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Patrocinio a spese dello Stato: quanti avvocati posso avere?

vorrei chiedere il divorzio alla mia ex moglie ed avvalermi del gratuito patrocinio (ho i requisiti per ottenerlo) il problema è che io risiedo a Napoli e lei a Vicenza. Vorrei sapere se devo rivolgermi ad un avvocato del foro di Vicenza abilitato al gratuito patrocinio o posso rivolgermi ad un avvocato di Napoli ed in quest’ultimo caso la trasferta dell’avvocato sarà a mie spese o comunque pagata dallo stato?

Con il patrocinio a spese dello Stato, lo Stato paga un solo avvocato. Se, dunque, incarichi un avvocato su Napoli, che poi ha bisogno di appoggiarsi su Vicenza ad un altro legale, quest’ultimo lo devi compensare tu.

Siccome la competenza territoriale, almeno se procedi con una domanda di divorzio giudiziale, è di Vicenza, ti conviene cercare direttamente un avvocato su Vicenza.

La cosa migliore, ovviamente, sarebbe cercare di consensualizzare la pratica, nel qual caso si potrebbe fare tutto con un accordo in house, per il quale non vale il gratuito patrocinio ma che molti studi, compreso il nostro, offrono a costo ridotto per chi ha basso reddito.

Per la consensualizzazione, ti rimando a questo precedente post in tema. Bisogna capire che anche la trattativa, purtroppo, rappresenta un investimento, di tempo e soldi, che non offre però alcuna garanzia di conseguire il risultato. Generalmente, tuttavia, un minimo io consiglio sempre di farne, diciamo almeno la lettera o diffida iniziale.

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Per una vertenza di lavoro l’avvocato va pagato?

mia moglie ha fatto una vertenza di lavoro ad un’azienda.
L’avvocato che le hanno affidato al patronato fa parte dell’ordine degli avvocati di Catania
L’avvocato in questione è iscritta pure al gratutito patrocinio .
L’avvocato in questione non fa altro che tormentarla che vuole essere pagata ancora.
Lei ha già dato 150 euro ma lei insiste e ne vuole ancora.
Mi sono informato anche altrove e mi hanno detto di denunciarla alla guardia di finanza o telefonando direttamente al 117.
Mi hanno pure segnalato la legge 30 marzo 2001, n° 152 dove nell’articolo 9 attesta:
“3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni”

La disposizione che hai citato non mi sembra pertinente, riguarda il divieto di stabilire patti di quota lite e cioè di concordare che l’avvocato e il patronato siano compensati tramite una «fetta» di quello che il lavoratore riesce a recuperare.

Questa disposizione, tra l’altro, è in buona parte superata da quelle più recenti che consentono di stipulare un compenso a percentuale, che, ontologicamente, non sono ancora riusciti a precisare, almeno quando l’oggetto del recupero è un bene fungibile, come tipicamente il denaro, che differenza presenti in realtà rispetto alla quota lite…

Ma nel tuo caso mi pare che la quota lite o compenso a percentuale non sia niente di rilevante, dal momento che un patto del genere non mi pare sia mai stato fatto, mentre questo legale vorrebbe essere pagato per il lavoro prodigato nella vertenza.

Parlando di questo, c’è da dire che non è sufficiente che questo legale sia iscritto nelle liste degli avvocati che possono assumere pratiche in patrocinio a spese dello Stato per concluderne che questo legale non ha diritto a compenso dal proprio assistito.

Innanzitutto, il patrocinio deve essere stato concesso dalle Autorità competenti e la vertenza deve essere stata condotta sulla base della delibera di ammissione. In quel caso, l’avvocato non può chiedere il proprio compenso al cliente, se lo facesse commetterebbe un illecito, che ha anche rilevanza disciplinare, ma lo deve chiedere allo Stato.

Ma se non c’è stata nessuna delibera di ammissione al patrocinio, significa che l’attività è stata svolta in regime di libera professione, cosa che è perfettamente legittima, ed in questo caso il legale va pagato perché ha diritto di essere compensato per il suo lavoro.

Se la vertenza, in particolare, è stata solo stragiudiziale, è impossibile che ci sia stata delibera di ammissione al patrocinio, o comunque se anche ci fosse stata l’attività stragiudiziale non sarebbe stata coperta, perché il patrocinio a spese dello Stato nel nostro Paese copre solo ed esclusivamente le attività giudiziali.

