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Se mi querelano per minacce come faccio a sapere che reato è e quando va in prescrizione?

sono stato querelato da mio cognato dicendo che ho effettuato numerose telefonate di minaccia (io non ho un telefono di casa). il reato è stato commesso a luglio 2009. volevo sapere che reato è di quale articolo si riferisce tale reato? e qual’è la prescrizione?

Sia per la qualificazione del reato che per la prescrizione è assolutamente indispensabile vedere il testo della denuncia che è stata redatta, perché le condotte o comportamenti evidenziati solitamente possono ricadere nell’ambito di più disposizioni del codice penale o della legislazione criminale in generale ed occorre valutare con attenzione qual è appunto il reato che si può ritenere esser stato commesso.

Soprattutto, se vuoi risolvere questo problema, queste informazioni sono abbastanza inutili per te, ti consiglierei di incaricare al più presto un bravo avvocato e vedere se la cosa può essere sistemata bonariamente con un chiarimento o magari un accordo, sempre che sia praticabile, sino a che il procedimento si trova nelle fasi preliminari.

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Da quando decorre il termine di tre mesi per querela per diffamazione?

Ho appena scoperto di essere stato oggetto di ripetuti commenti diffamatori su facebook da parte del mio vicino. L’ultimo di tali commenti risale a circa sei mesi fa’. Esiste qualche deroga al limite massimo dei tre mesi per sporgere denuncia, considerando che il fatto, per me, è avvenuto solo al momento della scoperta del medesimo?

Il termine di tre mesi inizia a decorrere da quando hai preso conoscenza del fatto.

Secondo la Cassazione, infatti, «il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato» Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938).

Quindi la querela saresti ancora in termini, tuttavia io ti consiglierei, prima di formalizzarla, di inviare una diffida e vedere che risultati ottieni. Tieni anche presente che la remittibilità (cioè la possibilità di ritirarla) in caso di querela per diffamazioni commesse su facebook è controversa.

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Quando va in prescrizione il credito per farsi rimborsare le spese straordinarie?

Il mio ex marito (siamo legalmente separati da gennaio 2013), non mi versa le spese straordinarie per i figli, tutte documentate e necessarie. Io gli consegno un foglio con tutti i conti e allegati fatture e scontrini, ma lui mi ignora beatamente. Ora non posso certo fare un decreto ingiuntivo per pochi euri, aspettavo di raggiungere una cifra più alta. Ma rischio di perdere il diritto? Cioè quanto tempo ho per richiedere tali spese?

Io considererei per sicurezza il termine quinquennale previsto anche per le rate di mantenimento, anche se può essere che si applichi il più lungo ed ordinario termine decennale.

Anche a mio giudizio conviene che tu accumuli un po’ di spese prima di incaricare un legale di depositare il ricorso per ingiunzione di pagamento.

Una alternativa più economica al decreto potrebbe essere quella di presentare una denuncia querela, dato che anche in questo caso si ha violazione dell’obbligo di mantenimento, che, a seconda dell’importo, può essere anche più cospicua di quella del mensile. Ma naturalmente va valutata in tutti i suoi aspetti.

Visto che siete separati da poco, su questo e altri aspetti potrebbe essere opportuno invitarlo a fare qualche seduta di mediazione familiare.

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La richiesta di avvertimento in caso di archiviazione va nella querela?

Ho dato il mandato al mio legale di sporgere querela nei confronti di una persona. Il legale mi ha fatto pervenire la querela ed io l’ho semplicemente firmata. Ho un dubbio: non mi sembra, nel foglio che ho firmato, ci fosse la dichiarazione “Con richiesta di avvertimento in caso di richiesta di archiviazione”; è possibile che questa richiesta ci sia in un altro documento che non ho visto? Oppure se non era presente nel foglio che ho firmato, è stata omessa?

Senza esaminare il documento ovviamente non posso sapere se, in esso, è stata omessa o no. Io la dicitura l’ho sempre messa nel corpo stesso della querela, non ho mai visto querele che avessero tale dicitura in un «foglio a parte», della cui rilevanza dubiterei.

A mio giudizio, la richiesta va messa nel corpo della querela per avere validità. Se mancasse nel corpo ma fosse su foglio a parte e poi quando archiviano non ti avvertono, che tipo di impugnazione proporresti contro l’archiviazione? E per poi magari dopo anni sentirti dire che su foglio a parte non vale?

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quando si raggiunge un accordo per la non presentazione di una denuncia ma una parte la viola

Qualche mese fa ho subito una aggressione da parte di una persona che poi sono diventate 3.. in breve un signore di 50 anni mi ha aggredito in un complesso condominiale io mi sono difeso e ho avuto la meglio sul signore.. che poi è arrivato il figlio e un terzo che in poco tempo mi hanno circondato e preso a calci e pugni…io dopo essermi liberato sono scapatto in un portone del complesso, trovando la salvezza perche i signori hanno preso una sbarra di ferro e gridando ad alta voce di uccidermi (ho 2 testimoni)…io ho chiamato la polizia ma dopo tutto questo sono riuscito a fuggire dal complesso,dopo 2 giorni abbiamo chiarito e verbalmente eravamo rimasti che nessuno faceva querela. per motivi di non metterci in situzioni di tribunale.. ma prima della scadenza dei 3 mesi mi hanno denunciato i signori per aggressione e minaccie..cioè una beffa vera è propia…ho anche 2 testimoni che hanno visto tutta la scena di quando mi hanno braccato con la sbarra di ferro… A cosa andrei incontro?

