Categorie
diritto

Immagini di personaggi famosi: si possono sfruttare?

sono un artigiano e vorrei vendere le mie creazioni su internet. realizzo quadretti con silhouette, quindi disegni neri, dove l’immagine che si vede è quella di personaggi famosi. quindi ho intenzione di sfruttare l’immagine di un personaggio famosoin modo commerciale, vendere.
posso fare questa cosa e se no che cosa dovrei fare e a chi devo rivolgermi?
i personaggi famosi sono vari.

Ovviamente non si può, per più di una ragione.

Innanzitutto potrebbe esserci proprio una questione di diritti d’autore o copyright per cui il personaggio famoso in questione potrebbe aver già ceduto ad un’altra società i diritti di sfruttamento della sua immagine (merchandising).

In secondo luogo, ci sono ulteriori diritti, rispetto a quello di autore, che potrebbero esser violati, come quello dell’immagine e della personalità, non tutte le persone potrebbero comunque gradire di essere rappresentati su determinati supporti.

Vedo la cosa difficilmente realizzabile, anche perché si tratta di personaggi volta per volta diversi per i quali potrebbero valere regimi altrettanto diversi.

Ovviamente si può approfondire, ma non credo che ne potrebbe valere la pena. Se credi, valuta di acquistare una consulenza.

Iscriviti comunque al blog per non perdere il fondamentale post del giorno.

Categorie
diritto

«Posso condividere?» Alcune considerazioni utili.

Condividere

La roba buona va condivisa.

Come sapete, sono molto attivo sui social, dove mi diverto a pubblicare battute, articoli, cose serie, riflessioni, spunti, aforismi, di tutto un po’.

Ogni tanto, qualcosa che scrivo piace e i miei contatti, per lo più su facebook, mi fanno la ormai classica domanda «posso condividere?».

La domanda è fatta in piena buona fede, ma è un po’ strana, perché a mio giudizio, in generale, la condivisione è l’essenza stessa dello stare sui social network e, forse, più in generale in questo mondo – tutti ricordiamo «Happiness is real only when shared» di Christopher McCandless.

Vediamo in generale se si può legittimamente condividere quello che viene pubblicato da altri su un social, con qualche considerazione per quanto riguarda il mio caso.

Rispettare l’autore.

Stare su un social, mi pare, serve quando si trovano dei contenuti interessanti o comunque gradevoli. Quando ci si imbatte in contenuti del genere, io credo che sia un dovere metterli a disposizione dei propri contatti, in modo che anche loro possano fruirne. Se ognuno di noi condivide i contenuti interessanti, allora le nostre bacheche diventano sempre più ricche e appunto interessanti. Ma anche viceversa…

Peraltro, ogni utente dei social sceglie, al momento in cui si iscrive o ci si iscrive, se i suoi contenuti devono essere riservati, e in quale grado, o meno. Ad esempio, su facebook si può scegliere il grado di «privacy» in modo abbastanza granulare. Su twitter, invece, tutto quello che viene pubblicato è necessariamente visibile a tutti, anche perché twitter in realtà non è un social, ma una piattaforma di microblogging con molte caratteristiche social. Ma anche in quel caso spetta all’utente sapere che iscrivendosi a twitter e pubblicandoci in cima tutto sarà ulteriormente condivisibile.

Quindi, dal punto di vista legale, la condivisione di un contenuto pubblicato in modo pubblico e quindi aperto a tutti su facebook (tutti i miei post ad esempio sono pubblici, anche perché la privacy su facebook è un’illusione) o su twitter o linkedin o altro è legittima.

È importante notare che perché questa legittimità si mantenga il contenuto deve essere condiviso e/o riprodotto in modo integrale e, soprattutto, indicando in modo completo l’autore e proprietario dello stesso.

Uso non a caso il termine proprietario: se un contenuto viene pubblicato su facebook o su twitter, non diventa affatto «di tutti», come credono alcuni. Anzi, proprio la pubblicazione su queste piattaforme può, tutto al contrario, servire come prova che quel contenuto è di proprietà di chi per primo lo ha pubblicato con quella forma e quel contenuto.

Il contenuto, dunque, è riproducibile, ma ha un proprietario, i cui diritti devono essere rispettati. Come si rispettano i diritti del proprietario? Innanzitutto, riconoscendo il suo diritto morale di autore e cioè indicandolo come autore.

Non va assolutamente bene copiare un tweet scritto da altri, senza indicarne l’autore, quasi, spesso, a suggerire che siano parole proprie.

