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Il Comune può espropriare la mia quota di proprietà di una strada?

sono uno dei 4 proprietari di una strada privata dove vi abitano n 10 unita abitative. Gli altri 3 proprietari hanno donato la loro proprietà bonariamente al comune . La domanda che vi pongo è la seguente: il comune può espropriare la parte, che si trova all’inizio della strada , di mia proprietà dando come motivazione .che siccome lui è ormai proprietario della restante parte che è maggiore della mia e che la maggioranza delle persone che vi abitano( 10 unita’) vogliono che la strada passi comunale. Anch’io ci abito ma non voglio che la strada sia comunale .

Certo che può espropriare.

In base all’interesse pubblico alla gestione delle strade, ma anche di qualsiasi altro bene che può avere interesse comune, ci sono leggi che prevedono il potere degli enti volta per volta competenti di compiere atti ablativi, cioè che tolgono diritti ai privati in vista di un interesse comune ed a fronte del pagamento di un’indennità.

Questi atti possono essere di espropriazione vera e propria, ma anche di costituzione di diritti reali, come tipicamente nel tuo caso le servitù o l’uso pubblico.

Non so quale sia la situazione in dettaglio dal punto di vista della fruizione della strada e quali siano in particolare i tuoi motivi di opposizione alla «pubblicizzazione» della strada ma ti consiglierei di assumere appena puoi un avvocato, mantenendo un approccio negoziale specialmente con gli uffici dell’ente comunale.

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diritto

Cosa faccio se chi ha diritto di passaggio mi distrugge la strada?

Possiedo una strada sterrata di proprietà’, con diritto di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo per i confinanti. Guest’ultimi hanno aperto dei parcheggi e c’è un via vai di macchine e camper non indifferenti e oltretutto rovinando anche la strada. P era evitare la polvere, hanno fatto buche , dossi , allagato la strada tutto a mia insaputa, con il rischio che qualcuno possa farsi del male. A mie spese ho ripristinato la strada, e hanno di nuovo fatto buche , dossi ecc. Possono fare tutto questo scempio? Devo far pagare loro le spese? Posso , come proprietario, farmi pagare il pedaggio delle macchine, in quanto il diritto di passaggio aè solo per i confinanti e non per tutte queste macchine? Non mi è stdato chiesto neanche il permesso per il transito di queste macchine. Oltretutto, sos tano in mezzo alla strada con le loro auto causando delle code

Bisognerebbe, per dare una risposta davvero utile, studiare in concreto la situazione della strada, a partire dal titoli giuridici che la interessano e in particolari quelli definitori della servitù.

In generale, si possono richiamare alcuni concetti che magari possono essere utili.

Il diritto di passaggio non consente anche la sosta, di solito, ma appunto solo il passaggio.

Ovviamente, il passaggio deve essere esercitato senza cagionare alcun danno al fondo servente, cioè alla tua strada, in caso contrario c’è responsabilità precisa per il risarcimento dello stesso.

Le spese, al di là dei danni, per la manutenzione della strada oggetto di servitù sono soggette ad un criterio previsto dal codice civile, anche se piuttosto generico e di non facile «concretizzazione». Ne abbiamo parlato diverse volte nel blog, per cui ti invito a fare una ricerca nei vecchi post.

Il «contenuto» di una servitù va ricavato per interpretazione, a partire dai suoi atti costitutivi, se ne esistono di scritti, o comunque dalle modalità di sua costituzione – a questo riguardo può essere utile esaminare il «possesso del passaggio» per come è stato sempre esercitato e così via.

Il primo passo che ti suggerirei di compiere è quello di far inviare una diffida da un avvocato ai responsabili dei danni e comunque ai titolari del diritto, sia per tutelarti che per aprire un canale di dialogo che magari conduca ad una soluzione bonaria.

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diritto

Come gestire una strada in comune a più persone e con servitù di passaggio sulla stessa?

la mia abitazione si affaccia su una strada privata dove insistono diritti di proprietà (per l’accesso ad altre abitazioni) e diritti di servitù di passaggio.Non ci si mette d’accordo su come procedere per asfaltare detta strada.Chi può prendere l’iniziativa di convocare gli interessati (proprietari e titolari di diritti reali- vero?) e quale maggioranza occorre raggiungere perchè la delibera sia valida e non possa essere impugnata dai dissenzienti che non mancheranno?

È un caso classico, purtroppo, favorito dall’esistenza di una situazione di comunione sulla quale vengono «spalmati» i diritti di utilizzo di terzi titolari di servitù.

Ad ogni modo, l’iniziativa di convocare tutti gli interessati, sia i proprietari che i titolari di diritti reali, può essere presa da chiunque di loro, semplicemente contattando gli altri tramite una lettera e magari proponendo un incontro in cui discutere insieme il da farsi.

La situazione è simile a quella delle strade vicinali, di cui abbiamo parlato diverse volte nel blog (basta fare una ricerca), con la differenza che in quei casi c’è un solo soggetto titolare di un diritto di passaggio, cioè il comune, mentre nel caso in esame ci sono diversi soggetti titolari di servitù private, il ché complica purtroppo ancora di più la situazione.

Naturalmente un avvocato preparato e soprattutto dotato di buone capacità di negoziazione e mediazione potrebbe essere molto utile, anche come punto di riferimento «culturale» durante tutta la trattativa.

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pillole

Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  …

Tiziano Solignani originally shared this post:

Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  che sono dovuto andare a ripescare per una nuova questione in materia capitata stamattina.

strade vicinali: chi paga la manutenzione?

