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Il comodato è inattaccabile?

avrei bisogno di un contratto di comodato d’uso, ho già visto le tariffe sul listino ma prima vorrei, se possibile, qualche precisazione. Abito nella casa di mia madre, intestata a lei e mia sorella, sono venuto ad abitare con lei, anziana, da circa 6 mesi. Avendo io 2 pendenze con l’agenzia delle entrate che non ho intenzione di pagare, la possibilità di un pignoramento mobiliare è concreta. Quindi vorrei un contratto di comodato d’uso che sia inattaccabile da un punto di vista legale che preservi tutto ciò che c’è dentro la casa di mia madre e che c’era già prima del mio arrivo. Ho letto su internet al riguardo che, per mettersi al riparo dai pignoramenti, dentro al contratto di comodato d’uso deve esserci una lista degli oggetti che sono di proprietà dell’intestatario dell’immobile, quindi non pignorabili, e che la lista più è particolareggiata e meglio è, questo è vero..? Se si dovesse arrivare a un pignoramento, cosa può o non può fare l’ufficiale giudiziario..?

Un avvocato non può, tanto più su di un blog pubblico, darti consigli idonei a consentirti di sfuggire a creditori che hanno giuste ragioni nei tuoi confronti.

Questo per motivi deontologici.

In generale, ti posso dire che, comunque, nessuno strumento che si possa pensare o progettare in queste situazioni è mai «inattaccabile».

Se intendi tutelare i beni che sono effettivamente di tua madre, per sottrarli alla presunzione di appartenenza al debitore, forse ci sono alcune cose che si possono fare.

Bisogna però studiare e approfondire prima la situazione, per vedere se e che cosa.

Se credi, valuta l’acquisto di una consulenza.

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Stanza in comodato e stato di famiglia: come funziona?

possiedo un immobile con giardino ma per motivi di lavoro non vi risiedo costantemente. Ho offerto una stanza con uso bagno/cucina a mio cugino 75enne . In tal modo l’immobile viene curato e lui ha la possibilità di tenersi occupato nei lavori di giardinaggio. Per fare le cose in regola ho registrato un contratto di comodato d’uso presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Al momento del cambio di residenza presso gli Uffici del Comune ci è stato comunicato l’obbligo dell’iscrizione del cugino nel mio stato di famiglia. Da qui il quesito : l’iscrizione dello stesso sul mio stato di famiglia quali conseguenze comporta in termine di agevolazioni ? Per esempio se lo stesso dovesse avere bisogno di accedere ad una struttura sanitaria o residenziale oppure se lo stesso dovesse avere necessità di cure mediche specialistiche ? Quali altri aspetti tener presenti? Non è possibile richiedere una convivenza anagrafica con stato di famiglia disgiunto

L’unico modo in cui due persone che stanno nello stesso immobile possano avere due stati di famiglia differenti è quello di frazionare, anche urbanisticamente, ove possibile naturalmente, l’immobile, attribuendo alle due porzioni risultanti due numeri civici diversi.

Se, però, in questo immobile risiedi non costantemente, non vedo dove sia il problema, basta porre la residenza anche anagrafica nella tua vera residenza per non averla più in questo immobile…

Per quanto riguarda le conseguenze, è davvero impossibile fare una ricognizione completa, dal momento che lo stato di famiglia è preso in considerazione dalla nostra legislazione migliaia di volte, ragione per cui non si può programmare nulla a riguardo, è evidente che, ad esempio, se si tratta di richiedere contributo o provvidenze il nucleo si considera composto da più persone con tutto ciò che ne consegue.

Se vuoi approfondire maggiormente, valuta di acquistare una consulenza. Iscriviti al blog per non perdere informazioni utili per trattare i problemi legali.

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Comodato precario di fondo rustico: come avere la restituzione?

Mia madre, proprietaria di terreno agricolo, ha concesso ad un conoscente il suddetto in comodato d’uso gratuito (senza durata predeterminata!!) con regolare registrazione presso l’Agenzia delle entrate. Ora, per motivi personali, mia madre vorrebbe rescindere tale contratto, come bisogna procedere? Basta una semplice raccomandata A/R inviata al comodatario (art. 1810 c.c) oppure bisogna passare per l’Agenzia delle entrate? Quanto tempo bisogna dare al comodatario per lasciare il bene? infine, se non provvede a lasciare il terreno entro il termine cosa succede con i suoi beni presenti all’interno, casetta in lamiera, gazebo, attrezzi da lavoro ma ancor peggio i suoi animali?

