In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?
In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:
«ART. 24 (L)
1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate.
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1);
[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2)
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa.
(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»
Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».
Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.