Sono in procinto di divorziare giudizialmente, dopo una separazione molto combattuta, durante la quale ho sempre versato un assegno di mantenimento pari a €450 per mia figlia e per la mia ex moglie (nullafacente da anni) più tutte le spese straordinarie (mediamente di €100,00 / mese). Nel 2000 quando fu stabilito l’assegno percepivo uno stipendio di €2.500, adesso ne ho uno da €1.300! Il giudice in via provvisoria ha stabilito il mantenimento mensile globale a €450, in attesa dell’udienza definitiva che si terrà ad ottobre 2007. Nel frattempo ho avuto la disdetta del contratto di locazione dell’appartamento in cui vivo dalla nascita (43 anni) poichè non ho accettato l’aumento che mi hanno proposto da €380 a €700… Praticamente dovrei vivere con €650,00 e pagarci un affitto, relative utenze, cibo e così via. Vorrei al riguardo chiedere quanto segue.
a) Perchè la mia ex moglie insiste oltre al mantenimento di €450 solo per mia figlia, a volere una cifra simbolica per lei di soli €10,00?
b) Esiste o no una proporzionale tra quello che io guadagno e quello che devo passare come mantenimento -> €450,00 + spese straordinarie(quasi sempre di €100 mensili) e il mio stipendio -> €1.300,00
c) Mi conviene tener duro sulla mia proposta di €350,00 solo per mia figlia e niente per la mia ex…perfettamente in salute e perennemente disoccupata (ha ammesso davanti al giudice di arrangiarsi!)? Ho speranze di poter ospitare mia figlia in modo dignitoso e non sotto un ponte?
d) O è meglio cedere al “tipico” suggerimento del mio legale: “meglio una brutta transazione che una buona causa” (Stefano, via mail)?
Cominciando dalla fine, il suggerimento del legale è sempre valido. Purtroppo le decisioni dei giudici, specialmente in materia famigliare, sono non rare volte deludenti, quindi sicuramente bisogna cercare al massimo grado di trovare un accordo che, sia pure tramite un compromesso, è sempre preferibile ad una cattiva decisione, i cui squilibri possono ripercuotersi sull’intera famiglia. Poi c’è la tendenza dei giudici della fase di merito a confermare quasi sempre i provvedimenti presi dal presidente in fase di urgenza, quindi se i provvedimenti sono stati già questi è bene sapere che gli stessi sono dotati di una certa forza inerziale e costituiscono già un piccolo punto di riferimento.
Per quanto riguarda i punti b) e c), è opportuno rispondere insieme. Sicuramente la misura del contributo al mantenimento è proporzionale al reddito di cui gode il genitore tenuto allo stesso, ma si deve tenere anche conto della sua capacità lavorativa. Quindi non solo del reddito attuale, ma anche di quello potenziale, dal momento che, quando si mettono al mondo dei figli non ci si può accontentare di uno stipendio minimale ma si deve cercare di conferire più sostanze possibili in famiglia. Se lo stipendio ha subito questa brusca diminuzione, sarà bene dimostrarne dunque i motivi e l’impossibilità di acquisire un diverso posto di lavoro in cui godere di uno stipendio maggiore. Naturalmente queste considerazioni valgono anche per la madre che, quindi, se ha capacità lavorativa, può essere invitata a sfruttarla, anche se al riguardo hanno rilevanza altre circostanze quali il fatto che la bambina frequenti durante la scuola un asilo o comunque una scuola ovvero sia tutto il tempo a carico della madre, con conseguente difficoltà o impossibilità di iniziare un lavoro full-time o anche part-time, e così via. In ogni caso, la capacità lavorativa della madre, per quanto riguarda la misura del mantenimento della figlia, è rilevante solo relativamente, dal momento che alla figlia deve comunque essere garantito un “reddito” adeguato per le sue esigenze di vita.
Per quanto riguarda il punto a), mi pare una cosa senza senso. Forse la moglie vuole poter dire, un domani in occasione della richiesta di un contributo maggiore, di averne sempre goduto, ma le si potrà comunque opporre che si trattava di una cosa simbolica. Quindi mi pare piuttosto insensata come richiesta, soprattutto se definita come irrinunciabile.
A livello più generale di strategia processuale, forse una idea potrebbe essere quella di presentare una istanza al giudice istruttore per la modifica dei provvedimenti presidenziali, facendogli presente tutte le circostanze rilevanti tra cui principalmente la diminuzione dello stipendio e la impossibiltà di conseguirne uno maggiore e l’aumento del canone di locazione con riferimento al canone medio praticato sulla piazza, per vedere la sua disponibilità a variare i provvedimenti presidenziali. Se questi verranno cambiati in senso favorevole al padre, potrà essere un impulso in più per controparte per venire a transazione a condizioni più favorevoli per il padre. Se invece il ricorso sarà rigettato, sarà viceversa un segnale importante da valutare per il padre per accettare un accordo più meno secondo le condizioni attuali, in ogni caso si sarà un po’ anticipato il risultato finale.