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Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Camera usata per esposizione venduta per nuova: che fare?

Scrivo per una consulenza in merito all’acquisto di una camera da letto completa (nuova) acquistata con contratto ai primo di maggio 2018 presso un rivenditore di mobili. Al momento della consegna ci si è resi conto che la camera era quella esposta in negozio (priva di imballaggio e con evidenti segni dovuti alla esposizione). Abbiamo contattato immediatamente il rivenditore a diverse utenze ma non ha mai risposto….la camera è stata regolarmente montata dagli operai e, a seguito di incontro nel negozio con i rivenditori abbiamo avuto modo di notare che, nonostante i tentativi di convincerci che l’ordine fosse avvenuto realmente, una fattura riportante la data 12/08/2016 e relativa alla camera da letto esposta, riportava chiaramente evidenziati i ns. dati…..siamo stati aggrediti con atteggiamenti offensivi e costretti ad abbandonare il negozio…Vorremo gentilmente informazioni sulla procedura da adottare per far valere i ns. diritti.

Se ho ben capito, vi è stata venduta per nuova una camera che in realtà era già stata utilizzata per scopo di esposizione e che quindi avrebbe dovuto esservi, semmai, venduta con una riduzione del prezzo come è d’uso in questi casi, comunque lasciandovi la facoltà di scelta a seguito della dichiarazione precisa dello stato della merce da parte del venditore.

Da questo punto di vista, la cosa più urgente è segnalare ufficialmente, tramite una diffida a mezzo di un avvocato, la difformità tra quanto convenuto nel contrattocontratto che, tuttavia, dovrà prima esaminato accuratamente – e quanto consegnato, evidenziando anche – e ciò vale anche come denuncia relativa – i singoli «vizi» del bene e cioè al momento i «segni» derivanti dall’uso di esposizione fatto della camera.

In tale diffida, si può richiedere una riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, cioè la restituzione della camera contro la restituzione del prezzo pagato, oltre ovviamente al risarcimento del danno, anche se naturalmente la soluzione migliore anche per una vertenza come questa è quella di trovare un accordo transattivo.

Per la denuncia dei vizi sono previsti termini molto rigorosi, per cui vi consiglio di andare immediatamente da un legale, anche considerando che probabilmente avreste fatto meglio a rifiutare l’installazione della camera da letto una volta constatato che non si trattava di un bene nuovo di fabbrica ma con un precedente uso espositivo.

Purtroppo le spese legali, se non avete una polizza di tutela legale, almeno inizialmente sono a carico vostro.

Se volete inviare una diffida tramite il nostro studio, potete acquistarla direttamente da questa pagina. Vi consiglio inoltre di iscrivervi alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perdere altri preziosi ed utili aggiornamenti come questo, in grado di evitarvi di incorrere in futuri problemi.

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Dopo la CTU preventiva 696 bis cpc: ci sono decadenze?

E’ stato presentato un ricorso di ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO art.696 bis c.p.c.per l’accertamento di danni in un appartamento in condominio.Il CTU dopo aver esperito tutte le fasi procedurali previste anche quelle conciliative conclusosi con un accordo tra le parti (ma di fatto mai conclusosi del tutto per l’inerzia dell’amministratore) ha presentato la sua relazione documentando sia i danni rilevati che la transazione non andata a buon fine del tutto . Domando se il giudice deve validare con un suo atto la perizia depositata e, se questa sia vincolata da termini prescrittivi per iniziare un processo di risarcimento dovuto a infiltrazioni di acqua nelle fondamenta come ampiamente documentato da un Ing, e da un Geologo nominati dalla controparte ( condominio).

Il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. si conclude con il deposito dell’elaborato da parte del tecnico nominato dal giudice e non con un provvedimento da parte del giudice, perché non è un procedimento di merito, che si conclude con una sentenza, ma una procedura di mero accertamento ed eventuale conciliazione.

