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Decreto penale di condanna: 8 cose da sapere.

Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal giudice in caso di rinvio a giudizio con formula “ad decretum”.

Ecco 8 cose da sapere sul decreto penale di condanna:

1) Il decreto penale di condanna viene emesso solo in casi di reati di lieve entità, ovvero quelli punibili con una pena pecuniaria o con l’arresto fino a tre mesi.

2) Il decreto penale di condanna viene pronunciato solo se il giudice ritiene che l’accusa sia fondata e che sussistano tutti gli elementi per condannare l’imputato.

3) L’imputato ha la possibilità di presentare una memoria difensiva, ovvero una sorta di difesa scritta, prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna.

4) Il decreto penale di condanna è impugnabile dall’imputato, che può presentare opposizione al tribunale entro 15 giorni dalla sua notifica.

5) Se il decreto penale di condanna viene confermato , l’imputato può impugnare per ottenere una nuova sentenza.

6) Il decreto penale di condanna può prevedere la condanna al pagamento di una somma di denaro (ammenda) o la confisca di beni.

7) In caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’imputato può chiedere il differimento del pagamento, in particolare se non dispone dei mezzi economici per farvi fronte.

8) Se l’imputato non paga l’ammenda prevista dal decreto penale di condanna, può essere condannato a una pena detentiva sostitutiva, ovvero all’esecuzione di una pena detentiva al posto del pagamento dell’ammenda.

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Decreto penale e precedente condanna: come gestirli?

Ho avuto un decreto penale di condanna nel 2013, passato irrevocabile nel 2014
Premetto non ho pagato la multa, era un bancarotta semplice(documentale)
Reato accaduto nel 2012.
E successivamente ho avuto una condanna sospesa art. 163 per un reato del 2010 irreversibile da dicembre 2018 cassazione(ho anche il dubbio che doveva essere prescritto nel mentre, visto che la sentenza in ultimo grado era di novembre 2017), appropriazione indebita riferita al locale che era fallito in quanto avevo preso 2 macchinari comprati da me per sostituire quelli precedenti ma il proprietario non ha ammesso di aver ritirato quelli diffettosi, ma é stata una causa lunga e andata non come speravo.
La domanda é posso chiedere l’estizione del decreto penale?
A breve mi servirà il passaporto e devo capire cosa fare della multa, penso nn me lo diano se non la pago

Al di là degli aspetti relativi al decreto penale, la cui estinzione va ancor prima che verificata valutata nella sua convenienza per te, quand’anche praticabile, ti serve una strategia globale di gestione dei due precedenti che, purtroppo, hai ad oggi ammucchiato.

Per fare questo tipo di lavoro, è assolutamente indispensabile esaminare copia sia del decreto penale che della seconda condanna.

Il mio consiglio sarebbe dunque quello di procurarti copia di questi due provvedimenti, il decreto penale e la sentenza di condanna, dopodiché acquistare un’ora di consulenza in cui iniziare ad esaminare insieme i documenti stessi e la situazione, per valutare che cosa si può fare a tuo vantaggio.

Quando hai i documenti, se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui, in questo secondo caso sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili o anche tramite telefono, se preferisci. Per l’invio dei documenti, potrai usare questa semplice guida.

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Avvocato non mi comunica condanna: è responsabile?

se in un procedimento penale si viene condannati senza saperlo in quanto l’avvocato a cui si è dato mandato ed eletto domicilio presso il suo studio non vi ha informato né dell’ultima udienza né della sentenza, facendo inoltre finire questa in giudicato senza che il cliente lo sapesse né potesse fare appello (rassicurandolo ogni qualvolta il cliente gli chiedeva notizie sullo stato del procedimento dicendo che sarebbe finito tutto in prescrizione) il cliente ha i gli estremi per fare causa all’avvocato ed ottenere un risarcimento o deve provare un danno effettivo calcolato a livello monetario? La mancanza di professionalità oltre alla mancata chance del fare appello (senza quella del potersi difendere correttamente) non bastano?

Non ha molto senso parlare in generale, astraendo dal concreto, dei problemi legali, che invece vivono sempre appunto di concretezza. Nel descrivere il tuo caso, insomma, avresti dovuto dire che tipo di condanna hai riportato, per quale reato, a quale pena e così via.

Se, invece, si astrae, volendo formulare delle domande, senza al contrario limitarsi a raccontare i fatti, che è quello che dovrebbe fare chi si rivolge a un legale, un avvocato non è quasi mai in grado di aiutarti, o non è in grado di aiutarti come avrebbe potuto se tu gli avessi fornito la descrizione precisa della situazione.

crop ethnic prisoner behind jail bars in daylight
Photo by Rheyan Glenn Dela Cruz Manggob on Pexels.com

Ormai sono venticinque anni che dico queste cose, un po’ in tutte le salse, e credo che non smetterò mai di farlo fino al giorno in cui andrò in pensione, anche perché si tratta di un problema risalente: anche Renzo dei Promessi Sposi, quando va da Azzeccagarbugli, si pone in questo modo, e infatti l’avvocato all’inizio non ne capisce niente, come ricordo in questo precedente post che ti invito a leggere.

