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Faccio da garante per ex moglie: come mi tutelo?

devo fare da garante alla mia ex moglie (madre di mio figlio di 4 anni) per l’acquisto di una casa dove andrà ad abitare con mio figlio e con la quale abbiamo fatto una separazione consensuale che prevede un riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 400 euro e che lei vada ad abitare con mio figlio nella nuova casa. Come posso tutelarmi qualora lei in futuro diventasse inadempiente? Posso fare ad esempio una scrittura privata? Che mi consigliate di fare?

Se l’operazione viene svolta come avviene di solito in casi del genere, tu dovresti comparire come fideiussore nel contratto di mutuo stipulato per atto pubblico davanti ad un notaio.

In queste condizioni, non avrebbe alcun senso fare una scrittura privata a parte, dal momento che risulta già da un atto avente maggior valore di prova, l’atto pubblico stipulato davanti ad un notaio, che tu intervieni nel mutuo non in qualità di co-mutuatario, bensì di garante.

Da questa qualità di fideiussore, o garante, discende direttamente per legge che, se il mutuatario, cioè la tua ex moglie, non paga il mutuo e la banca chiede a te il pagamento nella tua qualità appunto di garante e tu effettivamente paghi, poi hai un’azione di regresso nei confronti della tua ex moglie per quello che sei stato costretto a pagare.

A questo punto, piuttosto, il problema potrebbe essere quello della solvenza della tua ex moglie, come spiego meglio nella scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere con attenzione, mentre a livello documentale, come contratto, non credo ci sia molto altro che si possa fare.

L’unica cosa che ti consiglierei è quella di far vedere ad un avvocato il testo del contratto di mutuo che andrai a sottoscrivere insieme alla tua ex moglie, in modo da verificare bene ed in concreto che il quadro sia effettivamente quello sopra delineato e non vengano impiegate formule o clausole che potrebbero far pensare, anche solo in parte, a conclusioni diverse. Se vuoi far fare a noi questo lavoro di controllo, assistenza e consulenza, puoi acquistare una consulenza dalla voce apposita nel menu principale del blog.

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Sovraindebitamento: quando si hanno troppi debiti.

Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la firma. Possiamo agire in qualche modo?

È un situazione molto complicata, formatasi nel corso del tempo e ora gli spazi di manovra sono piuttosto ridotti.

La prima cosa da fare sarebbe esaminare l’accordo che è stato sottoscritto a suo tempo, nell’impossibilità, in questa sede, di farlo, posso fare solo alcune osservazioni generali.

La transazione non si può ovviamente impugnare per «ingiustizia», né sostenendo genericamente di averla sottoscritta per paura, specialmente se parliamo di un uomo «adulto e vaccinato». Naturalmente, non discuto che ciò sia quello che è avvenuto nella realtà, quello che bisogna capire è che se ammettessimo che tutti potessero firmare contratti e poi elegantemente sottrarvisi, sostenendo di aver firmato solamente «per paura» o in preda ad altre emozioni poco piacevoli, tanto varrebbe non fare più nessun contratto, perché ogni contratto non avrebbe più valore vincolante.

Insomma, quando si raggiunge un accordo e si firma, suggellandola, una transazione, bisogna pensarci bene, perché è un contratto legalmente vincolate, di fronte al quale ci sono davvero pochi margini di manovra. È vero che in alcuni casi molto circoscritti le transazioni possono essere impugnate, ma non mi sembra questo essere il vostro caso.

Al di là dell’accordo, peraltro, mi pare che ci sia stata una gestione finanziaria inadeguata per molti anni e in diverse occasioni.

Quando una persona si trova in situazioni del genere, lo strumento che si consiglia di valutare solitamente è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento, una specie di «fallimento privato», mutuato dall’esperienza statunitense della bankrupcy (hai mai visto la scena finale del film «A civil action» con John Travolta? In quel caso è lui, un avvocato, a finire in bancarotta), in cui il debitore mette sul piatto tutto quello che ha o può avere e si cerca di raggiungere, eventualmente con l’intervento di un giudice, un accordo coi creditori, che dovranno accettare di essere soddisfatti solo in parte e, magari, col tempo.

