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Condominio non amministrabile: che fare?

Abito in una palazzina di 6 unità abitative 3 di queste sono state affittate. Il problema che sto riscontrando da quando ho acquistato quindi da 4 anni e che non ci sono regole all’interno del condominio e non essendoci un amministratore condominiale si fa molta fatica a farle rispettare, ad esempio lavori urgenti da fare che saltano sempre perché c’è sempre qualcuno contro (fogne, marciapiede, cortile con buche, pulizie extra interne ed esterne del condominio), come si può risolvere la questione?

La situazione in cui ti trovi, di difficoltà ad amministrare il condominio, è prevista dalla legge, che stabilisce in ipotesi del genere si può ricorrere all’autorità giudiziaria per la nomina, appunto da parte del giudice, di un amministratore del condominio, che provveda a fare le opere necessarie o opportune per la conservazione delle cose comuni e il buon andamento del condominio.

Prima di procedere con il deposito del ricorso, tuttavia, è consigliabile inviare una diffida agli altri condomini e/o proprietari, indicando che vi è l’intenzione di richiedere al giudice la nomina di un amministratore, salvo che non si trovi un diverso accordo per la gestione efficiente del condominio.

Purtroppo, un amministratore è sicuramente una spesa in più, anche se divisa in quote, ma a mio giudizio è una spesa che può essere utile decidere di affrontare, se serve per dare finalmente un’amministrazione di tipo efficiente al condominio e ad avere un punto di riferimento per le discussioni interne.

Se vuoi approfondire e magari iniziare a lavorare concretamente sul tuo problema, inviando la diffida o depositando il ricorso, chiama il numero dello studio 059 761926 e prenota il tuo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.

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10 cose sui danni e problemi nelle locazioni.

1) Il primo modo di difendersi dalle situazioni in cui il tuo inquilino danneggia il tuo appartamento o crea altri problemi é la prevenzione: stipula una polizza di tutela legale per la proprietà con UCA, Arag o Das.

2) Se il tuo inquilino ti ha lasciato la casa danneggiata, puoi soddisfarti innanzitutto sul deposito cauzionale versato all’inizio del contratto.

3) Se il deposito non fosse sufficiente, e/o ci fossero altri problemi come canoni impagati, preavviso non dato, ecc., bisogna inviare all’ex inquilino una diffida tramite un avvocato richiedendogli di pagare il dovuto.

4) Se l’inquilino non paga, bisogna valutare la sua solvenza e cioè vedere se vale la pena fargli causa, se, dunque, possiede beni o sostanza aggredibili, altrimenti fargli causa, anche vincendola, é inutile.

5) In casi di particolare gravità, si può valutare anche una denuncia penale, con particolare accuratezza e prudenza, comunque scrivendola molto bene.

6) Se l’ex inquilino é solvente, ma non paga il dovuto, si può procedere con una causa, che ha di solito le forme meno lente del ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ..

7) Prima di procedere con la causa chiedi un preventivo scritto al tuo avvocato, tenendo presente che non è garantito in assoluto che tu vada a recuperare quello che intanto anticipi, anche in caso di vittoria della causa.

8) Per questo genere di cause, solitamente offro una tariffazione con struttura a flat: il cliente paga un tot ogni anno e i singoli appuntamenti a metà prezzo, oltre le spese documentate; altri studi possono regolarsi diversamente.

9) Un altro buon sistema di prevenzione, accanto alla polizza di tutela legale, é quello di farsi assistere da un avvocato per la redazione del contratto, anziché usare il solito modulo – non é nemmeno così costoso, in genere, come si pensa e tutto sommato é preferibile.

10) Al posto del deposito cauzionale, sempre al momento della stipula del contratto, si può chiedere al conduttore di depositare una fideiussione bancaria o assicurativa come garanzia, che si solito é più tutelante della cauzione.

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10 cose sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

1) Il decreto é provvisoriamente esecutivo quando chi lo riceve ha un termine di 40 giorni per fare opposizione ma intanto deve pagare la somma portata del decreto altrimenti gli fanno un pignoramento.