Avreste dovuto formalizzare almeno per iscritto la rinuncia a presentare denuncia in un apposito accordo transattivo. Adesso per te, che non puoi più presentare denuncia (salvo verificare se il fatto non possa essere ritenuto inquadrabile in un reato perseguibile d’ufficio, nel qual caso rientreresti nei termini) non puoi fare altro che difenderti dalle accuse che ti saranno state mosse.

Al riguardo, ti consiglierei di non sottovalutare la situazione e di incaricare al più presto un legale con il quale, oltre a concordare la strategia difensiva migliore, si potranno acquisire apposite indagini difensive che, per esperienza, in casi come questi possono essere fondamentali per la difesa.

quando si conclude un contratto per «scherzo» a nome di un’altra persona

Per uno scherzo viene creato un indirizzo di posta elettronica con il nome/cognome di una persona reale (che non è quella che digita materialmente sulla tastiera) e con questo si prova a comprare via web un contratto di abbonamento tv. In tale contratto si inseriscono il nome/cognome/indirizzo della persona reale ma il codice fiscale, la data di nascita, i dati bancari sono di fantasia. Si chiede: è valido questo tipo di contratto? La vera persona scopre l’ autore dello scherzo. Presenta querela per diffamazione. Poi la ritira, avendo stabilito unilateralmente una cifra “x” a rimborso dei danni a suo dire causati (varie telef e sollecito da parte della tv). Oltre che a 1000scuse… A distanza di mesi, all’interruzione delle rate di pagamento di quel debito – ovviamente senza nessuna ricevuta! e neanche testimoni! e il debito era rimborsato in contanti (banconote fotocopiate) e/o con ricariche telefoniche (sempre al bancomat con ricevuta)- e al rifiuto di continuare a pagare, minaccia verbalmente di presentare ai carabinieri Denuncia per Reato di Sostituz di Persona, sostenendo che solo adesso ha scoperto chi si era spacciato per lui nel famigerato contratto tv. Al momento non si hanno notizie se poi la denuncia è stata fatta realmente. Si precisa che io sono la probabile denunciata. Si chiede: come uscire da questa difficile situazione??Cosa fare?? Quali passi si devono intraprendere ?? Quali reati sono in essere?

Bisognerebbe innanzitutto vedere il testo della querela poi ritirata, per «diffamazione» in un fatto come questo non ha senso. Mentre invece se la querela fosse relativa al fatto concreto, la sua remissione potrebbe avere significato.

Per il resto, ti suggerirei di presentare una istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per vedere se a tuo carico è pendente un procedimento penale o meno, dopodichè si valuta in base alla situazione, cioè al tipo di reato che ti è stato contestato, al pubblico ministero incaricato e così via. Prima, si possono fare solo congetture ed è inutile. Ovviamente, al momento in cui avevate raggiunto un accordo sarebbe stato meglio fare un atto di transazione per iscritto che, da quanto leggo, mi par di capire non abbiate purtroppo fatto. Questo è uno dei tanti motivi per cui in casi come questo è preferibile farsi seguire da un professionista, cioè da un avvocato.

le denunce penali possono essere legittimamente preannunciate?

Vorrei sapere se e’ possibile prima di effettuare una denuncia penale-non querela- comunicare con lettera raccomandata al denunciato la situazione penale che sara’ avviata a suo carico descrivendo il reato compiuto e se intende entro un termine indicato risolvere in via stragiudiziale la vertenza che si intende portare avanti. ed eventualmente se invece la comunicazione potrebbe essere valutata dalla controparte come un tentativo di ricatto anche se ci sono gli estremi per il penale con testimonianze -documentazioni e la stessa potrebbe avviare querela a mio carico. Quindi meglio fare la denuncia in silenzio.

Di solito io lo sconsiglio vivamente, proprio perchè una lettera di questo genere, specialmente se fatta in casa senza la supervisione di un legale esperto e competente, potrebbe costituire minaccia, estorsione o altri reati non trascurabili. Per il resto, sei stato troppo generico nel descrivere il tuo caso, se avessi parlato anche nel merito del tuo problema avrei potuto darti qualche indicazione in più e vedere se, in alternativa, non fosse stato possibile mandare la classica diffida, senza bisogno di parlare di denunce o procedimenti penali.

