Il governo dei migliori (sottinteso: malati mentali) con il varo del decreto legge 1/2022, che puoi scaricare e leggere sul blog noinonvaccinati.com, ha previsto, secondo l’interpretazione datane dal ministro della giustizia, che gli avvocati ultracinquantenni non possano più entrare in tribunale, sia per fare le udienze, che, semplicemente, per accedere agli uffici, in mancanza di green pass “rafforzato”, ottenibile solo con vaccinazione o guarigione.
Avendo 52 anni, non essendo né vaccinato né vaccinaturo, soprattutto vedendo i macelli che le persone mi portano in studio quasi tutti i giorni, rientro tra gli avvocati esclusi dalla possibilità di accedere al tribunale e agli altri organi giudiziari.
Mi sembrava giusto dirlo alla generalità del pubblico, anche se in realtà è una cosa di scarsa, se non nulla rilevanza.
Qui di seguito, se vuoi, puoi scaricare la circolare del ministero già cennata.
Già prima di questa novità, andavo, come sanno i miei colleghi e i miei assistiti, pochissimo in tribunale, preferendo dedicarmi alle attività di studio, ricevimento persone, redazione atti e così via.
Come può un avvocato lavorare bene senza andare quasi mai in tribunale?
In realtà, é vero piuttosto il contrario: se vai a perdere tempo in tribunale, spendendo ad esempio una mattinata intera per un’udienza irrilevante di cinque minuti, come puoi fare bene il tuo lavoro?
Ormai da anni la professione forense si fa andando il meno possibile in tribunale, grazie ai processi telematici, che nel nostro ordinamento sono sette (civile, penale, amministrativo, ecc.), fanno sempre bestemmiare, però funzionano e sono utili alla fine, grazie, poi, alle sostituzioni, alle agenzie per le commissioni e così via.
Certo, si perde il contatto coi colleghi, che poi però vedi ugualmente quando ci sono da fare incontri, colloqui e altro, che comunque puoi fare benissimo in studio e che spesso, ultimamente, per ragioni di comodità, avvengono sempre più spesso tramite zoom o altri sistemi video.
É molto raro che sia richiesta la presenza personale di un avvocato e, per contro, ogni avvocato tende ad essere più bravo in una o più fasi dello svolgimento della professione. Ci sono ad esempio legali cui viene meglio parlare coi clienti, altri che si trovano bene nella redazione degli atti e altri ancora cui piace partecipare alle udienze.
Ognuno segue le sue propensioni, a me andare in udienza non è mai particolarmente piaciuto per cui quasi sempre negli ultimi anni mi sono fatto sostituire da colleghi di studio, e a volte anche esterni, che hanno finito per essere molto più bravi di quello che sarei stato io se fossi andato personalmente, conoscendo le abitudini degli uffici e dei magistrati meglio di me, frequentandoli quotidianamente.
Alcune udienze che faccio volentieri, e che posso continuare a fare non essendo richiesto l’accesso agli uffici giudiziari, sono quelle da remoto, che ultimamente, a causa dell’aumento dei contagi, i magistrati hanno ricominciato a disporre. Non è escluso che possa, anzi, anche presentare apposite istanze in questo senso, di svolgimento dell’udienza da remoto stante il mio stato vaccinale con conseguente impossibilità di accedere agli uffici, anche se in molti casi probabilmente non ne varrà la pena.
In conclusione, per me non cambia niente, però mi sembrava corretto parlarne per quelle persone che vogliono lo stesso avvocato anche in udienza, una cosa che comunque quasi mai si riesce a realizzare perché spesso le udienze si sovrappongono e un avvocato non può essere presente a tutte.
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Le udienze civili dei procedimenti pendenti che si dovrebbero tenere con la presenza delle parti in questo periodo sono in corso di conversione, da parte dei magistrati titolari, in «udienze a trattazione scritta».
La legislazione emergenziale sull’epidemia da coronavirus, infatti, ha previsto questo sistema per poter consentire di celebrare ugualmente le udienze nonostante l’obbligo di tenere chiuso il tribunale ed evitare la comparizione delle parti. Ovviamente solo per quelle udienze per cui non è prevista la comparizione delle parti personalmente, cioè i diritti interessati, ma è prevista solo quella degli avvocati.