2) Un decreto può essere ottenuto provvisoriamente esecutivo sia all’origine, al momento della sua emissione, sia in occasione della prima udienza del giudizio di opposizione.

3) Quando viene apposta la clausola di provvisoria esecutorietà, il debitore deve pagare, nonostante vi sia o vi possa essere opposizione, altrimenti rischia un pignoramento.

4) Una volta che la clausola é stata ottenuta, se ne può chiedere la sospensione, ma non anche la revoca: se prima della sospensione sono stati fatti atti esecutivi, gli stessi restano validi fino alla fine dell’opposizione – se ti hanno pignorato i soldi in banca, ad esempio, rischi di non poterli più usare per anni.

5) Se ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di solito insieme allo stesso ricevi anche il precetto: da quel momento hai 10 giorni di tempo per pagare, salva la riduzione o elisione del termine del precetto stesso.

6) Appena ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo devi chiamare il tuo avvocato o comunque un avvocato: sospendi tutto quello che stavi facendo e dedicati al decreto finché non hai messo la materia in mano ad un avvocato.

7) Se hai un’azienda, la notifica del decreto ti arriva via PEC, quindi: non stare mai più di due o tre giorni senza controllare la PEC!

8) Per legge, le notifiche di atti giudiziari devono riportare una particolare dicitura nell’oggetto della mail: con questa stringa, puoi settare un alert per essere avvisato subito quando tra le PEC in arrivo c’è una notifica giudiziaria.

9) L’opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo si fa con l’atto di opposizione più un ricorso a parte, per innestare un subprocedimento sull’inibitoria, cioè la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

10) Se non fai il ricorso a parte, rischi che il creditore ti faccia un pignoramento prima della prima udienza del giudizio di opposizione!

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diritto

10 cose sul decreto ingiuntivo.

1) É un procedimento che si utilizza quando si deve recuperare un credito o ci si deve fare riconsegnare una cosa.

2) Un primo esempio é appunto quando si deve recuperare il
corrispettivo non pagato di una vendita di un bene o un servizio.

3) Il secondo caso invece é quando ci si deve fare consegnare o riconsegnare un bene, ad esempio una società di noleggio auto può usare il decreto ingiuntivo per recuperare un veicolo concesso ad un cliente che non paga.

4) Il decreto può in alcuni casi essere emesso dal giudice
provvisoriamente esecutivo: in questi casi, chi lo riceve deve pagare o restituire entro dieci giorni, quelli del precetto, e può fare opposizione solo per vedersi riconosciuta in seguito la propria ragione.

5) Il decreto, sempre in alcune situazioni, pur non emesso in origine in forma esecutiva, può essere munito di esecutorietà anche alla prima udienza del giudizio di opposizione.

6) Chi riceve un decreto ingiuntivo, se non lo ritiene giusto, o meglio legittimo, può presentare opposizione, cioè chiedere al giudice di accertare che non deve pagare o restituire niente, o comunque non nei termini richiesti.

7) Con l’opposizione si apre una causa ordinaria, dove però come cennato il decreto potrebbe anche nel frattempo essere dichiarato esecutivo: é importante dunque che chi fa opposizione indichi quante più prove, specialmente scritte, possibili.

8) Se ricevi un decreto, portalo immediatamente dal tuo avvocato di fiducia, anche perché i 40 giorni per fare opposizione possono essere utilizzati per fare una trattativa e definire la situazione con un accordo.

9) Se ricevi un decreto provvisoriamente esecutivo, devi portarlo al tuo legale con ancora maggior urgenza perché i termini sono
strettissimi.

10) L’opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo si fa depositando anche a parte un ricorso per la sospensione dell’esecutorietà altrimenti nell’attesa della prima udienza del giudizio di opposizione il creditore fa in tempo ad agire esecutivamente.

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riflessioni

Carta irricevibile.

«le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile»

Leggo questa disposizione in una lettera inviata dal curatore ai creditori di un fallimento e mi vengono alla mente alcune immagini e riflessioni.

