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10 cose sulla denuncia querela.

1) Una querela può essere presentata anche senza avvocato, basta andare dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza o dalle altre autorità di polizia.

2) Non ha molta importanza la scelta dell’autorità di polizia presso cui una persona va a presentare una denuncia, salvo casi particolari di cui ti dirò subito dopo, perché ogni querela finisce poi in Procura.

3) I casi particolari possono ad esempio essere quelli in cui si denuncia un carabiniere: in questi casi, meglio andare alla polizia di Stato – e viceversa ovviamente.

4) Pur essendo possibile fare una denuncia personalmente, é altamente sconsigliato farlo ed è, per contro, consigliabile farsi seguire sin dall’inizio da un avvocato, per due ragioni in particolare.

5) Il primo motivo é la formulazione stessa della denuncia che, redatta da un avvocato, é di qualità molto più alta – a volte, in modo determinante – rispetto a quella «dettata» dalla persona ad un membro delle forze di polizia.

6) La seconda ragione é che, ogni volta che si presenta una denuncia, si rischia potenzialmente una denuncia per calunnia, un reato molto grave: già per questo solo aspetto é bene fare supervisionare l’intera operazione ad un bravo avvocato.

7) Chi rimane vittima di un reato, dunque, deve per prima cosa valutare se presentare la denuncia da solo o avvalendosi di un avvocato: premesso che è nettamente preferibile servirsi di un avvocato, la primissima cosa da fare diventa dunque quella di chiedere un preventivo ad un legale per poter valutare il relativo
investimento.

8) Dopo la querela inizialmente presentata, puoi sempre depositare una integrazione: in questo modo puoi anche eventualmente rimediare a errori ed omissioni che hai fatto presentandola da solo, facendoti seguire questa volta da un avvocato.

9) Come in tutti gli atti legali, é assolutamente fondamentale il tema delle prove: i documenti devono essere pertinenti, ordinati, ben leggibili e, dunque, allegati rigorosamente sin da subito; devi inoltre indicare i nomi delle persone informate sui fatti, tramite un avvocato, poi, puoi anche fare indagini difensive.

10) Se la tua querela non è convincente, il pubblico ministero chiederà l’archiviazione, senza nemmeno comunicartelo, se non avrai avuto l’accortezza di chiedere appunto di essere, in tale ipotesi, avvisato.

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Tentativo di taccheggio: è reato?

mi hanno scoperto mentre tentavo un furto in un negozio di abbigliamento. Alla fine ho pagato la merce col bancomat. Sono passibile comunque di querela? Se si cosa rischio? ( sono incensurato)

Il reato c’è, nel nostro sistema legislativo infatti viene punito, in base all’art. 56 del codice penale, anche il reato solo tentato, come appunto nel tuo caso in cui si ha un tentato furto.

supermercatoQuindi in linea di principio potresti essere denunciato dai titolari del negozio.

Per sapere che cosa rischi, bisognerebbe fare un’analisi più approfondita del caso e della tua situazione anche personale.

Ti suggerirei intanto più che altro di fare tra un mese o due un’istanza ex art. 335 cod. proc. pen. magari, per vedere se la denuncia è stata effettivamente presentata o meno.

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Parte civile: impugna anche se prescritto.

Nel corso del processo penale, può accadere che, a causa dei tempi lunghi per giungere alla pronuncia della sentenza, il reato finisca per cadere in prescrizione.

La prescrizione dei reati è un tema molo caldo nel dibattito politico e sociale attuale, ma può esser utile ricordare in cosa consiste.
Prendiamo l’esempio del bambino che ha fatto una marachella: non serve essere laureati in pedagogia per capire che non ha alcun senso punirlo dopo che sia trascorso molto tempo da quel fatto. Un rimprovero, infatti, ha senso, e soprattutto un’utilità, a condizione che sia inflitto nell’immediato, quando il bambino può associare quell’ammonimento all’errore commesso, e capire che, in caso di nuove marachelle come quella, sarà soggetto a nuove punizioni.


