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Sospensione responsabilità genitoriale: e le visite dei nonni?

DOMANDA – In seguito a sospensione della responsabilità genitoriale con collocazione temporanea del minore in casa famiglia, i nonni possono comunque esercitare il loro diritto di visita nei confronti del minore? In caso di interruzione senza che alcuna restrizione in merito sia menzionata nel provvedimento del TM si puo’ parlare di diritto leso? in tal caso quali le vie legali?

— RISPOSTA – Direi più di sì che di no, anche se credo dipenda dalle motivazioni per cui è stato adottato un provvedimento del genere e alle eventuali relazioni delle stesse con le figure dei nonni.

Discutere se si può parlare di «diritto leso» non ha alcuna utilità pratica, meglio vedere che cosa si può fare a riguardo.

Ricordo che il diritto di visita e frequentazione dei nonni è attualmente previsto dall’art. 317 bis cod. civ., di cui ho parlato in questo precedente post del blog che ti invito a consultare.

Per vedere le possibilità di azione, bisogna come al solito esaminare il fascicolo e, al suo interno, soprattutto il provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale e le motivazioni della stessa.

Può essere che sia sufficiente un ricorso e/o intervento da parte dei nonni nel procedimento in corso per ottenere una autorizzazione esplicita da parte del giudice.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di assisterti in questa cosa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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diritto

L’altro genitore separato può portare il figlio in scooter?

Affidamento congiunto con collocazione materna. Il papa’ puo’ portare il figlio di anni 9, , contro la volonta’ della mamma, in scooter?Tra l altro lo porta soltanto con il casco senza ultetiori protezioni che per se indossa invece.Ovviamente ha anche la macchina.Ci sono precedenti sentenze?

In primo luogo, sono importanti anche le circostanze, non ha molto senso, come predico ormai da oltre 25 anni, esporre un caso astraendolo dalla situazione in cui si colloca, come se vivessimo tutti in un empireo di anime e non sulla terra.

Sarebbe stato importante capire, ad esempio, se questi viaggi avvengono per diletto o, magari, per andare a scuola in un momento in cui, sempre ad esempio, il traffico automobilistico è particolarmente intenso…

In generale, si può osservare solo quanto segue.

Nei casi di affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale ordinaria spetta al genitore col quale si trova il figlio in quel momento; a mio modo di vedere, la scelta del veicolo con cui effettuare gli spostamenti rientra nell’ufficio ordinario, salvo casi particolari che non mi pare sussistano in questo caso.

Ovviamente, il trasporto deve avvenire in modo conforme alle regole del codice della strada per i minori, che, in alcuni casi, rende necessaria l’adozione di speciali seggiolini, da installare sulla sella dello scooter.

Può essere il caso che tu ponga la questione direttamente all’altro genitore, tramite la diffida di un avvocato, valutando attentamente i pro e i contro.

Per ulteriori approfondimenti, considera di acquistare una consulenza.

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Vaccino covid e figli: come evitarlo contro altro genitore?

mi chiamo xxx, sono la mamma di un bambino di 5 anni. Dopo essermi documentata ed aver cercato di ragionare nel modo più lucido possibile, ho preso la decisione di non vaccinarmi contro il COVID-19. Sono divorziata. Il mio ex marito, nonché papà del mio bambino, si è vaccinato e non dubito che se dovessero estendere la vaccinazione anche ai più piccoli, sarebbe ben contento di portare il nostro bambino a vaccinarsi. Io sono assolutamente contraria a che il mio bambino venga vaccinato contro il COVID-19.Ci sono delle azioni che io posso fare già da ora per tutelare mio figlio?

Non è una situazione facilissima, ti spiego perché.

Innanzitutto, il favore per la vaccinazione è enormemente diffuso presso politica, media e, alla fine, anche società civile.

Chi diffida del vaccino è una minoranza: ben determinata, ma pur sempre una minoranza.

donna che prende una pillola

La famiglia, dopo la riforma del 1975, è sostanzialmente una diarchia: tutte le decisioni di interesse dei bambini devono essere concordate tra i genitori. Anche quando la famiglia è ormai disgregata, come in caso di separazione o divorzio.

