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Una collega mi denigra: posso denunciarla?

DOMANDA – una mia collega davanti ad altre persone mi ha detto che sono una persona sporca…che non ho igiene personale….che non mi lavo….non è assolutamente così e ora non riesco più avvicinarmi ad altri colleghi….mi ha fatto sentire sporca anche se non lo sono. Ho 6 chihuahua e le sere le metto in doccia per lavarle le zampine sedere viso anche se vivono prevalentemente in casa….figurarsi se non mi lavo io….anche perché se non lo faccio non riesco entrare nel letto. Ci sono gli estremi per una querela?


RISPOSTA – Prima, comunque, di fare una querela, di solito consiglio di fare una diffida, tramite un avvocato, in cui si contestano i comportamenti illeciti di denigrazione, se ne chiede la cessazione e si chiede, inoltre, il risarcimento del danno cagionato con gli stessi.

Una volta inviata la diffida, si valuta il riscontro che se ne ottiene dal responsabile degli illeciti: ad esempio, se tali condotte non cessano, o non vengono risarcite quelle già poste in essere, si può pensare di depositare una querela, per la quale comunque c’è un termine di tre mesi, da computare secondo il calendario comune.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/“>qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5“>qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo https://youtu.be/ksoPba2DM1A“>video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.


Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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avvocato risponde

Denuncia per violenza poi ritirata: ma il procedimento continua.

DOMANDA – ho fatto una denuncia per maltrattamenti schiaffi lividi e minacce al mio ragazzo … è passato un anno e ora hanno chiamato un avvocato di ufficio come difensore per il mio ragazzo… io l’avevo ritirata la querela ma è andata avanti si vede lo stesso… ora va tutto bene siamo tornati assieme e viviamo assieme ancora non è più successo nulla abbiamo pure la bambina che gli assistenti sociali l’hanno vista a casa ecc … secondo lei può rischiare la galera?

— RISPOSTA – Per sapere se c’è il rischio di una pena detentiva, bisogna esaminare i fatti, vedere la tua denuncia, il resto del fascicolo penale e soprattutto se il tuo convivente ha precedenti o meno.

Purtroppo, ci sono dei reati procedibili d’ufficio per cui una volta presentata la denuncia non si può più ritirare.

Anche per questo motivo, è consigliabile, prima di fare qualsiasi querela, sentire un avvocato, anche velocemente, per capire bene che implicazioni può avere un’iniziativa del genere.

Ti consiglierei di prendere appena possibile un difensore di fiducia e di vedere in che stato si trova il procedimento penale, dopodiché valutare se e che cosa si può fare per gestire al meglio la situazione, non solo nell’ottica di evitare una pena detentiva ma anche un precedente penale al padre di tua figlia.

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Offese su playstation network: come procedere?

venerdì sera mi è stato rivolto un messaggio su playstation network da un utente tedesco, il contenuto offende la mia persona e pesantemente la mia famiglia. Ho segnalato il contenuto a sony che non ha preso alcun provvedimento, se non quello di bagnare il mio di profilo. Vorrei capire se posso fare qualcosa, vorrei querelare questo utente e chiedere i danni. Sono in possesso delle immagini che documentano quanto ricevuto

Una querela o un’altra iniziativa legale, anche in ambito civile, si può sicuramente valutare, ovviamente prima di procedere bisogna – ti stupirà molto, ma è così – esaminare accuratamente il testo del messaggio in questione per vedere quali sono i profili di illecito ravvisabili in esso.

«Bagnare il mio profilo» non so cosa significhi, forse hai commesso un errore di digitazione?

Il problema, comunque, in questi casi, è sempre la individuazione del responsabile, che è indispensabile per poter procedere efficacemente. Da quello che scrivi non si capisce se ci sono già abbastanza elementi adesso per poterlo verificare o se, invece, speri che siano le autorità a farlo una volta adottata un’iniziativa nei confronti del responsabile.

Ci sono, insomma, diversi aspetti da chiarire.

Ti consiglierei di acquistare una consulenza in cui approfondire insieme la situazione e vedere se e come può valer la pena procedere.

