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riflessioni

10 cose sull’assegnazione della casa familiare.

1) Quando si disgrega una famiglia con figli, il giudice ha il potere di assegnare la casafamiliare a quello tra i due genitori presso cui i figli sono collocati.

2) Il provvedimento di assegnazione può essere adottato sia nel caso di genitori sposati che in ipotesi di genitori conviventi, essendo previsto a tutela dei figli.

3) L’assegnazione dura non solo fino alla maggiore età del figlio, ma finché il figlio non diventa autosufficiente, cosa che oggigiorno, specialmente in caso di lunghi corsi di studi, può avvenire anche a 27/28 anni.

4) Per l’assegnazione non ha rilevanza la proprietà della casa: una casa di proprietà di un genitore, in tutto o in parte, può essere assegnata all’altro – con l’assegnazione, dunque, si superano le regole dominicali, valevoli cioè per la proprietà.

5) L’assegnazione comprende anche tutti i mobili e complementi che arredano la casa, che deve rimanere nello stato in cui si trovava in modo da «servire» come abitazione completa per i figli, senza che abbia anche in questo caso rilevanza di chi sono i mobili o chi li ha pagati.

6) Chi subisce un provvedimento di assegnazione della casa familiare può in linea di principio venderla a terzi, ma ben difficilmente riuscirebbe a trovare un compratore per la casa, dal momento che un eventuale acquirente non saprebbe nemmeno quando la casa diventerebbe disponibile.

7) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere trascritto per essere opponibile a terzi: questo è assolutamente fondamentale, se hai ottenuto un provvedimento di assegnazione, chiedi al tuo avvocato di effettuarne la trascrizione.

8) Se non trascrivi il provvedimento e il tuo ex vende la casa, o gli viene venduta all’asta, chi acquista può sbattere fuori te e i tuoi figli.

9) Chi gode dell’assegnazione della casa familiare deve pagare le utenze, la manutenzione ordinaria e le spese condominiali ordinarie – l’amministratore del condominio deve essere informato a riguardo.

10) L’assegnazione si può prevedere anche in via consensuale nei casi in cui la separazione, il divorzio o l’affido si realizzano appunto sulla base degli accordi tra i genitori.

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diritto

Contatore non accessibile: che fare?

ho un contenzioso con Toscana Energia .
Il problema è che Toscana Energia (il distributore del gas) non ammmette la prescrizione dei consumi superiori ai due anni (come vuole la legge di bilancio) poichè afferma che il contatore, di sua proprietà, è inaccessibile, in quanto situato in una strada privata.
In comune mi hanno detto che la strada su cui è situato il contatore, è considerata vicinale ad uso privato, tale strada comunque è percorsa da tutti (anche il camioncino di alia per la raccolta differenziata della spazzatura), corrieri, cacciatori e tutti coloro che vogliono, senza nessun tipo di limitazione, addirittura la strada è segnata dal Cai per I gruppi di trekking e mountain bike. La strada non presenta cartelli di divieto, catene o quant’altro che ne impediscano l’accesso. Ora la mia domanda è questa: è vero quanto asserisce Toscana Energia che non può passare da questa strada perchè privata?

Se è davvero vicinale ad uso privato, la strada non è soggetta ad uso pubblico, ma appunto solo privato dei contitolari della strada a livello proprietario o di eventuali servitù o altri diritti reali minori.

Ovviamente, il fatto che altre persone o soggetti utilizzino la strada potrebbe non significare proprio nulla, dal momento che potrebbero essere usi illeciti, anche se tollerati.

Piuttosto, spesso non è così facile divisare la natura giuridica di una strada. Sarebbero possibili maggiori approfondimenti, ma non ne vedrei la convenienza, già sono piuttosto importanti nel momento in cui ci sono questioni legate alla proprietà fondiaria e immobiliare, mi sembrerebbero insostenibili se fatti per risolvere un contenzioso relativo ad una fornitura.

Sei in grado di assicurare, tramite il tuo titolo di utilizzo dell’immobile, l’accesso ai contatori alla società fornitrice? Se la casa è tua, o la conduci in locazione o ad altro titolo, con conseguenti diritti di utilizzo della strada, puoi chiamare formalmente, tramite una diffida, che ti consiglio di far sempre scrivere da un avvocato, a consultare i contatori, indicando un giorno ed ora o invitandoli a concordarne uno con te.

Se vuoi valutare le nostre condizioni per una lettera di diffida, puoi consultare questa pagina.

