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Posso avere copia di un video in cui sono menzionato?

ieri sera il presidente dell’associazione di volontariato della quale faccio parte (e ne ero presidente fino a febbraio scorso) ha registrato un video (inviato a tutti i volontari dell’associazione) durante il quale ha fatto un’esposizione della sua precedente gestione (la mia) dicendo cose non vere. Prima di mandare in onda il video, su un apposito canale al quale siamo stati invitati a sintonizzarci) ha detto che il video non poteva essere divulgato. Considerato che durante il video si è fatto espresso riferimento alla mia persona, la mia domanda è: posso chiedere che mi venga consegnata copia del video??? In caso affermativo, quale è la corretta procedura per chiedere il suddetto video?

In base ai canoni del mio approccio strategico, sul quale ti rimando all’attenta lettura del relativo post di approfondimento, ti suggerisco di inviare subito una diffida in cui richiedi consegna di copia del video.

La diffida falla fare ad un avvocato, non commettere l’errore di mandarla a tuo nome: invieresti alla controparte il messaggio per cui la questione non ti sta davvero a cuore e finiresti per indebolire la tua posizione.

Per vedere i dettagli della nostra offerta puoi consultare questa pagina.

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Reclamo garante privacy: cosa occorre?

Ero giudice di una federazione sportiva. Nonostante le dimissioni il mio nominativo appare ancora, assieme alla data di nascita, sul sito della federazione. Ho scritto due pec, una a fine maggio e l’altra due settimane fa, per richiedere la rimozione dei dati personali. Nessuna risposta. Il centralino mi ha detto che le richieste probabilmente sono state ignorate perché l’indirizzo, unico disponibile, è dell’amministrazione, che ignora questi contenuti in quanto c’è una mail ordinaria per la privacy. Ho scritto lì, ma tranne la richiesta della prova che ho inviato delle pec non è cambiato nulla. Ora sono stanco: posso già fare reclamo al Garante della Privacy?

Per chi legge, preciso che al Garante non si fa più ricorso, ma si fa adesso reclamo, il ricorso è stato sostituito dalla nuova figura del reclamo da maggio 2018.

A quanto mi risulta, non è necessario alcun adempimento preliminare oltre ovviamente alla richiesta bonaria di rimozione – che nel tuo caso peraltro è già stata fatta con modalità idonee, dal momento che la PEC è equipollente alla raccomandata a ricevuta di ritorno – per inoltrare il reclamo al garante

Quindi a mio giudizio puoi procedere con il reclamo, ovviamente allegando le richieste che hai già fatto e illustrando le circostanze.

Il procedimento per la istruttoria e la decisione del reclamo però richiede alcuni mesi, specialmente per casi non particolarmente gravi ed urgenti come il tuo.

Un’alternativa che potrebbe essere interessante, anche se però a differenza del reclamo comporta dei costi, può essere quello di fare inviare una diffida tramite avvocato… Le richieste di tutela della privacy, così come le richieste di qualsiasi altro genere, hanno sempre qualche speranza in più di essere accolte se sono firmate da un legale sulla propria carta intestata, come spiego meglio nella scheda sulla diffida di cui ti metto sotto i riferimenti.

Non so se per te possa valere la pena fare un investimento di questo genere, magari puoi provare intanto con il reclamo e poi se vedi che le cose non si risolvono, passato un po’ di tempo, puoi sempre provare con una diffida tramite avvocato.

Ti raccomando di non mancare di iscriverti al blog e al podcast radio solignani per poter leggere aggiornamenti quotidiani come questo che ti consentono di capire come gestire i problemi non sono legali della vita e che non trovi da nessun’altra parte.

Riferimenti.

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Moglie che ruba il cellulare: che fare?

Note dell’episodio.

Oggi ti parlo di un problema non trascurabile: mogli che, in fase di separazione giudiziale, rubano il cellulare del marito per precostituirsi utilissime prove inutili.
Cosa che ormai é un grande classico italiano, che ha dato origine a tanti gustosi siparietti con un coniuge chiuso in bagno intento a scorrere i contenuti più rilevanti del cellulare, mentre l’altro coniuge fuori bestemmia picchiando alla porta come un ossesso, trasalendo quando la moglie, di quando in quando, esclama «quella puttana!»
Un’ennesima, imperdibile, puntata, tutta da ascoltare, di radio Solignani!

Riferimenti.