Se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è a Vignola, provincia di Modena, in Emilia, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Per inviarmi i documenti, potrai usare questa semplice https://blog.solignani.it/info/strumenti-di-comunicazione/invio-files-e-documenti/“>guida.

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diritto

Intrusioni del coinquilino: che fare?

Ho un conquilino che mi è entrato in mia camera personale chiusa a chiave e lui a sempre negato adesso o messo una telecamera e lo filmato è registrato posso denunciarlo visto che la stanza è sempre chiusa a chiave e nn so come faccia ad aprire la porta

La domanda è mal formulata e ti spiego perché: una denuncia può sempre essere fatta, il fondamento della stessa si valuta sempre in seguito. La domanda più corretta sarebbe invece «Ci sono adeguate basi legali per presentare una denuncia nel mio caso e, soprattutto, il deposito di una denuncia è il modo migliore per tutelarmi?»

Sulla base della domanda così più correttamente formulata, si può considerare che, specialmente se si tratta di un coinquilino, la presentazione di una querela non sembra essere lo strumento più idoneo per trattare una situazione del genere.

Quello che appare più consigliabile, e che ben potrebbe risolvere il tuo problema, potrebbe essere semplicemente l’invio di una diffida tramite un avvocato, in cui si chiede a questa persona di cessare i suoi comportamenti illegittimi, indicando anche come è riuscito a praticare queste intrusioni, in modo da eliminare la «falla», diciamo così, nel tuo «sistema di sicurezza».

Una volta formata e inviata la diffida, si deve nuovamente valutare il da farsi e lo si deve fare in base a quella che sarà stata o non stata la reazione del responsabile dell’illecito; tale valutazione, ovviamente, non può essere fatta ora.

Se vuoi procedere in questo senso, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare il tuo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà la mia assistente a chiamarti per concordare giorno ed ora dell’appuntamento stesso.

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riflessioni

15 cose sull’aumento ISTAT per separazione, divorzio, affido.

1) L’aumento ISTAT riguarda gli assegni di mantenimento previsti in separazione, divorzio e affido e serve a mantenere il potere di acquisto dell’assegno nonostante l’inflazione.

2) Esso comporta appunto l’aumento dell’assegno o degli assegni ogni anno in dipendenza dell’andamento dell’inflazione calcolato
dall’Istituto di statistica osservando i prezzi di determinati beni e servizi più comuni.

3) La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge per gli assegni corrisposti in caso di divorzio, separazione e affido: non è necessario che sia prevista dal titolo, ma si verifica comunque in modo automatico anche appunto dove non prevista.

4) Il soggetto tenuto al pagamento ha dunque l’obbligo di aggiornare l’assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.

5) Può essere escluso dal giudice, l’articolo 5 della legge sul divozio 898/1970 infatti dice: “Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione“. Non mi è mai capitato di vederlo escluso e concettualmente fatico a pensare a situazioni che consentano l’esclusione, ad eccezione di periodi deflattivi, che non ci sono comunque da decenni.

6) Il credito all’aumento ISTAT si prescrive in cinque anni, come i singoli ratei di mantenimento.

7) Per il calcolo dell’importo dell’aumento si può utilizzare una delle tante utility disponibili on line cercandole banalmente con google.

8) Le parti riservano spesso all’aumento ISTAT un’attenzione che sarebbe davvero degna di maggior causa, a volte per 20€ si fanno lettere, ore di lavoro, ecc.

9) É consigliabile, considerando i costi consueti di un intervento legale, che le parti che hanno diritto all’aumento ne facciano richiesta autonomamente, usando le utility disponibili e inviando la richiesta via PEC.

10) In difetto di pagamento, in teoria chi ha diritto all’aumento può notificare un atto di precetto, ma quasi mai ne vale la pena, per ragioni sia di costi sia di opportunità.

11) Se chi deve pagare l’aumento é per il resto un pagatore puntuale, bisogna infatti pensarci due volte prima di mandargli un atto di precetto: per prendere 20€ si potrebbero avere problemi per incassare poi l’intero assegno di importo ben superiore.

12) Per questo, di solito la questione relativa all’aumento ISTAT viene «infilata» in occasione di altre iniziative, dove non costa niente aggiungerla, mentre se la devi coltivare apposta devi valutarne bene la convenienza.