Il comodato fatto senza determinazione di durata è possibile e legittimo e si chiama precario.

In questo tipo di comodato, il proprietario può richiedere in qualsiasi momento la restituzione della cosa. Secondo il codice civile, non sarebbe previsto nemmeno un adeguato preavviso, dal momento che si tratta di un contratto pur sempre gratuito, ma a mio giudizio almeno tre mesi, per correttezza, è bene lasciarli, anche in considerazione della natura immobiliare ed agricola, cioè produttiva, dell’oggetto del comodato.

Il primo passo quindi è mandare la richiesta di restituzione del bene ai sensi dell’art. 1810 del codice civile che giustamente hai citato anche tu.

Volendo tutelarsi al massimo grado, si potrebbe valutare di intimare, parallelamente, anche una licenza per finita locazione, applicabile anche al comodato secondo una recente sentenza del Tribunale civile Mantova, 15 maggio 2018.

In mancanza, e qualora il comodatario non liberasse l’immobile, si dovrà poi procedere con un giudizio ex art. 447 bis cpc (rito locatizio) per riottenere la disponibilità dell’immobile, libero da persone, cose e animali.

Se avete fondati sospetti che il comodatario possa restare inottemperante alla richiesta di restituzione, vi consiglio di valutare la licenza per finita locazione.

Per quanto riguarda la lettera di «disdetta» o più propriamente la richiesta di restituzione, ti sconsiglio di farla da solo, mentre ti consiglio di farti assistere da un bravo avvocato. Il rischio di scrivere cose inesatte o addirittura per voi dannose è sempre troppo alto in contesti del genere. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Comodato di immobile: può riguardare anche i mobili?

sono proprietaria di una casa dal giugno 2010 e da un mese circa ho spostato la residenza presso l’abitaizone del mio compagno, quindi risulto proprietaria di seconda casa con il pagamento delle relative tasse. Nella casa di mia proprietà vive mia mamma, da sempre. Vorrei fare un contratto di comodato ad uso gratuito per ridurre la tassazione, in quanto il Comune di residenza prevede una riduzione della tassazione nel caso l’immobile è concesso ad uso gratuito ad un parente in linea diretta. Vorei sapere se nel contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile, posso includere anche tutti i beni mobili ivi presenti allegando un inventario o se devo effettuare due contratti di comodato distinti per l’immobile e per i beni mobili.

Il comodato può benissimo avere ad oggetto, e di solito ha, sia l’immobile stesso che l’universalità di mobili che ne costituiscono l’arredo, che sono stati posti a servizio dell’immobile principale.

Di solito si redige o un elenco dettagliato dei singoli mobili che sono ricompresi nel comodato, in modo del tutto analogo a quanto avviene nelle locazioni di immobili già arredati, oppure si allegano le fotografie degli stessi.

Considerata l’importanza non trascurabile dell’operazione, ti consiglierei di farti seguire da un avvocato per la redazione e la conclusione del contratto, generalmente è sufficiente un investimento minimo, ovviamente chiedi prima un preventivo.

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Pignoramento nella casa del debitore: e gli altri beni?

la situazione è questa: mia moglie con lavoro autonomo ha contratto un debito con una società di prodotti ( peraltro prodotti subito resi poichè non conformi e comunque già fatturati) . viviamo in divisione dei beni e mia moglie ha residenza da me, casa intestata a me e mobilio di mia propietà , l’altro giorno ufficiale giudiziario ha fatto visita e forse dopo aver compreso che gli oggetti di casa potevano essere solo di mio interesse ha rilasciato avviso barrando la casella ‘ non sono stati rinvenuti beni mobili sufficienti a garantire la pretesa creditoria. visto la situazione cosa consiglia di fare per tutelarci anche in futuro ?

Se è già venuto l’ufficiale giudiziario, immagino ci sia già stato un decreto ingiuntivo di cui voi avete ricevuto la notifica e per il quale non avete presentato opposizione nei termini.

