Se la ex compagna nella domanda di assegno unico ha messo 100%, per avere la restituzione di quanto dovuto si deve fare causa alla ex o bisogna chiederli all’INPS?
In questa domanda, è omesso un dato fondamentale per poter dare una risposta: bisogna sapere, infatti, se l’affido – parlo di affido perché scrivi testualmente «ex compagna», quindi intuisco che si tratti di un figlio nato da una convivenza o famiglia di fatto – è stato normato dal tribunale o no.
Se è stato normato dal tribunale, bisogna vedere in quale modo e con quale formula, cioè se affido condiviso, come è più consueto, o esclusivo.
In caso di affido condiviso, l’orientamento prevalente è che l’assegno unico spetti ad entrambi i genitori in ragione del 50%.
Soprattutto, se l’affido non è fosse stato normato, il mio suggerimento sarebbe di preoccuparsi di questo più che della percezione del 50% dell’assegno unico, perché, come predico da decenni, una ex famiglia di fatto non normata può dare, in qualsiasi momento, davvero molti problemi.
Dunque, se l’affido non fosse ancora stata normato, ti direi di incaricare un avvocato per vedere, dapprima, se possibile normarlo con una soluzione di tipo consensuale o congiura, tramite un ricorso sottoscritto da entrambi i genitori, dove potreste regolare anche la cosa dell’assegno unico, o, in caso fosse impossibile, agire anche in contenzioso per ottenere un provvedimento appunto destinato a regolare l’affido.
Nel caso in cui l’affido non fosse stato normato, la mia lettura della normativa a riguardo è che spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; in questo caso, a mio giudizio, può essere più funzionale tentare di richiederlo all’INPS semplicemente dimostrando la tua qualità di genitore, vedendo poi man mano quali sono gli adempimenti richiesti o le eccezioni formulate dall’istituto, agendo poi di conseguenza in relazione agli stessi.
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1) Il mantenimento può essere dovuto per i figli o per l’ex coniuge e può essere previsto in separazione, divorzio o affido.
2) Il mantenimento per il coniuge può venire meno quando lo stesso inizia una convivenza con un’altra persona.
3) Quando si verifica un fatto che può incidere sulla misura del mantenimento l’assegno non può essere ridotto col fai-da-te, ma bisogna sempre passare dal giudice.
4) La materia di famiglia, compreso il mantenimento, infatti é indisponibile e non se ne può disporre per contratto.
5) La riduzione del mantenimento dovuto per i figli é molto più difficile in generale da ottenere.
6) É abbastanza raro che il mantenimento per i figli venga ridotto, é più facile che venga eliminato al momento della loro autosufficienza.
7) In tutti i casi di soluzioni consensuali, come la separazione consensuale e il divorzio congiunto, ridurre il mantenimento é particolarmente difficile perché i giudici tendono a confermare ciò che uno ha firmato.
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Oggi parliamo di convivenza e obbligo di fedeltà, rispondendo alla seguente domanda di un nostro lettore:
«Salve in realtà mi sto preoccupando per mio cognato che è da diversi mesi che la sua attuale compagna lo tradisce ma lui ha paura di fare qualcosa perché un amico sua gli ha detto che non deve fare niente sennò lei lo può buttare fuori di casa e poi deve pagare un botto noi abbiamo foto e video delle macchine che stanno insieme in una casa di un’altra persona e fanno le loro cose (intime) lei esce dal lavoro alle 29 e torna a casa alle 00/01/02 di notte mi può dire cosa POSSIAMO FARE per non prenderlo di dietro?»
