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Matrimonio con figlio con persona tornata all’estero: cosa fare?

DOMANDA – il mio compagno è sposato con una cittadina paraguayana con matrimonio contratto in Paraguay e trascritto in Italia, hanno un figlio di quasi 6 anni autistico , 2 anni fa lei è tornata nel suo paese con il figlio prima di partire si era fatta fare un foglio da un avvocato con scritto che lei poteva viaggiare con il minore e che il padre le avrebbe dovuto dare 600€ al mese, lei doveva tornare in Italia era andata in Paraguay solo per una vacanza ma non è più tornata quindi il divorzio poi non è mai stato fatto e non si sono mai accordati su niente , il minore ha una pensione di invalidità italiana che non possiamo più prelevare da qualche mese perché gli è scaduta la carta di identità quindi i soldi che riusciamo a mandargli non sono più 600€ ma meno, lei però pretende sempre più soldi è molto stressante chiama sempre per avere più soldi, come possiamo fare ?

— RISPOSTA – Non solo non ci sono soluzioni magiche, ma anche mettere le mani in una situazione del genere non sarà per niente facile.

Diciamo che la nonchalance e la leggerezza con cui le persone oggi si sposano e fanno figli con altre persone di altri continenti è inversamente proporzionale al grado di difficoltà con cui poi si affrontano le problematiche legali relative nel caso in cui poi quelle unioni, come purtroppo spesso accade, non durino nel tempo.

Dovete andare immediatamente da un avvocato per iniziare la pratica di separazione, nel cui seno verrà regolamentato anche l’affido del bambino.

Una volta completato l’iter della separazione, peraltro, sarà necessario, dopo sei mesi o un anno, fare anche la domanda di divorzio, dal momento che nel nostro sistema legislativo lo scioglimento di un vincolo matrimoniale avviene sempre ancora tramite un duplice passaggio.

È estremamente sconsigliabile restare senza fare niente: sia il bambino che il tuo stesso compagno potrebbero, se il matrimonio non viene sciolto arrivando al divorzio, incontrare problemi legali anche seri.

Se vuoi incaricarmi della pratica di separazione, o se vuoi anche solo maggiori dettagli, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Minore da gestire a livello internazionale: come è meglio procedere?

Mio figlio ha 9 anni è stato ritenuto ilícitamente in Italia ho vinto il ricorso di cassazione AJA in italia, nell’ frattempo la madre di mio figlio è deceduta il 15 aprile 2022, lei già era stata notificata di la procedura di affidamento in Guatemala, ho la sentenza di affidamento conceda a me al 100% ho bisogno di far validare la sentenza in italia, cosa devo fare

La descrizione del caso non è chiara al 100%. Anche a prescindere da ciò, da quel poco che viene riferito, mi pare di poterne concludere che si tratti di un caso complicato di gestione di un minore a livello internazionale.

Direi che la cosa migliore, o comunque il punto di partenza necessario per trattare una situazione di questo genere, sia esaminare la situazione stessa e la sentenza che hai ottenuto a tuo favore.

Ti inviterei quindi a concordare un primo appuntamento in cui studiare il caso, e tutte le sue circostanze, anche documentali, per poi decidere insieme quale può essere la strategia migliore per affrontarlo.

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Figli maggiorenni ma in casa: e l’assegnazione?

sto valutando la separazione da mio marito .
Ho 3 figli maggiorenni che vivono in casa , uno che lavora e due all’università.
La casa non è di mia proprietà
Io ho un lavoro par time ( incerto )
La separazione sarà consensuale
Vorrei sapere che diritti ho in casa , secondo l’avvocata che ha interpellato mio marito io devo lasciare la casa .

Confermo innanzitutto che «avvocata» non si può proprio sentire.

Nel merito, a mio giudizio, essendo i vostri tre figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, avresti tutti i diritti di chiedere l’assegnazione della casa familiare, provvedimento che ovviamente sarebbe destinato a decadere nel momento in cui tutti e tre i figli fossero usciti di casa dopo aver formato proprie famiglie.

L’art. 337 sexies, comma 1°, del codice civile prevede infatti che «il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli» senza distinguere, a riguardo, tra figli minorenni e maggiorenni, ma solo – sia pur implicitamente – tra figli che ancora vivono con i genitori e figli che, al contrario, sono usciti dal nucleo per formare una propria famiglia.

Per maggiori approfondimenti a riguardo, puoi consultare il mio libro, in cui ho trattato la questione [Come dirsi addio nel modo migliore](https://amzn.to/3KfLodM).

Per quanto riguarda la natura consensuale della separazione, temo che la stessa si possa valutare solo a separazione conclusa, la possibilità di un esito giudiziale finché non si trova un accordo sui contenuti è sempre aperta.