Questo purtroppo è stato un primo importante errore, perché se i prodotti erano stati resi in quanto presentavano difetti avreste potuto difendervi nel merito, che è la cosa più importante.

Per il resto, non ho modo di sapere come mai l’ufficiale giudiziario abbia fatto questa valutazione, bisognerebbe conoscere meglio la situazione da tutti i punti di vista.

Siete stati comunque fortunati perché tutti i beni che si trovano presso la sede del debitore, cioè di solito la residenza, si presumono del debitore, quindi l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto pignorarli, non essendo assolutamente sufficienti le dichiarazioni delle altre persone aventi residenza nel medesimo posto, essendo invece necessario un atto avente data certa anteriore al pignoramento.

Per ulteriori dettagli, puoi leggere la scheda sul comodato. Leggi anche, a contrario, la scheda sul recupero crediti.

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Come non fare un comodato quando la cosa che servirebbe è un comodato?

faccio parte di un’associazione culturale che ha dato vita anche ad un movimento politico locale.
Di recente un’elettore si è proposto di concederci gratuitamente l ‘utilizzo di un locale commerciale di sua proprietà da utilizzare come ns sede. Vorrebbe però tutelarsi con una scrittura privata di comodato… ben disposti ad andargli incontro ma impossibilitati dal sostenere grandi spese (viviamo di autotassazione!) ed obblighi fiscali (tipici oneri del comodatario),ci chiedevamo se era possibile ricorrere ad una forma di scrittura che salvaguardasse entrambe le parti in questo senso. In parole povere può bastare, ai fini e valore legali, il mero accordo scritto (non registrato) tra le parti che specifichi la gratuità dell’uso (e lasciare le utenze intestate al proprietario pagando noi le bollette??)?

Facciamo un esempio.

Mettiamo che tu abbia bisogno di ridipingere casa tua, però non hai i soldi per la vernice. Allora vai in mesticheria e chiedi loro se hanno qualcosa che non sia vernice, ma venga venduta in bidoni di latta, sia colorata, ci si possa intingere un pennello e quando cosparsa sulle pareti ne determini l’aspetto cromatico.

I negozianti ti direbbero che se vuoi della vernice te la vendono volentieri, altrimenti te ne puoi anche andare affanculo.

Ugualmente, pari pari, fa lo Stato.

A te serve un contratto con il quale ottenere in godimento gratuito un immobile e magari regolare alcuni aspetti relativi a questa gestione come chi paga le spese, cosa succede se uno si fa male e così via.

Questo contratto è il comodato, cioè il negozio con cui una parte concede all’altra un bene in uso gratuito, esattamente come una sostanza per dipingere delle pareti sarà sempre una vernice.

Puoi dargli il nome che vuoi, a questo contratto, puoi scrivere nell’intestazione che è un «accordo», una «scrittura privata», gli puoi se vuoi anche dare un nome di persona come «Mario», «Gino» o, se preferisci, «Pina», ma chi lo prenderà in mano, con un minimo di formazione giuridica, saprà che è un comodato, perché tale è.

Tutto questo i giudici lo esprimono dicendo che il nomen juris apposto dalle parti ad un negozio non è né vincolante né più di tanto rilevante, perché il contratto viene «riconosciuto» e sussunto nel genere di appartenenza – operazione fondamentale, perché determina le norme allo stesso applicabili – in base per lo più al suo contenuto.

Io stesso mi trovo spesso di fronte contratti con nomi inappropriati, per lo più incompleti, perché relativi solo ad uno dei vari aspetti che trattano, quando in realtà sono contratti misti.

Quindi, in conclusione, un giorno il tuo bell’accordo privato, che in realtà è e non può essere altro che un comodato, potrebbe finire in mano ad un funzionario dell’agenzia delle entrate che lo riconoscerebbe subito e, qualora vi fossero state imposte da applicare da voi non pagate, vi farebbe un bell’avviso di accertamento.

Non ci sono quindi strade alternative per l’operazione che volete realizzare, se la volete la dovete fare nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legge, con tutto quel che ne consegue. Piuttosto, l’unica cosa che puoi valutare, con l’aiuto di un bravo commercialista, è se ci sono agevolazioni per associazioni e onlus.