Se tutto questo è vero in generale, è ancora più vero quando si va a trattare una materia delicata e spigolosa come la responsabilità professionale di un avvocato, che, prima di essere attivata, deve essere verificata con una certa precisione.

Sulla base del tuo racconto privo dei dettagli essenziali, l’unica considerazione che posso fare è che potrebbe esserci certamente una responsabilità del legale, che senz’altro deve comunicare le sentenze e i provvedimenti resi nel processo al cliente, ma, per quanto riguarda il danno, esso non può mai essere presupposto, ma deve essere esistente e comprovato, anche se ovviamente il danno risarcibile non è sempre monetario, ma può essere anche morale, nei limitati casi in cui la legge ne consente la risarcibilità.

Se vuoi approfondire, ti consiglio di acquistare una consulenza in cui appunto valutare tutti i dettagli del caso concreto e poi eventualmente inviare, tramite una diffida, una prima richiesta danni al legale, che, del resto, come tutti dovrebbe essere munito di una adeguata copertura assicurativa.

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Questa riconciliazione non s’ha da fare!

siamo una coppia sposata dal 2009 e nel 2011 io moglie ho chiesto la separazione e ce stata una causa…poi ci siamo ricongiunti e io ho chiesto all avvocato di mandare la domanda di riconciliazione al comune dove ci siamo sposati…adesso il problema è che per concludere la pratica di riconciliazione il comune ci ha detto che dobbiamo presentarci insieme ma lui dopo tre anni di carcere fatti in italia ha avuto l espulsione ed è stato portato al suo paese in marocco…come possiamo fare x concludere la pratica? Ci hanno detto che magari possiamo presentarci al consolato…quindi lui potrebbe andare li all ufficio consolare e io qui al comune? Viste anche le situazioni del virus che non ci permettono di viaggiare x avvicinarci…vorrei il suo aiuto….grazie

La vostra è una bellissima fiaba moderna, una specie di riscrittura in chiave contemporanea dei Promessi sposi, dove l’ostacolo non è più un cattivo signore, ma le crisi personali, la burocrazia e il detestabile diritto penale.

Comunque, la pratica di riconciliazione, che approfondisco anche nel mio libro «Come dirsi addio nel modo migliore», è una cosa che si fa presso l’ufficio di stato civile con una semplice dichiarazione dei coniugi che, normalmente, devono essere presenti di persona.

Per ovviare all’impossibilità per tuo marito di poter presenziare stante il provvedimento di espulsione (cosa che a mio giudizio assorbe anche il tema coronavirus…), forse si potrebbe provare con una procura rilasciata davanti alle Autorità consolari italiane in Marocco.

Magari potrebbero esserci anche altri sistemi, ma è una cosa su cui lavorare con l’ufficio di stato civile che deve raccogliere la dichiarazione.

Se ci tieni davvero a completare questa pratica, ti consiglio di incaricare prima possibile un avvocato che possa trattare la situazione e, dialogando con l’ufficio di stato civile competente, trovare una formula e un metodo che vadano bene e siano accettati dai funzionari addetti.

Se vuoi un preventivo dal mio studio per questo tipo di lavoro, puoi chiederlo, ovviamente è gratuito, compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

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Riferimenti.

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Pagate le spese legali: e la quietanza?

in una causa civile, il Giudice mi ha condannato a rimborsare le spese legali (+ iva e cpa) sostenute da controparte.
Ho provveduto al pagamento di quanto stabilito dal Giudice.
Non ho mai avuto una ricevuta a “quietanza” di quanto pagato a controparte
ho richiesto all’avvocato di controparte la copia delle parcelle da lui emesse e da me rimborsate ma non mi ha mai risposto.
cosa posso fare per chiudere la questione?

Secondo l’art. 1199 del codice civile, «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza».

Quindi, ottenere la quietanza è un «diritto» del debitore che adempie alla propria obbligazione.

Non so in che forma tu abbia provveduto a richiederla, se solo oralmente, di persona o al telefono, è il caso di provvedere invece per iscritto, preferibilmente tramite pec.

La richiesta di parcelle del legale, invece, non è una richiesta accoglibile perché la liquidazione delle spese non è avvenuta in base alle stesse, ma su quanto provveduto, in materia, nella sentenza. In ogni caso, queste note spese dovrebbero essere state depositate in giudizio e trovarsi, in copia, nel fascicolo d’ufficio del procedimento, da cui potresti, se proprio ne volessi una copia, estrarle.

La cosa si potrebbe approfondire ulteriormente e si potrebbe anche pensare ad una diffida tramite avvocato per la richiesta di quietanza, ma onestamente per me butta via dei soldi.

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Sentenza di patteggiamento e appalti pubblici.

In caso di patteggiamento con pena sospesa è possibile continuare a partecipare agli appalti pubblici?

La vedo molto grigia.

La sentenza di patteggiamento è, per legge, equiparata ad una sentenza di condanna.

