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Mobbing: quanto tempo occorre perché ci sia?

Ho una domanda sul mobbing. Ho un lavoro precario presso una pubblica amministrazione, il contratto, durato 1 anno e mezzo e rinnovabile, scade a fine mese. Da poco è arrivato un nuovo capo, che da subito mi ha chiesto di scrivere una lettera “strana”, cosa che io ho rifiutato. Da quel momento, quando gli uffici sono pressoché vuoti viene ad inveire per questioni inutili relative al lavoro giornaliero, svolto come sempre da quando sono lì, ritenuto ineccepibile e che mai ha suscitato polemiche o discussioni di sorta. Su whatsapp incomincia ad aizzarmi contro i colleghi sostenendo che mando note di cui non conosce l’esistenza (e che invece ha scritto lui), e quando arrivo sento che mi buffona. Lo fa solamente con me perché a causa della precarietà sono ricattabile e probabilmente farà saltare il rinnovo del contratto. Il personaggio è arrivato da una quindicina di giorni e fa così da circa una settimana. Quanto tempo ci vuole per essere considerato mobbing?

Non ci sono criteri rigidi, tassativi e predeterminati, soprattutto valevoli per qualsiasi situazione.

La valutazione circa l’esistenza di un fenomeno di persecuzione sul lavoro, o mobbing, è un giudizio che spetta, in ultima analisi, all giudice davanti al quale porti il tuo caso, pur ovviamente dopo aver fatto una valutazione preliminare tramite il tuo avvocato, che è destinata ad essere solo di massima e può in seguito trovare conferma o meno.

Per contro, non è certo richiesta con rigore una unità minima di tempo, dal momento che potrebbe esserci mobbing anche dopo un periodo relativamente breve, a condizione che le condotte, ad esempio, siano per converso gravi e presentanti tutti i requisiti di quelle persecutorie.

Non so onestamente che cosa ti convenga fare in una situazione come quella che hai descritto e, soprattutto, quale sia il tuo interesse al rinnovo del contratto o meno.

Al momento, l’unica iniziativa legale ipotizzabile è quella di una diffida di contestazione di tutte queste condotte illegittime, per valutare poi in seguito se e come utilizzarla in una vertenza magari più ampia.

Va da sé che devi valutare con molta prudenza questa ipotesi, data la situazione.

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Violenza di genere: riflessioni sulle tutele.

In genere tutte le misure previste per i reati di violenza di genere, come anche lo stalking, trovano la loro applicazione con alcune difficoltà, processuali e sostanziali; sono state sollevate tante eccezioni in merito alle norme che tutelano in via straordinaria la vittima e sottopongono il reo ad un trattamento diverso. Fra tutte si rilevano:

–l’eccezione di incostituzionalità dell’art.612 bis c.p. (atti persecutori stalking) in relazione all’art 25 Cost., per presunta indeterminatezza della condotta, respinta con sentenza della Corte Costituzionale num.172 /2014;

-la difficoltà più volte sollevata dell’interpretazione dell’espressione “violenza alle persone”; che attualmente viene intesa per giurisprudenza quasi costante come comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche.

Sottolineo infine la particolare considerazione data al materiale probatorio, che solo qualche anno fa era impensabile: “ la testimonianza della persona offesa del reato può costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri esterni, purché il Giudice sottoponga tale prova dichiarativa ad un vaglio scrupoloso in quanto la persona offesa è, al pari dell’imputato, portatrice di un interesse nel processo; per tale valutazione per tutti, Giudice, PG, avvocati, va superato lo stereotipo di inattendibilità sulla base di un racconto diversificato che non sia sovrapponibile, di assenza di denuncia per molti anni, di sentimenti di ambivalenza verso l’imputato.”

L’interpretazione di fatti è di cruciale importanza per determinare il capo di imputazione, per individuare il reato da parte della PG e dell’autorità giudicante e degli avvocati. Detta interpretazione fa scattare o no il diritto alle particolari forme di protezione a favore delle vittime di violenza di genere e a mio avviso oggigiorno genera una sorta di condanna alla gogna che è sin troppo generalizzata, ma purtroppo stigmatizzata dall’opinione pubblica, a scapito sia della vittima, che del carnefice; lo stalker come l’untore manzoniano e la vittima come la donzelletta leopardiana.

