quando si conclude un contratto per «scherzo» a nome di un’altra persona

Per uno scherzo viene creato un indirizzo di posta elettronica con il nome/cognome di una persona reale (che non è quella che digita materialmente sulla tastiera) e con questo si prova a comprare via web un contratto di abbonamento tv. In tale contratto si inseriscono il nome/cognome/indirizzo della persona reale ma il codice fiscale, la data di nascita, i dati bancari sono di fantasia. Si chiede: è valido questo tipo di contratto? La vera persona scopre l’ autore dello scherzo. Presenta querela per diffamazione. Poi la ritira, avendo stabilito unilateralmente una cifra “x” a rimborso dei danni a suo dire causati (varie telef e sollecito da parte della tv). Oltre che a 1000scuse… A distanza di mesi, all’interruzione delle rate di pagamento di quel debito – ovviamente senza nessuna ricevuta! e neanche testimoni! e il debito era rimborsato in contanti (banconote fotocopiate) e/o con ricariche telefoniche (sempre al bancomat con ricevuta)- e al rifiuto di continuare a pagare, minaccia verbalmente di presentare ai carabinieri Denuncia per Reato di Sostituz di Persona, sostenendo che solo adesso ha scoperto chi si era spacciato per lui nel famigerato contratto tv. Al momento non si hanno notizie se poi la denuncia è stata fatta realmente. Si precisa che io sono la probabile denunciata. Si chiede: come uscire da questa difficile situazione??Cosa fare?? Quali passi si devono intraprendere ?? Quali reati sono in essere?

Bisognerebbe innanzitutto vedere il testo della querela poi ritirata, per «diffamazione» in un fatto come questo non ha senso. Mentre invece se la querela fosse relativa al fatto concreto, la sua remissione potrebbe avere significato.

Per il resto, ti suggerirei di presentare una istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per vedere se a tuo carico è pendente un procedimento penale o meno, dopodichè si valuta in base alla situazione, cioè al tipo di reato che ti è stato contestato, al pubblico ministero incaricato e così via. Prima, si possono fare solo congetture ed è inutile. Ovviamente, al momento in cui avevate raggiunto un accordo sarebbe stato meglio fare un atto di transazione per iscritto che, da quanto leggo, mi par di capire non abbiate purtroppo fatto. Questo è uno dei tanti motivi per cui in casi come questo è preferibile farsi seguire da un professionista, cioè da un avvocato.

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si può chiedere il patrocinio gratuito per il reato di frode informatica?

in data 07/05/2012 ho ricevuto un accredito sulla mia genius card di euro 2.285. In seguito a chiamate minacciose che mi dicevano di restituire i soldi, ho utilizzato quella cifra, a causa delle mie difficoltà economiche. In data 14/05/2012 la mia Banca mi manda una lettera per dirmi che quell’accredito era proveniente da frode telematica e che il cliente truffato ha chiesto alla banca la restituzione dei soldi. Vorrei chiedervi come procedere, sono in una situazione davvero disperata. Vorrei sapere dato che non ho reddito e poichè non vorrei porre i miei genitori in una situazione spiacevole, se cambiando residenza posso optare per il patrocinio gratuito.

Innanzitutto bisogna vedere che tipo di reato ti hanno contestato, perchè può trattarsi tanto di frode informatica quanto di un altro tipo di reato. Ad esempio, per alcuni reati associativi il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è escluso. Ad ogni modo, la residenza la puoi certamente cambiare, a condizione che il cambiamento sia genuino, cioè che tu vada veramente ad abitare altrove, dal momento che dopo la richiesta presso l’ufficio anagrafe del comune di riferimento la Polizia Municipale svolge i necessari accertamenti per vedere dove abiti veramente.

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Uomo si spaccia per donna in chat: commette reato?

In una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare in una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare vantaggio? Il semplice atteggiarsi figurando di un genere che non è il proprio può essere oggettivamente letto come una possibilità di ottenere vantaggio?

Io sarei per la negativa, anche se con prudenza. Sicuramente il reato c’è quando, come nel caso giudicato da Cassazione Penale, Sez. V, 8 Novembre 2007, n. 46674 , una persona crea un account intestandolo ad un’altra persona, in modo da sostituirsi ad essa ingenerando nel pubblico la convinzione che quell’account sia della persona colà configurata. In questo caso, oltre al reato, si possono avere violazioni gravi di diritti della personalità, come quello semplicemente all’immagine e ciò, si noti, anche quando tramite quell’account non si propaghino convinzioni negative in sè e per sè, ma anche semplicemente opinioni contrarie a quelle della persona cui l’account è riferito.