Piuttosto, ti consiglierei di iniziare subito a lavorare concretamente sulla separazione.

Come insegna il mio metodo strategico, meglio passare prima possibile alla fase del fare.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funziona.

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Utero in affitto: é reato.

Come é regolato dalla legge l’utero in affitto in Italia?

In Italia, l’utero in affitto è attualmente vietato dalla legge. La legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabilisce che la gestazione per altri è vietata e punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, la legge stabilisce che solo coppie sposate o conviventi da almeno tre anni possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che gli embrioni non possono essere creati al di fuori del corpo della donna.

Che sanzioni sono previste per chi fa l’utero in affitto?

La legge italiana stabilisce sanzioni penali per coloro che praticano l’utero in affitto. La legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabilisce che la gestazione per altri è vietata e punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, la legge stabilisce che chiunque offra o promuova la gestazione per altri è punibile con la reclusione da uno a tre anni. Inoltre, la legge stabilisce che le donne che mettono a disposizione il proprio utero per la gestazione per altri possono essere punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vengono puniti anche se l’utero in affitto é fatto all’estero?

In generale, la legislazione italiana si applica anche ai reati commessi all’estero da cittadini italiani o da stranieri che si trovano in Italia. Quindi, se un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia partecipa a un programma di maternità surrogata all’estero, potrebbe essere perseguibile penalmente in Italia, anche se la pratica è legale nel paese in cui è stata effettuata.

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Separazione giudiziale: 10 cose da sapere

  1. La separazione giudiziale è una procedura legalmente riconosciuta che consente alle coppie sposate di formalmente interrompere la loro relazione.
    2. Il processo di separazione giudiziale può durare anche alcuni anni, a seconda dei casi.
    3. Ogni membro della coppia può presentare una richiesta di separazione giudiziale alla corte.
    4. Il tribunale, durante la separazione, può emettere una sentenza parziale solo sullo status, facendo continuare il processo per le condizioni.
    5. La separazione giudiziale non equivale al divorzio, ma prevede la cessazione della convivenza e lo scioglimento della comunione tra coniugi.
    6. La separazione giudiziale di solito include la determinazione della custodia dei figli, l’assegnazione della casa e altri aspetti della vita della coppia.
    7. La separazione giudiziale può essere revocata in qualsiasi momento, dandoti la possibilità di riprendere la tua vita di coppia: basta fare una pratica di riconciliazione all’ufficio anagrafe del comune.
    8. Dopo un anno di separazione giudiziale, un coniuge può presentare una domanda per il divorzio, se desidera farlo.
    9. Durante il periodo di separazione, è importante che tu e la tua ex continuiate a rispettare i termini stabiliti nel decreto di separazione giudiziale.
    10. Per la separazione giudiziale è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare on line direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso. Aprendo questo link, senza obbligo di acquisto, puoi anche visualizzare il costo.

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Mantenimento ordinario: cosa comprende?

  1. Il mantenimento ordinario comprende i costi necessari per mantenere lo stile di vita della famiglia prima della separazione o del divorzio.
    2. Questi costi comprendono le spese della casa, come utenze, assicurazioni e manutenzione.
    3. Comprendono anche le spese di alimentazione, come cibo, vestiti e articoli di prima necessità.
    4. Non include anche invece le spese mediche, scolastiche e di istruzione, come rette scolastiche o universitarie, medicine o trattamenti medici.
    5. Le spese relative ai viaggi, come i biglietti aerei, le spese di trasporto e l’alloggio di solito non sono comprese nel mantenimento ordinario.
    6. Non comprende inoltre le spese per i servizi di cura dei figli, come le rette dei servizi di baby-sitting o le spese di istruzione extra.
    7. Non comprende, poi, le spese per gli hobby, come le lezioni di musica, i corsi di lingua, le attività sportive o i corsi di formazione.
    8. Può includere, ma dipende dalle circostanze, anche le spese per la formazione, come i corsi di formazione professionale o le spese per la ricerca di un lavoro.
    9. Può comprendere, anche in questo caso secondo le circostanze, anche le spese per l’assicurazione sanitaria, come le coperture assicurative per i figli.
    10. Infine, comprende anche le spese per l’intrattenimento, come biglietti per cinema, concerti o teatro.
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Donatore di sperma in Olanda: e in Italia?