Scrivo a riguardo qualche nota illustrativa, anche perché sto ripetendo le stesse cose a tutti i clienti dello studio cui stanno capitando queste «conversioni» alla trattazione scritta e può quindi essere utile avere come al solito un testo unico consultabile da tutti, oltre che, come pure avviene ormai da molti anni, utilizzabile anche dai colleghi.
Come funzionano le udienze a trattazione scritta?
È intanto, bisogna dirlo subito, un bisticcio linguistico forse avrebbero potuto trovare un’altra formula per denominarle, perché udienza, per definizione, è qualcosa che si svolge alla presenza delle parti e del giudice, mentre qui non c’è proprio nessuna udienza, c’è solo una trattazione scritta, anche se è vero, che, legislativamente, è paragonata all’udienza, in virtù dell’emergenza.
Assodato che nessuno compare da nessuna parte, nessuno va nemmeno in giro, perché i depositi che ci sono da fare sono tutti telematici, come funziona dunque questa trattazione?
Il giudice fa un provvedimento che fissa la data della nuova «udienza» o meglio «non udienza». Più che una data di udienza, dunque, sembra essere un termine, anche se non è vincolante per il magistrato che si riserva di decidere anche in seguito, come peraltro avviene nelle udienze tradizionali, come ho spiegato anni fa in questo post.
Oltre a fissare la data della «udienza a trattazione scritta», il giudice fissa anche un termine, di solito di circa una settimana o due prima, entro il quale le parti devono fare quelle richieste che avrebbero fatto all’udienza con un «foglio», che poi in realtà è un file, di solito un documento di Word per capirci, che poi viene depositato telematicamente tramite appunto il processo civile telematico.
In alcuni provvedimenti che mi è capitato di leggere, il giudice invita anche ciascun avvocato, nel momento in cui fa il deposito, a mandarne una copia via pec ai colleghi avversari costituiti. Mi sembra opportuno seguire questo invito, anche per sopperire con un po’ di correttezza tra di noi a eventuali malfunzionamenti o ritardi delle pec – che, peraltro, non sono nemmeno dovute e venivano mandate solo per cortesia – che in questo periodo sono tutt’altro che improbabili.
Anche questi termini per i depositi anteriori all’«udienza» sono di incerta definizione e di discutibile portata, in un altro provvedimento mi è capitato ad esempio di vedere assegnato un termine per «eventuale rinuncia agli atti del giudizio in caso di accordo», ma è assolutamente certo che la rinuncia agli atti del giudizio si possa fare in qualunque stato e grado e di sicuro anche dopo l’eventuale scadenza del termine – diciamo che in questo caso è il giudice che chiede agli avvocati la cortesia di avvertirlo per tempo nel caso di raggiunta transazione, ma non è per certo un termine in senso stretto.
Come ho già scritto qualche post addietro, sempre a proposito della situazione attuale di epidemia da coronavirus e soprattutto lockdown, i signori assistiti degli studi professionali, e anche i professionisti stessi, devono cercare di avere molta pazienza… Purtroppo, si naviga molto a vista. Le stesse udienze a trattazione scritta sono previste da decreti legge che potrebbero cadere o essere modificati, anche significativamente, in sede di conversione. Da un giorno all’altro esce o può uscire un nuovo provvedimento normativo destinato a cambiare il quadro o la cornice normativa del processo, almeno in questo periodo.
Da parte nostra, come avvocati, noto che c’è una estrema attenzione e una grande cura nel seguire la legislazione in materia e nel cercare di capire come è meglio operare, quindi mi sento di dire che questa sia una prova che la classe forense italiana stia superando dando, per una volta, prova di grande serietà, competenza, efficienza e dedizione e questo mi rasserena e mi conforta davvero molto.
Se sei un cliente, dunque, segui le indicazioni del tuo avvocato con fiducia, alla luce delle illustrazioni che ti ho fornito sopra, tenendo presente che la situazione è difficile ma che i rimedi ci sono e le cose in qualche modo le cose dovrebbero andare avanti.
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Domattina ore 7 sul blog post che spiega cosa sono le «udienze a trattazione scritta» che in questo periodo fioccano. Iscriviti per non perdertelo e, magari, per commentarlo.
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Ogni tanto qualche lettore del blog e cliente dello studio mi fa questa domanda, con riferimento a questa o quella città.
La risposta sintetica è che sarebbe non solo completamente inutile, ma anzi richiederebbe un uso di risorse (tempo, attenzione, denaro) che determinerebbe una compromissione della qualità del nostro lavoro e di conseguenza necessariamente della qualità dei servizi che diamo ai clienti.