Se invece viene celato solo il sesso, mi sembra un fatto meno grave e non tale da dar luogo ad un reato, anche se bisogna sempre vedere le particolarità del caso concreto. Resta vero, comunque, che nei social networks sarebbe bene sempre presentarsi con le proprie generalità.

cosa si può fare contro lo spam che viene dalla Germania?

Tempo fa mi iscrissi su un sito tedesco e puntualmente ricevo 2 email al giorno che mi invitano a comprare cose. Malgrado abbia cliccato sull’apposito link per non riceverla più , la continuo a ricevere, ho contattato il sito anche con un email ma nulla. Il sito ahimè è tedesco e il server che mi manda l’email risiede in Germania, come posso fare? Lessi tempo fa che se tutto è fuori italia non è possibile fare nulla. Cioè sia polizia postale che stato italiano hanno le mani legate se si tratta di piccole cose?

Di spam abbiamo parlato tante volte nel blog, per cui in primo luogo ti invito a cercare i post precedenti dalla pagina cerca.solignani.it. A parte questo, il concetto di «fuori dall’Italia» è molto relativo, dipende se parliamo ad es. del Bangladesh o della Germania, che è uno stato comunitario con una civiltà giuridica piuttosto affine alla nostra.

Non ho mai avuto occasione di occuparmene, ma può ben darsi che in Germania ci siano delle istituzioni preposte alla tutela della privacy, come il nostro Garante, che magari puoi trovare facendo una ricerca con google. Oppure può essere lo stesso Garante italiano a collaborare con le autorità di altri paesi, specialmente comunitari, quando ci sono fatti come il tuo. Prima di rinunciare, prova a vedere se riesci a trovare un ente tedesco cui rivolgerti, magari in Inglese, oppure a informarti presso il Garante stesso.

qualcuno può legalmente obbligarci a consegnare le nostre credenziali di accesso ad un sistema informatico?

Uno spunto molto interessante che viene da un lettore del sito ilsoftware.it, con cui collaboriamo oramai da anni.

Ho letto l’articolo riguardante la privacy in Facebook. Sarebbe interessante fornire un approfondimento sul tema, in particolare considerando la legislazione italiana in merito alla gestione delle proprie credenziali. Forse pochi se lo chiedono, ma sicuramente a tutti sarebbe utile saperlo: chi può obbligarci a fornire il proprio username e la relativa password di un servizio? Qualche risposta a questa domanda è stata data da quando si è diffuso il fenomeno del phishing, per cui molti utenti venivano indotti da un’email fasulla a fornire il proprio username e la password per accedere a servizi bancari e simili, ignari che dietro un’email del genere si nascondesse un truffatore. Articoli di giornale, riviste, siti web e gli stessi istituti di credito hanno iniziato a parlare del fenomeno, mettendo in guardia gli utenti dal fornire le proprie credenziali a terzi. Le credenziali per l’accesso ad un servizio come siconfigurano nella legislazione italiana? E le credenziali impostate nel PC utilizzato nel luogo di lavoro? Quali sono i casi in cui qualcuno può obbligare una persona a fornire delle credenziali? E quali sono i reati che si commettono pretendendole da qualcuno senza un valido elegale motivo?

Nessun soggetto privato può obbligarci a fornire le nostre credenziali di accesso ad un sistema informatico. È dubbio che lo possa fare anche un genitore nei confronti del figlio minorenne per motivi collegati all’esercizio della potestà genitoriale, anche se in alcuni casi si potrebbe forse ipotizzare una risposta positiva, ma dipende sempre dalle circostanze del caso concreto.

Non solo nessun privato può obbligarci a consegnare le nostre credenziali, ma c’è da dubitare fortemente della possibilità, per una persona, di consegnarle spontaneamente ad un’altro soggetto, anche con il suo consenso, perchè questo potrebbe portare a conseguenze anche molto negative per altri utenti.