Questo strumento naturalmente non fa miracoli, rappresenta un istituto con il quale si interviene per gestire una situazione di insolvenza, di grave difficoltà, cercando di mettere in fila tutte le cose, per quanto possibile, che già non sarebbe poco.

È importante capire che tutto quello che è avvenuto a questo uomo, per quanto ingiusto e portatore di conseguenze negative e persino inique per lui, è perfettamente legittimo. Il debito con la finanziaria l’ha contratto lui, il mutuo l’ha contratto lui, dall’altra parte ci sono dei creditori che hanno diritto di essere pagati. Quindi, in linea generale, il diritto non vi assiste, non vi può aiutare.

L’unico modo in cui può venirvi incontro, in cui ci può essere un aiuto, è tramite l’attivazione di una di queste procedure di sovraindebitamento, una volta che ne saranno stati accertati i presupposti.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento, puoi leggere innanzitutto la scheda apposita e dedicata. Poi se vuoi un preventivo per la valutazione di fattibilità, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, anche per evitare problemi del genere in futuro.

Per quanto riguarda invece i problemi personali di ansia, depressione e simili, fate attenzione a non agganciare mai in assoluto e per non nessun motivo il vostro stato emotivo all’andamento di pratiche legali o giudiziarie, perché questo si tradurrebbe sicuramente in una tragedia per voi. È bene che quest’uomo lavori con uno psicologo o un counselor su questi problemi, se non dispone di risorse per compensarli può rivolgersi al servizio pubblico. Anche qui non sto parlando di ciò che è giusto, ma di ciò che sicuramente conviene fare.

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Errore in separazione consensuale: come rimediare?

5 mesi fa ho fatto richiesta tramite gli avvocati delle parti di modificare una sentenza di separazione consensuale che non aveva previsto, per dimenticanze di tutti, una cancellazione di una nota di trascrizione messa dalla mia ex a seguito di sentenza di separazione legale poi trasformata in consensuale. Una giudice del tribunale di Tivoli dovrebbe apportare la modifica che mi permetterebbe di cancellare la nota e quindi poter fare il rogito della vendita. Hai qualche suggerimento da dare per accelerare l’iter?

La descrizione del caso è troppo scarna per poter tratteggiare una soluzione vera e propria, si può solo abbozzare.

Intanto, un giudizio di separazione, sia essa giudiziale o consensuale, ha un oggetto necessariamente circoscritto alle questioni riguardanti la separazione, senza possibilità di estenderlo, salvo che ciò non avvenga incidentalmente per accordo delle parti, e questo ovviamente solo in sede consensuale, a questioni immobiliari o comunque a questioni diverse da quelle che riguardano la separazione stessa e quindi rapporti tra i coniugi, figli e così via.

In generale, contro un provvedimento giudiziale si può utilizzare, in caso di vere e proprie dimenticanze che non siano però questioni di merito, lo strumento della «correzione» della sentenza o ordinanza.

Questo strumento si può utilizzare appunto solo per evidenti errori materiali e non anche per questioni di merito. Ad esempio, se il giudice fa un errore nel calcolare un totale, quando invece i dati di partenza sono esatti ed appare evidente che c’è un errore solo sul totale. Non si può invece usare quando una parte ritiene che il giudice non sia incorso in una svista, ma abbia valutato i fatti di causa in modo diverso da quello che riteneva lei: ad esempio ha condannato il debitore a pagare 1000€ perché ha valutato il danno come ammontante a quella somma e non invece a quella diversa, di 4000€, richiesta dal danneggiato. In questo secondo caso, non si può certo usare il procedimento di correzione, ma si deve usare l’impugnazione prevista a seconda del grado di giudizio in cui ci si trova, tra cui l’appello o, ricorrendone le condizioni, il ricorso per Cassazione.

A me ad esempio è capitato un caso di correzione in una sentenza in cui avevo chiesto il rimborso di due biglietti aerei e il giudice nel dar ragione senza alcune eccezioni al mio cliente ha previsto il rimborso di uno solo di essi, per una svista. Richiesta la correzione, la stessa è stata infatti concessa.