Ho acquisto  oltre 20 anni fa 1 casa con strada di proprietà, diritto di passaggio per 3 mappali,come scritto in atto di vendita.La strada nn ha sbocco,se nn ad altrui lotti, di cui uno boschivo.In…

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Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  …

Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  che sono dovuto andare a ripescare per una nuova questione in materia capitata stamattina.

strade vicinali: chi paga la manutenzione?

Ho acquisto  oltre 20 anni fa 1 casa con strada di proprietà, diritto di passaggio per 3 mappali,come scritto in atto di vendita.La strada nn ha sbocco,se nn ad altrui lotti, di cui uno boschivo.In…

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Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  …

Tiziano Solignani originally shared this post:

Un vecchio contributo del blog sulle #strade   #vicinali  che sono dovuto andare a ripescare per una nuova questione in materia capitata stamattina.

strade vicinali: chi paga la manutenzione?

Ho acquisto  oltre 20 anni fa 1 casa con strada di proprietà, diritto di passaggio per 3 mappali,come scritto in atto di vendita.La strada nn ha sbocco,se nn ad altrui lotti, di cui uno boschivo.In…

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diritto

Come si dividono le spese tra proprietario e titolare del diritto di servitù?

Nel 2000 ho acquistato, con rogito, una servitù di passaggio su una strada privata sterrata (dimensioni totali della strada 40×5 mt. circa). La servitù riguarda una porzione iniziale di strada di 10×3 mt. Comunque, tale porzione, è regolarmente percorsa anche dal proprietario e da un altro titolare di servitù. Quest’anno, il proprietario ha asfaltato la strada, senza nemmeno informarmi, e mi ha addebitato, in proporzione algebrica, le spese. Il comportamento del proprietario è stato corretto?

Vertenze di questo genere sono molto comuni. Molto spesso si rende necessario eseguire opere o anche solo fare spese di normale gestione su beni che sono oggetto di una situazione giuridica più complessa del solito, nel senso che c’è un proprietario ma anche un titolare di un diritto di servitù che, insieme al proprietario, trae vantaggio da questo bene.

L’esempio classico è quello della strada gravata da servitù di passaggio, come quello che ti interessa, dove la strada è appunto utilizzata sia dal proprietario che dal titolare del passaggio, anche se nel primo caso in modo più intenso e nel secondo, rispettivamente, più debole, perché il proprietario sulla sua strada può anche, ad esempio, parcheggiare l’auto, mentre il titolare del passaggio può invece solo limitarsi a passare.

Da ciò deriva, comunque, che in caso sia necessario affrontare spese per la gestione del bene oggetto di servitù è giusto che vi contribuiscano tutti i soggetti che da quel bene traggono in qualche modo utilità, in proporzione dei vantaggi che ne ricavano.

Le spese non sono solo quelle per interventi, lavori ed opere, come ad esempio l’asfaltatura del tuo caso, ma anche quelle di gestione ordinarie, come si potrebbero avere in un condominio (ed in effetti la situazione in cui si ha sia la proprietà che una servitù assomiglia ad un condominio), come ad esempio la spalatura o rimozione della neve – operazione che tra l’altro sulla base di molte ordinanze comunali è un vero e proprio onere di chi ha diritti sulla strada, che potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti da eventuali passanti a causa di neve, ghiaccio, e c.

La legge al riguardo detta un principio fondamentale, valevole non solo per la servitù di passaggio, ma per tutte le servitù.

Purtroppo, come molto più spesso di quel che si pensa generalmente accade, il mondo del diritto fornisce criteri generalissimi, per niente agevoli da tradurre in indicazioni concrete e applicare nella pratica, e così avviene anche questa volta.

La disposizione di riferimento è l’art. 1069  del codice civile, secondo cui le spese per le opere effettuate sul fondo servente (ovvero in questo caso sulla strada) devono essere sostenute dal proprietario del fondo dominante (ovvero da te in quanto titolare della servitù), salvo il caso in cui le opere medesime siano di utilità anche al fondo servente, ovvero al proprietario della strada medesima.

Ora, nel caso da te descritto, si ricade sicuramente nell’ipotesi in cui le migliorie apportate creano vantaggio sia a te che all’altro titolare di servitù che, infine, anche al proprietario stesso, in quanto la strada viene utilizzata da tutti e tre i soggetti.

Si applica, pertanto, il comma 3 del medesimo art. 1069 c.c. ai sensi del quale le spese debbono essere ripartite in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Per quanto riguarda il fatto che il proprietario abbia eseguito i lavori senza neppure consultarti e per stabilire quale sia, in particolare, la quota delle spese che ti potrebbe essere addebitata, sarebbe necessario studiare più a fondo il tuo caso specifico, verificando anche cosa è previsto nell’atto pubblico che a suo tempo è stato firmato dal notaio e se le opere eseguite erano assolutamente necessarie o meno.

Ma è evidente che un approccio analitico in una materia di questo genere e con norme giuridiche così generiche non ti porterebbe da nessuna parte, mentre è evidente che la soluzione del problema deve essere per quanto più possibile di tipo negoziale.

Una buona idea potrebbe essere fare una trattativa, magari con l’ausilio di un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile) e un avvocato, per stabilire tra voi tre una volta per tutte quale può essere il criterio di ripartizione delle spese.

È chiaro che in mancanza di accordo la valutazione di congruità circa la distribuzione delle spese la fa un giudice all’interno di una causa, ma non si può onestamente avere nessuna fiducia sull’equità di una decisione del genere, spesso presa nella pratica un po’ a caso dividendo in parti uguali o cose del genere, mentre una soluzione consensuale e negoziale come sempre sarebbe preferibile.