Tutto ciò considerato, anche una volta applicato al caso concreto, che non è purtroppo abbastanza chiaro, probabilmente la soluzione migliore è quella negoziale, cioè trovare un accordo con questo avvocato. Se, invece, questo avvocato avesse lavorato in regime di patrocinio a spese dello Stato, in questo caso non dovreste pare proprio nulla e vi suggerirei di inviare una diffida tramite posta elettronica certificata.

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Posso ricorrere al TAR se un commissario se la intendeva con una mia ex?

Dottorato di ric. Ho superato valutazione titoli, scritto (anche in lingua) e orale e mi sono piazzato al 4° posto, prima idoneo non borsista.Il coordinatore del Dottorato è Mister X e non fa parte della commissione. Alla selezione incontro la mia ex la quale ha vinto il dottorato arrivando al primo posto.La suddetta aveva appena concluso lo stessissimo dottorato, dello stesso coordinatore che la “ onosce” dai tempi della tesina per la laurea triennale e della tesi per la magistrale. Nel 1° dottorato aveva avuto accesso al senza borsa. Mi aveva confidato che Mister X non era riuscito a fare di più. Questa volta, per non sbagliare, la mia ex ha preso 27-27-27 tra titoli (nessun110),scritto (non sa le lingue) e orale (nel quale ha farfugliato).Con 81 punti ha sbaragliato la seconda a 76 punti. Durante l’attesa per la prova orale tutti si sono accorti delle att enzioni amorevoli di Mister X per la mia ex (buffetti, carezze). Tutti e 3 i voti sono improbabili. (Ho gr. patrocinio) Ricorro al TAR?

Di sicuro non sulla base di queste motivazioni, che dal punto di vista giuridico e processuale sono, purtroppo o per fortuna, di assoluta e totale inconsistenza.

Per vedere se possibile impugnare gli esiti di questo concorso, bisogna esaminare i verbali relativi alla conduzione delle prove e le motivazioni dei giudizi finali, per verificare se tali incombenti sono stati posti in essere secondo le disposizioni di legge o meno.

Insomma, bisogna accertare se le irregolarità cui hai potuto assistere direttamente coi tuoi occhi si sono anche tradotte in violazioni concrete, perché è chiaro che non puoi chiedere al TAR di annullare un provvedimento perché un commissario dava dei buffetti ad una tua ex.

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, tieni presente che presso i TAR è implementato, strano a dirsi, ancora peggio di quanto già non avvenga presso gli altri organi giudiziari: qui l’ammissione è deliberata da apposite commissioni, in un primo momento abrogate poi risuscitate non si sa bene per quali motivi, che hanno tempi più lunghi di quanto si verifichi negli altri casi, tempi «dilatati» che molto male si sposano con il termine di 60 giorni per impugnare, cosicché diventa non di rado difficile usare il patrocinio a spese dello Stato davanti ai TAR.

Ingiusto, ma vero, come spesso accade in Italia.

Messaggio da portare a casa:

  • allo stato attuale non hai niente per impugnare;

  • se vuoi valutare l’esistenza di presupposti per farlo devi necessariamente acquistare una consulenza – attività stragiudiziale che non è coperta da patrocinio gratuito – da un avvocato che studi la documentazione del caso e ti dica se ci possono essere adeguate basi legali per ricorrere;

  • naturalmente col rischio di buttare i soldi, nel senso che il responso del legale potrebbe essere benissimo che manca qualsiasi serio presupposto per andare al TAR, ma almeno in quel caso ti sarai tolto la curiosità;

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L’avvocato ha l’obbligo di avvertire il cliente del diritto al patrocinio a spese dello Stato?

nel 2011 ho affidato al mio avvocato del quale ero cliente una nuova pratica per oppormi ad un decreto ingiuntivo nei miei confronti. Allo stesso avvocato avevo spiegato le mie difficoltà economiche e non solo non mi ha messo al corrente che lui stesso era nell’elenco dei patrocinanti a spese dello stato e quindi avrebbe potuto intraprendere la difesa con questa modalità avendone io diritto per reddito,ma addirittura ha affidato ad un altro legale anch’esso iscritto negli elenchi(quindi tot2 avvocati) la pratica e poi mi ha richiesto quasi 4.000 euro per fare questa opposizione a D.I. Ovviamente ho dovuto pagare e affidarla ad altri ma a nulla è valso un esposto all’Ordine Avvocati che ha risposto di non rilevare assolutamente niente di irregolare..ma come?