Detto questo in generale, nel vostro caso la situazione è complicata dal fatto che, se ho ben capito, la conclusione del procedimento è stata consensuale, con la conseguenza che non abbiamo una vera e propria sentenza, ma un decreto di omologa che, a livello di contenuti, non aggiunge nulla al verbale di separazione consensuale reso dai coniugi, ma si limita a «suffragarlo» certificandone la conformità alle disposizioni di legge.

Per cui a mio giudizio non si può chiederne la correzione, proprio per la struttura del procedimento di separazione consensuale.

A ben vedere, alla fine occorre fare una modifica condizioni, che si potrebbe, per praticità, realizzare preferibilmente con un accordo in house. Ovviamente, per dar corso a questa soluzione, occorre il consenso di entrambi i coniugi. In mancanza, direi che l’unica cosa prospettabile sarebbe un ricorso, di tipo contenzioso, per modifica condizioni.

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Pago 500€ per due figli e faccio l’operaio: non è troppo alto?

Sono in fase di separazione, ho due figlie di 8/13 anni.Da un anno vivo in una casa in affitto lontano dal paese dove vivevo fino alla separazione circa 20 km.Un primo accordo non firmato mi vedeva debitore su base standard di 500 euro + extra visto che guardando circa 1500 euro.Sono turnista in fabbrica e soggetto a cassa integrazione e contratti di solidarietà, per cui il mio stipendio appunto dipende dalla mole di lavoro svolto.La permanenza delle bambine presso la mia abitazione è non inferiore a 15gg, tempo doppio rispetto all’accordo e quindi ragione della mia non firma.Durante questo anno appunto essendomi spostato fuori città le spese sono aumentate in funzione dei km fatti, risparmio di casa ma spendo triplo per costi auto, le bambine vivono da me per il periodo menzionato suddiviso per i turni che svolgo.Durante lo stesso anno ho conosciuto avvocati e un ex giudice minorile i quali mi dicono che la cifra è errata rispetto ai tempi di permanenza massimo 250.Posso ricorrere?

Il caso purtroppo non è descritto con la chiarezza necessaria per poter dare delle indicazioni valide.

Ricorrere esattamente a che cosa? E «in fase di separazione» che cosa significherebbe in particolare? Parli di un «primo accordo non firmato» e non si capisce davvero che cosa sia accaduto nel tuo caso e quale sia la situazione attuale. Può darsi che ci siano solo trattative, nel corso delle quali stai facendo degli adempimenti spontanei, che sia stata conclusa una separazione consensuale, che ci sia stata una separazione giudiziale dopo una prima proposta di bozza non sottoscritta dai coniugi, che ci sia una separazione giudiziale tout court e, in questo ultimo caso, bisognerebbe ulteriormente capire in quale fase ci si trovi.

Capire esattamente la situazione in cui si versa è fondamentale per poter passare in rassegna i tipi di rimedi o impugnazioni che si possono praticare per la situazione medesima.

Tanto per fare un esempio, se hai sottoscritto un verbale di separazione consensuale e sono passati, putacaso, tre mesi, è estremamente improbabile che tu possa ottenere una modifica condizioni in assenza di forti elementi di novità rispetto al quadro esistente al momento in cui la separazione è stata consensualizzata. Leggermente diverso il caso in cui la separazione è giudiziale, e le condizioni sono state dettate, sempre ad esempio, dal giudice, ma anche qui bisogna capire se parliamo dei provvedimenti presidenziali, se istruttore è un altro giudice o lo stesso presidente, quanto tempo è passato dalla definizione precedente e così via.

Insomma, così non si può proprio ragionare né tantomeno abbozzare una strategia valida.

Già impugnare una situazione tentando di cambiarla e volgerla a proprio vantaggio è un affare delicato e da condurre con la massima attenzione anche avendo tutte le informazioni disponibili, quando poi se ne parla solo in generale, astraendo completamente dalla situazione in cui ci si trova, è davvero inutile e insensato.

Si possono, dunque, fare solo delle considerazioni di portata generale.

Il primo consiglio è quello di richiedere queste informazioni al tuo attuale avvocato, che conosce il tuo caso meglio di chiunque altro e può darti un primo parere di sicuro valore, anche se magari non condivisibile è comunque una indicazione utile. Qualora non fossi soddisfatto dell’opinione del tuo legale al riguardo, potresti sempre richiedere un secondo parere ad un altro legale, ma in quel caso dovrai metterlo in grado di capire bene come stanno le cose, dandogli copia del fascicolo e, se possibile, facendolo anche interloquire col primo legale.

