Categorie
avvocato risponde

Problemi di riservatezza tra vicini: come si può intervenire?

DOMANDA – La mia vicina possiede box attaccato al mio confine e sopraelevato rispetto al mio fondo la cui sommità è accatastata come giardino pensile. Su tale tetto del box può transitare e guardarmi dentro ma non c’è una ringhiera pertanto non avrebbe diritto di veduta. Mi chiedo se sia a norma l’accatastamento e l’uso che ne fa, ovvero ci fa degli orti in vaso e ci transita in continuazione con problemi di privacy per me. Mi chiedo se tutto ciò sia a norma e se io possa esigere che lei modifichi il suo comportamento ai sensi di legge.

— RISPOSTA – È una cosa per la quale non si può ottenere una risposta in astratto, ma solo in concreto.

Bisogna studiare innanzitutto l’eventuale esistenza di servitù previste, ad esempio, nei rogiti di acquisto, oppure createsi in altri modi, come, sempre ad esempio, usucapione e destinazione del buon padre di famiglia, cosa che, a sua volta, si può desumere dalla «storia» degli immobili e delle costruzioni che si sono via via succedute nel tempo e così via.

Considerata l’onerosità di svolgere accertamenti del genere, forse potrebbe essere una buona idea inviare una diffida alla vicina in cui si contesta la legittimità di tali condotte, con l’invito a trovare un accordo a riguardo, che possa salvaguardare la fruibilità delle tue consistenze immobiliari e, al tempo stesso, la tua riservatezza.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi di formulare insieme a te ed inviare poi la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

—————

Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

• 📧 Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscrivrerti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

• 📺 Iscriviti subito al canale YouTube degli avvocati dal volto umano e al podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per capire come meglio gestire e soprattutto prevenire i problemi legali.

• 👋 Entra oggi stesso nelle community degli avvocati dal volto umano: su telegram e su facebook e facebook;

• 🙋‍♀️ Se vuoi, puoi mandare anche tu gratuitamente una tua domanda. Compila questo modulo.

• 🎁 Valuta una assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

• 😍 Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

• ⚖️ Sei un avvocato? Iscriviti subito alle potentissime risorse gratuite di «fare l’avvocato è bellissimo». Trovi tutto nella home page del blog, iscriviti a blog, canale youtube, podcast e segnati il numero da chiamare per quando vorrai iniziare a fare coaching con me.

Categorie
diritto

Intrusioni del coinquilino: che fare?

Ho un conquilino che mi è entrato in mia camera personale chiusa a chiave e lui a sempre negato adesso o messo una telecamera e lo filmato è registrato posso denunciarlo visto che la stanza è sempre chiusa a chiave e nn so come faccia ad aprire la porta

La domanda è mal formulata e ti spiego perché: una denuncia può sempre essere fatta, il fondamento della stessa si valuta sempre in seguito. La domanda più corretta sarebbe invece «Ci sono adeguate basi legali per presentare una denuncia nel mio caso e, soprattutto, il deposito di una denuncia è il modo migliore per tutelarmi?»

Sulla base della domanda così più correttamente formulata, si può considerare che, specialmente se si tratta di un coinquilino, la presentazione di una querela non sembra essere lo strumento più idoneo per trattare una situazione del genere.

Quello che appare più consigliabile, e che ben potrebbe risolvere il tuo problema, potrebbe essere semplicemente l’invio di una diffida tramite un avvocato, in cui si chiede a questa persona di cessare i suoi comportamenti illegittimi, indicando anche come è riuscito a praticare queste intrusioni, in modo da eliminare la «falla», diciamo così, nel tuo «sistema di sicurezza».

Una volta formata e inviata la diffida, si deve nuovamente valutare il da farsi e lo si deve fare in base a quella che sarà stata o non stata la reazione del responsabile dell’illecito; tale valutazione, ovviamente, non può essere fatta ora.

Se vuoi procedere in questo senso, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare il tuo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà la mia assistente a chiamarti per concordare giorno ed ora dell’appuntamento stesso.

Iscriviti comunque subito al blog, per ricevere gratuitamente tutti i futuri contenuti come questo, utili per sapere come gestire le situazioni legali della tua vita.

Categorie
trattare i problemi legali

Lettera «riservata» di un avvocato: come va gestita.

Note dell’episodio.

In questo contenuto, ti parla di cosa significa che una lettera di un avvocato è riservata, cosa comporta e come bisogna gestire necessariamente situazioni in cui si riceve una lettera del genere.