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diritto

Affitti impagati e prescrizione: dopo quanto tempo?

Nel 2012 ho lasciato un appartamento in affitto a Torino e mi sono trasferita in provincia di Asti. Avevo perso il lavoro e avevo 6 canoni di affitto non pagati. Il proprietario mi ha fatto firmare un foglio nel quale mi impegnavo a pagarli. E’ andato in prescrizione o potrebbe ancora chiedermi il dovuto? Tra l’altro contestavo spese condominiali non proprio chiare, forse è per questo che non ha mai chiesto il pagamento. Il secondo problema riguarda l’utenza luce e gas di quell’appartamento. Ho dato disdetta telefonica (prevista dall’ente ) in aprile, inviando anche una mail dicendo che a fine giugno sarei andata via. A distanza di anni mi chiedono le utenze che risultano attive, con importi variabili perchè credo che l’inquilino attuale ogni tanto paghi. Da giugno 2012 non ho più accesso a quei locali. Mi sono rivolta ad un legale che non ha risolto. Cosa posso fare? Quanto mi costerebbe rivolgermi a voi? Posso denunciare l’inquiino? Non dovrebbero staccare la fornitura?

Naturalmente, non ci sono soluzioni magiche per situazioni di questo genere, dove si sono lasciate andare le cose per anni.

Si può solo approfondire la situazione, valutare cosa è meglio fare e iniziare subito a trattarla sulla base, appunto, di quel che si è valutato.

Per questi motivi, è impossibile fare un preventivo diverso da una «ricarica» a tempo o una prima consulenza di base.

Per quanto riguarda la prescrizione, poi, è impossibile pronunciarsi sul punto senza vedere il «foglio» che ti è stato fatto firmare a suo tempo che, ad esempio, potrebbe aver avuto efficacia novativa, costituendo una obbligazione nuova e di diversa natura soggetta a regole diverse, anche quanto alla prescrizione, rispetto a quella originaria.

Se credi, noi siamo a disposizione.

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Contratti luce e gas falsi: come tutelarsi?

Purtroppo sono stato truffato ovvero a mia insaputa mi è stato cambiato il gestore da Enel a non si sa chi. Il cambio effettivo é avvenuto il 12 dicembre 2018 e da allora non ho mai ricevuto ne un contratto e nemmeno le bollette. Il mio precedente gestore invocando la Privacy non mi dice qual’è la compagnia a cui sono subentrato. In questo casi che si fa? A chi ci si rivolge??

Il caso da Lei descritto ha sicuramente rilevanza penale perché la sottoscrizione di un contratto con firma falsa o all’insaputa dell’utente consumatore, configura il reato di truffa, perseguibile a querela della persona offesa.

Percorrere la strada penale, a mio avviso non porta al risultato che si desidera, ovvero ritornare al precedente gestore. Peraltro il relativo reato è stato recentemente depenalizzato dal legislatore.

Con la legge n. 129/2010 è stato istituito presso l’Acquirente Unico, quale organismo indipendente  e pubblico il Sistema Informativo Integrato (SII), ovvero è la banca dati che, a livello nazionale, gestisce raccoglie le forniture di energia elettrica e gas e tutti i dati identificativi dei clienti.

Qualora il cliente finale (consumatore o utente), ha necessità di conoscere il fornitore che fattura l’energia elettrica o il gas, deve inoltrare un apposita domanda allo Sportello del Consumatore Energia Ambiente presso l’Aquirente Unico (articolo 3.5 Deliberazione n. 398/2014/r/eel ARERA).

Una volta che siamo venuti a conoscenza del nostro attutale fornitore di luce e gas, dobbiamo inviargli una raccomandata ar per il disconoscimento del contratto che non è stato da noi sottoscritto.

A questo punto il nuovo gestore, attiverà i rimedi previsti dalla delibera 228/2017/r/com ARERA ed accollandosi tutte le spese, compresi i costi della fornitura di luce e gas che nel frattempo sono maturati, dovrà ripristinare il contratto con venditore precedente alle stesse condizioni contrattuali.

Non dovrà preoccuparsi se nel frattempo non le arriveranno bollette, fino a che non sarà ritornato al vecchio fornitore tutte le spese saranno a carico del nuovo gestore.

Se vuoi approfondire contattaci.

 

 

 

 

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Diffida per rifacimento del tetto: che fare?