Sono un ragazzo italiano residente nei Paesi Bassi e vorrei diventare un cosiddetto “donatore di sperma di tipo C”: una figura inquadrata dalla legge olandese che descrive un donatore non anonimo che può anche assumere un ruolo limitato nella vita del nascituro. Io e la potenziale madre, che è olandese, ci stiamo rivolgendo ad una clinica della fertilità olandese per procedere con l’inseminazione artificiale. Prima di farlo redigeremo, sempre nei Paesi Bassi, un contratto dove mi impegnerò a rinunciare a tutti i miei diritti e doveri di padre e dove saranno descritte le modalità di contatto (minime e massime) tra me e il nascituro (per esempio incontri di persona 5-10 volte l’anno e una telefonata ogni 2-6 settimane). Sono sicuro di essere ben protetto nei Paesi Bassi, ma se negli anni a venire mi trasferissi in Italia, sarei protetto da un’eventuale richiesta di riconoscimento della paternità? Correrei il rischio di dover pagare alimenti o che il nascituro venga designato mio erede?

La tua é una situazione piuttosto particolare e di non facile inquadramento.

Mi sento di condividere con te le seguenti osservazioni.

  1. La legge sulla paternità varia da paese a paese e pertanto non possiamo garantire che l’accordo olandese sia valido anche in Italia.
  2. La legge italiana non prevede una figura di donatore non anonimo, ma solo di donatore anonimo.
  3. Se in seguito al trasferimento in Italia si verificasse una richiesta di riconoscimento della paternità, il contratto olandese potrebbe non essere riconosciuto dalle autorità italiane.
  4. Pertanto, potrebbe essere importante che tu valuti un contratto legalmente vincolante anche in Italia che le assicuri che non sarà considerato il padre legale del bambino, la cui validità è tutta da valutare, tuttavia.
  5. Se, in seguito a un eventuale riconoscimento della paternità, il nascituro richiedesse alimenti, Lei potrebbe essere tenuto a fornire supporto finanziario.

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12 cose sulla alienazione genitoriale.

1) Si ha quando un genitore mette i figli contro l’altro genitore, manipolando i figli e denigrando l’altro genitore.

2) É conosciuta anche con l’acronimo di PAS, che sta per parental alienation syndrome.

3) Alcuni professionisti e studiosi negano l’esistenza di situazioni di alienazione genitoriale, ma chi si occupa di famiglia sa che in realtà, se magari di una vera e propria «sindrome» forse non si può parlare, fenomeni di questo genere, in varia misura, esistono e sono reali in diverse situazioni di famiglie disgregate.

4) Una cosa importante da capire é che chi pratica l’alienazione genitoriale non danneggia tanto l’altro genitore, quanto i figli stessi, che, resi oggetto di un tentativo di manipolazione tra due affetti importanti, entrano immediatamente in una situazione di forte stress, che non di rado li porta a sviluppare disturbi ulteriori, tra cui quelli del comportamento alimentare, l’autolesionismo ed altri.

5) Un genitore, comunque, non ha mai bisogno di denigrare l’altro genitore, anche quando lo dovesse ritenere educativo: se intende insegnare ai figli a «non comportarsi come la mamma / papà», é sufficiente focalizzare l’indicazione solo sul comportamento, senza mai sconfinare nell’identità.

6) Sì può dire ad esempio una cosa del genere: «sai che per me la mamma é una bravissima persona, però quella decisione che ha preso, quel comportamento che ha mantenuto non li condivido, li trovo molto sbagliati e voglio che tu lo sappia perché è importante che tu non commetta errori analoghi in futuro».

7) Nessuno vuole essere figlio di un idiota, specialmente chi purtroppo lo é davvero, quindi ogni genitore deve sempre tenere fuori i figli dai propri giudizi sull’altro genitore.

8) Quando una coppia genitoriale si disgrega, oggigiorno si tende a porre l’accento su amenità come «l’amore che finisce» e altre vacuità del genere, più interessante è tuttavia focalizzare come nelle separazioni si verifichi quasi sempre uno scollamento di uno dei due partner rispetto ai valori di coppia sino al momento prima condivisi.

9) Le crisi di coppia, quindi, spesso sono vissute come mancanza di lealtà da parte di chi viene lasciato, ma anche come cambio di personalità o identità rispetto ad alcune convinzioni che prima erano o quantomeno si ritenevano comuni – per questo, la tentazione di nutrire e manifestare biasimo nei confronti dell’altra persona é non di rado presente.

10) Nel momento in cui un genitore si accorge che l’altro genitore sta tentando di manipolare gravemente i figli e metterli contro di lui, può reagire in vari modi, a seconda della situazione in cui si trova, anche a livello giudiziario, la famiglia, ma l’importante è che agisca immediatamente, senza rimandare di un solo giorno.

11) Di nuovo: contrastare l’alienazione genitoriale non serve a tutelare il genitore, ma i figli che, sotto la pressione della manipolazione altrui e dello stress della situazione conseguente, possono diventare nevrotici o persino psicotici, cosa particolarmente grave e dannosa quando sono in tenera età.