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vorrei sapere se la mia ex-compagna ha diritto ad essere ricompensata del contributo per la casa post separazione di fatto (non eravamo ne sposati ne co-abitanti legali). Inizialmente abitavamo in affitto e condividevamo tutte le spese a meta. Ho poi comprato una casa – prendendo mutuo e pagando tutti lavori. Una volta trasferiti nella nuova casa, la mia compagna ha continuato a contribuire alle spese relative alla casa con un contributo pari piu o meno quanto era la sua meta dell’affitto in precedenza ma meno della meta della rata del mutuo e circa 1/3 delle spese per la casa una volta incluse anche spese condoiminiali. Ora siamo separati e sto vendendo la casa: la mia ex dice che dovrebbe esser rimborsata – almeno in parte – di questo contributo sul mutuo che mi ha dato. E’ corretto? Come dovrebbe essere calcolato questo rimborso?
Non ci sono criteri precisi per una situazione come la vostra, anche perché ogni situazione è diversa.
Da un lato è vero che lei ti ha aiutato a pagare il mutuo, ma se tu non avessi acquistato una casa lei quei soldi che ha pagato a te per pagare il mutuo li avrebbe comunque pagati come affitto.
D’altro canto è vero che a te adesso rimarrà la proprietà di un immobile mentre a lei non rimarrà nulla…
In sostanza, l’unica possibile soluzione è quella equitativa, cioè una valutazione di buon senso, equilibrio ed equità sulla base della volontà di definire i rapporti tra di voi.
Potete provare a definire da soli una somma a tale riguardo, oppure potete rivolgervi ad un mediatore o ad un avvocato, per aiutarvi, dopo aver esposto il caso ed ascoltato entrambe le versioni, a determinare una cifra considerabile accettabile da tutti e due.
È abbastanza importante che, una volta raggiunto l’accordo su questa eventuale cifra di liquidazione, venga redatta, approvata e sottoscritta una apposita scrittura privata con la quale sia stabilito che, con il pagamento di questa somma, ogni rapporto tra di voi resta definitivamente definito, senza possibilità di richieste dall’uno nei confronti dell’altro.
In questa scrittura, si potrebbero inserire le eventuali altre questioni rimaste fuori.
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il mio ex convivente, da cui ho avuto una figlia ora quindicenne che risiede con me, che sono senza lavoro, e dal quale sono ‘separata’ da circa 7 anni, da 5 mesi non paga più il mantenimento mensile per la figlia minore, adducendo la colpa al Covid, visto che ha una partita iva….. ha 56 anni e un’unica figlia, lavora in proprio e non ha solidità, non ha beni, tipo casa di proprietà, o altro e, sinceramente, non so se il suo non pagare sia una ripicca per il fatto che ora ho una relazione stabile con un uomo benestante, generoso e lui lo sa bene. il mio ex ha anche avuto il buongusto di diffamarmi col mio attuale compagno, con lo scopo evidente di guastare il mio rapporto oramai solido, per fortuna. cosa posso far per tutelare mia figlia, almeno lei? una denuncia alle autorità competenti?
Ne ho parlato centinaia di volte nel blog.
Per questo, ti invito innanzitutto a fare una ricerca nei vecchi post.
Detto questo, volendo riassumere un attimo, che non fa mai male, le strade grossomodo sono due, utilizzabili anche in alternativa tra loro:
1) un recupero crediti di tipo civile, per maggiori approfondimenti quale ti rimando alla scheda relativa, raccomandandoti in particolare adeguate riflessioni e considerazioni sul concetto di solvenza;
2) una denuncia querela di tipo penale per mancato adempimento degli obblighi familiari.
Ognuna di queste strade presenta dei pro e dei contro, il principale vantaggio della seconda è la spesa molto ridotta anche perché dopo la denuncia iniziale l’iniziativa è lasciata alle autorità, che però non sempre sono così veloci come si vorrebbe.
Ti consiglierei di valutare di acquistare una consulenza in cui approfondire intanto, considerando tutti i dettagli della vicenda, compresa la situazione patrimoniale e giuridica del tuo ex compagno, quale potrebbe essere la strategia migliore per la tua situazione. In questa sede, si potrebbe anche fare la prima diffida tramite avvocato. Per maggiori informazioni, clicca qui.