Ad es., recentemente si è parlato molto di quelle aziende che chiedono le credenziali di accesso a facebook ai potenziali candidati, ma trasmettere queste credenziali significa trasmettere dati personali anche di altre persone: se io, sempre seguendo il nostro esempio, invio un messaggio personale tramite facebook a quel candidato, con dati riservati o anche sensibili, magari parlando di miei problemi di salute, pensando che lo stesso sia letto da un mio intimo amico, mentre invece finisce nel monitor di un funzionario di una grande compagnia, dove magari io stesso ho fatto richiesta di assunzione, che viene rifiutata dopo che hanno saputo che ho gravi problemi sanitari, che cosa ne dovremmo concludere?

È proprio per questo che non solo gli utenti non possono consegnare tranquillamente le credenziali, almeno di quei sistemi informatici cui è collegata una identità che comunica con altre persone che debbono far affidamento su quella identità stessa, ma devono anche proteggerle adottando tutte le misure di sicurezza possibili per evitare che le stesse vengano carpite da terzi. Nessun dovrebbe scrivere le proprie credenziali su, ad esempio, una nota di Evernote sul proprio smartphone, che poi dimentica al bar, dove viene carpito da terzi. O anche solo che lascia a casa, dove fanno irruzione ladri. Tutti debbono avere un antivirus, un buon sistema contro le intrusioni e farsi diligenti nei confronti delle pratiche di phishing.

Le nostre credenziali possono essere richieste, ed ottenute, solo dall’autorità giudiziaria nel caso stia indagando per reati abbastanza gravi. Anche in questi casi, tuttavia, le autorità difficilmente si rivolgono direttamente all’utente, ma piuttosto al fornitore del servizio, esattamente come accaduto nel celebre caso di Melania Rea, dove la Procura si è fatta consegnare le credenziali facebook del marito direttamente da facebook stesso, anche per poter vedere il comportamento spontaneo dell’indagato senza metterlo in allarme.

Queste, naturalmente, sono solo considerazioni generali, ogni caso va poi visto isolatamente e in tutti i suoi dettagli. La legge è sempre meno precisa di quel che si crede e le soluzioni spesso vanno enucleate, che poi è il compito di noi giuristi.

accesso abusivo a sistemi informatici

Vi illustro il mio problema : avevo un account FaceBook che diverso tempo fa avevo provveduto a disattivare (non cancellare) al fine di creare un nuovo account (quello che attualmente utilizzo).
Qualche giorno fa mi è giunta comunicazione che il vecchio account era stato riattivato (come se qualcuno avesse provveduto all’accesso con le mie credenziali provocandone così la riattivazione), ovviamente la riattivazione non è stata da me voluta.
Tale riattivazione,  nel caso qualcuno si fosse impossessato delle mie credenziali, è illecita?

Il nostro codice penale all’art. 615 ter prevede una fattispecie di reato: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”. Detto reato si ha quando qualcuno si introduce abusivamente in un sistema informativo protetto da misure di sicurezza, o vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Alla luce di quanto sopra, posso dire che utilizzare le Tue credenziali per riattivare un Tuo vecchio account , senza il Tuo consenso, non è certamente lecito.

Il mio consiglio è quello di sporgere querela presso le autorità competenti.

 

come ottenere i rimborsi da easydownload

Un amico mi segnala questa interessante notizia, che sta facendo un po’ il giro della rete, almeno tra coloro che sono rimasti «vittima» delle pratiche commerciali di questo operatore, che si chiedono come possono fare ad ottenere i rimborsi. Da questo punto di vista, va precisato che quanto deliberato dall’AGCM non ha efficacia immediata e diretta nei rapporti tra easydonwload e gli utenti, avendolo solo per quanto riguarda la sanzione, mentre i singoli «clienti» per ottenere il rimborso devono muoversi in proprio, aiutati sicuramente dalla decisione di AGCM, che, però, è solo un primo passo.

Dalla parte degli utenti finali, il recupero si può presentare abbastanza difficoltoso e c’è da scommettere che molti utenti, specialmente quelli sprovvisti di una adeguata forma di tutela giudiziaria che paghi loro le spese legali, preferiranno abbandonare piuttosto che rischiare di spendere altri soldi. Una prima cosa che si può provare a fare è la classica raccomandata, in questo caso internazionale visto che la società responsabile è estera, ma se non si riceve risposta si deve poi, se si vuole coltivare ulteriormente la posizione, proseguire giudizialmente.