L’interpretazione di fatti fa scattare il diritto a protezione ma non è detto che detto diritto venga applicato ed anche questo è di cruciale importanza per difesa ed accusa; trascuratezze/eccessi si leggono nelle righe degli atti giudiziari.

Insomma, buon senso e buona volontà impongono particolare scrupolo per tutti gli operatori del diritto.

A mio avviso, al di là di tutte le difficoltà che emergono sempre, nel caso specifico per i reati di violenza di genere va tenuto conto dei seguenti aspetti che hanno generato la tutela della vittima / la condanna del reo:

1)l’agente violento normalmente non è ritenuto soggetto malato sul piano clinico-giudiziario: ex art 85 c.p. ha piena capacità di intendere e di volere, pienamente consapevole; i provvedimenti cautelari adottati contro di lui però vengono trasmessi all’autorità di P.S., alla Parte Offesa, ed ai servizi al territorio. L’agente violento può intraprendere un percorso di “ravvedimento”.

2) la parte offesa ha un ruolo rafforzato, ex art. 90 c.p.p. ecc.: se vi è incertezza sulla minore età è disposta perizia; se anche dopo la perizia permangono dubbi vi è presunzione di minore età; qualora la PO è deceduta permangono le facoltà ed i diritti previsti dalla legge in capo ai prossimi congiunti della Po o dalla persona legata da relazione affettiva e con la stessa stabilmente convivente. Viene introdotto il diritto alla conoscenza alla informazione consapevole; inoltre la P.O. può essere dichiarata soggetto particolarmente vulnerabile.

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Come difendersi da un, o una, stalker?

Il reato di atti persecutori è compreso nelle misure previste per i reati di violenza di genere, come violenza sessuale e maltrattamenti. Il reato è a querela di parte, salvo i casi espressamente indicati o quando vi è concorso con altri reati.

Il protocollo utilizzato per le indagini della polizia giudiziaria (PG) di fronte ad un reato di stalking in modo sommario prevede:

-audizione della persona offesa

-acquisizione della documentazione medica

-escussione testi informati sui fatti per riscontri

-acquisizione di relazioni di servizio relative agli interventi della P.G.

-accertamenti su condizioni personali lavorative, psichiche della persona sottoposta ad indagine.

Accertato il fatto secondo il protocollo sopra descritto, occorre precedere per la tutela della vittima, (in particolare per i difensori della parte lesa, e coloro che stanno accanto alla persona offesa inizia una fase decisamente molto delicata).

Nello stato di flagranza: se necessarie, si applicano specifiche misure cautelari e precautelari:

  • cautelari: prima di ogni cosa vi è lallontanamento del carnefice dalla casa familiare anche in caso di coabitazione non attuale (282 bis cpp): la persona che agisce violenza psicologica mediante atti persecutori deve immediatamente lasciare la casa coniugale e non farvi ritorno non vi accedere senza autorizzazione del giudice. PER MAGGIORE TUTELA DELLA PERSONA OFFESA il giudice dispone inoltre il divieto di avvicinamento in luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare luogo di lavoro, e tutti quei luoghi frequentati dalla vittima, specificati dalla stessa. Vi è divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e divieto assoluto di comunicazione con la stessa (zero contatti); art 282 ter cpp nello stato di flagranza è prevista la possibilità di custodia cautelare in carcere del carnefice nei limiti edittali di anni 5.
  • precautelari: 380 cpp. comma 2 lettera 1 ter, gli ufficiali o gli agenti di PG procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di tale delitto consumato o tentato; quando si tratta di delitto a querela di parte l’arresto in flagranza viene eseguito qualora venga proposta anche in forma orale all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presenti nel luogo; se l’avente diritto rimette la querela l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Redatta la querela, in tutti casi previsti, entro il termine di sei mesi, iniziate le indagini preliminari  e adottate le misure precautelari e cautelari del caso, nel processo vi è particolare attenzione all’istituto giuridico (al fine di sentire nell’ imminenza dei fatti la persona offesa senza aspettare i tempi del processo) dell’incidente probatorio che è stato modificato e calibrato sui reati di violenza di genere, quindi anche per lo stalking: 392 comma1 bis cpp; il pubblico ministero anche su richiesta della parte offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio cioè assunzione della testimonianza della persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1( i casa correnti).con detta richiesta il PM deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