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Da15 anni io e il mio compagno viviamo insieme ed abbiamo da subito dichiarato al Comune di abitare presso lo stesso domicilio. Se chiediamo uno stato di famiglia, questo risulta composto da me, lui e i nostri figli (9 e 11 anni). Vorrei capire, quindi, come siamo inquadrati dal punto di vista legale, cioè se diritti e doveri sono uguali a quelli matrimoniali. Se non è così, vorrei sapere cosa fare per poterci avvicinare il più possibile alla situazione legale che costituisce il matrimonio, senza doverci sposare. Ad esempio, nel caso di morte di un coniuge, quello che resta in vita gode di pensione o altro trattamento economico per il fatto di essere sposati. Nel nostro caso abbiamo qualche tutela oppure niente?
Al momento, la vostra è una famiglia di fatto. I vostri diritti e doveri reciproci, tra genitori, non sono affatto uguali a quelli di una famiglia unita in matrimonio, dal momento che la vostra è una convivenza di fatto, una unione libera, dove non esiste obbligo di coabitazione, fedeltà reciproca, collaborazione e così via.
Verso i figli, invece, le situazioni giuridiche sono invece molto più simili, comparandole con quelle dei figli nati da persone unite in matrimonio, anche se ci sono ancora residue differenze, specialmente a livello processuale, dove l’affido dei figli di persone non coniugate viene sempre regolato passando dal tribunale, mentre nel caso dei «figli matrimoniali» si possono fare gli accordi in house.
Ci sono una serie di situazioni che sono state recentemente parificate, in tutto o in parte, a quelle di cui «godono» i coniugi, proprio per dar conto della sempre maggior diffusione delle convivenze, appunto già per i conviventi di fatto.
La convivenza dopo la legge 76 del 2016
La legge 76, celebre per aver introdotto nel nostro paese le unioni civili, ha previsto una serie di diritti e situazioni tutelate anche per i conviventi di fatto come voi, in maniera da dare altrettante coperture a situazioni che in passato avevano determinato problematiche.
Già da ora, avete già queste tutele, mentre, se vorrete avvicinarvi di più al matrimonio, potrete stipulare un accordo di convivenza, come ti dirò meglio nel prossimo paragrafo.
I conviventi di fatto, da questo punto di vista, sono coloro che rientrano nella nozione data dall’art. 36 della legge: «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Per l’accertamento di tale situazione, deve esserci una risultanza anagrafica corrispondente, come previsto dall’art. 37. Quindi la convivenza non si può «inventare» ma deve risultare effettivamente a partire innanzitutto dalla coabitazione e dallo stato di famiglia.
I conviventi di fatto rientranti in questa nozione, che sostanzialmente non innova rispetto a quanto già si opinava precedentemente, sono tutelati nelle seguenti situazioni:
in caso di detenzione in carcere di uno dei due, l’altro gode dei diritti di visita e altre facoltà previste per i coniugi dalle leggi di ordinamento penitenziario (art. 38)
in caso di malattia o ricovero, l’altro convivente ha diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie e personali che spettano ai coniugi (art. 39)
ciascun convivente può stabilire che sia l’altro a prendere le decisioni sanitarie su di lui in caso cada in stato di incapacità di intendere o di volere, come ad esempio in ipotesi di un incidente a seguito del quale cade in coma (art. 40): questa nomina può avvenire anche con semplice scrittura privata o addirittura di fronte ad un testimone (questa può sembrare una innovazione intelligente, ma è una scelta disgraziatissima, pensa solo a cosa può accedere in caso di testimone falso; già solo per questo varrebbe la pena fare una dichiarazione scritta e metterla in un luogo sicuro);
il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa familiare in caso di decesso dell’altro convivente, analogamente a quanto previsto per il coniuge superstite dall’art. 540 del codice civile, ma per un periodo sensibilmente più breve (due anni o un periodo pari alla convivenza, ma comunque non superiore ai cinque anni) (art. 42); se la casa familiare era condotta in locazione, il convivente ha diritto di succedere all’altro convivente deceduto nel contratto (art. 44); per conseguire l’assegnazione di una casa popolare, il convivente conta come il coniuge (art. 45)
il convivente di fatto ha diritto ad un risarcimento uguale a quello che sarebbe corrisposto al coniuge nel caso in cui l’altro convivente resti ucciso in un sinistro stradale o altro incidente o fatto illecito di terzo (art. 49)
Tutti questi sono diritti di cui godete già adesso, per il semplice fatto di essere conviventi di fatto.