Andando in giudizio, la scelta in questo caso può essere tra la causa civile, che sconsiglierei (anche se in questo caso si potrebbe probabilmente utilizzare il veloce ed economico procedimento europeo per cause di modesta entità), e quella penale, dal momento che potrebbero esserci gli estremi per il reato di truffa. Per questa seconda alternativa, che è sicuramente più economica, dal momento che l’utente può anche scriversi da solo la querela (anche se sarebbe sicuramente meglio con l’assistenza di un legale, ma volendo risparmiare…) dopodichè sono le Autorità a procedere senza necessità di ulteriori impulsi, bisogna però valutare attentamente la praticabilità sotto il profilo della ricorrenza effettiva del reato (a questo riguardo bisognerebbe esaminare con precisione le schermate e la documentazione che venivano proposte all’utente al momento della sottoscrizione) e che non sia trascorso un periodo di oltre tre mesi, dal momento che in quel caso la querela non si potrebbe più pronunciare.

In conclusione, quindi, suggerirei di procedere come segue:

  • provare con una intimazione tramite raccomandata internazionale;
  • se è necessario procedere oltre, verificare innanzitutto se si può presentare querela; nel caso, procedere con la querela, altrimenti valutare il ricorso europeo per cause di modesta entità.

In bocca al lupo a tutti, se avete esperienze, lasciatele nei commenti.

la truffa sulla carta di credito

Sono stata cosidetta vittima di truffa con la carta di credito in circuito bancario. Inoltre, come segue dalla denuncia che ho fatto ieri dai carabinieri, lui (gestore del albergo) ha duplicato codice della mia carta di credito. Il gestore del albergo a Rimini, dove sono stata in vacanza 9-15.08 mi ha prelevato la caparra che avevo lasciato per prenotare la stanza, dalla mia carta di credito, nonostante io abbia pagato in contanti, e lui questa operazione di caparra la doveva annulare..816 euro. Preciso che il pagamento fraudolento e’ stato effettuato in data 10/08/09 mentre mi trovavo ancora in hotel. Cmq,del fatto mi ero accorta 2 mesi fa, controllando l’estratto della Visa, solo ke albergo era chiuso e dovevo aspettare apertura per avere dei chiarimenti. Ieri sono andata a “xxx” Hotel, li’ c’e’ la gestione nuova, mi avevano detto che il tipo era scappato a fine Agosto con tanti debiti, nn ha pagato ai fornitori, al personale, ecc… Ho fatto una denuncia dai carabinieri, per uso fraudolento della carta di credito, ma mi hanno mezza-detto, che in ogni modo, anche se lo ricercano x altri crimini, potrebbe risultare nullatenente. Volevo sapere se ne vale la pena iniziare una causa civile per risarcimento dei danni. Di questo gestore ho solo il nome, cognome, partita IVA, cod.fiscale, sede vecchia.

Se ho capito bene, tu la carta di credito al gestore dell’Hotel non l’hai mai consegnata, ma gli hai dato solo il numero e il tuo nome come intestataria. In questo caso, probabilmente puoi recuperare i soldi direttamente dalla società gestrice della carta, che ha pagato senza avere una «nota di spesa» da te sottoscritta, cioè un foglio dove tu autorizzi il pagamento con la tua firma.

Hai fatto bene a fare la denuncia ai Carabinieri, ora però devi mandare un reclamo con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno (o posta certificata) alla società che gestisce la carta di credito dove dici che non accetti l’estratto conto che ti è stato mandato nella parte relativa all’addebito della somma in questione e ne chiedi il riaccredito, in mancanza del quale procederai giudizialmente nei loro confronti. Questa cosa la devi fare entro 60 giorni da quello in cui hai ricevuto l’estratto conto, perchè in caso contrario lo stesso si intende approvato ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. n. 385/93.

Probabilmente, invece, ci sono poche speranze di recuperare il denaro direttamente dall’autore del reato, lascia pertanto che sia la società gestrice ad occuparsene.

Puoi leggere, in argomento, anche questo nostro precedente post.

come leggere ebook in “piena” regola

Mi piace molto leggere e mi sto interessando ad alcuni lettori di ebook, ne sto provando alcuni e mi sembrano tutti davvero ottimi, per quel poco che posso vedere sono molto comodi, il mio problema però sono i contenuti. Mentre ho visto che per chi legge in Inglese ci sono già tantissimi libri disponibili, in Italiano c’è ancora molto poco di acquistabile, si trovano libri solo tramite emule o via bittorrent, frutto di pirateria. La mia domanda quindi è questa: esiste un sistema legale per poter avere un libro in formato elettronico per poterselo leggere nel modo che si preferisce?