In ogni caso quando la persona versa in condizione di particolare vulnerabilità il pubblico ministero anche su richiesta della stessa o dalla persona sottoposta alle indagini, possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza. La particolare vulnerabilità è desumibile da condizioni soggettive: età, stato di infermità o di deficienza psichica, se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato; da condizioni oggettive: tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per il quale si procede: violenza alla persona, odio razziale, riconducibilità a settori di criminalità organizzata, terrorismo, tratta. La persona vulnerabile ha una tutela processuale particolare di cui si potrà parlare in seguito.

Si segnala che: il reato di stalking ha un trattamento preferenziale quale reato di violenza di genere:

-nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi si assicura per detti reati la priorità assoluta art.132 bis dis. att. c.p.p..

nelle informazioni alla persona offesa ex art.90 cp bis e ter: viene introdotto un diritto alla conoscenza: in una lingua comprensibile alla vittima (diritto alla informazione consapevole) sin dal primo contatto con l’autorità procedente (polizia giudiziaria o autorità procedente); diritto alle informazioni:

-sulle modalità di presentazione delle denunce o querele e del ruolo che la parte offesa assume nelle varie fasi,

-sullo stato del procedimento,

-sulla richiesta di archiviazione,

-sulla assistenza legale anche gratuita,

-sulla traduzione degli atti del procedimento se non si consce la lingua,

-sulle misure a sua tutela,

-sulla modalità del risarcimento del danno,

-sulla rimessione della querela,

-sulla facoltà per i processi sospesi per messa in prova o richiesta di non punibilità per irrilevanza del fatto.

Infine, un nuovo istituto protettivo per le vittime di violenza di genere è stato introdotto: l’ammonimento del prefetto pe lo stolker:

se non si procede per querela è possibile fare istanza a mezzo della autorità della pubblica sicurezza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta: il Questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale; copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell’ammonimento ed al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La pena per lo stalking è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dell’art.8 L. 38/09 modificato dalla L.119/13.

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Persecuzione della ex moglie: come si può rimediare?

Convivo con il mio compagno la cui ex moglie (sono separati legalmente da due anni e mezzo) continua ad inviare a me e a lui messaggi e email gravemente offensivi e talora anche minacciosi. Ci siamo rivolti alla Polizia portando documentazione, la signora è stata richiamata ma non ha smesso affatto. Il nostro avvocato ha inviato più lettere di richiamo con zero risultati e ci dice che legalmente non c’è null’altro da fare. Chiedo: è davvero impossibile difendersi legalmente dai continui attacchi di questa persona?

Il tema, in situazioni come queste, è quello dello stalking o atti persecutori. Non so se il richiamo cui ti riferisci è l’ammonimento del Questore, previsto in questi casi, o un altro tipo di intervento. Il primo punto da chiarire sarebbe questo.

Se ci fosse l’ammonimento del Questore, sarebbe una cosa positiva perché costituirebbe un piccolo «precedente» che agevolerebbe qualsiasi ulteriore iniziativa da parte vostra.

Comunque, non è vero a rigore che dopo le intimazioni stragiudiziali non si possa fare più niente.

Ci sono diverse cose che si possono valutare, anche se appunto non solo soluzioni «magiche» e «pronte», ma vanno approfondite e considerate per vedere se ce ne sono i presupposti.

Un esempio sono gli ordini di protezione introdotti recentemente nel nostro sistema legislativo, di cui ho parlato ampiamente nel mio libro «Come dirsi addio nel modo migliore», al quale rimando per ulteriori approfondimenti.

Ma ci sono diverse norme che si potrebbero invocare in un caso del genere, bisogna solo approfondirlo per capire quale può essere la strategia migliore da mettere in atto.