Il processo di digitalizzazione della giustizia è ormai andato molto avanti, tanto avanti che la beneamata carta ormai non viene più nemmeno accettata, se non in casi eccezionali o residuali.

Il sistema giudiziario ormai mastica solo bit.

Per oltre un decennio, mi sono trovato a spiegare ai miei clienti che il mondo della pratica legale era un mondo «fatto di carta», che possiede sue logiche burocratiche che non così di rado deviano da quelle comuni e dalla realtà delle cose, senza che su tale discrepanza si possa fare poi granchè.

Ora non mi rimane nemmeno più questa considerazione da fare, dovrò necessariamente dire, se vorrò essere aderente alla realtà, che si tratta di un mondo di bit, di zero e uno – cosa a seguito della quale i signori assistiti mi guarderanno ancora più interdetti di quanto già non facessero prima.

Mi ricordo anche di un collega avvocato che, una quindicina d’anni fa, quando si parlava delle allora opportunità offerte dalla digitalizzazione, dichiarò che lui si sarebbe sempre più ancorato a «questa», dove «questa» era una bella penna stilografica che, nel momento della dichiarazione, ebbe cura di alzare sempre più in alto, avvicinandola a sé, proprio come si sarebbe fatto con un vessillo, icona e contenitore di tutti i propri valori, rimirandola ed ostentandola con genuina soddisfazione.

Posso solo immaginare le bestemmie che ha dovuto tirare negli anni successivi di fronte alla sempre più incalzante digitalizzazione e ai sistemi che spesso nemmeno funzionavano.

Che cosa concluderne, comunque?

Non molto, in fondo.

Carta o bit, alla fine, sono modelli organizzativi: come tali, sono vincenti o perdenti a seconda della situazione che ci si trova a dover affrontare.

La digitalizzazione offre vantaggi innegabili, di cui magari ti parlerò in un post a parte, ma se ad esempio si concretizzassero le minacce di cracking informatici e molti terminali diventassero inservibili? Abbiamo visto diverse volte come specialmente i sistemi informatici della pubblica amministrazione siano sguarniti di adeguata sicurezza. Se, inoltre, la crisi energetica imponesse razionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione delle apparecchiature informatiche? In questi scenari, molti, con giusta ragione,
tornerebbero a rimpiangere la celebre carta.

Per contro, anche la carta presenta i suoi svantaggi. Proprio in questi giorni ad esempio sto lavorando, i.e. ammattendo, sul recupero di una sentenza di separazione che è stata smarrita da tutti: entrambi i coniugi, precedente difensore, cancelleria del tribunale. Il documento non si trova da nessuna parte. Un po’ di digitalizzazione, anche solo come copia di riserva, avrebbe aiutato.

Come professionista, resta il fatto che devi lavorare sempre con ciò che passa il convento e secondo le sue logiche, senza affezionarti ad un sistema piuttosto che ad un altro, perché devi sempre essere in grado di produrre un risultato utile a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi ad operare.

Torno a scrivere il mio ricorso fatto di bit.

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riflessioni

16 cose sulle spese legali.

1) Le spese comprendono il compenso del tuo avvocato ma anche, se perdi la causa, quella del legale avversario.

2) Il tuo avvocato può farti un preventivo per il suo compenso, ma non può prevedere se e quanto il €giudice potrebbe condannarti a rimborsare al tuo avversario.

3) Dopo il primo grado di giudizio potrebbero esserci altri gradi come l’appello e il ricorso in Cassazione e dunque nuove spese.

4) In caso di impugnazione, il giudice del grado successivo può cambiare la ripartizione delle spese anche per le fasi precedenti.

5) Se vinci e il giudice stabilisce che il tuo avversario ti rimborsi le spese, la misura potrebbe essere diversa da quella che hai pagato tu.

6) Potresti anche non riuscire a incassare le spese che il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, ad esempio se é insolvente.

7) Se anche il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, intanto il compenso del tuo avvocato lo devi pagare tu.

8) Se hai un reddito basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, ma poi dovrai scegliere il tuo avvocato in un apposito elenco.