E’ un argomento che interessa moltissimo anche a me. Ultimamente, dopo un primo approccio di qualche mese fa che non aveva dato molti frutti, ho scoperto la comodità di leggere tramite l’iPhone usando l’applicazione Stanza e mi sono accorto della grande comodità che offre questo metodo di lettura. In questo momento, ad esempio, sto rileggendo (mi capita molto spesso di ri-leggere i libri che mi sono piaciuti molto) per l’ennesima volta “Il nome della rosa” di Eco, dopo aver finito la trilogia di Millenium. Poter inserire annotazioni, fermarsi un attimo per fare una ricerca con google su alcuni termini o frasi che trovi nel testo, poter consultare wikipedia, riuscire a leggere senza bisogno di una lampada retrostante (e quindi sostanzialmente in qualsiasi posto), avere sempre un’idea, nonostante la mancanza del supporto fisico, del punto in cui ci si trova nel libro, non perdere mai nè il segno nè, soprattutto, il libro (avevo smesso di leggere perchè i miei figli mi nascondevano sempre i libri…), avere sempre con te tutti i propri libri preferiti, sono vantaggi impagabili che mi hanno convinto una volta per tutte della bontà del “leggere elettronico”, pur essendo stato un amante del profumo della carta per tanti anni.

Probabilmente ai libri, che oggigiorno sono uno dei tanti media insieme a dischi musicali, film e altro, succederà nei prossimi anni, con buon ritardo, quello che è successo alla musica e che sta succedendo adesso ai videogames: staccarsi dal supporto fisico per essere scaricabili tramite la rete. Come dici tu, questo fenomeno è anzi già accaduto nei paesi anglosassoni, mentre da noi, che siamo sempre più indietro (pensiamo solo ai film, che negli USA si possono tranquillamente scaricare via iTunes mentre qui da noi si deve sempre fare avanti – indietro dai distributori di dischi), la cosa deve ancora svilupparsi.

La soluzione adottata purtroppo da molti è quella della pirateria pura e semplice, ma è giusto chiedersi come fai tu come poter fare a coltivare il proprio hobby della lettura senza violare la legge. Come forse saprai, anche io sto scrivendo un libro in questo momento e ti posso garantire che non è uno scherzo: c’è da lavorare sodo e i compensi non sono quasi mai proporzionati alle energie profuse. Per questi motivi, sinceramente mi dispiacerebbe che finisse piratato e letto da persone che non ne hanno pagato il giusto corrispettivo sia a me, come autore (che prendo peraltro solo una misera percentuale), sia al mio editore, che ha creduto in me e mi ha fornito i mezzi per poter pubblicare. Sono peraltro uno che regala quotidianamente contenuti tramite questo blog, penso di poter decidere di fare un libro soggetto a copyright, per tante ragioni, una volta tanto e spererei che questa scelta fosse rispettata dal grande pubblico, che non poco ha beneficiato di quegli stessi contenuti gratuiti del blog.

D’altra parte è anche vero che il mondo dell’editoria italiana ha le sue colpe nel non essersi modernizzato, come hanno fatto, invece, negli altri Paesi, e nell’essere rimasto fermo agli stessi metodi di pubblicazione e diffusione degli ultimi decenni.

Io personalmente, comunque, procedo così: scarico solo libri di cui possiedo già un originale, e quindi i diritti di lettura, oppure, nel momento in cui scarico un libro che già non possiedo in formato cartaceo, lo ordino tramite IBS o qualche altro fornitore on line. Naturamente, poi, il libro arriva che magari ho già finito di leggerlo, ma poco importa, in ogni caso il cartaceo finisce direttamente sugli scaffali, dove rimane intonso, mentre il libro me lo leggo e rileggo sull’iPhone.

Non saprei dirti, tuttavia, se questo sistema possa essere considerato perfettamente legale. A mio giudizio, ognuno dovrebbe avere la possibilità di scansionarsi un testo e passarlo all’OCR, per averlo in formato digitale sul proprio computer o su dispositivi portatili (nel mio caso, la scansione è fatta da altri, ma il risultato è analogo alla situazione che si sarebbe avuta se la scansione l’avessi fatta io).

