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Passaporto e precedente penale: che cosa fare?

DOMANDA – Ho fatto richiesta di passaporto x lavoro ed è “bloccato” xche c è una multa penale da 100euro . Non riesco a capire il motivo. Ho scritto al gip e mi è stato detto che devo pagare 0.98e x avere la.multa / provvedimento., tramite pagopa.. ho provato èi chiedono un codice che ho chiesto nuovamente al gip . Ma non mi ha ancora risposto. Quale può essere il costo x pagare una marca da bollo da euro 0.98 e una.multa da 100.. e come è possibile che mi venga trattenuto il passaporto x questo?

— RISPOSTA – La situazione non è molto chiara, purtroppo non esistono soluzioni «magiche», né è pensabile che io ti possa pilotare a distanza.

Devi prendere un avvocato anche perché è opportuno, oltre a conseguire il passaporto, vedere anche di preciso che tipo di procedimento penale hai subito ed in quale forma, perché potresti avere un precedente senza saperlo.

Possono, ad esempio, averti notificato un decreto penale di condanna in un luogo in cui, tuttavia, tu non abitavi più.

Errori di notifica, sfortunatamente, sono piuttosto frequenti.

Ti consiglio dunque di incaricare un avvocato per fare un accesso al fascicolo e vedere innanzitutto che cosa è successo in sede penale, per poi risolvere il problema del rilascio del passaporto.

Se vuoi incaricarmi di fare questo lavoro, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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diritto

Decreto penale e precedente condanna: come gestirli?

Ho avuto un decreto penale di condanna nel 2013, passato irrevocabile nel 2014
Premetto non ho pagato la multa, era un bancarotta semplice(documentale)
Reato accaduto nel 2012.
E successivamente ho avuto una condanna sospesa art. 163 per un reato del 2010 irreversibile da dicembre 2018 cassazione(ho anche il dubbio che doveva essere prescritto nel mentre, visto che la sentenza in ultimo grado era di novembre 2017), appropriazione indebita riferita al locale che era fallito in quanto avevo preso 2 macchinari comprati da me per sostituire quelli precedenti ma il proprietario non ha ammesso di aver ritirato quelli diffettosi, ma é stata una causa lunga e andata non come speravo.
La domanda é posso chiedere l’estizione del decreto penale?
A breve mi servirà il passaporto e devo capire cosa fare della multa, penso nn me lo diano se non la pago

Al di là degli aspetti relativi al decreto penale, la cui estinzione va ancor prima che verificata valutata nella sua convenienza per te, quand’anche praticabile, ti serve una strategia globale di gestione dei due precedenti che, purtroppo, hai ad oggi ammucchiato.

Per fare questo tipo di lavoro, è assolutamente indispensabile esaminare copia sia del decreto penale che della seconda condanna.

Il mio consiglio sarebbe dunque quello di procurarti copia di questi due provvedimenti, il decreto penale e la sentenza di condanna, dopodiché acquistare un’ora di consulenza in cui iniziare ad esaminare insieme i documenti stessi e la situazione, per valutare che cosa si può fare a tuo vantaggio.

Quando hai i documenti, se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui, in questo secondo caso sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili o anche tramite telefono, se preferisci. Per l’invio dei documenti, potrai usare questa semplice guida.

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diritto

Decreto penale e due appelli: come è possibile?

nel Novembre 2011 ho ricevuto a mezzo raccomandata un decreto penale di condanna per un udienza dove non ero presente,difeso da un avvocato d’ufficio mai sentito anche se avevo un avvocato di fiducia dal luglio 2011 anno in cui sono stato aggredito e rapinato da 3 ragazzi. Ho sporto denuncia ed un PM leggendo”per tutto il tempo dell’aggressione ho constatato la mancanza dalle mie tasche di un coltellino di misura indefinita che avevo raccolto da terra ” In realtà me lo avevano lanciato alle spalle.
Contro il decreto di condanna tramutato in una contravvenzione con Pena Sospesa. Il mio avvocato ha fatto opposizione e nel 2013 c’è stato l’Appello dove sono stato condannato in CONTUMACIA ma il mio avvocato me l’ha tenuta nascosta. Il mio avvocato mi ha mandato l’avviso di citazione in Appello per questo fine Marzo. Perchè un secondo Appello? È vero che rischio una condanna più grave.Mi posso presentare in aula senza avvocato? Se non mi presento?

Hai fatto un esempio eccezionale di un caso in cui, senza esaminare con cura il fascicolo del procedimento, è assolutamente impossibile dire alcunché di utile o sensato.