Riferimenti.

Le risorse degli avvocati dal volto umano

Sei un avvocato?

Altre risorse digitali non giuridiche

Trovi tutte le mie altre risorse digitali, non giuridiche ma di diverso argomento, al sito vienimidietro

Manda la tua domanda

Manda anche tu la tua domanda.

Collegati a questa pagina e compila il modulo veloce veloce.

È completamente gratuito.

Conclusioni.

  • Lasciami una recensione sul podcast: clicca qui
  • Iscriviti ora al blog, al podcast al canale youtube degli avvocati dal volto umano e a tutte le altre risorse per ricevere gratuitamente tutti i futuri aggiornamenti.
  • Se ti serve assistenza professionale, chiama il numero 059 761926 e prenota un appuntamento oppure acquista adesso direttamente da [qui](

Se preferisci il video, puoi visualizzarlo qui

Categorie
diritto

Luci che minano la riservatezza: che fare?

ho un appartamento al piano terra rialzato. Dal balcone con 5 gradini si accede al mio giardino. La zona sotto il balcone alta circa 1 metro credo sia condominiale o comunque non siamo riusciti a capirlo, su di essa si aprono delle “luci”, suppongo, con inferriate alte circa 50 cm che poggiano a livello del mio giardino. Queste appartengono ai locali seminterrati accatastati come laboratori ma affittati abusivamente ad abitazioni. Le finestre dei locali sono poste sicuramente in alto rispetto all’altezza del laboratorio tranne quelle che risultano avere una distanza minore dal pavimento ma solo perché questo è stato rialzato (cucina), quindi sono ad altezza uomo ma l’altezza totale della stanza è notevolmente ridotta. Credo quindi si tratti proprio di luci. Da queste al mio giardino la distanza è circa 100 cm. Posso io tutelare la mia privacy con un muretto, una siepe o altro?

La descrizione dei luoghi e dell’immobile non è chiara e non mi consente di comprendere come stanno effettivamente le cose.

windows-building-pattern-modern

In ogni caso, quand’anche ci fossero aperture a distanza non legale, o, ugualmente, sia pure a distanza legale, ma potenzialmente inficianti la tua riservatezza, in ogni caso per erigere opere nuove come muretti, siepi, recinzioni o qualsiasi altra cosa, se su parti comuni occorrerebbe il consenso del condominio.

Può essere che questo consenso venga concesso, anche solo per ragioni di convenienza, considerati gli abusi nei locali sotterranei, comunque la cosa va gestita in modo concreto e credo siano molte più alte per te le possibilità di giungere ad un risultato positivo se assistita da un legale.

Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, ovviamente è gratuito.

Se vuoi solo intanto un primo approfondimento puoi acquistare una consulenza dalla pagina apposita: clicca qui.

Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno, con consigli fondamentali per le tue strategie di vita.

Categorie
diritto

Rimozione dal CAI: si può fare il ricorso ex art. 700?

La disciplina dell’assegno bancario, così come novellata dal D. Lgs. n. 507/1999.

 

Occorre preliminarmente rilevare che con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/1999 (il quale ha introdotto radicali modifiche al testo della L. n. 386/1990, novellandolo), la disciplina dell’assegno bancario, ed in particolare quella concernente le sanzioni conseguenti agli illeciti precedentemente rilevanti penalmente, ha subìto una importante e radicale riforma.

 

La normativa di cui si è detto da una parte ha depenalizzato le fattispecie costituite dall’emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (v. artt. 1 e 2 della L. n. 386/1990), introducendo, in sostituzione di quelle penali, sanzioni amministrative che debbono essere applicate dal Prefetto territorialmente competente; dall’altra ha introdotto un meccanismo di “prevenzione”, e nel contempo di “autotutela”, del sistema bancario imperniato sulla “revoca” del traente, colpevole di uno degli illeciti di cui si è detto, dal potere di emettere assegni su qualsiasi banca o ufficio postale.