Attualmente, abbiamo e abbiamo fatto cause pressoché in ogni parte d’Italia e diverse volte anche all’estero. Anzi, la mia fattura più grossa in 22 anni di professione è stata proprio fatta in occasione di un recupero crediti negli USA.
Oggigiorno si può fare benissimo, non serve affatto avere uno studio in loco, anzi una struttura porterebbe via risorse preziose.
Quello che importa, nella trattazione dei problemi legali, è la definizione di una strategia adeguata e per fare questo non occorre avere una organizzazione complessa, che, anzi, è un «peso» enorme per quanto riguarda la sua gestione ed è destinata ad influire inevitabilmente anche sui costi praticati ai clienti, innalzandoli.
Spesso mi basta sentire un cliente 10 minuti al telefono per sapere già che cosa deve fare. Il punto, dopo, è farlo – passare alla fase del fare.
Come faccio ad avere cause un po’ dappertutto?
Intanto, ormai, in tutti i fori dell’Emilia Romagna – noi abbiamo sede a Vignola, in provincia di Modena – andiamo direttamente. Specialmente nel civile, questo è molto facilitato dal PCT o processo civile telematico, oltre che dalla mia adorata Golf TGI a metano con cui vado ad esempio a Ravenna con 2 euro… – che amore!
Anche in alcuni fori della Lombardia andiamo ormai direttamente, come ad esempio Mantova.
Per quelli che sono un po’ più distanti, utilizziamo un collega in loco, di solito una persona che conosciamo da anni, di cui ci fidiamo abbastanza (spesso è una persona che scrive sul blog) e che comunque segue le nostre istruzioni e lavora sulla base degli atti scritti da noi. Attualmente, grazie al PCT, il lavoro del collega in loco consiste quasi esclusivamente nella partecipazione alle udienze, che, specialmente nel civile, sono momenti molto «burocratici» dove non si discute nulla, rimandando al contenuto di atti già depositati o da depositare.
Nota che, peraltro, personalmente quasi mai faccio udienza anche nel mio tribunale di Modena. Ho organizzato lo studio in modo che ognuno anche al suo interno abbia una sua «specializzazione» non per materia ma per tipo di incombente. Io mi dedico all’ascolto dei clienti, alla definizione delle strategie e alla redazione degli atti, mentre altri colleghi partecipano, in mia sostituzione, alle udienze. Questo è un discorso più complesso e ci torneremo sopra, purtroppo è impossibile oggigiorno per un avvocato che voglia svolgere in modo efficiente il proprio lavoro essere tutte le mattine in tribunale, per non dire del fatto che quasi sempre le udienze si accavallano e quindi è proprio fisicamente impossibile partecipare a tutte, a meno di non avere il dono della bilocazione come padre Pio.
Per quanto riguarda gli assistiti, molte persone scelgono di venire, almeno per una volta, presso lo studio di Vignola, magari prenotando due ore anziché una, in modo da poter esporre completamente il problema in quella occasione che tendenzialmente è destinata a rimanere unica. Chi non vuole venire, può comunque fare tutto a distanza… Esiste il caro vecchio telefono, la posta elettronica, ci sono le videoconferenze. Molta gente negli Stati Uniti ha uno psicologo solo via Skype, figuriamoci se non si può avere un avvocato a distanza.
Dal punto di vista del cliente, accettare e implementare l’utilizzo di questi mezzi di comunicazione significa accedere ad un mercato molto più vasto di professionisti ed avere di conseguenza molta più possibilità di scelta, rispetto a chi sceglie l’avvocato solo perché ha lo studio sotto casa!
Ricordo anche che i nostri preventivi sono sempre in ogni caso globali, cioè indicano il costo finale per il cliente, mentre il corrispondente in loco, l’altro avvocato della zona, lo paghiamo sempre noi con quello che abbiamo ricavato dal cliente, così c’è la massima chiarezza sui costi nonostante l’intervento di più professionisti.
In conclusione, le cose che servono, per la trattazione dei problemi legali, sono le idee giuste, non gli immobili.
Perché allora ci sono studi legali che aprono sedi in più città?
Probabilmente perché devono fare del cinema, come si dice a Modena, cioè per ragioni di rappresentanza. O magari perché ai titolari piace girare per il mondo anche a costo di farlo un po’ a cazzo, pur di non stare a casa col coniuge – quale scusa migliore di «Devo andare a Milano!»?