Non va bene nemmeno limitarsi a mettere le virgolette o a scrivere «cit.» o «dal web», che sono amenità idiote che non consensono nemmeno a chi legge di conoscere l’autore di un contenuto, che magari queste persone possono essere interessate a cercare e a seguire in modo periodico, iscrivendosi ai suo aggiornamenti.

Insomma, citare un contenuto senza indicarne l’autore è sia illegittimo, sia cattivo per il tuo karma, perché non aiuti gli altri, non aiuti l’autore, non aiuti chi vorrebbe entrare in contatto con lui.

Condividere in tutte le forme.

Se viene citato l’autore, per contro, tutte le forme di condivisione a mio giudizio sono lecite. Dall’utilizzo degli strumenti predisposti dalla piattaforma in cui il contenuto è pubblicato, come il condividi su facebook o il retweet su twitter, alla realizzazione di uno screenshot grafico, al copia e incolla del testo – sempre appunto che rimanga indicato il nome dell’autore.

Personalmente, se un mio contatto condivide una cosa che scrivo, nella sua forma integrale, mi rende pieno di gioia. Viceversa se copia un mio contenuto senza citare il mio nome. Mi dà molto fastidio, analogamente, quando ciò avviene con altri autori.

Se credete, dunque, condividete pur sempre tutto quello che pubblico, unica cosa che chiedo é che sia citato il mio nome o che la condivisione avvenga nella sua forma originaria, è la cosa che mi fa più piacere di tutte.

Al netto di tutto questo, una volta rispettate le regole minime di legge e di buon senso, ogni volta che leggete qualcosa che trovate utile, anche solo divertente, un buono spunto per riflettere o che in qualche modo vibra dentro di voi, fatelo circolare.

Io lo faccio sempre, se notate, e credo che sia giusto fare circolare le parole che sono per noi utili quelle che ci hanno colpito e che vogliamo trasmettere a tutti i nostri amici perché magari anche loro possono trarre utilità o possono venirne colpiti.

Personalmente, quando una cosa è interessante non mi limito mai a mettere il mi piace ma la condivido sempre.

Credo che dovremmo fare tutti così, in questo modo i contenuti più interessanti avrebbero più diffusione fino a magari a diventare virali e così hai visto mai che si riescano a cambiare anche un po’ di cose, forse anche solo a livello di mentalità.

Le parole hanno una loro forza, una loro vibrazione, ma io credo che questo voi lo abbiate già capito se mi seguite sempre con così tanta attenzione e con così tanto affetto.

Facciamole andare in giro, facciamole circolare il più possibile.

Evviva noi.

Categorie
diritto

Fotografie di attori o sportivi: si possono pubblicare sul web?

Vorrei sapere se sia possibile inserire su una piattaforma web l’ immagine di un attore piuttosto che di uno sportivo, come esemplificativo di successo, anche senza il consenso dello stesso.

La cosa ha a che fare con il diritto all’immagine, i cui principi di base sono posti dall’art. 10 del codice civile, rubricato «Abuso dell’immagine altrui», secondo cui «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».

Quindi ognuno di noi ha un diritto sulla propria immagine, cioè il diritto che immagini o fotografie che ci ritraggono non vengano utilizzati impropriamente o illegittimamente. È un diritto della personalità, quindi una posizione giuridica abbastanza forte e tutelata in modo speciale dall’ordinamento.

L’utilizzo di immagini di personaggi pubblici e sportivi è poi ulteriormente previsto dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto di autore.

Secondo l’art. 96, «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo» 97, che prevede che «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

In certi casi, dunque, l’interesse pubblico alla divulgazione può legittimare la riproduzione del ritratto e dell’immagine.

Ci sono però due ulteriori aspetti da considerare.

Innanzitutto, come prevede il secondo comma dello stesso art. 97, «il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

Inoltre bisogna valutare eventuali diritti del fotografo, di cui parla l’art. 98 successivo. Oltre al profilo del diritto all’immagine della persona ritratta nell’immagine stessa, c’è infatti il problema del diritto d’autore del fotografo, sia sotto l’aspetto morale, quello cioè di essere riconosciuto autore della fotografia, sia sotto quello economico.

Categorie
diritto

Ricette di cucina e copyright: esiste una tutela dell’autore?

