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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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pillole

É un vero peccato che le donne spendano tutt …

É un vero peccato che le donne spendano tutto il loro denaro in shopping quando potrebbero invecchiare, inacidirsi e finalmente compilare un testamento in cui per dispetto lasciano tutto al gatto.

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diritto

Testamenti olografi contemporanei: sono validi?

vorrei sapere cosa succede se esistono due testamenti olografi con la stessa data di cui uno è già stato pubblicato e dove ci sono io come erede universale e invece l’altro è erdey universale la compagna di mio zio, in sede mediazione si può fare un accordo e annullare entrambi i testamenti

È discussa la «lettura» giuridica dei testamenti contemporanei. Una prima interpretazione giurisprudenziale conservativa vorrebbe fosse valida una sorta di «combinazione» dei due, non credo peraltro praticabile nel vostro caso in cui i due testamenti sono radicalmente diversi tra loro.

Secondo altri autori, ad esempio BRANCA, Dei testamenti ordinari, p. 81, i testamenti che paiono essere contemporanei dovrebbero essere ritenuti nulli, anche perché non è che uno possa averli scritti insieme, uno con la sinistra e l’altro con la destra, ma uno dei due è stato sicuramente scritto dopo, e viceversa, con la impossibilità – solo – di determinare l’ordine temporale tra di loro.

In mediazione si può raggiungere sempre un accordo, con quale formula non saprei al momento immaginare, in ogni caso se vi fosse l’accordo delle parti una soluzione e una veste giuridica si potrebbe sempre dare.

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diritto

Mi risposo e compro casa: come lasciarla a mia figlia?

io ed il mio nuovo compagno vorremmo sposarci. Abbiamo entrambi dei figli da precedenti relazioni (la mia convivenza, la sua matrimoniale). Acquisterò, solo io, un’immobile con l’aiuto dei miei genitori e naturalmente vorrei che rimanesse di esclusiva proprietà di mia figlia dopo la mia morte. Cosa posso fare per tutelare i suoi interessi? Basterà la separazione dei beni ed un lascito testamentario con dichiarazione di rinuncia da parte del mio futuro marito oppure ci sono altre soluzioni?

[la risposta è nel podcast]

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diritto

Voglio fare testamento: come si procede?

Evita di fare un testamento invalido.

Avrei bisogno di fare testamento… Come posso procedere?

Le forme principali di testamento sono due:

  1. testamento olografo;
  2. testamento pubblico.

Nessuno di questi due testamenti è fatto da un avvocato, ma può senz’altro essere redatto con l’assistenza e la consulenza di un avvocato, specialmente nei casi in cui il patrimonio di cui si vuole disporre è di una certa entità o anche semplicemente per evitare di fare, come purtroppo molto spesso succede, un testamento invalido, che poi può essere impugnato.

Nel nostro paese, la libertà di disporre per testamento è peraltro molto limitata. Se una persona ha un coniuge e/o dei figli, la quota delle proprie sostanze di cui può disporre per testamento è molto limitata. Tutto il resto va necessariamente agli eredi necessari, persone cui la legge riserva comunque una quota dell’eredità.

testamento documento legale

Un figlio, ad esempio, è sempre un erede necessario e il padre o la madre non possono «diseredarlo», come prometteva costantemente di fare zio Paperone con Paperino…

La parte di cui si può disporre per testamento, in questi casi, è appunto limitata e dipende dalla presenza o meno, e, nel primo caso, dal numero di eredi necessari.

Un discorso a parte vale per le aziende, per le quali le esigenze di continuità delle medesime hanno fatto sì che la legge abbia riconosciuto all’imprenditore il potere di decidere, ad esempio, a quali tra i suoi svariati figli destinare l’azienda di famiglia, restando agli altri solo una liquidazione. Questo serve per evitare che una azienda di pregio, che magari costituisce una importante risorsa per l’economia, anche solo locale, finisca in malora per liti tra eredi. È una riforma recente, peraltro.

Va notato, peraltro, che un testamento redatto in violazione dei diritti degli eredi necessari e quindi delle quote di legittima è perfettamente valido ed efficace. Può ovviamente essere impugnato da parte degli eredi pretermessi, ma finché non viene eventualmente impugnato continua a produrre i propri effetti e diventa anche definitivo se non impugnato entro i termini di legge. Da ciò consegue che alcune persone redigono testamenti che sanno essere impugnabili, confidando sul fatto che chi è legittimato ad impugnarli difficilmente lo farà o che, nel caso in cui ciò avvenisse, sarebbe poi facile per le persone interessate raggiungere un accordo.