In caso di disaccordo, ci si deve rivolgere al giudice.

Purtroppo, le prime pronunzie dei giudici hanno mostrato di essere favorevoli alla vaccinazione. Ti allego ad esempio un provvedimento del tribunale dei minorenni di Trento, anche se il caso riguardava una vaccinazione obbligatoria ex lege 31 luglio 2017, n. 119, e non la vaccinazione, al momento facoltativa, contro il covid.

Per quanto riguarda i bambini, specialmente così piccoli, anche io penso che sia sbagliato sottoporli a vaccinazione. Proprio in questi giorni è uscito uno studio in cui si chiarisce che è più alto per gli adolescenti, ad esempio, il rischio di sviluppare una miocardite a seguito della vaccinazione che quello di subire conseguenze negative dall’eventuale infezione di covid.

Puoi leggere qualcosa a riguardo qui.

Detto questo, ci sono alcune cose che si possono fare sin da ora per tentare di scongiurare l’inoculazione di tuo figlio ad opera del padre eventualmente autorizzato da parte di un giudice:

1) innanzitutto, può essere utile comunicare ufficialmente tramite un legale, a mezzo di una apposita diffida, la tua contrarietà alla vaccinazione all’altro genitore, cioè al padre, il tuo ex marito, indicando le motivazioni relative;

2) inoltre, può essere utile iniziare a raccogliere documentazione, che deve essere a) sia di tuo figlio, relativa al suo stato di salute ed eventuali problematiche sia b) in generale studi, osservazioni e discorsi (facendo ben attenzione a lasciar perdere le bufale, che sono tantissime) sulla inutilità o inopportunità di vaccinare i minori, specialmente se così piccoli.

Entrambe queste cose servono per l’eventualità che il tuo ex marito dovesse ricorrere al giudice per chiedere l’autorizzazione alla vaccinazione, soprattutto ovviamente la seconda, perché sarebbe documentazione che potresti mostrare al giudice per chiedergli di denegare l’autorizzazione.

Nel caso di patologie specifiche di tuo figlio, potrebbe essere utile anche acquisire una apposita consulenza medico legale, che sarebbe un approfondimento utile rispetto all’attività di cui al punto 2), ma che va fatto solo in determinate situazioni.

Ti consiglierei di acquistare una consulenza di base da questa pagina (nella qual pagina, prima di fare l’acquisto, puoi valutare anche il costo): in seno a questa consulenza, potremmo fare intanto la comunicazione al tuo ex marito, inoltre potremmo organizzare la raccolta della documentazione in modo da essere pronti in caso di richiesta al giudice.

Iscriviti comunque al blog, riceverai tutti i giorni un unico post; ultimamente sto parlando molto della vaccinazione, è importante restare aggiornati.

20200720 provvedimento tribunale minorenni Trento.pdf

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Coordinatore genitoriale: che roba è?

Che cos’è il coordinatore editoriale.

La figura del c.d. Coordinatore genitoriale o familiare non è attualmente disciplinata in Italia e non vi sono ancora molti corsi di studio o di specializzazione in questo ambito. E’ una figura professionale traslata dal mondo anglosassone della quale si sta parlando attualmente, specie dopo il disegno di legge 735 2018, c.d. DDL Pillon, attualmente in discussione, per facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati o divorziati; potrebbe, infatti, accadere che questi ultimi siano coinvolti in dinamiche conflittuali tali da non avere una lucidità adatta per la gestione della prole in regime di separazione e di divorzio.

Il coordinatore familiare dovrebbe essere, quindi, un soggetto terzo ed imparziale che aiuta e coadiuva le parti ad attuare un programma di genitorialità (evitando anche quelle che possono essere le conseguenze dannose del conflitto per i figli) ed allo stesso tempo facendo in modo che possa essere favorita la cooperazione tra i genitori (riducendo drasticamente quelli che potrebbero essere i contrasti tra di loro). Per queste ragioni, la finalità da perseguire sarà quella di salvaguardare l’interesse del minore coinvolto nel conflitto genitoriale; difatti, l’intervento avrà come unico scopo quello del benessere psicofisico del bambino a cui dev’essere garantita la più amplia tutela.