 

Il predetto sistema, e segnatamente la “revoca” generale dell’autorizzazione ad emettere assegni, è incentrato sul funzionamento di un apposito archivio informatico centralizzato (meglio noto come C.A.I.), gestito e controllato dalla Banca d’Italia, nel quale vengono iscritti i nominativi di coloro che si sono resi responsabili dell’emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria o senza provvista. Con l’iscrizione del nominativo nell’archivio di cui si è detto, da eseguirsi a cura della banca trattaria interessata, si determina automaticamente la revoca del traente, benché a tempo determinato (sei mesi), da tutte le autorizzazioni ad emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale (si veda l’art. 9, commi 3 e 4 della L. n. 386/1990, così come modificato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 507/1999). La revoca, pertanto, non è limitata – così come avveniva in passato, sulla base della pregressa normativa – alla sola azienda presso cui era stato tratto l’assegno, ma è generale e riguarda l’intero mercato bancario nazionale.

 

I presupposti della legge per l’iscrizione nell’archivio C.A.I. istituito presso la Banca d’Italia.

 

I presupposti dettati dalla legge per l’iscrizione nell’archivio della Banca d’Italia (C.A.I.), tuttavia, sono diversi a seconda che si tratti di emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria ovvero di emissione di assegni senza provvista o con provvista insufficiente.

 

Ed infatti, mentre nel primo caso (mancanza di autorizzazione del trattario; v. art. 1 L. n. 386/90) – ritenuto dal legislatore più grave, e per tale ragione sanzionato più gravemente (si veda l’art. 5 della stessa legge, così come novellata dal D. Lgs. n. 507/99) – il traente non può evitare l’iscrizione del suo nominativo nell’archivio informatico più volte citato, e tale iscrizione deve essere eseguita entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, nell’ipotesi di mancanza o insufficienza della provvista (v. art. 2 L. n. 386/90) il traente è ammesso a sanare l’illecito mediante il pagamento dell’assegno, oltre gli interessi, la penale, etc., anche nelle mani del portatore, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (v. art. 8 della L. n. 386/90, così come modificato dall’art. 33 del D. Lgs. n. 507/99) e in questo modo a evitare sia l’applicazione delle sanzioni amministrative sia l’iscrizione del suo nominativo nell’archivio informatico di cui all’art. 10 bis della L. n. 386/90 (così come novellato nel ’99).

 

Durante la decorrenza del predetto termine – sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (si veda il secondo comma, lett. b, dell’art. 9 della L. n. 386/90, così come modificato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 507/99) – e, comunque, non prima del termine di cui al terzo comma dell’art. 9 bis della stessa legge, la banca trattaria non può effettuare l’iscrizione in oggetto.

 

Qualora il traente provveda entro i predetti termini al pagamento tardivo di cui si è detto e ne fornisca la prova alla banca trattaria, quest’ultima non potrà iscrivere nel C.A.I. il nominativo del traente e nei confronti di quest’ultimo non verranno applicate le sanzioni amministrative stabilite agli artt. 4 e segg. della L. n. 386/90.

 

Conseguenze della illegittima iscrizione da parte della banca nell’archivio C.A.I..

 

Qualora la banca trattaria non dovesse rispettare il suddetto termine di 60 giorni per l’iscrizione all’archivio C.A.I., la medesima iscrizione risulterebbe illegittima e contraria alle norme di legge, con conseguenze dannose per il soggetto coinvolto.

 

Nel caso il soggetto iscritto fosse un professionista i danni potrebbero essere di entità considerevole.

 

Infatti, si è già messo in evidenza che l’iscrizione nell’archivio informatico centrale istituito presso la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 507/99, determina la revoca generale nei confronti del traente segnalato da ogni autorizzazione ad emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale.

 

Si intuisce, pertanto, che una conseguenza di questo genere, provocando la fuoriuscita del soggetto “iscritto” dall’intero circuito bancario nazionale, costituisce una misura altamente penalizzante e squalificante, specie per quei soggetti appartenenti alla categoria di lavoratori autonomi che utilizzano come mezzo normale di pagamento l’assegno.

 

In una ipotesi del genere, poiché la banca ha recato un danno ingiusto nei confronti dell’iscritto, quest’ultimo potrebbe proporre un’azione di merito contro il medesimo istituto di credito intesa ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione del suo nominativo nel C.A.I. e la condanna dello stesso istituto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del ritardo nella cancellazione laddove esso si rifiutasse di provvedervi spontaneamente.

 

Occorre rilevare che poiché il tempo necessario per la definizione dell’eventuale instauranda causa di merito – posto che la durata media di un giudizio dinanzi al Tribunale non può essere preventivata in un tempo inferiore ai 4-5 anni – rischia di vanificare irreparabilmente le ragioni del danneggiato, questi si trova costretto ad agire in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere immediatamente la cancellazione del suo nominativo dall’archivio informatico centralizzato della Banca d’Italia, la cui permanenza rischia di compromettere irreparabilmente la posizione bancaria e professionale dello stesso.