La prescrizione risponde alla stessa logica: rappresenta infatti il termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, e la sua finalità è quella di evitare la celebrazione di processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto e a reinserire il reo, essendo trascorso troppo tempo.

Secondo le norme che regolano il processo penale, pertanto, quando il giudice si accorge che sono decorsi i termini di prescrizione del reato, non può più decidere nel merito, ovvero pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’imputato (a meno che non risulti evidente la sua innocenza), ma deve pronunciare sentenza dichiarativa di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente proscioglimento dell’imputato. Ciò significa che, se anche le prove raccolte nel corso del processo conducono astrattamente a ritenere colpevole l’imputato, il giudice non potrà in ogni caso condannarlo.
Questo risultato è indubbiamente positivo per quest’ultimo, ma che ne è delle (legittime) ragioni della persona che abbia subito un danno per effetto del reato?

A questo proposito, il nostro sistema processuale tutela le ragioni del danneggiato dal reato, che si sia costituito PARTE CIVILE nel processo per ottenere il risarcimento del danno subito: l’art. 576 cod. proc. pen., infatti, prevede la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento, ma “ai soli effetti della responsabilità civile”: ciò significa che la parte civile non può chiedere, con tale impugnazione, una modifica della decisione penale (che è una prerogativa riservata in via esclusiva all’iniziativa del PM), ma può richiedere al giudice una rinnovata valutazione sulla responsabilità dell’imputato, tale da consentire una condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno.

Nel caso in cui, invece, il decorso dei termini di prescrizione intervenga quando il processo è in una fase più avanzata (ad esempio quando l’imputato, condannato in primo grado, abbia fatto impugnazione contro tale sentenza, e si stia quindi celebrando il giudizio di appello), trova applicazione l’art. 578 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede appunto che, per non privare di tutele la parte civile, il giudice dell’impugnazione non possa limitarsi a dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato, ma debba espressamente valutare i profili di responsabilità penale dell’imputato, dai quali discenda la responsabilità risarcitoria a favore del danneggiato. Se in esito a tali valutazioni il giudice riterrà provata la responsabilità dell’imputato, non potrà condannarlo alla sanzione penale, ma dovrà in ogni caso pronunciarsi relativamente agli interessi civili (risarcimento ed restituzioni): in questo senso, il giudice potrebbe limitarsi a liquidare una “provvisionale”, ovvero una somma corrispondente al danno risultato provato nel corso del giudizio penale, che dovrà poi essere oggetto di una più precisa quantificazione da parte del giudice civile.

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Artigiano pagato e scomparso: che fare?

Un artigiano ha preso dei soldi per fare un lavoro a casa mia ma non si è mai presentato e si è reso irreperibile. ho fatto mandare la messa in mora dall’avvocato e ho sporto querela verso i carabinieri. tutto questo succedeva 4 mesi fa, ad oggi non ho risposta da nessuno e non ho modo di monitorare l’avanzamento della querela. Come posso fare per riavere il mio credito? si parla di €1700. posso rivolgermi ad una società di recupero crediti?

Per capire se effettivamente c’è stato un reato, e se quindi una querela in una situazione del genere ha un senso, bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, avere più dettagli, per vedere se ci possono essere i requisiti della truffa, che richiede specifici «artifici e raggiri», o dell’insolvenza fraudolenta ovvero non si tratti, invece, di un mero inadempimento contrattuale, che è sicuramente un illecito, ma solo civile e non anche penale.

Generalmente, posso per esperienza dire che in procura tendono a ritenere situazioni di questo genere come problemi aventi rilevanza esclusivamente civilistica, richiedendo dunque l’archiviazione e lasciando la tutela del soggetto che ne è rimasto vittima alle sue stesse iniziative, anche se comunque come dicevo a riguardo bisognerebbe conoscere meglio il caso e vedere come è stata redatta la querela.

Sul piano penale, comunque, non riporrei molte speranze e valuterei già da ora quello che si può fare su quello civile.

Se la diffida non ha prodotto effetti, il passo successivo è solo quello di valutare iniziative giudiziarie, è inutile pensare di invitare una parte in mediazione in una situazione del genere e dopo che si è comportato in questo modo.