9) Un buon metodo per non pagare spese legali o costi di assistenza professionale é stipulare e mantenere una polizza di tutelalegale.

10) Potresti trovarti a sostenere spese vive molto importanti, come, in alcuni casi, il contributo unificato o il compenso del CTU .

11) Il tuo avvocato é obbligato a farti un preventivo per iscritto per quanto riguarda i suoi compensi.

12) Nel suo preventivo scritto, il tuo avvocato deve, per legge e per obbligo deontologico, indicare la sua compagnia di assicurazione.

13) Per controllare che la «parcella» di un avvocato sia corretta puoi prendere un altro avvocato, ma devi valutare che ne valga la pena perché bisogna studiare l’intero fascicolo e tutto il lavoro fatto per fare questo controllo.

14) Quando si raggiunge un accordo con gli avversari le spese sono sempre compensate, cioè ognuno si paga il suo avvocato.

15) Anche quando vinci una causa il giudice può stabilire che le spese siano compensate: ognuno si paga il suo avvocato.

16) La valutazione sui costi e sulle spese é una delle valutazioni fondamentali da fare prima di aprire una vertenza o una causa di qualsiasi natura – purtroppo non tutte le voci sono prevedibili e predeterminabili.

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diritto

Ricorso CEDU: quando si può fare?

Gli avvocati da me interpellati mi hanno detto che se si ritiene una sentenza di Cassazione civile ingiusta si possono richiedere i danni allo Stato entro due anni dalla medesima. Solo in seguito si può ricorrere alla CEDU. Prima devono essere espletate tutte le vie giuridiche previste dalle legge italiana. Dal Suo blog leggo invece che, salva l’ipotesi della revocazione, che riguarda solo gli errori di fatto e non di diritto, si può ricorrere fin da subito alla CEDU

Come predico da decenni, non ha molto senso parlare di diritto in generale ed in astratto senza riferimento al caso concreto, per il quale possono esistere eccezioni e considerazioni particolari che non valgono invece su un piano più ordinario.

Anche in questo caso, non ha senso parlare di presupposti e termini per impugnare senza dire che cosa ha per oggetto il caso. Le persone sfornite di preparazione giuridica sarebbe bene che iniziassero sempre l’esposizione del loro problema dalla descrizione del fatto.

black gavel on table in courtroom

Provo comunque a dare una risposta.

In generale, non mi risulta.

Se la sentenza è passata in giudicato, a parte i mezzi di impugnazione straordinari, la sentenza è definitiva.

Si potrebbe ipotizzare una responsabilità dei magistrati per dolo o colpa grave, ma anche questa eventualità, assai di nicchia, riguarda un profilo diverso da quelli per cui si può ricorrere alla CEDU e non intacca la definitivi della sentenza.

Non ho mai sentito, poi, parlare di un termine di due anni.

Nella mia esperienza di ormai centinaia di casi il ricorso è stato fatto sempre dopo l’esaurimento dei mezzi di impugnazione interni.

Considera anche che la CEDU non vigila sull’osservanza del diritto nazionale italiano, ma sul rispetto di una convenzione internazionale da parte dello Stato, sono profili diversi anche da questo punto di vista.

Non so come mai l’avvocato da te interpellato abbia sostenuto quanto riporti, può darsi tu abbia capito male oppure che si tratti di una materia o di un caso per cui valgono, per qualche motivo, regole particolari, oppure può essere anche più semplicemente una strategia processuale che era stata valutata.

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Consiglio di Stato decreta esclusione da concorso: che fare?

ricorso al tar per un concorso pubblico dovuto all’ eliminazione dopo la prova scritta. Attraverso la cautelare eseguo la prova pratica ed orale, superandole .La commissione continua a dare un giudizio negativo ..Sono in graduatoria con riserva, continuo con il consiglio di stato il quale 5 giorni fà definisce la sentenza , respingendo il ricorso.
La prova scritta non è stata valutata e poi altri candidati hanno lasciato 3 domande in bianco a differenza mia che ho risposto a tutti e 10 i quesiti

Il caso, purtroppo, non è descritto con la precisione che sarebbe stata necessaria per poterlo inquadrare e comprendere adeguatamente.