Bene ha fatto il CTU, non essendosi formalizzato l’accordo, per una ragione o per l’altra, a depositare il suo elaborato.

Certamente che ci sono dei termini di prescrizione e/o decadenza, anche perché con il deposito dell’elaborato scatta il termine ultimo di conoscenza ufficiale dei vizi e dei problemi sulla cosa oggetto di discussione, cioè non si può ovviamente sostenere, dopo che è stata formata questa relazione, che non si fosse a conoscenza degli stessi.

Il termine è variabile e dipende sia dalle circostanze che dall’inquadramento giuridico della situazione e più in particolare dal tipo di contratto o figura negoziale sottesa alla situazione.

Nella pratica, io solitamente aspetto due o tre mesi al massimo, cosa che mi mette al riparo da tutti i termini postulabili dopodiché procedo con il giudizio di merito.

In molti casi la decadenza si verifica dopo un anno dal deposito dell’elaborato. Personalmente, mi è capitato di eccepirlo ad un condominio per conto di un costruttore che mi aveva conferito mandato: a seguito dell’eccezione il condominio non ha più potuto intentare alcuna azione di merito.

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Infiltrazioni di acqua: come trattare il problema?

ho fatto una ristrutturazione di un magazzino ora ho fatto 3 stanze ho demolito rifatto fondamenta fatto pareti esterni e con cappotto sopra vi e un balcone di 1,5 x 16 e fino alla gronda circa 4 x 20 piano con carta catramata il problema è che ho un infiltrazione di acqua e nei muri interni s circa 1 metro x 3 e venuta fuori umidità con una schiuma bianca che poi diventa gialla posso fare causa a chi ha costruito perché l’acqua si infila nel muro.

Ovviamente, per poter accertare se questo è possibile o meno bisogna innanzitutto capire le cause concrete di questo problema.

Ma, prima ancora di questo, e per prudenza, è bene effettuare la denuncia dei vizi a chi ha eseguito i lavori, cosa per la quale ti consiglio di rivolgerti rigorosamente ad un avvocato, dal momento che in materia sono previste decadenze in cui, chi non conosce approfonditamente le leggi, rischia di incorrere.

Il primo passo, quindi, è far intanto spedire una diffida con la denuncia dei vizi, o del problema, per come appare adesso, da parte di un avvocato. Ci sono dei termini molto brevi, che variano a seconda del tipo di contratto che si ritiene essere stato concluso nel caso concreto (es. vendita, appalto, ecc.), per cui è una cosa per cui devi muoverti subito.

Dopo la diffida, e se il problema non si risolve magari con un intervento più o meno spontaneo del responsabile, il passo successivo sarebbe quello di incaricare un tuo tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile, ecc.) di fiducia di «capire» intanto quali sono le cause del problema e stendere una breve relazione sul punto.

Questa relazione sarà poi da inviare al responsabile, con una seconda comunicazione, se del caso.

Qualora, poi, non si riuscisse ancora a definire concretamente la questione, il passo successivo in questi casi di solito non è direttamente la causa ma il ricorso per CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ.., di cui parlo più approfonditamente nella relativa scheda, spiegando anche perché conviene farlo anziché fare subito la causa vera e propria.

Con questo ricorso, la causa del problema verrebbe accertata da un tecnico che non è più quello tuo di parte ma quello ufficialmente incaricato dal tribunale e quindi neutrale o imparziale, che al termine depositerà una relazione che costituisce prova a tutti gli effetti, utilizzabile in causa.

Questo tecnico, tra l’altro, ha anche il compito di tentare ulteriormente la conciliazione.

Terminata la fase di CTU preventiva, se non fosse intervenuta la conciliazione, né il problema fosse stato sistemato in alcun altro modo, a quel punto non rimarrebbe che fare la causa.