Non chiedermi di indicarti un avvocato delle tue parti, come spiego in questo post che ti invito a leggere, non chiedermi di aprire studi dalle tue parti: chiedimi, se vuoi, un preventivo, compilando l’apposito modulo nel menu principale del blog.
nel 2013 ho perso mia madre in un incidente stradale. Io, mio padre e i mie due fratelli ci siamo costituiti come parte civile nel processo penale. Tra udienze preliminari e ordinarie la sentenza di primo grado è uscita nel 2018 nella quale si da la piena colpa dell’accaduto all’imputato. Nella sentenza si condanna l’imputato al risarcimento dei danni secondo l’art. 538 cpp nonche la condanna secondo l’art. 541 cpp al pagamento in solido con il responsabile civile delle spese sostenute dalle parti civili per la costituzione in giudizio che il giudice quantifica in 3.4500€ oltre spese fofettarie, iva e cpa come per legge. Il nostro avvocato penale ci ha presentato una parcella di 20.000€ circa, purtroppo non avevamo un preventivo anche perché ci siamo mossi di estrema velocità sbagliando ovviamente. Ora mi chiedevo in primo luogo se la cifra possa essere congrua, ma sopratutto se tale cifra verrà rimborsata dall’assicurazione dell’imputato
Mi dispiace per la tua perdita e per la tua vicenda.
Ovviamente, il grave errore di fondo è stato quello di non concordare un preventivo che, in materia come questa, avrebbe potuto essere anche forfettario o a flat, come ad esempio di solito facciamo noi.
Non avendo concordato un regime tariffario diverso, il compenso del tuo avvocato si determina sulla base dei parametri.
Detto questo, per controllare la congruità della pro forma che ti è stata presentata bisognerebbe esaminare il fascicolo e comunque più in generale il lavoro che è stato fatto. Andando a naso, c’è da dire che il valore di un procedimento per sinistro stradale con esito mortale è ovviamente piuttosto elevato, se dunque consideri che i parametri sono a loro volta diversi a seconda del valore della pratica puoi capire anche tu che facilmente, specialmente se il procedimento è durato per svariati anni attraverso più udienze, non è difficile raggiungere cifre consistenti.
Più che altro sono piuttosto in dubbio sulla bontà della scelta strategica di fondo di costituirsi parte civile e prendere un legale penalista, cosa che io di solito sconsiglio, sulla base anche di precise esperienze professionali avute in passato dove per fortuna ho fatto sempre la scelta giusta – se nel penale si ha una assoluzione, sempre possibile, non si può più poi chiedere il risarcimento in sede civile!
La questione si sarebbe potuta più opportunamente trattare, a mio modo di vedere, e ovviamente con riserva di cambiare idea nel momento in cui la situazione dovesse essere eventualmente approfondita, in sede civile, lasciando che il procedimento penale avesse il suo corso a parte.
Per quanto riguarda il rimborso da parte dell’assicurazione, può darsi che esso avvenga, anche se non ci sono norme di legge precise al riguardo, ma solo una prassi. Anche a riguardo può essere rilevante la opportunità o meno di costituirsi parte civile, determinando spese legali che coltivando la questione in sede civile e basta forse avrebbero potuto essere risparmiate.
In generale, e con riserva di approfondire, al momento sembra consigliabile trovare con l’avvocato che ti ha seguito nel penale un accordo e cioè una soluzione negoziale per il pagamento dei suoi compensi.
Chi si trova coinvolto in una causa civile di solito si trova a dover aver a che fare con questi termini e le relative memorie.
Spess(issim)o mi tocca spiegare di che cosa si tratta, così ho pensato di fare il solito post contenente l’illustrazione dei principali aspetti della cosa, da mandare tramite link a tutti i miei assistiti. Post che, come spesso accade, può essere utile anche ad altri, così lo pubblico anche qui sul blog.
Una «memoria» nel gergo tecnico giudiziario non è altro che un documento scritto, in cui un avvocato sostiene delle richieste e/o porta delle prove a favore. Sì, è un documento come quelli che compone qualunque persona comune con Word, o Google Documenti, ed in effetti anche noi avvocati usiamo spesso quei wordprocessor per scrivere le nostre «memorie», quando non – in casi più avanzati – il markdown.