Anche qui mancano nella tua descrizione del caso dettagli che sarebbero stati necessari per capire se possibile, ad esempio, procedere in via monitoria richiedendo un decreto ingiuntivo o se, invece, bisogna ripiegare sul più lungo rito ordinario, nelle forme dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 702 bis. Come gli sono stati dati, infatti, questi soldi? Gli sono stati dati all’interno di una cornice contrattuale? E così via.

In ogni caso, rimane centrale il problema della solvenza, sul quale ti rimando ad una attenta lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

Può anche darsi che la scelta più conveniente, alla fine, sia lasciar perdere il recupero e dare questi soldi per persi, pena il perderne altri inutilmente.

Chiedi comunque un preventivo ad un avvocato per il recupero crediti e poi valuta. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog.

Per evitare ulteriori fregature in futuro, ti raccomando di iscriverti e restare iscritto alla newsletter del blog, che con un solo post al giorno, dal lunedì al venerdì, ti fa capire, direttamente dalla voce di un esperto come me disposto a condividere i segreti del mestiere con il grande pubblico a scopo divulgativo e di orientamento, come funziona la pratica legale e come è meglio comportarsi nella vita di tutti i giorni.

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Ricettazione: dopo quanto si prescrive?

nel 2004 trovai un telefonino in mezzo alla via ,non sapevo di chi era ,dopo un po di giorni lo feci vedere a un tipo lui mi didde dammelo lo aggisto e mi diete 15 euro dopo sei mesi l anno rintracciato xke se la venduto a un altro ragazzo, e siamo stati denunciati col il padrono del tel ho buoni rapporti p,anche se non sapevo che la aveva smarrito vorrei chiedere una cosa nel 2005 ci siamo presentati al tribunale ed era sciopero dei avvocati , nel 2006 ci siamo presentati ed e stata rinviata poi di nuovo adesso mi viene di nuovo una citazione che debbo presentarmi 11 gennaio 2019 ma e normale dopo tanti anni

Purtroppo è possibile.

Può darsi che questo reato, probabilmente di ricettazione, finisca in prescrizione, ma per effettuare il calcolo del termine relativo bisognerebbe conoscere esattamente i termini della contestazione che è stata formulata.

Sfortunatamente, devi eseguire la richiesta di presentarti contenuta nella citazione. Se credi, puoi approfondire con un avvocato ma immagino che siano soldi buttati, onestamente.

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Polizza di tutela legale per appello: si può fare?

necessito di una polizza che copra le spese legali e processuali ad un minore di anni 14.
Udienza avuta il 27 settembre, ora ricorso all’appello.

Per l’ennesima volta, «purtroppo» non si può fare una polizza, di qualsiasi genere, dopo che un sinistro si è già verificato.

Come potresti pensare di andare a sottoscrivere una polizza infortuni dopo essere, ad esempio, caduto dalle scale?

Se funzionasse in questo modo, nessuno andrebbe più a sottoscrivere contratti di assicurazione. Perché buttare via soldi inutilmente? Basterebbe aspettare di averne bisogno e poi uno pagherebbe solo in quel caso…

Ma se ammettessimo ciò, pensi che le compagnie di assicurazione esisterebbero ancora o pensi invece che andrebbero presto tutte in fallimento, costrette solo a pagare e impossibilitate ad incassare?

Le assicurazioni nascono per tutelarsi da imprevisti.

Tu paghi e acquisti la tua serenità che se succede qualcosa hai una copertura, sempre che ovviamente vada tutto bene e rientri nei limiti di polizza.

Però resta un contratto aleatorio, cioè tu paghi ma non sai se ti verrà concretamente dato qualcosa indietro a livello monetario, oltre alla serenità che acquisti per il fatto di avere copertura.

Non può funzionare diversamente.

Te lo ripeto: non può funzionare diversamente.