 

Poiché chi ha proceduto alla iscrizione di cui si chiede la cancellazione è la banca trattaria, ed essendo che solo essa ha il potere e l’onere di provvedere alla predetta cancellazione, la stessa deve intendersi unico ed esclusivo soggetto legittimato passivamente nell’istaurando procedimento.

 

Ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione del nominativo dall’archivio C.A.I..

 

a scanso di equivoci, è il caso di rilevare che l’invocabilità del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. è sicuramente ammissibile nel caso di specie. Tale ammissibilità, oltre a discendere dai principi generali e dalla mancanza di alcun rimedio cautelare esperibile in sua sostituzione, è data da una consolidata giurisprudenza di merito (orientamento quasi unanime dei tribunali) che ha deciso di garantire al cliente della banca, che sia stato da quest’ultima illegittimamente segnalato alla C.A.I. come “cattivo pagatore”, di ottenere un’immediata cancellazione e rettifica della segnalazione stessa. La tutela – e qui l’aspetto saliente – può essere richiesta non attraverso un’ordinaria causa (e, quindi, coi suoi tempi e i relativi costi), ma ricorrendo alla cosiddetta tutela d’urgenza. È quello che i tecnici chiamano “Ricorso all’articolo 700 del codice di procedura civile”.

 

A ribadire questo orientamento è stato, da ultimo, il Tribunale di Milano con una recente sentenza.

 

Gli indubbi vantaggi di questa interpretazione sono di aver riconosciuto al cittadino, ormai con orientamento condiviso da quasi tutti i tribunali, la sussistenza a monte di quei requisiti (gravità e urgenza) per il ricorso alla tutela d’urgenza nel caso in cui l’illegittima segnalazione effettuata dalla banca “macchi” la reputazione professionale del correntista e ne pregiudichi le relative attività professionali.

 

Competenza territoriale.

 

Passando al profilo della competenza territoriale, è, invece, appena il caso di rimarcare che a fronte del medesimo petitum, consistente nella domanda di cancellazione del nominativo dall’archivio C.A.I., possono profilarsi due distinte ipotesi di causa petendi:

  • illecito trattamento dei dati personali;
  • insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’archivio C.A.I..

A queste ipotesi corrisponde l’applicazione di diversi criteri di competenza territoriale, rispettivamente per la prima, il foro esclusivo e inderogabile di cui agli articoli 152 del D. Lgs. n. 196/2003 e 10 del D. Lgs. n. 150 /2011, per la seconda, invece, il foro generale o facoltativo individuato ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..

 

L’istanza cautelare “ante causam” – dovendo essere presentata ex art. 669 ter, comma 1, c.p.c. al giudice competente a conoscere del merito – in ipotesi di fori alternativi può essere proposta davanti ad uno dei giudici astrattamente competenti, tra i quali, ad esempio, quello vertente innanzitutto in materia di responsabilità extra-contrattuale (in quanto l’azione cautelare è in alcuni casi palesemente strumentale alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. fondata sulla sostenuta illegittimità della richiamata segnalazione al C.A.I.), non può non farsi rientrare il Tribunale del luogo in cui il ricorrente assume di essere stato danneggiato in ragione del criterio del “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., giacché è in tale luogo che si sarebbero realizzate le ricadute negative della segnalazione e, segnatamente, le eventuali lesioni al diritto di immagine del medesimo soggetto prodotte dalla segnalazione medesima (cfr. Tribunale di Foggia, sez. I, 19.12.2003; Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Frattamaggiore, 17.12.2007).

 

Senza dimenticare che l’eventuale illegittimità del comportamento assunto dalla banca può atteggiarsi pure come violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali di cui agli art. 1176, 1715, 1374 e 1375 c.c., con la conseguente configurazione di un tipo di responsabilità anche contrattuale, che legittima il ricorso all’ulteriore parametro ex art. 20 c.p.c. del luogo in cui è sorta l’obbligazione.

Categorie
diritto

Si può fare il GDPR col culo degli altri? Sì e solo da noi!

A proposito del famoso e famigerato decreto GDPR. Io ho una ditta individuale, sono soltanto io, i dati che ho di terze persone sono quelli dei clienti a cui faccio fattura. Il mio commercialista mi ha praticamente passato la patata bollente dandomi un elenco di studi a cui rivolgermi. In questo periodo non ho soldi da spendere e non intendo spenderne. Esiste un modo per disporre autonomamente l’informativa da mandare ai miei clienti?!