13) In caso di mancata corresponsione della rivalutazione Istat, non c’è responsabilità penale, quindi non si può mai pensare di fare una querela per mancato pagamento dell’aumento Istat.

14) La rivalutazione opera per ogni assegno e cioè quello di mantenimento per il coniuge separato, quello di divorzio e quello per i figli, sia minorenni sia maggiorenni.

15) Un modo per potersi tutelare nonostante il basso importo potrebbe essere quello di disporre di una polizza di tutela legale con copertura estesa a questo genere di vertenze.

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riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

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1300€ per una querela: non sono troppi?

Nel 2017 ho incaricato un avvocato per la redazione di una querela a causa di alcune minacce via web da me subite.
Durante questi anni non mi ha quasi mai risposto e le poche volte che replicava mi ripeteva sempre la stessa cosa e poi scompariva nuovamente : “Richiederò in procura”.
Dopo molte mie recenti sollecitazioni è venuto fuori che è stata archiviata nel 2020 (2 anni fa)
Ora io vorrei capire se è possibile chiedere un rimborso all’avvocato per questi motivi:
– Ho scoperto da solo che in caso di omesso avviso il decreto di archiviazione è nullo e lui non mi risponde e non sta facendo nulla.
– Secondo me non ha mai chiesto in procura, a parte l’ultima volta dopo le mie sollecitazioni, vorrei le prove ma non me le da.
– Gli ho pagato 1300€ per la redazione dell’esposto…. Mi sono informato che dovrebbe costare sui 250, se n’è approfittato?
Vorrei scrivere molto altro su di lui ma c’è troppo poco spazio purtroppo.
Come posso agire?

Non sono in grado di fare una valutazione sulla congruità del corrispettivo richiesto dal tuo avvocato senza vedere il fascicolo, leggere la querela e considerare il lavoro che è stato prodigato per la raccolta documentazione e la compilazione della stessa.

Direi che ti sei informato e che «dovrebbe costare sui 250» ha tanto senso come dire che «un’auto dovrebbe costare sui 10.000»: bisogna vedere quanto lavoro è stato fatto nel caso in questione, quanto lavoro era richiesto (ci sono situazioni molto intricate dove purtroppo sono necessarie molte ore di applicazione).

Oltre a tutto ciò, va comunque segnalato che i compensi degli avvocati sono ormai soggetti al libero mercato, per cui se un avvocato decide ad esempio di lavorare a 500€ all’ora ed ai clienti sta bene…

Un altro aspetto che sarebbe da chiarire prima di tutto è anche vedere se nella querela era stata fatta la richiesta di avviso in caso di richiesta di archiviazione e, ulteriormente, se questo avviso è stato fatto – e magari non comunicato – o meno.

Insomma, potrebbe anche esserci elementi di responsabilità del legale che ha fatto la querela, ma la cosa, come sempre, va esaminata in concreto e non si può desumere solo in generale.

Se vuoi approfondire professionalmente la situazione con la mia assistenza, chiama lo studio al numero 059 761926 oppure acquista direttamente da questa pagina un’ora di consulenza.

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Lap dance e denuncia per molestie: che fare?

mi sono lasciato convincere da una ragazza rumena che prima mi confessa di aver subito sequestro amministrativo vettura, ad appartarmi,per 20 minuti previo pagamento di 100 euro in nero,nella zona prive di un locale lap dance che frequento nel weekend(abitudine che sto tentando di perdere) dove di solito mi limito a bere una Bibita. Nel privé ci siamo scambiati dei baci sulla bocca in modo consenziente ma non oltre, nonostante lei volesse spogliarsi. Prima di congedarci ci scambiamo il numero (sono single) Lasciato il locale, la ballerina mi manda un messaggio WhatsApp nel quale mi ringrazia e mi augura buona domenica. Ricambio.
Durante la settimana successiva,non avendo più sue notizie cancello il suo numero e i suoi messaggi . Il weekend dopo, torno al locale e la ragazza torna alla carica invitandomi a bere. Di fronte al mio rifiuto mi risponde che me l’avrebbe fatta pagare. Ora io temo di essere querelato per molestie: le mie paure sono fondate?

