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12 cose sulla polizza di tutela legale.

1) É una forma di assicurazione che ti paga le spese sia legali che tecniche in caso di insorgenza di una vertenza imprevista.

2) Esiste sia per gli individui, che per le famiglie e le aziende.

3) Copre tutte le materie e le situazioni che non sono espressamente escluse.

4) Tra le esclusioni la materia successoria, separazioni e divorzi (anche se alcune forme invece sono ricomprese), le donazioni e altre materie da verificare prima di sottoscrivere la polizza.

5) É una forma di assicurazione molto diffusa all’estero e molto poco conosciuta in Italia.

6) Chi ha questo tipo di assicurazione di solito può scegliersi liberamente l’avvocato.

7) La compagnia paga le spese sia per il lavoro stragiudiziale che per quello giudiziale: in caso di esito negativo della causa, paga anche le eventuali spese di soccombenza.

8) Oltre all’avvocato, paga anche il CTU e i CTP di cui l’assicurato dovesse aver bisogno in corso di causa o anche prima della stessa.

9) Il costo é estremamente contenuto rispetto al valore che si riceve, il preventivo va chiesto al proprio agente sul territorio.

10) Ci sono tre principali compagnie specializzate in tutela legale: UCA, Arag e Das; sono compagnie che fanno solo tutela legale – consiglio di usare queste e non altre compagnie generaliste.

11) Da più di vent’anni predico a tutti di munirsi di e tenersi sempre negli anni una polizza di tutela legale: quando viene da me un cliente che ne ha una che si può usare per il suo caso, posso seguirlo in maniera molto più efficace; io lavoro molto meglio e lui non spende un centesimo.

12) Puoi sapere di più sulla tutela legale leggendo i vecchi post del blog all’indirizzo blog.solignani.it e ascoltando la puntata dedicata al tema di radio solignani podcast.

Appena possibile, acquista una polizza di tutela legale e mantienila sempre senza disdirla mai.

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Si può fare il GDPR col culo degli altri? Sì e solo da noi!

A proposito del famoso e famigerato decreto GDPR. Io ho una ditta individuale, sono soltanto io, i dati che ho di terze persone sono quelli dei clienti a cui faccio fattura. Il mio commercialista mi ha praticamente passato la patata bollente dandomi un elenco di studi a cui rivolgermi. In questo periodo non ho soldi da spendere e non intendo spenderne. Esiste un modo per disporre autonomamente l’informativa da mandare ai miei clienti?!

Quando due si sposano, o quando un’azienda vuole fare un regalo di Natale ai suoi dipendenti o collaboratori, a volte si opta per eseguire una donazione a favore di una associazione o organizzazione non profit, consegnando nelle mani del destinatario del pensiero una dichiarazione scritta su un bigliettino o una lettera con una formula che più o meno recita così «Volendo farti un regalo, ho pensato che anche tu saresti stato più contento se, al post di ricevere una bomboniera di merda, ti avessi fatto sapere che i soldi per acquistare quella bomboniera sono stati devoluti alla lega per la tutela dei gatti senza una gamba».

È una prassi che, onestamente, mi ha sempre lasciato un po’ perplesso, per quanto sia sicuramente lodevole prendersi cura dei gatti senza una gamba e delle altre miliardi di cause meritevoli che esistono al mondo.

Infatti, con grande saggezza, di solito, di chi si comporta così, si suole dire, utilizzando un’espressione gravemente omofoba che riporto solo per completezza espositiva, che «vuol fare il finocchio col culo degli altri».

In effetti, la solidarietà e la beneficienza devono essere spontanee.

Decido io, innanzitutto, a chi voglio e se voglio fare un regalo, di qualsiasi genere, non lo decidi tu, specialmente se parti per fare un regalo a me.

In secondo luogo, a me potrebbe non stare a cuore, o anche starmi profondamente sul cazzo, la causa verso cui tu hai conferito il mio regalo, cosa che renderebbe la situazione ancora più spiacevole.