Di seguito, alcuni precedenti post del blog, o puntate del podcast, menzionati durante l’episodio o comunque aventi ad oggetto tematiche collegate a quelle trattate in questa puntata, che ti consiglio di consultare.
blog.solignani.it/schede-pratiche/strumenti/la-lettera-o-diffida-stragiudiziale-dellavvocato/ La lettera o diffida dell’avvocato. | Tiziano Solignani
blog.solignani.it/schede-pratiche/problemi-penali/come-si-presenta-una-denuncia-querela/ Come si presenta una denuncia querela. | Tiziano Solignani
[la risposta è nel podcast]

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Progetto riservato poi diffuso: è violazione della privacy?

Dopo la ristrutturazione della ns. casa a schiera il vicino ci ha citati dall’avvocato perché secondo lui non avevamo rispettato le distanze. In quella sede ho scoperto che il vicino e l’avvocato sono in possesso del nostro progetto bozza che abbiamo usato solamente per chiedere dei preventivi a diverse ditte di costruzione e quindi un progetto non ufficiale. La sorella del vicino lavora in una di queste ditte ed io presumo che è stata lei a portare il progetto a suo fratello. La ditta può passare ad una terza persona dei dati personali? Il progetto contiene il mio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc. Come posso tutelarmi? E’ una violazione della Privacy? La ditta, non avendo ricevuto l’incarico, non dovrebbe cancellare i miei dati personali?

Molto probabilmente è una violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Faccio però queste osservazioni.

Innanzitutto, se ho ben capito, avete già una causa civile di cui occuparvi, che vi porterà via soldi, energia, tempo. Dovete quindi valutare se volete allargare il fronte ad altre questioni collaterali, e non risolutive rispetto a quella più importante oggetto di causa, che parimenti richiedono, per essere adeguatamente coltivate, soldi, energia e tempo.

Supponendo per un attimo che si decida di «allargare il fronte» anche alla tutela della privacy, non sarebbe così immediato dimostrare chi ha commesso la violazione, dal momento che il progetto in questione, per tua stessa ammissione, ha circolato ed è stato mostrato a diverse aziende a scopo di raccolta del preventivo. Si può forse presumere che la parente della vostra controparte sia l’autrice della violazione, ma per andare da un sospetto, per quanto possa sembrare corposo, ad una dimostrazione vera e propria ce ne corre.

Tutto sommato, la mia impressione è che, coltivando questa vertenza di privacy, in cui pur i vostri diritti sono stati violati, finireste per disperdere le preziose risorse di cui disponete per affrontare la questione principale, risorse che, è bene non dimenticarlo, sono limitate, per poi magari finire per incartarvi e, dopo aver speso parte di queste risorse, non riuscire nemmeno ad ottenere un risultato.

Anche ipotizzando un ricorso, infatti, all’autorità garante per la privacy, che è una iniziativa tutto sommato meno costosa di una causa civile, il tema della prova della violazione e del responsabile della stessa rimane con tutta la sua importanza.

A livello strategico, per quanto possa non essere giusto, il mio consiglio probabilmente sarebbe più quello di concentrarvi sulla causa in materia di violazione delle distanze dai confini.

Se credete, si può approfondire maggiormente, sia per l’una che per l’altra questione; nel caso, potete richiederci un preventivo compilando il modulo che si trova nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Trattamento dati a fini commerciali: c’è il codice deontologico.

Dopo grande attesa è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015, il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, promosso dal Garante della privacy e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori.

Il Codice – che entrerà in vigore il 1° ottobre 2016 – individua criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne il trattamento dei dati provenienti da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili.

Ecco le principali novità.

