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Dicatio ad patriam: acquisto pubblico di proprietà e altri diritti reali.

DOMANDA – Come si ufficializza la dicatio ad patriam ?

— RISPOSTA – La dicatio ad patriam è un modo di acquisto di proprietà e diritti reali a favore di enti pubblici che funziona in modo analogo a quanto avviene con l’usucapione per i rapporti tra privati.

Il caso tipico di dicatio ad patriam è quello in cui, su una strada originariamente oggetto di sola proprietà privata, individuale o comune, inizia a svilupparsi in modo robusto e protratto nel tempo, un utilizzo pubblico della strada stessa, non limitato ai frontisti o alle persone genericamente interessate per motivi di stato dei luoghi alla strada, ma esteso alla generalità del pubblico.

In questo caso, il diritto che l’ente pubblico, di solito il comune, acquista tramite la dicatio ad patriam è una servitù di passaggio che appunto non ha come titolare un privato ma la generalità del pubblico e, dunque, è una servitù di pubblico passaggio.

La dicatio ad patriam non viene «ufficializzata», ma piuttosto accertata dalla magistratura competente con un suo provvedimento.

Il provvedimento può essere assunto su richiesta dell’interessato all’accertamento ma può anche risultare sulla base di un accertamento svolto incidentalmente in un processo nato per altre questioni, dove l’avvenuto trasferimento della proprietà o la nascita di un diritto tramite dicatio può essere rilevante ed è stato sollevato, sempre ad esempio, tramite eccezione.

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Traslazione strada vicinale e spese frazionamento: chi le paga?

DOMANDA – una strada vicinale che transita sul mio terreno circa 30 anni fa è stata traslata di comune assenso di tutti (ma non trovo gli atti). Solo ora mi sono reso conto che ciò ha causato un frazionamento di una mia particella catastale, per cui le chiedo: posso pretendere che il Comune mi ripaghi (almeno in parte) le spese per procedere catastalmente a detto frazionamento? Non mi risponda di chiedere una compartecipazione ai vicini perchè ciò sarebbe inutile.

— RISPOSTA – Non credo proprio.

Con la traslazione, se ben comprendo, la strada vicinale è stata ceduta in proprietà all’ente territoriale, determinando così la cessazione della sua natura di strada vicinale e dando luogo alla sua classificazione come strada pubblica.

Qualsiasi questione in ordine alle spese della cessione avrebbe dovuto essere affrontata al momento della cessione stessa, ora è troppo tardi per richiedere voci di spesa relativamente ad un’operazione già compiuta, specialmente considerando che la controparte è un ente pubblico che deve dar conto in modo preciso di come spende le proprie risorse.

I tecnici che hanno seguito l’operazione a suo tempo avrebbero dovuto avvisarti della necessità del frazionamento e di conseguenza di fare una pratica catastale, se non l’hanno fatto, tuttavia, non credo ci possa essere una loro responsabilità o che, in ipotesi, possa valer la pena perseguirla dato il valore della vertenza.

Piuttosto potrebbe essere il caso, sempre che tu all’epoca fossi stato assistito da un tecnico, di chiedere a quello stesso tecnico di sistemare il problema magari facendoti un prezzo più contenuto del solito in considerazione di tali circostanze.

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Strada vicinale ad uso pubblico e mezzi pesanti: si possono vietare?

DOMANDA – abito in una strada vicinale ad uso pubblico facente parte del Consorzio Strade Vicinali del Comune di Pianoro. Il tratto terminale della strada, che conduce a 9 proprietà tra le quali la mia, ha una discreta pendenza ed è soggetto a cedimenti a valle, per una lunghezza di circa 50/70 metri, da sempre tanto che ogni due/tre anni viene riasfaltato. Alcuni frontisti vorrebbero limitare la portata dei veicoli a 3,5 tonnellate, nel tratto in questione, sostenendo che il regolamento consorziale lo ammette. La strada è l’unico accesso alle proprietà sopracitate; la mia domanda è: potrebbe essere posto tale limite in considerazione delle necessità dei residenti (fornitura gpl, legna/pellet, pulizia fognature, mezzi di soccorso, di protezione civile, antincendio ecc?)

— RISPOSTA – Il limite potrebbe forse essere posto in ambito privatistico, ma non varrebbe comunque per le forniture di servizi essenziali o pubblici, come quelli dei vigili del fuoco, le ambulanza, ma anche, più banalmente, quelli di servizio di operatori di servizi considerati di pubblica utilità.