Temo che molte persone non protestino semplicemente per buona educazione e perché magari a cavallo donato non si guarda in bocca, anche se per la verità di donato in situazioni del genere spesso non c’è davvero un cazzo, se non un sentimento poco piacevole di essere stati vagamente presi per il culo senza neanche la possibilità di replicare perché poi «pare brutto».

Perché questa lunga digressione su un tema che non sembra poi così tanto attinente?

Ma perché forse anche tu potresti procedere in un modo simile per fare le tue informative.

Prendi un foglio di carta e ci scrivi sopra una cosa come la seguente:

«Caro cliente, in questo documento avrei voluto e forse anche dovuto mettere la informativa sul trattamento dei tuoi dati personali imposta dalla legislazione europea e nazionale.Tuttavia non mi sono potuto permettere un avvocato o un altro consulente che mi fornisse la necessaria assistenza tecnica e, anche se me li fossi potuti permettere, non li avrei comunque incaricati perché secondo me queste cose sono delle stronzate [spero qui di aver interpretato bene il tuo pensiero, credo di non sbagliarmi!]. Preferisco utilizzare i soldi che guadagno dalla mia attività per reinvestire nell’azienda e fornirti servizi sempre migliori / andare in vacanza con la mia famiglia / andare al centro massaggi dalle cinesi [se io fossi un tuo cliente mi piacerebbe che tu mettessi quest’ultima alternativa]».

E voilà, ecco fatto il GDPR col culo degli altri!

Ma non ringraziarmi.

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Mutuo su un immobile: si può trasferire su un terreno?

Mio suocero due mesi fa ha fatto atto di donazione di 3 immobili ai figli; uno di questi è intestato a mia moglie, dobbiamo chiedere un mutuo per ristrutturarlo ma su tale appartamento mio suocero ha ancora un mutuo ipotecario che scade tra 3 anni, la banca non fa problemi per dare a noi il nuovo mutuo ma dovremmo sommare i 3 anni che restano a mio suocero a quanto chiediamo oppure estinguerlo.
Chiedo , visto che di estinguerlo non ci sono i soldi, è possibile per mio suocero trasferirlo su un terreno di sua proprietà e finire gli anni che gli mancano visto che è quello che vuole fare lui senza gravare sul nuovo mutuo che mia moglie sta chiedendo?

Non è un problema giuridico, nel senso che con il consenso delle parti, e in particolare modo dell’istituto di credito, si può fare tutto quel che si vuole, il punto è che rimane necessario appunto questo consenso.

Non sarebbe il mutuo ad essere trasferito, ma ci sarebbe la costituzione di una nuova ipoteca a garanzia dello stesso, su di un nuovo e diverso bene.

L’unica cosa che potete fare, se volete realizzare questa operazione, è negoziare con la banca, illustrando dettagliatamente il vostro progetto ed evidenziando come l’istituto, con la nuova ipoteca, sarebbe comunque tutelato per la parte residua di mutuo.

Considerate comunque anche che, una volta che avreste il consenso della banca, realizzare questa operazione avrebbe dei costi. Innanzitutto, la banca vorrà una perizia di stima sul terreno sul quale si vorrebbe iscrivere ipoteca. Inoltre, per iscrivere ipoteca occorre sempre un atto pubblico, ragione per cui dovrete passare dal notaio.

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Come si calcola l’indennità di mancato godimento di un immobile?

vorrei sapere se esiste un metodo stabilto dalla legge o definito da delle tabelle, per definire quanto debba essere riconosciuto in più all’erede , che in sede di donazione, riceve l’abitazione in cui hanno dimorano i genitori, rispetto agli altri eredi. In altre termini in quanto si valuta la differenza tra chi riceve oggi e ne comincia a godere oggi e chi riceve oggi ma ne godra solo a morte dei genitori?

La situazione non è purtroppo descritta con sufficiente chiarezza, comunque in generale posso dire che quando è necessario calcolare o esprimere in valore monetario una situazione di godimento o mancato godimento di un immobile si chiede una breve relazione o stima ad un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile).

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come coniuge devo contribuire al mantenimento anche degli immobili di famiglia?

