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Usi immagine altrui nei social? È reato di sostituzione di persona.

ho usato per un po di tempo un profilo falso su Twitter ma con nickname di fantasia e con una foto di donna trovata su google, senza sapere chi fosse. Questo mio account era totalmente inoffensivo lo usavo solo per parlare con più persone delle mie passioni, sport calcio etc. Circa una settimana fa un conoscente della persona ritratta in foto mi ha minacciato di denuncia se non toglievo la foto, io ho subito levato la foto e riconoscendo il mio errore il giorno successivo ho anche eliminato dal social quel profilo. Non ho tratto vantaggi, se non qualche follower in più e non ho creato danni o diffamato. Ammetto di avere paura. Cosa rischio se sporge denuncia?

Il reato è quello di sostituzione di persona previsto dall’art. 494 cod. pen. che punisce «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici».

Di questo reato abbiamo già parlato in questo precedente post e, per un’ipotesi particolare, in quest’altro.

La concretizzazione di questa figura di reato in chi utilizza «attribuzioni» proprie di altre persone sui social network (non solo nomi, soprannomi, nomi d’arte ma anche immagini o altro, riferibili ad una determinata persona) è stata riconosciuta dalla Cassazione in diverse pronunce, l’ultima delle quali è quella della sezione quinta, 16.6.2014, n. 25774, che puoi trovare gugolandone gli estremi.

Altre sentenze al riguardo sono Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 46674 dell’8 novembre 2007, dep. 14 dicembre 2007, e Sez. V, n. 18826 del 28 novembre 2012 – dep. 29/04/2013.

Bisogna però vedere se questa denuncia viene effettivamente presentata, sono sempre di più le denunce minacciate di quelle davvero inoltrate.

Inoltre hanno rilevanza anche gli «scopi» e l’attività effettivamente svolta, che andranno accertati più in concreto.

Per quanto riguarda il cosa rischi in concreto, è una valutazione che dipende da molti fattori, tra cui anche l’assenza o meno di precedenti penali, ed io la farei solo se la cosa dovesse andare avanti.

Magari tra qualche mese deposita una istanza ex art. 335.

quando si conclude un contratto per «scherzo» a nome di un’altra persona

Per uno scherzo viene creato un indirizzo di posta elettronica con il nome/cognome di una persona reale (che non è quella che digita materialmente sulla tastiera) e con questo si prova a comprare via web un contratto di abbonamento tv. In tale contratto si inseriscono il nome/cognome/indirizzo della persona reale ma il codice fiscale, la data di nascita, i dati bancari sono di fantasia. Si chiede: è valido questo tipo di contratto? La vera persona scopre l’ autore dello scherzo. Presenta querela per diffamazione. Poi la ritira, avendo stabilito unilateralmente una cifra “x” a rimborso dei danni a suo dire causati (varie telef e sollecito da parte della tv). Oltre che a 1000scuse… A distanza di mesi, all’interruzione delle rate di pagamento di quel debito – ovviamente senza nessuna ricevuta! e neanche testimoni! e il debito era rimborsato in contanti (banconote fotocopiate) e/o con ricariche telefoniche (sempre al bancomat con ricevuta)- e al rifiuto di continuare a pagare, minaccia verbalmente di presentare ai carabinieri Denuncia per Reato di Sostituz di Persona, sostenendo che solo adesso ha scoperto chi si era spacciato per lui nel famigerato contratto tv. Al momento non si hanno notizie se poi la denuncia è stata fatta realmente. Si precisa che io sono la probabile denunciata. Si chiede: come uscire da questa difficile situazione??Cosa fare?? Quali passi si devono intraprendere ?? Quali reati sono in essere?

Bisognerebbe innanzitutto vedere il testo della querela poi ritirata, per «diffamazione» in un fatto come questo non ha senso. Mentre invece se la querela fosse relativa al fatto concreto, la sua remissione potrebbe avere significato.

