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Come gestire una convivenza?

Abito a casa del mio compagno da quasi 3 anni, non abbiamo figli e vorremmo dichiara la convivenza presso il comune Milano di dichiarando:
– coabitazione ma io vorrei mantenere residenza anagrafica nel mio appartamento
– tutela reciproca in caso di malattia, ricovero, incapacità di intendere e volere (vorrei che in caso di disgrazia fosse lui a prendere decisioni per me e non mio padre o i miei zii, i miei unici parenti)
– separazione dei beni e gestione in cui ognuno partecipa alle spese comuni in base alle proprie possibilità
(A questo aggiungeremmo testamento olografo per designare il partner come legittimo erede delle proprietà)
Come dobbiamo procedere?

Lo strumento da utilizzare per la parte centrale di quello che volete fare è l’accordo di convivenza, direi tuttavia che sia «obbligatorio» che vi rivolgiate ad un legale: facendo da voi il rischio di scrivere e fare affidamento su cose che poi non hanno tenuta legale è piuttosto alto.

La coabitazione e la convivenza, infatti, mantenendo la residenza anagrafica da un’altra parte a mio giudizio non si può assolutamente fare, tanto più in presenza di un vincolo affettivo e, ancor di più, di un accordo di convivenza.

Il tema successorio è un aspetto da vedere a parte e che non può essere trattato in sede di regolamentazione della convivenza, se non a livello solo temporaneo di – chiamiamolo così – diritto del convivente superstite sulla casa familiare.

Insomma, è molto giusta la tua premura di regolamentare i vari aspetti che riguardano la vostra vita in comune, ma non ci sono soluzioni magiche, nè la possibilità di scrivere un unico documento in cui disciplinare ogni cosa con la speranza che tale documento sia valido: come spesso accade, bisogna sedersi con un bravo professionista, esaminare insieme a lui quello che si vorrebbe fare e trovare, nei casi in cui è possibile, la formula più adeguata per farlo.

Se vuoi affidarmi questo incarico, chiama il numero dello studio 059 761926 per concordare data e ora del primo appuntamento, che ovviamente può essere anche online tramite videochiamata, oppure acquista direttamente da qui.

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Padre scomparso: possono esserci conseguenze negative?

la mia domanda è molto semplice.
Nel 1987 mio padre ha abbandonato il tetto coniugale lasciando mia madre con debiti (al tempo lei era casalinga) ma soprattutto ha abbandonato me che avevo 11 anni e mia sorella che ne aveva 1.
In tutti questi anni non abbiamo avuto contatti e lui non ha mai dato nè una lira nè un euro a noi figlie..
Sappiamo da Facebook che abita a Bologna.
I carabinieri allora consigliarono a mia madre di lasciarlo stare che noi saremmo state molto meglio senza di lui.
Vorrei sapere se per legge nel caso lui avesse problemi economici,legali o di salute potrebbero venire a cercare noi figlie.
Cosa possiamo fare per tutelarci?

La semplicità di una domanda, o la sua apparente semplicità, ha ben poca rilevanza, spesso la risposta può essere complessa, quindi diciamo che conta poco.

Nel tuo caso, i principali possibili problemi direi che siano due: potresti essere chiamata ad una eredità piena di debiti, nel momento in cui tuo padre dovesse venir meno, e potresti invece, quando lo stesso fosse ancora in vita, essere chiamata per la prestazione degli alimenti.

Per quanto riguarda l’eredità, se dovesse verificarsi questa ipotesi si potrà valutare di fare la rinuncia all’eredità. La rinuncia non si può fare, invece, finché una persona è in vita, la cosa è esclusa dal noto divieto dei patti successori. Pertanto, su questo al momento non puoi fare niente, ma puoi già stare tranquilla che, quando sarà, potrai tutelarti appunto con una rinuncia.

Per ciò che concerne, invece gli alimenti previsti, per antica tradizione, dall’art. 433 cod. civ. e seguenti, non c’è niente che tu possa fare per tutelarti, nel senso che non esistono modi per recidere, nonostante la situazione e il vissuto di abbandono, il rapporto di parentela tra voi, che è dalla legge posto alla base dell’applicazione della normativa relativa.