Se anche le troie, in questo paese, smettono di comportarsi seriamente, mi domando dove andremo a finire.

A parte questo, va innanzitutto considerato che una querela può essere sempre presentata, a prescindere dal suo fondamento nel merito, che è una cosa che si può accertare, appunto, solo in seguito.

Quindi è inutile interrogarsi sul fondamento o meno di una ipotesi di reato in relazione ad una querela che, come tale, può essere presentata da chiunque anche quando non c’è nessun reato, tant’è vero che spesso le querele finiscono archiviate o con provvedimenti di assoluzione.

Tutto ciò significa anche che una persona può, con una querela, darti fastidio e danno anche se non c’è nessuno reato, questo è uno degli effetti collaterali di un sistema giudiziario, purtroppo ineliminabile. È pur vero che chi denuncia una persona, sapendola innocente, può essere a sua volta denunciato per un reato piuttosto grave, che è la calunnia, procedibile anzi d’ufficio perché reato contro l’amministrazione della giustizia, ma molte persone, e specialmente gli stranieri, tendono a non considerare tale eventualità.

Su queste premesse, a mio modo di vedere, nei fatti che hai raccontato tu non c’è nessun reato, tantomeno di molestie, che è comunque un reato minore.

Se proprio vuoi lavorare sulla situazione si potrebbe pensare ad una diffida, che sarebbe utile sia per scoraggiare eventuali iniziative sia come principio di prova scritta nel caso in cui poi queste iniziative dovessero malauguratamente essere portate avanti.

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Condotte riparatorie: come uscire bene da un processo penale.

Uscire in modo brillante da un processo penale.

Oggi ti voglio parlare di un modo molto interessante per risolvere situazioni penali introdotto nel 2017 e che, a mio giudizio, non ancora tutti conoscono e applicano come invece si potrebbe per uscire da procedimenti penali nel modo migliore.

Si tratta dell’estinzione del reato per eliminazione delle conseguenze dell’illecito o, anche solo, offerta di eliminazione effettuata alla vittima del reato.

L’istituto è previsto dal nuovo art 162 ter c.p., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).

Leggiamolo insieme:

«Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie».

Lo spirito e l’ambito di applicazione della riforma.

L’intervento normativo che ha introdotto questo istituto si inserisce in un più ampio sistema di riforma dell’ordinamento penale, sia sostanziale che processuale, avviato dalla Riforma Orlando, inteso a “deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane e strumentali” (come si legge nella Relazione tecnica al testo originario).

Attraverso l’estinzione del reato mediante condotte riparatorie, lo Stato, normalmente portatore di un interesse pubblicistico alla repressione penale, rinuncia, per ragioni di politica criminale, alla punizione del colpevole, relativamente a quei reati in cui alla persona offesa è sufficiente un ristoro patrimoniale.

Tutto questo vuol dire che, siccome la giustizia è al collasso, e non si riescono a fare i processi per tutti i reati che vengono commessi, si aprono strade di uscita in cui, a determinate condizioni, si consente agli indagati di definire il procedimento.

Collocato nella parte del Codice Penale dedicata alle cause di estinzione del reato, l’art. 162 ter reca la rubrica “Estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Si tratta, nello specifico, di una causa di estinzione del reato a portata generale, cioè applicabile, sul piano astratto, a qualsiasi fattispecie criminosa, salvo alcune precisazioni che si andranno ad illustrare a breve; a natura ‘personale’, dovendo l’iniziativa provenire necessariamente dalla volontà dall’imputato.

La riparazione in caso di concorso di persone.

Relativamente a questo secondo aspetto, è bene precisare che, laddove il reato sia stato commesso da più persone in concorso, la causa estintiva opererà per il solo imputato che abbia risarcito il danno, con la conseguenza della non estensibilità della declaratoria di estinzione del reato a favore dei correi inadempienti, come previsto dalla disposizione generale di cui all’art. 182 c.p. Così, ad esempio, nel caso in cui il danno cagionato dal reato (ad esempio da un furto) venga risarcito da uno solo dei tre responsabili, gli altri due imputati non potranno automaticamente beneficiare della declaratoria estintiva pronunciata in giudizio in favore del correo, dovendo necessariamente ritenersi circoscritti gli effetti di questa pronuncia al solo imputato da cui sia concretamente promanata l’iniziativa riparatrice ritenuta congrua dal giudice.

