Patrocinio dello Stato quali enti possono ottenerlo

Patrocinio dello Stato quali enti possono ottenerlo

Una società che non ha denaro per sostenere una causa può chiedere il patrocinio a spese dello Stato? La risposta, nel diritto italiano, è quasi sempre no se si tratta di una società commerciale. L’espressione «persona giuridica» è infatti molto ampia, ma la legge ammette al beneficio soltanto una parte ben delimitata degli enti.

La distinzione è importante. Una srl in perdita, un’associazione culturale, una fondazione e un’impresa individuale non sono situazioni equivalenti. Prima di presentare una domanda conviene quindi capire chi è davvero la parte del processo, quale attività svolge e da dove ricava le proprie risorse.

1) La regola italiana è più stretta di quanto sembra.

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l’articolo 119 del d.P.R. 115/2002 estende il patrocinio agli enti e alle associazioni che rispettano contemporaneamente due requisiti:

  • non perseguono scopi di lucro;
  • non esercitano attività economica.

Quel «e» è decisivo. Non basta che lo statuto escluda la distribuzione degli utili: se l’ente esercita un’attività economica, anche destinandone i proventi alle proprie finalità istituzionali, può restare fuori dal beneficio.

La verifica, dunque, non si esaurisce nel nome o nella qualifica formale dell’organizzazione. Occorre guardare allo statuto, ai bilanci e soprattutto all’attività concretamente svolta.

2) Una società di capitali commerciale, di regola, non può ottenerlo.

Una srl o una spa che svolge attività d’impresa non diventa ammessa al patrocinio solo perché:

  • ha chiuso l’esercizio in perdita;
  • non dispone momentaneamente di liquidità;
  • ha debiti superiori ai crediti;
  • è inattiva o si trova in liquidazione;
  • la causa è indispensabile per recuperare una somma importante.

Queste circostanze possono dimostrare una difficoltà economica reale, ma non eliminano la natura economica dell’attività. La legge italiana non prevede, per le società commerciali, un esame ordinario analogo a quello riservato alla persona fisica non abbiente.

Neppure la situazione personale del socio o dell’amministratore si trasferisce alla società. La società è un soggetto distinto: se è lei la parte in giudizio, non può utilizzare l’eventuale ammissione spettante al socio come persona fisica.

3) Quali enti possono invece presentare la domanda?

Possono rientrare nell’articolo 119, in linea di principio, associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che non perseguono lucro e non esercitano attività economica. Per ciascuno, però, serve una verifica concreta.

La qualifica di ente del Terzo settore, organizzazione di volontariato o associazione non profit non assicura da sola l’ammissione. Un ente può non distribuire utili e, nello stesso tempo, offrire stabilmente beni o servizi sul mercato dietro corrispettivo. In questo caso il secondo requisito può mancare.

Al contrario, quote associative, donazioni o raccolte occasionali di fondi non trasformano necessariamente l’attività istituzionale in attività economica. Bisogna ricostruire il modo in cui l’ente opera davvero, senza affidarsi a etichette.

4) L’impresa individuale è un caso diverso.

L’impresa individuale non è una persona giuridica separata dall’imprenditore. La parte del processo è la persona fisica, che può chiedere il patrocinio se possiede i requisiti reddituali previsti dalla legge e se ricorrono gli altri presupposti.

Questo non significa che il reddito dell’attività sia irrilevante. Al contrario, deve essere dichiarato e concorre alla valutazione economica secondo le regole applicabili. Significa soltanto che non opera l’esclusione legata alla distinta personalità di una società commerciale.

5) Il limite di reddito e gli altri requisiti.

Per le persone fisiche e per gli enti che possono accedere al beneficio, il limite attualmente vigente è di 13.659,64 euro, aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia del 22 aprile 2025. Il dato è riportato anche nella scheda informativa del Tribunale di Milano.

Non basta, tuttavia, trovarsi sotto la soglia. Le ragioni che si vogliono far valere non devono apparire manifestamente infondate, come stabilisce l’articolo 122 del d.P.R. 115/2002.

Per un ente la documentazione economica va preparata con particolare attenzione. Statuto, atto costitutivo, bilanci, dichiarazioni fiscali, rendiconti e descrizione dell’attività possono essere necessari per dimostrare sia l’assenza di risorse sia i due requisiti dell’articolo 119.

6) La Corte costituzionale ha confermato questa distinzione.

Con la sentenza 35 del 2019, la Corte costituzionale ha esaminato il caso di un’organizzazione di volontariato esclusa perché svolgeva attività economica. La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di riservare le risorse pubbliche agli enti che non operano economicamente.

In termini pratici, la decisione conferma un punto spesso trascurato: l’assenza dello scopo di lucro non equivale all’assenza di attività economica. Sono concetti diversi e devono sussistere entrambi.