La seconda considerazione che ti posso fare è che la valutazione degli importi dei mantenimenti, nelle situazioni di famiglia, non è mai algebrica o strettamente matematica ma equitativa. Non ci sono criteri di riferimenti precisi al riguardo, non vedo come possano dei giuristi come quelli da te interpellati stabilire con tale sicurezza che l’importo da te corrisposto è troppo alto, a mio modo di vedere si possono al riguardo stabilire solo delle valutazioni di massima, senza mai essere tranchant proprio perché non si tratta affatto di inserire dei dati in un computer che poi manderà fuori il risultato.

Alla luce di tutto questo, in conclusione, quello che ti consiglierei è di interpellare bene il tuo legale attuale al riguardo, qualora la sua opinione non fosse soddisfacente valutare di investire un po’ di soldi per un secondo parere – considera che ci vorranno almeno un paio di ore di lavoro – di un altro avvocato specializzato in diritto di famiglia e soprattutto con un po’ di sale in zucca.

A parte questo, un consiglio che è sempre valido e potrebbe essere utile anche nel tuo caso sarebbe quello di invitare la tua ex moglie ad un percorso di mediazione familiare in cui tutte queste tematiche potrebbero essere affrontate con un approccio negoziale che in casi come questi potrebbe dare eccellenti risultati.

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Madre vuol portare figli in Calabria: è sottrazione di minore?

con mia moglie siamo in attesa di separazione, io non ho reddito, la separazione sarà con adebito verso di lei, ma i lproblema che ho adesso è che so attraverso i figli , che lei li porterà in ferie una settimana in calabria senza averlo concordato con me? può farlo ? io la vorrei denunciare nel caso per sottrazione di minori, 11 e 5 anni

Cosa significa, intanto, «in attesa di separazione»? Questa è un’espressione molto generica che può riferirsi a molte condizioni, mentre invece la differenza è molto rilevante.

Può essere ad esempio che si sia solo in una fase di trattativa, tipicamente volta a vedere se ci sono le condizioni per una soluzione consensuale. Oppure può voler dire che c’è già un procedimento di separazione, che può essere consensuale, magari in attesa della prima udienza, oppure ancora in attesa del decreto di omologa, oppure giudiziale, in qualsiasi fase della stessa e cioè attesa della prima udienza, attesa della sentenza di merito dopo i provvedimenti presidenziali e così via.

Così, insomma, non si capisce niente purtroppo.

Quando invece, per capire come muoversi di fronte ad un problema del genere, la cosa più importante sarebbe proprio capire in che situazione, anche a livello giudiziario, si trova la coppia. Perché, ad esempio, se c’è un procedimento in corso, ogni questione a riguardo va rimessa al giudice dello stesso, con molta maggior facilità, pertanto, del caso in cui non c’è ancora nulla di pendente.

Ovviamente, denunciare un genitore per «sottrazione di minori» è, a mio giudizio, pura fantascienza, se parliamo di andare una settimana in Calabria. Si tratta semplicemente di una divergenza sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

A livello giudiziario, lo strumento sarebbe quello del ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., ma per una cosa del genere mi sembrerebbe davvero esagerato.

Il mio consiglio, pertanto, è quello di invitare tua moglie a presentarsi insieme a te da un mediatore familiare per discutere della situazione. Poi ci sono tanti altri passi successivi da fare, ma si possono valutare solo una volta che si sarà visto come è andato il percorso di mediazione familiare o l’invito stesso.

Cerca, comunque, di farti assistere prima possibile anche da un bravo avvocato, che possa consigliarti in questa e in tutte le altre fasi delicate della separazione.

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Nuova porzione di costruzione: spetta qualcosa alla moglie?

mi sono separata legalmente, con consensuale, quest’anno 2017, nel 1994 mi sono sposata in regime di comunione dei beni e abbiamo due figlie, nel 1992 mio marito pero aveva acquistato un terreno agricolo dove aveva costruito un mese prima di sposarci una casetta di appena 40 mq ….che aveva sanato perche’ abusiva . dopo il matrimonio ha allargato la costruzione che ad oggi consta di altri 100mq. volevo sapere se mi spetta almeno una quota economica di questi 100mq costruiti durante il matrimonio. considerato che io sono in affitto attualmente ,le mi e figlie vivono con me,ed ho lasciato che lui vivesse in questa casa dopo la separazione.