Presupposti di applicabilità.

Procedendo nell’analisi dell’art. 162 ter, si rileva immediatamente la necessaria compresenza di due requisiti, ai fini della sua applicabilità:

  1. la verificazione di un reato procedibile a querela di parte (senza limitazioni relative alla cornice edittale), purché rimettibile: rimangono inevitabilmente esclusi dall’ambito applicativo dell’istituto i reati procedibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela irretrattabile, quelli, cioè, per i quali il nostro ordinamento prevede che, una volta che sia stata presentata regolare querela da parte della persona offesa, questa non possa più essere rimessa: in questo senso, pertanto, esulano dall’operatività dell’art. 162 ter c.p. i reati di violenza sessuale ex art. 609-bis e di atti sessuali con minorenne ex 609-quater c.p.
  2. la mancata remissione di querela da parte della persona offesa, in seguito alla riparazione del danno da parte del reo. Se vi fosse remissione, infatti, il procedimento penale dovrebbe giungere a naturale estinzione per mancanza di condizione di procedibilità, senza nemmeno passare al vaglio di merito del giudice (ma si dovrebbe arrestare all’accoglimento del G.I.P. della richiesta di archiviazione del PM nella fase delle indagini preliminari), mentre per l’applicabilità dell’art. 162 ter c.p. è necessario giungere alla fase dibattimentale del procedimento penale, come previsto dalla lettera della norma.

Non si applica allo stalking.

Merita un accenno una fattispecie delittuosa particolarmente stigmatizzata nell’attuale contesto sociale, ovvero il reato di atti persecutori disciplinato dall’art. 612 bis c.p. (cd. “stalking”), per il quale inizialmente era ammessa l’estinzione del reato per condotte riparatorie, salvo che il fatto non fosse stato commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità (ipotesi procedibili d’ufficio).

Tuttavia, da subito si levarono numerose polemiche in relazione a quei casi in cui fu dichiarato estinto il reato per effetto della mera offerta reale formulata dall’imputato, avente ad oggetto la dazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito dalla vittima, nonostante il dissenso di quest’ultima.

Per questa ragione, solo qualche mese dopo l’introduzione dell’istituto, il legislatore, con la Legge 4 dicembre 2017 n. 172, è andato ad aggiungere all’art. 162 ter c.p. il seguente comma: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612 bis”, in tal modo escludendo espressamente l’operatività dell’istituto al reato di atti persecutori.

Le condotte riparatorie.

Entrando nel merito dell’istituto, si osserva che la norma articola le condotte riparatorie in due ipotesi alternative:

  • condotta riparatoria integrale, congiunta, ove possibile, alla eliminazione delle conseguenze dannose della azione (la norma recita infatti “quando l’imputato ha riparato interamente … il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”). Tale comportamento dovrà necessariamente avvenire “entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, salva la concessione del termine di sei mesi qualora l’imputato provi che, per causa a lui non imputabile, non sia stato in grado di adempiere alle condotte riparatorie entro il termine ordinario richiesto dalla disposizione (art. 162 ter c.p., II comma). Il fatto non addebitabile va individuato in tutte quelle situazioni di difficoltà di pagamento, tali per cui il termine non viene verosimilmente quasi mai negato, come accade negli sfratti per morosità, dove viene sovente concesso il cosiddetto “termine di grazia. Se il giudice decide di accogliere la richiesta, fissa un termine, non superiore a sei mesi, per permettere all’imputato di provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; a questo scopo, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
  • condotta riparatoria realizzata mediante presentazione di un’offerta reale, e successivo deposito, secondo quanto previsto dagli artt. 1208 e ss. c.c., in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa e comunque fatto salvo il giudizio di congruità del giudice di merito. In questa ipotesi, stante il richiamo alla disposizione civilistica, è necessario che vengano rispettate alcune prescrizioni, ovvero, anzitutto, che il creditore (persona offesa) sia soggetto capace di ricevere, che l’offerta sia formulata dall’imputato che possa validamente adempiere, ed infine che la riparazione sia completa, ovvero comprensiva della totalità della somma o delle cose dovute. In seguito all’offerta, evidentemente non accettata dalla persona offesa, il giudice ne valuterà la congruità e potrà dichiarare in seguito l’estinzione del reato una volta che l’imputato abbia eseguito il deposito nelle forme stabilite dall’art. 1210 c.c. In particolare, il risarcimento può essere effettuato “banco iudicis”, purché venga accettato (e sia data prova, come sopra si è visto, della sua effettuazione); laddove, invece, la persona offesa non intenda accettare la somma offerta a titolo di risarcimento, posto che l’obbligazione risarcitoria ha per oggetto la dazione di una somma di denaro, occorrerà procedere al deposito della somma offerta presso un istituto bancario: in questo caso, la comunicazione fatta dal debitore al creditore dell’accettazione manifestata dall’intermediario abilitato ad eseguire il trasferimento produrrà gli stessi effetti del deposito previsto dall’art. 1210 c.c. Compiute tutte queste formalità, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato dovrà produrne copia, affinché il giudice possa, sentite le parti e la persona offesa, e valutata congrua l’offerta rifiutata, pronunciare la declaratoria (non impugnabile) di estinzione del reato, fatto salvo, ad ogni modo, il potere della persona offesa di richiedere in via civile il ristoro che essa ritiene più congruo.

Cosa deve fare dunque l’autore del reato?

La norma non specifica quale debba essere effettivamente il danno ristorabile, prevedendo unicamente che il danno civile sia riparato “interamente” e che l’eliminazione delle conseguenze offensive avvenga solamente “ove possibile”.

Attualmente, un orientamento dottrinale consolidato ritiene che l’imputato debba porre rimedio ad entrambi i tipi di conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla persona offesa, ovvero, sia al “danno civile”, che al “danno criminale”. Per quanto attiene al “danno civile”, l’art. 162ter c.p. attinge con tutta evidenza al testo dell’art. 185 c.p., il quale, nel disciplinare le obbligazioni di natura civilistica scaturenti dall’illecito penale, sancisce per l’appunto l’obbligo delle restituzioni, e l’obbligo del “risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale” cagionato dal reato. Per quanto attiene invece al “danno criminale”, laddove l’articolo in commento menziona le “conseguenze dannose o pericolose del reato” allude evidentemente all’offesa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, elemento necessario per la sussistenza del reato.

Al fine di vagliare l’integralità della riparazione del danno, la norma prevede che il giudice, prima di dichiarare estinto il reato, proceda all’audizione (delle parti e) della vittima del reato, ponendosi tale adempimento come momento che, pur se necessario nell’ambito della valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie riparatoria, non assume tuttavia efficacia vincolante nel contenuto, potendo addirittura essere valutata congrua la proposta riparativa anche in caso di un manifesto diniego della persona offesa. Ciò significa che le esigenze espresse da quest’ultima saranno dunque acquisite dall’organo giudicante, senza però risultare vincolanti nel merito, limitandosi a porsi unicamente come momento di realizzazione del contraddittorio nell’accertamento dei presupposti riparatori dell’estinzione.

È ovvio che nella pratica è bene far precedere sia l’offerta reale che la condotta riparatoria da una trattativa, tramite un avvocato, con la vittima del reato, in modo da vedere se possibile raggiungere un accordo in cui, a seguito dell’esecuzione di una determinata prestazione, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, la vittima si dichiara integralmente risarcita, soddisfatta e tacitata.

Effetti: cosa comporta.

In merito agli effetti dell’applicazione di tale causa estintiva, la dichiarazione di estinzione del reato per effetto delle condotte riparatorie dell’imputato travolge non solo le pene principali e le pene accessorie, ma anche gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza.

Restano efficaci invece gli effetti della confisca obbligatoria, prevista dall’art. 240 comma, secondo comma, c.p., dal momento che l’eventuale pronuncia del giudice penale circa l’estinzione del reato non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile.