Egli dovrà e potrà supportare i genitori litigiosi e cercare di dirimere e superare i contrasti. Il Coordinatore familiare, quindi, dev’essere necessariamente una persona super partes; una persona che non abbia avuto alcun rapporto con la coppia in qualità di consulente legale, terapeuta , consulente tecnico di parte , consulente tecnico d’ufficio o mediatore familiare. Il coordinatore familiare avrà la possibilità di dare assistenza al giudice esclusivamente nell’ambito del proprio ruolo, senza diventare un vero e proprio suo ausiliario o perito e fornire consulenza medico-legale o psicologica sui figli e sulla famiglia di cui si sta occupando.

Questa figura viene però considerata da alcuni a volte una risorsa inutile e strabordante, che può anche fuorviare il lavoro del giudice, dei servizi sociali e delle parti, creando caos e confusione di ruoli, specie nelle situazioni più complesse. Se i genitori sono già in difficoltà a prendere decisioni per i figli e se già un giudice ha disposto una consulenza tecnica ed ha coinvolto nelle scelte per la vita del minore i servizi sociale è comprensibile e ragionevole che si ritenga non opportuno coinvolgere una ulteriore figura professionale. E’ proprio dalla necessià di comprendere le funzioni ed i ruoli di tutte le figure coinvolte che sarebbe opportuno partire per utilizzare al meglio questa risorsa che forse proprio perchè non è ancora compresa nel sistema della gestione dei conflitti familiari giudiziali e stragiudiziali, appare ad essa estranea.

La sentenza di Bologna.

Un caso emblematico sull’effettiva utilità del coordinatore genitoriale è stato il recente provvedimento del Tribunale di Bologna.

Nella gestione di rapporti fra genitori non coniugati di un figlio minore nato nel 2015, per individuazione e definizione di provvedimenti del giudice in favore della miglior gestione dello stesso prende atto una diatriba complessa e conflittuale nella quale in breve viene a determinarsi una potenziale confusione di ruoli e competenze che mal si presta al raggiungimento di una serena situazione fra le parti.

Secondo il giudice, che ha già provveduto alla nomina di CTU ed ha disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali proprio per l’inadeguatezza genitoriale delle parti, l’essere affiancati anche da un coordinatore complicherebbe non poco la gestione della quotidianità in quanto i genitori, già molto conflittuali fra di loro, sarebbero potenzialmente esasperati dalla figura del coordinatore genitoriale, avendo già da seguire i consigli e le indicazioni fornitegli dai Servizi sociali ed essendo sotto valutazione nell’ambito della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice.

Il minore viene affidato ai servizi sociali con collocazione presso la madre con previsione di periodi di frequentazione con il padre dapprima in incontri protetti con i servizi sociali alla presenza di un operatore ed eventualmente in seguito, qualora vi siano miglioramenti nell’approccio con il padre, anche senza. Si spera così di non appesantire ulteriormente la situazione e di far si che le parti arrivino ad una genitorialità migliore e più consapevole. Sembra impossibile che a volte i genitori non sappiano fare i genitori e che il correre ai ripari successivamente sia così inadeguato e inefficace.

Forse un aiuto alla genitorialità che precede la crisi o che la contiene sarebbe sicuramente di aiuto a molte coppie tramite consultori, distretti sociali, scuole, e tutti gli ambiti in cui la famiglia vede muovere i propri riferimenti, senza arrivare allo scontro diretto e senza fine, che danneggia inevitabilmente i minori.

Problemi con la gestione dei figli?

Se hai problemi con la gestione dei figli, anche a causa della mancanza di adeguati rapporti con l’altro genitore, contattaci per una consulenza: potremo approfondire insieme la strategia migliore per il tuo caso.

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Figli affidati ai servizi sociali: come comportarsi.

Note dell’episodio.