Processo orale?
Il processo civile, secondo il codice, dovrebbe essere orale.
Un po’ come a forum… Le parti arrivano, con i loro avvocati, si parla a turno, poi il giudice decide.
Nella realtà, nonostante il codice lo preveda espressamente, non funziona affatto così.
Funziona all’esatto contrario.
Il processo civile italiano, salvo rare e circoscritte eccezioni, è per lo più scritto. Anche in Cassazione il rito di default ormai è quello della camera di consiglio, dove le parti non vanno più ma si limitano, anche qui, a depositare delle memorie, come spiego in quest’altro post.
Non ti so dire se questo sia un bene o sia un male, probabilmente, essendo un aspetto di metodo o «supporto», ci sono casi in cui è un bene e casi in cui è un male, a seconda della situazione.
Certamente, quando la lunghezza media di una causa è di sei, sette, otto anni, per il solo primo grado, ognuno capisce che la trattazione non può certo essere orale. Chi si ricorda dopo qualche mese cosa era stato detto dalle parti di una causa? Non se lo ricorderebbero le parti stesse, figuriamoci il giudice che ha centinaia di cause da decidere. Dopo otto anni è evidente che senza documenti da leggere per un giudice sarebbe impossibile ricordarsi alcunché.
Dunque, di fatto il processo civile è scritto.
Per questo, come dico da decenni, nel processo civile sono fondamentali i documenti e cioè le prove scritte.
Per vincere una causa, sono essenziali le prove scritte.
Da ciò consegue che la prima abilità di un avvocato deve essere la gestione documentale. E che il cliente farà bene a prestare la massima collaborazione su questo aspetto, come ho spiegato meglio in questo mio precedente post sugli «obblighi» del cliente di un avvocato.
Cosa sono i termini e le memorie ex art. 183?
Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa sono questi benedetti termini ex art. 183.
Ma, prima ancora, che cos’è l’articolo 183.
Questa disposizione è quella che, nel codice di procedura civile, disciplina la prima udienza del processo e, coerentemente, si intitola «Prima comparizione delle parti e trattazione della causa».
Leggiamone un estratto velocemente insieme, nel testo attuale:
«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.»
Non è subito chiaro per chi non ha studiato diritto, quello che devi sapere è che, nel 95% dei casi, la prima udienza del processo civile, di ogni processo civile, si svolge con la richiesta da parte degli avvocati di questi tre celebri termini e la loro concessione da parte del giudice.
Poi l’udienza viene chiusa e ognuno va via.
L’articolo che stiamo esaminando si chiama «comparizione delle parti», ma quando il codice parla di «parti» qui intende gli avvocati, non le parti vere e proprie del processo, destinatarie degli effetti della sentenza. Quando il codice, o un giudice, vuole che le parti effettive, i clienti, compaiano in udienza, parla di «comparizione delle parti personalmente».
Insomma, la prima udienza del 183 è un momento meramente burocratico in cui di solito non si discute quasi di nulla, ma ci si limita a prevedere questi tre famosi termini per lo svolgimento delle successive difese nel processo.
Ovviamente, il cliente può partecipare all’udienza ex art. 183, dal momento che si tratta della sua causa e lui può assistervi, ma quando lo fa rimane regolarmente deluso perché, salvo eccezioni, non vede succedere assolutamente niente.
Viene compilato un verbale con questa richiesta di termini e la loro concessione, poi tutti vanno a casa.
Perché fare un’udienza del genere, che è abbastanza inutile dal momento che una cosa così potrebbe ad esempio essere decisa via posta elettronica, senza bisogno di far girare sia gli avvocati che il giudice?
In realtà, potrebbero esserci altre cose da vedere preliminarmente. Ma a parte questi limitati casi, la realtà è che il processo civile italiano non è affatto organizzato razionalmente. Ci sono mille considerazioni che si potrebbero fare al riguardo, ma al momento comunque la situazione deve essere presa per quella che è, anche perché non ci sono alternative, così come per qualsiasi altra legge dello Stato.
Come vengono concessi i termini.
Vediamo adesso cosa comportano più in particolare questi tre termini.
Innanzitutto, i termini possono essere concessi nella misura prevista dal codice di procedura civile a partire dal giorno dell’udienza stessa, come prevederebbe il codice stesso, oppure anche a partire da un giorno successivo.
