attentissimo alle notifiche, che sono una delle pochissime cose davvero fondamentali ed imprescindibili di ogni causa civile.

È chiaro che non si fanno controlli sempre ed in ogni caso, ma se la notifica non viene ricevuta personalmente dal destinatario o da un suo familiare, prima di lasciar andare avanti una causa per magari oltre dieci anni un avvocato si premura di controllare che non ci sia qualcosa di storto.

Per questo, credo che se qualcuno ti avesse fatto causa, avresti ricevuto la notifica nei luoghi in cui volta per volta hai spostato la residenza. Se la notifica fosse stata fatta in luoghi diversi, immagino che il procedente se ne sarebbe accorto e l’avrebbe ripetuta nel luogo corretto.

Detto questo, non esiste comunque un sistema generale per vedere se c’è un procedimento civile pendente nei propri confronti presso qualsiasi tribunale della Repubblica. Tutt’al più si potrebbe provare a chiedere informazioni sui procedimenti pendenti presso un determinato tribunale, giudice di pace, corte d’appello, tribunale dei minorenni… ma ovviamente in questo modo c’è da perdersi.