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Se la mia casa è andata all’asta quando dovrò andar via?

In settembre 2013 la mia casa e andata all’asta vi chiedo gentilmente una risposta in mail : quando tempo ho per lasciare la casa
È impossibile poterlo dire senza vedere i documenti, almeno i principali, del procedimento di esecuzione, anche perché l’espressione «andata all’asta» è assolutamente generica e non indica se è stata, ad esempio, solo pignorata, già messa in vendita o addirittura già venduta ad un acquirente finale. Mi pare di capire che tu non abbia un avvocato, ma questa è una cosa sconsigliatissima quando si subisce un procedimento di esecuzione immobiliare. So bene che uno dei problemi che si hanno nell’incaricarlo sta proprio nel fatto che, se a uno pignorano la casa, significa che non si trova in buone acque dal punto di vista finanziario, ma esiste l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che si può usare anche per questo tipo di procedure (e questo lo so per esperienza diretta). Ti consiglierei quindi, sempre che il procedimento non si sia già concluso, di nominare un avvocato dopo esserti fatto ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Questo avvocato saprà rispondere alle domande che gli formulerai relativamente ad ogni aspetto del procedimento.

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Per la guida in stato di ebbrezza posso fare senza avvocato?

Dieci giorni fa mi hanno ritirato la patente con tasso alcolico 1.01 e 1.05 con la sospensione di sei mesi. Io ho 61 anni e sono 8 mesi che non lavoro, non ho la possibilità di pagare un avvocato. Avrei bisogno di avere la patente per cercare lavoro, ma come devo fare per rivolgermi al giudice di pace?

Purtroppo, per questa fascia di tasso alcolemico, è prevista anche l’apertura di un procedimento penale.

Sia per questo procedimento, che per l’altro eventualmente da instaurare per tentare di recuperare la patente (nel cui seno ti anticipo che la motivazione riguardante la ricerca del lavoro non sarebbe probabilmente sufficiente) è necessario incaricare un avvocato.

Se ne hai i presupposti, puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, sia per il procedimento penale che dovrai affrontare, sia per l’impugnazione della sanzione amministrativa, come spieghiamo meglio in questo nostro precedente post. Ti consiglierei anche di dare un’occhiata alla nostra scheda sull’impugnazione delle sanzioni amministrative.

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Cosa fare dopo che si riceve una diffida da un avvocato?

ho ricevuto una diffida da un avvocato il quale afferma di tutelare gli interessi di mio padre che è ricoverato in condizioni critiche da quasi 3 mesi e non è in grado(come da certificato medico in mio possesso)di prendere decisioni impegnative.In questa diffida l’avvocato mi accusa di aver ingannato mio padre facendogli firmare una delega alla riscossione della pensione che prima era a favore di mia sorella.In realtà mio padre stesso quando ancora stava bene mi chiese di compiere tale atto.Dopo aver riscosso la pensione del mese di Luglio 2013,il mese dopo mia sorella ha riavuto non so come la delega da mio padre che si trova tuttora ricoverato.In questa diffida l’avvocato,afferma che ho ingannato mio padre e mi intima di restituirgli la pensione minacciando conseguenze penali.Dietro c’è sicuramente mia sorella e la pensione da me riscossa (7 50,00 Euro)è servita a pagare bollette e medicinali vari di cui conservo la documentazione.Potete darmi un consiglio?

La situazione è complicata, anche se molto probabilmente gestibile, quindi l’unico consiglio che ti possiamo dare è, purtroppo, quello di incaricare anche tu un avvocato. Potresti rispondere a questa diffida con una lettera fatta da te, ma il rischio che tu possa scrivere cose che un domani possano essere usate contro di te è piuttosto alto e, una volta che le hai scritte, non le puoi di certo più contestare.
Purtroppo ancora, trattandosi di una vertenza al momento stragiudiziale non puoi nemmeno avvalerti del patrocinio a spese dello Stato, se mai ne avessi i presupposti. L’unica cosa che ti avrebbe giovato, in questo caso, sarebbe stata avere una forma di tutela giudiziaria, che però sicuramente non avrai perché in Italia siamo indietro di decenni su queste cose.
Direi che non ti resti che metterti alla ricerca di un legale, chiedendo magari qualche preventivo.

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si possono contestare le spese legali per un immobile venduto all’asta?