Col vecchio codice deontologico non c’era l’obbligo per l’avvocato di avvertire il cliente della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato in presenza dei presupposti di legge.

Era previsto solo dal codice, formulato in sede comunitaria, degli avvocati transfrontalieri.

Nel nuovo codice, invece, questo obbligo è stato introdotto.

Il tuo incarico è stato conferito nella vigenza del vecchio codice.

Per questo il comportamento è stato ritenuto sostanzialmente corretto.

Purtroppo, la chiarezza è una cosa che manca troppo spesso nei rapporti tra clienti ed avvocati.

Io ad esempio ti avrei sicuramente avvertito della possibilità di ottenere il patrocinio come faccio sempre, ma ti avrei anche detto che probabilmente non sarei stato disposto a seguirti con quel regime che per me sarebbe stato troppo poco remunerativo rispetto al lavoro che c’era da fare (col patrocinio un legale incassa poche centinaia di euro dopo una decina d’anni da quando ha iniziato il lavoro, per me è sostanzialmente improponibile), dopodiché tu saresti stata libera di decidere cosa fare.

Quindi la chiarezza è per me la prima cosa, poi l’utente decide cosa vuol fare con la massima tranquillità.

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Si riducono le pratiche che possiamo accettare col patrocinio a spese dello Stato.

Dopo oltre 10 anni di lavoro col patrocinio a spese dello Stato, in cui come studio abbiamo aiutato, sia pure con difficoltà non piccole, tante persone che, in mancanza, sarebbero state sfornite di qualsiasi assistenza legale qualificata, con i più svariati problemi, anche complessi, a causa del carico di lavoro attuale siamo costretti, nostro malgrado, a restringere il tipo di pratiche che possiamo assumere in gestione con questo sistema.

Per tutti noi è un dispiacere profondo non poter aiutare così tante persone come abbiamo fatto in passato ed è una decisione sofferta ma dovuta, perché gli impegni attuali non ci consentirebbero di svolgere un buon lavoro, con la conseguenza che si impone, almeno temporaneamente, una riduzione dell’attività, anche in ossequio alle giuste regole deontologiche che vietano di assumere incarichi che non si potrebbero condurre in modo adeguatamente efficiente.

Fatte queste doverose premesse, le pratiche che potremo da oggi in avanti accettare in regime di patrocinio a spese dello Stato sono grossomodo le seguenti:

  • separazione consensuale
  • divorzio congiunto
  • ricorso congiunto per regolamentazione affido
  • ricorso congiunto per modifica condizioni
  • ricorso per CTU preventiva o ATP
  • patteggiamento penale

Per altre pratiche diverse da quelle di cui sopra, potete contattarci dalla solita pagina indicandoci il problema, ci riserviamo di valutare se è un incarico che possiamo assumere compatibilmente col carico di lavoro dello studio o meno.

In questi casi, se le parti hanno entrambe diritto al patrocinio a spese dello Stato, si può presentare la domanda per tutte le parti stesse. Se qualcuna di esse non ha i presupposti, potremo fare senza problemi alle stesse un preventivo.

Per tutte le pratiche che non possiamo assumere in gestione, se avete i presupposti per ottenere il beneficio, potete procedere, in alternativa, come segue:

  • andate all’ordine degli avvocati che sarebbe competente per deliberare sulla vostra ammissione al patrocinio. Se non sapete qual è, andate a quello a voi più vicino esponendo il problema, saranno loro eventualmente ad indicarvi il diverso ordine competente;
  • fatevi dare dall’ordine un elenco di avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e scegliete un legale tra quelli iscritti, contattandolo e sentendo se è disposto ad occuparsi del vostro problema
  • in alternativa alla visita presso gli uffici dell’Ordine potete consultare il sito web dell’ordine stesso, rinvenendolo con una semplice ricerca google; molti ordini pubblicano nel proprio sito l’elenco degli avvocati iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, in quei casi potrete scaricare l’elenco e poi procedere a contattare gli avvocati iscritti che preferite (potete valutare per specializzazione, a volte, età, vicinanza dello studio, ecc.), eventualmente anche via email.