Però la legge sul diritto d’autore sembra dire una cosa diversa, all’art. 68, comma 1°, quando prevede che “E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico“. Quindi, se rimanessimo alla lettera della legge, si potrebbe copiare un libro di cui si sono già acquistati i diritti solo a mano (manco fossimo ancora nell’epoca degli amanuensi!) o con mezzi, come ad esempio le fotocopie in unico esemplare, che non sono idonei alla ulteriore diffusione dell’opera. Quindi, ad esempio, non si potrebbe scansire e passare all’OCR un libro, perchè il file relativo, potendo essere trasmesso via mail, ftp, file-sharing e così via, sarebbe “idoneo a diffusione dell’opera nel pubblico”. La legge qui esagera, perchè se uno si fa un file per suo uso personale, cioè se lo tiene sui suoi dispositivi per leggere in altro modo un’opera di cui possiede già i diritti di utilizzo, non fa in realtà male a nessuno. A me come autore, ad esempio, non dispiacerebbe affatto e non mi recherebbe nessun danno. L’illecito ci sarebbe solo se il file venisse trasmesso ad altri, ma fino a quel momento non ci troverei proprio nulla da dire. Forse il nostro legislatore ha avuto paura che, una volta su di un computer, il file potesse essere “rubato” da terzi malintenzionati, e poi messo in circolazione, ma è una ipotesi risibile: va anche considerato, infatti, che tutti gli utilizzatori di apparecchi informatici hanno, sempre per legge, l’obbligo delle misure di sicurezza, anche per la tutela dei dati personali, e comunque si sarebbe potuta formulare la disposizione in modo da prevedere la responsabilità dell’utente per diffusione di materiale protetto avvenuta con sua colpa, ma effettivamente avvenuta.

Che dire? Siamo in un Paese in cui le leggi, specialmente le più recenti (e la legge sul diritto d’autore è vecchia, ma viene continuamente ritoccata), sono scritte sempre peggio. Io penso di non far male a procedere nel modo sopra descritto ma come avvocato non posso tecnicamente consigliarti di fare altrettanto e, se lo fai, è a tuo rischio e pericolo, esattamente come nel mio caso.

Tutto questo in un contesto, naturalmente, in cui i politici e i grandi soloni che gestiscono la scuola italiana si lamentano che i giovani non leggono più, ma nessuno si preoccupa di fornirgli un modo innovativo e moderno per poterlo fare… Si gioisce quando si costruisce una biblioteca, un ente che tra vent’anni non dico non servirà più a niente, ma avrà funzionalità completamente diverse da quelle che ha avuto per tutto il dopoguerra, sicuramente meno popolari e molto più di nicchia, e non si alimentano i collegamenti e i trasferimenti di rete, che sono la vera linfa della trasmissione della cultura nella società attuale, specialmente per i più giovani che, se Dio vuole, stanno finalmente abbandonando la televisione. Buona lettura.

Quando nell’acquisto online il venditore ricevuto il denaro, si dilegua..

Ho risposto ad un annuncio online e ho comprato dei 4 biglietti per il concerto degli ac/dc oramai introvabili per un totale di 400 euro. Ho pagato 1/2 paypal, ma dopo il pagamento questa persona non si fa più sentire, non risponde alle mie email e non ho ricevuto i biglietti pagati. Premetto che di questa persona non so niente, ho solo un indirizzo email con il quale comunicavo, e un diverso indirizzo email legato al conto paypal. Cosa devo fare? Lo denuncio alla Polizia Postale?

Si, soprattutto  se hai tenuto copia delle comunicazioni telematiche, ad esempio le email con le quali avete intavolato  la trattativa, puoi agire. Di solito conviene rivolgersi ad un legale ed agire civilmente. Per cui  il tuo avvocato potrebbe fare indagini difensive anche mediante l’ausilio di un’investigatore privato, volte a scoprire il malfattore, ed agire nei suoi confronti. Tuttavia vista l’esiguità dell’importo non penso ti convenga. Quindi, potresti rivolgerti ad un’associazione dei consumatori. Quanto alla   Polizia Postale, puoi provare a rivolgerti a loro, ma ti potranno aiutare solo qualora ravvedano nel caso degli illeciti penali.