12) Se ti accorgi, o anche solo sospetti, che l’altro genitore stia tentando di manipolare i tuoi figli cercando di metterli contro di te, incarica immediatamente un avvocato e valuta insieme a lui le iniziative più utili da adottare a seconda della situazione in cui ti trovi.

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Padre scomparso: possono esserci conseguenze negative?

la mia domanda è molto semplice.
Nel 1987 mio padre ha abbandonato il tetto coniugale lasciando mia madre con debiti (al tempo lei era casalinga) ma soprattutto ha abbandonato me che avevo 11 anni e mia sorella che ne aveva 1.
In tutti questi anni non abbiamo avuto contatti e lui non ha mai dato nè una lira nè un euro a noi figlie..
Sappiamo da Facebook che abita a Bologna.
I carabinieri allora consigliarono a mia madre di lasciarlo stare che noi saremmo state molto meglio senza di lui.
Vorrei sapere se per legge nel caso lui avesse problemi economici,legali o di salute potrebbero venire a cercare noi figlie.
Cosa possiamo fare per tutelarci?

La semplicità di una domanda, o la sua apparente semplicità, ha ben poca rilevanza, spesso la risposta può essere complessa, quindi diciamo che conta poco.

Nel tuo caso, i principali possibili problemi direi che siano due: potresti essere chiamata ad una eredità piena di debiti, nel momento in cui tuo padre dovesse venir meno, e potresti invece, quando lo stesso fosse ancora in vita, essere chiamata per la prestazione degli alimenti.

Per quanto riguarda l’eredità, se dovesse verificarsi questa ipotesi si potrà valutare di fare la rinuncia all’eredità. La rinuncia non si può fare, invece, finché una persona è in vita, la cosa è esclusa dal noto divieto dei patti successori. Pertanto, su questo al momento non puoi fare niente, ma puoi già stare tranquilla che, quando sarà, potrai tutelarti appunto con una rinuncia.

Per ciò che concerne, invece gli alimenti previsti, per antica tradizione, dall’art. 433 cod. civ. e seguenti, non c’è niente che tu possa fare per tutelarti, nel senso che non esistono modi per recidere, nonostante la situazione e il vissuto di abbandono, il rapporto di parentela tra voi, che è dalla legge posto alla base dell’applicazione della normativa relativa.

C’è da dire che oggi una applicazione, almeno una applicazione pura e semplice, dell’istituto degli alimenti è piuttosto rara, per via dell’esistenza di molteplici provvidenze da parte dello Stato e degli enti pubblici per coloro che si trovano in stato di bisogno, cui tuo padre attingerebbe prima di venire a rivolgersi eventualmente a te.

Inoltre, la regolamentazione degli alimenti è comunque ben dosata e calibrata, considerando anche la situazione economia della persona tenuta all’obbligo.

In una situazione come la tua, onestamente io al momento non farei niente. Se proprio vuoi, si può approfondire il secondo aspetto, quello relativo agli altrimenti, per capire se e come potrebbe essere applicato in una situazione come la vostra.

Se vuoi procedere con questo approfondimento, o vuoi comunque consulenza o assistenza professionale da parte mia, chiama il numero dello studio 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

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Vacanze previste solo per il padre: che fare?

genitori non coniugati con 2 figli minori
nell’accordo di affidamento sottoscritto e autorizzato dal Tribunale c’è scritto che il padre potrà tenere i figli con sé per la classica settimana continuativa ma nulla sul punto è specificato con riferimento alla mamma
la mamma vorrebbe portare con sé i figli minori in vacanza per una settimana il prossimo mese e il padre vorrebbe impedirglielo. Qual è il rimedio?

Per tante ragioni, quando si detta una clausola in un accordo di separazione o divorzio o affido, la stessa deve intendersi riferita a entrambi i genitori, considerato il principio di parità genitoriale, nonostante che il tenore letterale della stessa sembri riferito ad uno solo di essi, cosa che a volte vedo che può scappare.

Il primo passo per agire in una situazione del genere è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato in cui si chiede di voler acconsentire a a questa vacanza, considerando che il testo deve essere letto e interpretato nei sensi di cui al paragrafo precedente. Può essere utile, in questa sede, proporre anche un percorso di mediazione familiare, anche perché se i genitori si «incagliano» su cose di questo tipo, è facile che possano farlo anche su altro.

Se la diffida, e la trattativa successivamente innestatasi, non fossero sufficienti, allora si può valutare, con prudenza ed attenzione come al solito, un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., in seno al quale richiedere anche la formulazione della clausola scritta in modo infelice.

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