Quando due si sposano, o quando un’azienda vuole fare un regalo di Natale ai suoi dipendenti o collaboratori, a volte si opta per eseguire una donazione a favore di una associazione o organizzazione non profit, consegnando nelle mani del destinatario del pensiero una dichiarazione scritta su un bigliettino o una lettera con una formula che più o meno recita così «Volendo farti un regalo, ho pensato che anche tu saresti stato più contento se, al post di ricevere una bomboniera di merda, ti avessi fatto sapere che i soldi per acquistare quella bomboniera sono stati devoluti alla lega per la tutela dei gatti senza una gamba».

È una prassi che, onestamente, mi ha sempre lasciato un po’ perplesso, per quanto sia sicuramente lodevole prendersi cura dei gatti senza una gamba e delle altre miliardi di cause meritevoli che esistono al mondo.

Infatti, con grande saggezza, di solito, di chi si comporta così, si suole dire, utilizzando un’espressione gravemente omofoba che riporto solo per completezza espositiva, che «vuol fare il finocchio col culo degli altri».

In effetti, la solidarietà e la beneficienza devono essere spontanee.

Decido io, innanzitutto, a chi voglio e se voglio fare un regalo, di qualsiasi genere, non lo decidi tu, specialmente se parti per fare un regalo a me.

In secondo luogo, a me potrebbe non stare a cuore, o anche starmi profondamente sul cazzo, la causa verso cui tu hai conferito il mio regalo, cosa che renderebbe la situazione ancora più spiacevole.

Temo che molte persone non protestino semplicemente per buona educazione e perché magari a cavallo donato non si guarda in bocca, anche se per la verità di donato in situazioni del genere spesso non c’è davvero un cazzo, se non un sentimento poco piacevole di essere stati vagamente presi per il culo senza neanche la possibilità di replicare perché poi «pare brutto».

Perché questa lunga digressione su un tema che non sembra poi così tanto attinente?

Ma perché forse anche tu potresti procedere in un modo simile per fare le tue informative.

Prendi un foglio di carta e ci scrivi sopra una cosa come la seguente:

«Caro cliente, in questo documento avrei voluto e forse anche dovuto mettere la informativa sul trattamento dei tuoi dati personali imposta dalla legislazione europea e nazionale.Tuttavia non mi sono potuto permettere un avvocato o un altro consulente che mi fornisse la necessaria assistenza tecnica e, anche se me li fossi potuti permettere, non li avrei comunque incaricati perché secondo me queste cose sono delle stronzate [spero qui di aver interpretato bene il tuo pensiero, credo di non sbagliarmi!]. Preferisco utilizzare i soldi che guadagno dalla mia attività per reinvestire nell’azienda e fornirti servizi sempre migliori / andare in vacanza con la mia famiglia / andare al centro massaggi dalle cinesi [se io fossi un tuo cliente mi piacerebbe che tu mettessi quest’ultima alternativa]».

E voilà, ecco fatto il GDPR col culo degli altri!

Ma non ringraziarmi.

Categorie
diritto

Gdpr è in vigore: dobbiamo proprio adeguarci?

Mio zio è proprietario di un autolavaggio. Non ha un sito e non vende niente on line. Da un anno, per fidelizzare i clienti, ha introdotto delle card per accumulare punti e ricevere alla fine un lavaggio gratis. Io non credo che sia soggetto al nuovo regolamento privacy, giusto?

Sbagliato. Non devi partire dal contenitore ma dal contenuto.

Tuo zio ha clienti titolari di card, che si sono registrati complilando un form, o lasciando anche solo la mail, per ricevere un servizio commerciale.

Il Regolamento Europeo in materia di privacy, in vigore dal 25 maggio 2018, ha come scopo principale quello di tutelare i dati personali, essendo poi secondario se questi vengano trasmessi su un sito o su supporti cartacei, l’importante è che siano protetti, e che chi li ha forniti sappia esattamente come saranno gestiti e soprattuttto da chi.

Sarà necessario predisporre un’informativa con cui i clienti titolari della card siano messi al corrente di varie informazioni circa i loro dati personali:

1- chi ne entra in possesso, identificando principalmente il titolare e il responsabile del trattamento;

2- per quale finalità vengono raccolti;

3- come saranno conservati e per quanto tempo;

4- se possono essere o meno ceduti a terzi;

5- quali sono i loro diritti in materia di cancellazione e reclami all’autorità.

