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Dopo la separazione posso trasferirmi coi figli a 50 km di distanza?

Sono di Pievepelago ma vivo in Toscana da quando mi sono sposata. Ho 2 figli di 8 e 7 anni. Mi sono separata con un accordo dopo una richiesta di giudiziale. Mio marito mi corrisponde 900 euro onnicomprensivi a parte le spese sanitarie che però non vuole pagare obiettando che non sono sempre concordate (allergologo, vaccino, dentista). L’affidamento è condiviso con collocazione presso di me per ora nella casa coniugale di proprietà di mio suocero, villa molto onerosa da mantenere. Da novembre mio marito si è impegnato a darmi un’altra casa da arredare. Sono costretta a prendere una baby sitter. Ho chiesto il telelavoro domiciliare per trasferirmi a Pievepelago vicino alla mia famiglia di origine a circa 50 km di distanza da mio marito e avere un aiuto coi bimbi che sono perfettamente integrati in Emilia dove vanno ogni fine settimana, praticano attività agonistica e hanno amici. Se mi venisse accordato mio marito mi ha annunciato che si opporrebbe al trasferimento. Può farlo?

Certamente. Il trasferimento in un’altro luogo, ad una certa distanza, potremmo dire in questo caso «fuori regione», anche se non è il confine regionale in sé ad essere decisivo, dato che a volte per varcarlo sarebbe sufficiente anche il trasferimento di un chilometro, determina dei cambiamenti importanti sia per i figli che per l’altro genitore, quasi sempre il padre, con la compressione dei diritti di visita e frequentazione.

Infatti, la situazione logistica è tale da impedire in questi casi che il padre possa vedere i figli, previo avvertimento, quando lo desidera, e possa partecipare agevolmente alla loro vita, ad esempio seguendo il percorso scolastico, presenziando alle feste e agli eventi anche infrasettimanali, specialmente se lavora o comunque, anche se non lavora, se non dispone di denaro sufficiente per i viaggi e gli spostamenti.

Nel tuo caso, c’è da dire che la distanza non sarebbe così consistente, ma bisogna vedere, al di là del dato chilometrico, quali sono i tempi di percorrenza con l’auto o, in alternativa, i collegamenti con i mezzi pubblici.

Va notato che non parliamo, al riguardo, tanto di un interesse del padre, quanto di quello dei minori a conservarne la figura nel modo più pieno possibile, compatibilmente con la separazione, ed è proprio per questo che questi aspetti, che si tendono a considerare banali e scontati, sono in realtà piuttosto delicati.

Già la separazione rappresenta un trauma per i minori, spesso non così facile da affrontare, l’allontanamento ulteriore di una della figure genitoriali costituisce una ulteriore perdita e spesso un agitare il coltello in una ferita preesistente.

Occorre dunque operare con molta delicatezza e saggezza al riguardo, valutando tutti i pro e i contro di ogni singola soluzione. Nel caso si fosse convinti della bontà del trasferimento e vi fosse l’opposizione dell’altro genitore, non rimarrebbe che chiedere l’autorizzazione al giudice.

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Un figlio può avere due padri?

il figlio il cui padre sia decaduto dalla potestà genitoriale e che sia stato adottato da altro padre, è erede di entrambi?

La decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, come si chiama adesso la vecchia «potestà» non ha niente a che fare con lo stato di figlio che una persona ha rispetto ad un’altra persona.

Se interviene un provvedimento che toglie o limita la responsabilità genitoriale, il figlio rimane sempre tale rispetto al padre, che semplicemente vede scomparsa o limitata la sua capacità di interferire nella vita del figlio, concordando con la madre le decisioni più importanti per la stessa.

Per la nostra legge, poi, una persona può essere «figlio» solo di un’altra persona o detto in altri termini ognuno di noi può avere un solo padre, biologico o giuridico che sia, ma mai due o più.

Nel tuo caso, bisognerebbe capire cosa è accaduto.

Per essere adottato da un’altra persona, questo figlio dovrebbe essere caduto in stato di abbandono e non semplicemente interessato da un provvedimento ablatorio o limitativo della potestà genitoriale.

Ad ogni modo, se c’è stata una vera adozione, il figlio eredita dal padre adottivo. Se un’adozione non c’è stata, eredita dal padre biologico, sia pur decaduto dalla potestà.

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Se non ho soldi ma supero il limite per il gratuito patrocinio come posso fare?

separata legalmente (consensuale e con il gratuito patrocinio) e con bimba di 5 anni.
Il giudice stabilì 4 anni fà il mantenimento di 700 euro e affidamento congiunto ( ed io ero in accordo) questo mantenimento non è mai arrivato e per di piu il padre non si prende cura ne vede la bimba ne passa il mantenimento e neppure si preoccupa di sapere scuole o interessi e tanto meno spese extra.
Ora non possiedo un lavoro ma un compagno lavoratore part time e cumulando redditi compresi il mantenimento mai ricevuto supero la soglia per il gratuito come posso fare a mettere una causa legittima per me e mia figlia? Visto quanto costano le spese legali non posso permettermelo

Puoi innanzitutto tentare qualche seduta di mediazione familiare presso i centri appositi messi a disposizione dagli enti pubblici, la frequenza ai quali è completamente gratuita di solito.

A parte questo, a seconda del tipo di causa che devi fare può essere che l’unico reddito preso in considerazione sia il tuo, anche se la «giurisprudenza» sia degli ordini che dei giudici sul punto è molto oscillante, e ciò comprensibilmente visto che la legge non è chiarissima e le formule impiegate si prestano a «letture» diverse.

Puoi provare a presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, poi vedere cosa succede, anche se persino in caso di ammissione la stessa non sarebbe necessariamente stabile, trattandosi di un’ammissione solo anticipatoria, con la conseguenza che non molti avvocati potrebbero essere disposti a lavorare con la possibilità poi di non prendere nessun compenso, nemmeno dimezzato e dopo svariati anni.

Le cause che dovresti fare, comunque, sono due: una, di tipo esecutivo, per il recupero del mantenimento; un’altra, di merito, per la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, che rappresenterebbe una tutela piuttosto importante per tua figlia.

Onestamente, io prima di mettermi a provare il patrocinio gratuito proverei a chiedere qualche preventivo a qualche avvocato, magari si trova un professionista disposto a fare queste cose con una spesa, come importo e modalità di pagamento, affrontabile.

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Il figlio eredita dal padre che era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e cioè la vecchia potestà?

se un padre che ha perso la patria potestà nei confronti del proprio figlio muore, la sua eventuale eredità e i suoi debiti vengono ugualmente ereditati dal figlio stesso?

Sì, certo, sono due profili che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro.

La perdita della potestà, che spesso non è nemmeno integrale, ma è solo una limitazione, anche se nella pratica questi tipi di interventi vengono confusi e considerati sempre come una perdita totale, riguarda il potere del padre di poter prendere decisioni nell’interesse del figlio.

Tra l’altro, con il decreto legislativo 154 del 28 dicembre 2013 non si parla nemmeno più di potestà, ma di responsabilità genitoriale.

La perdita di questo «potere» o, meglio, ufficio, non comporta che il genitore non debba continuare a provvedere ai suoi obblighi nei confronti del figlio e ad esempio, segnatamente, deve continuare a pagarne il mantenimento.

La perdita della responsabilità inoltre non fa venir meno il rapporto sia biologico che legale tra il genitore e il figlio con tutto ciò che ne consegue tra cui il fatto per cui il figlio alla morte del padre viene chiamato alla sua eredità.