Se, inoltre, sulla strada grava una servitù di uso pubblico, la questione diventa una questione relativa al contenuto della servitù, che, in mancanza di indicazioni provenienti dal titolo costitutivo della stessa, che nel caso delle strade vicinali manca quasi sempre, deve essere desunto dal modo in cui il titolo è stato sempre posseduto, cosa che a mio modo di vedere probabilmente depone a favore di un contenuto più largo, non essendosi mai vietata prima la percorrenza a mezzi superiori ad un certo tonnellaggio…

Insomma, la risposta sembra essere più negativa che positiva e l’utilità di fare una mossa del genere sembra dubbia, considerato che, in ogni caso, e qualunque inquadramento della situazione si giungesse ad adottare, ci sarebbero comunque le eccezioni dei servizi pubblici.

Probabilmente è più consigliabile cercare di intervenire a livello strutturale.

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Strada vicinale: il consorzio è obbligatorio?

DOMANDA – avrei bisogno di capire cosa fare nella seguente situazione: per arrivare a casa mia passo su una strada comunale che arriva ad un ponte carrabile, oltrepassato il quale percorro una strada non asfaltata che il comune anni fa ha declassato da comunale a vicinale, mantenendone però la proprietà (visto che non è stata venduta come risulta al catasto). Tale strada è stata allargata sui terreni privati. Dopo molti problemi abbiamo chiesto di istituire un consorzio che sarà in parte privato e in parte pubblico. Ma non siamo tutti d’accordo. Quanti proprietari servono per fare un consorzio di questo tipo? Se alcuni proprietari non aderiranno o non verseranno la quota possiamo vietargli il transito con mezzi motorizzati? Molti aventi diritto dovranno passare nel consorzio per raggiungere le loro abitazioni, dobbiamo consultare anche loro prima di istituire il consorzio o solo i proprietari frontisti?

— RISPOSTA – Se il comune ha mantenuto la proprietà della strada, direi sia soggetta ad uso pubblico, dunque la costituzione del consorzio è obbligatoria e non facoltativa e non promana tanto dalla vostra decisione quanto direttamente dalla legge stessa in materia.

La situazione dei proprietari va vista un po’ come quella dei condomini relativamente alle parti comuni dell’edificio, si è tenuti a partecipare sia alle spese che alla vita degli organi di gestione in quanto proprietari di un bene che è legato indissolubilmente ad un altro bene, o complesso di beni, comune a tutti.

Da questo punto di vista, a mio giudizio sono coinvolti tutti coloro che in qualche modo utilizzano la strada o le cui singole proprietà individuali sono collegate alla strada da un collegamento stabile e permanente.

Per dire di più bisognerebbe conoscere la situazione in concreto, purtroppo situazioni di questo genere manifestano sempre una notevole complessità.

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Consorzio strada vicinale: qual è la sua natura giuridica?

DOMANDA – Sono segretario di un consorzio strade vicinali. Vorrei chiederle se Il Consorzio Strade Vicinali è un Ente dipendente dal Comune. Le chiedo questo perchè la minoranza dell’amministrazione comunale, citando l’art 43 del TUEL, ha chiesto tutta una serie di documentazione, (bilanci, verbali, ecc.ecc.) per controlli (così dicono, ma soprattutto per altri scopi tra le due parti maggioranza e minoranza). La delegazione del Consorzio ha consigliato il sindaco, per ora, di non procedere alle richieste della minoranza perché prima ci saremmo informati.

— RISPOSTA – I consorzi per la manutenzione delle strade vicinali sono enti pubblici quando hanno per oggetto strade di uso pubblico; ex multis, Cassazione, Sezione unite, 7 luglio 1986, n. 4430, in Repertorio Foro Italiano, 1986: «il consorzio stradale di …, costituito a norma del D.L.Lgt. n. 1446/1918, il quale persegue, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale e governativa, ha natura di ente pubblico non economico».

I consorzi delle strade sulle quali non è esercitato l’uso pubblico sono invece stati ritenuti di natura privatistica. In tali casi, a mio giudizio il consorzio strade vicinali ha natura giuridica di società commerciale o comunque quella delle società commerciali mi pare la figura più analoga a quella del consorzio, che può essere visto appunto come una società avente per oggetto la gestione e manutenzione di una o più strade vicinali, con la compartecipazione sia dei proprietari sia dell’ente territoriale.

Mi sentirei di escludere che il consorzio, comunque, possa mai essere considerato un ente «dipendente» dal comune, trattandosi più di un ente pubblico o di diritto privato, come abbiamo visto a seconda dei casi, cui il comune partecipa secondo le regole dello stesso diritto privato e non secondo le modalità del diritto amministrativo.

Da queste considerazioni non so, tuttavia, se possiamo sciogliere il dubbio che sta alla base della tua domanda, anche se a mio giudizio per una ragione di trasparenza di attività che in qualche modo hanno, anche se sia pure solo in parte, rilevanza pubblica, forse potrebbe essere opportuno estendere la consultazione di tali documenti – parlo qui più a livello politico che giuridico.

C’è anche da dire che buona parte di quei documenti sono pubblici, almeno per quanto riguarda le attività commerciali.