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Sposarsi con chi ha debiti con Equitalia: si può fare?

vorrei sposarmi con il mio fidanzato che ha problemi con Equitalia e quindi vorrei sapere se sposandomi con la separazione dei beni sono tutelata in qualche modo da Equitalia . oltre 2 macchine( sono sul mio nome) per momento non abbiamo una casa nostra ma vorrei fare un mutuo (sempre sul mio nome) per la prima casa, equitalia un giorno potrà venire da me a pretendere qualcosa visto che ho sposato il mio fidanzato che aveva già debiti con loro?

Quando due persone vogliono formare una coppia, sarebbe bene che – insieme – investissero un po’ di denaro per ricevere una consulenza da un avvocato con lo scopo di capire le conseguenze legali delle scelte che stanno facendo al riguardo: forma della famiglia (matrimonio, convivenza, ecc.), scelta del regime patrimoniale e così via.

Questo perché la maggior parte delle persone opta per una soluzione piuttosto che per l’altra per lo più in base alla simpatia e alla tradizione: ciò però è sbagliato come tutte le volte che si adottano delle scelte senza conoscerne fino in fondo le conseguenze.

Tali considerazioni valgono per tutte le coppie, anche quelle che non hanno problemi specifici come la vostra, per le quali rimane sempre consigliabile una consulenza prefamiliare.

Su queste premesse, venendo al problema specifico della vostra famiglia, la prima cosa da dire è che la separazione dei beni non c’entra granché con il tema in questione e questo ci conferma ancora una volta che le persone comuni non capiscono bene come funzionano questi istituti, a volte difficili da comprendere anche per diversi giuristi.

In generale, non è che sposando un debitore di Equitalia tu ne assumi i debiti o la garanzia. Tu rimani con il tuo patrimonio e lui con il suo, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Ciò salvo che non intervengano delle vicende, ad esempio prestazione di garanzia da parte tua.

Un problema potrebbe sorgere in caso di esecuzione mobiliare presso la vostra casa. Ne parliamo nella scheda sul comodato, che ti invito a leggere con attenzione.

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Debiti di mio padre: rischio qualcosa se convivo con lui?

Attualmente io vivo ancora in casa con la mia famiglia, e mio padre non ha mai fatto presente le entrate/uscite dei propri guadagni.
Anche mia madre, essendone la moglie da 30 anni, ne è completamente all’oscuro. Da sempre.
Ultimamente sono già arrivate ben due raccomandate da equitalia, quindi è possibile che non paghi sicuramente qualcosa. Ho domandato, ma zero risposte.
Per volere di mia mamma sono co intestataria del cc di mio padre, e raramente a casa arrivano comunicazioni bancarie. L’ultima di due finanziamenti corposi (ignoti), uno invece per una tv (non necessaria!).
Le faccio presente che mio padre percepisce anche la pensione, che non ci sta tanto con la testa, e che non sappiamo cosa spende e spande per conto suo. E vorrei sapere se è obbligato a dare conto di ciò che fa, essendo in un nucleo famigliare e se posso agire legalmente e in che modo. E se posso avere info dalla banca in merito all’estratto conto che non vedo MAI.

Dovete capire che il diritto, e pure gli avvocati, sono strumenti limitati, a volte molto. Se fate confusione nelle vostre vite, non è che poi vi potete svegliare un giorno e pretendere che rivolgendovi ad un avvocato per quanto bravo vi possa sistemare tutto in poco tempo…

Fatta questa doverosa premessa, devo dirti che mancano nella tua descrizione del caso alcuni particolari importanti, il primo dei quali ovviamente la tua età anagrafica, e che quindi, comunque, posso darti solo indicazioni di carattere generale.

Una prima cosa da dire è che il tuo patrimonio e quello di tuo padre sono separati e ognuno di voi può gestirli in totale autonomia senza dover rendere conto in nessun modo all’altro. Sulla stessa successione di tuo padre, hai solo una aspettativa non giuridicamente tutelata, cioè tuo padre potrebbe decidere di spendere, sinché vive, tutti i suoi soldi, senza che tu possa farci nulla, salvo pochi, limitati e circoscritti casi.