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Attenti alle truffe online

Salve, vi vorrei chiedere un consiglio in merito ad una spiacevole vicenda che mi è capitata. Qualche settimana fa, “navigando” in rete, ho trovato in un sito di annunci il nome e il numero di telefono di un tale che si diceva disposto a vendere biglietti per il concerto di Vasco a Bologna a prezzi molto convenienti. Io l’ho contattato, e lui mi ha garantito che, l’indomani, mi avrebbe fatto recapitare direttamente a casa due biglietti, raccomandandosi, però, di effettuare immediatamente il pagamento mediante “ricarica” sulla sua tessera postepay, una carta prepagata ricaricabile. Il pomeriggio seguente, mi ha chiamato lui stesso, assicurandomi di avere già provveduto ad inviare i biglietti, e sollecitando con insistenza il mio pagamento. Fatto sta che i biglietti li ho pagati ma non li ho mai ricevuti e, quando ho provato a ricontattare il tizio (di cui ora conosco identità e recapito), avvertendolo che lo avrei denunciato, sono stato insultato e minacciato. In rete ho trovato testimonianze di molti altri che, come me, ingenuamente si sono fatti truffare da questo personaggio: se è vero che l’unione fa la forza, cosa possiamo fare? (Antonio, mail)

Il caso di Antonio non è un caso isolato, anzi, i reati on-line stanno diventando un vero fenomeno, purtroppo, e noi stessi ce ne siamo occupati in diverse occasioni all’interno del nostro blog, raccomandando sempre la massima attenzione. In particolare, questo è il caso del venditore che incassa il pagamento tramite carta di credito prepagata e poi scompare senza spedire l’oggetto, di solito offerto a prezzi apparentemente molto convenienti.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che soltanto eBay è in grado di offrire alcune garanzie che possono assicurare all’acquirente la restituzione di quanto ha pagato per l’acquisto nel caso in cui il venditore, per esempio, non provveda a far recapitare l’oggetto della compravendita. A questo proposito, anzi, la stessa eBay invita venditori e acquirenti ad utilizzare solo metodi di pagamento sicuri, come PayPal, carte di credito, bonifici bancari e vaglia online, assegni e vaglia postali, contrassegno o contanti per le transazioni concluse di persona.

Le carte prepagate, infatti, sono un ottimo strumento per effettuare acquisti presso negozi, su Internet e altrove e mettono a disposizione del pubblico le funzionalità di una carta di credito tradizionale, ma non sono uno strumento d’incasso.

La ricarica di una carta prepagata, in particolare, non è un metodo di pagamento sicuro, ma l’uso improprio di una funzionalità nata per altri scopi, che espone acquirenti e venditori a seri rischi di frode e implica la pubblicazione di dati che possono essere utilizzati in modo fraudolento. Effettuando la ricarica di una carta prepagata (come, appunto, Postepay, ma ce ne sono molte altre in uso in Italia), non si può avere la certezza dell’effettiva identità del destinatario della ricarica e non è possibile beneficiare del diritto di ripudio del pagamento, come invece avviene per le normali carte di credito. Dopo l’invio, quindi, il pagamento non è più recuperabile in alcun modo. L’acquirente è quindi più facilmente esposto alla possibilità di perdere il proprio denaro.

Il fatto di cui è stato vittima Antonio presenta indubbiamente tutti gli elementi della truffa, un reato penalmente perseguibile, pertanto il consiglio è di sporgere formale denuncia-querela, approfittando, eventualmente, della possibilità, introdotta di recente, di utilizzare gli appositi moduli, predisposti sul sito www.commissariatodips.it, che poi si dovrà provvedere a sottoscrivere presso il Commissariato della propria città. Un’importante raccomandazione è di allegare tutta la documentazione del caso, cioè l’inserzione pubblicitara dell’annuncio e tutte le e-mail, complete di header, che sono state scambiate, in quanto costituiscono la prova dell’accordo contrattuale. Purtroppo la ricevuta della ricarica effettuata ha valenza probatoria molto esigua in relazione all’identità del titolare (in quanto è facilissimo procurarsi una carta Postepay sotto falso nome o con un prestanome), e non può attestare il pagamento, come corrispettivo di una controprestazione, in quanto privo di causale contabile (il venditore può, infatti, disconoscere tranquillamente la correlazione tra l’operazione di ricarica e la vendita della merce). Se, poi, si ha notizia di qualcuno che è stato vittima dello stesso reato commesso dalla stesso soggetto, è possibile effettuare una denuncia collettiva, da presentare presso la Guardia di Finanza oppure presso la Polizia Postale. In qualità di organi di Polizia Giudiziaria, provvederanno a trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica, la quale svolgerà le indagini su questa vicenda, ed accerterà la responsabilità dell’indagato. Ecco perchè è utile che la descrizione che viene fornita al momento della denuncia dei fatti sia il più completa possibile. A questo punto, se il truffatore vorrà evitare le conseguenze penali che ne conseguono, dovrà restituire quanto ricevuto oppure spedire la merce che aveva promesso.

In ogni caso, in qualità di persona offesa dal reato, la cosa migliore da fare è costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale, per poter andare ad inserire al suo interno una richiesta risarcitoria che, avendo nautura privatistica, non troverebbe automaticamente ingresso nel processo penale.