Non puoi andare a fare una polizza sanitaria quando sei già malato. Se lo fai, e sottaci la tua malattia all’agente di assicurazione, commetti un reato di truffa e la polizza è invalida e non è nemmeno difficile venire scoperti dal momento che ci sono le cartelle cliniche… Eppure la gente fa cose del genere tutti i giorni.

L’assicurazione di tutela legale funziona in modo del tutto analogo alle altre assicurazioni, la devi aver sottoscritta prima dell’insorgenza del caso assicurativo, addirittura per alcune cose c’è anche un periodo di carenza proprio per evitare ingiuste speculazioni da parte del cliente.

Ci sono dei casi in cui è difficile stabilire il momento esatto in cui è insorto un caso assicurativo, ma nel tuo caso addirittura c’è già stato l’intero prima grado del procedimento: qui è assolutamente certo che il caso assicurativo è già insorto e lo è da anni quindi è escluso nel modo più assoluto che tu possa fare ora una polizza di tutela legale utilizzabile per quel caso.

Puoi, se credi, fare una polizza di tutela legale per altre cose che ti dovessero capitare ed è una cosa che io ti consiglio assolutamente, come faccio con tutti da oltre due decenni.

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Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

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Modulo CAI compilato male: che conseguenze ci sono?

Sono stato interrogato dal giudice di pace per confermare la mia responsabilità in un sinistro stradale. Non ho confermato il CAI inviato all’assicurazione, adesso cosa può succedere ?

È una domanda davvero un po’ troppo scarna per potervi dare una risposta utile.

Si possono fare solo alcune osservazioni generali.

Intanto, l’interrogatorio del giudice di pace può essere libero o formale. Si tratta di due cose completamente diverse, il primo serve per tentare la conciliazione, il secondo tende a realizzare un vero e proprio mezzo di prova.

Gli effetti dell’uno o dell’altro, dunque, sono molto diversi.

Per quanto riguarda il modulo CAI, o constatazione amichevole di incidente, il suo valore probatorio effettivo nel giudizio civile è molto controverso, nonostante l’art. 143 del codice delle assicurazioni, che, a riguardo, non è stato riconosciuto esaustivo.

Volendo essere sintetici, si può forse dire che il modulo CAI è uno dei diversi elementi di prova che poi utilizza il giudice per la ricostruzione della verità dei fatti.

Se una persona compila in modo inesatto un modulo CAI, le conseguenze dipendono dalle circostanze.

Non credo che, in molti casi, possa esserci il reato di falso in scrittura privata, peraltro abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Piuttosto, se il sinistro non fosse genuino, se si trattasse cioè del classico «bidone» inventato allo scopo di lucrare soldi indebitamente da una compagnia assicurativa, ci potrebbe essere il reato di truffa.

Ovviamente, dipende dalle circostanze e quindi da tutti gli altri elementi del fatto.

Se vuoi approfondire la situazione, valuta di acquistare una consulenza da un avvocato.

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Problemi con gli scarichi: come muoversi?

nel 2003 ho acquistato una villetta che è stata edificata nel 1975 con regolare licenza edilizia, il precedente proprietario l’ha acquistata nel 1980. La mia e altre villette erano state edificate dal medesimo costruttore. Ora i miei vicini confinanti proprietari di un’altra villetta da oltre 30anni, presumibilmente hanno tappato il nostro scarico fognario che si collega in un pozzetto all’interno della loro proprietà per poi collegarsi a quella pubblica. Premetto che è stato il costruttore a realizzare il tutto. Da circa un mese o più abbiamo notato la fuoriuscita di liquami dal nostro pozzetto collocato all’interno della nostra proprietà e abbiamo deciso di effettuare alcune verifiche per risalire alla causa del problema. Abbiamo escluso ogni problema all’interno della nostra proprietà e non ci sono problemi nemmeno sulla condotta pubblica. Ora abbiamo esposto denuncia verso ignoti ma descrivendo la situazione, abbiamo anche richiesto intervento del comune e asl.