La causa di estinzione del reato, peraltro, non comporta l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti da illecito, pertanto la persona offesa che non reputi soddisfacente e proporzionata all’entità del danno subito la somma deliberata dal giudice penale, eventualmente, può decidere di adire il giudice civile per ottenere una quantificazione più adeguata dello stesso.

Problemi di coordinamento.

La riparazione dal giudice di pace.

Ciò posto, si può considerare come l’art. 162 ter c.p. ponga inevitabilmente problemi di coordinamento con istituti riparatori preesistenti di tipo settoriale, in primo luogo con l’art. 35, D. Lgs. n. 274/2000, che prevede l’estinzione del reato in seguito alla condotta riparatoria da parte dell’imputato nei procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace.

Rispetto a questa figura, tuttavia, l’istituto previsto dall’art. 162 ter c.p. si differenzia per la assoluta estraneità di esigenze di conciliazione, di prevenzione di futuri reati e di rieducazione del colpevole: il fondamento teorico dell’istituto previsto dall’art. 162 ter c.p., infatti, non contempla logiche di giustizia riparativa, avendo il legislatore chiaramente mostrato di volere riconnettere esclusiva efficacia al solo fattore della congruità delle condotte riparatorie in relazione alla consistenza del danno arrecato, al fine della declaratoria di estinzione del reato. Qualora, infatti, il giudice reputi le condotte riparatorie congrue, a nulla varrebbe, come detto, un eventuale dissenso della vittima, intenzionata a proseguire nell’azione penale, ma dovrà essere dichiarato estinto il reato.

I commi 1 e 2 dell’art. 35, invece, dispongono che “Il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato” e “Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”. E’ opinione consolidata, infatti, che la ratio dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, come del resto dell’intero sistema in cui esso è inserito, sia di tipo conciliativo, nel senso che l’Autorità giudiziaria deve sentire la parte offesa (o la parte civile costituita), il Pubblico Ministero e l’imputato, non solo per valutare l’idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare l’esigenza di riprovazione della condotta criminosa tenuta, ma anche per verificare se da siffatte condotte sia possibile evincere un pentimento del reo.

A fronte di tali differenze, posto che l’art. 162 ter c.p. non costituisce un inutile doppione dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, parte della dottrina sostiene l’astratta applicabilità dell’art.162 ter c.p. anche ai reati di competenza del Giudice di Pace. Tuttavia, la scarsa attenzione alla vittima e l’assenza di contatti conciliativi tra questa e l’imputato si scontrano con l’onere del Giudice di Pace di coltivare durante l’intero corso del procedimento un dialogo conciliativo tra le parti. Il processo penale davanti al Giudice di Pace, infatti, è caratterizzato da un costante promovimento della conciliazione tra le parti, come affermato nella disposizione che ne enuncia i ‘principi generali’ (art. 2, co. 2: Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti). Pertanto, mentre la disciplina ‘speciale’ di cui all’art. 35 d.lgs. 274/2000 appare perfettamente coerente con tale canone conciliativo, mirando in definitiva a stimolare il ravvedimento dell’imputato fondato sull’esatta percezione del disvalore della propria condotta e sulla conseguente volontà di riparare il danno cagionato alla persona offesa (in un certo senso, quindi, di chiedere scusa all’offeso provvedendo a rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta lesiva), quella di cui all’art. 162 ter c.p. genera indubbiamente, se proiettata in questo contesto, un fortissimo attrito concettuale.

L’attenuante dell’avvenuta riparazione del danno

Concludendo, volendo accennare brevemente al rapporto tra la causa estintiva del reato prevista dall’art. 162 ter c.p. e gli altri istituti che attribuiscono peculiare rilevanza alle condotte riparatorie del reo, si può citare, in primis, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., secondo cui “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Considerato che il presupposto sostanziale di entrambe le figure è il medesimo, ovvero la riparazione del danno, si può comunque osservare che nel primo caso l’effetto è quello della estinzione del reato, mentre nel secondo solo l’attenuazione della pena; inoltre nella circostanza attenuante vi è alternatività tra la riparazione del danno tramite risarcimento o restituzioni, e l’essersi il reo adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato, mentre per l’estinzione del reato ex art. 162 ter c.p., come già detto, l’imputato, per andare esente da sanzione, deve non solo risarcire interamente il danno all’offeso, ma anche eliminare ove possibile le conseguenze del reato. Pertanto, qualora l’imputato abbia riparato il danno ma non anche eliminato le conseguenze del reato, scartata l’applicabilità della causa estintiva, residua comunque la possibilità di attenuare la pena a norma dell’art. 62 n. 6 c.p., ipotesi peraltro configurabile anche qualora si sia in presenza di reati procedibili a querela irretrattabile o procedibili d’ufficio.