Inoltre, se tuo zio ha dei dipendenti o un commercialista, effettua altri trattamenti dati, per altre finalità, nelle quali vengono coinvolti non soltanto più dati personali ma anche dati sensibili come ad esempio il numero di conto corrente per l’accredito dello stipendio.

Il regolamento è vigente, quindi se non ti sei ancora adeguato, ahimè sei in ritardo. Presto verrà emanato anche il decreto di coordinamento che aggiungerà qualcosa in tema di sanzioni penali, sostituendo del tutto l’attuale codice privacy.

L’adeguamento varia di caso in caso, quindi ti consiglio di provvedere al più presto, perchè le sanzioni sono salate, e di non affidarti a soluzioni preconfezionate, ma di rivolgerti ad un avvocato di fiducia.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

keep calm and comply with gdpr

Categorie
diritto

Vicini che rubano: posso mettere le telecamere?

DA CIRCA 4 ANNI HO DEI NUOVI VICINI ..IO ABITO IN UNA VILLETTA RECINTATA CON CIRCA 3 ETTARI DI TERRENO HO IL GIARDINO E L ORTO …LORO PERSONE ODIOSE SCOSTUMATE MA SOPRATTUTTO GRANDISSIMI LADRI RACCOLGONO COSE DALL ORTO FIORI IN GIARDINO E PICCOLE QUANTITA DI LEGNA QUESTO SUCCEDE QUANDO IO SN A LAVORO FACCIO L INFERMIERA QUANDO SANNO KE IO LAVORO LORO SAKKEGGIANO….SE INSTALLO UNA TELECAMERA POSSO CASTIGARLI GRAZIE…..VORREI COGLIERLI SUL FATTO E RIEMPIRLI DI LEGNATE…XO MI MANTENGO

Ovviamente non puoi riempirli di legnate.

Puoi installare una telecamera, sempre che sussistano i presupposti di legge per procedere ad una operazione di questo tipo e sempre che l’installazione avvenga nei limiti imposti dalla legge, a tutela della riservatezza sia dei vicini, che si presumono innocenti sino a prova contraria, sia della generalità dei terzi che dovessero passare vicino a casa tua.

Questa cosa delle telecamere è un aspetto da approfondire in concreto, in relazione alle caratteristiche della tua casa, del tuo giardino e così via. È una cosa abbastanza costosetta, tra lavoro di consulenza necessario, hardware e installazione, però c’è da dire che potrebbe esserti utile non solo per questa vertenza con i vicini, ma più in generale per la sicurezza della tua casa anche da altri tipi di furti e intrusioni, magari potenzialmente più gravi dell’asportazione di fiori.

In alternativa a tutto questo si potrebbe pensare ad una diffida, da formulare tuttavia in modo assolutamente morbido, dal momento che tu non hai alcuna prova concreta della loro responsabilità di quanto accade a tuo danno; sempre in alternativa, si potrebbe valutare anche l’invito ad una fase di mediazione civile o persino di mediazione familiare, che potrebbe essere utile anche per il recupero di rapporti di vicinato più decenti a prescindere dalla vertenza.

Categorie
diritto

Privacy: vale anche per le sentenze messe su internet?

Spesso le sentenze dei Tribunali, della Corte di Cassazione o di altri giudici, possono essere consultate integralmente con i nominativi ed i dati anagrafici di attori e convenuti.

Altre volte le generalità delle parti processuali vengono omesse, oppure oscurate attraverso asterischi.

Ci si domanda, allora, se il diritto ad una chiara e trasparente informazioni giuridica è prevalente rispetto alla privacy del singolo individuo.

Può una parte processuale chiedere l’oscuramento delle proprie generalità anagrafiche, nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in un quotidiano giuridico di diffusione nazionale?

Non si può omettere di rilevare come il progresso tecnologico, il perfezionamento dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie, ha condotto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10510 del 21016, ha pronunciarsi per la prima volta sulla diffusione dei dati personali presenti nei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informativa giuridica.

Qual’è la normativa di riferimento?

La norma primaria è l’art. 52 D.lgs. 196 del 2003, secondo  il quale l’interessato può esplicitamente chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria, prima che sia definito il grado di giudizio, che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l’indicazione delle generalità ed altri dati identificati del soggetto interessato, riportati nel provvedimento stesso.