La mia casa è stata venduta all’asta per debito di lavori straordinari del valore di circa 5mila euro. Il condominio ha incassato dalla vendita all’asta la somma totale di 30 mila euro. Io mi ero opposta al Piano di Riparto scrivendo al Giudice Esecutivo, ma non avendo un difensore ho dovuto giocoforza accettare il Piano. Contestavo il fatto che le spese legali sono raddoppiate, perchè con il cambio di amministratore è intervenuto un secondo avvocato, il quale solo per i suoi interventi (4 precetti ) ha chiesto ed ottenuto circa 7000 euro Da notare che questo avvocato ha fatto un decreto ingiuntivo mettendo dentro (OLTRE ALLA CIFRA IN SORTE) anche le spese legali del collega. Ma io me ne sono accorta solo quando il custode delegato dal Giudice mi ha dato la nota spese del primo avvocato. Potrei fare ricorso tardivo presso il Tribunale? O citare il condominio per illecito arricchimento?

Oramai ti sono scaduti tutti i termini. Il problema è stato non munirti di un difensore, che avrebbe potuto controllare i conteggi e fare le opposizioni in senso alla procedura nei termini previsti dalla legge. Capisco che tu ti trovassi in difficoltà economica, ma per avere un avvocato in grado di difenderti avresti potuto chiedere il patrocinio a spese dello Stato che è certamente utilizzabile per i procedimenti di esecuzione immobiliare, questo lo so per certo perché io stesso l’ho fatto avere a miei clienti svariate volte e presso diversi tribunali italiani.

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se un marito toglie l’energia elettrica all’ex moglie

lavoro presso uno sportello antiviolenza presso il comune di Borgetto, provincia di Palermo. Da diverso tempo supportiamo psicologicamente una donna che ha subito violenza da parte del marito. La donna è stata seguita da diversi legali (gratuito patrocino) perché non è mai stata sufficientemente seguita. Si va avanti da un paio di anni con un’improbabile separazione consensuale che non ha portato mai da nessuna parte. La signora ha fatto diverse denunce di maltrattamenti tra cui l’ultima un paio di mesi fa perché il marito, che non ha mai comunque versato nessun mantenimento, ha disdetto la fornitura di energia elettrica della casa dove vive la signora, pertanto la stessa si trova da un paio di mesi senza corrente elettrica con tutti i gravi problemi che ne derivano. Come può difendersi questa donna e i servizi sociali possono fare qualcosa? Non ci sono minori! 

Non ha senso negoziare per una consensuale per due anni, se ci sono le condizioni la consensuale si fa subito o entro un paio di mesi, altrimenti meglio andare, con tutti gli svantaggi del caso, verso una soluzione di tipo giudiziale. Tra l’altro il patrocinio a spese dello Stato non copre la fase di trattative stragiudiziali, per cui immagino con quanta poca voglia questi avvocati abbiamo seguito la signora… Credo che la cosa migliore sia notificare subito un ricorso per separazione giudiziale, mentre per quanto riguarda l’episodio relativo alla fornitura di energia elettrica per poter dire qualcosa occorrerebbe conoscere il contesto e i dettagli rilevanti tra cui la proprietà dell’abitazione, gli eventuali accordi temporanei intercorsi tra i coniugi e così via; potrebbero esserci anche i presupposti per una denuncia penale, ma prima ovviamente il caso deve essere vagliato attentamente.

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si può impugnare la separazione consensuale?

Nel luglio 2002 facemmo una separazione legale consensuale con mia moglie per escludere il mio figlio nato fuori dal matrimonio. Fui convinto a fare cio dall’avvocato di mia moglie da mio genero,da mia figlia ,che mi fece assistere da un suo ex fidanzato avvocato. Mi fecero spogliare di tutto cio che avevo in favore di mia moglie ,mi convinsero cosi’ bene che aiutai perfino a convincere mia moglie che era per il suo bene lei piangeva diceva che non voleva la separazione (già vivevamo separati). Insomma avrebbe dovuto essere valida a protezione della mia famiglia. Passati 7 anni in cui mia moglie mi accettava in casa e mi aiutava,come di consueto ,un giorno chiamarono i CC e mi abbandonarono, ora io non ho casa e non riesco a farmi aiutare ne da ex moglie ne dai figli. Cosa posso fare. Si può impugnare?

