Categorie
diritto

Vecchio fallimento: cosa risulta ora?

nel 2008 sono stato dichiarato fallito . ero il socio accomandatario di una SAS fallita
il cui fallimento si è concluso nel 2016 . Al casellario giudiziale sono ancora iscritto?
cosa devo fare? ho aperto una impresa con il regimo forfettario . cosa rischio?

Ti ringrazio per la grande stima che nutri nei miei superpoteri, ma in realtà non ho alcun modo di sapere che cosa risulta al casellario giudiziale nei tuoi confronti.

Il primo passo per trattare la tua situazione è proprio fare una interrogazione per vedere che cosa risulta al casellario, chiedendo il rilascio di un certificato.

Per quanto riguarda l’impresa che hai già aperto, direi che queste siano domande che avresti dovuto porti, insieme ai professionisti che ti hanno seguito nell’avvio dell’attività, al momento della progettazione della stessa e non in seguito.

Però, certo, tardi resta sempre meglio che mai, secondo il noto adagio anche popolare. In ogni caso, il raggio d’indagine va ristretto e bisogna capire meglio quali sono i tuoi timori e qual è il tipo di attività che svolgi attualmente.

Se vuoi fare questo approfondimento, è necessario un lavoro probabilmente di qualche ora. Valuta l’acquisto di una delle nostre ricariche: clicca qui.

Se invece preferisci, si può fare intanto anche solo una prima consulenza: clicca qui.

Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno.

Se credi nell’informazione libera, competente e puntuale che viene data tramite il blog, valuta di supportarlo. Basta anche un solo euro. Clicca qui.

Categorie
diritto

Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

Ricordati di iscriverti al blog per non perdere consigli quotidiani come questo, che non trovi da nessuna altra parte.

Riferimenti.

Categorie
diritto

Visto per USA e precedente per spaccio: va dichiarato?

A breve dovrò partire per l’america, ma quando avevo 17 anni sono stata arrestata per spaccio di marijuana. La pena fu sospesa per messa alla prova che terminò positivamente. Adesso ho 22 anni e mi chiedo se alla domanda sull’ESTA in merito agli arresti per sostanze dovrei rispondere affermativamente, e se questo possa pregiudicare il mio ingresso in America. Non so veramente a chi rivolgermi per avere delle informazioni, spero che possiate aiutarmi.

[la risposta è nel podcast]

Note dell’episodio:
– leggere anche questo post;
– la riforma di cui parlo nell’episodio é il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

Categorie
diritto

Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Se mi assolvono con formula piena cosa c’è sul casellario giudiziale?

10 anni e passa sono stata denunciata per furto ero maggiorenne, in un cc per un capo di vestiario da 10€ a fine processo mi hanno assolta con formula piena quindi non sono stata condannata non ho dovuto pagare neanche la multa . Cosa mi risulta nella fedina penale ?e casellario giudiziale? essendo passati 10 anni dal fatto il casellario è gia pulito oppure si pulisce dopo 5 anni dall assoluzione? Siccome dovrei partire per gli USA come devo fare per avere il visto? Il programma visa fa una domanda dove viene chiesto se si hanno precedenti penali o infrazioni. Cosa devo scrivere? La mia assoluzione rimane di fatto un precedente penale ? Vorrei partire e volevo sapere e questo fatto anche se asdolta in formula piena può comportarmi problemi e magari non mi fanno stare la ma mi fanno tornare indietro….e cosa viene scritto nel pasaporto?
In caso di assoluzione con formula piena, non viene annotato nulla nel casellario e la persona non ha nessun precedente penale, non ha significato parlare di decorso del tempo perché non viene scritto nulla nemmeno all’inizio.

Per maggior sicurezza, però sarebbe bene esaminare la sentenza, perché le formule con cui si concludono i procedimenti sono varie e per l’utente non munito delle necessarie conoscenze può essere facile confondersi.

Categorie
diritto

c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?

In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?

In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:

«ART. 24 (L) 

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate. 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1); 

[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2) 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) 

(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa. 

(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»

Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui  direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».

Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.

Categorie
diritto

i procedimenti pendenti risultano sul certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati?

io sono stato chiamato come imputato per truffa per una vendita di un telefono su sito di aste e-bay, so che c’è un procedimento penale in corso, anche se ho contattato la controparte per cercare di rimborsarlo e chiudere la questione, volevo sapere se questo procedimento penale che ribadisco attualmente è in corso, verrà inserito nel mio certificato generale del casellario giudiziale visto che mi è stato attualmente chiesto dal mio datore di lavoro ovvero una società privata.

No, non viene inserito. Tieni però presente che spesso le società, specialmente quelle di grandi dimensioni, assumono informazioni in via informale tramite apposite agenzie che, sia pur illegittimamente, riescono ad avere accesso al registro dei carichi pendenti, per cui si tratta in fondo di un «segreto di Pulcinella», valuta tu se essere sincero e giocare a carte scoperte col tuo datore di lavoro o meno.