Per il resto, ti suggerirei di presentare una istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per vedere se a tuo carico è pendente un procedimento penale o meno, dopodichè si valuta in base alla situazione, cioè al tipo di reato che ti è stato contestato, al pubblico ministero incaricato e così via. Prima, si possono fare solo congetture ed è inutile. Ovviamente, al momento in cui avevate raggiunto un accordo sarebbe stato meglio fare un atto di transazione per iscritto che, da quanto leggo, mi par di capire non abbiate purtroppo fatto. Questo è uno dei tanti motivi per cui in casi come questo è preferibile farsi seguire da un professionista, cioè da un avvocato.

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Uomo si spaccia per donna in chat: commette reato?

In una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare in una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare vantaggio? Il semplice atteggiarsi figurando di un genere che non è il proprio può essere oggettivamente letto come una possibilità di ottenere vantaggio?

Io sarei per la negativa, anche se con prudenza. Sicuramente il reato c’è quando, come nel caso giudicato da Cassazione Penale, Sez. V, 8 Novembre 2007, n. 46674 , una persona crea un account intestandolo ad un’altra persona, in modo da sostituirsi ad essa ingenerando nel pubblico la convinzione che quell’account sia della persona colà configurata. In questo caso, oltre al reato, si possono avere violazioni gravi di diritti della personalità, come quello semplicemente all’immagine e ciò, si noti, anche quando tramite quell’account non si propaghino convinzioni negative in sè e per sè, ma anche semplicemente opinioni contrarie a quelle della persona cui l’account è riferito.

Se invece viene celato solo il sesso, mi sembra un fatto meno grave e non tale da dar luogo ad un reato, anche se bisogna sempre vedere le particolarità del caso concreto. Resta vero, comunque, che nei social networks sarebbe bene sempre presentarsi con le proprie generalità.

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Chi si spaccia per un altro fa il reato di sostituzione di persona.

Vorrei porre alla Vs attenzione il seguente quesito: il soggetto che, spacciatosi per un’altra persona, ha inviato sms, utilizzando servizi internet, quale legge ha infranto? la persona, destinataria degli sms, che ha sporto denuncia alla polpost, in che modo  puo’ conciliare visto che gli sms non hanno creato alcun danno?

Secondo l’ordinamento italiano, la sostituzione di persona costituisce reato e, pertanto, il soggetto che ha posto in essere tale condotta è punibile penalmente. Al riguardo, l’articolo 494 del codice penale così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“.

Come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo,  il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

In mancanza di questi elementi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.

Orbene, con riferimento al tuo caso, se il soggetto -sostituitosi ad altra persona- ha spedito gli sms senza alcun fine di recare danno, lo stesso, a mio parere, non è punibile penalmente.

Il reato in questione, non è perseguibile a querela, ma procedibile d’ufficio. Naturalmente, se dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti, non vengono raccolti elementi per potere incolpare la persona autrice della sostituzione, il procedimento penale verrà archiviato.

Se l’intenzione, comunque, del destinatario degli sms sarebbe quella di conciliare, lo stesso potrebbe fare delle dichiarazioni, in questo caso, alla polpost, in merito ai fatti così come verificatisi, o ritirare la stessa denuncia spiegando i motivi. Di certo, la denuncia, in virtù di quanto sopra esposto, essendo il reato procedibile d’ufficio, non potrebbe essere ritirata, ma la dichiarazione della persona offesa di come non vuole procedere nei confronti dell’autore degli sms, potrebbe servire, qualora la magistratura dovesse ritenere la condotta dell’autore del reato penalmente rilevante, come circostanza attenuante e, quindi, ai fini della diminuzione della pena. Sarebbe opportuno, tuttavia, per evitare di incorrere in errori, sentire il parere di un legale in modo che lo stesso, esaminati i fatti nei minimi particolari, possa dare il giusto consiglio e possa guidare la persona offesa nel conseguimento dei suoi obiettivi.