Sono sposata dal 2002 e vivo in una casa per metà di proprietà di mio marito e per metà di mia suocera. Mio marito ha anche un appartamento in zona di villeggiatura interamente intestato a lui. Il locale in cui ha il suo ufficio è per metà di sua proprietà e per metà di proprietà della sorella. La domanda è: quali sono le spese inerenti gli immobili di cui sopra alle quali devo contribuire anche io? Fino ad ora ho contribuito sempre anche perchè abbiamo il conto corrente cointestato ma non mi sembra corretto considerando che tali immobili non sono di mia proprietà.

Nella tua domanda manca un dettaglio fondamentale e cioè sapere qual’è il regime patrimoniale tra voi, se comunione dei beni o separazione, e se gli immobili di cui stiamo parlando, nel primo caso, sono stati acquistati prima o dopo il matrimonio e, nel secondo caso, a quale titolo. Nel caso siate in comunione, infatti, e gli immobili siano stati acquistati dopo il matrimonio per titoli che ne determinano l’ingresso in comunione (non, ad es., per successione o donazione, come immagino sia avvenuto per l’ufficio, visto che è in comunione con la sorella), si ha appunto una situazione di comunione anche su quegli immobili che sono formalmente intestati solo a tuo marito.

Detto questo, poi c’è da dire che la ripartizione delle spese non segue necessariamente la titolarità dell’immobile, ma può avvenire anche in base all’uso, ad esempio se tu utilizzi la casa di villeggiatura non sembra ingiusto che tu contribuisca anche alle relative spese.

Infine, le spese possono essere di diversissimo tipo tra loro: ci sono quelle correnti, tipicamente di uso, come le bollette delle varie utenze, e ci sono quelle straordinarie, come quelle ad esempio per una eventuale ristrutturazione, anche sotto questo profilo probabilmente ci sarebbero da fare dei distinguo.

Comunque ti consiglio di non lasciar perdere, e di chiarire la situazione con tuo marito, in un senso o nell’altro, perchè queste piccole questioni, se trascinate, minano l’intesa tra i coniugi e la fiducia reciproca.

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le donazioni fatte dal padre al figlio sono revocabili da parte della nuova moglie del padre dopo la sua morte?

Sottopongo la questione. Figlio unico di genitori separati. Mio padre, per sue necessità di nullatenenza, contestualmente alla morte di mia nonna mi dona la metà dell’appartamento che lui avrebbe dovuto ereditare. L’altra metà viene ereditata normalmente dal fratello (mio zio), che però io acquisto dallo stesso. Io concedo a mio padre il comodato d’uso su tale immobile. Subito dopo mi fà una donazione di fondi, titoli, e denaro, per le stesse ragioni di cui sopra. Nel caso volesse risposarsi, ritengo che la nuova consorte abbia non solo diritto a metà del suo patrimonio, ma potrebbe addirittura impugnare entrambe queste donazioni. Corretto? Sulla seconda donazione ritengo non ci siano soluzioni, nemmeno in caso di testamento esplicito (farebbe qualche differenza? tenga conto che con quei soldi e fondi, io ci ho acquistato la mia prima casa…). Circa la prima avente ad oggetto l’immobile di mia nonna, ritengo possibili solo due casi in cui la nuova consorte nulla potrebbe: 1) mio padre avesse invece semplicemente rifiutato l’eredità di mia nonna facendomi risultare dunque l’erede diretto assieme a suo fratello; 2) facesse una quiescenza dal notaio con rinuncia all’impugnabilità della donazione. Corretto? Il caso non è completamente chiaro, non si capisce se tuo padre è diventato erede di tua nonna e poi ti ha fatto un atto di donazione formale ovvero se, rinunciando all’eredità, ha fatto in modo che tu fossi vocato alla stessa, diventando in questo modo direttamente erede. Le differenze, riguardo a quel che ti interessa, sono sensibili. Per quanto riguarda poi la donazione delle sostanze mobiliari anche in quel caso occorrerebbe capire, visto che dopo dici che queste sostanze sono state usate per acquistare la tua prima casa, con quali modalità sono avvenute, cioè se come donazione formale per atto pubblico o manuale, ovvero come donazione indiretta, cioè con tuo padre che si presenta dal notaio insieme a te e paga il prezzo dell’immobile da te acquistato. Infine, bisognerebbe vedere anche cosa è rimasto nel patrimonio di tuo padre, dal momento che al coniuge è riservata la metà del patrimonio ai sensi dell’art. 540 cod. civ. Insomma, per vedere se le donazioni in questione siano possibile oggetto di azione di riduzione bisognerebbe esaminare gli atti e i documenti del caso, insieme alla situazione della famiglia. Visto che i valori in ballo sono abbastanza importanti, ti conviene incaricare un legale di approfondire la questione tramite una consulenza.