Non ho capito quasi niente dal tuo racconto, posso solo dirti che la giurisprudenza, i giudici non ammettono di solito la simulazione della separazione consensuale nel senso che una volta che vai davanti ad un presidente di tribunale e dichiari di volerti separare non puoi non sapere quali sono gli effetti giuridici di tale atto, mentre i motivi per cui vi hai provveduto non rilevano. Vista la tua situazione e la tua discreta difficoltà ad esprimerti, ti consiglierei di incaricare al più presto un legale, se non disponi di denaro sufficiente per compensarlo forse puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sulla questione della simulazione della separazione, comunque, ho già scritto altri post nel blog che volendo puoi trovare facendo una ricerca.

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Lavorare col patrocinio gratuito: conviene?

Ciao Tiziano, disturbo per chiederTi cortesemente alcune indicazioni in merito alla Vostra esperienza in regime di gratuito patrocinio. Mi trovo ad assistere una signora che ne ha diritto, però non sono ancora iscritta nell’apposita lista, anche se era già mi intenzione farlo anche prima di analizzare questo caso. Al riguardo sento voci entusiaste e voci meno entusiaste sul punto. Quelle meno entusiaste si lamentano in ordine ai tempi ed alla misura del compenso che lo Stato corrisponde all’avvocato. Volevo chiederTi, in base alla Tua esperienza, se mi consigli di iscrivermi alla lista e, magari, quali sono i pro ed i contro nella scelta di assistere clienti in regime di gratuito patrocinio (avv. Frida Del Din, foro di Treviso)

Con questo intervento usciamo un attimo dalla nostra consueta impostazione, di risposte di tipo divulgativo date da legali ad utenti, e quindi diciamo B2C, per aprire un dialogo sul tema di tipo B2B, cioè avvocato – avvocato, anche se naturalmente, essendo pubblico, anche gli utenti potranno dire la loro e intervenire. A questo punto, come al solito, racconterò la mia esperienza e farò le mie osservazioni, l’invito è però appunto poi rivolto a tutti i colleghi, e utenti: date anche voi la vostra testimonianza, ogni esperienza è importante per capire meglio come funziona «sul terreno» questo istituto, a beneficio di tutti gli avvocati, specialmente più giovani, che ne sono interessati.

Premetto che io faccio molto patrocinio a spese dello Stato. In questi ultimi anni, mi è anche capitato di presentare domande un po’ in tutta Italia e ho avuto esperienze davvero diverse, sotto molteplici aspetti.

Probabilmente la prima cosa da dire è che funziona in modo diverso per il civile, il penale e l’amministrativo.

Nel civile, la domanda di ammissione al beneficio va presentata, se la causa non è già iniziata, all’Ordine degli avvocati presso l’Autorità giudiziaria competente. Bisogna ricordarsi sempre che l’ammissione fatta dall’Ordine è solo anticipatoria: se il giudice, cui spetta sempre l’ultima parola in materia, non la ritiene fondata può revocarla, anche se devo dire che a me ciò è capitato una volta solamente su centinaia di casi. Per quanto riguarda gli ordini, ho trovato persone veramente competenti e preparate, ma anche, come al solito, persone meno preparate; da alcuni ordini mi sono sentito mettere in dubbio la possibilità di chiedere l’ammissione in quanto procuratore extra distretto (possibilità ammessa da una modifica legislativa di oramai diversi anni fa), richiedere documenti assolutamente inutili e così via. La cosa migliore è fare sempre quel che viene richiesto, anche in ordine all’integrazione documentale, e armarsi di molta pazienza – ma questa è una cosa che di sicuro non difetta a chi fa la professione continuativamente.

Un’altra importante differenza del civile rispetto agli altri settori è che, in questo tipo di procedimenti, l’avvocato del cliente ammesso al beneficio viene, per legge, pagato di meno. Infatti, si applica la riduzione della metà degli onorari e dei diritti. Non so se sia giusto, non credo, dal momento che spesso l’assistenza in un procedimento civile comporta uno studio e un approfondimento molto maggiori di quelle richieste da un penale per la quasi totalità dei reati commessi da persone ammesse al patrocinio, ma tant’è. Se si somma a questa circostanza il fatto che il civile dura molto più a lungo, proprio in termini di tempo, del penale, per cui non raramente un legale con questo regime deve aspettare sette o otto anni per farsi liquidare – che non è ancora, attenzione, il pagamento, ma appunto solo la liquidazione – allora si capiscono le critiche mosse al sistema da certi colleghi. Naturalmente, si fa per dire, durante tutti questi anni, se ci sono da fare spese, le deve anticipare il legale perchè è anche deontologicamente vietato chiedere soldi ad una persona ammessa al patrocinio – ci si chiede dunque … se non è volontariato questo allora cosa possa esserlo. Come anticipato, poi, dal momento della liquidazione a quello dell’effettivo pagamento possono trascorrere molti mesi, anche anni. Nel mio caso, la media è di circa un anno, con punte più «virtuose» e altre meno.