Ciao sono una blogger e mi occupo di cucina, mi è capitato di trovare su altri siti internet delle ricette copiate dalle mie. Si trattava proprio della stessa preparazione e degli stessi ingredienti. Che cosa posso fare per evitare questa cosa? Posso registrare le mie preparazioni?

Internet è un mondo ampio e a volte è difficile accorgersi di chi copia i contenuti, quindi spesso i colpevoli restano impuniti. Ma capita, soprattutto nel campo dei cd foodblogger che ci siano plagi e vere e proprie repliche delle creazioni altrui.

Bisogna innanzitutto essere sicuri di avere un contenuto originale, per ingredienti, preparazioni, ecc.

Spesso le ricette che raggiungono la notorietà sono la rielaborazione di piatti tradizionali. Ma può parlarsi di diritto d’autore delle ricette di cucina?

Il Tribunale di Milano ha stabilito di si, decidendo in una causa tra un appassionato di salumi, che pubblicava sul proprio sito internet delle ricette di cucina da lui elaborate e una scrittrice che copiava alcune ricette per includerle nel suo libro.

Così nonostante le ricette riprendessero ingredienti e metodi di preparazione tradizionali, quindi già noti a molti, il salumiere aveva svolto una propria attività di ricerca e di selezione delle ricette tradizionali, rielaborandole e rendendole in qualche modo originali.

Data l’originalità delle ricette di cucina del salumiere, la scrittrice non poteva pubblicarle senza il consenso, perché appunto soggette al diritto d’autore.

Il Tribunale ha ordinato l’immediato ritiro del libro e ha riconosciuto anche un risarcimento del danno in favore dell’autore delle ricette.

È bene sapere che il diritto d’autore sorge per il solo fatto di aver creato un’opera. Non c’è bisogno di registrazioni alla SIAE o di contratti di edizione con una casa editrice.

Si deve solo poter dimostrare, in un eventuale contenzioso, che la propria ricetta è precedente a chi dice di averla creata.

Categorie
diritto

Nomi di dominio ICANN riservati: come sapere di chi sono?

Questo tutorial è ancora una volta frutto della collaborazione con i colleghi del network dal volto umano, in particolare ringrazio il collega Corrado Amoroso di Milano per avermi indirizzato correttamente verso la strada più proficua.

Alcuni nomi di dominio gestiti dagli USA attraverso l’ICANN sono riservati, ovvero godono di un servizio di protezione della privacy di chi li registra.

Praticamente, quando registri un dominio gestito da ICANN, come i .com, i .net, ma anche gli innovativi .love, .guru e molti altri, puoi chiedere di rimanere anonimo pagando un piccolo sovrapprezzo, al momento circa 10 dollari.

Il servizio di anonimizzazione è fornito da società terze, che appunto custodiscono i veri dati di chi registra il dominio, indicando sè stesse come soggetti titolari del dominio.

In questo modo, chi interroga il database whois per sapere di chi è un determinato dominio, sotto il quale ad esempio vengono compiute attività illecite, di solito copia illegittima di contenuti oggetto di diritto d’autore a favore di altri, non riesce a sapere chi usa effettivamente il dominio, ma solo il nome della società che fornisce il servizio di riservatezza.

In questi casi, dunque, come bisogna fare per conoscere l’effettivo titolare, contro cui procedere?

La soluzione è scrivere, anche semplicemente via mail, alla società che fornisce il servizio, recuperandone l’indirizzo tramite una apposita ricerca su google.

Recentemente mi è capitato di doverlo fare per un dominio, vi metto di seguito la mail che ho formulato io, che può essere utile come esempio magari anche per altri interessati:

This is Solignani Massa law office.

The domain «…» is used by anonymous people for copyright infringement practices and other law violations and is damaging several clients of us.

The real owner of the domain is covered at whois.com through a privacy service of yours, Whois Privacy Protection Service, Inc.

We would need to gain access to real data in order to send the owner a written notice of infringement and a cease and desist request, otherwise our clients would be severely damaged.

Thank you.

Yours sincerely,

avv. Tiziano Solignani
studio legale associato Solignani Massa
Caselline, 330 – 41058 Vignola (MO)
partita IVA 03502250362
tel. 059 76.19.26
pec solignani@pec.solignani.it

Nel mio caso, la società fornitrice del servizio di anonimizzazione si chiamava appunto Whois Privacy Protection Service, inc.. Questa società presenta nella pagina home del proprio sito l’indicazione di come rivolgersi alla stessa per poter conoscere le generalità effettive di chi gestisce il dominio.