Purtroppo è verissimo che nel corso di procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi si verificano non così di rado veri e propri errori o mancanze, a cominciare ad esempio dalle notifiche che – specialmente nel penale, dove sono affidate agli uffici, a differenza dal civile dove sono svolte più che altro dagli avvocati – sono spesso sbagliate, omesse o invalide.

Però, detto questo in generale, non ho alcuna maniera di capire perché tu sia stato condannato a seguito del dibattimento che presumo essersi aperto dopo la tua opposizione al decreto penale, decreto che peraltro non viene affatto emesso a seguito di una udienza, ma di ufficio, tant’è vero che ti viene proprio per quel motivo lasciato il diritto di presentare opposizione.

Forse tu credi che il dibattimento di primo grado fosse un appello, mentre invece era solo il giudizio instauratosi a seguito di opposizione, che poi si è concluso male e contro la cui sentenza negativa hai fatto appello, che va deciso adesso. Lo stesso concetto di contumacia penale secondo me non ti è chiaro.

Ad ogni modo, quel che devi fare è chiedere al tuo avvocato tutti i chiarimenti del caso, via mail, con anche la copia dei documenti del procedimento, oppure fissando un apposito appuntamento.

Se il tuo legale non te li fornisce in modo adeguato, puoi intanto chiedere un secondo parere ad un altro avvocato, ma tieni presente che dovrai fornirli almeno i documenti principali del fascicolo o metterlo in grado di procurarseli.

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Se ricevo un decreto penale per guida senza patente posso chiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità?

Mi è arrivata una multa per guida senza patente con un ‘decreto penale di condanna’, posso fare i lavori socialmente utili al posto di pagarla?

La prima cosa da dire è che non è affatto una multa, come quelle che si prendono ad esempio per divieto di sosta, ma una vera e propria condanna penale che prevede, come pena, l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Il lavoro di pubblica utilità come «pena alternativa» era stato originariamente previsto solo per i procedimenti penali del giudice di pace, dall’art. 54 del decreto legislativo 274/2000, che dispone quanto segue:

«1. Il giudice di pace può’ applicare la pena del lavoro di pubblica utilità’ solo su richiesta dell’imputato.

  1. Il lavoro di pubblica utilità’ non può’ essere inferiore a dieci giorni ne’ superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività’ non retribuita in favore della collettività’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

  2. L’attivita’ viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più’ di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può’ ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità’ per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

  3. La durata giornaliera della prestazione non può’ comunque oltrepassare le otto ore.

  4. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità’ consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

  5. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilità’ sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

L’istituto è stato poi esteso anche ai reati di competenza del tribunale dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto un nuovo comma 9 bis all’art. 186 del codice della strada, che vale la pena leggere nel suo testo integrale:

«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricopribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

Per espressa disposizione di legge, risultante dai richiami operati in questo comma, che non stiamo a riportare nuovamente, è importante capire che la sostituzione non può essere richiesta nei due seguenti casi:

  • casi di cui all’art. 186 lett. a) e cioè guida con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

  • casi di cui al comma 2-bis, cioè quelli in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente.

Se non ti trovi in una di queste due condizioni, puoi probabilmente chiedere la sostituzione. L’istituto non è ancora chiaro e definito nei suoi termini applicativi, ma secondo alcuni interpreti la sostituzione si può chiedere addirittura in secondo grado cioè in appello per cui a maggior ragione si può fare in sede di opposizione a decreto penale di condanna, a mio giudizio.

Attenzione che per fare questo devi presentare opposizione al decreto penale di condanna, cosa per la quale sono previsti termini brevissimi, per cui ti conviene rivolgerti prima possibile ad un avvocato.

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Posso recuperare le rate di mantenimento se non mi sono costituita parte civile?

separata legalmente da Tizio dal 2002, in seguito a mia denuncia querela in data 24/06/2010 a carico di Tizio, ricevo il 27/07/2011 dal Tribunale di Bergamo (sezione del GIP) un avviso ex art. 459, comma 4 CPP datato 16/06/2011, nel quale il cancelliere mi informa che, letti gli atti del procedimento penale n. 1051/11 a carico di Tizio, imputato del reato di cui all’art. 570 comma 2 CP in Bergamo dal mese di luglio 2008, è stato emesso decreto penale n. 1051/11 in data 7 aprile 2011 a carico dell’imputato suindicato.
All’epoca io non mi sono costituita parte civile, ma ora intendo recuperare il più possibile.
Se agissi in giudizio potrei recuperare solo fino a luglio 2009 (stante i 5 anni di prescrizione), previa lettera interruttiva della prescrizione da inviare immediatamente, o il decreto penale mi permette di recuperare da luglio 2008?

La fase penale è oramai esaurita e direi che non abbia più alcuna rilevanza per quello che vuoi fare tu.