Oggi parliamo di un caso posto da una nostra ascoltatrice in cui figli sono stati affidati ai servizi sociali. Vedremo come è meglio cercare di comportarsi in questi casi e quali sono le possibilità di intervento in una materia del genere.

Riferimenti.

Di seguito, alcuni precedenti post del blog, o puntate del podcast, menzionati durante l’episodio o comunque aventi ad oggetto tematiche collegate a quelle trattate in questa puntata, che ti consiglio di consultare.
blog.solignani.it/2018/08/03/affido-ai-servizi-sociali-conviene-il-ricorso-in-cassazione/ Affido ai servizi sociali: conviene il ricorso in cassazione …
blog.solignani.it/2013/03/14/se-querelo-gli-assistenti-sociali-posso-bloccare-il-decreto-del-tribunale-dei-minorenni/ se querelo gli assistenti sociali posso bloccare il decreto del …
blog.solignani.it/2009/11/16/sequestri-di-stato-ovvero-quando-i-figli-vengono-sottratti-alle-famiglie/ sequestri di Stato ovvero quando i figli vengono sottratti alle …


[la risposta è nel podcast]

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Affido esclusivo: cosa fare per averlo?

Sono separata (da convivenza) da 2 anni, io e il mio ex al tempo siamo andati da un legale per stabilire i termini dell’affidamento: condiviso, lui avrebbe dovuto versarmi un tot al mese, e il bambino residente da me. Di fatto non ha mai versato nulla, quest’anno ha trattenuto gli assegni familiari fingendo che l’INPS non glieli avesse versati. Non è disponibile a lasciarmi la detrazione del 100%. Per due anni consecutivi (fatta eccezione per gli ultimi 2 mesi di”tranquillità verbale” dovuta forse alla nuova convivenza in corso), mi ha insultata e minacciata sempre davanti al bambino. e’ totalmente negligente. Ho contattato centri antiviolenza, carabinieri, nulla. Ora mi sono rivolta a un legale per l’affidamento esclusivo, visto che mi mette i bastoni fra le ruote in qualunque cosa (ex, firma passaporto) ma mi è stato detto che è improbabile ottenerlo per questi motivi. Davvero è così?

È una valutazione che non si può fare in generale, ma solo in relazione alla situazione concreta sulla quale bisogna agire, sia per quelli che sono i fatti che la compongono sia per come questi fatti sono stati documentati.

Comunque, la richiesta di affido esclusivo deve godere di buone basi legali, anche perché il codice prevede che, in caso non venga accolta una richiesta di affido esclusivo, il giudice possa tenerne conto nella regolamentazione dell’affido, con la conseguenza che c’è il rischio che una richiesta di questo genere, se non accolta, possa ritorcersi addirittura contro chi l’ha avanzata.

L’affidamento esclusivo, in linea generale, determina una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al genitore a cui favore è disposto, con tendenziale esclusione dell’altro ed ha poco a che fare, nonostante ciò che si ritiene comunemente, con i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore o con la sua collocazione, anche se ovviamente questi due aspetti sono destinati in qualche modo ad essere collegati, dal momento che difficilmente si potrebbe pensare, ad esempio, ad una collocazione prevalente presso il genitore che non ha l’affido.

Nel tuo caso, dal momento che l’esercizio da parte tua della responsabilità genitoriale è stato ostacolato in diverse occasioni, in linea di principio i presupposti per l’affidamento esclusivo a tuo favore potrebbero anche esserci, ma vanno fatte alcune precisazioni.

Innanzitutto, bisogna vedere se le difficoltà che il padre ha opposto ai tuoi atti di gestione in tema di ad esempio firma passaporto hanno una minima base logica e pertinenza con la tutela del minore o se invece si è trattato di meri atti di ostruzionismo o veri e propri dispetti.

Detto questo, bisogna poi anche vedere come questi atteggiamenti del padre sono stati volta per volta documentati. Ad esempio, hai fatto, in ogni occasione, una breve contestazione scritta? Basta, a questo riguardo, anche una mail, ma qualcosina bisogna pur averlo, altrimenti ti ritrovi adesso a descrivere il comportamento mantenuto dal tuo ex marito negli ultimi due anni senza avere un minimo di documento a supporto e questa può essere la difficoltà principale per ottenere l’affido esclusivo.