C’è da dire che oggi una applicazione, almeno una applicazione pura e semplice, dell’istituto degli alimenti è piuttosto rara, per via dell’esistenza di molteplici provvidenze da parte dello Stato e degli enti pubblici per coloro che si trovano in stato di bisogno, cui tuo padre attingerebbe prima di venire a rivolgersi eventualmente a te.

Inoltre, la regolamentazione degli alimenti è comunque ben dosata e calibrata, considerando anche la situazione economia della persona tenuta all’obbligo.

In una situazione come la tua, onestamente io al momento non farei niente. Se proprio vuoi, si può approfondire il secondo aspetto, quello relativo agli altrimenti, per capire se e come potrebbe essere applicato in una situazione come la vostra.

Se vuoi procedere con questo approfondimento, o vuoi comunque consulenza o assistenza professionale da parte mia, chiama il numero dello studio 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

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Non è chiaro chi ha accettato l’eredità anche dopo 481 cod. civ.: cosa fare?

Note dell’episodio.

Parliamo di eredità, successioni e situazioni in cui non è chiaro chi sia coerede insieme a te e, più in generale, di cosa fare quando non si è in grado di esporre con sufficiente chiarezza una situazione: in questi casi, infatti, conviene prenotare un appuntamento, di persona o tramite telefono o videocall, ma sempre in diretta, con un professionista.

Di seguito la domanda della nostra lettrice:

«Su art 481c.c. per resistenza a procedere a dichiarazione di successione entro l’anno obbligatorio della mia aggressiva coerede, non presente nemmeno in udienza né rappresentante, a sentenza scaduta l’ho registrata nei 30gg successivi come in obbligo presso Catasto e MCTC, i quali non avevano notizie di lei divenendo proprietaria dell’eredità materna. Dopo un anno dalla scadenza sentenza una legale nominata da lei dice che l’atto esiste presso la cancelleria del tribunale di competenza compilato l’ultimo giorno concessole dal giudice e quella sarebbe responsabile di averla posta in file sbagliato. La mia coerede non ha comunque comunicata copia a nessuno entro i termini pur nei suoi interessi, io non sono colpevole, né i miei legali. Catasto ed MCTC ad ora non hanno apportate modifiche, da me, inoltre, pagate. SONO TRASCORSI TRE ANNI DALLA SCADENZA SENTENZA e una sua legale ora vuole colpirmi, senza parlarmi e sapere, colpevolizzandomi senza prove. Cosa fare? Utile a molti credo.Grazie»

Cane increduloRiferimenti.

Conclusioni.

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Posso rinunciare all’eredità di mia madre in favore di mio padre?

Mia mamma è da poco deceduta senza aver fatto testamento in età abbastanza giovane. Chiamati all’eredità siamo pertanto io (unico figlio) e mio padre ovvero il marito. I genitori di mia mamma sono morti da moltissimi anni e la loro successione è chiusa anch’essa da molti anni. Gli altri parenti “più vicini” di mia mamma sono due fratelli. Non ci sono debiti di nessun tipo ma sto valutando di rinunciare all’eredità per “motivi morali” miei, per quanto ciò possa sembrare strano (i miei genitori mi hanno da poco aiutato ad acquistare casa donandomi un’importante somma e “non mi sembra giusto” ottenere ora altri soldi/immobili che vorrei invece restassero a mio padre, ancora anch’egli abbastanza giovane). Se rinuncio all’eredità in questa situazione cosa succede? Eredita tutto mio padre (ho letto si chiami accrescimento, che è quello che vorrei) o vengono chiamati altri parenti (ad esempio i fratelli) cosa che non voglio e che, se fosse, mi porterebbe ad accettare l’eredità

Mi dispiace per la tua perdita.

In caso di tua rinuncia all’eredità, la devoluzione della stessa dovrebbe verificarsi unicamente a favore di tuo padre, con esclusione dei fratelli, che sono un altro ordine di potenziali chiamati.

Infatti, se l’applicazione del meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante: a quanto ho capito non hai figli – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote – accrescimento appunto in favore dei coeredi.