Dato ciò, ti conviene innanzitutto separare concretamente i tuoi asset da quelli di tuo padre, visto che non conosci né puoi conoscere come si gestisce. Fatti quindi un conto corrente per conto tuo, mi sembra abbastanza elementare.

Sappi poi che rischi, in caso di pignoramento mobiliare, che vengano staggiti anche beni tuoi, senza possibilità poi di proporre una valida forma di opposizione. Leggi al riguardo con attenzione la nostra scheda sul comodato di beni mobili.

Al di là di questo, forse è il caso di recuperare un po’ di dialogo con tuo padre e in generale i tuoi genitori, che ti può essere utile anche per aspetti diversi da quelli patrimoniali. Magari valuta di andare da un mediatore familiare.

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Un terreno ipotecato può essere concesso in comodato?

Vorrei cortesemente sapere se una proprietà, nello specifico un terreno agricolo, ipotecato,può essere dato in comodato d’uso.

Le domande generiche, che prescindono dal caso concreto, non hanno mai, come ho detto centinaia di volte, alcun senso in diritto. Gli utenti dovrebbero limitarsi a descrivere un problema, lasciando ai giuristi il compito di stabilire quali sono le domande effettivamente rilevanti per inquadrarlo e, infine, risolverlo.

Fornisco pertanto una risposta in termini generali che non so quale utilità possa poi avere.

Si può concedere in comodato un terreno ipotecato? Ovviamente sì.

L’ipoteca non comporta la perdita del diritto di proprietà sul bene che ne è oggetto, ma rappresenta semplicemente una garanzia, un fermo del bene stesso a favore dei creditori del debito che ne è assistito, che vengono così a godere di un diritto di precedenza nell’essere soddisfatti rispetto ad altri eventuali creditori dello stesso debitore.

Altrettanto ovviamente, l’ipoteca ha diritto di seguito, essendo iscritta nei pubblici registri immobiliari.

Questo significa che se una persona costituisce un’ipoteca su di un terreno poi lo concede in comodato, i creditori potranno avvalersi dell’ipoteca, promuovendo la vendita forzata del bene, nonostante l’esistenza del comodato, che è stato stipulato dopo che l’ipoteca era stata iscritta nei pubblici registri.

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Per debiti di un familiare possono pignorare anche cose mie?

nel 2008 io e le miei sorelle abbiamo costituito una società agricola e abbiamo tramite atto notarile acquistato l’azienda agricola comprensiva di abitazione allora intestata a mia madre.
dopo vari problemi famigliari mia madre è tornata a vivere con noi presso la nostra abitazione.
essendo appunto tutto intestato alla società ,come possiamo noi ripararci da eventuali debiti o pignoramenti che i nostri genitori hanno nei confronti di terzi? C’è la possibilità di affittare loro due stanze? Preciso che mio padre non lavora mentre mia madre si.
C’è possibilità di rinunciare all’eredità dimio padre che nulla ha?

Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza e completezza ed inoltre la materia è tale, per complessità e importanza, da non poter essere trattata in modo esauriente in questa sede, ma da richiedere necessariamente un approfondimento con un avvocato, cosa cui ti invito a provvedere appena possibile.

In generale, si può solo dire che la legge presume che tutto quello che si trova presso la sede del debitore sia di proprietà dello stesso, salvo che non si fornisca un documento avente data certa che ne dimostra la titolarità in capo ad altri.

Da questo punto di vista, non sono affatto documenti aventi data certe gli scontrini, le fatture, i contratti di acquisto, perché sono tutte scritture private che, come tali, sono considerate prive di data certa che è un requisito che presenta, ad esempio, un contratto registrato.

Ne abbiamo già parlato in altri post, come ad esempio questo, questo e questo, a dimostrazione che si tratta di un problema piuttosto comune nella pratica.

In alcuni casi, si ricorre alla figura del comodato, su cui ti invito a leggere la relativa scheda, mentre invece non credo che la sublocazione di uno o più vani possa essere una soluzione, dal momento che si tratta sempre dello stesso numero civico. Leggi, per completezza, anche la scheda sul recupero crediti.