7) Che cosa cambia quando entra in gioco il diritto dell’Unione europea?

Esiste un’apertura importante, ma non va trasformata in una regola generale. Nella sentenza DEB, causa C-279/09, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche una persona giuridica può invocare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Il giudice nazionale deve verificare se le condizioni di accesso alla giustizia, nel caso concreto, incidano in modo sproporzionato sul nucleo del diritto. Nella valutazione possono contare:

  • la fondatezza e l’importanza della domanda;
  • la complessità della causa e l’entità dei costi;
  • la forma e l’eventuale scopo di lucro dell’ente;
  • la capacità economica di soci o azionisti;
  • la possibilità per questi ultimi di procurare alla società le risorse necessarie.

Questa pronuncia non significa che ogni srl priva di liquidità possa ottenere automaticamente il patrocinio in Italia. La Carta opera quando la controversia rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e impone una valutazione concreta di effettività e proporzionalità. È quindi una strada da studiare in casi particolari, non un modulo da presentare confidando in un’ammissione ordinaria.

8) Come si presenta la domanda quando l’ente ha i requisiti?

Nel processo civile la domanda si presenta, normalmente tramite il legale rappresentante, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente secondo i criteri indicati dall’articolo 124 del d.P.R. 115/2002.

È prudente predisporre almeno:

  • l’atto costitutivo e lo statuto aggiornati;
  • il codice fiscale e i dati identificativi dell’ente;
  • i bilanci, i rendiconti e le dichiarazioni fiscali disponibili;
  • una relazione chiara sulle attività effettivamente esercitate;
  • l’indicazione della causa, dei fatti, delle ragioni giuridiche e delle prove;
  • la documentazione utile a dimostrare la situazione economica dichiarata.

L’ammissione non è uno scudo definitivo. Se emergono l’insussistenza originaria o la perdita dei requisiti, oppure dichiarazioni non veritiere, il beneficio può essere revocato ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. 115/2002.

9) Che cosa paga lo Stato e che cosa rimane a rischio?

Il patrocinio copre la difesa e le spese processuali nei limiti previsti dal testo unico. Non garantisce però che la causa sarà vinta e non elimina ogni possibile conseguenza economica.

In particolare, l’ammissione non impedisce al giudice di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese della controparte. Ho spiegato questo rischio nel post Se ho il gratuito patrocinio posso essere condannato alle spese legali?.

Per una panoramica generale possono essere utili anche Che cause copre il gratuito patrocinio? e il precedente approfondimento sul gratuito patrocinio per le associazioni no profit.

10) Una società esclusa quali alternative ha?

Se la società commerciale non può accedere al beneficio, conviene valutare il costo della lite prima di iniziarla. Le alternative possono comprendere:

  • una trattativa assistita o una procedura di mediazione, quando appropriata;
  • un preventivo per fasi, così da decidere dopo ogni passaggio se proseguire;
  • il finanziamento dei soci, se sostenibile e correttamente deliberato e contabilizzato;
  • una polizza di tutela legale già stipulata prima della nascita della controversia;
  • nei casi adatti, strumenti di finanziamento della lite compatibili con la legge e con le regole professionali.

La polizza non si può normalmente acquistare quando il problema è già sorto per ottenere la copertura retroattiva. Per questo la tutela legale è uno strumento da considerare quando l’impresa è ancora in condizioni ordinarie, non dopo l’arrivo dell’atto giudiziario.

11) La verifica da fare prima di rinunciare alla causa.

Una società di capitali non dovrebbe presentare una domanda standard confidando soltanto nella propria perdita di bilancio. Dovrebbe però evitare anche la conclusione opposta, cioè rinunciare senza esaminare la controversia.

Occorre verificare:

  • chi è esattamente la parte titolare del diritto;
  • se la controversia ricade nel diritto dell’Unione;
  • se l’ente esercita davvero attività economica;
  • quali risorse possono legittimamente essere reperite;
  • il rapporto tra costi, probabilità di successo e risultato concretamente recuperabile.

Solo dopo questa analisi si può capire se chiedere il beneficio, invocare in modo motivato la tutela europea oppure scegliere una diversa strategia.

12) Passa all’azione.

Se rappresenti un’associazione, una fondazione o una società e non sai se puoi accedere al patrocinio a spese dello Stato, raccogli statuto, ultimi bilanci, dichiarazioni fiscali e documenti della controversia. La risposta dipende dalla natura dell’ente e dall’attività effettivamente svolta, non soltanto dalla liquidità disponibile oggi.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

Non hai una polizza di tutela legale? Rimedia appena puoi.

La distinzione tra ente non profit e attività economica ti sembra chiara, oppure hai incontrato un caso concreto in cui è difficile applicarla? Raccontamelo nei commenti.

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