Avrebbe rilevanza se tu volessi essere risarcita degli ulteriori danni che hai subito a causa dell’inadempimento, in quel caso potresti fare una causa civile a parte, che è poi la stessa «causa» che avresti fatto dentro al processo penale se ti fossi costituita parte civile a suo tempo (parte civile vuol dire proprio questo).

Ma in questi casi di solito si è fortunati se si riescono a recuperare le rate di mantenimento impagate, per cui io onestamente, perso il treno della possibilità di costituirti parte civile, non ci penserei nemmeno a fare una causa a parte ora.

Per recuperare le rate di mantenimento, devi azionare il provvedimento di separazione.

Chiedi un preventivo ad un legale per la notifica, intanto, dell’atto di precetto, a seguito della quale poi si valuterà in base alle reazioni che si manifesteranno.

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Vale la pena presentare opposizione a decreto penale di condanna?

trattasi di ctu che non ha presentato la perizia in esecuzione immobiliare a causa di problemi di salute suoi e della madre unico figlio convivente documentati (il giudice solo dopo più di un anno ha diffidato il ctu senza notificargli detta diffida e nominando successivamente ctu in sostituzione; in sede di sanzione disciplinare il ctu incolpato ha saputo di avere un decreto penale in corso ed ha avuto comminata successivamente la sanzione dell’avvertimento, notificata 08/04/14. conviene opporsi a detta sanzione e come e entro quali tempi, in vista dell’arrivo del decreto penale e della ferma volontà di opposizione allo stesso?

La descrizione del fatto è davvero troppo confusa, innanzitutto.

Se anche, peraltro, fosse stata chiara, è evidente che non si può certo prendere una decisione così importante, che attiene alla definizione di una strategia difensiva vera e propria, senza avere esaminato approfonditamente il caso, e la documentazione dello stesso, nei due ambiti, sia penale che disciplinare, relativi allo stesso.

Ti consiglierei, per questi motivi, di incaricare al più presto un difensore che provveda ad estrarre i documenti ostensibili dai fascicoli e con il quale concordare la decisione migliore, sia in ordine alla decisione da prendere al momento, che è naturalmente urgente perché il termine per presentare opposizione è di soli 15 giorni, sia per la gestione più in generale del caso.

In linea di massima, si può dire che il decreto penale spesso è usato in maniera un po’ rozza, in modo conforme alla natura sommaria dello strumento, quindi a volte ci sono davvero i presupposti per decidere di presentare opposizione, però questo va verificato accuratamente in relazione al caso concreto.

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Se ricevo un decreto penale può incidere sulla sospensione condizionale della pena?

una persona e’ stata giudicata in tribunale ad avere x 5 anni la condizionale, questo grazie ad un patteggiamento e fin qua bene, poco tempo dopo la stessa persona fa denuncia ai carabinieri di aver subito un furto di armi , legalmente detenute .Per questo furto pero’ viene emesso un decreto penale di condanna x il reato p.e p. dalla’art.20 L.18/4/1975 n°110 Xke trascurava la giusta custodia (erano dentro un cassetto d un comò chiuso a chiave)…in sintesi l’ammenda e’ d 300€ . La domanda e’ : cosa rischia? Implica qualcosa questa ammenda col fatto che abbia la condizionale x 5 anni? l’intenzione e’ di pagare l’ammenda senza dubbio, Per cortesia mi dia risposte esaudienti e certe

È evidente che per avere risposte certe ed esaurienti in una materia come questa sarebbe necessario per prima cosa vedere i documenti del caso e cioè la sentenza di patteggiamento e il decreto penale di condanna.

Peraltro, è ulteriormente evidente che attraverso il blog posso dare solo qualche spunto, mentre se una persona ha bisogno di informazioni legali su cui fare affidamento, e in una materia del genere, dove è in gioco la libertà personale, effettivamente quello che serve è una vera e propria consulenza.

Infine, essendo il termine per presentare eventuale opposizione al decreto penale di condanna molto breve, e cioè di 15 giorni, mi sembra chiaro che non solo ti serva un consiglio di tipo professionale ed affidabile da parte di un avvocato, ma che devi anche sperare di trovarne uno che sia disposto ad occuparsi con urgenza del tuo caso, mettendo un attimo da parte tutti gli altri che sta seguendo.

Per cui il mio consiglio è quello di rivolgerti al più presto ad un legale, cercando di raccogliere frattanto tutta la documentazione in modo da metterlo in grado di lavorare sulla tua situazione prima possibile. Ricordati che se non disponi di denaro per compensarlo, trattandosi di un problema giudiziale puoi probabilmente chiedere il patrocinio a spese dello Stato.