Ovviamente, questa operazione è abbastanza poco rilevante, nel senso che se sei figlio unico sei comunque destinato, al decesso di tuo padre, ad essere nuovamente chiamato all’eredità.

E in ogni caso tuo padre sarebbe tutelato, almeno per quanto riguarda la casa familiare, dall’art. 540 del codice civile che, come noto, prevede il diritto di abitazione del coniuge superstite.

Credo che nella situazione un approfondimento potrebbe essere opportuno.

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Matrimonio solo religioso: chi eredita dal coniuge?

Note dell’episodio

in questa puntata di radio solignani podcast, rispondiamo a una
domanda della nostra lettrice che si chiede come venga ripartita
l’eredità nel caso in cui venga a mancare un coniuge unito all’altro
da un matrimonio solo religioso, cioè non da un matrimonio
concordatario.

Riferimenti

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Avvocato di mia sorella: posso prenderlo io?

L’avvocato di mia sorella ha rimesso il mandato x etica nelle prime fasi di trattative x successione genitori. Posso chiedere a costei di difendere le mie ragioni o è vietato dalla deontologia?

Direi che se anche non fosse vietato dalla deontologia, cosa per verificare la quale bisognerebbe capire meglio la situazione, sarebbe probabilmente vietato dall’eleganza, cui un libero professionista deve sempre comunque cercare di accedere.

Il fatto è che nello svolgimento del proprio incarico l’avvocato in questione è venuto a conoscenza di informazioni riservate di pertinenza di tua sorella che poi potrebbe utilizzare contro la stessa a tuo favore nel caso assumesse la tua difesa…

Puoi comunque chiedere direttamente a questo avvocato cosa ne pensa, anche se la vedo abbastanza grigia.

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Tutela legale e successioni: sono coperte?

esiste una polizza che possa coprire, anche pagando un sovrapprezzo per fare una specifica appendice, tutte le cause di natura civile comprese la comproprietà di immobile e il diritto di successione.

Non sono così preparato, ti conviene chiedere in primo luogo agli agenti assicurativi, iniziando dalle principali compagnie specializzate in tutela giudiziaria, che, come saprai, sono UCA, Das, Arag.

Per quanto a mia conoscenza, tramite l’esperienza operativa con questo tipo di polizze, la materia successoria è sempre esclusa. Non credo quindi che tu possa trovare un prodotto che la contempli, anche se non si può escludere in assoluto quindi puoi fare qualche ricerca a riguardo, appunto sentendo qualche agente di assicurazione.

Circa, invece, le vertenze relative alle situazioni di comunione, queste sono di solito coperte, ma non si può dare una risposta generale, perché dipende dal tipo di vertenza: una situazione del genere può ingenerare conflitti di natura anche diversissima tra loro, pensa solo ad esempio alla nomina e revoca di amministratore in un condominio, alla determinazione delle spese, all’impugnazione di una delibera, oppure alla gestione e manutenzione di un bene in comune non costituito in ente condominiale.

Resta il fatto che, secondo me, vale sempre la pena avere una polizza di tutela legale per quel minimo che è comunque in ogni caso coperto.

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Accettare un’eredità con beneficio d’inventario: cosa comporta?

Mio marito è deceduto nel 2016, era un lavoratore dipendente, aveva accumulato dei debiti. Ho rinunciato all’eredità col beneficio dell’inventario. Ho un figlio che a maggio scorso ha compiuto 18 anni, prima ero suo tutore, ora ho da riscuotere il suo TFR e il corrispettivo di alcuni mensili arretrati + ferie non godute. Posso disporre liberamente di quest’ultimi o mi saranno pignorati.

Quella con beneficio d’inventario non è certo una rinuncia, ma una accettazione. Se uno rinuncia all’eredità non c’è bisogno, naturalmente, di fare nessun inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario comporta che si risponda dei debiti gravanti sull’eredità, e quindi i debiti che aveva contratto tuo marito prima di morire, solo nei limiti delle sostanze contenute nell’eredità stessa.