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Eredità e donazione tra suocera e nuora

Volevo avere informazioni in merito ad una donazione effettuata da mio marito insieme a suoi 3 fratelli verso la madre nel 2004. (donazione comprensiva di 3 immobili). Sono sposata con un figlio maggiorenne- Mia suocera oramai in possesso del’intero patrimonio ha messo in vendita uno degli immobili- Vorrei quindi cosa devo fare per tutelarmi in caso di decesso di mio marito – per non vedere svanire mia quota di leggittima come coniuge ? Io vorrei sapere se è a me conveniente fare al piu presto ricorso all’opposizione stragiudiziale alla donazione affinchè il termine dei venti anni dalla trascrizione della donazione vengano bloccati – cosi da permettermi di ricorrere all’azione di riduzione ed all’eventuale azione di restituzione. Comunque può mia suocera vendere un immobile ricevuto da donazione sapendo tra l’altro che ci sono leggittimari senz’altro lesi? – Posso eventualmente chiedere a mio figlio di fare un testamento in mio favore per quanto riguarda i beni che potrebbe ricevere dalla nonna per tutelarmi in caso di decesso di mio figlio. Le chiedo cortesemente di fornirmi delle informazioni e la ringrazio molto fin d’ora.

Ai sensi dell’art. 769 del cod. civ. “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.“.

Ai sensi del successivo art. 800 cod. civ., la donazione può essere revocata solo in presenza di due cause specificiche: la sopravvenienza di figli ovvero per ingratitudine.

Una volta che il bene entra nel patrimonio di colui che riceve la donazione, questa persona ne può disporre come ritiene opportuno, di conseguenza tua suocera può disporre dei beni ricevuti in donazione dai figli come meglio crede.

Tra l’altro non comprendo in che modo tua suocera lede i diritti dei legittimari (che sono solo il coniuge e i figli).

Per quanto riguarda la successione legittima, ai sensi dell’art. 565 cod. civ. “l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.“.

Ciò significa che eredi di tua suocera sono il coniuge (se ancora in vita) e i figli. Se, malauguratamente, uno dei figli venisse a mancare prima della madre, succedono per rappresentazione i nipoti, quindi tuoi figlio ma non certamente tu in quanto nuora.

Nei confronti di tua suocera tu non hai alcun diritto ereditario ma solo tuo marito ed, eventualmente, tuo figlio hanno diritti successori.

Per quanto concerne l’eventuale testamento di tuo figlio in tuo favore posso dirti che il testamento è, ai sensi dell’art. 587 cod. civ., “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse“.

Il testamento è un atto personalissimo con il quale un individuo dispone liberamente e a proprio piacere dei propri beni, pertanto non si può imporre al testatore il modo di disporre dei propri beni.

Tuttavia, nel caso di prematuro decesso di tuo figlio, se questo non avrà coniuge e/o figli, posso dirti che in quanto genitore erediterai tutti (se non c’è un coniuge) o parte (in concorso con il coniuge) dei suoi beni. Se avrà un figlio, invece, non avrai diritto ad alcunchè. In ogni caso, anche facendo testamento a tuo favore, tuo figlio potrà disporre solamente dei beni in suo possesso, per cui, ad esempio, se al momento del decesso di tuo figlio la nonna sarà ancora in vita, non potrà disporre – ovviamente – di tali beni e tu comunque non ne sarai erede.