In tutto questo, non abbiamo parlato di mediazione familiare, che è uno strumento meraviglioso con il quale si ottengono molti più risultati, e molto più duraturi, di quanto non avvenga tramite spesso il ricorso alla magistratura. Ti suggerirei di valutare anche questa eventualità.

Ti consiglio quindi di chiedere una valutazione precisa di fattibilità della tua richiesta al tuo avvocato. Se vuoi un secondo parere, puoi richiederlo acquistando una consulenza. Per la mediazione familiare, noi siamo anche mediatori, ma probabilmente è meglio per te trovarne uno nella tua zona.

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Madre vuol portare figli in Calabria: è sottrazione di minore?

con mia moglie siamo in attesa di separazione, io non ho reddito, la separazione sarà con adebito verso di lei, ma i lproblema che ho adesso è che so attraverso i figli , che lei li porterà in ferie una settimana in calabria senza averlo concordato con me? può farlo ? io la vorrei denunciare nel caso per sottrazione di minori, 11 e 5 anni

Cosa significa, intanto, «in attesa di separazione»? Questa è un’espressione molto generica che può riferirsi a molte condizioni, mentre invece la differenza è molto rilevante.

Può essere ad esempio che si sia solo in una fase di trattativa, tipicamente volta a vedere se ci sono le condizioni per una soluzione consensuale. Oppure può voler dire che c’è già un procedimento di separazione, che può essere consensuale, magari in attesa della prima udienza, oppure ancora in attesa del decreto di omologa, oppure giudiziale, in qualsiasi fase della stessa e cioè attesa della prima udienza, attesa della sentenza di merito dopo i provvedimenti presidenziali e così via.

Così, insomma, non si capisce niente purtroppo.

Quando invece, per capire come muoversi di fronte ad un problema del genere, la cosa più importante sarebbe proprio capire in che situazione, anche a livello giudiziario, si trova la coppia. Perché, ad esempio, se c’è un procedimento in corso, ogni questione a riguardo va rimessa al giudice dello stesso, con molta maggior facilità, pertanto, del caso in cui non c’è ancora nulla di pendente.

Ovviamente, denunciare un genitore per «sottrazione di minori» è, a mio giudizio, pura fantascienza, se parliamo di andare una settimana in Calabria. Si tratta semplicemente di una divergenza sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

A livello giudiziario, lo strumento sarebbe quello del ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., ma per una cosa del genere mi sembrerebbe davvero esagerato.

Il mio consiglio, pertanto, è quello di invitare tua moglie a presentarsi insieme a te da un mediatore familiare per discutere della situazione. Poi ci sono tanti altri passi successivi da fare, ma si possono valutare solo una volta che si sarà visto come è andato il percorso di mediazione familiare o l’invito stesso.

Cerca, comunque, di farti assistere prima possibile anche da un bravo avvocato, che possa consigliarti in questa e in tutte le altre fasi delicate della separazione.

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Bambino che sta per nascere: posso andare all’estero?

sono incinta in 6 mesi,io non vorrei che mio compagno riconosca il figlio perché è molto aggressivo e mi tratta male ,non voglio che mio figlio cresce in un ambiente così ,puoi io ho intenzioni da tornare in mio paese a crescere figlio li visto che li ho la casa di proprietà anche economicamente starei meglio li anche per crescere il figlio in tranquillità ,la mia domanda è :lui può chiedere riconoscenento del figlio??se lui si presenta quando partorisco come devo procedere?

Ovviamente il padre di tuo figlio ha diritto di riconoscerlo come proprio, nel caso questo gli venisse impedito lui potrebbe chiederne un accertamento a livello giudiziario.

Non puoi prendere da sola la decisione del trasferimento all’estero, dal momento che per legge, e ancor prima che l’affido venga normato, il figlio è soggetto alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con la conseguenza che la decisione circa il trasferimento o meno deve essere condivisa anche dal padre, mentre, in caso contrario puoi solo far ricorso al giudice per farti autorizzare.