Nell’ambito civilistico, si ricorda poi che devono essere sempre omessi, anche in mancanza di esplicita richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi, anche relativi a terzi dai quali possa desumersi l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Ed ancora l’art. 22 Codice Privacy afferma un principio generale secondo il quale non possono essere diffusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Tale inciso, non ammette eccezioni, in quanto la salute è sicuramente un dato sensibilissimo di rilevanza costituzionale, e prevale sull’integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica.

Appare pertanto illecito secondo la Corte di Cassazione in commento  la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità. Ciò potrebbe comportare, se provato, anche un risarcimento del danno che non è in re ipsa.

La sentenza merita segnalazione per la sua chiarezza espositiva e per il suo taglio prettamente pratico, perché riepiloga in poche righe lo stato dell’arte, dicendoci quando deve essere omessa e quando può essere invece omessa l’indicazione delle generalità identificative degli interessati in una sentenza che poi verrà pubblicata su quotidiani giuridici o sul web.

Categorie
diritto

la trattativa condotta dall’avvocato con la controparte è riservata?

sono stato licenziato per motivo soggettivo “scarso rendimento” ma senza alcuna lettera di richiamo ne nient’altro. Avevo un contratto a tempo indeterminato e mi mancavano 15 giorno per fare 5 anni di lavoro. Mi sono rivolto ad un avvocato per l’impugnazione del licenziamento entro 15 giorno (chiedendo anche la specifica dei motivi del licenziamento), ma non abbiamo avuto risposta. Dopo un mese hanno chiesto quale fosse la mia proposta (senza menzionare il reintegro richiesto nell’impugnazione). L’avvocato ha valutato, come minimo per non andare in causa, una cifra sui 20mila € lordi. Io gli ho detto di stare sui 25mila (tenendo conto che si parlava di una cifra minima e che al di sotto avrei deciso per la causa). Fatto sta che l’avvocato fa la trattativa e dopo 1 altro mese rispondono esattamente la metà del minimo. Così ho chiesto all’avvocato come si era svolta la trattativa e mi ha risposto che è privata e che io non sono tenuto a venirne a conoscenza. È corretto? ( tra l’altro nel parlare ho detto di aver chiesto direttamente 25mila €.. ma se quella doveva essere la cofra minima, per raggiungerla non sarebbe dovuto partire da una cifra più alta? Come faccio a sapere se l’avvocato sta facendo il mio interesse o se si sta accordando con la controparte?). Poi mi ha detto anche di accettarli, perchè ora ci sono 6 mesi di tempo per fare tutto ed essendone passati già 3 potremmo non fare in tempo.

Dipende sempre da come si è svolta la trattativa, se controparte ha mandato lettere «ostensibili» personalmente, cioè non tramite un avvocato, non c’è nessun problema a mandartene copia, ad esempio. Analogamente, se la trattativa si è svolta a mezzo email tramite avvocati, la mail si può trasmettere ma solo previo consenso espresso del legale mittente. Se, invece, si è svolta oralmente, tramite colloqui telefonici o di persona, negli studi o altrove, tra gli avvocati, con l’eventuale intervento di altri professionisti come ad es. tipicamente in questi casi i consulenti del lavoro, non è certo possibile registrare il contenuto di questo colloquio e poi farli ascoltare al cliente. La natura riservata delle trattative non è una lacuna di chiarezza, peraltro, nel nostro sistema, ma ha una sua funzione importantissima fare cioè in modo che ogni parte vi si possa affidare senza timore che qualsiasi cosa di quello che emerso durante la stessa possa poi essere utilizzato in giudizio in seguito. In altri termini, nessuno tratterebbe mai nulla, e tutte le vertenze finirebbero subito in tribunale, se non potesse fare affidamento sul fatto che tutto quello che dice o ipotizza in corso di trattativa rimanga riservato.

La vera questione è, invece, quella della fiducia nel tuo avvocato o meno. Se, per mille motivi, pensi di poter avere fiducia nel legale che ti sta seguendo, ti conviene probabilmente seguirne i consigli; se, invece, per altri mille possibili motivi, non hai fiducia, conviene che gli revochi il mandato e ti rivolgi ad un altro, ma in fase di trattative non credo che nessun legale ti farà entrare più di tanto nel merito, ti troverai a dover valutare una proposta in sè e per sè, il più delle volte.