Lo prevede l’art. 490 del codice civile, secondo cui «l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede…»

In sostanza, l’erede risponde nei confronti dei creditori dell’eredità, ma la sua è una responsabilità limitata al patrimonio che si trova nell’eredità stessa, un po’, se vuoi, come una società di capitali che risponde limitatamente al capitale sociale.

I creditori, comunque, potrebbero sottoporre a pignoramento le somme dovute dal datore di lavoro a favore degli eredi di tuo marito, tra l’altro si tratta di quella particolare forma di pignoramento particolarmente agevolata che è il pignoramento presso terzi.

Probabilmente la situazione potrebbe essere approfondita maggiormente con una apposita consulenza, valuta se è il caso di procedere in questo senso o meno.

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Mi risposo e compro casa: come lasciarla a mia figlia?

io ed il mio nuovo compagno vorremmo sposarci. Abbiamo entrambi dei figli da precedenti relazioni (la mia convivenza, la sua matrimoniale). Acquisterò, solo io, un’immobile con l’aiuto dei miei genitori e naturalmente vorrei che rimanesse di esclusiva proprietà di mia figlia dopo la mia morte. Cosa posso fare per tutelare i suoi interessi? Basterà la separazione dei beni ed un lascito testamentario con dichiarazione di rinuncia da parte del mio futuro marito oppure ci sono altre soluzioni?

[la risposta è nel podcast]

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Testamento olografo sbilanciato: si può fare azione di riduzione?

mio padre defunto 04/03/2018 lasciato testamento olografo in cui lascia un legato al sottoscritto di euro 200.000,00 e nomina mia sorella erede universale .euro546.124,80 (patrim.immob.calcolato da rendite catastali)+euro 399.200,94 (patrim.mobiliare tot)- 24.545 debitum.tot.
vorrei fare azione di riduzione per lesa legittima

Non si possono fare valutazioni precise senza avere approfondito il caso e soprattutto avere letto attentamente il testamento olografo, per cui in questa sede mi limito ad alcune osservazioni generali che possono essere utili in casi del genere.

Quando, come in questa ipotesi, sembra che ci sia stata una lesione di legittima, può essere una buona idea, innanzitutto, svolgere alcuni accertamenti per valutare in modo preciso – le rendite catastali a tal fine non sono idonee – l’ammontare della massa ereditaria, tramite un ricorso per inventario o altri strumenti idonei, anche per scoprire eventuali voci o pagamenti che magari sono stati sottratti alla massa poco prima del decesso, come in alcuni casi avviene.

Una volta ricostruito l’ammontare più preciso della massa ereditaria, si può valutare con precisione se vi è stata una lesione di legittima e, ulteriormente, di quale portata.

Ovviamente il primo passo non è mai quello di fare direttamente la causa, ma quello di instaurare una trattativa, aprendo la vertenza con una apposita diffida in cui si dichiarano le proprie pretese, il loro fondamento e a quali condizioni si sarebbe disposti a chiudere la vertenza stessa – condizioni che ovviamente in seguito possono essere negoziate.

L’approccio negoziale in questa materia è assolutamente fondamentale. Conviene fare ogni sforzo possibile per cercare di ottenere una buona soluzione della vertenza senza portarla in tribunale.

Ovviamente però l’andamento della trattativa non dipende solo da quello che farà la parte «lesa», ma anche dalla disponibilità «avversaria», per cui si potrà scoprire solo strada facendo.

È importante ricordare che la materia delle successioni è soggetta a mediazione obbligatoria, per cui, prima di andare in tribunale, c’è anche questo importante passo da completare. Il mio suggerimento è quello di non considerarlo un ostacolo burocratico, ma di cercare di sfruttarlo magari per sbloccare quella trattativa che, anteriormente, non era giunta a conclusioni soddisfacenti. Ovviamente, per fare questo, bisogna investire un po’ di tempi, soldi, attenzione come al solito.

Solo qualora non si dovesse riuscire a negoziare una soluzione soddisfacente, si può valutare, dopo l’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, di instaurare una causa per lesione di legittima, che noi come studio tariffiamo a flat su base annuale.

Se vuoi un preventivo per questi lavori, iniziando dalla fase di trattativa stragiudiziale, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito del blog.