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Donazione ed usucapione

Mia nonna muore nel 1968 lasciando due case:una cade in successione e viene divisa tra i due figli, e l’altra (poiché pur sapendo che era di mia nonna nessuno aveva mai visto le carte) non cade in successione e rimane lì,disabitata. Passano gli anni e mia madre la demolisce e la riedifica, dopo di che la abita,siamo nell’anno 1980 e la abita fino a 4 anni fa, quando mi fa atto di donazione sulla base dell’intervenuta usucapione,pur non avendo la sentenza. Ora il fratello di mia madre, reclama la sua parte, noi cosa possiamo fare?premetto che anche io ho speso soldi per questa casa. Cosa può farci dopo il suo disinteresse trentennale?

In primo luogo vi è da dire che la successione avviene, in mancanza di testamento, come previsto dalle disposizioni (e secondo le quote) di legge. Di conseguenza, in effetti, è difficile dire che un bene “non cade in  successione”, solo perché nessuno se ne è mai interessato.

E’ vero, invece, che il bene si può usucapire e che l’usucapione, purché ne ricorrano anche gli altri presupposti, si ottiene con il decorso del termine previsto per legge (20 anni). E’ vero, inoltre, che la sentenza di usucapione serve solo ad accertare un diritto che, in linea di principio, è già acquisito. Si parla infatti di sentenza dichiarativa.

Tuttavia, per poter trascrivere nei pubblici registri immobiliari il diritto usucapito, è pur sempre necessaria la sentenza del Tribunale che accerti l’intervenuta usucapione.

Per questo motivo mi pare, in effetti, piuttosto strano che ci sia stata la donazione di un bene immobile, senza che in precedenza fosse stata trascritta alcuna sentenza.

In primo luogo sarebbe quindi il caso di verificare sulla base di quali presupposti è stata fatta questa donazione, successivamente si potrà valutare più compiutamente quale difesa adottare nei confronti delle richieste del fratello.

Nel caso la situazione non si risolvesse bonariamente il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un legale.

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come meglio accordarsi con i creditori per evitare la vendita all’asta della casa

Mio padre mi ha donato una casa ipotecata già messa all’asta un anno fa, io vorrei estinguere il debito ma non so se mettermi in contatto con i creditori adesso o aspettare che vendano la casa e scoprano il passaggio di proprietà. Il mio avvocato mi consiglia di aspettare e arrivare dopo all’accordo è giusto?

Sinceramente non ho capito bene il tuo problema. Di solito, in questi casi, si cerca un contatto con il creditore procedente e con gli altri creditori intervenuti per raggiungere un accordo al fine di evitare che la casa oggetto di pignoramento sia effettivamente venduta. Se intervieni, infatti, dopo che la casa è stata venduta, che cosa puoi ottenere? I creditori neanche volendo potrebbero riportare indietro la procedura esecutiva, dal momento che c’è un aggiudicatario.

Inoltre, non si capisce se questa donazione è stata fatta così, informalmente, nel senso che ti ha promesso di darti questa casa, senza andare dal notaio, o se invece è stata formalizzata con l’atto pubblico, così come previsto dalla legge; in questo caso, non ci sono molti segreti da conservare: la donazione è stata comunque trascritta e i creditori probabilmente ne sono già a conoscenza, dal momento che in varie occasioni, durante la procedura esecutiva, viene controllato lo stato giuridico del bene presso i registri immobiliari.

In conclusione, direi che il tuo quesito sia un ottimo esempio di come formulare in modo sbagliato una domanda, purtroppo. In generale, posso solo dirti che ogni tecnica di negoziazione può essere buona o cattiva, a seconda del caso concreto. Conviene comunque che cerchi di capire bene la tua situazione, con l’aiuto del tuo legale, che è quello che conosce il tuo caso meglio di tutti, e ti fai consigliare da lui, che conosce probabilmente anche i colleghi che assistono i creditori e quindi probabilmente è in grado di individuare l’approccio migliore per iniziare un dialogo.