Questa seconda ipotesi è quella in cui gli avvocati o, molto più spesso, il giudice vogliono modulare il loro carico di lavoro spostando in avanti gli incombenti di cui ai termini. In tale caso, si prevede che i 30+30+20 giorni previsti da questo terzetto di termini inizino a decorrere da un giorno successivo, individuato nello stesso provvedimento, e dal quale dovranno poi essere calcolati.
Ovviamente il giudice potrà concedere i termini direttamente in udienza oppure potrebbe anche, nel caso vi fosse magari qualche altra questione preliminare, riservarsi la decisione, come ho spiegato in questo altro post di ormai dieci anni ma, ma ancora valido. Nel caso in cui si riservi, la concessione dei termini eventualmente avverrà con un provvedimento che verrà comunicato in seguito.
La trattazione del processo dopo i termini.
Una volta concessi i termini, dunque, che cosa succede?
Succede che gli avvocati delle parti dovranno depositare, oggigiorno telematicamente, tramite il PCT, entro il termine previsto le «memorie» relative.
A) La prima memoria del 183 è sostanzialmente un documento in cui si continua il discorso già iniziato negli atti introduttivi, cioè si svolgono considerazioni «di merito» sulle proprie ragioni. Si spiega che cosa si chiede e perché il giudice dovrebbe concederlo. Anche se nulla vieta di anticipare qui contenuti che sarebbero proprio della seconda memoria: anticipare si può sempre, mentre posticipare mai. Personalmente, spesso ad esempio faccio già nella prima memoria delle richieste di prova, quelle che ho già disponibili le inserisco, non aspetto la seconda. A volte questo mi consente di risparmiare il deposito della seconda memoria.
B) Con la seconda memoria, detta istruttoria, si indicano le prove che si chiede che il giudice, poi, voglia ammettere. Nel processo civile italiano, non si possono portare tutte le prove che si vuole, a parte le prove scritte o documentali. Per tutte le altre, bisogna dire al giudice che si vorrebbero portare determinate prove, poi sarà il giudice a valutare se ammetterle o meno. Se si dispone di un testimone, o si ritiene che sia interessante fare una CTU, bisogna spiegare al giudice perché queste prove sono rilevanti e formularle nel modo previsto dal codice, dopodiché sarà il giudice a decidere se ammetterle o meno.
C) Con la terza memoria ogni avvocato svolge delle riflessioni sulle prove richieste dall’altro e può opporsi alle stesse, dicendo ad esempio che sono irrilevanti, inutili, eccessive, ecc. ecc.
Quindi, in conclusione, dopo la concessione dei tre termini, il giudice chiude il fascicolo, gli avvocati tornano a casa e si mettono a scrivere questi tre documenti, cominciando ovviamente dal primo e proseguendo con gli altri, anche perché per scrivere i successivi dovranno prima leggere quello che hanno scritto gli avvocati degli altri.
Da ciò si vede molto chiaramente che la trattazione del processo civile italiano, almeno nella sua forma ordinaria, è quasi interamente scritta, con molte formalità rispetto alla formazione dei documenti e al loro deposito.
Come gestisco io i tre termini del 183.
Personalmente, dopo l’udienza o il provvedimento di concessione dei tre termini del 183, calcolo i termini sulla base delle norme del codice di procedura civile e poi segno la relativa scadenza in google calendar, con un evento «tutto il giorno» e, soprattutto, una notifica via mail almeno 20 giorni prima della scadenza, mettendo, quando posso, come invitato all’evento, il cliente stesso.
Se sei mio cliente e nella causa che sto seguendo per te hanno concesso i tre termini del 183, ti arriveranno mail da google calendar indicanti un “evento” del calendario; se anche tu usi google calendar, potrai aggiungere questo evento anche al tuo calendario. Altrimenti puoi tenere semplicemente la mail come promemoria, ma non preoccuparti: penseremo noi a gestire in tutto la scadenza e a ricordarti quando ci sarà bisogno di qualcosa da parte tua, come ti spiego meglio tra poco. Tutto come nell’esempio di cui all’immagine seguente:
Queste tre scadenze inserite in google calendar hanno una duplice valenza e richiedono un duplice tipo di lavoro, uno da fare prima e uno da fare dopo il loro verificarsi:
da fare prima: sotto un primo profilo, riguardante il periodo anteriore al giorno in questione, sono scadenze che richiedono appunto un mio intervento prima del loro verificarsi, per tale motivo c’è una notifica che mi arriva via mail 15/20 giorni prima del giorno in questione, in modo che in questo spazio di tempo possa scrivere la memoria e depositarla;
da fare subito dopo: sotto un secondo profilo, vengono invece in rilievo come termini che valgono anche per la mia controparte e che mi impognono un intervento non solo prima, ma anche dopo la loro scadenza. Dopo la loro scadenza, infatti, devo connettermi la processo civile telematico per vedere che cosa ha depositato il mio «avversario».