Sono in alterco con un mio parente per un tetto che si deve ripristinare. Vengo al sodo. Dopo la morte dei miei suoceri abbiamo diviso l’immobile. A me è toccato il piano dove abitava mia suocera che era fornita di tutte le utenze. Il mio parente cioè il figlio abitava all’ultimo piano ma non aveva le utenze perchè usufruiva degli stessi contatori che erano allocati nell’appartamento dove abitava mia suocera. Dopo che abbiamo fatto l’atto e mi ha dato la chiave dell’appartamento con grande stupore notai che nell’appartamento mancavano tutte le utenze. Praticamente si è fatto la voltura di tutte le utenze trasferendoli nel suo appartamento senza dire niente a nessuno principalmente a me. Io ho dovuto fare tutti gli allacciamenti delle utenze con una spesa non indifferente. Adesso mi fa pervenire una diffida da un avvocato per il rifacimento del tetto.

Se hai già ricevuto una diffida da parte di un avvocato, è pressoché d’obbligo che tu metta la materia in mano prima possibile ad un tuo avvocato di fiducia, per confezionare una risposta adatta, ma soprattutto per gestire la situazione con la strategia migliore.

Detto questo, in generale la questione dei contatori è e resta una questione diversa da quella del tetto, che evidentemente, almeno a giudizio del tuo parente, abbisogna di interventi di manutenzione, riparazione, rifacimento e così via.

Questa richiesta ovviamente non la puoi paralizzare sostenendo che in passato sono stati fatti degli illeciti riguardo le utenze, ma intanto devi valutare la situazione del tetto, anche perché potrebbero derivarne problemi anche di sicurezza, sia vostra come condomini sia di eventuali terzi.

Tutto quello che puoi fare, sempre che la questione riguardante le utenze sia fondata, sarà richiedere un risarcimento danni, coltivando una vertenza a parte, la cui opportunità e convenienza potrai valutare con il legale che sceglierai intanto comunque per la questione del tetto.

È importante capire che non si può operare compensazione di somme di denaro finché le somme che si vorrebbero mettere in compensazione non sono state entrambe liquidate, cioè determinate nel loro preciso ammontare, salvo che non si raggiunga, a riguardo, un accordo.

Anche per il raggiungimento di un accordo, tuttavia, credo che sia per te assolutamente indispensabile l’assistenza di un avvocato o, tutt’al più, di un mediatore.

Se vuoi un preventivo da parte del nostro studio, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito che trovi nel menu principale del blog.

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Fratello che usa casa mia e non paga le spese: che fare?

quando i ns. genitori vennero a mancare, ci lasciarono parecchi soldi che dividemmo, io comprai una bifamigliare avendo un figlio, mente mio fratello, si dette alla bella vita ed ora è rimasto al verde e pretende che lo mantenga nonostante abbia un lavoro part-time e percepisce € 750 al mese.
Vive nell’appartamento di mio figlio a titolo gratuito e nel 2015 a mia insaputa NON PAGO’ IL GAS X
€ 1.172 e a gennaio si trasferì in altro COMUNE, MA NON PAGANDO L’AFFITTO RITORNO’ DA ME.
Ora gli ho detto che se non paga gas e luce io faccio piombare le utenze e lui mi ha riso in faccia
dicendomi che devo pagare io x lui non riesce e vuole stare al caldo durante l’inverno.
V I CHIEDO SE SONO OBBLIGATA.

Credo che dovresti lasciar perdere per un attimo la questione delle utenze per dedicarti, più opportunamente, a valutare la situazione nel suo complesso.

Da questo punto di vista, la cosa che sarebbe conveniente fare, probabilmente, sarebbe recuperare la disponibilità dell’immobile, oppure, in alternativa, regolare il titolo di utilizzo dello stesso da parte di tuo fratello.

Attualmente, tuo fratello infatti sta utilizzando questo immobile, mi par di capire, come un comodatario sulla base di un accordo raggiunto informalmente tra di voi o comunque con la vostra tolleranza.

Questo, purtroppo, è stato l’errore che avete fatto: quello di non regolamentare con un apposito contratto scritto la concessione in godimento di questo immobile a tuo fratello, con il risultato che se ne è approfittato.

Credo che il primo passo che dovresti valutare di compiere sarebbe quello di intimargli, mediante una diffida scritta tramite avvocato, di rilasciare l’immobile, cioè di riconsegnartelo, visto che è di tua proprietà o di tuo figlio, con la conseguenza che se si instaurasse, come è auspicabile, una trattativa sul punto, poi potreste stipulare un contratto per iscritto dove ogni aspetto verrebbe regolamentato come si deve.