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Strada comunale che diventa vicinale: che fare?

DOMANDA – Ho un problema sulla titolarità di una strada, questa strada nasce comunale tanto che è pure sulle mappe del catasto, è una strada che parte dal centro del paese, percorre diversi km, sfocia su un paio di strade provinciali fino ad arrivare al vecchio monte. Tutti sapevano che era comunale, però ad un certo punto circa un paio di anni fà il Comune asserisce che con una delibera l’avevano inserita negli anni 80 sull’elenco delle strade vicinali, quindi non era più comunale. Questa cosa logicamente ci ha lasciati basiti, visto che nessuno sapeva niente e fino ad allora il comune si era comportato come proprietario, tanto da mettere un guard-rail e uno specchio. Questa strada viene percorsa da indefiniti numero di persone sia a piedi che in macchina. Vorrei capire se è giusto quello che asserisce il comune oppure se è solo un modo per non intervenire su quella strada, e al contempo tutelare coloro che l’hanno in parte occupata abusivamente.

— RISPOSTA – È un discorso piuttosto complicato, provo a fare qualche considerazione generale di base, poi, se credi, bisogna approfondire con una consulenza o qualche altro specifico lavoro con cui andare più a fondo.

La prima cosa che dovete fare, ovviamente, è andare a vedere se questa strada è effettivamente inserita nell’elenco delle strade vicinali, che in effetti l’ente territoriale deve tenere e curare.

L’iscrizione in tale elenco, peraltro, è solo dichiarativa e non anche costitutiva: ciò significa che se anche la strada in questione vi è iscritta, potrebbe non avere natura vicinale, non essendo l’inserimento in elenco idoneo a determinarla in re ipsa.

Oltre all’elenco, dunque, ti consiglierei di estrarre anche copia della delibera adottata dall’ente territoriale negli anni 80, in modo da avere più dettagli possibili a riguardo.

Il comportamento che tu descrivi «da proprietario» dell’ente comunale non esclude affatto la natura vicinale della strada in questione.

Infatti, la situazione giuridica delle strade vicinali è complessa e spesso vede, accanto alla posizione dominicale dei privati proprietari, un diritto in capo all’ente comunale, di solito una servitù di passaggio che, anziché essere privata, è pubblica e destinata a servire la collettività in generale.

In virtù dell’esistenza di questa servitù pubblica, il comune può partecipare alla manutenzione della strada, contribuendo anche con la realizzazione delle opere. Anzi, di solito il problema dei proprietari di strada analoghe è quello di far partecipare il comune alla manutenzione della strada, quando il comune stesso rimane inerte.

Il mio consiglio sarebbe quello di procedere con gli accertamenti sopra indicati e di incaricare poi un avvocato e un tecnico (geometra, ingegnere civile, architetto) per poter divisare definitivamente la natura giuridica della strada, con tutto quello che ne consegue.

Ti consiglierei anche di avviare subito con l’avvocato che incaricherai un percorso di trattativa con il comune quale ente territoriale, per giungere ad un accordo circa la gestione in comune e la manutenzione della strada, anche a prescindere dalle questioni sulla natura giuridica.

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Strada vicinale scomparsa: che fare?

Io e mia moglie abbiamo un’azienda agricola servita da una strada vicinale. Infatti la strada di accesso non si trova più dove la strada vicinale è segnalata nelle mappe catastali e nelle mappe in possesso dell’ufficio tecnico viabilità del Comune. Dove c’era la strada vicinale ora è del tutto impraticabile, anche a piedi (è un fitto bosco). La strada è lunga 2 chilometri ed è un vicolo cieco. La strada inizia sulla nostra terra e finisce sulla nostra terra. L’unico altro fronte è il bosco regionale, per circa 10 metri di strada. Il comune dice che la strada è ‘strada vicinale uso pubblico’, ma riconosce che la strada non serve altre proprietà, non porta da nessuna parte, e che la strada non è più dove era prima. Non siamo contenti perché manteniamo noi stessi la strada – il comune non ha mai contribuito alla manutenzione – ma moto e fuoristrada scendono dalla strada per accedere alla nostra valle, e poi, una volta lì, attraversano tutta la nostra terra e i nostri boschi.

Direi che la cosa migliore da fare, anche a prescindere dalle questioni sulla natura della strada e sull’avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, sia aprire una trattativa con l’ente territoriale, cioè il comune, per la miglior gestione della zona dal punto di vista della viabilità, sia nel vostro interesse come privati, sia in quello pubblico.

In seno a questa trattativa, oltre a cercare di raggiungere un asseto il più possibile confacente alle vostre esigenze, si potrà anche stabilire una regola valevole per gli interventi futuri di manutenzione, sempre che la strada rimanga della sua attuale natura e non si preferisca invece trasferirla e farla diventare privata, cosa che ovviamente potrà avvenire solo con il vostro consenso.