Speriamo di poter di nuovo presto tornare ad occuparci in modo pieno della difesa dei non abbienti, nel frattempo ci sembrava doverosa una comunicazione ufficiale della nuova prassi.

Voglio cogliere l’occasione per ricordare di nuovo a tutti che il mio consiglio, anche per coloro che avrebbero diritto al patrocinio a spese dello Stato, sarebbe quello di dotarsi di una assicurazione di tutela legale, che invece offre una copertura più estesa e di qualità. Ci sono forme di assicurazione a partire da poche decine di euro all’anno, quindi alla portata anche di chi ha redditi bassi, il mio consiglio è appunto di valutarle seriamente, acquistarne una e tenerla aggiornata tutti gli anni pagando il relativo premio.

Grazie a tutti.

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Se sono ammessa al patrocinio possono chiedermi di versare metà compenso ad un avvocato?

in quale caso il tribunale decide che una persona ammessa al patrocinio gratuito debba versare la metà del compenso all’avvocato?è una cosa lecita?

La descrizione del tuo caso è davvero troppo scarna per poter capire cosa è successo veramente, cosa indispensabile per poter dare una risposta che abbia un minimo di senso.

Con questa lacunosa base di partenza, posso limitarmi solo a fare qualche constatazione generale.

Da questo punto di vista, ad una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può venir chiesto di pagare di tasca propria soldi al proprio avvocato.

Se ti è stato posto un compenso a carico a favore di un avvocato, possono essersi in teoria verificate due possibilità.

Sei stata condannata al rimborso delle spese a favore del tuo avversario, una cosa sempre possibile anche con il patrocinio a spese dello Stato, perché hai perso la causa e il giudice ha ritenuto corretto addossarti, in tutto o in parte, le spese altrui.

La seconda possibilità è che si sia trattato semplicemente di un errore, da parte del tuo avvocato o di altri, non sempre infatti tutti i soggetti coinvolti in un processo si ricordano che una parte è stata ammessa al patrocinio. In questo secondo caso, ovviamente la soluzione sarebbe semplicemente fare presente la circostanza.

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Il mio avvocato può chiedermi di pagare il suo compenso se ero stata ammessa al gratuito patrocinio

ho revocato il mandato al mio legale con patrocinio gratuito- ora lui mi dice che mi fara avere la sua parcella per il suo compenso. ma mi scusi ma il gratuito patrocinio non copre tutto il suo lavoro che ha svolto per me?

La regola generale è che un avvocato non può chiedere nessun pagamento, nemmeno a quanto pare per rimborso di spese vive, ad una persona una volta che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel tuo caso, quindi, se il lavoro del tuo avvocato è stato fatto dopo che eri stata ammessa, no può chiederti nulla e se lo fa commette un illecito anche deontologico.

Se invece ha lavorato per te anche prima dell’ammissione, per queste attività ha diritto di essere compensato e di chiederti il pagamento. Secondo molti interpreti, anche se ha svolto attività non rientranti nell’ambito della copertura del patrocinio a spese dello Stato, come ad esempio quelle stragiudiziali.

Per questi motivi, io sono sempre estremamente chiaro su ciò che è coperto dal patrocinio e ciò che non lo è ed inoltre – e questo a costo di apparire molto cinico, ma la chiarezza specialmente sui soldi è assolutamente irrinunciabile – soprattutto sul fatto che sinché non c’è una delibera di ammissione io non inizio a lavorare sul caso e che se il cliente ha invece urgenza di cominciare gli devo fare un preventivo e lui valuta se accettarlo o meno.

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È corretto il compenso che mi ha chiesto il mio avvocato per una causa di lavoro?

ho fatto una causa de lavoro x un licenziamento ingiusto e x contratto di apprendistato non rispettato la azienda mentre dovevo avere la sentenza ha chiesto il fallimento che e stato dato ho fatto inscrizione al passivo e stato respinto x che manca la sentenza e in piu il fallimento e al tribunale di milano x che la sede operativa della ditta e a milano , la causa di lavoro era a brescia ,quanto devo pagare x che il avv mi ha chiesto 600 € spese apertura causa e 200 € x incaricare il suo collega a milano ritengo a dire che si tratta di una causa con valore di max 50 000 ritengo a dire che il reddito familiare e di 8000€ ,x apertura causa lavoro non ho pagato niente ma adesso x questa mi ha detto che non sono coperta e che devo pagare pur non avendo il reddito e vero o no ?