Non puoi risolvere in questo modo la tua situazione. Dopo la nascita del bambino, potrai chiedere la regolamentazione dell’affido e affrontare solo in quella sede i problemi relativi.

Il primo passo che devi ora compiere per lavorare sulla tua situazione è scegliere un avvocato bravo e degno di fiducia per poterti seguire sin da subito dopo la nascita.

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Spese straordinarie non concordate: che fare?

Pubblico qui sul blog un quesito tratto da un gruppo di diritto di famiglia di cui sono coamministratore su facebook, perché credo che possa essere interessante. La discussione originaria si trova qui.

Spese Straordinarie al 60% a carico di un coniuge. La spesa x lo sport ovviamente deve essere concordata tra i due coniugi, ma se uno dei due sistematicamente sostiene di non poterla sostenere (sostenendo il falso), puo’ il minore praticarlo lo stesso e l’altro coniuge che ha sostenuto l’intera spesa pretendere tramite decreto ingiuntivo la quota spettante dall’altro coniuge? Del resto lo sport rientra nel corretto sviluppo psicofisico del bambino!Che ne pensate?

Questa discussione mi ha incuriosito, non tanto per la situazione di partenza che mi sembra rappresentare un caso è una problematica abbastanza banale quanto per i commenti dei colleghi che sono intervenuti che, devo dire, mi sembrano in alcuni casi almeno abbastanza fuori fuoco.

In realtà, la situazione rappresentata è di abbastanza facile inquadramento.

Bisogna far capo al fatto, che in alcuni casi è stato dimenticato, che il rifiuto dell’altro genitore di partecipare alla spesa in questione è perfettamente legittimo. Siamo in regime di affido condiviso anche se la domanda originaria non lo dice espressamente e la spesa in questione in base al titolo che regola la separazione richiede la concordarietà. Ovviamente, non bisogna guardare al Protocollo di questo o quel tribunale che può essere solo un punto di riferimento culturale ma a quello che prevede nello specifico il titolo che regola la separazione.

Questo rifiuto può essere antipatico ma è appunto perfettamente legittimo in quanto adottato da un genitore che sul. È ancora pienamente titolare della sua quota di responsabilità genitoriale.

Detto questo, è facile capire che a livello di spese straordinarie il discorso è completamente esaurito. Non ci possono essere sentenze di Cassazione che dicano qualcosa di diverso al riguardo né tantomeno si può sostenere che spese di questo genere che non sono dovute si possano addirittura precettare direttamente.

L’unica questione che si può fare in una situazione del genere se si ritiene che il rifiuto del genitore sia ingiustificato è appunto andare a vedere se l’esercizio della responsabilità genitoriale è stato svolto correttamente o no.

Un genitore ritiene che l’altro genitore abbia denegato il proprio consenso non per motivi di tutela del minore ma semplicemente perché non vuole sostenere la relativa spesa quando invece per il minore sarebbe opportuno fare sport.

A questo punto, le spese straordinarie non c’entrano più niente e diventa quindi una questione di ciò che è bene che faccia il minore o meno Una volta deciso il quale poi si distribuiranno le spese relative in capo ai genitori.

Per questo l’unico consiglio corretto che ho letto anche se espresso più come intuizione e non mi sembra motivato più di tanto è quello di Ombretta il rimedio previsto per questa situazione è appunto in ricorso ex articolo 709 ter perché si tratta proprio di un dissidio o di un contrasto relativamente all’esercizio della potestà O meglio della responsabilità genitoriale.

Finché non viene fatto questo ricorso e finché il giudice non decide a favore di questa attività sportiva del minore non credo proprio che si possa mai parlare di rimborso della spesa relativa e credo che facendo questo ricorso si potrebbe interessare solo da parte di spese che in materia verrà fatta in futuro non credo invece che si possano andare a regolamentare anche le spese già sostenute quando c’era il dissenso dell’altro genitore di fronte al quale si è rimasti inerti.