Questa situazione conduce nella pratica alla paradossale, e anche deontologicamente scorretta, situazione per cui il legale, magari dopo due o tre anni di giudizio, di fatto non vede l’ora che termini il mandato per poter farsi liquidare e quindi spesso o rinuncia addirittura direttamente al mandato, senza altra ragione oggettiva, oppure si comporta in modo tale da farselo revocare dal cliente. In questo modo, pur non essendo concluso il procedimento, potrà presentare la propria parcella per la liquidazione e ricevere anche il pagamento. Tutto questo non è corretto, dal punto di vista della valutazione della condotta dei legali, nè conveniente per gli assistiti, che si trovano magari nella necessità di dover cambiare legale a metà pratica, con tutte le difficoltà del caso. Ma l’istituto è purtroppo configurato in modo tale da favorire applicazioni «deviate» di questo tipo. Sarebbe, io credo, sufficiente prevedere una liquidazione annuale o almeno biennale dei compensi, dal momento che non esiste alcun lavoratore o artigiano o imprenditore che accetta pacificamente di lavorare senza prendere alcun compenso, e per giunta anticipando le spese, per sette, otto, financo dieci anni. Diciamo che questi aspetti vanno messi nel gran novero di quelle cose che, nonostante tutto, i nostri governanti non vogliono capire.

Nel penale non esiste l’intervento dell’Ordine, ma decide direttamente il Magistrato. Se il cliente non ha ancora i dati del procedimento, bisogna fargli presentare una istanza del 335. Ricordati, in generale, che tutto quello che fai prima che ci sia l’ammissione al patrocinio non ti verrà liquidato, quindi se fai tu la istanza ex art. 335 cpp, magari tramite anche un bel colloquio in carcere, di fatto lavori gratis, solo in vista della liquidazione che verrà fatta se l’assistito verrà ammesso al patrocinio e tu verrai liquidata. Nel penale, a differenza che nel civile, come abbiamo cennato, la liquidazione delle competenze è piena e non ci sono abbattimenti. Un aspetto positivo, anche se spesso le liquidazioni sono comunque molto basse. A me personalmente sono capitate, per procedimenti penali seguiti al Tribunale dei minorenni, che è quello che liquida meno di tutti, liquidazioni favolose dell’ordine di cento o anche più spesso cinquanta euro: praticamente, quando ti va bene, un rimborso spese. Nei procedimenti penali degli adulti, le liquidazioni sono invece molto più corpose. Generalmente ho notato che di solito sono anche più veloci nel civile, sia come liquidazioni che come pagamenti.

Davanti ai TAR l’ammissione al patrocinio viene deliberata da una apposita commissione, «restaurata» a seguito di una modifica legislativa che in un primo momento le aveva abrogate. Di solito, quando devi impugnare un atto amministrativo al TAR il tempo è pochissimo e c’è da correre, per cui forse è meglio che ci sia un organo apposito, e non vada tutto a confluire agli Ordini, che non di rado sono abbastanza ingolfati. La mia esperienza con le commissioni presso i TAR è tutto sommato positiva, mi hanno sempre ammesso, i tempi per le liquidazioni e i pagamenti non sono stati peggio di quelli che si hanno negli altri settori. In un caso, la commissione aveva richiesto una integrazione documentale che secondo il mio cliente non era dovuta: il cliente si è impuntato, non l’ha fornita e la commissione l’ha ammesso ugualmente.

Una cosa che abbatte ulteriormente i compensi è il fatto che lo Stato, ad ogni persona ammessa, paga un solo avvocato, non due, anche se la causa è da fare fuori zona. Quindi il corrispondente bisogna trovarlo e pagarlo. Personalmente, riesco a fare procedimenti in ogni parte d’Italia accordandomi con il corrispondente per una divisione secondo certe percentuali di quanto verrà liquidato dal giudice al termine del procedimento e devo dire che ho sempre trovato grande disponibilità e umanità a riguardo, un altro aspetto che la gente comune, quando pensa agli avvocati, non considera. Essere disposti a dividere in parti una torta già magra non è da tutti.