Naturalmente, anche una vertenza del genere, pur partendo da una responsabilità contrattuale, si risolve, una volta che ottieni una sentenza positiva, in un recupero credito, per cui, prima di procedere oltre con qualsiasi passo ulteriore rispetto alla diffida iniziale, che rappresenta un investimento minimo da parte tua, devi valutare con cura la solvenza del responsabile, come spiego meglio nella scheda appunto sul recupero crediti che ti invito a leggere con attenzione.

Per quanto riguarda i costi, se malauguratamente non hai una polizza di tutela legale, tutte le spese e il compenso dell’avvocato che andrai a incaricare saranno a carico tuo, almeno inizialmente; ovviamente, l’avvocato cercherà di recuperare questi oneri dalla controparte, ma non c’è nessuna garanzia che vi riesca, in tutto o in parte. Per cui chiedi sempre un preventivo, a tutti i professionisti che chiamerai ad interessarsi al caso: avvocato, tecnico, ecc.

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Mancata insonorizzazione scoperta dopo 4 anni: si può far qualcosa?

Ho un grosso problema di scarsa insonorizzazione: nel lontano 2011 abbiamo sostituito i pavimenti dell’immobile, purtroppo gli operai quella volta, contando sulla ns. buona fede e ignoranza in materia edilizia, non hanno posato la lana di vetro tra la base ed il massetto. Al piano di sotto l’appartamento risultava sfitto, ma appena son venuti ad abitarci, ci siamo accorti che sentiamo tutto, ma proprio tutto(anche quando copulano)..il che genera forti imbarazzi(trattasi di 3 famiglie con figli piccoli)..ci sono i margini, a distanza di 4 anni per far causa alla ditta che approntò il restauro? Abbiamo speso 19 mila euro(mal spesi evidentemente), ma la sfortuna maggiore è stata essersi accorti tardi del lavoro mal eseguito.
Ci avevano tuttavia detto, in via preliminare, che il massetto isolava acusticamente, ma ciò non è vero!

Il problema è che i vizi di un lavoro andrebbero denunciati entro un certo termine, però nel vostro caso questo termine si può far risalire, forse, al momento in cui li avete effettivamente scoperti, e cioè a quando i locali sottostanti hanno iniziato ad essere abitati.

Questa ricostruzione sarebbe corroborata anche dal fatto che comunque si tratta di vizi per rendersi conto dei quali occorre fare particolari valutazioni tecniche, vizi insomma un po’ diversi da quelli constatabili ad occhio nudo, per i quali alcuni giudici, a volte, ritengono che il termine per la scoperta risalga non al momento in cui l’utente, genericamente, se ne accorge, ma a quello, successivo, in cui acquisisce la valutazione di un tecnico.

Inoltre, sarebbe ulteriormente corroborata dal «dolo» dell’esecutore dei lavori, che aveva sostenuto che l’isolamento si sarebbe prodotto solamente con il cassetto.

In conclusione, si può tentare il recupero del danno che avete subito, nonostante il tempo passato.

Il primo passo è sempre la diffida tramite legale, dopodiché si può valutare, in caso non si siano conseguiti risultati, un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva.

Attenzione che anche queste pratiche sono poi destinate a tradursi in un recupero crediti, con tutti i possibili problemi di solvenza che ci possono essere in questi casi.

Ti consiglio di leggere attentamente le schede su: diffida, CTU preventiva, recupero crediti. Date un’occhiata anche a quella sulle immissioni o problemi di vicinato.

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Se non mi sostituiscono il cellulare cosa posso fare?

lunedì 28 ottobre 2013 ho acquistato presso il centro commerciale Auchan uno smartphone in offerta. Essendo un regalo l’ho aperto una settimana dopo (lunedì 4 ottobre) ma una volta acceso il telefono non funzionava correttamente: a volte si bloccava entrando in certe app.
Visto che il problema non era dovuto ad un utilizzo sbagliato da parte mia, bensì era un problema di fabbrica, mercoledì mi sono recato all’Auchan per chiederne la sostituzione con un prodotto identico ma nuovo. Tuttavia mi è stato detto che Auchan non sostituisce smartphone già attivati (a cui è già stata inserita scheda sim) per questioni di privacy; successivamente ho contattato telefonicamente il centralino Auchan che mi ha riferito che, in base ad un accordo con Antitrust, Auchan ripara solamente gli smartphone e non li sostituisce… ma questo non va contro i diritti del consumo, se io chiedo che il prodotto mi venga sostituito? Come faccio a far valere i miei diritti?