Ma chiudiamo la parentesi e torniamo ai testamenti.

Scegli un tipo.

Quello olografo è un testamento scritto di proprio pugno, cioè a mano, dal testatore, da lui datato e sottoscritto. Tutti questi tre elementi, la scrittura di pugno, l’indicazione della data e la sottoscrizione sono essenziali per la validità del testamento. Chiaramente, il testatore può farsi scrivere la «bozza» del testamento da un avvocato, anzi, se non è scemo, specialmente nel caso in cui ci siano cose di una certa importanza da gestire, come ad esempio immobili, se la farà sempre scrivere da un avvocato competente. Il testamento olografo viene poi conservato senza particolari formalità in casa, naturalmente comunicando a persone di fiducia la sua esistenza, oppure presso lo studio di un professionista, in questo secondo caso bisognerà pagare per il servizio di deposito e gestione che verrà effettuato dopo l’apertura della successione e cioè il decesso.

Il nostro prodotto a forfait per l’assistenza per la redazione di bozza di un testamento olografo si trova qui

Il testamento pubblico è invece quello raccolto da un notaio e fatto presso lo stesso.

La differenza tra i due testamenti è grossomodo che l’olografo costa molto meno del pubblico, ma, avendo natura sostanzialmente di scrittura privata, offre minori garanzie di tenuta rispetto ad un testamento pubblico, che può comunque essere contestato sotto molteplici profili, compresa la capacità di testare e quindi di intendere e di volere del suo autore, ma più difficilmente, dal momento che tutto è avvenuto davanti ad un pubblico ufficiale.

Nel caso, dunque, di persone che non presentano particolari problemi di lucidità e non dispongono di un grande patrimonio, il testamento olografo può andare benissimo. Anche perché, come vedremo subito dopo, essendo un testamento più informale, è anche più facile modificarlo e si presenta dunque più elastico rispetto a quello pubblico. Quest’ultimo, il testamento pubblico appunto, può essere invece interessante se ci possono essere problemi di possibili contestazioni o se il patrimonio è molto importante, cosa che giustifica l’adozione di maggiori formalità.

Per i costi del testamento pubblico, non sono in grado di aiutarti: devi chiedere un preventivo ad un notaio. Di solito costa circa 7/8 volte di più di un olografo, grossomodo.

Come accennato, il testamento è sempre revocabile. Si può revocare tout court oppure si può modificare, sostituendolo con un nuovo testamento. Vale la regola per cui prevale sempre il testamento successivo. La libertà di testare permane pienamente sino al momento della morte, cosa che gli antichi giuristi romani esprimevano con l’immagine plastica usque ad extremum vitae exitum. Il testamento, dunque, non è un contratto: non si può fare alcun affidamento su quanto disposto in esso, nemmeno se si svolgono delle prestazioni che, da parte di chi le pone in essere, vengono sentite come in rapporto di corrispettività. Se io ad esempio ti lascio tutte le mie sostanze in cambio del fatto che tu ti prendi cura di me durante la vecchiaia, tu lo fai per anni, ma poi io, gli ultimi tre giorni di vita, cambio idea e lascio tutto ai miei gatti, il secondo testamento a favore dei gatti (diciamo una onlus che protegge i gatti) è validissimo e non può essere impugnato per il lavoro svolto, per il quale semmai spetterà un’azione per il conseguimento della retribuzione o per arricchimento senza causa.

Cosa fare adesso?

Se vuoi direttamente che ci mettiamo al lavoro sulla redazione del testamento, puoi acquistare il prodotto relativo da qui.