Ad ogni modo, dal punto di vista logistico, mi sono organizzato con un modulo on line, con una scheda pratica approfondita da dare in pasto agli interessati affinchè capiscano anche loro i tratti essenziali dell’istituto, che potrai consultare anche tu stessa per avere molte maggiori informazioni. Ho poi definito, all’interno del personale amministrativo dello studio, una persona dedicata a trattare tutte le domande di ammissione al beneficio; in questo modo, personalmente incontro il cliente quando è già stato ammesso, mentre la fase preparatoria viene svolta dal personale amministrativo, naturalmente sotto la mia supervisione, anche perchè la domanda richiede che il caso concreto venga inquadrato correttamente in diritto e altrettanto correttamente descritto.

In ambito associativo, mi appoggio da anni ad ANVAG, che credo sia la miglior associazione di legali in materia, con persone di grande competenza e umanità, presieduta dal collega Nicola Iannello di Roma, sempre disponibile a dare una mano concretamente e in prima persona in caso di questioni oscure o dubbi interpretativi. In letteratura, non ci sono testi particolarmente approfonditi e su molti aspetti dell’istituto non c’è sufficiente informazione. Il miglior strumento, se deciderai di iscriverti ti consiglio di procurartelo, è il manuale di Spinzo – Palombarini, che considero uno dei miei pochi veri ferri del mestiere, quelli che consulto quasi tutti i giorni.

Un aspetto positivo del patrocinio a spese dello Stato è che ti consente di aumentare il numero di casi che segui, non tanto sotto il profilo del ricavo economico quanto sotto quello dell’esperienza. Grazie all’istituto, ho potuto seguire casi cui non avrei mai avuto occasione di interessarmi e che, devo dire, mi hanno dato molto, perchè come sa ogni avvocato non è tanto lo studio sui manuali ma l’applicazione del diritto alle regole della vita che ti fa veramente crescere. Il primo caso, ad esempio, in cui mi è capitato di ottenere un mantenimento per il marito, posto a carico della moglie, è stato un caso seguito in regime di patrocinio gratuito. Oppure il mio primo ricorso per cambiamento di sesso. Ma ce ne sono tanti altri. Siccome io sono molto curioso di natura, per me è tutto grasso che cola. Ciò, ovviamente, dipende in fondo dal carattere di ognuno.

Un aspetto negativo può secondo alcuni essere che, anche con il patrocinio, possono capitare i famosi clienti «tossici», quelli che sono più una perdita, su tutti i fronti (economico, di tempo, di equilibrio e serenità personale), che altro. Ma, contrariamente a quel che si potrebbe forse pensare, non ne capitano di più di quelli in regime di libera professione e devo dire che ho avuto occasione di avere a che fare con persone prive di risorse economiche ma con una grande dignità e soprattutto buona educazione, dove per converso in regime professionale standard ho purtroppo incontrato persone benestanti che erano insopportabili cafoni. Per cui anche la tua esperienza potrà variare. Resta il fatto che in ogni caso un avvocato, quando si accorge che un cliente è tossico, per lui e di riflesso per tutto lo studio, compresi gli altri assistiti, deve rinunciare al mandato, se pensa di non potergli comunque essere utile in alcun modo.

In conclusione, io ne faccio molto e credo che continuerò a farne, quindi il consiglio finale hai già intuito qual’è: tutto sommato, secondo me vale la pena, anche se rimane da valutare il rapporto tra pratiche che si seguono in questo regime e pratiche di clienti in regime di libera professione. In ogni caso, credo anche che le nostre valutazioni al riguardo non debbano, come cennato, essere solo economiche: oltre alla necessità di crescere culturalmente, è giusto fare anche qualcosa per le persone che nella vita sono state meno fortunate di noi. Essere un avvocato, almeno a mio giudizio, non può essere solo onori, ma anche oneri. Non che questi manchino, al contrario di quanto ritiene comunemente la gente, che ce ne sono eccome, però è giusto anche dare una mano. Al riguardo, parlo di una forma di «semivolontariato», dal momento che un po’ di compenso c’è comunque, anche se ci deve essere necessariamente anche un po’ di altruismo nell’avvocato che segue in regime di patrocinio. Una buona idea per incentivare i legali a iscriversi nelle liste del patrocinio potrebbe essere, visto il valore anche formativo dell’esperienza, quella di riconoscere un minimo di crediti formativi, o per ogni atto o anche solo per l’iscrizione, ma in questo caso a condizione che si raggiunga un numero minimo di incarichi annuali.