La denuncia contro ignoti non servirà assolutamente a nulla, dal momento che in questa situazione non c’è molto probabilmente alcun reato, ma si tratta di una questione di natura civile. Quand’anche un reato ci fosse, nonostante l’obbligatorietà dell’azione penale, dubito moltissimo che una cosa del genere possa mai suscitare l’interesse delle autorità di giustizia penale.

Analogamente, credo che nemmeno comune e asl possano intervenire per fare qualcosa perché, se ho ben capito, la questione si annida nel tratto privato degli scarichi, mentre comune e asl possono intervenire, almeno di solito, solo per la parte di scarico di loro competenza, salvo che dal problema non derivi un pericolo per la salute talmente grande da richiedere un’intervento pubblico, ma direi che siamo fuori da un’ipotesi del genere.

In realtà, come ho spiegato in un post che ti invito a leggere attentamente, per la gestione dei problemi legali bisogna rassegnarsi a prendere un avvocato.

Chiarito questo, vediamo adesso cosa dovrebbe poi fare questo avvocato, almeno nella situazione attuale, per i passi successivi dipende dal modo in cui la stessa si evolverà.

Tra le villette potrebbe esserci una servitù di scarico costituita per destinazione del padre di famiglia o altrimenti.

A parte questo, però, il primo passo è molto semplicemente quello di inviare una diffida in cui si rappresenta il problema e si chiede l’accesso alla proprietà dei confinanti per poter svolgere accertamenti tecnici e cercare di capire quale è la causa del problema.

In futuro, la cosa può prendere una piega molto diversa a seconda che i confinanti acconsentano, e, in questo caso, a ciò che risulterà dagli accertamenti, ovvero no, ma in ogni caso c’è sempre qualcosa da fare, qualche mossa relativa da mettere in atto.

L’importante è passare prima possibile alla fase del fare, come spiego meglio nel post sull’approccio strategico dei problemi legali, che ugualmente ti invito a leggere attentamente, perché con rimedi fantascientifici come la denuncia contro ignoti purtroppo siete destinati a non risolvere assolutamente nulla – e credo che in fondo lo sappiate anche voi.

Se vuoi un preventivo da parte del nostro studio, puoi richiederlo compilando il modulo apposito che si trova nel menu principale del blog.

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Vittima di stalking e risarcimento: posso chiederlo?

Sono perseguitato dalla mia ex.
La ragazza,dopo 2 anni,e vari tradimenti da lei commessi (e da me perdonati),a settembre ha scoperto che infine avevo iniziato a far lo stesso.
Da quel giorno,seguito un incontro in cui ha notevolmente alzato le mani(cosa da lei ammessa in msg privati),ha iniziato a perseguitarmi con sms intimidatori e di pesanti ingiurie,oltre a diffamazione presso conoscenze e possibili contatti di lavoro. (ho gli Screenshot)
Minaccie pervenute anche per tramite di sue amiche e anche alla mia attuale compagna.
Le ho fatto mandare una diffida a smettere,ha risposto via mail che avrebbe smesso.
Ma sono seguite telefonate intimidatorie di un suo fantomatico nuovo ragazzo da numero privato.
Pare ora sia finita e sono combattuto se chiedere un risarcimento danni per i disagi patiti e sopratutto danno d’immagine/professionale subito.
Secondo lei ha senso, ci sono basi solide per una azione legale? (o per tentare un accordo economico pre denuncia?)

Se adesso è davvero finita, io non andrei a rimestare ulteriormente il terreno, per la speranza di conseguire un risarcimento danni che è solo eventuale e che, in caso fosse effettivamente concordato e corrisposto, sarebbe probabilmente poco più che simbolico.

Volendo analizzare più approfonditamente la cosa, dovresti valutare i profili istruttori, cioè quelli relativi alle prove di cui disporresti, ma anche quelli relativi alla solvenza della tua ex ragazza, perché anche una pratica risarcitoria di questo genere alla fine sarebbe destinata a tramutarsi in un recupero crediti, con tutti i problemi del caso, sui quali ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Generalmente, la valutazione di queste circostanze sconsiglia di coltivare posizioni del genere, ma è anche vero che solo un approfondimento in concreto può portare ad una risposta definitiva.