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Strada privata con traffico aumentato: che fare?

Vivo lungo una strada vicinale privata, non è ad uso pubblico. Viene percorsa da diversi proprietari per andare nei vigneti o abitazioni. Le abitazioni sono 8. In due delle otto abitazioni sono nate da alcuni anni, delle attività aperte al pubblico. La strada fino a qualche anno fa era molto tranquilla. E’ una strada sterrata. Da quando sono sorte queste attività tutto è cambiato. Un continuo via vai di auto, furgoni e camion. La mia domanda è questa: " E’ possibile aprire delle attività commerciali lungo una strada vicinale privata, senza aver dato comunicazione a tutti i proprietari, senza preventivare la possibilità che venisse stravolta l’intimità di chi ci vive, oltre al disagio della polvere, della velocità e del continuo passaggio? E’ normale dover accettare questo cambiamento o c’è modo di impedire il proseguo di queste attività se condizionano la nostra quotidianità?

La situazione, per poter iniziare a ragionare a riguardo circa quello che si può e non si può fare, va approfondita adeguatamente.

Innanzitutto, la natura giuridica della strada e dei diritti dei fondi che la utilizzano va chiarita in modo preciso, spesso strade che sono considerate da tutti di un certo tipo in realtà poi hanno una qualificazione giuridica molto più incerta.

Inoltre, va valutata anche la legittimità dell’esercizio di queste nuove attività che, essendo aperte al pubblico, hanno determinato un carico urbanistico molto maggiore per l’intera zona.

Il primo passo per trattare questa situazione, azionabile anche prima di fare l’approfondimento dovuto o durante lo stesso, è l’invio di una diffida agli altri proprietari in cui si rappresentano le proprie richieste circa l’uso della strada. Tale diffida deve essere mandata anche al comune di riferimento, perché ci sono aspetti di viabilità che potrebbero essere di sua competenza anche a prescindere dalla natura della strada, considerato l’intenso transito generico che vi si verifica.

Se vuoi procedere, sia con la diffida che con l’approfondimento, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Spese+strada+comune: come dividerle?

>per le spese manutenzione strada vicinale, siamo 12 famiglie distanti fra loro. La strada è lunga km 1, 750
Dobbiamo fare calcoli come nei condomini o pagare per la distanza della strada da percorrere fino alle rispettive abitazioni?

Anche nei condomini, in realtà, se un servizio é destinato ad avere un’utilità diversa per i diversi condomini, le spese di manutenzione si ripartiscono tenendo tale aspetto in considerazione.

In materia, dispone infatti l’art. 1123 del codice civile come segue:

«Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. || Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».

Un caso tipico di spesa ripartita non a millesimi ma in proporzione all’uso che se ne può fare data la situazione dei luoghi e strutturale del condominio é quella per l’ascensore, che varia a seconda dei piani.

Analogamente, potreste operare per la vostra strada, considerando che é destinata a servire i frontisti in maniera diversa a seconda di dove sono ubicate le case.

Suggerirei di fare un accordo scritto in modo che tale criterio venga «fissato» e seguito poi in tutte le occasioni successive, per evitare ogni volta di ridiscuterlo, valutando anche l’ipotesi di trascriverlo, eventualmente insieme ad altre pattuizioni ulteriori per il miglior godimento e la gestione della strada vicinale.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione o la situazione, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Strada che serve condominio: può essere ristretta?

il problema è legato a strada privata all’interno di un condominio, nel senso che la strada è di proprietà di un signore esterno appunto al condominio e ha bloccato una buona parte di un lato della strada per farne parcheggi da vendere …di fatto diminuendo la larghezza di tale strada…mi chiedevo se può farlo o meno…

Il caso sarebbe stato da descrivere con molti più dettagli, prima di tutto, purtroppo le situazioni immobiliari sono sempre piuttosto complesse.

Da quello che posso cercare di intuire da una descrizione così scarna, immagino che la strada sia oggetto di una servitù di passaggio a favore del condominio, una situazione comune specialmente in molte urbanizzazioni realizzate nei decenni passati.

Se così stanno le cose, bisogna vedere quale può essere il contenuto di questa servitù, cosa per la quale serve valutare gli atti costitutivi, se ne esistono di espliciti, o il possesso della stessa, così come esercitato nel tempo, insieme, ovviamente, alla condizione dei luoghi.

L’esercizio delle servitù, in generale, non può essere reso più gravoso: secondo l’art. 1057 cod. civ., infatti, «il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo».

Ti consiglierei di approfondire la situazione, anche perché ne va del valore del tuo immobile e quindi del tuo investimento. Se, peraltro, siete costituiti in un condominio, la spesa per fare gli approfondimenti e il lavoro necessario sul caso potrebbe essere ripartita sino a diminuire notevolmente.

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