Gli accordi di convivenza.
Per avvicinare la vostra situazione giuridica a quella delle coppie unite in matrimonio, potete stipulare, con l’assistenza anche di un avvocato, un contratto di convivenza.
I contratti di convivenza sono stati introdotti in Italia nel 2016 – si tratta dunque di una riforma recente – sempre con la legge n. 76, articoli 50 e seguenti, dettati appunto dopo quelli che prevedono i diritti di tutti i conviventi, anche quelli che non hanno stipulato un accordo.
Con i contratti di convivenza i conviventi regolano, secondo la legge, i «rapporti patrimoniali relativi alla … vita in comune» (art. 50), ma questa definizione è fuorviante perché in realtà, se è vero che con il contratto non si regolano rapporti personali, è anche vero che la sua conclusione, tra i conviventi, determina conseguenze anche sui loro rapporti personali, determinando l’insorgenza di obblighi di famiglia, dal momento che comportano la necessità di mantenimento nel caso in cui uno dei due cada in stato di bisogno.
Ma vediamo le cose con ordine.
Per stipulare questi contratti, che a mio giudizio, regolando situazioni che hanno riflessi sugli obblighi di famiglia, sarebbe molto più corretto chiamare «accordi», si può andare da un avvocato.
L’avvocato assiste i conviventi nella determinazione congiunta dei contenuti dell’accordo, dopodiché – e questa è una cosa molto importante – ne autentica le sottoscrizioni, in modo che sia accertato con valore legale che le firme apposte nei contratti siano appunto genuinamente state apposte dalle persone che vi figurano come parti. Inoltre, entro dieci giorni, l’avvocato deve trasmettere l’accordo di convivenza al comune di residenza dei conviventi stessi per l’annotazione nei registri dello stato civile (art. 52). Questa annotazione è fondamentale in quanto, con l’accordo, i conviventi possono adottare un «regime patrimoniale della famiglia» corrispondente alla comunione legale tra coniugi, che ha dei riflessi, delle conseguenze legali, per i terzi che vengono a contrarre con uno dei due conviventi, del tutto analogamente a quanto avviene con la comunione tra coniugi.
Questo è un argomento molto tecnico, che vale la pena approfondire con un’apposita consulenza, specialmente se uno dei due conviventi ha un’attività in proprio.
Con l’accordo, i conviventi possono (art. 53):
indicare la residenza;
stabilire le modalità di contribuzione alla vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni
Il punto n. 2 è molto interessante, perché conferisce ai conviventi un potere che non spetta neanche ai coniugi, che invece, a riguardo, devono sottostare ad una regola già preformata dalla legge, di cui parlo in un altro post che ti consiglio di leggere con attenzione: clicca qui.
Con questo accordo, ad esempio, i conviventi possono ad esempio stabilire che uno dei due va a lavorare fuori casa, mentre l’altro rimane in casa, ad accudire i figli e gestire la casa stessa, mentre quello che lavora e percepisce un reddito deve darne una parte prestabilita all’altro.
Fai attenzione però. Questo potrebbe risolvere i problemi di tutela di un convivente, che tipicamente in questo caso sarebbe la donna (che sono sessista è ormai noto ;-)), ma in realtà dura solo finché dura il contratto di convivenza.