È una situazione che andrebbe studiata molto più approfonditamente, si possono solo provare a tracciare alcune indicazioni generali dando per scontato alcuni presupposti di partenza, che poi nella realtà andrebbero attentamente verificati.

A quanto si capisce, infatti, la nuova porzione di immobile è stata eretta su terreno sempre di proprietà di tuo marito. Se così è, anche questa porzione è diventata di proprietà esclusiva dello stesso, senza cadere in comunione, in base al tradizionale principio di accessione.

Si tratta di un principio codicistico valevole sin dagli antichi romani, ribadito di recente anche dalla Cassazione per quanto riguarda la comunione dei beni tra i coniugi: «La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione. e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, I comma, lett. b), codice civile» (sentenza n. 651 del 1996, richiamata e confermata dalla sentenza 6020 del 16 marzo 2014).

In questo contesto, ti può spettare un credito per gli eventuali contributi che hai dato a tuo marito per la realizzazione di questa nuova costruzione. Questo va visto in concreto in relazione a come effettivamente avete proceduto e regolato i rapporti economici tra voi in relazione a questa cosa.

Naturalmente, la cosa migliore sarebbe stato trattare e negoziare questi aspetti al momento in cui stavate perfezionando la separazione consensuale. Al riguardo, ripensamenti a posteriori sono sempre difficili e poco praticabili.

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Separazione consensuale: ex moglie può andar in giro con nuovo uomo?

premettendo che sono in via di separazione consensuale ma ancora di fatto sposato. ho già visto con i miei occhi che mia moglie già passeggia con il suo nuovo compagno (motivo della separazione) e soprattutto con il mio/nostro Bambino. Lo può fare o posso oppormi a tutto ciò almeno finche non siamo legalmente separati.

Ovviamente non puoi impedirlo, perché condotte del genere non sono coercibili, ameno in via diretta. La vera domanda è se tali condotte possano avere una rilevanza giuridica valutabile a tuo favore.

Se sei in una separazione consensuale, non c’è luogo a parlare di addebito della separazione, che è un istituto che si ha solo ed esclusivamente nella separazione giudiziale. Avresti potuto chiedere l’addebito, ad esempio, se la vostra famiglia fosse andata in crisi per colpa del tradimento di tua moglie con un altro uomo.

Sarebbe stato necessario un nesso causale effettivo tra il tradimento e la rottura familiare, cosa che non ci sarebbe stata, ovviamente, se questa relazione fosse stata instaurata quando la coppia era già decotta.

Se hai scelto, tuttavia, la strada consensuale, cosa preferibile per tanti motivi, non puoi adesso più pensare di chiedere nessun addebito.

L’unico motivo per cui potrebbe rilevare la presenza del nuovo compagno sarebbe sotto il profilo di eventuale pregiudizio o danno che ne riceverebbe tuo figlio, in particolare se questa persona fosse poco raccomandabile o se venisse offuscata in modo patologico la tua figura di padre, come a volte avviene in quelle famiglie in cui i nuovi partner tendono a prendersi ruoli che non hanno.

Questo è, ovviamente, un aspetto – su cui peraltro non dici nulla – tutto da valutare.

Una cosa che puoi valutare di fare sono delle sedute di mediazione familiare con la tua ex moglie, in cui affrontare anche questo aspetto, in modo che tutto quello che fate sia svolto con la massima delicatezza per vostro figlio.

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Per trasformare in consensuale la separazione devo aspettare la prima udienza della giudiziale?

i legali di mia moglie l’8 settembre hanno presentato una giudiziale: udienza presidenziale il 17 marzo, troppo tardi. Ora vogliono fare una consensuale. Bisogna ritirare la prima e ritirare la seconda? Bisogna aspettare sempre e comunque la presidenziale per la trasformazione? Si può presentare la consensuale che al momento dell’omologa fa decadere la giudiziale?