Se invece pensi che prima di procedere sia più opportuno approfondire puoi valutare una consulenza da questa pagina.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Testamento forse falso: come devo agire?

ho un dubbio circa un testamento redatto dalla sorella di mia mamma e suo marito: hanno lasciato come erede universale il fratello di lei. Ora questo fratello è venuto a mancare nel dicembre 2016 ( la sorella ed il cognato nei mesi di giugno e luglio 2015) lasciando come erede universale una signora che lo ospitava, anche se aveva la possibilità di stare in casa sua, e come legatario me che sono suo nipote diretto, in quanto figlio dell’ altra sorella, lasciandomi metà bosco e due appartamenti in un caseggiato indipendente. Ora ho il dubbio che la firma dei due testamenti olografi degli zii mancati prima, sia falsa poiché, in primis, loro oralmente, mi avevano sempre detto che avrebbero lasciato tutto a me, e secondo l’ultimo zio , mancato a dicembre, abbia falsificato la firma, con la consapevolezza del notaio, per scavalcare il fratello del cognato ed avere tutto intestato a lui. E’ possibile impugnare i testamenti degli zii o è troppo tardi?

Intanto non si può parlare di falsificazione della sola firma, ma semmai dell’intero testamento, dal momento che l’olografo è un testamento che deve essere non solo sottoscritto, ma anche redatto interamente dal testatore.

La legge lo vuole così evidentemente per poter consentire verifiche sulla sua genuinità che dalla sola firma sarebbero molto più difficoltose.

A mio giudizio, non dovrebbero esserci termini di prescrizione o decadenza per contestare questo testamento, però il punto è semmai avere qualche elemento in più per vedere se una contestazione del genere può avere fondamento o meno.

Ti suggerirei quindi di procurarti una copia di questo testamento, se possibile. Se è stato «pubblicato», come avviene di solito, puoi chiederla al notaio presso cui la pubblicazione è avvenuta.

Una volta che ne avrai una copia, puoi farla valutare ad un grafologo per vedere se è verosimile che sia genuino o meno. Tieni presente che il grafologo avrà bisogno di «scritture di comparazione» e cioè di scritti dell’autore del testamento che sono certamente genuini, per poterli confrontare.

Ovviamente, puoi sempre comunque provare ad aprire la vertenza a livello stragiudiziale, con una diffida.

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diritto

Figli e nipoti: si possono diseredare?

Le scrivo per un problema riguardo mia madre.
Lei ha acquistato un immobile quest’anno ma un problema l’assilla;per ovvii motivi familiari anche gravi,vorrebbe escludere sia sua figlia che i nipoti da ogni tipo di trapasso ereditario.In passato é stata costretta a diffidare mia sorella ed a denunciare mio padre per maltrattamento.Se può,avremmo bisogno di un consiglio su come cautelarci da questa legge

In linea di principio, le leggi si rispettano ed osservano, non ci si può «cautelare» da loro, perché, almeno in prima battuta, questo significherebbe eluderle e questa non è né una cosa lecita né, ulteriormente, una cosa per cui potete legittimamente ricevere assistenza da un avvocato:non posso ovviamente aiutare le persone a eludere le leggi, anche quelle – e sono tantissime – che non mi vedono d’accordo, perché non è che ognuno possa rispettare o far rispettare solo le leggi con cui concorda.

Bisogna però vedere il caso più in dettaglio e capire se ci sono dei motivi che consentono di superare, in modi la cui legittimità e praticabili sono tutti da valutare, lo schema tipico legislativo previsto per questo genere di successioni.

Al riguardo, quando sarebbe ora di descriverli, dici che i motivi sono «ovvi», che in realtà è come non dire assolutamente niente. È, invece, proprio dall’esame di quei motivi che si deve far capo per vedere quale potrebbe essere il margine di manovra.

In mancanza di presupposti adeguati, la figlia è un erede necessario e, come tale, un testamento che la escludesse pur rimanendo valido sarebbe impugnabile e assoggettabile ad azione di riduzione.

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Amministrato di sostegno: può fare testamento?

Sposato in seconde nozze e non ho avuto figli mentre dal primo matrimonio ho avuto un figlio che è stato accudito e cresciuto dall’età di 11anni (ora ne ha 47) dalla moglie attuale come fosse il proprio figlio, ora la stessa è affetta da Halzaimer molto avanzato (incapacità di intendere e volere ) la stessa ha sempre detto di voler lasciare in eredita i suoi beni a mio figlio ma non avendo mai testato in tal senso può il tutore e/o l’amministratore di sostegno testare al suo posto ? come posso onorare il suo desiderio? Il giudice tutelare può autorizzare in tal senso.?