Lo prevede la parte finale del comma 1 bis dell’art. 445 del codice di procedura penale, secondo cui appunto «Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Questa disposizione è stata introdotta nel codice nel 2003. In precedenza, la giurisprudenza si era occupata del tema giungendo ad esiti contrastanti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 1991, aveva infatti esplicitamente affermato che questa sentenza «non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull’accertamento pieno della fondatezza dell’accusa penale».

Queste pronunzie tuttavia ormai sono superate dal chiaro dettato legislativo vigente.

Ovviamente, sono fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge che prevedano eccezioni, però, nel caso degli appalti pubblici non sembrano esserci.

Anzi, i giudici per lo più tendono a ragionare nel senso della esclusione dalle gare per chi ha una condanna con pena applicata a seguito di patteggiamento (ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/2/1999, n. 59)

Se vuoi approfondire ulteriormente, valuta di acquistare una consulenza, anche se non credo che possa valerne la pena.

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Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

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Condanna penale: si può fare un concorso pubblico?

ho avuto una condanna per aggressione a pubblico ufficiale e il giudice di pace mi ha condannato a € 600,00 pena sospesa, posso far parte della polizia locale?

Quello che può fare o meno una persona con uno o più precedenti penali dipende, in generale, discrezionalmente dall’amministrazione che deve procedere all’assunzione, anche perché su uno o più precedenti specifici possono intervenire vicende modificative dello stesso.

Per esempio, per un fatto specifico, per cui è stata irrogata sentenza di condanna, può intervenire riabilitazione o estinzione del reato, che non cancellano affatto il precedente, come credono alcuni, ma ne elidono, cioè annullano, alcuni effetti penali.

Se ciò sia sufficiente per consentire di partecipare ad un concorso, per ottenere permessi o licenze, come tipicamente il porto d’armi, la licenza per fare la guardia giurata, è poi una valutazione che verrà svolta liberamente dall’amministrazione interessata e volta per volta competente.

Per cui la tua domanda, purtroppo, non ha molto senso.

In primo luogo, bisogna vedere esattamente cosa prevede la sentenza di condanna e se dopo la stessa sono intervenute, o si possono far intervenire, vicende migliorative come quelle sopra citate.

Se si possono far intervenire, e si stima che potrebbe essere utile, è poi ovviamente il caso di lavorarci sopra per ottenerle.

In secondo luogo, bisogna vedere cosa prevede, una volta che la tua posizione sarà stata chiarita, il bando di concorso cui intendi partecipare.

Ti conviene svolgere questo lavoro di approfondimento con l’aiuto di un avvocato, tieni solo in considerazione che può darsi che questo investimento non abbia ritorno per te, perché potrebbe anche concludersi con una valutazione negativa circa la possibilità per te di concorrere.

È solo un tentativo che puoi fare.

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Avvocati con regimi IVA diversi: che fare?

Se la parte vittoriosa non e’ titolare di partita iva, ha 2 avvocati con regimi iva diversi (1 forfettario,1 con p.iva) puo’ chiedere il rimborso totale dell’iva alla parte soccombente?
Purtroppo la liquidazione del giudice e’ stata inferiore a quanto da me effettivamente pagato di parcelle.
La parte di iva da me pagata ad uno dei difensori è comunque molto inferiore di quanto avrebbe dovuto pagare la parte soccombente se entrambi gli avvocati fossero stati con lo stesso regime iva.
La fatturazione dei 2 avvocati era 60% forfettario e 40% con p.iva , ho pagato il 30% in piu’ di parcelle, di quanto liquidato dal giudice.
Mi e’ stato proposto di divedere al 50%(metà) gli onorari liquidati dal giudice e solo su una metà di esse recuperare l’iva.

L’unico punto di riferimento a riguardo è la sentenza di condanna e, in particolare, il suo dispositivo nella parte che riguarda appunto le spese.

La condanna al rimborso delle spese che il giudice fa a sfavore di una parte ed a sfavore dell’altra non ha niente a che vedere con quello che tu hai pagato al tuo avvocato e coll’eventuale regime IVA dello stesso, ma viene determinata considerando, sostanzialmente, quello che è giusto che chi ha perso la causa rimborsi alla parte vittoriosa – che tale, peraltro, può essere stata, come accade molto frequentemente, solo in parte.

Occorre vedere cosa prevede al riguardo la sentenza, uno poi può avere anche cento avvocati ognuno con un regime IVA o fiscale diverso, ma l’unico riferimento rimane il capo della sentenza che dispone la condanna.

Il ragionamento per cui bisognerebbe guardare, a prescindere dall’importo, se i tuoi avvocati applicano l’IVA o meno non mi convince ed è comunque difficile da gestire, anche perché la cosa riguarda i rapporti interni tra di voi.

In ogni caso, la parte soccombente paga a te, poi sarai tu a pagare quanto dovuto ai tuoi avvocati, anche con l’eventuale aggiunta necessaria se quanto liquidato dal giudice non fosse sufficiente.

Il criterio che ti è stato proposto può essere un buon compromesso per risolvere pragmaticamente la situazione, al di là della difficoltà concettuale.

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