Non c’è bisogno di aspettare l’udienza già fissata per la giudiziale per trasformarla in consensuale, si può depositare un ricorso a parte, oppure chiedere depositando un’apposita istanza un’anticipazione dell’udienza già fissata dichiarando esplicitamente che lo scopo è la consensualizzazione della separazione.

Io però vedrei più favorevolmente la prima ipotesi.

Nel caso in cui la separazione consensuale venga omologata, all’udienza di marzo basterà semplicemente non presentarsi, se qualcuno mai lo facesse comunque il procedimento dovrebbe andar estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.

A mio giudizio, la consensuale la potreste fare, sempre che ce ne fossero i presupposti, anche con gli accordi in house, sui quali ti invito a leggere la scheda relativa.

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Posso cambiare una separazione consensuale se solo dopo scopro che mio marito aveva una relazione?

Io sono separata da Marzo 2014, ma il mio ex marito se ne era andato di casa 3 anni prima.
Abbiamo fatto una separazione consensuale, con condizioni nettamente sfavorevoli per me, ma ero convinta che ci sarebbe stato un riavvicinamento perché lui così mi faceva credere, essendo sempre stato un manipolatore. In realtà ho scoperto solo dopo la separazione, pur avendone sempre avuto il grande sospetto e anche qualche prova da lui sempre negata, dandomi della paranoica e pazza, che in realtà già da molto prima che se ne andasse aveva un’altra relazione che prosegue tuttora.
Posso ridiscutere le condizioni, essendomi “accontentata” per amore e nella speranza di un ritorno? Che tipo di prove devo addurre?

Per sapere se puoi ridiscutere le condizioni della separazione, dovrei ovviamente sapere quali sono attualmente queste condizioni.

Parlandone in generale, e con tutti i limiti del caso, si può dire che la scoperta di una violazione del dovere di fedeltà ha poca rilevanza su mantenimento, affidamento e/o collocazione dei figli e così via.

La rilevanza del «tradimento» sarebbe sotto il profilo dell’addebitabilità della separazione. Avresti potuto, se lo avessi saputo a suo tempo, chiedere l’addebito della separazione a tuo marito, ma per questa cosa sarebbe stata necessaria una separazione di tipo giudiziale e l’unico effetto che avrebbe avuto questa pronuncia sarebbe stato di impedire a tuo marito di chiederti un mantenimento…

Probabilmente la cosa migliore è lasciare tutto come sta.

Se vuoi maggiori dettagli, puoi leggere la nostra scheda sulla modifica condizioni. Se proprio vuoi, invece, approfondire, puoi acquistare una consulenza, ma onestamente dubito che ne possa valer la pena.

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Quali condizioni possiamo mettere in consensuale riguardo le vacanze all’estero dei figli?

sono una mamma in procinto di separazione spero consensuale.
Mio marito si è fatto traferire all’estero dalla stessa banca pur avendo il lavoro a Roma.
Detto questo vorrebbe portare qualche volta con se i bimbi minori 3 e 7 anni all’estero .
é possibile farlo senza autorizzazione per vacanze o altro o l’autorizzazione deve o puo’ essere data nell’accordo una volta per sempre o di volta in volta?

È una domanda che non ha il minimo senso se non spieghi anche che cosa sarebbe, a tuo giudizio, meglio per te e i tuoi bambini.

La legge non è fatta di principi astratti da applicarsi e valutarsi a prescindere dalle situazioni concrete, ma bisogna sempre partire proprio dalle situazioni concrete per capire quali sono le disposizioni più adatte ad essere loro applicate.

Dalla riga iniziale, capisco che sono ancora in corso le trattative per la definizione della crisi familiare in modo consensuale, cosa che anche io ti esorto a fare perché una soluzione basata su un accordo, per quante rinunce tu possa fare, è sempre di gran lunga preferibile ad una giudiziale.

Sul tema specifico, posso solo dire, visto che non mi hai fornito le informazioni necessarie per capire la situazione, che la cosa migliore sarebbe naturalmente quella di definire anche le condizioni al riguardo nella cornice consensuale che state cercando di costruire. al riguardo di solito c’è massima elasticità ma in caso di dubbi parlatene con il vostro avvocato di riferimento.