Poniamo che una donna faccia un accordo di questo genere con un dirigente d’azienda che guadagna 6.000 euro al mese e si obblighi a rigirargliene 2.000. Tutto questo dura solo finché dura l’accordo di convivenza, quindi questa donna dovrebbe progettare adeguatamente la sua vita anche finanziaria perché se a cinquant’anni venisse lasciata dal convivente essendosi sempre occupata di casa e figli avrebbe ben poca professionalità da spendere nel mondo del lavoro a quel punto e si ritroverebbe con niente in mano!
Come insegna l’uomo ragno, insomma, da grandi poteri grandi responsabilità: tutti questi nuovi «diritti», come tanti altri diritti esistiti in passato, spesso finiscono per rovinare le persone, specialmente se c’è inconsapevolezza. Sarei solo più contento se i media, i giornalisti, gli intellettuali, cui spetterebbe questo compito, fossero meno «giulivi» nel presentare queste radiose innovazioni e fornissero alle persone gli strumenti per capire davvero di che cosa si tratta e come devono maneggiare queste cose.
Del punto 3 abbiamo già detto. I conviventi possono adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni tra coniugi, come appunto i coniugi, sistema di cui ho parlato tante volte nel blog ed al cui archivio ti rimando. In particolare, puoi leggere un post miliare sul tema: clicca qui.
Conclusioni.
L’importanza è la consapevolezza e progettare adeguatamente la tua famiglia in base alla vostra situazione concreta, a quello che fate fuori e dentro casa.
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Io ed il mio compagno non siamo sposati, conviviamo da un paio d’anni. Lui è separato ed ha due figli che abitano con la madre a 500 km da casa mia in cui vive anche lui. Ha un lavoro stabile e guadagna discretamente, unico problema lo stipendio gli basta appena a coprire le sue spese; per casa praticamente non gli rimane nulla. Se capita un imprevisto deve anche ricorrere al mio aiuto o a quello dei suoi parenti. Sostiene che devo sopportare tutte le spese di casa io in quanto guadagno più di lui (non molto ma vero) e non ho tutte le spese che ha lui (i viaggi su e giù dai figli in particolar modo incidono molto, poi la rata della macchina e varie). Io gli ho detto che a mio avviso dovrebbe sempre comunque riservare una parte del suo stipendio, che siano 50, 100 euro per il suo di mantenimento in casa mia. Mi fa sapere cosa ne pensa, come può immaginare è motivo di varie discussioni.
Non esistono, ovviamente, disposizioni di legge, specialmente così granulari, in materia di contribuzione di ciascuno dei conviventi al menage famigliare, specialmente appunto per quanto riguarda la convivenza, che è una libera unione di fatto, dove non si applicano le regole previste per l’unione di natura matrimoniale, che i membri della coppia non hanno potuto ho voluto realizzare.
Questi aspetti sono lasciati interamente agli accordi tra i conviventi.
Peraltro, il tema del denaro e del suo utilizzo è uno degli argomenti che genera maggior conflitto all’interno della coppia. È evidente però che questo conflitto non può essere risolto con l’applicazione di norme giuridiche…
Ti proporrei di valutare il ricorso piuttosto a uno strumento come la mediazione familiare, facendo alcune sedute con il tuo compagno in cui discutere con l’aiuto di un mediatore queste e altre tematiche che eventualmente dovessero esserci con alcuni problemi all’interno della vostra coppia.
Ti consiglio di cercare un mediatore operante nella tua zona, solo se non dovessi proprio trovarne uno puoi provare a chiederci un preventivo per fare alcune sedute telematiche. ricordati di iscriverti al blog e radio solignani per non perdere post come questo che non trovi da nessuna altra parte.