La valenza del procedimento ex articolo 709 ter è interessante perché i Giudice in questa sede se ritiene che uno dei genitori abbia esercitato in modo inopportuno la propria responsabilità genitoriale oltre che intervenire in modo sostitutivo e correttivo può applicare delle sanzioni e può anche cambiare il regime vigente, regolamentare la separazione, ad esempio può stabilire che queste spese d’ora in poi siano dovute senza bisogno della concordarietà, ma anche altre cose che potrebbero essere interessanti.

Sicuramente può essere oneroso presentare un ricorso del genere solo per una questione come questa ma questo è l’unico rimedio messo a disposizione dal nostro ordinamento peraltro nonostante che la disposizione sia nuova è di recente formulazione è l’unico sistema vigente dal 1975 anno in cui la famiglia è diventata una diarchia per risolvere i contrasti all’interno della quale visto che i genitori hanno uguale potere tra di loro è necessario rivolgersi ad un terzo che fino ad oggi è stata la magistratura con non pochi problemi tanto che forse sarebbe il caso finalmente di pensare di costituire uffici alternativi ed appositi.

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Dopo la separazione posso trasferirmi coi figli a 50 km di distanza?

Sono di Pievepelago ma vivo in Toscana da quando mi sono sposata. Ho 2 figli di 8 e 7 anni. Mi sono separata con un accordo dopo una richiesta di giudiziale. Mio marito mi corrisponde 900 euro onnicomprensivi a parte le spese sanitarie che però non vuole pagare obiettando che non sono sempre concordate (allergologo, vaccino, dentista). L’affidamento è condiviso con collocazione presso di me per ora nella casa coniugale di proprietà di mio suocero, villa molto onerosa da mantenere. Da novembre mio marito si è impegnato a darmi un’altra casa da arredare. Sono costretta a prendere una baby sitter. Ho chiesto il telelavoro domiciliare per trasferirmi a Pievepelago vicino alla mia famiglia di origine a circa 50 km di distanza da mio marito e avere un aiuto coi bimbi che sono perfettamente integrati in Emilia dove vanno ogni fine settimana, praticano attività agonistica e hanno amici. Se mi venisse accordato mio marito mi ha annunciato che si opporrebbe al trasferimento. Può farlo?

Certamente. Il trasferimento in un’altro luogo, ad una certa distanza, potremmo dire in questo caso «fuori regione», anche se non è il confine regionale in sé ad essere decisivo, dato che a volte per varcarlo sarebbe sufficiente anche il trasferimento di un chilometro, determina dei cambiamenti importanti sia per i figli che per l’altro genitore, quasi sempre il padre, con la compressione dei diritti di visita e frequentazione.

Infatti, la situazione logistica è tale da impedire in questi casi che il padre possa vedere i figli, previo avvertimento, quando lo desidera, e possa partecipare agevolmente alla loro vita, ad esempio seguendo il percorso scolastico, presenziando alle feste e agli eventi anche infrasettimanali, specialmente se lavora o comunque, anche se non lavora, se non dispone di denaro sufficiente per i viaggi e gli spostamenti.

Nel tuo caso, c’è da dire che la distanza non sarebbe così consistente, ma bisogna vedere, al di là del dato chilometrico, quali sono i tempi di percorrenza con l’auto o, in alternativa, i collegamenti con i mezzi pubblici.

Va notato che non parliamo, al riguardo, tanto di un interesse del padre, quanto di quello dei minori a conservarne la figura nel modo più pieno possibile, compatibilmente con la separazione, ed è proprio per questo che questi aspetti, che si tendono a considerare banali e scontati, sono in realtà piuttosto delicati.

Già la separazione rappresenta un trauma per i minori, spesso non così facile da affrontare, l’allontanamento ulteriore di una della figure genitoriali costituisce una ulteriore perdita e spesso un agitare il coltello in una ferita preesistente.

Occorre dunque operare con molta delicatezza e saggezza al riguardo, valutando tutti i pro e i contro di ogni singola soluzione. Nel caso si fosse convinti della bontà del trasferimento e vi fosse l’opposizione dell’altro genitore, non rimarrebbe che chiedere l’autorizzazione al giudice.