Ovviamente, il lavoro più impegnativo è quello da fare prima del loro verificarsi. Anche dopo c’è del lavoro da fare, ma trattandosi solo di esaminare quanto scritto dalle altre parti del processo, salvo colpi di scena che sono rarissimi, si tratta di lavoro minore, che peraltro solitamente rientra nel lavoro di preparazione della mia memoria successiva: ad esempio, quando esamino la memoria 183 n. 1 del mio avversario devo tener presente tali contenuti, e replicarvi, nella mia memoria 183 n. 2.
Per la stesura, solitamente preferisco organizzare un apposito appuntamento, quasi sempre di due ore, con il cliente stesso, in modo da ragionare insieme sui contenuti della causa, sulle possibili prove, e scrivere «in diretta» la memoria. Ti ricordo che scrivo tutti gli atti processuali insieme al cliente, anche a distanza via Skype. In generale, mi attengo ai criteri che ho delineato in questo altro post.
Quando riesco, inserisco appunto nella prima memoria anche le richieste istruttorie, cioè le richieste di prove da assumere, in modo da risparmiare a me, e anche al mio cliente, di dover rifare un nuovo appuntamento e un nuovo deposito il mese successivo. In questi casi, può essere più interessante fare la terza memoria, con le deduzioni sulle prove richieste dal mio «avversario».
Una volta terminata la stesura, provvedo al deposito telematico, se possibile due o tre giorni prima della scadenza per evitare possibili errori di trasmissione o comunque avere abbastanza tempo per porvi rimedio.
Il primo requisito di queste memoria è la sintesi, come ho già spiegato in altri post del blog alla cui lettura rimando.
Ovviamente, al cliente trasmetto sia copia delle memoria da me redatte, sia copia delle memorie avversarie, in modo che ne prenda conoscenza e possa farmi le sue eventuali osservazioni nel corso dell’appuntamento in cui redigere le nostre o in altra occasione.
Che cosa ti devi aspettare alla fine?
Per la gestione di queste tre memorie:
riceverai innanzitutto tre mail con altrettante scadenze google calendar, che potrai inserire se credi nel tuo calendario, anche se saremo sempre noi a occuparcene;
verrai contattato dalla mia assistente per fissare un appuntamento di due ore in cui redigere innanzitutto la prima memoria e poi eventualmente, man mano, le successive – questa telefonata, se i termini decorrono dal giorno dell’udienza (a volte il giudice può stabilire che decorrano da un giorno successivo), la riceverai il giorno stesso o i giorni successivi all’udienza;
riceverai sempre via mail le memorie depositate dalla o dalle controparti, insieme con alcune mie brevi note e/o richieste di chiarimenti eventualmente utili per le difese successive;
Molto probabilmente, per la redazione delle memoria dovrai fornirmi dei documenti. Se vuoi, segui le indicazioni raccolte in questo post.
nel ricorso in cassazione, l’avviso dell’udienza è notificato solo all’avvocato o anche all’interessato?
L’avviso è notificato solo all’avvocato, presso cui la parte, quella che tu chiami «l’interessato» ha eletto domicilio.
Con il ché, non abbiamo capito il tuo problema, nè tantomeno potuto risolverlo.
Come ho detto e ripetuto centinaia di volte, le domande campate in aria e generiche come questa non hanno nè il minimo senso nè alcuna utilità.
Le persone che hanno problemi legali dovrebbero spiegare i contorni del problema, lasciando che sia il professionista ad occuparsi dei profili rilevanti giuridicamente, ma anche fattualmente.
Ora, non so se nel tuo caso ci sia un problema di timore che l’avviso di fissazione dell’udienza non sia poi comunicato alla parte, se così fosse ci potrebbero essere alcune cose da valutare per poter accedere al fascicolo in caso di necessità di fare accertamenti.
Per maggiori dettagli, rimando alla lettura della scheda sul ricorso per cassazione.