A seguito della mia mail, la Whois Privacy Protection Service ha fornito tali generalità, il giorno stesso in cui avevo spedito. Del resto, è ovvio che queste società non possono, peraltro per dieci dollari circa, assumersi la responsabilità di proteggere o nascondere una persona o un ente che, sotto lo scudo dell’anonimato, commette illeciti o reati, con la eventualità di diventarne complici, con le ulteriori conseguenze di legge.

Riassumendo, quindi, se avete bisogno di sapere chi è il reale titolare di un dominio gestito da ICANN, dovete fare quanto segue:
– consultare il dabatase whois;
– vedere quale società di anonimizzazione è stata utilizzata;
– cercare con google i recapiti email della società che fornisce il servizio di anonizzazione;
– scrivere una mail a questa società indicando per quali motivi vi occorrono i dati e prospettando, in caso di mancata fornitura, le azioni legali del caso.

Buon lavoro a tutti.

Categorie
diritto

Posso copiare contenuti da altri blog o siti internet?

in procinto di creare un blog mio, posso riportare articoli, estratti, opinioni provenienti da altri siti reimpaginando, eventualmente ponendo accento su alcuni aspetti, ma tutto CITANDO ESATTAMENTE il link da cui ho tratto il materiale, senza dover pagare oneri ma solo, appunto, citando il link esatto?

Generalmente no.

Ogni contenuto originale creato e pubblicato in rete è proprietà intellettuale del suo autore, semplicemente per effetto della creazione stessa, comprovata solitamente appunto dalla pubblicazione, almeno per quel che riguarda i blog, senza bisogno di nessuna registrazione, deposito o altre cose del genere.

Sicuramente, a mio giudizio, non puoi copiare articoli interi, cosa che per il titolare dei diritti sarebbe dannosa anche sotto il profilo dei risultati di indicizzazione nei motori di ricerca o SEO, che oggigiorno è di fondamentale importanza per chiunque crea contenuti su internet.

Puoi, forse, copiare brevi passaggi, indicando la fonte con precisione e completezza, così come si fa sempre quando si redige un saggio in cui si citano brevi estratti di altre opere, così come previsto dalla legge italiana sul diritto d’autore e dalle legislazioni in materia di altri Stati.

Concludo dicendo che può darsi che il blog a cui intendi fare riferimento abbia definito delle condizioni generali di utilizzo, pubblicando i suoi contenuti sotto una licenza particolare, prerogativa, anche questa, del titolare del diritto d’autore, come ad esempio la licenza creative commons. In questi casi, per sapere cosa puoi fare o meno, devi leggere la licenza.

Categorie
diritto

Posso inventare un personaggio ispirandomi ad altri coperti da copyright?

I personaggi inventati da un determinato autore sono coperti da copyright. Entro quali limiti si può prendere ispirazione dai personaggi dell autore per crearne di nuovi senza incorrere in una violazione del copyright?

Ovviamente è impossibile e soprattutto inutile parlare in generale di una cosa del genere.

L’unico modo che avrebbe un minimo di senso per affrontare il problema sarebbe prendere i due personaggi, quello originale e quello creato ex novo ma «ispirandosi» al primo e confrontarli in concreto.

Anche così facendo, tuttavia, probabilmente non si raggiungerebbe una conclusione certa e che potrebbe consentire di procedere senza alcun rischio, dal momento che gli apprezzamenti che si possono fare riguardo all’originalità di una creazione rispetto ad un’altra sono prettamente discrezionali e potrebbero variare notevolmente da giudice a giudice.

Se vuoi approfondire, puoi valutare di acquistare una consulenza ma, proprio per quanto sopra, onestamente non so quanto ne possa valer la pena, se non per dimostrare, un domani, almeno la tua buona fede.

Categorie
diritto

Come posso riottenere un dominio che il mio fornitore si è dimenticato di rinnovarmi?

Titolare di due domini come ed it, nel 2013 ho dimenticato di rinnovare quello it che saltuariamente utilizzavo come redirect e possedevo ininterrottamente dal 2007. Poichè a Dicembre 2013 il dominio risultava non assegnato, ho incaricato del rinnovo il mio Provider dell’epoca che me ne ha regolarmente fatturato il costo il 27 Dicembre 2013.
A Febbraio scorso ho avuto bisogno di utilizzare quel dominio secondario ma ho scoperto di non possederlo in quanto da Marzo 2014 risulta assegnato ad una SRL slovena.
Il Provider, richiesto, mi ha laconicamente suggerito di rivolgermi direttamente al nuovo registrant per richiederne la restituzione (!) mentre alla mia formale opposizione all’assegnazione, il Registro italiano TLD ha negato l’esistenza di un mio diritto su quel dominio. In pratica il Provider mi ha fatturato il rinnovo senza però richiederlo. Il dominio perso è così legato alla mia particolare attività online da esserne sinonimo. Che fare?