Per valutare la correttezza del compenso richiesto, che non è in generale cospicuo ma abbastanza contenuto, bisognerebbe sapere che lavoro c’è da fare o è già stato fatto.

Se parliamo di un lavoro ancora da fare, la richiesta mi sembra contenuta e credo che difficilmente potresti trovare un preventivo più favorevole, anche se puoi sempre provare.

Se parliamo di un lavoro in parte già fatto, bisognerebbe vedere a che punto è arrivato per giudicare, appunto, in concreto.

Se hai un reddito familiare così basso, avresti potuto probabilmente chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Nel codice deontologico attualmente vigente non esiste un obbligo specifico per l’avvocato di informare l’assistito che ha il diritto di chiedere l’ammissione al patrocinio, mentre invece col nuovo codice appena approvato, che dovrebbe entrare in vigore tra poco, il legale è tenuto ad informare espressamente l’assistito di questa eventualità.

Se il lavoro non è ancora iniziato, puoi rinunciare ad incaricare questo avvocato e cercarne un altro disponibile a seguirti col patrocinio a spese dello Stato, sempre che poi la tua domanda venga effettivamente accolta naturalmente.

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Se l’ordine degli avvocati non mi ammette al patrocinio gratuito cosa posso fare?

vorrei chiederle se è possibile che un consigliere del tribunale di Velletri prenda la decisione di non farmi passare il gratuito patrocinio perché secondo la sua interpretazione della legge la prima casa “devo dire dichiarata inagibile dai vigili del fuoco” produce reddito. Io ho una situazione drastica in quanto nel riquadro dell’irpef risulta un reddito di 1,484,00 euro, perché disoccupata, l’avvocato mi dice che quest’uomo secondo la sua interpretazione ha deciso così! Cosa posso fare io? Con tutto ciò dovendo fare un ricorso a Roma, poi ritirato, mi avevano accettato il gratuito patrocinio, ed anche in Anzio, ma lo stesso a Velletri anni indietro ho avuto avvocati con gratuito patrocinio. Purtroppo ho avuto una separazione travagliata durata anni! A chi mi posso rivolgere per risolvere questa situazione?

Non si capisce granché dal tuo racconto, soprattutto non si capisce se si tratta di un procedimento civile, penale o amministrativo e se l’organo che ha respinto la tua domanda di ammissione al patrocinio è l’ordine degli avvocati o il tribunale.

Se si tratta dell’ordine degli avvocati, puoi riproporre la tua domanda al giudice, dal momento che l’ammissione che possono fare gli avvocati è solo anticipatoria, ma il vero potere in materia spetta sempre alla magistratura.

Sarebbe il caso però che tu facessi più chiarezza sul tema parlandone con il tuo avvocato.

Per ulteriori dettagli, comunque, ti rimando alla nostra scheda pratica sul patrocinio a spese dello Stato.

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Quali sono le spese legali dopo aver presentato una querela?

due giorni fa ho consegnato presso i carabinieri una denucia querela per aggressione,minacce e ingiurie. Al pronto soccorso mi hanno dato una prognosi di 5 giorni e 8 giorni di antidolorifici. Il maresciallo durante la denuncia mi ha comunicato che la mia è una querela di parte e non d’ufficio (oltre 40 gg di prognosi) e che può essere ritirata. Il procedimento sarà affidato ad un giudice di pace.
-Cosa vuol dire che può esser ritirata?
-Sono un pò preoccupato per i costi da sostenere, attulamente non sono occupato. Può darmi un’idea dei costi?
-Ma adesso come procede l’iter giudiziario, devo prendere un avvocato? Lei può aiutarmi?

Ovviamente, che può esser ritirata significa che se cambi idea e vuoi rinunciare al fatto che il colpevole sia punito puoi chiedere il processo termini e, se ci sarà il consenso del querelato, il procedimento andrà archiviato.

Non ci sono di solito particolari costi da sostenere nel procedimento penale, che è un affare che interessa più lo Stato che i singoli, salvo che tu non decida di costituirti parte civile, cosa che rappresenta solo una eventualità, che peraltro io solitamente sconsiglio, preferendo il giudizio civile a parte.

Se sei disoccupato, comunque, per quello che eventualmente ci sarà da fare puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.