La particolare tenuità del fatto.

E’ inoltre evidente la somiglianza con l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis c.p., che, alla luce della limitata offensività del fatto commesso, consente di pervenire alla conclusione del processo penale mediante l’emissione di una sentenza di assoluzione, ma solo per i reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni. In tali ipotesi, i criteri di valutazione per il giudice sono quelli della modalità di estrinsecazione della condotta illecita e dell’esiguità del danno o del pericolo, che devono essere valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, c.p. La norma in questione prevede comunque un accertamento in merito alla commissione del fatto e all’elemento soggettivo (salvo che la dichiarazione non avvenga prima del dibattimento), pertanto la sentenza penale irrevocabile pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis c.p. avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento, e potrà quindi essere fatta valere in quella sede dalla persona offesa per il soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie.

La messa alla prova.

Quanto, infine, ai rapporti tra l’art. 162 ter c.p. e l’art. 168 bis c.p., che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, si ritiene che, stante la sostanziale coincidenza di presupposti, il ricorso alla sospensione del processo con messa alla prova potrebbe essere marginalizzato alle ipotesi in cui non è applicabile il 162 ter c.p., ad esempio quado il reato è procedibile d’ufficio.

Conclusioni.

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diritto

Artigiano pagato e scomparso: che fare?

Un artigiano ha preso dei soldi per fare un lavoro a casa mia ma non si è mai presentato e si è reso irreperibile. ho fatto mandare la messa in mora dall’avvocato e ho sporto querela verso i carabinieri. tutto questo succedeva 4 mesi fa, ad oggi non ho risposta da nessuno e non ho modo di monitorare l’avanzamento della querela. Come posso fare per riavere il mio credito? si parla di €1700. posso rivolgermi ad una società di recupero crediti?

Per capire se effettivamente c’è stato un reato, e se quindi una querela in una situazione del genere ha un senso, bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, avere più dettagli, per vedere se ci possono essere i requisiti della truffa, che richiede specifici «artifici e raggiri», o dell’insolvenza fraudolenta ovvero non si tratti, invece, di un mero inadempimento contrattuale, che è sicuramente un illecito, ma solo civile e non anche penale.

Generalmente, posso per esperienza dire che in procura tendono a ritenere situazioni di questo genere come problemi aventi rilevanza esclusivamente civilistica, richiedendo dunque l’archiviazione e lasciando la tutela del soggetto che ne è rimasto vittima alle sue stesse iniziative, anche se comunque come dicevo a riguardo bisognerebbe conoscere meglio il caso e vedere come è stata redatta la querela.

Sul piano penale, comunque, non riporrei molte speranze e valuterei già da ora quello che si può fare su quello civile.

Se la diffida non ha prodotto effetti, il passo successivo è solo quello di valutare iniziative giudiziarie, è inutile pensare di invitare una parte in mediazione in una situazione del genere e dopo che si è comportato in questo modo.

Anche qui mancano nella tua descrizione del caso dettagli che sarebbero stati necessari per capire se possibile, ad esempio, procedere in via monitoria richiedendo un decreto ingiuntivo o se, invece, bisogna ripiegare sul più lungo rito ordinario, nelle forme dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 702 bis. Come gli sono stati dati, infatti, questi soldi? Gli sono stati dati all’interno di una cornice contrattuale? E così via.

In ogni caso, rimane centrale il problema della solvenza, sul quale ti rimando ad una attenta lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

Può anche darsi che la scelta più conveniente, alla fine, sia lasciar perdere il recupero e dare questi soldi per persi, pena il perderne altri inutilmente.

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