Mi sembra una falsa questione, a mio giudizio se il telefono non funziona te lo devono sostituire e i termini di legge per la sostituzione ci sono tutti.

Piuttosto, dovresti approfondire la natura del vizio perché in tutti i sistemi operativi mobili più diffusi attualmente il crash delle applicazioni non è certo un fenomeno così raro e, specialmente se l’applicazione è fornita da terze parti, potrebbe non esserci nessuna responsabilità in capo al produttore del telefonino, fornitore di hardware e software.

Oppure ancora potrebbe essere un problema riconosciuto e risolto con un aggiornamento del firmware, cosa che smusserebbe molto il diritto alla sostituzione o al recesso.

In questi casi, l’unica possibilità sarebbe quella del diritto di recesso, però questo non è previsto per gli acquisti nei locali commerciali, ma solo per quelli on line.

Quanto alle modalità previste per tutelarsi, la cosa migliore è inviare una diffida tramite pec, meglio se tramite un avvocato, ma tieni presente che se non hai una forma di tutela giudiziaria le spese legali almeno all’inizio le devi anticipare tu e non è affatto detto che in seguito tu riesca a recuperarle.

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Che fare se si scoprono infiltrazioni nell’immobile che si è promesso di acquistare?

IO E MIO MARITO DOBBIAMO FIRMARE UN CONTRATTO D ACQUISTO DI UNA CASA CHE VERRà INTESTATA AL NOSTRO FIGLIO DI 2 ANNI,E QUESTO SARA DA QUI A 10 GIORNI,ABBIAMO CHIESTO LA POSSIBILITà DI AVERE LA CHIAVE PRIMA PER INIZIARE I LAVORI DI MANUTENZIONI NORMALI E CHE NON CHIEDONO PERMESSI,E INFATTI LE ABBIAMO AVUTI DOPO AVERE FIRMATO UNA LETTERA IN AGENZIA,DA UNA PARTE L ASSENSO DEL PROPRIETARIO E DAL ALTRA,L AVVENUTA CONSEGNA.DOPO DI CHE SIAMO ANDATI PER PRENDERE DELLE MISURE E VEDERE I LAVORI CHE DOBBIAMO INIZIARE A FARE NEL APPARTAMENTO,ALLORA LI ABBIAMO SCOPERTO UNA INFILTRAZIONE D ACQUA NEL SOFFITTO DEL SALONE,CHE NON ABBIAMO NOTATO PRIMA(L APPARTAMENTO E AL 4 E ULTIMA PIANO).
FACCIO PRESENTE CHE ABBIAMO GIà DATO QUASI LA METà DEL PREZZO STABILITO.
COME PROCEDURA, COSA DOBBIAMO FARE, IN MODO CHE CI RIPARINO IL DANNO SENZA CHE LO PAGHIAMO NOI?

Conviene fare prima possibile una diffida per iscritto (con lettera raccomandata a/r o pec) tramite un avvocato.

In teoria, non sarebbe necessario incaricare un legale, però ve lo consiglio lo stesso perché ci sono dei termini per le denunce dei vizi che occorre rispettare sia prima che dopo ma anche perché la diffida è solo un primo passo, dopo la stessa sarà necessario fare ulteriori passi con la controparte, diversi a seconda di quella che sarà la loro disponibilità, per sistemare il problema.

Con gli immobili è bene farsi seguire da qualcuno, visti i valori in ballo.