In questo episodio del podcast, rispondiamo alla domanda che ci ha lasciato, tramite messaggio vocale, una nostra ascoltatrice relativamente ai trattamenti pensionistici e alle provvidenze di cui si può godere quando si vive ancora insieme ad un marito, o comunque ad un coniuge, dal quale si è legalmente separati ma con quale ci si trova ancora nello stesso stato di famiglia. Come sentirai, purtroppo per situazioni di questo genere non ci sono soluzioni specifiche, bisogna studiare ancora più approfonditamente la situazione concreta e vedere se si può lavorarci sopra per migliorarla in qualche modo. Manda anche tu la tua domanda, iscriviti al podcast. Riferimenti: – convivenza e stato di famiglia
1)Il principio della “riserva di codice”, contenuto nel Decreto legislativo, 01/03/2018 n° 21, pubblicato in G.U. 22/03/2018 ed entrato in vigore dal 6 aprile, ha voluto unificare in un unico alveo tutte le disposizioni in materia penale già contenute in diverse previsioni legislative allo scopo di dare maggior protezione a beni di rilievo costituzionale. L’essenziale ratio del principio è stata quella di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei soggetti e, conseguentemente, tentare di concretizzare la effettività della funzione rieducativa della pena. Il principio viene attuato mediante l’inserimento, all’interno del codice penale, di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore, per dare più forza alle stesse e per evitare la dispersione delle tutele. Oggetto della riserva di codice, fra le altre, sono state le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi;
2)Fra le conseguenze dell’introduzione del ridetto principio vi è, per l’appunto, l’introduzione nel codice penale dell’art 570 bis, che così dispone “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”
3)Detta previsione è stata al centro di numerose polemiche e non è attualmente scevra dal rischio di pronuncia di incostituzionalità dato il riferimento esclusivo alla famiglia “tradizionale” evidenziato dal primo comma. Nel riferirsi al coniuge ed esclusivamente ad esso, la norma riprende la tutela che era prevista dalla disposizione ex art. 12-sexies della legge 898/1970, (abrogandolo) in materia di divorzio e perciò espressamente riferita al coniuge ed alla crisi del matrimonio, ma, allo stesso modo, non include anche la tutela che era prevista dalla legge dall’articolo 3 della legge 54/2006 nei confronti di tutti i figli naturali anche se non riconosciuti, o comunque di coppie non sposate. L’art 570 bis infatti è espressamente abrogativo dell’art 3 citato, come anche delle altre tutele previste in materia di famiglia non contenute nel codice penale, in virtù del principio della riserva di codice. L’articolo 570 bis pertanto, seppur voglia concentrare e specificare tassativamente la punibilità del soggetto che viola gli obblighi familiari, concentrando la censurabilità della condotta solo nei confronti del coniuge, implicitamente ammette che il medesimo comportamento, cioè la violazione degli obblighi familiari, da parte di un soggetto non coniugato, ma che ha procreato, non possa essere perseguita proprio perchè in assenza di vincolo giuridico di coniugio, superando tutte le agognate e raggiunte condizioni di uguaglianza fra figli naturali e riconosciuti che si erano attestate da poco tempo nell’ordinamento.