Si capisce che il TAR in sede di sospensiva ti ha consentito in via cautelare di poter svolgere le prove successive, ma quando dici che queste prove le superi ma il giudizio della commissione è ancora negativo non è chiaro che cosa sia successo, di fatto.

Non è chiaro, poi, come si sia passati dal TAR al Consiglio di Stato, che è il giudice di secondo grado, e su che cosa abbia pronunciato: se sull’istanza cautelare, su impugnazione della controparte (considerato che era stata a te favorevole), che mi sembra improbabile, o nel merito della sentenza, che mi sembra piuttosto veloce, considerati i tempi standard.

Ad ogni modo, se si tratta di una pronuncia di merito e da parte del Consiglio di Stato, la questione è ormai definita, non ci sono altri gradi di giudizio esperibili.

Se ritieni di essere stata vittima di una giustizia da parte dello Stato italiano, l’unica cosa che puoi valutare è il ricorso alla CEDU, per il quale ti rimando alle varie pagine del blog che lo approfondiscono maggiormente e alla pagina prodotto dove puoi trovare l’indicazione del costo già pacchettizzato.

Tieni solo ben presente che non è sufficiente che tu abbia subito un’ingiustizia, per quanto palese e «condivisibile»: anche il ricorso alla CEDU deve essere fondato in diritto, cioè nel tuo caso deve esserci stata la violazione delle norme contenute nella convenzione che ha istituito la CEDU.

Dal ricorso CEDU puoi ottenere solo un risarcimento del danno, difficilmente puoi ottenere quello cui miravi con il ricorso interno e cioè la partecipazione / superamento del concorso.

Se vuoi approfondire, prima di acquistare il pacchetto per il ricorso CEDU, ti consiglio di valutare la consulenza pre impugnazione, dove potremo approfondire e verificare l’esistenza di adeguate basi legali.

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Gravi ingiustizie dai tribunali: che fare?

Note dell’episodio.

In questa puntata di radio Solignani, rispondo al seguente quesito, inviato al blog da un lettore:

Ho avuto una grave ingiustizia dal tribunale di bergamo.

Riferimenti.

Di seguito, alcuni precedenti post del blog, o puntate del podcast, menzionati durante l’episodio o comunque aventi ad oggetto tematiche collegate a quelle trattate in questa puntata, che ti consiglio di consultare.

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diritto

Sospensione da scuola: che fare

Sospensione da scuola: che fare?

Spesso si tende a pensare all’avvocato come a colui che si occupa esclusivamente di vicende processuali, mentre sempre più di frequente può essere utile rivolgersi ad una figura professionale come l’avvocato, anche per gestire situazioni che possono capitare a chiunque, nella vita di tutti i giorni, come ad esempio nel caso in cui nostro figlio abbia commesso qualche “bravata” a scuola, e sia stato punito con la sospensione.

Oggi ti parlo di quello che si può fare quando si devono gestire situazioni del genere.

I regolamenti.

Attualmente, i regolamenti degli istituti (soprattutto delle scuole secondarie) prevedono prescrizioni piuttosto rigorose nella disciplina della vita scolastica, e gesti compiuti anche per puro spirito di gioco o di scherzo possono facilmente sconfinare nell’ambito del non consentito.

Può accadere infatti che uno studente apostrofi un compagno di classe con un epiteto poco carino, oppure che venga sorpreso mentre scatta una foto con il telefono cellulare all’interno dell’istituto, o ancora che sia colto nell’atto di lanciare dalla finestra un quaderno del compagno di banco.