In questo modo, potreste anche risolvere il problema degli insoluti attuali.

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Spese di acqua di casa: si possono dividere a forfait?

Vorrei sapere se è possibile alcune informazioni. Viviamo in affitto con contratto regolare a nome del mio compagno. Unica pecca il locatore non ci ha mai messo il contattore dell’acqua per conto nostro, abbiamo chiesto più volte di poterlo avere a nostro nome ma nulla da fare. Pretende che paghiamo la bolletta che arriva a lui a metà. Possiamo fare qualcosa?

Non è corretto dividere il consumo di acqua forfettariamente se una delle due parti non è d’accordo su tale ripartizione.

Valgono innanzitutto le stesse regole previste per il condominio, che sussiste anche quando è minimo cioè composto da due sole unità immobiliari, ma, ancor prima di questo, le regole più generali sui contratti.

Per gestire un problema come questo, dove avete il diritto ad un contatore a parte, ma il proprietario rimane inerte nonostante le vostre richieste, il primo passo è quello di far inviare, da un avvocato, una apposita diffida scritta con la richiesta di installazione dell’apparecchio, ricordando il vostro giusto diritto in tal senso.

Per maggiori dettagli sulla diffida, rimando alla lettura della scheda apposita.

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Chi deve pagare le utenze se una coinquilina lascia la casa?

Sono una studentessa e nel Settembre ’12 ho preso un appartamento in affitto composto da due camere di cui una occupata da un’altra ragazza che , regolarmente e con preavviso di tre mesi, ha risolto il contratto nell’Aprile di quest’anno. Mi chiedevo, a partire dal mese di Maggio c.a. , a chi spetta il pagamento delle utenze (luce, gas, acqua e TARSU) ora che sono rimasta l’unica conduttrice? Vorrei far presente che la maggior parte delle volte arrivano bollette riguardanti consumi stimati e non effettivi e che il mio consumo mensile, da quando sono rimasta sola, è davvero esiguo e, dunque, non corrispondente alle spese da pagare. Inoltre nel momento in cui ho preso in affitto la camera l’ho fatto con la consapevolezza che le spese sarebbero state divise.

Molto banalmente, le spese toccano a entrambi sino ad aprile, dopodiché, visto il regolare recesso da parte della tua coinquilina, spettano solo a te, almeno sino a che non trovi un’altra con cui condividerle.

Il problema, dal lato pratico, è capire le bollette o fatture che arrivano a quale periodo debbano essere imputate, cosa che è complicata spesso dall’esistenza di consumi presunti e relativi conguagli.

Credo che la cosa migliore sarebbe cercare un accordo con la tua ex coinquilina, con il solito approccio negoziale.

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se un marito toglie l’energia elettrica all’ex moglie

lavoro presso uno sportello antiviolenza presso il comune di Borgetto, provincia di Palermo. Da diverso tempo supportiamo psicologicamente una donna che ha subito violenza da parte del marito. La donna è stata seguita da diversi legali (gratuito patrocino) perché non è mai stata sufficientemente seguita. Si va avanti da un paio di anni con un’improbabile separazione consensuale che non ha portato mai da nessuna parte. La signora ha fatto diverse denunce di maltrattamenti tra cui l’ultima un paio di mesi fa perché il marito, che non ha mai comunque versato nessun mantenimento, ha disdetto la fornitura di energia elettrica della casa dove vive la signora, pertanto la stessa si trova da un paio di mesi senza corrente elettrica con tutti i gravi problemi che ne derivano. Come può difendersi questa donna e i servizi sociali possono fare qualcosa? Non ci sono minori! 

Non ha senso negoziare per una consensuale per due anni, se ci sono le condizioni la consensuale si fa subito o entro un paio di mesi, altrimenti meglio andare, con tutti gli svantaggi del caso, verso una soluzione di tipo giudiziale. Tra l’altro il patrocinio a spese dello Stato non copre la fase di trattative stragiudiziali, per cui immagino con quanta poca voglia questi avvocati abbiamo seguito la signora… Credo che la cosa migliore sia notificare subito un ricorso per separazione giudiziale, mentre per quanto riguarda l’episodio relativo alla fornitura di energia elettrica per poter dire qualcosa occorrerebbe conoscere il contesto e i dettagli rilevanti tra cui la proprietà dell’abitazione, gli eventuali accordi temporanei intercorsi tra i coniugi e così via; potrebbero esserci anche i presupposti per una denuncia penale, ma prima ovviamente il caso deve essere vagliato attentamente.