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Avvocato non restituisce i documenti: cosa posso fare?

ho avuto a che fare per un bel po’ di tempo con un suo collega che ad un certo punto ha deciso di rimettere il mandato abbandonandomi ad un paio di settimane dall’udienza. Avevo osato incalzarlo sul 709ter che gli avevo chiesto e che gli era stato pagato profumatamente e che non vedeva la luce. Gli ho chiesto le mie carte e lui ha risposto che le darà soltanto al mio nuovo legale e non certo a me (non ho ancora un nuovo legale). Inoltre mi ha diffidato dall’importunarlo con email telefonate ed sms, cosa che non è mai accaduta da quando mi ha detto di non volermi più come cliente. Mi ha minacciato di denunciarmi. Il suo tentativo di intimidirmi non ha attecchito e mi chiedo come fare per recuperare i soldi che ho versato per il 709ter. Conservo ricevuta. Come è possibie che si possa avere un atteggiamento di questo tipo? L’ho pagato sempre…non so a chi rivolgermi

È un problema legale, per cui ti devi rivolgere sempre ad un avvocato, purtroppo.

Non so se potrai recuperare in tutto o in parte il compenso che gli avevi già corrisposto, perché questo dipende dal lavoro che lui aveva già svolto per te e che, tieni presente, può esser consistito anche in attività – poco tracciabili – di studio, approfondimento, consulenza e così via.

Per quanto riguarda la tua documentazione, lui comunque ha l’obbligo di restituirtela e non può trattenerla, se lo facesse sarebbe un illecito anche deontologico. Salvo ovviamente le comunicazioni riservate ricevute da altri avvocati che, correttamente, potrà consegnare solo al tuo nuovo legale.

Per il resto, è evidente che le tue giuste ragioni non possono sconfinare negli atti persecutori; non so cosa hai fatto o meno, però in linea di principio questo è chiaro.

Ti consiglio di tentare di risolvere la questione spedendogli una posta elettronica certificata dove svolgi per iscritto le tue legittime richieste e, se non risolvi, di incaricare un avvocato degno di fiducia.

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Vittima di stalking e risarcimento: posso chiederlo?

Sono perseguitato dalla mia ex.
La ragazza,dopo 2 anni,e vari tradimenti da lei commessi (e da me perdonati),a settembre ha scoperto che infine avevo iniziato a far lo stesso.
Da quel giorno,seguito un incontro in cui ha notevolmente alzato le mani(cosa da lei ammessa in msg privati),ha iniziato a perseguitarmi con sms intimidatori e di pesanti ingiurie,oltre a diffamazione presso conoscenze e possibili contatti di lavoro. (ho gli Screenshot)
Minaccie pervenute anche per tramite di sue amiche e anche alla mia attuale compagna.
Le ho fatto mandare una diffida a smettere,ha risposto via mail che avrebbe smesso.
Ma sono seguite telefonate intimidatorie di un suo fantomatico nuovo ragazzo da numero privato.
Pare ora sia finita e sono combattuto se chiedere un risarcimento danni per i disagi patiti e sopratutto danno d’immagine/professionale subito.
Secondo lei ha senso, ci sono basi solide per una azione legale? (o per tentare un accordo economico pre denuncia?)

Se adesso è davvero finita, io non andrei a rimestare ulteriormente il terreno, per la speranza di conseguire un risarcimento danni che è solo eventuale e che, in caso fosse effettivamente concordato e corrisposto, sarebbe probabilmente poco più che simbolico.

Volendo analizzare più approfonditamente la cosa, dovresti valutare i profili istruttori, cioè quelli relativi alle prove di cui disporresti, ma anche quelli relativi alla solvenza della tua ex ragazza, perché anche una pratica risarcitoria di questo genere alla fine sarebbe destinata a tramutarsi in un recupero crediti, con tutti i problemi del caso, sui quali ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Generalmente, la valutazione di queste circostanze sconsiglia di coltivare posizioni del genere, ma è anche vero che solo un approfondimento in concreto può portare ad una risposta definitiva.