I casi possono essere i più svariati, e, a seconda della gravità, possono portare all’adozione, da parte degli organi preposti (Consiglio di Classe, ovvero, nei casi più gravi, Consiglio di Istituto), di provvedimenti disciplinari diversi, in ragione proprio del tipo di fatto commesso: se si tratta di un ragazzo che mangia una merendina durante la lezione, il docente provvederà con un semplice richiamo scritto sul registro; se invece lo studente viene richiamato spesso perché, con il suo comportamento, disturba lo svolgimento delle lezioni, allora la sua condotta sarà sanzionata con una nota sul registro di classe, (e, a seguito di più note, solitamente accade che vengano poi adottati provvedimenti più severi).

La sospensione.

La sanzione più incisiva, ovviamente, rimane l’allontanamento dello studente dalle lezioni, la cd. “sospensione”, per un periodo che può variare, a seconda della gravità del fatto commesso, da qualche giorno fino a settimane o addirittura mesi.

Purtroppo i gravi fatti di bullismo e di violazione della dignità personale, commessi all’interno delle scuole, da un po’ di tempo ormai rientrano tra i fatti di cronaca, e hanno indotto le Istituzioni (in primis il Ministero dell’Istruzione) ad adottare provvedimenti severi, in grado di scongiurare tali episodi.

Tuttavia, spesso accade che poi, in seguito alla sospensione, lo studente finisca per demotivarsi e affliggersi, perda la voglia di studiare, e risulti quindi seriamente pregiudicata la sua “carriera scolastica”.

Spesso, sono proprio i Regolamenti dei singoli istituti a prevedere dei “correttivi”, che consentano di ottenere, con il provvedimento concretamente adottato, una finalità più propriamente educativa e costruttiva.

Fare ricorso contro la sospensione, ma per la sostituzione.

È in questi casi che è bene rivolgersi ad un professionista, il quale, valutando attentamente il caso concreto, le motivazioni addotte dagli organi scolastici a sostegno del provvedimento disciplinare irrogato, e le soluzioni offerte dal Regolamento di Istituto, potrà assistere lo studente e la sua famiglia, ad esempio attraverso la predisposizione di un ricorso, strumento previsto a tutela di chi sia stato raggiunto da sanzioni disciplinari.

Una precisazione è d’obbligo: attraverso questo atto di “impugnazione” non si può chiedere l’annullamento del provvedimento disciplinare, per il quale invece sarebbe necessario un vero e proprio ricorso amministrativo, con altre tempistiche, un altro iter, e, ovviamente, altri costi; scopo di questo particolare tipo di ricorso, invece, è la richiesta della sostituzione della sanzione con attività in favore della comunità scolastica.

Il riferimento normativo.

Il punto di riferimento, a questo proposito, è il DPR n. 249/98 (novellato dal DPR n. 235/07), che contiene il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”. L’art. 4, in particolare, stabilisce appunto che allo studente debba sempre essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica: queste ultime, proponendosi una finalità non solo punitiva ma prevalentemente educativa e costruttiva, sono volte a responsabilizzare l’alunno e a renderlo consapevole dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza civile.

Quali attività possono essere?

Le attività in favore della comunità scolastica possono essere di vario tipo, e in genere sono previste per tutte le sanzioni tranne per quelle che prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale o dagli Esami di Stato e l’allontanamento definitivo dalla Scuola.

Tra le attività più diffuse si possono indicare: il ripristino di attrezzature, arredi e beni scolastici in genere; la pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, biblioteca); l’eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici; la partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; la collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali; la collaborazione con docenti per la preparazione di materiale didattico.

Come presentare il ricorso.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione del ricorso, indicativamente si può dire che questo va presentato, entro un termine che decorre dal momento della comunicazione del provvedimento disciplinare, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, il quale poi dovrà decidere entro un ulteriore termine: solitamente i provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi, per questo l’assistenza proprio di un professionista come l’avvocato può meglio garantire un intervento che sia tempestivo e allo stesso tempo anche qualificato.

Contattaci.

Se ti trovi in una situazione simile a quella in esame, puoi contattarci: valuteremo insieme i fatti e studieremo come intervenire, e, se vi sono i presupposti, potremo predisporre un ricorso per ottenere la sostituzione della sospensione con una misura meno afflittiva e certamente più educativa. Ti faremo un preventivo, ovviamente gratuito.