Credo che dovresti comunque provare a chiedere il rilascio in via bonaria al titolare attuale del dominio, la società slovena, cosa che, in caso di probabile diniego, ti servirà anche per far vedere che ti sei prodigato in qualsiasi modo.

Sulle possibilità di riottenere in via giudiziaria, o comunque tramite una vertenza legale, il dominio, non mi posso esprimere perché dovrei conoscere meglio le circostanze del caso e soprattutto sapere qual è il dominio stesso, cosa che giustamente per esigenze di riservatezza non menzioni in questa sede.

Ad ogni modo, questa sarebbe ovviamente la prima cosa da fare.

In seconda battuta, resta la possibilità responsabilità del tuo fornitore di servizi per non aver provveduto al rinnovo, naturalmente anche qui occorrerebbe approfondire maggiormente riguardo alle circostanze e alla disponibilità di prove al riguardo a tuo favore.

Categorie
diritto

Posso pubblicare brevi estratti di film su youtube?

Sono intenzionato ad aprire un canale Youtube sul quale pubblicare piccoli estratti di cinema d’autore escludendo qualsiasi scopo commerciale.
Mi basterebbe in questo caso dichiarare che non posseggo la paternità dei diritti sulle opere o rischio d’incorrere in denunce/ripercussioni dalla SIAE?

Ovviamente una dichiarazione di questo genere non serve a nulla e non sposta i diritti di cui sono eventualmente titolari autori ed editori del bene intellettuale.

Il problema va affrontato più nel merito, vedendo se ci sono spazi per questi estratti che vorresti mettere su youtube, ad esempio sia negli USA che nella nostra legislazioni sono previsti «fair uses» e cioè ipotesi in cui parti limitate di un’opera protetta possono essere riprodotte, il caso classico è ovviamente la citazione che in un libro si fa di un breve passaggio altrui.

Se è chiaro il concetto di base, tuttavia, può essere meno facile nella pratica riuscire a capire dove sta il confine tra breve estratto, come tale lecito, ed estratto più esteso, come tale illecito.

Non so che portata abbia il tuo progetto, ma un piccolo approfondimento iniziale, eventualmente con l’assistenza di un esperto della materia, non farebbe sicuramente male, anche a dimostrazione della tua buona fede se un domani dovessero mai esserci problemi.

posso usare un marchio non registrato simile a quello di un’altra azienda?

Ho un azienda che usa due marchi (uno registrato da 12 anni e l altro non registrato e usato da 6 anni). Ho lavorato per tre anni con un’altra azienda piu nota del mio settore, ora il rapporto si e’ concluso e loro mi contestano il marchio non registrato perche’ simile al loro. Nel periodo di collaborazione gli e’ andato bene e non lo consideravano una concorrenza sleale. Possono fare questo?

Una qualsiasi indagine in materia di marchi deve necessariamente iniziare dall’analisi … dei marchi stessi, e quindi dalla loro conformazione, grafica o lessicale, e dalla comparazione tra i medesimi. Inoltre, va visto il valore e la forza di protezione del singolo marchio, per cui se parliamo in entrambi i casi di un marchio d’uso, quindi se entrambi i marchi non sono registrati, occorrerebbe paragonare il preuso e il periodo d’inizio dello stesso. Se, invece, parliamo di un marchio, da un lato, non registrato e di un altro marchio, dall’altro, registrato, occorre particolareggiare l’indagine, perchè comunque il marchio non registrato è tutelato anche nei confronti di quello registrato, sia pure solo nei limiti del preuso.

Quando si tratta di marchi, poi, spesso vengono in considerazione altre disposizioni previste nel nostro ordinamento, molto più elastiche, in materia di concorrenza sleale, che potrebbero, pur nella legittimità dell’uso in astratto del marchio, renderlo illegittimo per altri profili, per cui non si può prescindere dall’analisi del modo in cui il marchio viene usato e dalla situazione concreta, oltre che dal paragone in astratto tra i due tipi di marchio.