Conseguenze
Per il principio di tassatività dell’ordinamento penale quindi, che, a tutela del cittadino, obbliga il giudice ad applicare solo ed esclusivamente ciò che viene sancito dalla norma, l’art. 570 bis configura come soggetto punibile solo ed esclusivamente il coniuge che non provvede ai figli, non essendo prevista altra figura punibile dalla lettera della previsione normativa. La tutela della posizione di figli di persone non coniugate però continua e continuerà ad essere effettiva ricorrendo all’art. 570 c.p. che, riferendosi indifferentemente a violazione di obblighi familiari, punisce chi abbandona il domicilio domestico, o comunque serba una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie e si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Il riferimento alla responsabilità genitoriale mette in luce tutte le possibili applicazioni ampie del concetto di famiglia, potendo farvi riferimento indifferentemente per coppie coniugate o non coniugate. Condotta contraria alla morale della famiglia è certamente rappresentata dalla violazione degli obblighi di mantenimento dei figli, legati indissolubilmente dal rapporto genitoriale che è immutabile nel tempo. I genitori sono tali a prescindere dai rapporti fra loro, ed hanno specifici obblighi che non possono essere limitati od esclusi da nessuna definizione normativa. Il passaggio auspicato dal concetto civilistico di “potestà genitoriale”di stampo fortemente ottecentesco e privatistico, che conferiva la proprietà dei figli ai genitori, a quello più moderato e costituzionalmente orientato di “capacità genitoriale”, che conferiva un rapporto più equilibrato fra genitori e figli, a quello più moderno e completo di “responsabilità genitoriale” non può e non deve subire limitazioni o bruschi arretramenti culturali, da nuove previsioni che apparentemente ampliano le tutele per le famiglie ed i figli ma che in realtà non modificano alcunchè ed addirittura possono limitarle.
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il mio compagno ha fatto ricorso per divorzio giudiziale dopo 10 anni di separazione (lei ostacolava in tutti i modi un consensuale). La prima udienza sarà a gg. Hanno due figlie di cui una con un bimbo e residente dal padre, mentre l’altra residente dalla madre. In fase di separazione ognuno si impegnava a mantenere una figlia (senza pretendere spese né ordinarie ne extra dall’altro) Lei si è costituita chiedendo: -350€ per lei (si sta facendo licenziare dopo 15 anni poiché dice di non poter piu’ lavorare – con certificati medici) – 350€ per la secondogenita residente con la madre,un lavoro a tempo determinato con il quale prende 1500€, scadrà a Luglio -2500€ x spese arretrate straord. Lui chiede: -150€ di mantenimento per la figlia (prende 1000€/mese c/contratto fino a luglio) e 150€ per il nipote residenti con lui) Può lei prendere il mantenimento nonostante conviva da 10 anni con un altro e hanno una figlia insieme? e i mantenimenti per le figlie?
Secondo la giurisprudenza pressoché costante, la nuova convivenza determina il venir meno della solidarietà post coniugale, con conseguente impossibilità di richiedere un mantenimento per il coniuge che vive con un nuovo compagno.
Se, infatti, il coniuge dopo la separazione o il divorzio, forma un nuovo nucleo familiare, di fatto o di diritto, tramite celebrazione di un nuovo matrimonio, non si vede perché, in caso di bisogno, questo coniuge debba continuare a farsi aiutare dall’altro coniuge, dividendo attualmente la vita con un nuovo compagno, cui toccano i relativi doveri di solidarietà, a livello etico nella convivenza, giuridico nel matrimonio.
Secondo una pronuncia di Cassazione del 2015, peraltro, una convivenza con una certa durata esclude la possibilità di richiedere di nuovo il mantenimento al precedente coniuge anche dopo la sua eventuale cessazione… Anche qui è facile capire che una solidarietà post coniugale non può durare per sempre, specialmente se nel frattempo il coniuge ha avuto rapporti stabili, duraturi e importanti, tanto che il rapporto con l’ex coniuge è molto sfilacciato ed allentato e non si può certo farlo rivivere solo quando si tratta di percepire del denaro.
Il mantenimento per i figli può sempre essere chiesto, ma bisogna vedere se ci possono essere i presupposti. In sede di divorzio, invece, non si possono affatto chiedere arretrati di spese straordinarie.
Mi sembra una situazione che ben avrebbe dovuto e potuto essere gestita consensualmente, probabilmente uno dei coniugi si è impuntato su richieste che non hanno tanta ragione di essere, facendo perdere, come spesso accade, tempo e soldi a tutti.
Non credo che vi serva un avvocato per la gestione di questa fase del divorzio, dal momento che avete già un difensore che mi pare abbia impostato correttamente ogni cosa, ma se mai doveste averne bisogno, anche a livello di un secondo parere, potete chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.