  1. Allo scopo di comporre un fascicolo di informazione commerciale, dovranno essere utilizzati solo i dati personali del soggetto cercato o i dati di persone fisiche o giuridiche che hanno legami giuridici o economici con l’interessato.
  1. I dati utilizzabili potranno essere forniti direttamente dall’interessato; reperiti da fonti pubbliche (quali i pubblici registri, gli elenchi, i bilanci, i documenti delle Camere di Commercio etc.) o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (come le testate giornalistiche e siti web di enti pubblici). In relazione alle fonti pubblicamente e generalmente accessibili, sarà consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi 6 mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative. Ogni dato dovrà espressamente indicare la fonte da cui è stato reperito.
  1. Tutte le società che operano nel settore dovranno pubblicare un’informativa completa almeno sul proprio sito web. Tale informativa deve recare obbligatoriamente: l’indicazione  dei  responsabili  del  trattamento,   qualora designati, e/o l’elenco degli stessi; l’indicazione  dei  siti  Internet  o  altre  sedi  dove  sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica  e  dettagliata informativa di ciascun fornitore; l’indicazione delle modalità attraverso le quali e’ possibile esercitare i diritti riconosciuti dal Codice. I  fornitori  aventi  un  fatturato  annuale  per  servizi  di informazione commerciale non superiore a € 300.000, potranno rendere   l’informativa   solo   attraverso   la   relativa comunicazione sul proprio sito Internet.
  1. Il consenso dell’interessato non costituirà elemento necessario al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale.
  2. I dati personali potranno essere conservati solo per periodi di tempo determinati. L’introduzione di un limite temporale rappresenta la disposizione più significativa del testo.In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali – salvi i termini più restrittivi previsti da  specifiche norme di legge  – potranno essere conservate per un periodo di tempo  non  superiore  a  10  anni  dalla  data  di apertura della procedura del fallimento;  decorso  tale  periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti  avviata  una  nuova  procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito  o  ad  altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può  protrarsi  per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture. Le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o  iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel  qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.Le informazioni diverse da quelle sopra menzionate potranno essere conservate dal fornitore per il periodo di tempo  in  cui  rimangono  conoscibili  e/o  pubblicate  nelle  fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

 

  1. Coloro che operano nel settore dovranno utilizzare solo dati aggiornati, pertinenti e non eccedenti l’attività di informazione commerciale.

 

  1. Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

 

Finalmente una maggiore tutela della dignità e della riservatezza delle persone, nel rispetto della libera iniziativa economica.

Non rimane che attendere il 1° ottobre 2016, data a partire dalla quale sarà considerato illecito qualunque trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale, non conforme al testo sottoscritto.

quando si diffama e si pubblica il numero di cellulare di una ragazza su un forum

Circa 1 mese fa son entrato in un forum mi son iscritto inserendo un nick e una password,e qua ho intravisto dei discorsi che mi sembravan rivolti ad una ragazza che conosco,dopodiche ho cominciato a inserire commenti pure io su questa mia conoscenza ho messo il nome (ma non il cognome) la via e il paese dove abita e una parte del suo numero di cellulare, mi son lasciato un po andare e ho messo cose un po diffamatorie, sta di fatto che questa e venuta a conoscenza del tutto (ho negato di esser io l autore di queste discussioni), e entrata pure lei in questo forum,ha visto le discussionisu di lei, e tramite non so chi si e accorta che al nick in questione in questo forum( cioe io) e un email che gli avevo spedito tempo fa risultava lo stesso ip mi ha messo nell angolo,io x cercar di discolparmi le ho detto che l email l ho spedita tramite un pc a casa di un amico, e le discussioni cosi dettagliate su certi particolari su di lei in questo forum e che io raccontavo un po tutto a questo mio amico anche le sue cose personali(non so se mi ha creduto). da questo forum son stato bannato,ho mandato varie email all amministratore domandadogli se esiste la possibilita di cancellare le mie discussioni,ma ancora niente non ho ricevuto risposta e su questo forum ci son ancora i messaggi che ho messo. mi dispiace molto di quello che ho fatto in 20 min.ho rovinato un amicizia di 4 anni,non l ho fatto con cattive intenzioni.a cosa vado incontro?

In quello che hai fatto c’è sia la diffamazione, nella sua versione un po’ più grave per essere stata commessa con un mezzo assimilabile alla stampa come un forum telematico, sia le violazioni delle norme in materia di tutela dei dati personali, dal momento che il numero di cellulare non era sicuramente un dato ostensibile, specialmente nello stesso contesto. Ora quel che succederà dipende dalla presentazione o meno da parte della ragazza o dei gestori del forum, per cui ti consiglierei innanzitutto di presentare una lettera scritta di scuse alla ragazza, quindi di depositare una istanza del 335 in Procura per vedere se già esiste un procedimento a tuo carico. Infine, per quanto riguarda la richiesta di rimozione dei commenti, ti converrebbe risalire al titolare del dominio su cui è ospitato quel forum per poi mandargli una raccomandata o una pec. Ti consiglierei di farti seguire da un legale.