Non è una cosa astrattamente esclusa in tutti i casi, dipende dalla situazione concreta e, in ultimo, dal grado di invalidità e dal contenuto del provvedimento di amministrazione di sostegno.

L’art. 591 del codice civile (rubricato “Casi d’incapacità”) dispone infatti che: «Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie».

Quindi, non necessariamente l’amministrato di sostegno perde la capacità di testare. Al nostro studio è capitato, qui a Modena, di chiedere ed ottenere dal giudice tutelare l’autorizzazione per un amministrato di sostegno, che poi ha fatto regolarmente testamento tramite notaio.

Però io credo che occorra un minimo di capacità residua. Se una persona non riesce nemmeno a dare un segno minimo della volontà di lasciare le proprie sostanze ad una determinata altra persona, non penso si possa ottenere nemmeno l’autorizzazione dal giudice tutelare.

Direi che la prima cosa da fare sia un accertamento medico legale sulla capacità specifica, per poi valutare ulteriori iniziative.

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Secondo matrimonio: i figli del nuovo coniuge ereditano dall’altro?

sono divorziata (10 anni fa il mio ex marito è deceduto) e ho una figlia dal primo matrimonio. Vorrei risposarmi con un uomo che ha ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota e con un figlio. Entrambi possediamo dei beni. I beni di cui siamo in possesso oggi possono rimanere ai nostri rispettivi figli in caso di decesso di uno di noi due?

È un problema classico e ricorrente per il quale non esiste una soluzione magica: si vorrebbe che, pur dopo il secondo matrimonio, il nuovo coniuge fosse escluso dall’asse ereditario a favore dei figli di «primo letto».

Sennonché, purtroppo, il coniuge è un erede necessario.

Per cui questo problema e questa situazione non si possono affatto aggirare, ad esempio, con un testamento che, qualora pretermettesse (o, ancora peggio, fosse reciproco) il coniuge, potrebbe da costui essere impugnato.

Quindi in caso di, ad esempio, tuo decesso, i tuo beni andrebbero divisi tra i tuoi figli di «primo letto» e il tuo attuale marito; quando poi il tuo attuale marito venisse a mancare, una porzione dei tuoi beni andrebbero ai suoi figli di primo letto, che con te non sono legati da rapporti di parentela, ma solo di affinità e rispetto ai quali tu vorresti che fossero preferiti i tuoi stessi figli.

Per superare questo problema si devono valutare soluzioni diverse, che però hanno sempre degli svantaggi, come ad esempio intestare direttamente i propri beni ai propri figli, eventualmente con riserva…

In ogni caso, è un aspetto che, riguardando cose fondamentali per la tua vita personale e familiare, è bene approfondire con la dovuta accuratezza.

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diritto

Padre che si risposa: come funziona la successione?

i miei genitori sono divorziati ed ho un fratello, mio padre ha deciso di risposarsi con separazione di beni, cosa succederà con eredità subentrerà la seconda moglie? lui mi dice di stare tranquilla, ma potrà fare testamento solo per dividere tra figli o ci sarà una parte di legittima anche per lei.

Se tuo padre si risposa, in caso di decesso senza testamento la sua eredità verrebbe divisa per 1/3 alla seconda moglie e 2/3 a voi due fratelli, salvo eventualmente la sopravvenienza di eventuali ulteriori figli, nel quale caso comunque le quote di ripartizione non cambierebbero, ci sarebbero solo più figli a doversi dividere i due terzi dell’asse.

La moglie è un erede necessario, per cui se anche tuo padre facesse testamento una parte dell’eredità spetterebbe di diritto ugualmente alla moglie.

Come hai intuito, dunque, tuo padre potrà, facendo testamento, disporre solo della quota disponibile.

Questo assetto previsto dalla legge è in fondo giusto perché se una persona sceglie di celebrare matrimonio e di intrattenere una comunione di vita con un’altra persona, senza che ci siano problematiche particolari al riguardo, sarebbe ingiusto escluderla completamente dalla successione.

Certo per i figli questo si traduce in una limatura della quota a loro destinata, ma è anche vero che l’intero patrimonio di vostro padre finché egli è in vita è nella sua piena disponibilità, tanto che lui potrebbe spendere e consumare ogni suo singolo avere, o donarlo ad enti o associazioni, religiosi e non, senza che gli eredi futuri possano comunque dire nulla.